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Sentenza 18 agosto 2025
Sentenza 18 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 18/08/2025, n. 3461 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 3461 |
| Data del deposito : | 18 agosto 2025 |
Testo completo
N.2935/2016 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno nella persona del dr. Corrado d'Ambrosio, in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2935 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno
2016
TRA
, VED. Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
, rapp.to e difeso, giusta procura in atti, dall'AVV. VIOLANTE RUGGI
[...]
D'ARAGONA GIANCARLO, presso il cui studio, in VIA TINO DI CAMAINO,
NAPOLI (NA), elettivamente domicilia
ATTORI
E
, c.f. , in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e CP_1 P.IVA_1
difeso, in virtù di mandato agli atti, dall'AVV. AVVOCATURA DELLO STATO
DISTRETTUALE SALERNO SALERNO, elett.te dom.ta con essa, ope legis, in
CORSO V. EMANUELE, 58, SALERNO (SA)
CONVENUTA OGGETTO: Risarcimento danni da provvedimento illegittimo della P-A.
CONCLUSIONI
Come da note di trattazione scritta tempestivamente depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte attrice conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Salerno la società CP_1
, all'esito del procedimento per A.T.P. recante r.g. 10658.2011, al fine di sentire
[...]
accertare e dichiarare l'inadempimento della convenuta rispetto all'obbligazione di restituzione di aree oggetto di occupazione temporanea nello stato di fatto in cui le stesse si trovavano al momento della occupazione e, conseguentemente, condannare la stessa all'esecuzione di tutte le opere necessarie alla rimessione in pristino delle aree stesse;
nonché alla corresponsione dell'indennità per il periodo di mancata riconsegna delle aree stesse dopo la originaria scadenza.
Con comparsa di risposta, si costituiva in giudizio la società (di seguito CP_1
“ ), in persona del legale rapp.te p.t., contestando la pretesa avversaria ed instando CP_1
per il rigetto della domanda.
Instaurato così il contraddittorio, espletata l'attività istruttoria mediante deposito di
CTU, il processo proseguiva e, all'udienza del 18.02.2025, svoltasi secondo le modalità
alternative di cui all'art. 127 -ter (Deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza)
il Giudice assegnava la causa a sentenza con concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
In via preliminare, va affermata la giurisdizione del giudice ordinario. La vicenda in esame, infatti, concerne il mancato adempimento dell'obbligo di restituzione di aree temporaneamente impegnate dall nello stato di fatto in cui si CP_1
trovavano al momento della occupazione da parte di quest'ultima, così come risultante da un accordo, denominato “protocollo d'intesa”, intervenuto tra le parti del presente giudizio. Essa trae origine dal decreto dirigenziale prot. N. UCS – 00034520 – I del
16/09/2009, con cui è stata disposta, tra l'altro, l'occupazione temporanea non preordinata all'esproprio delle aree occorrenti per la corretta esecuzione dei lavori dell'autostrada “Salerno – Reggio Calabria”.
Ebbene, secondo la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, le controversie in materia di occupazione temporanea non finalizzata all'esproprio, tesa a soddisfare un'esigenza limitata nel tempo funzionale alla corretta esecuzione dei lavori, sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario. In tali casi, infatti, non si è in presenza di atti o provvedimenti amministrativi e la fattispecie concreta non è riconducibile alla materia espropriativa vera e propria, di guisa che non vi è giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, purché la domanda sia limitata a far valere l'illecito protrarsi dell'occupazione temporanea (Cfr. tra le molte Cass. Civ. SS.U. n.3167/2011).
Per le ragioni su esposte, invero, neppure può applicarsi l'indirizzo secondo cui sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, di cui all'art. 133,
comma 1, lett. g), c.p.a., le controversie nelle quali si faccia questione, anche a fini risarcitori, di attività di occupazione e trasformazione di un bene conseguenti a una dichiarazione di pubblica utilità, ancorché il procedimento nel cui ambito tali attività
sono state espletate non sia sfociato in un tempestivo atto traslativo o sia caratterizzato da atti illegittimi (Cass. Civ. n. 1209.2023).
In virtù di ciò, l'eccezione relativa al difetto di giurisdizione va disattesa.
Nel merito, invece, ritiene il Tribunale di poter decidere la controversia sulla base delle
CTU acquisite agli atti di causa, con delle precisazioni.
