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Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 09/09/2025, n. 1146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1146 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
N. 6412/2024 RG
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Velletri, dott.ssa Veronica Vaccaro, all'esito dell'udienza celebrata con modalità telematiche ex art 127 bis del 9 settembre 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 6412/2024 R.G.L., avente ad oggetto: “altre ipotesi",
PROMOSSA DA
,nata a [...] il [...], residente in [...]
), rapp.ta e difesa dagli Avv.ti di Casale, 51/A - CAP 00076 (C.F. C.F. 1
) e Andrea Giannattasio (C.F. Salvatore Giannattasio (C.F. C.F._2
) entrambi del Foro di Torre Annunziata, giusta procura allegata al C.F. 3
ricorso;
- Ricorrente -
CONTRO
Controparte_1 (CF: P.IVA_1 ) in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dal proprio funzionario, ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c. Avv. Emilia Principe, domiciliato presso l'Avvocatura Generale dello
Stato sita in Roma, via dei Portoghesi, 12;
- Resistente -
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo
Parte_1 adiva l'intestato Tribunale per 1.Con ricorso depositato il 28/10/2024 chiedere di: "-1) ACCERTARE E DICHIARARE
il diritto della ricorrente, quale docente precaria con contratto di supplenza fino al termine delle attività didattiche (30 Giugno) nell'anno scolastico 2023/24, ad ottenere l'indennità sostitutiva per un numero complessivo di n. 17,92 ferie maturate e non godute.
ACCERTARE E DICHIARARE
- con consequenziale CONDANNA giudiziale a carico della resistente l'obbligo
-
di corrispondere alla ricorrente la somma di € 1.154,50, oltre Controparte_2
interessi legali e/o rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto sino all'integrale soddisfo, a titolo di indennità sostitutiva per n. 17,92 ferie maturate e non godute nell'anno scolastico 2023/24.
2) ACCERTARE E DICHIARARE
Il diritto dell'odierna ricorrente ad ottenere il beneficio economico della "Carta elettronica del docente" dal valore nominale di € 500,00 annui prevista dall'art. 1, co. 121, L. n.
107/2015, per il contratto di supplenza fino al termine delle attività didattiche stipulato nell'anno scolastico 2024/25
NONCHE' ACCERTARE E DICHIARARE
- -L'obbligo con consequenziale CONDANNA giudiziale a carico della resistente amministrazione scolastica ad erogare in favore della ricorrente la "Carta elettronica del docente", secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto nell'anno scolastico 2024/25 pari ad € 500,00, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
Con vittoria del compenso professionale e delle spese del giudizio, oltre rimborso forfettario, spese generali 15%, contributo unificato ed accessori di legge, tutti in favore dei procuratori antistatari" per i motivi di cui al ricorso da intendersi qui ripetuti e trascritti.
2 2. Il Controparte_1 si costituiva in giudizio con memoria del 4/7/2025 per chiedere al Tribunale adito: “- rigettare il ricorso avversario in quanto infondato in fatto ed in diritto;
- condannare la parte ricorrente alle spese di lite;
- nella denegata ipotesi di soccombenza della costituenda amministrazione considerare, nella condanna alle spese, la natura seriale del ricorso" per i motivi di cui alla memoria da intendersi qui riportati e trascritti.
3.La prima udienza di comparizione delle parti veniva fissata e celebrata, con modalità telematiche ex art 127 bis cpc, il giorno 9/9/2025; all'esito di tale udienza veniva emessa sentenza con motivazione contestuale.
L'istruttoria della causa si estrinsecava nella produzione documentale offerta dalle parti costituite
2. PREMESSE IN DIRITTO
2.1) SUSSISTENZA DEL DIRITTO ALL'INDENNITA' PER FERIE NON GODUTE
DA PARTE DEI DOCENTI CON CONTRATTI AL 30 GIUGNO
4.Si premette in diritto che tutti i docenti con contratto fino al 30 giugno hanno diritto all'indennità per le ferie non godute per i motivi di seguito esposti. A tal fine non vengono considerati giorni di ferie goduti quelli che ricadono nei periodo di sospensione delle lezioni stabiliti dai calendari scolastici regionali a meno che non vi sia stata una esplicita richiesta da parte del docente o vi sia stato un espresso invito da parte del dirigente scolastico.
5. I principi succitati sono stati espressi di recente dalla Suprema Corte di Cassazione con ordinanza n. 16715/2024. Tali principi si allineano alla Sentenza n. 535/2023 della Corte
d'Appello di Firenze, che nel condannare il Controparte_1 al pagamento delle indennità sostitutive per le ferie non godute a favore di una docente toscana statuiva che: "Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva". 3 6. Per quanto concerne il numero di giorni di ferie spettanti ad un docente nel corso di un anno scolastico è previsto che lo stesso abbia diritto a 30 gg. di ferie se ha un'anzianità di servizio non superiore a 3 anni a 32 gg. di ferie se ha un'anzianità di servizio superiore a 3 anni.
7.Tuttavia, qualora ci si trovi in presenza di un docente con contratto a tempo determinato i giorni di ferie saranno calcolati in base ai giorni di lavoro espletati durante l'anno scolastico e potranno essere anche inferiori a quelli sopra indicati.
2.2. EVOLUZIONE NORMATIVA
8. L'attuale disciplina delle ferie nel pubblico impiego è regolamentata dal D.L. 6 luglio 2012,
n. 95, art. 5, co. 8 (cd. Spending Review), come modificato, in sede di conversione, dalla L. 7 agosto 2012, n. 135, che stabilisce quanto segue: "Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009,
n. 196, nonché delle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società la borsa (Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età.
Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile.”.
2.3. L'ORIENTAMENTO DELLA CORTE COSTITUZIONALE
9. Da segnalare l'orientamento interpretativo offerto dalla Corte Costituzionale, quando fu ad essa sottoposta la questione di legittimità rispetto alla previsione dell'art. 5, co. 8, d.l. 95/2012, conv., in L. 135/2012 secondo cui, nell'ambito del lavoro pubblico, le ferie, i riposi e i permessi
4 sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti» e che non si possano corrispondere «in nessun caso»> trattamenti economici sostitutivi.
10. La Corte Costituzionale con la sentenza del 6 maggio 2016, n. 95, ha infatti ritenuto che la norma non fosse costituzionalmente illegittima, in quanto da interpretare nel senso che la perdita del diritto alla monetizzazione non può aversi allorquando il mancato godimento delle ferie sia incolpevole, non solo perché dovuto ad eventi imprevedibili non dovuti alla volontà del lavoratore, ma anche quando ad essere chiamata in causa sia la «capacità organizzativa del datore di lavoro», nel senso che quest'ultima va esercitata in modo da assicurare che le ferie siano effettivamente godute nel corso del rapporto, quale diritto garantito dalla Carta fondamentale (art. 36, comma terzo), dalle fonti internazionali (Convenzione
dell'Organizzazione internazionale del lavoro n. 132 del 1970, concernente i congedi annuali pagati, ratificata e resa esecutiva con legge 10 aprile 1981, n. 157) e da quelle europee (art. 31, comma 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007; direttiva 23 novembre 1993, n.
93/104/CE del Consiglio), sicché non potrebbe vanificarsi «senza alcuna compensazione economica, il godimento delle ferie compromesso da causa non imputabile al
....
lavoratore», tra cui rientra quanto deriva dall'inadempimento del datore di lavoro ai propri obblighi organizzativi in materia, i quali non possono che essere ravvisati, per coerenza complessiva dell'ordinamento, nell'assetto sostanziale e processuale quale compiutamente delineato dalla Corte di Giustizia nei termini già sopra evidenziati.
2.4. LE FERIE NEL COMPARTO SCUOLA
11. Per quanto riguarda il regime delle ferie del personale docente, il legislatore è intervenuto con la L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, co. 54, 55 e 56, dettando una disciplina speciale.
L'art. 1, co. 54, in particolare, stabilisce che il personale docente di tutti i gradi di istruzione - senza alcuna distinzione tra docenti a termine e docenti a tempo indeterminato: "Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative
5 subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica”.
12. Il successivo comma 55, ha aggiunto al sopra trascritto D.L. n. 95 del 2012, art. 5, co. 8, un ultimo periodo, precisando che: "All'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie»".
13. Infine, il comma 56, ha così disposto: "Le disposizioni di cui ai commi 54 e 55 non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013".
2.5. LA NORMATIVA COMUNITARIA E LA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA.
L'INTERPRETAZIONE DELL'ART. 7 DELLA DIRETTIVA 2003/88 E DELL'ART.
31, PARAGRAFO 2, DELLA CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI
DELL'UNIONE EUROPEA.
14.La normativa interna testé richiamata va coordinata e riletta alla luce dei principi comunitari in tema di ferie annuali retribuite.
Sul punto, la Corte di Giustizia, grande sezione, con tre sentenze del 6 novembre 2018
(rispettivamente, in cause riunite C-569/16 e C-570/16; in causa C-619/16; in causa C-684/16) nell'interpretare la Dir. n. 2003/88/CE, art. 7, in combinazione con la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, art. 31, ha affermato che la Direttiva n. 2003/88, art. 7, paragrafo 1, non osta, in linea di principio, ad una normativa nazionale che comprenda finanche la perdita del diritto alle ferie allo scadere del periodo di riferimento (o di un periodo di riporto), purché, però, il lavoratore che ha perso il diritto alle ferie annuali retribuite abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare questo diritto.
6 Il lavoratore dev'essere considerato la parte debole nel rapporto di lavoro, cosicché è necessario impedire al datore di lavoro di disporre della facoltà di imporgli una restrizione dei suoi diritti.
Tenuto conto di tale situazione di debolezza, un simile lavoratore può essere dissuaso dal far valere espressamente i suoi diritti nei confronti del suo datore di lavoro, dal momento che la loro rivendicazione potrebbe esporlo a misure adottate da quest'ultimo in grado di incidere sul rapporto di lavoro in danno di detto lavoratore.
Ciò considerato, è necessario evitare una situazione in cui l'onere di assicurarsi dell'esercizio effettivo del diritto alle ferie annuali retribuite sia interamente posto a carico del lavoratore, il che offrirebbe invece al datore di lavoro la possibilità di andare esente dai propri obblighi invocando il fatto che il lavoratore non ha presentato richiesta di ferie annuali retribuite.
Sebbene occorra precisare che il rispetto dell'obbligo derivante, per il datore di lavoro, dall'articolo 7 della direttiva 2003/88 non può estendersi fino al punto di costringere quest'ultimo a imporre ai suoi lavoratori di esercitare effettivamente il loro diritto a ferie annuali retribuite, resta il fatto che Il datore di lavoro deve, per contro, assicurarsi che il lavoratore sia messo in condizione di esercitare tale diritto;
a tal fine egli è segnatamente tenuto ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo - se necessario formalmente - a farlo, e, nel contempo, informandolo - in modo accurato e in tempo utile a garantire che tali ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire- del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato o, ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro se quest'ultima si verifica nel corso di un simile periodo.
