TRIB
Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 13/03/2025, n. 1562 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1562 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8880/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Di Gesu Sonia Presidente Est.
Dott.ssa Venera Condorelli Giudice
Dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 8880/2023 R.G. promossa
DA
, nata a [...] il [...] (CF: Parte_1
), rappresentata e difesa dall'avv. Laura C.F._1
Attinà, giusta procura in atti;
- RICORRENTE -
NEI CONFRONTI DI
, nato a [...] il [...] Controparte_1
( ); CodiceFiscale_2
- INTERDICENDO -
1
P. M. - Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Catania
- INTERVENTORE EX LEGE -
Avente ad oggetto: “interdizione”,
Parte attrice ha precisato le conclusioni come verbale in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso ex articolo 414 c.c. ha chiesto Parte_1
al Tribunale di Catania di pronunciare l'interdizione del fratello
. Controparte_1
Premesso che è stato dichiarato Controparte_1
inabilitato con sentenza n. 1944/2007 del Tribunale di Catania e che il suo attuale curatore è il fratello , ha Parte_2
chiesto di pronunciare l'interdizione del medesimo.
Non si è costituito , del quale va Controparte_1
pertanto dichiarata la contumacia.
Osserva il Collegio che, alla luce della documentazione in atti e dell'accertamento svolto dal Consulente tecnico d'ufficio nominato nel presente giudizio, l'attuale misura della inabilitazione cui è sottoposto appare Controparte_1
inadeguata alla protezione dello stesso, il quale si trova in una condizione tale da non permettergli di prendersi cura in maniera appropriata dei propri interessi, della propria persona nonché della casa (v. pag. 7 della C.T.U.), con sostanziale compromissione, allo stato, della capacità di autonomia e di
2 autogestione.
L'interdicendo, infatti, è affetto da schizofrenia indifferenziata a decorso continuo, in terapia neurolettica permanente.
Egli, dopo la morte del genitore che lo Persona_1
accudiva, vive da solo in condizioni disagiate, di sporcizia e profondo degrado - per come documentato dai fotogrammi allegati alla C.T.U. - e non è in grado di autogestirsi dal punto di vista igienico-alimentare né di amministrare le pur esigue entrate di cui dispone a titolo di pensione (v. pag. 7 della
C.T.U.), e ciò nonostante sia stata pronunciata la sua inabilitazione nel 2007 ed attualmente svolga l'ufficio di curatore il fratello . Parte_2
Inoltre, mal tollera la terapia farmacologica, invero praticata in modo discontinuo e disordinato, per cui va incontro a periodici e frequenti inasprimenti della patologia (v. pag. 8
della C.T.U.).
Il Consulente d'ufficio al riguardo ha accertato che, a causa della patologia, il funzionamento delle facoltà mentali di risulta compromesso in misura tale da Controparte_1
pregiudicare le attività riguardanti la cura della propria persona sia sotto il profilo igienico che sanitario,
l'approvvigionamento di cibo e farmaci e, in generale, la gestione della propria vita quotidiana.
Non appare, quindi, che le esigenze di assistenza di siano soddisfatte dalla misura Controparte_1
dell'inabilitazione e dall'attribuzione dell'ufficio di curatore al
3 fratello né, in generale, all'interno del contesto Parte_2
familiare.
L'apporto del curatore nella cura degli interessi dell'inabilitato si è rivelato chiaramente carente, per come si evince dalle condizioni di vita del sig. - il quale vive da CP_1
solo in condizioni disagiate, di sporcizia e profondo degrado, sebbene
inabilitato da ben 18 anni - e dalle stesse allegazioni formulate a supporto della richiesta di interdizione laddove si fa riferimento ad una gestione incauta da parte del medesimo delle modeste entrate economiche di cui dispone peraltro anche facendo ricorso ad incontrollati prestiti di denaro a tassi usurari.
Ciò evidenziato in ordine alle attuali condizioni psicofisiche di , si deve rilevare che, alla luce Controparte_1
della disciplina introdotta dalla legge n. 6 del 2004,
l'interdizione può ormai essere pronunciata nei confronti dell'infermo di mente soltanto laddove il Giudice ne ravvisi l'indispensabilità per assicurare all'interessato una "adeguata protezione", vale a dire una protezione più incisiva di quella garantita dal flessibile e generale strumento dell'amministrazione di sostegno.