E' appena il caso di ribadire, in via generale, che il giudice di merito che aderisce alle conclusioni del consulente tecnico esaurisce l'obbligo di motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, non dovendo necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, ove,
invece, le censure all'elaborato peritale si rivelino non solo puntuali e specifiche, ma evidenzino anche la totale assenza di giustificazioni delle conclusioni dell'elaborato, la sentenza che ometta di motivare la propria adesione acritica alle predette conclusioni risulta affetta da nullità (Cfr. Cass. Civ. 15804.2024) e che, per quel che concerne l'A.T.P., com'è noto, “la relazione conclusiva dell'accertamento tecnico preventivo
espletato ante causam è un documento che può essere validamente prodotto nel
successivo giudizio di merito”, risultando “pienamente utilizzabile dal giudice come
elemento di prova e liberamente valutabile” e potendo il giudice trarre dalla medesima
“elementi di prova, anche se ad esso partecipino soggetti che non sono stati presenti
nel procedimento di accertamento preventivo” (Cfr. Cass. Civ. n. 13229/2015).
Tanto premesso, si osserva quanto segue.
Gli accertamenti svolti dai consulenti, sia in sede di A.T.P. che di C.T.U., concernono le aree oggetto del protocollo d'intesa dell'11.04.2011, che, ai sensi dell'articolo quinto, l si impegnava a restituire, nello stato di fatto in cui le stesse si CP_1
trovavano al momento della occupazione, entro e non oltre il 6 novembre 2011, con impegno a corrispondere, a titolo di indennità di occupazione, l'importo di € 23.960,12,
determinato con riferimento ad un periodo di occupazione di anni due, decorrente cioè
dalla data della occupazione (06 novembre 2009) a quella, pattuita, di riconsegna.
Tuttavia, soltanto a seguito dell'accesso tenutosi il 7.1.2011, l manifestava la CP_1
volontà di riconsegnare le aree, che la società attrice rifiutava, rilevando che le condizioni in queste ultime versavano non erano conformi ai requisiti previsti dal suddetto art. 5, in quanto non “riportate in pristino stato”, come si evince dal verbale prodotto dalla Foregas (Cfr. all.to n. 23 alla II memoria art. 183, co. VI, c.p.c. del
21.11.2016).
In sede di A.T.P., il consulente ha avuto modo di verificare sia il ritardo nella riconsegna del aree (il 7.1.2011 in luogo del 0.11.2011) sia che la superficie delle stesse si presentava, al momento delle attività peritali, “ingombra di materiale di scavo e di
risulta del cantiere, con rilevante presenza di pietrame e ciottoli (…) materiale di
risulta”, ammassati anche in cumuli di rilevante altezza, tali da rivelare “significative
alterazioni delle componenti meccaniche e chimiche” e da aver recato danno alla
“struttura fisico-chimica del suolo agrario”, riducendone, altresì, “la componente
glomerulare”, pregiudicando “gli scambi gassosi con l'esterno”, in modo tale da trasformare la composizione del terreno, la quale registrava sia un eccesso di alcalinità
che di scambi idrici, “con peggioramento della qualità dell'acqua capillare e
danneggiamento cellulare delle strutture radicali preposte all'assorbimento”, rilevando, pertanto, la necessità di procedere a sostanziali interventi di ripristino, tali da garantire il “recupero strutturale e chimico fisico del terreno agrario”. (cfr. pagg.
30-31 A.T.P.).
In virtù di ciò, pertanto, il rifiuto opposto dalla società attrice può ritenersi giustificato.
Che le aree de quibus non furono riconsegnate agli odierni attori, poi, è confermato dal fatto che l'ausiliario ha acclarato, durante lo svolgimento delle proprie attività, in data
06 ottobre 2012, che la società appaltatrice ha continuato ad operare sulle medesime.
Lo stesso C.T.U. nominato nel presente giudizio ha rilevato che le aree oggetto di restituzione, corrispondenti particelle: n. 3077 (già 123) di mq. 2543 n. 3067 (già 707)
di mq. 1005 n. 3065 (già 2097) di mq. 5498 mq. 9046, al momento della relazione,
permanevano nella disponibilità dell per la ragione di essere oggetto di CP_1
ripristino, collegabile: “alla demolizione del cavalcavia comunale V106, non sola,
anche, all'aspetto agronomico”.
