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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 25/11/2025, n. 2012 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 2012 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LATINA
Sezione Seconda
in persona del dr. Alfonso Piccialli, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 1640 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
rappresentato e difeso come da procura in atti dall' avv. Serrecchia Paolo e Parte_1 dall' avv. Serrecchia Fabio
PARTE APPELLANTE
E
Controparte_1
PARTE APPELLATA CONTUMACE
OGGETTO: appello contro sentenza del giudice di pace di n. 872/022 depositata in CP_1 data 15.09.022 e non notificata .
CONCLUSIONI
All'udienza cartolare di discussione del 25.11.2025 i procuratori di parte appellante hanno concluso e discusso la causa come da note di trattazione regolarmente allegate.
.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L' Appello è infondato e non può trovare accoglimento.
L' appellante censura la sentenza in oggetto di rigetto dell' impugnazione del verbale di accertamento di violazione al C.d.S. n°408930732 elevato in data 15/06/2021, con il quale gli era contestata la violazione dell' art 148 commi 13 e 16 C.d.S. in quanto “…Il conducente del veicolo sopra indicato effettuava il sorpasso di un altro veicolo in corrispondenza di un attraversamento pedonale per consentire ai pedoni di attraversare la carreggiata…”. Il ricorrente deduceva la nullità del verbale impugnato formulando le seguenti conclusioni: “) Annullare il verbale impugnato previo accertamento che la condotta contestata non è stata posta in essere dal ricorrente;
Parte_1
2) In estremo subordine, ridurre le sanzioni comminate entro il limite edittale secondo”
Nel ricorso introduttivo l' opponente chiedeva l' escussione del teste , al fine di Testimone_1 confermare l' erronea ricostruzione in fatto della condotta come contestata dagli operanti, rappresentando che al momento dell' accertamento dell' infrazione, il non aveva ultimato la Pt_1 manovra di sorpasso, ma si era affiancato sulla sx di un ' autovettura che lo precedeva al fine di effettuare una manovra di svolta a sinistra all' interno di un Centro Commerciale.
Nel corso del giudizio di primo grado non veniva ammessa l' escussione del teste indicato in ragione della natura fidefacente del verbale di accertamento in merito alla condotta di sorpasso contestata dagli operanti;
il GDP pertanto rigettava il ricorso confermando il verbale di accertamento.
Proponeva appello il insistendo nell' ammissione del teste indicato, ritenuto erroneamente Pt_1 non ammesso dal giudice di prime cure, precludendogli pertanto, secondo le prospettazioni di parte, di dimostrare la non veridicità di una circostanza in fatto riportata in verbale ovvero il perfezionamento della manovra di sorpasso, accertamento ritenuto non coperto da fede pubblica e la cui prova avrebbe dimostrato l' insussistenza dei presupposti in fatto di cui all' illecito contestato.
Nel corso del giudizio di gravame era ammessa la prova orale richiesta dall' opponente ed all'udienza del 18/06/2024 veniva escusso il teste , quale terzo trasportato sull'autovettura Testimone_1 guidata dal ricorrente al momento della contestazione della sanzione amministrativa per violazione al Codice della Strada;
il teste escusso confermava gli assunti del ricorrente, ovvero la circostanza che il al momento della contestazione non avesse perfezionato la manovra di sorpasso. Pt_1
All' udienza del 25.11.2025 la causa era discussa e decisa come da dispositivo.
Venendo in media res, anche per il principio della “ ragione più liquida”. va osservato come ad avviso di questo giudicante, sia immune da censure il ragionamento logico-giuridico del giudice di prime cure, in merito alla natura fidefacente del verbale allegato con riferimento all' accertamento dell' ultimazione della manovra di sorpasso da parte del , accertamento oggetto di possibile Pt_1 sconfessione solo con la proposizione di querela di falso avverso il verbale, nella fattispecie non proposta.
Sul punto, va osservato che in tema di opposizione a sanzioni amministrative, nel relativo giudizio il verbale di accertamento e contestazione di violazione del Codice della Strada fa piena prova, fino a querela di falso, dei fatti avvenuti alla presenza del pubblico ufficiale verbalizzante, purché privi di margini di apprezzamento ( Cass. Civ. n. 30129/2024).
