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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 25/09/2025, n. 9330 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9330 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. 29476/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
TERZA SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Silvia Antonioni spirati i termini assegnati ex art. 127 ter cpc fino al 24.9.2025, ha pronunciato, mediante deposito telematico in data odierna, la seguente
SENTENZA nella causa promossa da: rappresentata e difesa dagli avv.ti Fabrizio Daverio, Parte_1
Salvatore Florio, Pasquale Zumbo e Achille Borrelli ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'ultimo, in Roma, via F. Siacci n. 4
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
, in persona del l.r. pro tempore rappresentata e difesa
[...] dagli Avvocati Luca Tamassia, Giorgio Fregni e Maura Goletto
RESISTENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 29.7.2024 dipendente della Parte_1 CP_1 di Roma dall'1.7.1988 al 31.3.2022, premesso che nel periodo in cui era
[...] assegnata alla Segreteria Generale con compiti di “coordinamento delle attività di preparazione e pubblicazione dell'Ordine del giorno delle riunioni degli Organi
1 Collegiali” dal 2.2.2010 all'1.12.2014 non aveva percepito l'Indennità di segreteria spettantele sulla scorta dell'Accordo sulla revisione delle Indennità - pari ad euro 12 per “prestazione giornaliera effettuata entro le 18,00” ed euro 20,00, per “prestazioni giornaliera effettuata oltre le ore 18,00” – per le giornate specificamente indicate e che nel periodo in cui era assegnata all intellettuale e attività Controparte_2 sanzionatorie, dall'1.12.2014 al 31.3.2022 (data del suo trasferimento presso la
[...]
di Varese), non aveva percepito l'Indennità di Responsabilità di € CP_1
116,00 mensili per nove mesi – intercorrenti dall'1.12.2020 al 30.9.2021 – e, infine, che del tutto arbitrariamente l'Amministrazione aveva formulato, per l'anno 2021 e per il primo trimestre 2022, una valutazione negativa sulla sua performance lavorativa (pari, rispettivamente, a 36,43/100 e 18/100, a fronte di pregresse sempre ottime valutazioni), dedotta l'illegittimità della condotta datoriale, produttiva altresì di un danno per perdita di chance, conveniva in giudizio la Camera di Commercio di Roma chiedendo al Tribunale di voler “A) Accertare e dichiarare che la sig.ra è Parte_1 creditrice della di Roma, per le ragioni in fatto ed in diritto sopra descritte Controparte_1 della somma lorda di euro 1.240,00 oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo, o della diversa somma ritenuta di giustizia, a titoli di indennità di segreteria per prestazioni giornaliera effettuata oltre le ore 18,00 e della ulteriore somma lorda di euro 13.176,00 oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo, o della diversa somma ritenuta di giustizia, a titoli di indennità di segreteria per prestazioni giornaliera effettuata entro le ore 18,00. Aa) Ex art. 210 c.p.c si chiede, al fine di verificare le ulteriori giornate in cui la ricorrente ha lavorato oltre le ore 18, l'acquisizione dei fogli presenza relativi al mese di dicembre 2011; dal mese di gennaio 2012 al mese di agosto 2012 e dal mese di gennaio 2014 a marzo 2014. B) Accertare e dichiarare che la sig.ra è Parte_1 creditrice della Camera di Commercio di Roma, per le ragioni in fatto ed in diritto sopra descritte della somma lorda di euro 1.044,00 oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo, a titolo di Co
“indennità di responsabilità”. In caso di contestazione da parte della convenuta circa la corresponsione della “Indennità di responsabilità” si chiede, ex art. 210 c.p.c., la produzione, da parte della di Commercio di Roma, delle buste paga della sig.ra relative al CP_1 Parte_1
2 periodo 1° dicembre 2013 – 31 marzo 2022, nonché l'ammissione per testimoni del fatto che la sig.ra nel periodo 1° dicembre 2014 – 31 marzo 2022 ha sempre svolto le stesse Parte_1 mansioni che comportavano, tra le altre attività, quella di responsabile del procedimento ufficiale rogante dei depositi dei titoli di proprietà industriale. In ulteriore dettaglio si chiede la produzione dei documenti relativi al periodo 1° dicembre 2020 - 30 settembre 2021 in cui la sig.ra Parte_1 ha svolto le funzioni di ufficiale rogante dei depositi di titoli di proprietà industriale. C) Accertare che la sig.ra ha raggiunto gli obiettivi con ciò conseguendo per gli anni 2021 e 2021 una Parte_1 valutazione della propria performance lavorativa positiva pari ad almeno 90 su 100 e comunque una diversa valutazione positiva ritenuta di giustizia;
per l'effetto condannare la di Controparte_1
Roma a corrispondere alla sig.ra a titolo di premio la somma lorda di euro 9.349,96 Parte_1
o la diversa somma ritenuta di giustizia e ciò per il 2020, mentre per il 2021 una somma che parametrata ai 3 mesi di lavoro è pari a lordi euro 2.337,49. Ca) Si chiede, ex art. 210 c.p.c., (i)
l'acquisizione della valutazione delle performance professionali della sig.ra dalla data Parte_1 della di lei assunzione presso la Camera del Commercio di Roma e sino alla cessazione del rapporto di lavoro presso la succitata Camera del Commercio;
(ii) l'acquisizione dei tabulati delle presenze della sig.ra relativi agli anni 2020 e 2021. D) Accertare e dichiarare che per effetto delle Pt_1 illegittime valutazioni date dalla Camera di Commercio di Roma ai danni della sig.ra Parte_1 quest'ultima ha subito un danno da perdita di chance e per l'effetto condannare la Camera di
[...]