Inoltre, l'onere della prova, in proposito, incombe al datore di lavoro. Ove quest'ultimo non sia in grado di dimostrare di aver esercitato tutta la diligenza necessaria affinché il lavoratore fosse effettivamente in condizione di fruire delle ferie annuali retribuite alle quali aveva diritto, si deve ritenere che l'estinzione del diritto a tali ferie e, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, il correlato mancato versamento di un'indennità finanziaria per le ferie annuali non godute violino, rispettivamente, l'art. 7, paragrafo 1, e l'art. 7, paragrafo 2, della direttiva
2003/88.
Se, invece, detto datore di lavoro è in grado di assolvere l'onere probatorio gravante sul medesimo a tale riguardo, e risulti quindi che il lavoratore, deliberatamente e con piena cognizione delle conseguenze che ne sarebbero derivate, si è astenuto dal fruire delle ferie annuali retribuite dopo essere stato posto in condizione di esercitare in modo effettivo il suo
7 diritto alle medesime, l'art. 7, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2003/88 non osta alla perdita di tale diritto né, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, alla correlata mancanza di un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute.
2.6. L'ORIENTAMENTO DELLA CORTE DI CASSAZIONE
15. Sulla scorta di tali argomentazioni, e in conformità con i principi comunitari, la Corte di
Cassazione - Sezione Lavoro con la Sentenza n. 21780 del 2022 ha fissato il seguente principio di diritto: "...dalla interpretazione del diritto interno in senso conforme al diritto dell'Unione deriva che:
A) le ferie annuali retribuite costituiscono un diritto fondamentale ed irrinunciabile del lavoratore e correlativamente un obbligo del datore di lavoro;
il diritto alla indennità finanziaria sostitutiva delle ferie non godute al termine del rapporto di lavoro è intrinsecamente collegato al diritto alle ferie annuali retribuite;
B) è il datore di lavoro il soggetto tenuto a provare di avere adempiuto al suo obbligo di concedere le ferie annuali retribuite, dovendo sul punto darsi continuità al principio da ultimo affermato da Cassazione civile sez. lav. 14 giugno 2018, n. 15652;
C) la perdita del diritto alle ferie ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro può verificarsi soltanto nel caso in cui il datore di lavoro offra la prova di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie - se necessario formalmente - di averlo nel contempo avvisato - in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire - del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato."
Per quanto concerne il comparto scuola, che odiernamente ci occupa, la Corte di Cassazione nell'esaminare la disciplina di legge e di contratto collettivo delle ferie dei docenti precari, con plurime pronunce ha stabilito il seguente principio di diritto: il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna ed in
particolare l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55,
della l. n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della
0 direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande
Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro
(cfr. Cass. Civ. Sez. Lav. ord. n. 14268/2022; Cass. Civ. Sez. lav. - 15.05.2024, n. 13440).
16. Da ultimo, la Corte di Cassazione con la pronuncia n. 16715 del 17/06/2024 ha ribadito e confermato i principi poc'anzi riferiti, specificando, inoltre, quanto segue: "Pertanto, il docente a termine non può perdere il diritto alla indennità sostituiva delle ferie per il solo fatto di non avere chiesto le ferie, se non dopo essere stato invitato dal datore di lavoro a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva."
17. Con specifico riferimento alla controversia in esame, deve escludersi che i docenti non di ruolo possano essere considerati automaticamente in ferie, in assenza di loro richiesta o di provvedimento esplicito del dirigente scolastico, durante i giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali (ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative) di cui al comma 54 dell'art. 1 della legge n. 228 del
2012. (Cass. civ. sez. lav. - 17.06.2024, n. 16715).
18. Per giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali di cui al comma 54 dell'art. 1 della legge n. 228 del 2012 si intendono come chiaramente evidenziato
-
anche dalla Ragioneria Generale dello Stato nella nota prot. n. 73425 del 06/09/2013 - i mesi di
Luglio ed Agosto, i primi giorni di Settembre e gli ultimi giorni di Giugno, la sospensione
Natalizia e Pasquale, l'eventuale sospensione per l'organizzazione dei seggi elettorali e per i concorsi, ecc..., in sintesi, tutti i giorni dell'anno in cui le lezioni sono sospese.
19. Ordunque, alla luce dei principi di diritto surrichiamati, il docente non può considerarsi automaticamente in ferie durante tali periodi, ma è onere del dirigente scolastico renderlo edotto della possibilità di fruire delle ferie maturate durante determinati periodi di sospensione
9 delle lezioni, avvisandolo, inoltre, delle eventuali conseguenze connesse alla mancata richiesta, attraverso una comunicazione chiara e precisa.
20. A conferma di quanto sin qui illustrato, la circolare n. 0017348 del 18/10/2023 emanata dal
Controparte_3 avente ad oggetto il tema delle ferie non godute per il personale docente a tempo determinato, ha rammentato ai dirigenti scolastici che tutto il personale docente, anche a tempo determinato, deve essere invitato a compilare apposito modello di domanda di fruizione di ferie, con particolare attenzione al periodo di sospensione delle attività didattiche, al fine di prevenire e contenere l'instaurarsi di forme di contenzioso dinanzi al Giudice del Lavoro diretto al riconoscimento della monetizzazione delle ferie non godute (cfr. circolare n. 0017348 del 18/10/2023).
21. La scelta Ministeriale si coordina del resto con i principi stabiliti dalla Corte di Giustizia
Europea e dalla Corte di Cassazione surrichiamati, poiché riconosce implicitamente l'illegittimità di un sistema nel quale al docente vengano decurtati automaticamente, dai giorni complessivi di ferie maturati, quelli di sospensione delle lezioni. Ed invero, affinché possa verificarsi una simile evenienza, è necessario che il dirigente scolastico, attraverso una comunicazione chiara e precisa, inviti il personale docente a tempo determinato a richiedere le ferie durante un determinato periodo di sospensione delle lezioni;
contestualmente deve renderlo edotto delle conseguenze connesse alla mancata richiesta.
Se dopo aver ricevuto le dovute comunicazioni, il docente non richiede di fruire dei giorni di ferie maturati, allora, quest'ultimi potranno essere decurtati d'ufficio in quanto la mancata fruizione è frutto di una scelta informata e consapevole.
In caso contrario, se il docente non riceve le dovute comunicazioni e non richiede di fruire dei giorni di ferie avrà diritto, alla scadenza del singolo contratto di lavoro, all'indennità sostitutiva per il mancato godimento.
22. Pertanto, si ritiene che la mancata comunicazione al docente, da parte del dirigente scolastico, di godere delle ferie maturate sia determinata:
A) da una precisa volontà di non concedere le ferie al docente in quel determinato periodo di sospensione delle lezioni in quanto ritenuta necessaria la sua disponibilità in servizio;
B) da un comportamento negligente, derivante da una cattiva organizzazione e pianificazione del piano ferie del personale docente.
10 In entrambi i casi la responsabilità per la mancata fruizione delle ferie non potrà mai essere ascritta al docente, neppure nell'ipotesi più remota in cui quest'ultimo abbia assunto un comportamento decisamente inerte, poiché ciò che rileva è la capacità organizzativa dei datori di lavoro, così come sancito dalla Corte di Cassazione con la suddetta pronuncia n. 29113 del
2022.
23. Inoltre, si ritiene, anche guardando al differente punto di vista dell'insegnante, che l'attività lavorativa non si esaurisca esclusivamente con le lezioni scolastiche, poiché gli insegnanti sono impegnati, altresì, in numerose altre attività extrascolastiche prodromiche e funzionali all'attività di docenza, quali ad esempio la correzione dei compiti, la preparazione delle lezioni, la valutazione dei singoli alunni, l'attività di aggiornamento ecc..., tutte attività che concorrono assieme alle lezioni in classe a determinare l'attività didattica nel suo complesso.
Pertanto, il docente che nei periodi di sospensione delle lezioni non abbia chiesto di fruire delle ferie, oltre ad essere a disposizione dell'istituto scolastico, dedicherà gran parte della giornata lavorativa anche per l'espletamento di ulteriori attività che i C.C.N.L. per il comparto scuola richiedono come necessarie e dovute.
-24. Dirimente sul punto è anche la pronuncia della Corte di Cassazione Sez. Lavoro con ordinanza n. 23934 del 29/10/2020 che ha stabilito con riferimento alla retribuzione degli insegnanti dei giorni estivi non destinati alle ferie, che durante tale periodo il docente non ha il dovere di presentarsi di persona a scuola, ma solo di restare a disposizione della stessa, con obbligo di svolgere le eventuali prestazioni deliberate dagli organi scolastici e le attività programmate, e concludendo che tali giorni debbano essere retribuiti (cfr. ord. Cass. Civ. sez. lav. 29/10/2020, n. 23934).
25. La Corte di Cassazione, dunque, si è riferita alla disciplina delle attività funzionali all'insegnamento ulteriori rispetto alla ordinaria attività didattica in senso stretto, stabilendo che gli insegnanti allorquando non siano impegnanti in attività di lezione e, quindi, non si presentino presso la scuola, siano da considerarsi, secondo il quadro complessivo della disciplina sopra detta, ugualmente a disposizione.
Tale disponibilità va considerata in re ipsa, senza necessità che gli insegnanti si presentino a scuola od offrano altrimenti in forme espresse la propria prestazione;
si tratta di regime che è del tutto coerente con la peculiarità del sistema scolastico, ove lo svolgimento della didattica
11 frontale generalizzata non è prevista in alcuni mesi estivi, nei quali le attività in presenza degli insegnanti subiscono una contrazione, senza peraltro doversi trascurare che il docente ha significativi margini di autonomia, anche spazio temporale, rispetto ad altre attività doverose, come quelle di documentazione, aggiornamento e formazione personali, che non richiedono la presenza a scuola;
pertanto, il sinallagma è conservato e soltanto la sua dinamica si adatta alla particolare situazione di fatto e diritto che si determina dopo la fine degli incombenti didattici ordinari e di quanto normalmente previsto (cfr. Cass. Civ. sez. lav. - 29/10/2020, n. 23934).
La pronuncia della Suprema Corte di Cassazione chiarisce definitivamente i confini dell'attività lavorativa del docente stabilendo che essa non si esaurisce con la mera sospensione delle lezioni ed è per questo motivo che la Corte di Cassazione, con le pronunce surrichiamate in punto di fruizione delle ferie, ha consequenzialmente specificato che il docente in tali periodi non fruisce automaticamente delle ferie maturate.