E' stato altresì precisato dalla S.C. che la forza fidefacente del verbale non sussiste sia con riguardo ai giudizi valutativi che esprima il pubblico ufficiale, sia con riguardo alla menzione di quelle circostanze relative a fatti, i quali, in ragione delle loro modalità di accadimento repentino, non si siano potuti verificare e controllare secondo un metro sufficientemente obbiettivo e pertanto, abbiano potuto dare luogo ad una percezione sensoriale implicante margini di apprezzamento ( Cass. Civ.
29320/2022).
Nella fattispecie in esame, gli operanti non qualificano erroneamente la manovra che l' opponente dichiara aver posto in essere come sorpasso, ovvero affiancamento di un' autovettura sulla sinistra e arresto prima del superamento della stessa in prossimità delle strisce pedonali, dunque non si pone un problema di qualificazione giuridica del fatto storico e di sua sussunzione nella fattispecie illecita contestata ( art 148 comma 13 e 16); gli agenti, diversamente, compiono una descrizione del fatto storico in termini oggettivamente diversi rispetto a quello rappresentato dal ricorrente, facendo riferimento al " completamento" di una manovra di sorpasso in prossimità delle strisce pedonali.
Si tratta di una ricostruzione diversa di un fatto di carattere oggettivo privo di significativi margini di apprezzamento e discrezionalità e dunque coperto da fede privilegiata;
l' ultimazione di una manovra di sorpasso piuttosto che l' arresto dell' autovettura prima che tale manovra fosse stata ultimata ( come riferito dall' opponente) , per quanto accadimenti "dinamici," sono due cose ben diverse che non lasciano margini di apprezzamento significativi, anche in ragione della “ non repentinità” della relativa manovra, posta in essere, nella fattispecie, in pieno giorno, in un tratto di strada a traffico intenso e comunque ad una breve distanza rispetto al posto di blocco, come da fotografie allegate dagli operanti alle controdeduzioni agli scritti difensivi del trasgressore.
Invero, nelle proprie controdeduzioni, gli agenti riferiscono come " non veritiero" quanto dichiarato Part dal confermando l' ultimazione, al momento dell' intimazione dell' della manovra di Pt_1 sorpasso di altro veicolo nei pressi delle strisce pedonali.
Tale circostanza trova riscontro alla luce delle produzioni fotografiche allegate dalle quali si evince che rispetto al senso di marcia dell' autovettura condotta dal , il posto di blocco era più Pt_1 avanti ed a breve distanza rispetto all' attraversamento pedonale nei pressi del quale è stato effettuato il sorpasso;
da ciò è dato evincere che al momento dell' intimazione dell'' ALT gli operanti avevano potuto constare l' ultimazione di tale manovra con ampia visuale e senza concreti margini discrezionali di apprezzamento.
Alla luce di quanto sopra ininfluente ai fini del decidere è stata la deposizione del teste Tes_1
prudenzialmente ammesso per finalità garantistiche del diritto di difesa, atteso che ha
[...] fornito delle dichiarazioni “ inutilizzabili” ai fini della decisione poiché finalizzate a dimostrare circostanze in contrasto con quanto verbalizzato dagli operanti e coperte da fede pubblica ex art 2700
c.c.
La sentenza del GDP per le ragioni sopra espresse merita integrale conferma. Nulla sulle spese in assenza di controparte costituita.
Ai sensi dell' art. 13 comma 1 quater DPR 30 maggio 2002 come modificato dalla legge n.228 del
2012, alla luce del rigetto integrale del gravame, ricorrono i presupposti per il versamento da parte dell' appellante, dell' ulteriore importo per contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
PER QUESTI MOTIVI
Il giudice unico del Tribunale di Latina, nella persona del dott.Alfonso Piccialli, definitivamente pronunciando sulla domanda in grado di appello proposta da nei Parte_1 confronti della ,così provvede Controparte_1
1.- Rigetta l'appello e conferma la sentenza appellata n. 872/2022 del Giudice di Pace di
; CP_1
2- Nulla sulle spese di grado di giudizio
Ai sensi dell' art. 13 comma 1 quater DPR 115 del 30 maggio 2002 come modificato dalla legge n.228 del 2012, ricorrono i presupposti per il versamento da parte dell' appellante, dell' ulteriore importo per contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello principale.
Così deciso in Latina il giorno 25.11.2025
Il Giudice.