Commercio di Roma al pagamento della somma di euro 92.700,00 o alla diversa somma ritenuta di giustizia…”.
Si costituiva in giudizio la di Roma la quale, eccepita la Controparte_1 prescrizione del credito fatto valere dalla ricorrente a titolo di indennità di segreteria e indennità di responsabilità e dedotta la piena legittimità dell'operato dell'Amministrazione - che correttamente aveva valutato la ricorrente (sia formalmente che nel merito) sulla scorta delle attività compiute, contestava le doglianze della quanto alla valutazione della sua performance lavorativa, Pt_1 effettuata sulla scorta dell'effettivo rendimento e in ossequio ai parametri normativi sottesi alla medesima.
3 Concludeva dunque chiedendo al Tribunale di voler “• accertare e dichiarare la prescrizione del diritto all'Indennità di segreteria che Ella reclama al punto A) delle conclusioni del ricorso;
in ogni caso, respingere tale do-manda anche nel merito perché infondata per le ragioni sopra specificate;
• respingere tutte altre domande formulate dalla ricorrente. E segnatamente: - quella formulata al punto
B) delle conclusioni del ricorso volta al riconoscimento dell'indennità di responsabilità; <
1.064,00 oltre interessi e rivalutazione>> perché infondata per le ragioni sopra precisate;
- quella formulata al punto C) del ricorso ove si chiede la condanna della Camera convenuta a corrispondere alla ricorrente: <<a titolo di premio per il 2020 la somma lorda euro 9.349,96 o della diversa ritenuta giustizia>>, perché già ricevuta dalla (cfr. doc. n. 8 di controparte); e Pt_1 quella formulata in relazione al premio per il 2021 di <<una somma parametrata a 3 mesi di lavoro e pari lordi euro 2.337,49>>, perché infondata per le ragioni sopra precisate;
- quella formulata al punto D) del ricorso ove si richiede la condanna della Camera convenuta al pagamento della somma di <<euro 92.700,00 o alla diversa somma ritenuta di giustizia>> per perdita di chance, perché infondata per le ragioni sopra precisate. In via meramente subordinata e con rispettosa riserva di gravame: • accertare il diritto della ricorrente al premio di produttività relativo all'anno
2021 nella misura di soli 3 mesi di lavoro, come richiesto al punto C) delle conclusioni del ricorso a pag. 26. Con vittoria di spese e compensi, oltre IVA, CPA e spese generali…”.
La causa, istruita documentalmente, era rinviata per la decisione con assegnazione di termini per note in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter cpc fino al 24.9.2025: spirati i detti termini, era dunque decisa mediante deposito telematico della presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda della relativa alla indennità di segreteria non può essere accolta. Pt_1
Giova premettere che in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo
4 che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c. (per tutte, Cass. Ord. n.
24390/2024 e sent. n. 36197/2023). Tale principio è per certo applicabile alla singola domanda, in ordine alla quale, lungi dall'essere necessario affrontare questioni diverse, sia fondata l'eccezione di prescrizione.
Trattandosi, nella specie, di crediti relativi al periodo intercorrente tra il 2.2.2010 e l'1.12.2014, a fronte della mancata produzione da parte della ricorrente - neppure nella prima difesa utile - di qualsivoglia atto interruttivo, il quinquennio utile per farli valere deve ritenersi irrimediabilmente prescritto.