Infine, è da escludersi che la norma possa essere interpretata nel senso che i docenti abbiano l'obbligo di richiedere le ferie durante i giorni di sospensione delle lezioni poiché una simile conclusione contrasterebbe apertamente con la pronuncia della Corte di Giustizia Europea, visto che per i Giudici Comunitari è necessario evitare una situazione in cui l'onere di assicurarsi dell'esercizio effettivo del diritto alle ferie annuali retribuite sia posto a carico del lavoratore, il che offrirebbe invece al datore di lavoro la possibilità di andare esente dai propri obblighi invocando il fatto che il lavoratore non ha presentato richiesta di ferie annuali retribuite.
26. In definitiva, sulla base dei principi espressi dalla Suprema Corte di Cassazione in conformità al diritto e alla giurisprudenza eurounitaria, il Tribunale ritiene:
- illegittimo collocare il docente in ferie d'ufficio;
- illegittimo decurtare automaticamente i giorni di sospensione delle lezioni dal numero complessivo di giorni di ferie maturati durante l'anno scolastico;
- illegittimo considerare il docente automaticamente in ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni;
- che il dirigente scolastico, attraverso una comunicazione chiara e precisa, deve invitare il personale docente a richiedere le ferie maturate durante un determinato periodo di sospensione delle lezioni;
che contestualmente deve renderlo edotto delle conseguenze connesse alla mancata richiesta;
12 -che, se dopo aver ricevuto le dovute comunicazioni da parte del dirigente scolastico, il docente non richiede di fruire dei giorni di ferie, allora, quest'ultime potranno essere decurtate d'ufficio in quanto la mancata fruizione è frutto di una scelta informata e consapevole;
- in caso contrario, se il docente non riceve le dovute comunicazioni e non richiede di fruire delle ferie maturate avrà diritto, alla scadenza del contratto di lavoro, all'indennità sostitutiva per il mancato godimento.
3. PREMESSE IN DIRITTO SULLA C.D. CARTA DOCENTI
27. In ordine alla c.d. Carta Docenti, si premette in diritto che l'art. 1 comma 121 della legge n. 107/2015 ha disposto che: "al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo, delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, dell'importo nominale di euro
500,00 annui per ciascun anno scolastico...".
28.11 d.P.C.M. n. 32313/2015 che ha definito le modalità di assegnazione e di utilizzo della
Carta ha statuito, all'art. 2 che la somma di € 500,00 annui può essere erogata solo ai
"docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova".
29.Con il successivo d.P.C.M. del 28 novembre 2016 è stato confermato che "la Carta è
assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute,...i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari".
30.Sulla questione si è pronunciato il Consiglio di Stato con la sentenza del 16/3/2022, n.
1842 che ha annullato l'art. 2 del D.P.C.M. n. 32313 del 23 settembre 2015 e la nota del
CP_4 n. 15219 del 15 ottobre 2015 nella parte in cui hanno escluso i docenti non di ruolo dall'erogazione della cd. Carta del docente, stante la contrarietà di detta esclusione rispetto ai precetti degli artt. 3, 35 e 97 Cost.
13 Secondo il Consiglio di Stato: “un tale sistema collide con i precetti costituzionali degli artt.
3, 35 e 97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo
(resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della
P.A.: invero, la differenziazione appena descritta collide con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti.
5.2.1. In altre parole, è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti. 5.3. Ma se così è e invero non si vede come possa essere diversamente, altrimenti
-
si manterrebbero nell'insegnamento docenti non aggiornati, né formati - il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso: dunque, non è corretto ritenere come fa la sentenza appellata - che
-
l'erogazione della Carta vada a compensare la maggiore gravosità dello sforzo richiesto ai docenti di ruolo in chiave di aggiornamento e formazione, poiché un analogo sforzo non può che essere richiesto anche ai docenti non di ruolo, a pena, in caso contrario, di creare un sistema "a doppio binario", non in grado di assicurare la complessiva qualità dell'insegnamento.
5.3.1. Del resto, l'insostenibilità dell'assunto per cui la Carta del docente sarebbe uno strumento per compensare la pretesa maggior gravosità dell'obbligo formativo a carico dei soli docenti di ruolo, si evince anche dal fatto che la Carta stessa è erogata ai docenti parttime (il cui impegno didattico ben può, in ipotesi, essere più limitato di quello dei docenti a tempo determinato) e persino ai docenti di ruolo in prova, i quali potrebbero non superare il periodo di prova e, così, non conseguire la stabilità del rapporto. E
14 l'irragionevolezza della soluzione seguita dalla P.A. emerge ancora più chiaramente dalla lettura del d.P.C.M. del 28 novembre 2016 (che, come già ricordato, ha sostituito quello del
23 settembre 2015), il quale, all'art. 3, individua tra i beneficiari della Carta anche "i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati": di tal ché, a seguire l'opzione della P.A., vi sarebbero dei docenti che beneficerebbero dello strumento pur senza essere impegnati, al momento, nell'attività didattica, mentre altri docenti, pur svolgendo diversamente dai primi l'attività didattica, non beneficerebbero della Carta e, quindi, sarebbero privati di un ausilio per il loro aggiornamento e la loro formazione professionale".
Il predetto Collegio ha altresì precisato che: "in mancanza di una norma che abbia innovato rispetto al d.lgs. n. 165/2001, sottraendo esplicitamente la materia della formazione professionale dei docenti alla contrattazione collettiva di categoria e riservandola in via esclusiva alla legge (statale), non risulta corretto affermare la prevalenza della disciplina di cui all'art. 1, commi 121 e segg., della l. n. 107/2015 sulle preesistenti disposizioni del
C.C.N.L. di categoria e, in specie, sugli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. del 29 novembre 2007.
Del resto, è stata la medesima difesa erariale a sottolineare nel giudizio di primo grado (al pari dei ricorrenti) che "la "Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente" consiste in sostanza in una mera modalità di erogazione della formazione (in particolare si tratta di auto formazione), materia oggetto di disciplina da parte dei CCNL di categoria".
6.2.2. Ne discende che la questione dei destinatari della Carte del docente va riguardata tenendo conto anche della disciplina prevista in tema di formazione dei docenti dal
C.C.N.L. di categoria: questa va letta in chiave non di incompatibilità, ma di complementarietà rispetto al disposto dell'art. 1, commi da 121 a 124, della l. n. 107/2015.
L'interpretazione di tali commi deve, cioè, tenere conto delle regole in materia di formazione del personale docente dettate dagli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. di categoria: regole che pongono a carico dell'Amministrazione l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato,
"strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio" (così il comma 1 dell'art. 63 cit.). E non vi è dubbio che tra tali strumenti possa (e anzi debba) essere compresa la Carta del docente, di tal ché si può per tal via affermare che di essa sono destinatari anche i docenti a tempo determinato (come gli appellanti), così colmandosi la lacuna previsionale dell'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015, che menziona i soli
15 -docenti di ruolo: sussiste, infatti, un'indiscutibile identità di ratio la già ricordata necessità di garantire la qualità dell'insegnamento che consente di colmare in via interpretativa la predetta lacuna" (Cfr. Cons. di Stato sent. 1842/2022).
31. Sulla questione è successivamente intervenuta la Corte di Giustizia Europea con l'ordinanza del 18 maggio 2022 che ha così statuito: "La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro
CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del e non al personale docente a tempo determinato Controparte_1 , di tale CP_1 il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, و
concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza".
Dunque, secondo la C.G.U.E. la mera natura temporanea del lavoro non può costituire di per sé una ragione giustificatrice della differenza di trattamento tra lavoratori a tempo indeterminato e lavoratori a tempo determinato in merito agli aggiornamenti professionali, poiché ciò risulta in contrasto con la Direttiva 1999/70/CE e del relativo Accordo quadro.
32. Successivamente veniva emanato il d.l. del 13/6/2023, n. 69 convertito nella L. 10
agosto 2023, n. 103 che ha esteso normativamente il beneficio della Carta elettronica per l'aggiornamento del docente anche ai docenti precari ancorchè limitatamente all'anno scolastico 2023/2024 e solo a coloro che hanno avuto un incarico di supplenza annuale sino al 31 agosto.
16 33.Successivamente interveniva la Corte di legittimità, sezione Lavoro, con la sentenza del 27 ottobre 2023, n. 29961 che ha chiarito quanto segue: “La carta docente, prevista dall'art. 1, comma 121, della l. n. 107 del 2015, spetta, pur in assenza di domanda, anche ai docenti non di ruolo, sia a quelli con incarico annuale che a quelli titolari di incarico di docenza fino al termine delle attività didattiche;
in caso di mancato riconoscimento tempestivo del beneficio, i docenti interni al sistema scolastico (iscritti nelle graduatorie di supplenze, incaricati di supplenza o transitati in ruolo) possono chiedere l'adempimento in forma specifica e quindi l'attribuzione della carta secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre a interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994, dalla data di maturazione del diritto alla sua concreta attribuzione;
di contro, gli insegnanti usciti dal sistema scolastico per cessazione dal servizio o per cancellazione dalle graduatorie, possono chiedere il risarcimento dei danni, da provarsi pure a mezzo di presunzioni e da liquidarsi anche equitativamente, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (quali, ad esempio, la durata della permanenza nel sistema scolastico), nei limiti del valore della carta, salva l'allegazione e la prova specifica di un pregiudizio maggiore.".
Dunque la Corte di Cassazione con la citata sentenza ha individuato il criterio in base al quale riconoscere ai docenti precari il beneficio de quo, limitandolo a coloro che hanno supplenze annuali (31 agosto) sui posti dell'organico vacanti e disponibili entro il 31 dicembre e a coloro che hanno supplenze sino al termine delle attività didattiche (30 giugno) su posti n on vacanti ma resi disponibili entro il 31 dicembre, poiché solo rispetto a queste tipologie di incarico si ravvisa la necessità di rimuovere la discriminazione operata nei confronti dei docenti precari.
La Corte ha precisato che l'istituto della Carta docente va inserito a pieno nel contesto del sistema della formazione degli insegnanti ed il diritto-dovere formativo riguarda non solo il personale di ruolo, ma anche i precari nei limiti sopra chiariti.
Quanto alla sua natura giuridica, la Corte ha puntualizzato che la Carta va qualificata come obbligazione di pagamento di una somma di denaro, condizionata dalla destinazione a specifiche tipologie di acquisti e non ad altri. Da ciò ne fa conseguire, che non è riconoscibile al docente una somma di denaro liquida in quanto, in questo caso, gli si
17 darebbe un'utilità diversa da quella voluta dalla legge e ne verrebbe vanificato l'impianto normativo finalizzato in modo stringente ad assicurare proprio beni e servizi formativi, e non somme in quanto tali.