I lavori necessari sono stati individuati dal tecnico nella demolizione, nelle anzidette tre aree, del cavalcavia comunale V106 e nel “Riportare l'intera superficie di mq.
26.150,00 alla originaria sua coltivazione”.
In relazione ai medesimi, si è osservato che a seguito dell'ordinanza del Consiglio di
Stato del 27/04/2010 fu sospesa l'esecuzione già iniziata, delle opere fondali, in c.a.,
nelle aree in questione, di costruzione del cavalcavia V106 contemplato dalla primigenia progettazione dei lavori di realizzazione della tratta autostradale, le quali
“vanno ad ogni costo demolite e rimosse indipendentemente dalla profondità in cui si
trovano nel terreno” e che “Non vi è alcun dubbio che l'attuazione dei lavori menzionati nel dispositivo del Presidente (ALL.VI), tempo addietro al compimento
delle o.f. del cavalcavia abbia provocato la presenza di cumuli di terreno, materiali di
risulta, pietre, sbancamenti e quant'altro notoriamente prevista in un cantiere di
attuazione di opere stradali, tale da mutare, per l'intera superficie del fondo di mq.
26.154,00 (nominata a pg.9 dell'art. Quinto del p.i.) le caratteristiche di coltivazione
e quote che essa estensione aveva al momento della sua presa in possesso il 06/11/2009
(pg.9 del p.i.). Le opere occorrenti per l'effettiva sua riduzione in pristino consistono
nel recupero strutturale e chimico fisico del terreno, come si rileva dalle analisi fisico-
chimiche riportate nella relazione del Dr. agronomo Persona_1
(cfr. pagg. 14-15 della consulenza depositata il 13 febbraio 2025).
Per quel che concerne il quantum, ritiene il Tribunale di poter far proprie,
condividendole, le conclusioni cui è pervenuto il CTU.
Per la quantificazione del costo inerente la totale abolizione delle opere cui sopra (la demolizione, nelle aree indicate, del cavalcavia comunale V106) l'ausiliare, in base al computo metrico richiamato, ha ritenuto necessario l'importo di € 1.077.568,46,
mentre le opere di riduzione in pristino dell'intera superficie di mq. 26.150,00 quello di complessivi € 24.812,38 (€ 21.359,01 + € 3.453,38 in applicazione dei tassi legali,
vigenti anno per anno, nel periodo considerato dal CTU a pag. 15 della consulenza).
Le somma dovute a titolo di mancata riconsegna delle aree per cui è causa invece è
stata quantificata in € 171.563,30, di cui € 145.369,22 come controvalore degli immobili ed € 26.194,08 in applicazione dei tassi legali, vigenti anno per anno, nel periodo considerato dal CTU (cfr. pag. 15 consulenza tecnica in atti). Pertanto, l' deve agli odierni attori la complessiva somma di € 1.273.944,14 (€ CP_1
1.077.568,46, + € 24.812,38 + 171.563,30).
In definitiva, alla luce delle considerazioni appena svolte, deve concludersi per l'accoglimento della domanda, con conseguente condanna per l' inadempiente CP_1
rispetto agli obblighi di restituzione su di essa gravanti, all'esecuzione delle opere indicate dal CTU e a corrispondere agli attori, in totale, il complessivo importo di €
1.273.944,14.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno – I Sezione-, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
così provvede:
-accoglie la domanda e, per l'effetto, accerta e dichiara l'inadempimento
dell' all'obbligo di restituzione di cui al protocollo di intesa del 11 aprile CP_1
2011;
-condanna l' all'esecuzione degli interventi di rimozione delle opere fondali CP_1
e di riduzione in pristino dell'intera superficie di mq. 26.150,00, così come
individuati e quantificati dal CTU rispettivamente in € 1.077.568,46 ed €
24.812,38;
-condanna l a corrispondere, in favore degli odierni attori, l'importo di € CP_1
171.563,30, così come quantificato dal CTU e per le ragioni indicate in parte
motiva, per la mancata restituzione delle aree per cui è causa;
-condanna l a rifondere le spese di lite, che si liquidano in € 20.860,00 per CP_1
compensi, € 518,00 per c.u., ed € 5.000,00 per spese di CTU, oltre IVA, CPA e
rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% come per legge.