Quanto, invece, alla domanda relativa alla indennità di responsabilità, ritiene il
Tribunale fondate le obiezioni sollevate dalla difesa della convenuta CP_1
che ha richiamato, al proposito, le disposizioni regolanti lo specifico
[...] istituto contrattuale – inizialmente previsto dall'art. 17 comma 2, lett. f) del CCNL
Comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali del 1.4.1999 – fino alle previsioni del nuovo Contratto Collettivo Integrativo per il personale non dirigente CCIA di
Roma per il triennio 2019-2021 (periodo nel quale si colloca la domanda della Pt_1 limitata ai nove mesi intercorrenti tra l'1.12.2020 al 30.9.2021), nel quale si legge che
“l'indennità prevista dall'art. 70-quinqies, comma 1, del CCNL 21.5.2018 viene attribuita con atto di concerto del Segretario Generale e del Dirigente competente, con durata annuale”.
La difesa della sostenendo che l'indennità in parola costituisse un emolumento Pt_1 continuativo, non ha prodotto l'atto di conferimento delle responsabilità che le avrebbero attribuito il diritto all'indennità medesima per il periodo l'1.12.2020 al
30.9.2021, né, del resto, ha negato di non averlo ricevuto da parte dell'Amministrazione. Quest'ultima, di contro, ha documentato che in ognuno dei periodi per i quali le era stata attribuita la responsabilità del procedimento di accettazione del deposito di brevetti e marchi – anche successivi al periodo oggetto
5 della sua richiesta, cfr. Ordini di Servizio n. 3 dell'8.9.2021 e n. 28 del 30.11.2021, all.
18 fascicolo convenuta – la ha regolarmente percepito l'indennità contrattuale Pt_1 spettantele.
Anche detta domanda, pertanto, non può trovare accoglimento.
Passando all'esame della domanda relativa alla condanna della Camera di Commercio
a corrispondere alla ricorrente il premio di € 9.349,96 per l'anno 2021 (così come rettificato l'evidente errore materiale commesso dalla difesa della nelle Pt_1 conclusioni) e di € 2.337,49 per l'anno 2022, osserva il Tribunale che la medesima è formulata su un presupposto non accertabile sulla scorta delle allegazioni e delle richieste di prova della ricorrente.
E invero, nelle proprie conclusioni, la ricorrente non chiede l'accertamento della illegittimità della valutazione compiuta dall'Amministrazione, quale unico apprezzamento che - a ben vedere - concretamente avrebbe potuto compiere il
Tribunale sulla condotta della datrice di lavoro;
non quello del mancato rispetto delle regole procedimentali o della violazione degli obblighi di correttezza e buona fede, che implicano il divieto di perseguire intenti discriminatori o ritorsivi e di determinarsi sulla base di motivazioni non ragionevoli;
non, infine, quello della condotta illegittima ed arbitraria del datore di lavoro.
La invero, si limita a chiedere - in via presupposta alla chiesta condanna della Pt_1
Camera di Commercio alla corresponsione del premio asseritamente spettantele – di accertare che essa ricorrente “….ha raggiunto gli obiettivi, con ciò conseguendo per gli anni
2021 e 2021 una valutazione della propria performance lavorativa positiva pari ad almeno 90 su
100 e comunque una diversa valutazione positiva ritenuta di giustizia”.
Tuttavia, a fronte di tale specifica richiesta, in ordine alla quale appare del tutto irrituale il tentativo di invertire l'onere probatorio (che invece sarebbe ricaduto sull'Amministrazione nel caso in cui si fosse chiesto l'accertamento della illegittimità e arbitrarietà della sua condotta), non ha fornito elementi utili all'apprezzamento da parte del Tribunale della concreta natura della sua performance annuale relativa
6 all'anno 2021 e al primo trimestre del 2022, omettendo di specificare dati concreti e di coltivare attività istruttoria idonea a dimostrare la quantità e la qualità del lavoro svolto alla stessa direttamente riferibile.
E invero in ricorso la si limita a fare riferimento alla Relazione sulla Pt_1
Performance della Camera di Commercio riferita all'intero Ufficio al quale era assegnata, nel quale, per sua stessa ammissione, erano in più persone a svolgere le medesime mansioni (cfr. verbale 12.2.2025), così non essendo possibile presumere che le stesse avessero svolto tutte la medesima quantità di lavoro (né, del resto, che i
“feedback” positivi fossero riferibili alla ricorrente); non ha indicato il numero e l'entità della pratiche da lei stessa evase, pur ammettendo (e quindi mostrando la vicinanza e accessibilità della prova) che “su ogni invio c'è la firma digitale di ognuno di noi, così come ogni pratica è singolarmente attribuibile ad ognuno di noi che ci lavoriamo” (cfr. verbale 12.2.2025); non ha articolato capitoli di prova orale che, ove confermati dai testi, avrebbero potuto fornire la dimostrazione della qualità e quantità della sua prestazione lavorativa, dell'impegno profuso e delle altre qualità professionali sottese ai parametri di cui alla griglia di valutazione (non essendo riferito alcuno dei capitoli di cui alla premessa dell'atto introduttivo all'opera professionale specificamente resa dalla ricorrente nel periodo interessato).