La sentenza ha anche precisato, che poiché la Carta può comunque essere utilizzata nell'arco del biennio, da ciò ne deriva che, se anche, nell'anno successivo, a quel docente non fosse attribuita una supplenza, egli potrebbe ancora fruire di quanto accreditato in suo favore. Ciò
è conseguenza del fatto che la cessazione della supplenza di regola non significa uscita dal sistema scolastico. Infatti, se il docente precario che, in una certa annualità, abbia maturato il diritto alla Carta, resti iscritto nelle graduatorie (ad esaurimento, provinciali o di istituto) per le supplenze e, eventualmente, riceva anche incarichi di supplenza, permane l'inserimento nel sistema scolastico che giustifica l'esercizio del diritto all'adempimento ed ancor più se poi egli transiti in ruolo. Al contrario, se un tale docente, dopo l'annualità in cui è maturato il diritto alla Carta, sia cancellato dalle graduatorie, il diritto all'adempimento cessa con tale cancellazione, per fuoriuscita dal sistema scolastico e, in questo caso, potrebbe agire solo per il risarcimento del danno.
Partendo dalla natura pecuniaria dell'obbligazione, e dalla particolarità che questo pagamento "di scopo" deve essere assicurato annualmente dal CP_1 ai docenti che ne abbiano diritto, secondo la Cassazione, anche ai docenti precari andrebbe esteso lo stesso regime di prescrizione quinquennale valevole, anche in questo caso, per il personale di ruolo;
diversamente, prosegue la Corte, si verificherebbe una discriminazione alla rovescia», nel senso che al dipendente assunto a tempo determinato finirebbe per essere riservato un trattamento più favorevole rispetto a quello previsto per il lavoratore di ruolo.
Invece, per i soggetti definitivamente usciti dal sistema scolastico, residuando per essi solo l'azione di risarcimento del danno, si applica la prescrizione decennale, come da principi generali in tema di responsabilità contrattuale.
34.La Corte di Cassazione ha quindi enunciato i seguenti principi di diritto.
1) La Carta docente spetta ai docenti non di ruolo con incarico annuale o fino al termine delle attività di didattiche, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al CP_1 .
18 2) A detti docenti che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze (Gae,
Gps o graduatorie di istituto), incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) A detti docenti che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, da quantificarsi anche in via equitativa nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto, ed entro il massimo costituito dal valore della Carta,
salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta docente si prescrive nel termine quinquennale che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, quindi dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica.
5) La prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta docente, è invece decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.
4. ACCETAMENTI IN FATTO.
35. Nel caso di specie il Dirigente Scolastico dell'Istituto ove la parte ricorrente ha prestato servizio non ha effettuato le dovute comunicazioni al fine di informarla e consentirle di poter fruire delle ferie maturate e parte resistente non ha fornito la relativa prova. Ciò determinava che per tutta la durata del contratto la parte ricorrente era a tutti gli effetti in servizio, disponibile e si dedicava, inoltre, alle attività parascolastiche ed extrascolastiche prodromiche all'attività di docenza, non godendo, pertanto, del diritto maturato alle ferie retribuite. Pertanto, si ritiene che debba essere riconosciuta alla parte ricorrente un'indennità finanziaria per le ferie maturate e non godute;
precisando, altresì, che nulla è stato corrisposto alla stessa.
19 36. Dagli atti di causa è emerso che la ricorrente ha avuto incarico di supplenza con contratto a tempo determinato nell'annualità dedotta in giudizio nei seguenti termini:
- a.s. 2023/2024, contratto dal 29.11.2023 al 30.06.2024, per n. 25 ore settimanali di lezione presso I.C. " NO EL " ( C.F. 4 v. doc. allegato al ricorso).
37. Parte ricorrente, nei giorni in cui non si svolgono le lezioni ma che rientrano comunque nel periodo compreso tra il 1° settembre ed il 30 giugno - destinato alle attività didattiche ai sensi dell'art. 74, comma 2, del Decreto Legislativo 16 aprile 1994 n. 297, è rimasto a disposizione del datore di lavoro per lo svolgimento di tutte le attività didattiche funzionali all'insegnamento di cui all'art. 29 del CCNL di categoria (programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione, compresa la preparazione dei lavori degli organi collegiali) che non richiedono la presenza fisica a scuola (CCNL 2006-18 doc. n. 2).
5. IL CALCOLO DELL'INDENNITA' SOSTITUTIVA FERIE
38. Quanto al calcolo delle ferie maturate ed al quantum di indennità spettante si precisa quanto segue:
ai sensi dell'art. 19, co. 2, del CCNL 2006-2009, le ferie per il personale assunto a tempo determinato è calcolato in maniera proporzionale al servizio prestato, con la precisazione che i docenti con meno di tre anni di servizio hanno diritto a 30 giorni di ferie l'anno, mentre quelli con più di tre anni di servizio hanno diritto a 32 giorni di ferie l'anno.
Dunque, per calcolare il numero di ferie spettanti al docente con contratto di lavoro a tempo determinato, basterà effettuare la seguente proporzione:
-360 30/32 (Giorni di ferie maturati) N(numero di giorni lavorati) : X(giorni di ferie risultanti). Quanto, invece, al calcolo dell'indennità sostitutiva, basterà verificare lo stipendio giornaliero del docente e moltiplicarlo così per il numero di ferie non godute.
39. In ordine alla questione giuridica del regime di prescrizione del diritto all'indennità sostitutiva delle ferie è stata definitivamente risolta dalla Cassazione, la quale ha sancito che
"L'indennità sostitutiva delle ferie non godute ha natura mista, sia risarcitoria che
20
2
0 retributiva, a fronte della quale si deve ritenere prevalente, ai fini della verifica della prescrizione, il carattere risarcitorio, volto a compensare il danno derivante dalla perdita del diritto al riposo, cui va assicurata la più ampia tutela applicando il termine ordinario decennale" (così: Cass. civ., Sez. I, Sent., 10/02/2020, n. 3021 e, negli stessi termini, Cass. n.
11462/12, Cass. n. 20836/13, Cass. n. 1756/16 Cass. n. 1757/16 e Cass. n. 14559/17).
***
40. Parte ricorrente, ha maturato 17.92 ferie non godute nell'a.s. 2023/2024. Ne consegue che essendo lo stipendio giornaliero pari a € 64,43 ha diritto ad una indennità sostitutiva ferie pari a € 64,43 x 17,92gg= 1154,50 €.
41. Contrariamente a quanto dedotto dal CP_1 nell'allegato n 3 alla memoria non è
indicato il numero di ferie pari a giorni 7 goduto dalla parte ricorrente.
42. Tutto ciò posto il Tribunale accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente, quale docente precario con contratto di supplenza fino al termine delle attività didattiche (30
Giugno), nell'anno scolastico 2023/2024, ad ottenere l'indennità sostitutiva per un numero complessivo di 17,92 giorni di ferie maturate e non godute. 43. Per l'effetto condanna il Controparte_1 a corrispondere alla parte ricorrente la somma di euro 1154,50, oltre interessi legali dalla maturazione del diritto sino all'integrale soddisfo, a titolo di indennità sostitutiva per n. 17,92 giorni di ferie maturate e non godute nell'anno scolastico 2023/2024.
6.ACCERTAMENTO IN FATTO IN ORDINE AL DIRITTO ALLA FORMAZIONE
PROFESSIONALE, C.D. CARTA DOCENTI
44.In applicazione dei principi di diritto chiariti da ultimo dalla Corte di legittimità, sulla base di quanto statuito dalla Corte di Giustizia Europea, l'odierna ricorrente, avendo svolto attività lavorativa in favore del CP_1 con contratto a termine nell'anno scolastico
2024/2025 di cui alla domanda dal 16/9/2024 al 30/6/2025 sino al termine delle attività
didattiche (30 giugno) e in quanto tuttora permanente nel sistema scolastico, ha diritto di usufruire della Carta docenti in forma specifica per un valore corrispondente a quello perduto per l'anno scolastico dedotto in giudizio (2024/2025), oltre al maggior importo tra
21 interessi al saggio legale e rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. art. 22, comma 36 L. n.
724/1994 dalla data della maturazione dei diritti al soddisfo.
45. Pertanto il Tribunale accerta e dichiara il diritto della ricorrente di usufruire del beneficio della Carta del docente previsto dall'art 1 comma 121 L n. 107/2015 per l'anno scolastico dedotto in giudizio (2024/2025) ed ordina al Controparte_1 di attivare in favore della ricorrente la Carta docente su cui sarà accreditata la somma di €
500,00, oltre al maggior importo tra interessi al saggio legale e rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. art. 22, comma 36 L. n. 724/1994 dalla data della maturazione dei diritti al soddisfo.
6. LE SPESE DI LITE
46. In ordine alle spese di lite, stante la soccombenza del Controparte_1
[...] condanna quest'ultimo alla rifusione delle spese di lite in favore della parte ricorrente che vengono liquidate definitivamente in applicazione della tabella n. 3 (cause di lavoro del DM 55/2014, così come successivamente modificato dal DM n. 37/2018 e dal
DM n. 147/2022) ritenuta la causa di valore pari a euro 1652,50 (II scaglione) come segue:
1) fase di studio della controversia: 888,00 € ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a 444,00 euro
2) fase introduttiva del giudizio: 425,00 € ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a 212,50 €
3) fase decisionale: 746,00 € ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a 373,00
euro per un totale di 1029,50 €
47. Condanna, dunque, il Controparte_1 al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente liquidate nella misura di € 49,00 per spese, di €
1029,50 per onorari, oltre al rimborso spese forfettarie del 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore dei procuratori antistatari
P.Q.M.
22 Il Tribunale di Velletri, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente, quale docente precario con contratto di supplenza fino al termine delle attività didattiche (30 Giugno), nell'anno scolastico
2023/2024, ad ottenere l'indennità sostitutiva per un numero complessivo di 17,92 giorni di ferie maturate e non godute;
condanna il Controparte_1 a corrispondere alla parte ricorrente la somma di euro 1154,50, oltre interessi legali dalla maturazione del diritto sino all'integrale soddisfo, a titolo di indennità sostitutiva per n. 17,92 giorni di ferie maturate e non godute nell'anno scolastico 2023/2024;
accerta e dichiara il diritto della ricorrente di usufruire del beneficio della Carta del docente previsto dall'art 1 comma 121 L n. 107/2015 per l'anno scolastico 2024/2025; ordina al Controparte_1 di attivare in favore della ricorrente la Carta
docente su cui sarà accreditata la somma di € 500,00, oltre al maggior importo tra interessi al saggio legale e rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. art. 22, comma 36 L. n. 724/1994
dalla data della maturazione dei diritti al soddisfo;
condanna il Controparte_1 al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente liquidate nella misura di € € 49,00 per spese, di € 1029,50 per onorari, oltre al rimborso spese forfettarie del 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Così deciso in Velletri, il 9 settembre 2025.
