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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 08/01/2025, n. 3 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 3 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE DI SAVONA
In composizione monocratica in persona del dott. Stefano Poggio
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa RG 2887 /2023 tra
Sig. (C.F. ) con l'Avv. FORMATO MARIA LUISA Parte_1 C.F._1 che lo rappresenta e difende in virtù di mandato in atti.
- PARTE ATTRICE
(p.iva ) con l'Avv. Controparte_1 P.IVA_1
CALISI GIOVANNI che la rappresenta e difende in virtù di mandato in atti,
- PARTE CONVENUTA
INTESA SANPAOLO
- TERZA CHIAMATA CONTUMACE
Oggetto: opposizione all'esecuzione
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte_1 Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale:
- accertare e dichiarare l'inefficacia/illegittimità/Nullità dell'Atto di Pignoramento Presso Terzi sopra indicato e conseguentemente revocare lo stesso e ordinare che venga ripristinata l'operatività del conto corrente;
- per l'effetto condannare l' per il pregiudizio subito in base alla Controparte_2 misura che il Giudice riterrà per Legge;
- condannare l'Agente per la riscossione al pagamento delle spese legali, diritti ed onorari del presente giudizio, di quello relativo alla fase dell'opposizione RGE 618/2023 in cui la stessa è rimasta contumace e di quello relativo alla causa RGE 676/2023 iscritta a ruolo.
Controparte_1 Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Savona in composizione monocratica, respinta ogni diversa istanza Domande preliminari: A) Preliminarmente, dichiarare l'inammissibilità di ogni domanda proposta in relazione al giudizio RGE 676/2023 per i motivi di cui in premessa;
B) Sempre in via preliminare, rilevata la sussistenza del litisconsorzio necessario nei confronti di disporre la partecipazione al giudizio della indicata banca, con onere di Controparte_3 chiamata in capo all'attore
1 C) Ancora in via preliminare dichiarare la carenza di interesse alla proposizione del presente giudizio di merito in forza dell'art. 624 comma 3 c.p.c. nonché l'inammissibilità della domanda di risarcimento del danno poiché non proponibile;
Domande nel merito: D) Nel merito, respinta ogni altra istanza, dichiarare la domanda svolta avverso l'
[...]
dal sig. inammissibile e/o infondata in fatto ed in diritto, e comunque non Controparte_2 Pt_1 provata, vista la legittimità dell'atto di pignoramento;
E) Vinte le spese e compensi da liquidarsi ex DM 147/22 e dei quali si chiede la distrazione in qualità di antistatario.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'agente della riscossione sottoponeva a pignoramento il conto corrente il c.c. n. 00347/1000/00017970, acceso presso Intesa San Paolo Spa, filiale di Loano intestato al sig. per il recupero forzoso di un credito erariale vantato nei confronti di quest'ultimo. Parte_1
L'esecutato proponeva opposizione – rubricata RGE 618/2023 - adducendo di non essere effettivamente il titolare delle somme giacenti sul conto pignorato, essendo questo cointestato alla propria madre ed alimentato esclusivamente da provvista riconducibile a quest'ultima: la co- intestazione invero sarebbe meramente formale ed effettuata allo scopo di consentire al figlio di poter operare sul conto stante l'impedimento fisico della reale intestataria. Il GE, nella contumacia del creditore procedente, sospendeva l'esecuzione x art. 624 cpc assegnando alle parti termine perentorio di 90 giorni per l'introduzione del giudizio di merito. A ciò provvedeva il debitore esecutato mediante la notifica del rituale atto di citazione nel quale riproponeva le doglianze già sottoposte all'esame del GE, aggiungendo peraltro la domanda risarcitoria per in danni asseritamente causati dall'improvvida iniziativa dell'agente della riscossione.
Si costituiva sollevando plurime perplessità – processuali e di merito - circa le domande CP_4 della parte avversaria. Rilevava in particolare che “il Giudice dell'Esecuzione, a conclusione della fase cautelare ed in accoglimento del primo motivo del ricorso in opposizione proposto dal sig. sospendeva Pt_1 l'esecuzione ex art. 624 c.p.c., fissando termine perentorio di novanta giorni per l'introduzione della fase di merito. L'Agente della Riscossione, ritenute le ragioni della decisione non contestabili faceva acquiescenza all'ordinanza e non proponeva né il reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c., né introduceva il merito per veder confermato il pignoramento. Va inoltre ricordato che il pignoramento veniva eseguito presso il terzo e pertanto non veniva eseguita Controparte_3 alcuna trascrizione essendo mobiliare. Conseguentemente, la presente fase è del tutto superflua, poiché, ottenuta la sospensione del pignoramento con l'ordinanza del 22/09/2023 e visto l'art. 624 comma 3 c.p.c. l'estinzione del procedimento (e quindi la sua inefficacia ex art. 632 cpc) è una conseguenza della mancata introduzione della fase di merito da parte del creditore, che ben può essere dichiarata d'ufficio dal Giudice dell'Esecuzione”. L'opponente ben “poteva attendere l'ordinanza del Giudice dell'Esecuzione di estinzione del processo (come detto non di cancellazione della trascrizione del pignoramento essendo un pignoramento presso terzi), ovvero proporre una semplice istanza in tal senso, ma senza alcuna necessità di introdurre il merito. Il punto centrale della questione è che ciò che intende ottenere controparte con la presente introduzione della fase di merito è una diretta conseguenza, stabilita dall'art. 624 comma 3 c.p.c., dell'acquiescenza del creditore alla sospensione dell'esecuzione e quindi nessun risultano utile ulteriore potrà ottenere controparte, essendosi già verificata la fattispecie estintiva della procedura esecutiva (che può essere dichiarata d'ufficio dal Giudice).