L'unica teste che avrebbe potuto fornire serie spiegazioni in ordine alla valutazione espressa, la Dirigente Responsabile è stata indicata per la conferma di Testimone_1 un'unica circostanza (“34) Nel corso del 2021 la sig.ra ha effettuato il colloquio Parte_1 intermedio durante il quale il Dirigente Responsabile, sig.ra non ha mai Testimone_1 rappresentato alcuna criticità”) del tutto irrilevante alla prova positiva che la ricorrente avrebbe dovuto fornire per consentire al Tribunale di apprezzare concretamente il suo operato (non contenendo dati positivi in ordine al numero delle pratiche evase, alla qualità del lavoro svolto e all'impegno profuso - quanto piuttosto alla mera assenza di criticità -, né, del resto, essendo riferibile all'intero periodo oggetto di valutazione).
E' qui appena il caso di sottolineare che, a fronte della discrezionalità dell'azione
7 amministrativa, può ritenersi riconosciuto al lavoratore un mero diritto al corretto svolgimento della procedura di valutazione (e dunque all'acquisizione dei corretti dati oggetto di valutazione e alla adeguata motivazione del provvedimento finale), che non può però mai spingersi sino al conseguimento del risultato finale cui si tende, ovvero sino all'esito positivo della valutazione e dunque, nella specie, all'attribuzione di un punteggio utile all'ottenimento del premio.
E' proprio in relazione a tali situazioni giuridiche soggettive che è stata delineata la figura degli 'interessi legittimi di diritto privato', come speculare rispetto a quella degli interessi legittimi propriamente detti, configurandosi quindi una situazione soggettiva di interesse pretensivo di fronte alla discrezionalità del datore di lavoro nell'ambito di un rapporto pur privatizzato.
Ebbene, in caso di qualche vizio incidente sulla valutazione discrezionale operata dall'amministrazione datrice di lavoro (vizio legato alla violazione delle regole procedurali prescritte dalla normativa vigente o autoimposte dalla stessa parte datoriale, con l'adozione del richiamato regolamento), il dipendente potrebbe al più chiedere la condanna della parte datoriale a ripetere la procedura di valutazione (e dunque un provvedimento di natura propulsiva) e/o al risarcimento del danno per lesione dell'interesse pretensivo leso ovvero da perdita di chance (e dunque un provvedimento di natura risarcitoria), ma non certo la condanna all'emissione di un atto di assegnazione di un punteggio determinato (per l'assegnazione del quale al più potrebbero essere indicati i criteri da seguire).
Solo ove la valutazione non fosse discrezionale, bensì vincolata, in quanto ancorata a parametri sufficientemente rigidi ed oggettivi, il giudice, facendo applicazione di quei parametri, potrebbe riconoscere il diritto all'assegnazione di un punteggio specifico.
Nella specie, ove anche si volesse ritenere che la valutazione, effettuata mediante l'attribuzione di un punteggio specifico e quindi con l'applicazione di “specifici parametri di riferimento” predefiniti – e per ciò solo non necessitante di motivazione da parte della PA , cfr. Consiglio di Stato, sez. VII, 29 dicembre 2022, n. 11693, Tar
8 Lazio, Roma, 27 gennaio 2023, n. 1456 e 16 dicembre 2022, n. 16977; Consiglio di
Stato, sez. III, 29 dicembre 2022, n. 11547, sez. VII, 21 novembre 2022, n. 10260 e sez. V, 10 novembre 2022, n. 9845, Corte Costituzionale sentenza 30 gennaio 2009, n.
20 e 8 giugno 2011, n. 175 - fosse “vincolata” (cosa che tuttavia non sembra, essendo i parametri di cui alla griglia coinvolgenti dei veri e propri giudizi sulle qualità professionali e umane del lavoratore), la ricorrente, pur richiedendo al Tribunale una valutazione positiva in termini di punteggio, non ha posto l' nelle condizioni di CP_2 poter apprezzare il proprio specifico operato, singolarmente considerato e complessivamente comparato con quello dei colleghi del medesimo settore addetti a identiche mansioni.
Alla luce delle esposte considerazioni – assorbenti l'intera residua domanda, anche risarcitoria – il ricorso, infondato, deve essere respinto.