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Veronica Vaccaro
23 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 08
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Velletri, dott.ssa Veronica Vaccaro, all'esito dell'udienza celebrata con modalità telematiche ex art 127 bis del 9 settembre 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 6412/2024 R.G.L., avente ad oggetto: “altre ipotesi",
PROMOSSA DA
,nata a [...] il [...], residente in [...]
), rapp.ta e difesa dagli Avv.ti di Casale, 51/A - CAP 00076 (C.F. C.F. 1
) e Andrea Giannattasio (C.F. Salvatore Giannattasio (C.F. C.F._2
) entrambi del Foro di Torre Annunziata, giusta procura allegata al C.F. 3
ricorso;
- Ricorrente -
CONTRO
Controparte_1 (CF: P.IVA_1 ) in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dal proprio funzionario, ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c. Avv. Emilia Principe, domiciliato presso l'Avvocatura Generale dello
Stato sita in Roma, via dei Portoghesi, 12;
- Resistente -
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo
Parte_1 adiva l'intestato Tribunale per 1.Con ricorso depositato il 28/10/2024 chiedere di: "-1) ACCERTARE E DICHIARARE
il diritto della ricorrente, quale docente precaria con contratto di supplenza fino al termine delle attività didattiche (30 Giugno) nell'anno scolastico 2023/24, ad ottenere l'indennità sostitutiva per un numero complessivo di n. 17,92 ferie maturate e non godute.
ACCERTARE E DICHIARARE
- con consequenziale CONDANNA giudiziale a carico della resistente l'obbligo
-
di corrispondere alla ricorrente la somma di € 1.154,50, oltre Controparte_2
interessi legali e/o rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto sino all'integrale soddisfo, a titolo di indennità sostitutiva per n. 17,92 ferie maturate e non godute nell'anno scolastico 2023/24.
2) ACCERTARE E DICHIARARE
Il diritto dell'odierna ricorrente ad ottenere il beneficio economico della "Carta elettronica del docente" dal valore nominale di € 500,00 annui prevista dall'art. 1, co. 121, L. n.
107/2015, per il contratto di supplenza fino al termine delle attività didattiche stipulato nell'anno scolastico 2024/25
NONCHE' ACCERTARE E DICHIARARE
- -L'obbligo con consequenziale CONDANNA giudiziale a carico della resistente amministrazione scolastica ad erogare in favore della ricorrente la "Carta elettronica del docente", secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto nell'anno scolastico 2024/25 pari ad € 500,00, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
Con vittoria del compenso professionale e delle spese del giudizio, oltre rimborso forfettario, spese generali 15%, contributo unificato ed accessori di legge, tutti in favore dei procuratori antistatari" per i motivi di cui al ricorso da intendersi qui ripetuti e trascritti.
2 2. Il Controparte_1 si costituiva in giudizio con memoria del 4/7/2025 per chiedere al Tribunale adito: “- rigettare il ricorso avversario in quanto infondato in fatto ed in diritto;
- condannare la parte ricorrente alle spese di lite;
- nella denegata ipotesi di soccombenza della costituenda amministrazione considerare, nella condanna alle spese, la natura seriale del ricorso" per i motivi di cui alla memoria da intendersi qui riportati e trascritti.
3.La prima udienza di comparizione delle parti veniva fissata e celebrata, con modalità telematiche ex art 127 bis cpc, il giorno 9/9/2025; all'esito di tale udienza veniva emessa sentenza con motivazione contestuale.
L'istruttoria della causa si estrinsecava nella produzione documentale offerta dalle parti costituite
2. PREMESSE IN DIRITTO
2.1) SUSSISTENZA DEL DIRITTO ALL'INDENNITA' PER FERIE NON GODUTE
DA PARTE DEI DOCENTI CON CONTRATTI AL 30 GIUGNO
4.Si premette in diritto che tutti i docenti con contratto fino al 30 giugno hanno diritto all'indennità per le ferie non godute per i motivi di seguito esposti. A tal fine non vengono considerati giorni di ferie goduti quelli che ricadono nei periodo di sospensione delle lezioni stabiliti dai calendari scolastici regionali a meno che non vi sia stata una esplicita richiesta da parte del docente o vi sia stato un espresso invito da parte del dirigente scolastico.
5. I principi succitati sono stati espressi di recente dalla Suprema Corte di Cassazione con ordinanza n. 16715/2024. Tali principi si allineano alla Sentenza n. 535/2023 della Corte
d'Appello di Firenze, che nel condannare il Controparte_1 al pagamento delle indennità sostitutive per le ferie non godute a favore di una docente toscana statuiva che: "Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva". 3 6. Per quanto concerne il numero di giorni di ferie spettanti ad un docente nel corso di un anno scolastico è previsto che lo stesso abbia diritto a 30 gg. di ferie se ha un'anzianità di servizio non superiore a 3 anni a 32 gg. di ferie se ha un'anzianità di servizio superiore a 3 anni.
7.Tuttavia, qualora ci si trovi in presenza di un docente con contratto a tempo determinato i giorni di ferie saranno calcolati in base ai giorni di lavoro espletati durante l'anno scolastico e potranno essere anche inferiori a quelli sopra indicati.
2.2. EVOLUZIONE NORMATIVA
8. L'attuale disciplina delle ferie nel pubblico impiego è regolamentata dal D.L. 6 luglio 2012,
n. 95, art. 5, co. 8 (cd. Spending Review), come modificato, in sede di conversione, dalla L. 7 agosto 2012, n. 135, che stabilisce quanto segue: "Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009,
n. 196, nonché delle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società la borsa (Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età.
Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile.”.
2.3. L'ORIENTAMENTO DELLA CORTE COSTITUZIONALE
9. Da segnalare l'orientamento interpretativo offerto dalla Corte Costituzionale, quando fu ad essa sottoposta la questione di legittimità rispetto alla previsione dell'art. 5, co. 8, d.l. 95/2012, conv., in L. 135/2012 secondo cui, nell'ambito del lavoro pubblico, le ferie, i riposi e i permessi
4 sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti» e che non si possano corrispondere «in nessun caso»> trattamenti economici sostitutivi.
10. La Corte Costituzionale con la sentenza del 6 maggio 2016, n. 95, ha infatti ritenuto che la norma non fosse costituzionalmente illegittima, in quanto da interpretare nel senso che la perdita del diritto alla monetizzazione non può aversi allorquando il mancato godimento delle ferie sia incolpevole, non solo perché dovuto ad eventi imprevedibili non dovuti alla volontà del lavoratore, ma anche quando ad essere chiamata in causa sia la «capacità organizzativa del datore di lavoro», nel senso che quest'ultima va esercitata in modo da assicurare che le ferie siano effettivamente godute nel corso del rapporto, quale diritto garantito dalla Carta fondamentale (art. 36, comma terzo), dalle fonti internazionali (Convenzione
dell'Organizzazione internazionale del lavoro n. 132 del 1970, concernente i congedi annuali pagati, ratificata e resa esecutiva con legge 10 aprile 1981, n. 157) e da quelle europee (art. 31, comma 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007; direttiva 23 novembre 1993, n.
93/104/CE del Consiglio), sicché non potrebbe vanificarsi «senza alcuna compensazione economica, il godimento delle ferie compromesso da causa non imputabile al
....
lavoratore», tra cui rientra quanto deriva dall'inadempimento del datore di lavoro ai propri obblighi organizzativi in materia, i quali non possono che essere ravvisati, per coerenza complessiva dell'ordinamento, nell'assetto sostanziale e processuale quale compiutamente delineato dalla Corte di Giustizia nei termini già sopra evidenziati.
2.4. LE FERIE NEL COMPARTO SCUOLA
11. Per quanto riguarda il regime delle ferie del personale docente, il legislatore è intervenuto con la L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, co. 54, 55 e 56, dettando una disciplina speciale.
L'art. 1, co. 54, in particolare, stabilisce che il personale docente di tutti i gradi di istruzione - senza alcuna distinzione tra docenti a termine e docenti a tempo indeterminato: "Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative
5 subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica”.
12. Il successivo comma 55, ha aggiunto al sopra trascritto D.L. n. 95 del 2012, art. 5, co. 8, un ultimo periodo, precisando che: "All'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie»".
13. Infine, il comma 56, ha così disposto: "Le disposizioni di cui ai commi 54 e 55 non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013".
2.5. LA NORMATIVA COMUNITARIA E LA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA.
L'INTERPRETAZIONE DELL'ART. 7 DELLA DIRETTIVA 2003/88 E DELL'ART.
31, PARAGRAFO 2, DELLA CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI
DELL'UNIONE EUROPEA.
14.La normativa interna testé richiamata va coordinata e riletta alla luce dei principi comunitari in tema di ferie annuali retribuite.
Sul punto, la Corte di Giustizia, grande sezione, con tre sentenze del 6 novembre 2018
(rispettivamente, in cause riunite C-569/16 e C-570/16; in causa C-619/16; in causa C-684/16) nell'interpretare la Dir. n. 2003/88/CE, art. 7, in combinazione con la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, art. 31, ha affermato che la Direttiva n. 2003/88, art. 7, paragrafo 1, non osta, in linea di principio, ad una normativa nazionale che comprenda finanche la perdita del diritto alle ferie allo scadere del periodo di riferimento (o di un periodo di riporto), purché, però, il lavoratore che ha perso il diritto alle ferie annuali retribuite abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare questo diritto.
6 Il lavoratore dev'essere considerato la parte debole nel rapporto di lavoro, cosicché è necessario impedire al datore di lavoro di disporre della facoltà di imporgli una restrizione dei suoi diritti.
Tenuto conto di tale situazione di debolezza, un simile lavoratore può essere dissuaso dal far valere espressamente i suoi diritti nei confronti del suo datore di lavoro, dal momento che la loro rivendicazione potrebbe esporlo a misure adottate da quest'ultimo in grado di incidere sul rapporto di lavoro in danno di detto lavoratore.
Ciò considerato, è necessario evitare una situazione in cui l'onere di assicurarsi dell'esercizio effettivo del diritto alle ferie annuali retribuite sia interamente posto a carico del lavoratore, il che offrirebbe invece al datore di lavoro la possibilità di andare esente dai propri obblighi invocando il fatto che il lavoratore non ha presentato richiesta di ferie annuali retribuite.
Sebbene occorra precisare che il rispetto dell'obbligo derivante, per il datore di lavoro, dall'articolo 7 della direttiva 2003/88 non può estendersi fino al punto di costringere quest'ultimo a imporre ai suoi lavoratori di esercitare effettivamente il loro diritto a ferie annuali retribuite, resta il fatto che Il datore di lavoro deve, per contro, assicurarsi che il lavoratore sia messo in condizione di esercitare tale diritto;
a tal fine egli è segnatamente tenuto ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo - se necessario formalmente - a farlo, e, nel contempo, informandolo - in modo accurato e in tempo utile a garantire che tali ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire- del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato o, ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro se quest'ultima si verifica nel corso di un simile periodo.