Dott. Alfonso Piccialli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LATINA
Sezione Seconda
in persona del dr. Alfonso Piccialli, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 1640 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
rappresentato e difeso come da procura in atti dall' avv. Serrecchia Paolo e Parte_1 dall' avv. Serrecchia Fabio
PARTE APPELLANTE
E
Controparte_1
PARTE APPELLATA CONTUMACE
OGGETTO: appello contro sentenza del giudice di pace di n. 872/022 depositata in CP_1 data 15.09.022 e non notificata .
CONCLUSIONI
All'udienza cartolare di discussione del 25.11.2025 i procuratori di parte appellante hanno concluso e discusso la causa come da note di trattazione regolarmente allegate.
.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L' Appello è infondato e non può trovare accoglimento.
L' appellante censura la sentenza in oggetto di rigetto dell' impugnazione del verbale di accertamento di violazione al C.d.S. n°408930732 elevato in data 15/06/2021, con il quale gli era contestata la violazione dell' art 148 commi 13 e 16 C.d.S. in quanto “…Il conducente del veicolo sopra indicato effettuava il sorpasso di un altro veicolo in corrispondenza di un attraversamento pedonale per consentire ai pedoni di attraversare la carreggiata…”. Il ricorrente deduceva la nullità del verbale impugnato formulando le seguenti conclusioni: “) Annullare il verbale impugnato previo accertamento che la condotta contestata non è stata posta in essere dal ricorrente;
Parte_1
2) In estremo subordine, ridurre le sanzioni comminate entro il limite edittale secondo”
Nel ricorso introduttivo l' opponente chiedeva l' escussione del teste , al fine di Testimone_1 confermare l' erronea ricostruzione in fatto della condotta come contestata dagli operanti, rappresentando che al momento dell' accertamento dell' infrazione, il non aveva ultimato la Pt_1 manovra di sorpasso, ma si era affiancato sulla sx di un ' autovettura che lo precedeva al fine di effettuare una manovra di svolta a sinistra all' interno di un Centro Commerciale.
Nel corso del giudizio di primo grado non veniva ammessa l' escussione del teste indicato in ragione della natura fidefacente del verbale di accertamento in merito alla condotta di sorpasso contestata dagli operanti;
il GDP pertanto rigettava il ricorso confermando il verbale di accertamento.
Proponeva appello il insistendo nell' ammissione del teste indicato, ritenuto erroneamente Pt_1 non ammesso dal giudice di prime cure, precludendogli pertanto, secondo le prospettazioni di parte, di dimostrare la non veridicità di una circostanza in fatto riportata in verbale ovvero il perfezionamento della manovra di sorpasso, accertamento ritenuto non coperto da fede pubblica e la cui prova avrebbe dimostrato l' insussistenza dei presupposti in fatto di cui all' illecito contestato.
Nel corso del giudizio di gravame era ammessa la prova orale richiesta dall' opponente ed all'udienza del 18/06/2024 veniva escusso il teste , quale terzo trasportato sull'autovettura Testimone_1 guidata dal ricorrente al momento della contestazione della sanzione amministrativa per violazione al Codice della Strada;
il teste escusso confermava gli assunti del ricorrente, ovvero la circostanza che il al momento della contestazione non avesse perfezionato la manovra di sorpasso. Pt_1
All' udienza del 25.11.2025 la causa era discussa e decisa come da dispositivo.
Venendo in media res, anche per il principio della “ ragione più liquida”. va osservato come ad avviso di questo giudicante, sia immune da censure il ragionamento logico-giuridico del giudice di prime cure, in merito alla natura fidefacente del verbale allegato con riferimento all' accertamento dell' ultimazione della manovra di sorpasso da parte del , accertamento oggetto di possibile Pt_1 sconfessione solo con la proposizione di querela di falso avverso il verbale, nella fattispecie non proposta.
Sul punto, va osservato che in tema di opposizione a sanzioni amministrative, nel relativo giudizio il verbale di accertamento e contestazione di violazione del Codice della Strada fa piena prova, fino a querela di falso, dei fatti avvenuti alla presenza del pubblico ufficiale verbalizzante, purché privi di margini di apprezzamento ( Cass. Civ. n. 30129/2024).