Salerno, 14 maggio 2025
IL TRIBUNALE
Dott. Corrado d'Ambrosio
In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. n. 196/2003.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno nella persona del dr. Corrado d'Ambrosio, in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2935 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno
2016
TRA
, VED. Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
, rapp.to e difeso, giusta procura in atti, dall'AVV. VIOLANTE RUGGI
[...]
D'ARAGONA GIANCARLO, presso il cui studio, in VIA TINO DI CAMAINO,
NAPOLI (NA), elettivamente domicilia
ATTORI
E
, c.f. , in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e CP_1 P.IVA_1
difeso, in virtù di mandato agli atti, dall'AVV. AVVOCATURA DELLO STATO
DISTRETTUALE SALERNO SALERNO, elett.te dom.ta con essa, ope legis, in
CORSO V. EMANUELE, 58, SALERNO (SA)
CONVENUTA OGGETTO: Risarcimento danni da provvedimento illegittimo della P-A.
CONCLUSIONI
Come da note di trattazione scritta tempestivamente depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte attrice conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Salerno la società CP_1
, all'esito del procedimento per A.T.P. recante r.g. 10658.2011, al fine di sentire
[...]
accertare e dichiarare l'inadempimento della convenuta rispetto all'obbligazione di restituzione di aree oggetto di occupazione temporanea nello stato di fatto in cui le stesse si trovavano al momento della occupazione e, conseguentemente, condannare la stessa all'esecuzione di tutte le opere necessarie alla rimessione in pristino delle aree stesse;
nonché alla corresponsione dell'indennità per il periodo di mancata riconsegna delle aree stesse dopo la originaria scadenza.
Con comparsa di risposta, si costituiva in giudizio la società (di seguito CP_1
“ ), in persona del legale rapp.te p.t., contestando la pretesa avversaria ed instando CP_1
per il rigetto della domanda.
Instaurato così il contraddittorio, espletata l'attività istruttoria mediante deposito di
CTU, il processo proseguiva e, all'udienza del 18.02.2025, svoltasi secondo le modalità
alternative di cui all'art. 127 -ter (Deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza)
il Giudice assegnava la causa a sentenza con concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
In via preliminare, va affermata la giurisdizione del giudice ordinario. La vicenda in esame, infatti, concerne il mancato adempimento dell'obbligo di restituzione di aree temporaneamente impegnate dall nello stato di fatto in cui si CP_1
trovavano al momento della occupazione da parte di quest'ultima, così come risultante da un accordo, denominato “protocollo d'intesa”, intervenuto tra le parti del presente giudizio. Essa trae origine dal decreto dirigenziale prot. N. UCS – 00034520 – I del
16/09/2009, con cui è stata disposta, tra l'altro, l'occupazione temporanea non preordinata all'esproprio delle aree occorrenti per la corretta esecuzione dei lavori dell'autostrada “Salerno – Reggio Calabria”.
Ebbene, secondo la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, le controversie in materia di occupazione temporanea non finalizzata all'esproprio, tesa a soddisfare un'esigenza limitata nel tempo funzionale alla corretta esecuzione dei lavori, sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario. In tali casi, infatti, non si è in presenza di atti o provvedimenti amministrativi e la fattispecie concreta non è riconducibile alla materia espropriativa vera e propria, di guisa che non vi è giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, purché la domanda sia limitata a far valere l'illecito protrarsi dell'occupazione temporanea (Cfr. tra le molte Cass. Civ. SS.U. n.3167/2011).
Per le ragioni su esposte, invero, neppure può applicarsi l'indirizzo secondo cui sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, di cui all'art. 133,
comma 1, lett. g), c.p.a., le controversie nelle quali si faccia questione, anche a fini risarcitori, di attività di occupazione e trasformazione di un bene conseguenti a una dichiarazione di pubblica utilità, ancorché il procedimento nel cui ambito tali attività
sono state espletate non sia sfociato in un tempestivo atto traslativo o sia caratterizzato da atti illegittimi (Cass. Civ. n. 1209.2023).
In virtù di ciò, l'eccezione relativa al difetto di giurisdizione va disattesa.
Nel merito, invece, ritiene il Tribunale di poter decidere la controversia sulla base delle
CTU acquisite agli atti di causa, con delle precisazioni.