Come è noto, infatti, a seguito dell'introduzione nel nostro ordinamento dell'istituto dell'amministrazione di sostegno, l'interdizione ha assunto carattere residuale,
intendendo il legislatore riservarlo, in considerazione della gravità degli effetti che da esso derivano, a quelle ipotesi in cui nessuna efficacia protettiva sortirebbe una diversa misura.
4 Invero, con l'amministrazione di sostegno il legislatore ha inteso configurare uno strumento elastico, modellato a misura delle esigenze del caso concreto, che si distingue dalla interdizione non sotto il profilo quantitativo, ma sotto quello funzionale.
Di conseguenza, non si deve escludere che in presenza di patologie particolarmente gravi possa farsi ricorso sia all'uno che all'altro strumento di tutela, e che soltanto la specificità
delle singole fattispecie, e delle esigenze da soddisfare di volta in volta, possano determinare la scelta tra i diversi istituti.
Rispetto agli altri istituti a tutela degli incapaci - quali la
interdizione e la inabilitazione, non soppressi, ma solo modificati dalla
stessa legge attraverso la novellazione degli art. 414 e 417 c.c. -
l'ambito di applicazione dell'amministrazione di sostegno va individuato con riguardo non già al diverso e meno intenso grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma piuttosto alla maggiore capacità di tale strumento di adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa.
In via generale, la scelta - che va effettuata dal Giudice sulla
base dei dati a sua conoscenza, e nell'esercizio della quale questi deve
essere guidato da quella che è stata individuata, alla stregua della L.
n. 6 del 2004, art. 1, come la funzione della legge, quella, cioè, di
provvedere, con interventi di sostegno, e con il minor sacrificio
possibile della rispettiva capacità di agire, alla cura delle persone prive
di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana -
5 non può non essere influenzata dal tipo di attività che deve essere compiuta in nome del beneficiario della protezione (v.
Cassazione civile sez. I, 12/06/2006, (ud. 04/04/2006, dep.
12/06/2006), n.13584).
L'attuale assetto normativo, dunque, esclude che si faccia luogo alla interdizione tutte le volte in cui la protezione del soggetto abitualmente infermo di mente, e perciò incapace di provvedere ai propri interessi, sia garantita dallo strumento della amministrazione di sostegno, sicché soltanto qualora tale misura si riveli inadeguata alla concreta situazione potrebbe farsi luogo a quella più radicale della interdizione.
Attraverso l'amministrazione di sostegno, pertanto, il legislatore ha inteso garantire protezione alle persone fragili in relazione alle effettive esigenze di ciascuna, limitandone nella minor misura possibile la capacità di agire (Cassazione civile sez. VI, 26/07/2018, n.19866).
Tanto premesso in punto di diritto, si osserva in punto di fatto che nel caso in esame è da ritenersi che l'istituto dell'amministrazione di sostegno, per la sua flessibilità, sia più
adatto a proteggere gli interessi dell'interdicendo.
Al riguardo va evidenziato che non Controparte_1
risulta essere titolare di un consistente patrimonio mobiliare o immobiliare;
che percepisce soltanto una pensione legata alla propria condizione di invalidità (v. C.U. in atti che riporta appena € 2.276,56 quale “redditi da pensione” percepiti complessivamente nell'anno); che pertanto non è chiamato a svolgere complesse attività bensì delle semplici operazioni di
6 gestione di tale provvidenza economica.
Peraltro, l'interdicendo - che soffre di schizofrenia indifferenziata a decorso continuo, in terapia neurolettica permanente - nel corso dell'esame dinnanzi al Giudice è stato in grado di rispondere a domande circa la sua identità, le proprie condizioni di salute, la sua vita quotidiana ed il valore del denaro.
Ad avviso del Tribunale, pertanto, Controparte_1
non necessita di una limitazione generale della sua capacità
giuridica, bensì di un agile e duttile strumento di ausilio nell'espletamento delle sue attività della vita quotidiana concretamente realizzabile mediante l'amministrazione di sostegno.