La peculiarità della fattispecie e le questioni giuridiche affrontate integrano giusti motivi per la compensazione delle spese di giudizio tra le parti di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, così provvede:
- respinge il ricorso;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Roma, 25.9.2025
Il Giudice
Silvia Antonioni
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
TERZA SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Silvia Antonioni spirati i termini assegnati ex art. 127 ter cpc fino al 24.9.2025, ha pronunciato, mediante deposito telematico in data odierna, la seguente
SENTENZA nella causa promossa da: rappresentata e difesa dagli avv.ti Fabrizio Daverio, Parte_1
Salvatore Florio, Pasquale Zumbo e Achille Borrelli ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'ultimo, in Roma, via F. Siacci n. 4
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
, in persona del l.r. pro tempore rappresentata e difesa
[...] dagli Avvocati Luca Tamassia, Giorgio Fregni e Maura Goletto
RESISTENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 29.7.2024 dipendente della Parte_1 CP_1 di Roma dall'1.7.1988 al 31.3.2022, premesso che nel periodo in cui era
[...] assegnata alla Segreteria Generale con compiti di “coordinamento delle attività di preparazione e pubblicazione dell'Ordine del giorno delle riunioni degli Organi
1 Collegiali” dal 2.2.2010 all'1.12.2014 non aveva percepito l'Indennità di segreteria spettantele sulla scorta dell'Accordo sulla revisione delle Indennità - pari ad euro 12 per “prestazione giornaliera effettuata entro le 18,00” ed euro 20,00, per “prestazioni giornaliera effettuata oltre le ore 18,00” – per le giornate specificamente indicate e che nel periodo in cui era assegnata all intellettuale e attività Controparte_2 sanzionatorie, dall'1.12.2014 al 31.3.2022 (data del suo trasferimento presso la
[...]
di Varese), non aveva percepito l'Indennità di Responsabilità di € CP_1
116,00 mensili per nove mesi – intercorrenti dall'1.12.2020 al 30.9.2021 – e, infine, che del tutto arbitrariamente l'Amministrazione aveva formulato, per l'anno 2021 e per il primo trimestre 2022, una valutazione negativa sulla sua performance lavorativa (pari, rispettivamente, a 36,43/100 e 18/100, a fronte di pregresse sempre ottime valutazioni), dedotta l'illegittimità della condotta datoriale, produttiva altresì di un danno per perdita di chance, conveniva in giudizio la Camera di Commercio di Roma chiedendo al Tribunale di voler “A) Accertare e dichiarare che la sig.ra è Parte_1 creditrice della di Roma, per le ragioni in fatto ed in diritto sopra descritte Controparte_1 della somma lorda di euro 1.240,00 oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo, o della diversa somma ritenuta di giustizia, a titoli di indennità di segreteria per prestazioni giornaliera effettuata oltre le ore 18,00 e della ulteriore somma lorda di euro 13.176,00 oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo, o della diversa somma ritenuta di giustizia, a titoli di indennità di segreteria per prestazioni giornaliera effettuata entro le ore 18,00. Aa) Ex art. 210 c.p.c si chiede, al fine di verificare le ulteriori giornate in cui la ricorrente ha lavorato oltre le ore 18, l'acquisizione dei fogli presenza relativi al mese di dicembre 2011; dal mese di gennaio 2012 al mese di agosto 2012 e dal mese di gennaio 2014 a marzo 2014. B) Accertare e dichiarare che la sig.ra è Parte_1 creditrice della Camera di Commercio di Roma, per le ragioni in fatto ed in diritto sopra descritte della somma lorda di euro 1.044,00 oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo, a titolo di Co
“indennità di responsabilità”. In caso di contestazione da parte della convenuta circa la corresponsione della “Indennità di responsabilità” si chiede, ex art. 210 c.p.c., la produzione, da parte della di Commercio di Roma, delle buste paga della sig.ra relative al CP_1 Parte_1
2 periodo 1° dicembre 2013 – 31 marzo 2022, nonché l'ammissione per testimoni del fatto che la sig.ra nel periodo 1° dicembre 2014 – 31 marzo 2022 ha sempre svolto le stesse Parte_1 mansioni che comportavano, tra le altre attività, quella di responsabile del procedimento ufficiale rogante dei depositi dei titoli di proprietà industriale. In ulteriore dettaglio si chiede la produzione dei documenti relativi al periodo 1° dicembre 2020 - 30 settembre 2021 in cui la sig.ra Parte_1 ha svolto le funzioni di ufficiale rogante dei depositi di titoli di proprietà industriale. C) Accertare che la sig.ra ha raggiunto gli obiettivi con ciò conseguendo per gli anni 2021 e 2021 una Parte_1 valutazione della propria performance lavorativa positiva pari ad almeno 90 su 100 e comunque una diversa valutazione positiva ritenuta di giustizia;
per l'effetto condannare la di Controparte_1
Roma a corrispondere alla sig.ra a titolo di premio la somma lorda di euro 9.349,96 Parte_1
o la diversa somma ritenuta di giustizia e ciò per il 2020, mentre per il 2021 una somma che parametrata ai 3 mesi di lavoro è pari a lordi euro 2.337,49. Ca) Si chiede, ex art. 210 c.p.c., (i)
l'acquisizione della valutazione delle performance professionali della sig.ra dalla data Parte_1 della di lei assunzione presso la Camera del Commercio di Roma e sino alla cessazione del rapporto di lavoro presso la succitata Camera del Commercio;
(ii) l'acquisizione dei tabulati delle presenze della sig.ra relativi agli anni 2020 e 2021. D) Accertare e dichiarare che per effetto delle Pt_1 illegittime valutazioni date dalla Camera di Commercio di Roma ai danni della sig.ra Parte_1 quest'ultima ha subito un danno da perdita di chance e per l'effetto condannare la Camera di
[...]