E' appena il caso di ribadire, in via generale, che il giudice di merito che aderisce alle conclusioni del consulente tecnico esaurisce l'obbligo di motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, non dovendo necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, ove,
invece, le censure all'elaborato peritale si rivelino non solo puntuali e specifiche, ma evidenzino anche la totale assenza di giustificazioni delle conclusioni dell'elaborato, la sentenza che ometta di motivare la propria adesione acritica alle predette conclusioni risulta affetta da nullità (Cfr. Cass. Civ. 15804.2024) e che, per quel che concerne l'A.T.P., com'è noto, “la relazione conclusiva dell'accertamento tecnico preventivo
espletato ante causam è un documento che può essere validamente prodotto nel
successivo giudizio di merito”, risultando “pienamente utilizzabile dal giudice come
elemento di prova e liberamente valutabile” e potendo il giudice trarre dalla medesima
“elementi di prova, anche se ad esso partecipino soggetti che non sono stati presenti
nel procedimento di accertamento preventivo” (Cfr. Cass. Civ. n. 13229/2015).
Tanto premesso, si osserva quanto segue.
Gli accertamenti svolti dai consulenti, sia in sede di A.T.P. che di C.T.U., concernono le aree oggetto del protocollo d'intesa dell'11.04.2011, che, ai sensi dell'articolo quinto, l si impegnava a restituire, nello stato di fatto in cui le stesse si CP_1
trovavano al momento della occupazione, entro e non oltre il 6 novembre 2011, con impegno a corrispondere, a titolo di indennità di occupazione, l'importo di € 23.960,12,
determinato con riferimento ad un periodo di occupazione di anni due, decorrente cioè
dalla data della occupazione (06 novembre 2009) a quella, pattuita, di riconsegna.
Tuttavia, soltanto a seguito dell'accesso tenutosi il 7.1.2011, l manifestava la CP_1
volontà di riconsegnare le aree, che la società attrice rifiutava, rilevando che le condizioni in queste ultime versavano non erano conformi ai requisiti previsti dal suddetto art. 5, in quanto non “riportate in pristino stato”, come si evince dal verbale prodotto dalla Foregas (Cfr. all.to n. 23 alla II memoria art. 183, co. VI, c.p.c. del
21.11.2016).
In sede di A.T.P., il consulente ha avuto modo di verificare sia il ritardo nella riconsegna del aree (il 7.1.2011 in luogo del 0.11.2011) sia che la superficie delle stesse si presentava, al momento delle attività peritali, “ingombra di materiale di scavo e di
risulta del cantiere, con rilevante presenza di pietrame e ciottoli (…) materiale di
risulta”, ammassati anche in cumuli di rilevante altezza, tali da rivelare “significative
alterazioni delle componenti meccaniche e chimiche” e da aver recato danno alla
“struttura fisico-chimica del suolo agrario”, riducendone, altresì, “la componente
glomerulare”, pregiudicando “gli scambi gassosi con l'esterno”, in modo tale da trasformare la composizione del terreno, la quale registrava sia un eccesso di alcalinità
che di scambi idrici, “con peggioramento della qualità dell'acqua capillare e
danneggiamento cellulare delle strutture radicali preposte all'assorbimento”, rilevando, pertanto, la necessità di procedere a sostanziali interventi di ripristino, tali da garantire il “recupero strutturale e chimico fisico del terreno agrario”. (cfr. pagg.
30-31 A.T.P.).
In virtù di ciò, pertanto, il rifiuto opposto dalla società attrice può ritenersi giustificato.
Che le aree de quibus non furono riconsegnate agli odierni attori, poi, è confermato dal fatto che l'ausiliario ha acclarato, durante lo svolgimento delle proprie attività, in data
06 ottobre 2012, che la società appaltatrice ha continuato ad operare sulle medesime.
Lo stesso C.T.U. nominato nel presente giudizio ha rilevato che le aree oggetto di restituzione, corrispondenti particelle: n. 3077 (già 123) di mq. 2543 n. 3067 (già 707)
di mq. 1005 n. 3065 (già 2097) di mq. 5498 mq. 9046, al momento della relazione,
permanevano nella disponibilità dell per la ragione di essere oggetto di CP_1
ripristino, collegabile: “alla demolizione del cavalcavia comunale V106, non sola,
anche, all'aspetto agronomico”.