Sul punto si deve osservare che al Consulente tecnico d'ufficio compete esclusivamente di accertare i fatti inerenti all'oggetto della lite nei limiti delle incarico conferito (nel caso di specie: “appurare la patologia cui è affetto;
se a Controparte_1
causa della patologia patita si trova in uno stato di infermità mentale
tale da non potere provvedere alla cura dei propri interessi;
se il
funzionamento delle facoltà mentali è gravemente compromesso in
tutte le aree della vita quotidiana;
se è in grado di gestire -
direttamente o comunque mediante l'ausilio di terzi - le attività
attinenti alla cura della propria persona, della casa e del patrimonio (a
titolo esemplificativo: provvedere alla propria igiene personale;
compiere in autonomia le attività necessarie per la cura della propria
salute; occuparsi dell'approvvigionamento di cibo e dei farmaci;
gestire il patrimonio)”: v. ordinanza di conferimento di incarico),
7 che spetta soltanto al Giudice compiere le valutazioni riguardanti la indispensabilità o meno della interdizione per assicurare all'interessato una "adeguata protezione" vale a dire una tutela più incisiva di quella garantita dal duttile e generale strumento dell'amministrazione di sostegno, che pertanto non compete al C.T.U. stabilire se sussistano i presupposti per pronunziare l'interdizione in quanto l'istituto da applicare nel caso concreto va individuato con riguardo non già al diverso e meno intenso grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia bensì alla maggiore capacità dell'amministrazione di sostegno di adeguarsi alle esigenze del soggetto in relazione alla sua flessibilità.
In conclusione, per quanto esposto, va rigettato il ricorso per interdizione e va disposto che la Cancelleria trasmetta gli atti al P.M. e al Giudice Tutelare per quanto di competenza in ordine all'instaurazione del procedimento di amministrazione di sostegno previa richiesta di revoca ai sensi dell'articolo 406
comma 2 c.c. dell'inabilitazione.
Va altresì disposta in via d'urgenza la nomina di un amministratore di sostegno che possa provvedere: -alla cura della persona di;
-ad intrattenere, in nome e Controparte_1
per conto dello stesso, rapporti con l'Autorità sanitaria, con l'Autorità Tributaria – presentando, ove non esente dal relativo obbligo, la dichiarazione dei redditi e alla sottoscrizione di altri atti di natura fiscale – e con altri Enti Pubblici per le pratiche amministrative riguardanti l'amministrando ( CP_2
8 U.T.G., INPS, Uffici Postali e Amministrazioni che elargiscano assistenza, anche sanitaria e sussidi); -riscuotere i ratei delle pensioni ed eventuali indennità di cui l'amministrando è
titolare; -promuovere eventuali azioni (sia civili sia penali,
eventualmente presentando denuncia querela) a tutela degli interessi dell'amministrato (avuto riguardo anche a quanto dichiarato dal medesimo all'udienza del 03.10.2023 in ordine ad eventuali mutui erogati al sig. a tassi usurari nonché a CP_1
quanto emerso in ordine alle gravi carenze da parte del curatore).
L'amministratore di sostegno nominato in via d'urgenza va individuato in persona estranea alla cerchia familiare in considerazione sia di quanto rappresentato dal sig. in CP_1
sede di audizione (“negli ultimi giorni mio fratello mi ha messo sotto
pressione perché voleva i soldi della pensione.”) sia delle gravi carenze manifestate dal curatore (fratello del sig. ) nello CP_1
svolgimento dei compiti inerenti all'ufficio e, in generale, da parte della famiglia.
Nessuna statuizione sulle spese va emessa, attesa la contumacia dell'interdicendo.
Le spese di C.T.U. sono poste a carico della parte ricorrente in ragione della soccombenza (cfr. Cassazione civile n. 1705 del 23/01/2017: “Per effetto dell'ammissione al patrocinio a
spese dello Stato nel processo civile, gli onorari dovuti al consulente
tecnico d'ufficio possono essere prenotati a debito a domanda dello
stesso consulente, ai sensi dell'art. 131, comma 3, del d.P.R. n. 115
del 2002, ma ciò non impedisce al giudice di porre le suddette spese,
9 con la decisione, a carico della parte ammessa al patrocinio rimasta
soccombente.”).
P.Q.M.
Il Tribunale,
Definitivamente pronunciando nella causa n. 8880/2023
RG;
Rigetta il ricorso.
Dispone la trasmissione degli atti alla locale Procura della
Repubblica e al Giudice Tutelare per quanto di competenza in ordine all'instaurazione del procedimento di amministrazione di sostegno, previa richiesta di revoca ai sensi dell'articolo 406
comma 2 c.c. dell'inabilitazione;
in via provvisoria, amministratore di sostegno CP_3
di , nato a [...] il [...] ( Controparte_1 [...]
, l'avv. Ernesto Pulvirenti con l'incarico di C.F._2
compiere, in nome e per conto dello stesso, gli atti indicati in parte motiva;
Nulla sulle spese di lite;
Pone le spese di CTU definitivamente a carico della parte attrice.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del
07/03/2025
Il Presidente Est.
Dott.ssa Sonia Di Gesu
10