Commercio di Roma al pagamento della somma di euro 92.700,00 o alla diversa somma ritenuta di giustizia…”.
Si costituiva in giudizio la di Roma la quale, eccepita la Controparte_1 prescrizione del credito fatto valere dalla ricorrente a titolo di indennità di segreteria e indennità di responsabilità e dedotta la piena legittimità dell'operato dell'Amministrazione - che correttamente aveva valutato la ricorrente (sia formalmente che nel merito) sulla scorta delle attività compiute, contestava le doglianze della quanto alla valutazione della sua performance lavorativa, Pt_1 effettuata sulla scorta dell'effettivo rendimento e in ossequio ai parametri normativi sottesi alla medesima.
3 Concludeva dunque chiedendo al Tribunale di voler “• accertare e dichiarare la prescrizione del diritto all'Indennità di segreteria che Ella reclama al punto A) delle conclusioni del ricorso;
in ogni caso, respingere tale do-manda anche nel merito perché infondata per le ragioni sopra specificate;
• respingere tutte altre domande formulate dalla ricorrente. E segnatamente: - quella formulata al punto
B) delle conclusioni del ricorso volta al riconoscimento dell'indennità di responsabilità; <
1.064,00 oltre interessi e rivalutazione>> perché infondata per le ragioni sopra precisate;
- quella formulata al punto C) del ricorso ove si chiede la condanna della Camera convenuta a corrispondere alla ricorrente: <<a titolo di premio per il 2020 la somma lorda euro 9.349,96 o della diversa ritenuta giustizia>>, perché già ricevuta dalla (cfr. doc. n. 8 di controparte); e Pt_1 quella formulata in relazione al premio per il 2021 di <<una somma parametrata a 3 mesi di lavoro e pari lordi euro 2.337,49>>, perché infondata per le ragioni sopra precisate;
- quella formulata al punto D) del ricorso ove si richiede la condanna della Camera convenuta al pagamento della somma di <<euro 92.700,00 o alla diversa somma ritenuta di giustizia>> per perdita di chance, perché infondata per le ragioni sopra precisate. In via meramente subordinata e con rispettosa riserva di gravame: • accertare il diritto della ricorrente al premio di produttività relativo all'anno
2021 nella misura di soli 3 mesi di lavoro, come richiesto al punto C) delle conclusioni del ricorso a pag. 26. Con vittoria di spese e compensi, oltre IVA, CPA e spese generali…”.
La causa, istruita documentalmente, era rinviata per la decisione con assegnazione di termini per note in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter cpc fino al 24.9.2025: spirati i detti termini, era dunque decisa mediante deposito telematico della presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda della relativa alla indennità di segreteria non può essere accolta. Pt_1
Giova premettere che in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo
4 che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c. (per tutte, Cass. Ord. n.
24390/2024 e sent. n. 36197/2023). Tale principio è per certo applicabile alla singola domanda, in ordine alla quale, lungi dall'essere necessario affrontare questioni diverse, sia fondata l'eccezione di prescrizione.
Trattandosi, nella specie, di crediti relativi al periodo intercorrente tra il 2.2.2010 e l'1.12.2014, a fronte della mancata produzione da parte della ricorrente - neppure nella prima difesa utile - di qualsivoglia atto interruttivo, il quinquennio utile per farli valere deve ritenersi irrimediabilmente prescritto.