Inoltre, l'onere della prova, in proposito, incombe al datore di lavoro. Ove quest'ultimo non sia in grado di dimostrare di aver esercitato tutta la diligenza necessaria affinché il lavoratore fosse effettivamente in condizione di fruire delle ferie annuali retribuite alle quali aveva diritto, si deve ritenere che l'estinzione del diritto a tali ferie e, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, il correlato mancato versamento di un'indennità finanziaria per le ferie annuali non godute violino, rispettivamente, l'art. 7, paragrafo 1, e l'art. 7, paragrafo 2, della direttiva
2003/88.
Se, invece, detto datore di lavoro è in grado di assolvere l'onere probatorio gravante sul medesimo a tale riguardo, e risulti quindi che il lavoratore, deliberatamente e con piena cognizione delle conseguenze che ne sarebbero derivate, si è astenuto dal fruire delle ferie annuali retribuite dopo essere stato posto in condizione di esercitare in modo effettivo il suo
7 diritto alle medesime, l'art. 7, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2003/88 non osta alla perdita di tale diritto né, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, alla correlata mancanza di un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute.
2.6. L'ORIENTAMENTO DELLA CORTE DI CASSAZIONE
15. Sulla scorta di tali argomentazioni, e in conformità con i principi comunitari, la Corte di
Cassazione - Sezione Lavoro con la Sentenza n. 21780 del 2022 ha fissato il seguente principio di diritto: "...dalla interpretazione del diritto interno in senso conforme al diritto dell'Unione deriva che:
A) le ferie annuali retribuite costituiscono un diritto fondamentale ed irrinunciabile del lavoratore e correlativamente un obbligo del datore di lavoro;
il diritto alla indennità finanziaria sostitutiva delle ferie non godute al termine del rapporto di lavoro è intrinsecamente collegato al diritto alle ferie annuali retribuite;
B) è il datore di lavoro il soggetto tenuto a provare di avere adempiuto al suo obbligo di concedere le ferie annuali retribuite, dovendo sul punto darsi continuità al principio da ultimo affermato da Cassazione civile sez. lav. 14 giugno 2018, n. 15652;
C) la perdita del diritto alle ferie ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro può verificarsi soltanto nel caso in cui il datore di lavoro offra la prova di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie - se necessario formalmente - di averlo nel contempo avvisato - in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire - del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato."
Per quanto concerne il comparto scuola, che odiernamente ci occupa, la Corte di Cassazione nell'esaminare la disciplina di legge e di contratto collettivo delle ferie dei docenti precari, con plurime pronunce ha stabilito il seguente principio di diritto: il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna ed in
particolare l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55,
della l. n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della
0 direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande
Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro
(cfr. Cass. Civ. Sez. Lav. ord. n. 14268/2022; Cass. Civ. Sez. lav. - 15.05.2024, n. 13440).
16. Da ultimo, la Corte di Cassazione con la pronuncia n. 16715 del 17/06/2024 ha ribadito e confermato i principi poc'anzi riferiti, specificando, inoltre, quanto segue: "Pertanto, il docente a termine non può perdere il diritto alla indennità sostituiva delle ferie per il solo fatto di non avere chiesto le ferie, se non dopo essere stato invitato dal datore di lavoro a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva."
17. Con specifico riferimento alla controversia in esame, deve escludersi che i docenti non di ruolo possano essere considerati automaticamente in ferie, in assenza di loro richiesta o di provvedimento esplicito del dirigente scolastico, durante i giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali (ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative) di cui al comma 54 dell'art. 1 della legge n. 228 del
2012. (Cass. civ. sez. lav. - 17.06.2024, n. 16715).
18. Per giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali di cui al comma 54 dell'art. 1 della legge n. 228 del 2012 si intendono come chiaramente evidenziato
-
anche dalla Ragioneria Generale dello Stato nella nota prot. n. 73425 del 06/09/2013 - i mesi di
Luglio ed Agosto, i primi giorni di Settembre e gli ultimi giorni di Giugno, la sospensione
Natalizia e Pasquale, l'eventuale sospensione per l'organizzazione dei seggi elettorali e per i concorsi, ecc..., in sintesi, tutti i giorni dell'anno in cui le lezioni sono sospese.
19. Ordunque, alla luce dei principi di diritto surrichiamati, il docente non può considerarsi automaticamente in ferie durante tali periodi, ma è onere del dirigente scolastico renderlo edotto della possibilità di fruire delle ferie maturate durante determinati periodi di sospensione
9 delle lezioni, avvisandolo, inoltre, delle eventuali conseguenze connesse alla mancata richiesta, attraverso una comunicazione chiara e precisa.
20. A conferma di quanto sin qui illustrato, la circolare n. 0017348 del 18/10/2023 emanata dal
Controparte_3 avente ad oggetto il tema delle ferie non godute per il personale docente a tempo determinato, ha rammentato ai dirigenti scolastici che tutto il personale docente, anche a tempo determinato, deve essere invitato a compilare apposito modello di domanda di fruizione di ferie, con particolare attenzione al periodo di sospensione delle attività didattiche, al fine di prevenire e contenere l'instaurarsi di forme di contenzioso dinanzi al Giudice del Lavoro diretto al riconoscimento della monetizzazione delle ferie non godute (cfr. circolare n. 0017348 del 18/10/2023).
21. La scelta Ministeriale si coordina del resto con i principi stabiliti dalla Corte di Giustizia
Europea e dalla Corte di Cassazione surrichiamati, poiché riconosce implicitamente l'illegittimità di un sistema nel quale al docente vengano decurtati automaticamente, dai giorni complessivi di ferie maturati, quelli di sospensione delle lezioni. Ed invero, affinché possa verificarsi una simile evenienza, è necessario che il dirigente scolastico, attraverso una comunicazione chiara e precisa, inviti il personale docente a tempo determinato a richiedere le ferie durante un determinato periodo di sospensione delle lezioni;
contestualmente deve renderlo edotto delle conseguenze connesse alla mancata richiesta.
Se dopo aver ricevuto le dovute comunicazioni, il docente non richiede di fruire dei giorni di ferie maturati, allora, quest'ultimi potranno essere decurtati d'ufficio in quanto la mancata fruizione è frutto di una scelta informata e consapevole.
In caso contrario, se il docente non riceve le dovute comunicazioni e non richiede di fruire dei giorni di ferie avrà diritto, alla scadenza del singolo contratto di lavoro, all'indennità sostitutiva per il mancato godimento.
22. Pertanto, si ritiene che la mancata comunicazione al docente, da parte del dirigente scolastico, di godere delle ferie maturate sia determinata:
A) da una precisa volontà di non concedere le ferie al docente in quel determinato periodo di sospensione delle lezioni in quanto ritenuta necessaria la sua disponibilità in servizio;
B) da un comportamento negligente, derivante da una cattiva organizzazione e pianificazione del piano ferie del personale docente.
10 In entrambi i casi la responsabilità per la mancata fruizione delle ferie non potrà mai essere ascritta al docente, neppure nell'ipotesi più remota in cui quest'ultimo abbia assunto un comportamento decisamente inerte, poiché ciò che rileva è la capacità organizzativa dei datori di lavoro, così come sancito dalla Corte di Cassazione con la suddetta pronuncia n. 29113 del
2022.
23. Inoltre, si ritiene, anche guardando al differente punto di vista dell'insegnante, che l'attività lavorativa non si esaurisca esclusivamente con le lezioni scolastiche, poiché gli insegnanti sono impegnati, altresì, in numerose altre attività extrascolastiche prodromiche e funzionali all'attività di docenza, quali ad esempio la correzione dei compiti, la preparazione delle lezioni, la valutazione dei singoli alunni, l'attività di aggiornamento ecc..., tutte attività che concorrono assieme alle lezioni in classe a determinare l'attività didattica nel suo complesso.
Pertanto, il docente che nei periodi di sospensione delle lezioni non abbia chiesto di fruire delle ferie, oltre ad essere a disposizione dell'istituto scolastico, dedicherà gran parte della giornata lavorativa anche per l'espletamento di ulteriori attività che i C.C.N.L. per il comparto scuola richiedono come necessarie e dovute.
-24. Dirimente sul punto è anche la pronuncia della Corte di Cassazione Sez. Lavoro con ordinanza n. 23934 del 29/10/2020 che ha stabilito con riferimento alla retribuzione degli insegnanti dei giorni estivi non destinati alle ferie, che durante tale periodo il docente non ha il dovere di presentarsi di persona a scuola, ma solo di restare a disposizione della stessa, con obbligo di svolgere le eventuali prestazioni deliberate dagli organi scolastici e le attività programmate, e concludendo che tali giorni debbano essere retribuiti (cfr. ord. Cass. Civ. sez. lav. 29/10/2020, n. 23934).
25. La Corte di Cassazione, dunque, si è riferita alla disciplina delle attività funzionali all'insegnamento ulteriori rispetto alla ordinaria attività didattica in senso stretto, stabilendo che gli insegnanti allorquando non siano impegnanti in attività di lezione e, quindi, non si presentino presso la scuola, siano da considerarsi, secondo il quadro complessivo della disciplina sopra detta, ugualmente a disposizione.
Tale disponibilità va considerata in re ipsa, senza necessità che gli insegnanti si presentino a scuola od offrano altrimenti in forme espresse la propria prestazione;
si tratta di regime che è del tutto coerente con la peculiarità del sistema scolastico, ove lo svolgimento della didattica
11 frontale generalizzata non è prevista in alcuni mesi estivi, nei quali le attività in presenza degli insegnanti subiscono una contrazione, senza peraltro doversi trascurare che il docente ha significativi margini di autonomia, anche spazio temporale, rispetto ad altre attività doverose, come quelle di documentazione, aggiornamento e formazione personali, che non richiedono la presenza a scuola;
pertanto, il sinallagma è conservato e soltanto la sua dinamica si adatta alla particolare situazione di fatto e diritto che si determina dopo la fine degli incombenti didattici ordinari e di quanto normalmente previsto (cfr. Cass. Civ. sez. lav. - 29/10/2020, n. 23934).
La pronuncia della Suprema Corte di Cassazione chiarisce definitivamente i confini dell'attività lavorativa del docente stabilendo che essa non si esaurisce con la mera sospensione delle lezioni ed è per questo motivo che la Corte di Cassazione, con le pronunce surrichiamate in punto di fruizione delle ferie, ha consequenzialmente specificato che il docente in tali periodi non fruisce automaticamente delle ferie maturate.