E' stato altresì precisato dalla S.C. che la forza fidefacente del verbale non sussiste sia con riguardo ai giudizi valutativi che esprima il pubblico ufficiale, sia con riguardo alla menzione di quelle circostanze relative a fatti, i quali, in ragione delle loro modalità di accadimento repentino, non si siano potuti verificare e controllare secondo un metro sufficientemente obbiettivo e pertanto, abbiano potuto dare luogo ad una percezione sensoriale implicante margini di apprezzamento ( Cass. Civ.
29320/2022).
Nella fattispecie in esame, gli operanti non qualificano erroneamente la manovra che l' opponente dichiara aver posto in essere come sorpasso, ovvero affiancamento di un' autovettura sulla sinistra e arresto prima del superamento della stessa in prossimità delle strisce pedonali, dunque non si pone un problema di qualificazione giuridica del fatto storico e di sua sussunzione nella fattispecie illecita contestata ( art 148 comma 13 e 16); gli agenti, diversamente, compiono una descrizione del fatto storico in termini oggettivamente diversi rispetto a quello rappresentato dal ricorrente, facendo riferimento al " completamento" di una manovra di sorpasso in prossimità delle strisce pedonali.
Si tratta di una ricostruzione diversa di un fatto di carattere oggettivo privo di significativi margini di apprezzamento e discrezionalità e dunque coperto da fede privilegiata;
l' ultimazione di una manovra di sorpasso piuttosto che l' arresto dell' autovettura prima che tale manovra fosse stata ultimata ( come riferito dall' opponente) , per quanto accadimenti "dinamici," sono due cose ben diverse che non lasciano margini di apprezzamento significativi, anche in ragione della “ non repentinità” della relativa manovra, posta in essere, nella fattispecie, in pieno giorno, in un tratto di strada a traffico intenso e comunque ad una breve distanza rispetto al posto di blocco, come da fotografie allegate dagli operanti alle controdeduzioni agli scritti difensivi del trasgressore.
Invero, nelle proprie controdeduzioni, gli agenti riferiscono come " non veritiero" quanto dichiarato Part dal confermando l' ultimazione, al momento dell' intimazione dell' della manovra di Pt_1 sorpasso di altro veicolo nei pressi delle strisce pedonali.
Tale circostanza trova riscontro alla luce delle produzioni fotografiche allegate dalle quali si evince che rispetto al senso di marcia dell' autovettura condotta dal , il posto di blocco era più Pt_1 avanti ed a breve distanza rispetto all' attraversamento pedonale nei pressi del quale è stato effettuato il sorpasso;
da ciò è dato evincere che al momento dell' intimazione dell'' ALT gli operanti avevano potuto constare l' ultimazione di tale manovra con ampia visuale e senza concreti margini discrezionali di apprezzamento.
Alla luce di quanto sopra ininfluente ai fini del decidere è stata la deposizione del teste Tes_1
prudenzialmente ammesso per finalità garantistiche del diritto di difesa, atteso che ha
[...] fornito delle dichiarazioni “ inutilizzabili” ai fini della decisione poiché finalizzate a dimostrare circostanze in contrasto con quanto verbalizzato dagli operanti e coperte da fede pubblica ex art 2700
c.c.
La sentenza del GDP per le ragioni sopra espresse merita integrale conferma. Nulla sulle spese in assenza di controparte costituita.
Ai sensi dell' art. 13 comma 1 quater DPR 30 maggio 2002 come modificato dalla legge n.228 del
2012, alla luce del rigetto integrale del gravame, ricorrono i presupposti per il versamento da parte dell' appellante, dell' ulteriore importo per contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
PER QUESTI MOTIVI
Il giudice unico del Tribunale di Latina, nella persona del dott.Alfonso Piccialli, definitivamente pronunciando sulla domanda in grado di appello proposta da nei Parte_1 confronti della ,così provvede Controparte_1
1.- Rigetta l'appello e conferma la sentenza appellata n. 872/2022 del Giudice di Pace di
; CP_1
2- Nulla sulle spese di grado di giudizio
Ai sensi dell' art. 13 comma 1 quater DPR 115 del 30 maggio 2002 come modificato dalla legge n.228 del 2012, ricorrono i presupposti per il versamento da parte dell' appellante, dell' ulteriore importo per contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello principale.
Così deciso in Latina il giorno 25.11.2025
Il Giudice.
Dott. Alfonso Piccialli