Quanto, invece, alla domanda relativa alla indennità di responsabilità, ritiene il
Tribunale fondate le obiezioni sollevate dalla difesa della convenuta CP_1
che ha richiamato, al proposito, le disposizioni regolanti lo specifico
[...] istituto contrattuale – inizialmente previsto dall'art. 17 comma 2, lett. f) del CCNL
Comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali del 1.4.1999 – fino alle previsioni del nuovo Contratto Collettivo Integrativo per il personale non dirigente CCIA di
Roma per il triennio 2019-2021 (periodo nel quale si colloca la domanda della Pt_1 limitata ai nove mesi intercorrenti tra l'1.12.2020 al 30.9.2021), nel quale si legge che
“l'indennità prevista dall'art. 70-quinqies, comma 1, del CCNL 21.5.2018 viene attribuita con atto di concerto del Segretario Generale e del Dirigente competente, con durata annuale”.
La difesa della sostenendo che l'indennità in parola costituisse un emolumento Pt_1 continuativo, non ha prodotto l'atto di conferimento delle responsabilità che le avrebbero attribuito il diritto all'indennità medesima per il periodo l'1.12.2020 al
30.9.2021, né, del resto, ha negato di non averlo ricevuto da parte dell'Amministrazione. Quest'ultima, di contro, ha documentato che in ognuno dei periodi per i quali le era stata attribuita la responsabilità del procedimento di accettazione del deposito di brevetti e marchi – anche successivi al periodo oggetto
5 della sua richiesta, cfr. Ordini di Servizio n. 3 dell'8.9.2021 e n. 28 del 30.11.2021, all.
18 fascicolo convenuta – la ha regolarmente percepito l'indennità contrattuale Pt_1 spettantele.
Anche detta domanda, pertanto, non può trovare accoglimento.
Passando all'esame della domanda relativa alla condanna della Camera di Commercio
a corrispondere alla ricorrente il premio di € 9.349,96 per l'anno 2021 (così come rettificato l'evidente errore materiale commesso dalla difesa della nelle Pt_1 conclusioni) e di € 2.337,49 per l'anno 2022, osserva il Tribunale che la medesima è formulata su un presupposto non accertabile sulla scorta delle allegazioni e delle richieste di prova della ricorrente.
E invero, nelle proprie conclusioni, la ricorrente non chiede l'accertamento della illegittimità della valutazione compiuta dall'Amministrazione, quale unico apprezzamento che - a ben vedere - concretamente avrebbe potuto compiere il
Tribunale sulla condotta della datrice di lavoro;
non quello del mancato rispetto delle regole procedimentali o della violazione degli obblighi di correttezza e buona fede, che implicano il divieto di perseguire intenti discriminatori o ritorsivi e di determinarsi sulla base di motivazioni non ragionevoli;
non, infine, quello della condotta illegittima ed arbitraria del datore di lavoro.
La invero, si limita a chiedere - in via presupposta alla chiesta condanna della Pt_1
Camera di Commercio alla corresponsione del premio asseritamente spettantele – di accertare che essa ricorrente “….ha raggiunto gli obiettivi, con ciò conseguendo per gli anni
2021 e 2021 una valutazione della propria performance lavorativa positiva pari ad almeno 90 su
100 e comunque una diversa valutazione positiva ritenuta di giustizia”.
Tuttavia, a fronte di tale specifica richiesta, in ordine alla quale appare del tutto irrituale il tentativo di invertire l'onere probatorio (che invece sarebbe ricaduto sull'Amministrazione nel caso in cui si fosse chiesto l'accertamento della illegittimità e arbitrarietà della sua condotta), non ha fornito elementi utili all'apprezzamento da parte del Tribunale della concreta natura della sua performance annuale relativa
6 all'anno 2021 e al primo trimestre del 2022, omettendo di specificare dati concreti e di coltivare attività istruttoria idonea a dimostrare la quantità e la qualità del lavoro svolto alla stessa direttamente riferibile.
E invero in ricorso la si limita a fare riferimento alla Relazione sulla Pt_1
Performance della Camera di Commercio riferita all'intero Ufficio al quale era assegnata, nel quale, per sua stessa ammissione, erano in più persone a svolgere le medesime mansioni (cfr. verbale 12.2.2025), così non essendo possibile presumere che le stesse avessero svolto tutte la medesima quantità di lavoro (né, del resto, che i
“feedback” positivi fossero riferibili alla ricorrente); non ha indicato il numero e l'entità della pratiche da lei stessa evase, pur ammettendo (e quindi mostrando la vicinanza e accessibilità della prova) che “su ogni invio c'è la firma digitale di ognuno di noi, così come ogni pratica è singolarmente attribuibile ad ognuno di noi che ci lavoriamo” (cfr. verbale 12.2.2025); non ha articolato capitoli di prova orale che, ove confermati dai testi, avrebbero potuto fornire la dimostrazione della qualità e quantità della sua prestazione lavorativa, dell'impegno profuso e delle altre qualità professionali sottese ai parametri di cui alla griglia di valutazione (non essendo riferito alcuno dei capitoli di cui alla premessa dell'atto introduttivo all'opera professionale specificamente resa dalla ricorrente nel periodo interessato).