Infine, è da escludersi che la norma possa essere interpretata nel senso che i docenti abbiano l'obbligo di richiedere le ferie durante i giorni di sospensione delle lezioni poiché una simile conclusione contrasterebbe apertamente con la pronuncia della Corte di Giustizia Europea, visto che per i Giudici Comunitari è necessario evitare una situazione in cui l'onere di assicurarsi dell'esercizio effettivo del diritto alle ferie annuali retribuite sia posto a carico del lavoratore, il che offrirebbe invece al datore di lavoro la possibilità di andare esente dai propri obblighi invocando il fatto che il lavoratore non ha presentato richiesta di ferie annuali retribuite.
26. In definitiva, sulla base dei principi espressi dalla Suprema Corte di Cassazione in conformità al diritto e alla giurisprudenza eurounitaria, il Tribunale ritiene:
- illegittimo collocare il docente in ferie d'ufficio;
- illegittimo decurtare automaticamente i giorni di sospensione delle lezioni dal numero complessivo di giorni di ferie maturati durante l'anno scolastico;
- illegittimo considerare il docente automaticamente in ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni;
- che il dirigente scolastico, attraverso una comunicazione chiara e precisa, deve invitare il personale docente a richiedere le ferie maturate durante un determinato periodo di sospensione delle lezioni;
che contestualmente deve renderlo edotto delle conseguenze connesse alla mancata richiesta;
12 -che, se dopo aver ricevuto le dovute comunicazioni da parte del dirigente scolastico, il docente non richiede di fruire dei giorni di ferie, allora, quest'ultime potranno essere decurtate d'ufficio in quanto la mancata fruizione è frutto di una scelta informata e consapevole;
- in caso contrario, se il docente non riceve le dovute comunicazioni e non richiede di fruire delle ferie maturate avrà diritto, alla scadenza del contratto di lavoro, all'indennità sostitutiva per il mancato godimento.
3. PREMESSE IN DIRITTO SULLA C.D. CARTA DOCENTI
27. In ordine alla c.d. Carta Docenti, si premette in diritto che l'art. 1 comma 121 della legge n. 107/2015 ha disposto che: "al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo, delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, dell'importo nominale di euro
500,00 annui per ciascun anno scolastico...".
28.11 d.P.C.M. n. 32313/2015 che ha definito le modalità di assegnazione e di utilizzo della
Carta ha statuito, all'art. 2 che la somma di € 500,00 annui può essere erogata solo ai
"docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova".
29.Con il successivo d.P.C.M. del 28 novembre 2016 è stato confermato che "la Carta è
assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute,...i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari".
30.Sulla questione si è pronunciato il Consiglio di Stato con la sentenza del 16/3/2022, n.
1842 che ha annullato l'art. 2 del D.P.C.M. n. 32313 del 23 settembre 2015 e la nota del
CP_4 n. 15219 del 15 ottobre 2015 nella parte in cui hanno escluso i docenti non di ruolo dall'erogazione della cd. Carta del docente, stante la contrarietà di detta esclusione rispetto ai precetti degli artt. 3, 35 e 97 Cost.
13 Secondo il Consiglio di Stato: “un tale sistema collide con i precetti costituzionali degli artt.
3, 35 e 97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo
(resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della
P.A.: invero, la differenziazione appena descritta collide con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti.
5.2.1. In altre parole, è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti. 5.3. Ma se così è e invero non si vede come possa essere diversamente, altrimenti
-
si manterrebbero nell'insegnamento docenti non aggiornati, né formati - il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso: dunque, non è corretto ritenere come fa la sentenza appellata - che
-
l'erogazione della Carta vada a compensare la maggiore gravosità dello sforzo richiesto ai docenti di ruolo in chiave di aggiornamento e formazione, poiché un analogo sforzo non può che essere richiesto anche ai docenti non di ruolo, a pena, in caso contrario, di creare un sistema "a doppio binario", non in grado di assicurare la complessiva qualità dell'insegnamento.
5.3.1. Del resto, l'insostenibilità dell'assunto per cui la Carta del docente sarebbe uno strumento per compensare la pretesa maggior gravosità dell'obbligo formativo a carico dei soli docenti di ruolo, si evince anche dal fatto che la Carta stessa è erogata ai docenti parttime (il cui impegno didattico ben può, in ipotesi, essere più limitato di quello dei docenti a tempo determinato) e persino ai docenti di ruolo in prova, i quali potrebbero non superare il periodo di prova e, così, non conseguire la stabilità del rapporto. E
14 l'irragionevolezza della soluzione seguita dalla P.A. emerge ancora più chiaramente dalla lettura del d.P.C.M. del 28 novembre 2016 (che, come già ricordato, ha sostituito quello del
23 settembre 2015), il quale, all'art. 3, individua tra i beneficiari della Carta anche "i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati": di tal ché, a seguire l'opzione della P.A., vi sarebbero dei docenti che beneficerebbero dello strumento pur senza essere impegnati, al momento, nell'attività didattica, mentre altri docenti, pur svolgendo diversamente dai primi l'attività didattica, non beneficerebbero della Carta e, quindi, sarebbero privati di un ausilio per il loro aggiornamento e la loro formazione professionale".
Il predetto Collegio ha altresì precisato che: "in mancanza di una norma che abbia innovato rispetto al d.lgs. n. 165/2001, sottraendo esplicitamente la materia della formazione professionale dei docenti alla contrattazione collettiva di categoria e riservandola in via esclusiva alla legge (statale), non risulta corretto affermare la prevalenza della disciplina di cui all'art. 1, commi 121 e segg., della l. n. 107/2015 sulle preesistenti disposizioni del
C.C.N.L. di categoria e, in specie, sugli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. del 29 novembre 2007.
Del resto, è stata la medesima difesa erariale a sottolineare nel giudizio di primo grado (al pari dei ricorrenti) che "la "Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente" consiste in sostanza in una mera modalità di erogazione della formazione (in particolare si tratta di auto formazione), materia oggetto di disciplina da parte dei CCNL di categoria".
6.2.2. Ne discende che la questione dei destinatari della Carte del docente va riguardata tenendo conto anche della disciplina prevista in tema di formazione dei docenti dal
C.C.N.L. di categoria: questa va letta in chiave non di incompatibilità, ma di complementarietà rispetto al disposto dell'art. 1, commi da 121 a 124, della l. n. 107/2015.
L'interpretazione di tali commi deve, cioè, tenere conto delle regole in materia di formazione del personale docente dettate dagli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. di categoria: regole che pongono a carico dell'Amministrazione l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato,
"strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio" (così il comma 1 dell'art. 63 cit.). E non vi è dubbio che tra tali strumenti possa (e anzi debba) essere compresa la Carta del docente, di tal ché si può per tal via affermare che di essa sono destinatari anche i docenti a tempo determinato (come gli appellanti), così colmandosi la lacuna previsionale dell'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015, che menziona i soli
15 -docenti di ruolo: sussiste, infatti, un'indiscutibile identità di ratio la già ricordata necessità di garantire la qualità dell'insegnamento che consente di colmare in via interpretativa la predetta lacuna" (Cfr. Cons. di Stato sent. 1842/2022).
31. Sulla questione è successivamente intervenuta la Corte di Giustizia Europea con l'ordinanza del 18 maggio 2022 che ha così statuito: "La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro
CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del e non al personale docente a tempo determinato Controparte_1 , di tale CP_1 il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, و
concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza".
Dunque, secondo la C.G.U.E. la mera natura temporanea del lavoro non può costituire di per sé una ragione giustificatrice della differenza di trattamento tra lavoratori a tempo indeterminato e lavoratori a tempo determinato in merito agli aggiornamenti professionali, poiché ciò risulta in contrasto con la Direttiva 1999/70/CE e del relativo Accordo quadro.
32. Successivamente veniva emanato il d.l. del 13/6/2023, n. 69 convertito nella L. 10
agosto 2023, n. 103 che ha esteso normativamente il beneficio della Carta elettronica per l'aggiornamento del docente anche ai docenti precari ancorchè limitatamente all'anno scolastico 2023/2024 e solo a coloro che hanno avuto un incarico di supplenza annuale sino al 31 agosto.
16 33.Successivamente interveniva la Corte di legittimità, sezione Lavoro, con la sentenza del 27 ottobre 2023, n. 29961 che ha chiarito quanto segue: “La carta docente, prevista dall'art. 1, comma 121, della l. n. 107 del 2015, spetta, pur in assenza di domanda, anche ai docenti non di ruolo, sia a quelli con incarico annuale che a quelli titolari di incarico di docenza fino al termine delle attività didattiche;
in caso di mancato riconoscimento tempestivo del beneficio, i docenti interni al sistema scolastico (iscritti nelle graduatorie di supplenze, incaricati di supplenza o transitati in ruolo) possono chiedere l'adempimento in forma specifica e quindi l'attribuzione della carta secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre a interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994, dalla data di maturazione del diritto alla sua concreta attribuzione;
di contro, gli insegnanti usciti dal sistema scolastico per cessazione dal servizio o per cancellazione dalle graduatorie, possono chiedere il risarcimento dei danni, da provarsi pure a mezzo di presunzioni e da liquidarsi anche equitativamente, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (quali, ad esempio, la durata della permanenza nel sistema scolastico), nei limiti del valore della carta, salva l'allegazione e la prova specifica di un pregiudizio maggiore.".
Dunque la Corte di Cassazione con la citata sentenza ha individuato il criterio in base al quale riconoscere ai docenti precari il beneficio de quo, limitandolo a coloro che hanno supplenze annuali (31 agosto) sui posti dell'organico vacanti e disponibili entro il 31 dicembre e a coloro che hanno supplenze sino al termine delle attività didattiche (30 giugno) su posti n on vacanti ma resi disponibili entro il 31 dicembre, poiché solo rispetto a queste tipologie di incarico si ravvisa la necessità di rimuovere la discriminazione operata nei confronti dei docenti precari.
La Corte ha precisato che l'istituto della Carta docente va inserito a pieno nel contesto del sistema della formazione degli insegnanti ed il diritto-dovere formativo riguarda non solo il personale di ruolo, ma anche i precari nei limiti sopra chiariti.
Quanto alla sua natura giuridica, la Corte ha puntualizzato che la Carta va qualificata come obbligazione di pagamento di una somma di denaro, condizionata dalla destinazione a specifiche tipologie di acquisti e non ad altri. Da ciò ne fa conseguire, che non è riconoscibile al docente una somma di denaro liquida in quanto, in questo caso, gli si
17 darebbe un'utilità diversa da quella voluta dalla legge e ne verrebbe vanificato l'impianto normativo finalizzato in modo stringente ad assicurare proprio beni e servizi formativi, e non somme in quanto tali.