2 Pertanto, il presente giudizio di merito è del tutto ultroneo, essendo sufficiente a tale scopo una mera istanza”. Quanto alla domanda risarcitoria sottolineava da un lato come il debitore non avesse subito alcun danno effettivo;
dall'altro protestava come ex ante la propria iniziativa risultasse perfettamente legittima, posto che “l' deve necessariamente procedere alla Controparte_2 riscossione attraverso gli atti esecutivi di propria competenza in presenza di ruoli attivi (cfr. doc. 2). A tal fine è stato pertanto eseguito l'accesso alle banche dati dell' , ove Controparte_2 risultava il sig. intrattiene rapporti finanziari con la Banca Intesa SanPaolo, senza che Pt_1 l'Agente possa sapere a priori l'eventuale cointestazione di tali rapporti. Il pignoramento esattoriale del caso, pertanto, veniva correttamente eseguito alla luce delle informazioni reperite dall'Agenzia”.
***** Dagli atti di causa emerge come abbia prestato sostanziale acquiescenza alla tesi CP_4 dell'impignorabilità del conto corrente oggetto della presente procedura, sebbene possa sollevarsi qualche dubbio sulla legittimazione del debitore esecutato a sollevare la relativa eccezione, parendo piuttosto percorribile il rimedio ex art. 619 cpc da parte dell'effettivo titolare (arg. ex cfr. Cass.
Sez. 3, Sentenza n. 4000 del 23/02/2006).
Ciò posto, ad avviso dello scrivente è condivisibile la tesi della convenuta laddove afferma la sostanziale inutilità dell'introduzione del presente giudizio, dal momento che i medesimi effetti - in punto estinzione della procedura esecutiva e cancellazione del pignoramento - avrebbero potuto essere ottenuti con una mera istanza rivolta al GE ex art. 624 comma 3 cpc (“Nei casi di sospensione del processo disposta ai sensi del primo comma, se l'ordinanza non viene reclamata o viene confermata in sede di reclamo, e il giudizio di merito non è stato introdotto nel termine perentorio assegnato ai sensi dell'articolo 616, il giudice dell'esecuzione dichiara, anche d'ufficio, con ordinanza, l'estinzione del processo e ordina la cancellazione della trascrizione del pignoramento, provvedendo anche sulle spese”).
Di ciò deve tenersi conto ai fini della regolazione delle spese di lite, giustificando l'integrale compensazione delle spese relative al presente giudizio, gravando su unicamente le spese CP_4 della fase di opposizione in quanto non liquidate dal GE, nella misura indicata in dispositivo ex DM
147/22 procedimenti cautelari scaglione € 5.201,00-26.000,00.
Quanto alla domanda di risarcimento del danno, essa va respinta posto che, per stessa ammissione dell'opponente, esso non è titolare delle somme depositate sul conto staggito e, pertanto, non può avere subito alcun danno dall'impossibilità di disporne.
L'attore chiede altresì la liquidazione delle spese relative al giudizio RGE 676/2023, iscritto a ruolo ad istanza di in base al medesimo atto di pignoramento già sospeso dal GE. CP_4
Non è chiaro il motivo per cui sa stata effettuata tale iscrizione. Dai verbali di causa emergerebbe che ciò sia stato dovuto ad un mero errore, come comprovato dal fatto che la causa è stata estinta per inattività delle parti ex art. 631 cpc. In ogni caso, tale modalità di estinzione impedisce al giudice di provvedere sulle spese del giudizio, né esse possono costituire oggetto di un separato procedimento (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 16711 del 17/07/2009: “In conformità alla regola generale dettata dall'art. 310, ultimo comma, cod. proc. civ., nel processo di esecuzione e, quindi, anche in quello di espropriazione forzata presso terzi, in mancanza di diverso accordo tra le parti, qualora il processo si estingua, le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate ...”).
*****
PQM
3 Il Tribunale di Savona definitivamente pronunciando nel procedimento RG 2887/2023 così decide:
1. Accerta e dichiara l'inefficacia del pignoramento presso terzi notificato a da Parte_1 parte di in data 21.7.2023 relativamente al c/c n. 00347/1000/00017970, acceso CP_4 presso Intesa San Paolo Spa, filiale di Loano;
2. Condanna a pagare in favore di le spese legali relative al giudizio di CP_4 Parte_1 opposizione all'esecuzione RGE 618/2023 che liquida in € 2.000,00 per competenze professionali del difensore oltre accessori di legge ed oltre refusione del CU di legge;
3. Respinge le ulteriori domande di . Parte_1
4. Compensa integralmente le spese del presente giudizio.
Savona, 08.01.2025
Il Giudice Stefano Poggio
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