L'unica teste che avrebbe potuto fornire serie spiegazioni in ordine alla valutazione espressa, la Dirigente Responsabile è stata indicata per la conferma di Testimone_1 un'unica circostanza (“34) Nel corso del 2021 la sig.ra ha effettuato il colloquio Parte_1 intermedio durante il quale il Dirigente Responsabile, sig.ra non ha mai Testimone_1 rappresentato alcuna criticità”) del tutto irrilevante alla prova positiva che la ricorrente avrebbe dovuto fornire per consentire al Tribunale di apprezzare concretamente il suo operato (non contenendo dati positivi in ordine al numero delle pratiche evase, alla qualità del lavoro svolto e all'impegno profuso - quanto piuttosto alla mera assenza di criticità -, né, del resto, essendo riferibile all'intero periodo oggetto di valutazione).
E' qui appena il caso di sottolineare che, a fronte della discrezionalità dell'azione
7 amministrativa, può ritenersi riconosciuto al lavoratore un mero diritto al corretto svolgimento della procedura di valutazione (e dunque all'acquisizione dei corretti dati oggetto di valutazione e alla adeguata motivazione del provvedimento finale), che non può però mai spingersi sino al conseguimento del risultato finale cui si tende, ovvero sino all'esito positivo della valutazione e dunque, nella specie, all'attribuzione di un punteggio utile all'ottenimento del premio.
E' proprio in relazione a tali situazioni giuridiche soggettive che è stata delineata la figura degli 'interessi legittimi di diritto privato', come speculare rispetto a quella degli interessi legittimi propriamente detti, configurandosi quindi una situazione soggettiva di interesse pretensivo di fronte alla discrezionalità del datore di lavoro nell'ambito di un rapporto pur privatizzato.
Ebbene, in caso di qualche vizio incidente sulla valutazione discrezionale operata dall'amministrazione datrice di lavoro (vizio legato alla violazione delle regole procedurali prescritte dalla normativa vigente o autoimposte dalla stessa parte datoriale, con l'adozione del richiamato regolamento), il dipendente potrebbe al più chiedere la condanna della parte datoriale a ripetere la procedura di valutazione (e dunque un provvedimento di natura propulsiva) e/o al risarcimento del danno per lesione dell'interesse pretensivo leso ovvero da perdita di chance (e dunque un provvedimento di natura risarcitoria), ma non certo la condanna all'emissione di un atto di assegnazione di un punteggio determinato (per l'assegnazione del quale al più potrebbero essere indicati i criteri da seguire).
Solo ove la valutazione non fosse discrezionale, bensì vincolata, in quanto ancorata a parametri sufficientemente rigidi ed oggettivi, il giudice, facendo applicazione di quei parametri, potrebbe riconoscere il diritto all'assegnazione di un punteggio specifico.
Nella specie, ove anche si volesse ritenere che la valutazione, effettuata mediante l'attribuzione di un punteggio specifico e quindi con l'applicazione di “specifici parametri di riferimento” predefiniti – e per ciò solo non necessitante di motivazione da parte della PA , cfr. Consiglio di Stato, sez. VII, 29 dicembre 2022, n. 11693, Tar
8 Lazio, Roma, 27 gennaio 2023, n. 1456 e 16 dicembre 2022, n. 16977; Consiglio di
Stato, sez. III, 29 dicembre 2022, n. 11547, sez. VII, 21 novembre 2022, n. 10260 e sez. V, 10 novembre 2022, n. 9845, Corte Costituzionale sentenza 30 gennaio 2009, n.
20 e 8 giugno 2011, n. 175 - fosse “vincolata” (cosa che tuttavia non sembra, essendo i parametri di cui alla griglia coinvolgenti dei veri e propri giudizi sulle qualità professionali e umane del lavoratore), la ricorrente, pur richiedendo al Tribunale una valutazione positiva in termini di punteggio, non ha posto l' nelle condizioni di CP_2 poter apprezzare il proprio specifico operato, singolarmente considerato e complessivamente comparato con quello dei colleghi del medesimo settore addetti a identiche mansioni.
Alla luce delle esposte considerazioni – assorbenti l'intera residua domanda, anche risarcitoria – il ricorso, infondato, deve essere respinto.
La peculiarità della fattispecie e le questioni giuridiche affrontate integrano giusti motivi per la compensazione delle spese di giudizio tra le parti di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, così provvede:
- respinge il ricorso;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Roma, 25.9.2025
Il Giudice
Silvia Antonioni
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