La sentenza ha anche precisato, che poiché la Carta può comunque essere utilizzata nell'arco del biennio, da ciò ne deriva che, se anche, nell'anno successivo, a quel docente non fosse attribuita una supplenza, egli potrebbe ancora fruire di quanto accreditato in suo favore. Ciò
è conseguenza del fatto che la cessazione della supplenza di regola non significa uscita dal sistema scolastico. Infatti, se il docente precario che, in una certa annualità, abbia maturato il diritto alla Carta, resti iscritto nelle graduatorie (ad esaurimento, provinciali o di istituto) per le supplenze e, eventualmente, riceva anche incarichi di supplenza, permane l'inserimento nel sistema scolastico che giustifica l'esercizio del diritto all'adempimento ed ancor più se poi egli transiti in ruolo. Al contrario, se un tale docente, dopo l'annualità in cui è maturato il diritto alla Carta, sia cancellato dalle graduatorie, il diritto all'adempimento cessa con tale cancellazione, per fuoriuscita dal sistema scolastico e, in questo caso, potrebbe agire solo per il risarcimento del danno.
Partendo dalla natura pecuniaria dell'obbligazione, e dalla particolarità che questo pagamento "di scopo" deve essere assicurato annualmente dal CP_1 ai docenti che ne abbiano diritto, secondo la Cassazione, anche ai docenti precari andrebbe esteso lo stesso regime di prescrizione quinquennale valevole, anche in questo caso, per il personale di ruolo;
diversamente, prosegue la Corte, si verificherebbe una discriminazione alla rovescia», nel senso che al dipendente assunto a tempo determinato finirebbe per essere riservato un trattamento più favorevole rispetto a quello previsto per il lavoratore di ruolo.
Invece, per i soggetti definitivamente usciti dal sistema scolastico, residuando per essi solo l'azione di risarcimento del danno, si applica la prescrizione decennale, come da principi generali in tema di responsabilità contrattuale.
34.La Corte di Cassazione ha quindi enunciato i seguenti principi di diritto.
1) La Carta docente spetta ai docenti non di ruolo con incarico annuale o fino al termine delle attività di didattiche, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al CP_1 .
18 2) A detti docenti che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze (Gae,
Gps o graduatorie di istituto), incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) A detti docenti che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, da quantificarsi anche in via equitativa nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto, ed entro il massimo costituito dal valore della Carta,
salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta docente si prescrive nel termine quinquennale che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, quindi dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica.
5) La prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta docente, è invece decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.
4. ACCETAMENTI IN FATTO.
35. Nel caso di specie il Dirigente Scolastico dell'Istituto ove la parte ricorrente ha prestato servizio non ha effettuato le dovute comunicazioni al fine di informarla e consentirle di poter fruire delle ferie maturate e parte resistente non ha fornito la relativa prova. Ciò determinava che per tutta la durata del contratto la parte ricorrente era a tutti gli effetti in servizio, disponibile e si dedicava, inoltre, alle attività parascolastiche ed extrascolastiche prodromiche all'attività di docenza, non godendo, pertanto, del diritto maturato alle ferie retribuite. Pertanto, si ritiene che debba essere riconosciuta alla parte ricorrente un'indennità finanziaria per le ferie maturate e non godute;
precisando, altresì, che nulla è stato corrisposto alla stessa.
19 36. Dagli atti di causa è emerso che la ricorrente ha avuto incarico di supplenza con contratto a tempo determinato nell'annualità dedotta in giudizio nei seguenti termini:
- a.s. 2023/2024, contratto dal 29.11.2023 al 30.06.2024, per n. 25 ore settimanali di lezione presso I.C. " NO EL " ( C.F. 4 v. doc. allegato al ricorso).
37. Parte ricorrente, nei giorni in cui non si svolgono le lezioni ma che rientrano comunque nel periodo compreso tra il 1° settembre ed il 30 giugno - destinato alle attività didattiche ai sensi dell'art. 74, comma 2, del Decreto Legislativo 16 aprile 1994 n. 297, è rimasto a disposizione del datore di lavoro per lo svolgimento di tutte le attività didattiche funzionali all'insegnamento di cui all'art. 29 del CCNL di categoria (programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione, compresa la preparazione dei lavori degli organi collegiali) che non richiedono la presenza fisica a scuola (CCNL 2006-18 doc. n. 2).
5. IL CALCOLO DELL'INDENNITA' SOSTITUTIVA FERIE
38. Quanto al calcolo delle ferie maturate ed al quantum di indennità spettante si precisa quanto segue:
ai sensi dell'art. 19, co. 2, del CCNL 2006-2009, le ferie per il personale assunto a tempo determinato è calcolato in maniera proporzionale al servizio prestato, con la precisazione che i docenti con meno di tre anni di servizio hanno diritto a 30 giorni di ferie l'anno, mentre quelli con più di tre anni di servizio hanno diritto a 32 giorni di ferie l'anno.
Dunque, per calcolare il numero di ferie spettanti al docente con contratto di lavoro a tempo determinato, basterà effettuare la seguente proporzione:
-360 30/32 (Giorni di ferie maturati) N(numero di giorni lavorati) : X(giorni di ferie risultanti). Quanto, invece, al calcolo dell'indennità sostitutiva, basterà verificare lo stipendio giornaliero del docente e moltiplicarlo così per il numero di ferie non godute.
39. In ordine alla questione giuridica del regime di prescrizione del diritto all'indennità sostitutiva delle ferie è stata definitivamente risolta dalla Cassazione, la quale ha sancito che
"L'indennità sostitutiva delle ferie non godute ha natura mista, sia risarcitoria che
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0 retributiva, a fronte della quale si deve ritenere prevalente, ai fini della verifica della prescrizione, il carattere risarcitorio, volto a compensare il danno derivante dalla perdita del diritto al riposo, cui va assicurata la più ampia tutela applicando il termine ordinario decennale" (così: Cass. civ., Sez. I, Sent., 10/02/2020, n. 3021 e, negli stessi termini, Cass. n.
11462/12, Cass. n. 20836/13, Cass. n. 1756/16 Cass. n. 1757/16 e Cass. n. 14559/17).
***
40. Parte ricorrente, ha maturato 17.92 ferie non godute nell'a.s. 2023/2024. Ne consegue che essendo lo stipendio giornaliero pari a € 64,43 ha diritto ad una indennità sostitutiva ferie pari a € 64,43 x 17,92gg= 1154,50 €.
41. Contrariamente a quanto dedotto dal CP_1 nell'allegato n 3 alla memoria non è
indicato il numero di ferie pari a giorni 7 goduto dalla parte ricorrente.
42. Tutto ciò posto il Tribunale accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente, quale docente precario con contratto di supplenza fino al termine delle attività didattiche (30
Giugno), nell'anno scolastico 2023/2024, ad ottenere l'indennità sostitutiva per un numero complessivo di 17,92 giorni di ferie maturate e non godute. 43. Per l'effetto condanna il Controparte_1 a corrispondere alla parte ricorrente la somma di euro 1154,50, oltre interessi legali dalla maturazione del diritto sino all'integrale soddisfo, a titolo di indennità sostitutiva per n. 17,92 giorni di ferie maturate e non godute nell'anno scolastico 2023/2024.
6.ACCERTAMENTO IN FATTO IN ORDINE AL DIRITTO ALLA FORMAZIONE
PROFESSIONALE, C.D. CARTA DOCENTI
44.In applicazione dei principi di diritto chiariti da ultimo dalla Corte di legittimità, sulla base di quanto statuito dalla Corte di Giustizia Europea, l'odierna ricorrente, avendo svolto attività lavorativa in favore del CP_1 con contratto a termine nell'anno scolastico
2024/2025 di cui alla domanda dal 16/9/2024 al 30/6/2025 sino al termine delle attività
didattiche (30 giugno) e in quanto tuttora permanente nel sistema scolastico, ha diritto di usufruire della Carta docenti in forma specifica per un valore corrispondente a quello perduto per l'anno scolastico dedotto in giudizio (2024/2025), oltre al maggior importo tra
21 interessi al saggio legale e rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. art. 22, comma 36 L. n.
724/1994 dalla data della maturazione dei diritti al soddisfo.
45. Pertanto il Tribunale accerta e dichiara il diritto della ricorrente di usufruire del beneficio della Carta del docente previsto dall'art 1 comma 121 L n. 107/2015 per l'anno scolastico dedotto in giudizio (2024/2025) ed ordina al Controparte_1 di attivare in favore della ricorrente la Carta docente su cui sarà accreditata la somma di €
500,00, oltre al maggior importo tra interessi al saggio legale e rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. art. 22, comma 36 L. n. 724/1994 dalla data della maturazione dei diritti al soddisfo.
6. LE SPESE DI LITE
46. In ordine alle spese di lite, stante la soccombenza del Controparte_1
[...] condanna quest'ultimo alla rifusione delle spese di lite in favore della parte ricorrente che vengono liquidate definitivamente in applicazione della tabella n. 3 (cause di lavoro del DM 55/2014, così come successivamente modificato dal DM n. 37/2018 e dal
DM n. 147/2022) ritenuta la causa di valore pari a euro 1652,50 (II scaglione) come segue:
1) fase di studio della controversia: 888,00 € ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a 444,00 euro
2) fase introduttiva del giudizio: 425,00 € ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a 212,50 €
3) fase decisionale: 746,00 € ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a 373,00
euro per un totale di 1029,50 €
47. Condanna, dunque, il Controparte_1 al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente liquidate nella misura di € 49,00 per spese, di €
1029,50 per onorari, oltre al rimborso spese forfettarie del 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore dei procuratori antistatari
P.Q.M.
22 Il Tribunale di Velletri, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente, quale docente precario con contratto di supplenza fino al termine delle attività didattiche (30 Giugno), nell'anno scolastico
2023/2024, ad ottenere l'indennità sostitutiva per un numero complessivo di 17,92 giorni di ferie maturate e non godute;
condanna il Controparte_1 a corrispondere alla parte ricorrente la somma di euro 1154,50, oltre interessi legali dalla maturazione del diritto sino all'integrale soddisfo, a titolo di indennità sostitutiva per n. 17,92 giorni di ferie maturate e non godute nell'anno scolastico 2023/2024;
accerta e dichiara il diritto della ricorrente di usufruire del beneficio della Carta del docente previsto dall'art 1 comma 121 L n. 107/2015 per l'anno scolastico 2024/2025; ordina al Controparte_1 di attivare in favore della ricorrente la Carta
docente su cui sarà accreditata la somma di € 500,00, oltre al maggior importo tra interessi al saggio legale e rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. art. 22, comma 36 L. n. 724/1994
dalla data della maturazione dei diritti al soddisfo;
condanna il Controparte_1 al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente liquidate nella misura di € € 49,00 per spese, di € 1029,50 per onorari, oltre al rimborso spese forfettarie del 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Così deciso in Velletri, il 9 settembre 2025.
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Veronica Vaccaro
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