Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 18/03/2025, n. 1233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1233 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 8394/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
Prima Sezione Civile riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente Rel.
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8394/2024 del Ruolo Generale, assunta in decisione all'udienza del 18 marzo 2025, avente per oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
TRA
nato a [...] il [...], C.F.: , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Agata Bisogno
RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...], C.F.: , rappresentata e CP_1 C.F._2 difesa dall'avv. Anna Amantea
RESISTENTE
NONCHE'
P.M. IN SEDE
INTERVENTORE EX LEGE
All'udienza del 18.03.2025, sentite le parti, all'esito della discussione orale, sulle conclusioni precisate, la causa era riservata per la decisione.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 05.11.2024 premetteva di avere contratto Parte_1 matrimonio con rito concordatario con nel Comune di Salerno in data 12.06.2005 e CP_1 che dalla loro unione erano nati (25.08.2006) e (08.07.2011). Per_1 Per_2
1
In particolare, il ricorrente rilevava che il vincolo coniugale si era ormai logorato da tempo e che il
Tribunale di Salerno con sentenza n. 4604/2023 pubbl. il 23/10/2023 dichiarava la separazione personale dei coniugi confermando le condizioni di cui all'ordinanza presidenziale e, precisamente:
“l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori dei figli minori, e , con residenza Per_1 Per_2
prevalente presso la madre;
- salvo diverso accordo nell'interesse dei figli minori in ordine al mantenimento delle sue attuali abitudini di vita, i figli trascorreranno con il padre due pomeriggi alla settimana (in mancanza di accordo il martedì e il giovedì dalle ore 18,00 fino alle ore 21,00), nonché a week end alternati dall'uscita di scuola (o dalle ore 10,00) del sabato fino alle ore 21,30 della domenica;
durante le festività natalizie i figli trascorreranno con il padre il 24 dicembre e il 31 dicembre degli anni pari e il 25 dicembre degli anni dispari e il successivo 1° gennaio;
durante le festività pasquali i figli trascorreranno con il padre la Domenica di Pasqua degli anni pari e il Lunedì in Albis degli anni dispari;
durante le vacanze estive i figli trascorreranno con ciascun genitore 15 giorni, anche non consecutivi, da concordarsi in base alle esigenze della figlia e a quelle lavorative dei genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
- l'obbligo di ciascun genitore di contribuire al mantenimento del figlio in forma diretta per il periodo di permanenza presso gli stessi;
- l'obbligo di
di corrispondere, entro il giorno 5 di ogni mese, a la somma di € Parte_1 CP_1
300,00 (€ 150,00 ciascuno), oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, a titolo di mantenimento del dei figli minori, e;
- l'obbligo di entrambi i genitori di contribuire Per_1 Per_2
nella misura del 50% ciascuno al pagamento delle spese straordinarie per i figli minori (mediche, non coperte dal SSN, scolastiche/universitarie, ludiche, sportive etc..) da concordarsi preventivamente dai genitori (a parte quelle necessarie e urgenti), che dovranno essere documentate.”
Pertanto, sul presupposto della definitiva assenza dell'affectio coniugalis, chiedeva la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso.
Con propria memoria in data 05.02.2025 anche la resistente, , si costituiva in giudizio, CP_1 aderendo alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui alla memoria difensiva.
2. All'udienza del 18.03.2025, inerente al presente giudizio di divorzio, le parti manifestavano la loro volontà di ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
“confermiamo, ai fini del divorzio, le condizioni di cui alla sentenza di separazione, dando atto che nelle more
è divenuto maggiorenne di talchè nulla deve essere stabilito in ordine al suo affido”. Per_1
Il Giudice, preso atto delle conclusioni congiunte delle parti, rimetteva la causa al collegio per la decisione.
3. Tanto premesso in fatto e venendo alla valutazione in diritto, la domanda è fondata e merita
2 R.G. 8394/2024
accoglimento.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74 e dalla L. 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi ben oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione, data in cui i coniugi sono stati autorizzati a vivere separatamente e da cui è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
In siffatta situazione, l'indagine in ordine alla possibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale non può che risolversi negativamente dal momento che la durata della separazione, il rifiuto opposto al tentativo di riconciliazione operato dal Tribunale e la concorde domanda di divorzio, rendono palese che è venuta meno ogni affectio coniugalis.
Il Collegio, attese le conclusioni congiunte, ritiene di farle proprie, in quanto rispondenti alle esigenze della prole.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
4. In considerazione della natura della controversia, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, così provvede:
A) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 12.06.2005 nel comune di Salerno tra nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1 C.F._1
e , nata a [...] il [...], C.F.: , trascritto nel CP_1 C.F._2
Registro Atti Matrimonio del Comune di Salerno al n. 85, parte II, serie A, Uff. 1 Anno 2005, alle condizioni indicate in motivazione;
B) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Salerno per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla
L.
6.3.1987 n.74;
C) dichiara integralmente compensate le spese di giudizio.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 18.03.2025 il Presidente Est.
dott.ssa Ilaria Bianchi
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