I lavori necessari sono stati individuati dal tecnico nella demolizione, nelle anzidette tre aree, del cavalcavia comunale V106 e nel “Riportare l'intera superficie di mq.
26.150,00 alla originaria sua coltivazione”.
In relazione ai medesimi, si è osservato che a seguito dell'ordinanza del Consiglio di
Stato del 27/04/2010 fu sospesa l'esecuzione già iniziata, delle opere fondali, in c.a.,
nelle aree in questione, di costruzione del cavalcavia V106 contemplato dalla primigenia progettazione dei lavori di realizzazione della tratta autostradale, le quali
“vanno ad ogni costo demolite e rimosse indipendentemente dalla profondità in cui si
trovano nel terreno” e che “Non vi è alcun dubbio che l'attuazione dei lavori menzionati nel dispositivo del Presidente (ALL.VI), tempo addietro al compimento
delle o.f. del cavalcavia abbia provocato la presenza di cumuli di terreno, materiali di
risulta, pietre, sbancamenti e quant'altro notoriamente prevista in un cantiere di
attuazione di opere stradali, tale da mutare, per l'intera superficie del fondo di mq.
26.154,00 (nominata a pg.9 dell'art. Quinto del p.i.) le caratteristiche di coltivazione
e quote che essa estensione aveva al momento della sua presa in possesso il 06/11/2009
(pg.9 del p.i.). Le opere occorrenti per l'effettiva sua riduzione in pristino consistono
nel recupero strutturale e chimico fisico del terreno, come si rileva dalle analisi fisico-
chimiche riportate nella relazione del Dr. agronomo Persona_1
(cfr. pagg. 14-15 della consulenza depositata il 13 febbraio 2025).
Per quel che concerne il quantum, ritiene il Tribunale di poter far proprie,
condividendole, le conclusioni cui è pervenuto il CTU.
Per la quantificazione del costo inerente la totale abolizione delle opere cui sopra (la demolizione, nelle aree indicate, del cavalcavia comunale V106) l'ausiliare, in base al computo metrico richiamato, ha ritenuto necessario l'importo di € 1.077.568,46,
mentre le opere di riduzione in pristino dell'intera superficie di mq. 26.150,00 quello di complessivi € 24.812,38 (€ 21.359,01 + € 3.453,38 in applicazione dei tassi legali,
vigenti anno per anno, nel periodo considerato dal CTU a pag. 15 della consulenza).
Le somma dovute a titolo di mancata riconsegna delle aree per cui è causa invece è
stata quantificata in € 171.563,30, di cui € 145.369,22 come controvalore degli immobili ed € 26.194,08 in applicazione dei tassi legali, vigenti anno per anno, nel periodo considerato dal CTU (cfr. pag. 15 consulenza tecnica in atti). Pertanto, l' deve agli odierni attori la complessiva somma di € 1.273.944,14 (€ CP_1
1.077.568,46, + € 24.812,38 + 171.563,30).
In definitiva, alla luce delle considerazioni appena svolte, deve concludersi per l'accoglimento della domanda, con conseguente condanna per l' inadempiente CP_1
rispetto agli obblighi di restituzione su di essa gravanti, all'esecuzione delle opere indicate dal CTU e a corrispondere agli attori, in totale, il complessivo importo di €
1.273.944,14.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno – I Sezione-, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
così provvede:
-accoglie la domanda e, per l'effetto, accerta e dichiara l'inadempimento
dell' all'obbligo di restituzione di cui al protocollo di intesa del 11 aprile CP_1
2011;
-condanna l' all'esecuzione degli interventi di rimozione delle opere fondali CP_1
e di riduzione in pristino dell'intera superficie di mq. 26.150,00, così come
individuati e quantificati dal CTU rispettivamente in € 1.077.568,46 ed €
24.812,38;
-condanna l a corrispondere, in favore degli odierni attori, l'importo di € CP_1
171.563,30, così come quantificato dal CTU e per le ragioni indicate in parte
motiva, per la mancata restituzione delle aree per cui è causa;
-condanna l a rifondere le spese di lite, che si liquidano in € 20.860,00 per CP_1
compensi, € 518,00 per c.u., ed € 5.000,00 per spese di CTU, oltre IVA, CPA e
rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% come per legge.
Salerno, 14 maggio 2025
IL TRIBUNALE
Dott. Corrado d'Ambrosio
In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. n. 196/2003.