Art. 61.
Per l'ufficiale compreso nelle aliquote di ruolo di cui all'articolo 59 che venga a trovarsi in alcuna delle condizioni previste dagli articoli 10, 11, 23 e 24, valgono, in quanto applicabili, le norme di cui al capo terzo del titolo II della presente legge.
Per l'ufficiale compreso nelle aliquote di ruolo di cui all'articolo 59 che venga a trovarsi in alcuna delle condizioni previste dagli articoli 10, 11, 23 e 24, valgono, in quanto applicabili, le norme di cui al capo terzo del titolo II della presente legge.