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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Urbino, sentenza 24/11/2025, n. 90 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Urbino |
| Numero : | 90 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Urbino
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Maurizio Paganelli, ai sensi dell'art. 127 ter, c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al N. 242/2025 R.G. promossa da:
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
e rappresentati e Parte_4 Parte_5
difesi dall'AVV. TONTI ROBERTO,
RICORRENTI
contro
:
, CP_1 Controparte_2
RESISTENTE, contumace
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 07.06.2024, i ricorrenti adivano il
Tribunale di Urbino chiedendo il riconoscimento del diritto al pagamento dell'importo aggiuntivo previsto dall'art. 1, co. 12 della L. 13 luglio 2015 n.
107 (c.d. Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente pagina 1 di 13 di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado), per ogni anno di servizio svolto con contratto a tempo determinato alle dipendenze del e dl merito. Controparte_2
Rappresentavano di aver lavorato alle dipendenze della resistente nei seguenti anni scolastici
2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 Parte_1
2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, Parte_2
2019/2020, 2020/2021
2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, Parte_3
2019/2020, 2020/2021
2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, Parte_4
2019/2020, 2020/2021
2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, Parte_5
2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 Pt_5
con contratti annuali o per supplenze brevi, con oneri e responsabilità pari a quelli dei colleghi di ruolo, ma senza poter usufruire dell'erogazione della somma di euro 500 annui, di cui all'art. 1, comma 121, della legge 13 luglio
2015 n. 107, vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali (c.d. “Carta elettronica del docente”). Il beneficio era infatti previsto esclusivamente per il personale docente assunto a tempo indeterminato.
I ricorrenti reputavano discriminatorio il mancato riconoscimento della
“carta elettronica del docente” al personale che aveva per anni lavorato in qualità di docente, sia pure sulla base di contratti di lavoro a tempo determinato. La discriminazione, oltre ad essere priva di razionale pagina 2 di 13 giustificazione, in quanto il docente precario, come i docenti di ruolo, era destinatario degli obblighi di formazione previsti dagli artt. 63 e 64 del
CCNL 29.11.2007, contrastava con l'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla Direttiva 1999/70, che vieta qualsiasi discriminazione nelle condizioni di impiego tra lavoratori a termine e di ruolo.
L'Amministrazione resistente non si costituiva in giudizio e veniva dichiarata contumace.
***
1. Sintesi del quadro normativo.
I ricorrenti chiedono il riconoscimento della “carta docente” in relazione agli anni di servizio svolti sulla base di contratti di supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche, conferiti a norma dell'art. 4, comma 2, della
L. n. 124/1999. Vengono in considerazione, pertanto, gli incarichi conferiti negli anni scolastici sopra indicati.
La “Carta docente” è istituto previsto dall'art. 1, comma 121, della L.
107/2015 in base al quale “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro
500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware
e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati
pagina 3 di 13 presso il , a corsi di Controparte_3
laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile.”. Il comma 122 demanda ad un DPCM la definizione dei criteri e delle modalità di assegnazione e utilizzo della Carta e l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123.
Con l'art. 15, comma 1, D.L. 13 giugno 2023, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 10 agosto 2023, n. 103, la Carta elettronica è stata riconosciuta, per l'anno 2023/2024, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale (fino al 31.08) su posto vacante e disponibile.
1. Sulla giurisdizione
Sulla domanda di parte ricorrente ha giurisdizione il giudice ordinario. La posizione soggettiva che l'istante fa valere è di diritto soggettivo, essendo in discussione non l'esercizio del potere di organizzazione della pubblica amministrazione, né l'illegittimità di un atto di macro-organizzazione, ma al contrario il riconoscimento di un diritto del lavoratore pubblico che si assume discendere dalla normativa nazionale ed eurounitaria sicché, secondo le regole generali sul riparto di giurisdizione, la controversia appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario.
2. Sintesi dello stato della giurisprudenza in tema.
pagina 4 di 13 Sul diritto dei docenti non di ruolo a fruire della Carta elettronica rilevano tre importanti arresti giurisprudenziali. In ordine di tempo, la sentenza del
Consiglio di Stato n. 1842/2022, l'ordinanza della Sesta Sezione della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 18.05.2022, nella causa C-450/2021 e infine la sentenza n. 29961/2023 della Corte di Cassazione con la quale si sono affermati i seguenti principi di diritto, ai sensi dell'art. 363bis, c.p.c.:
1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al
. CP_2
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma
121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del
1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma
121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione
pagina 5 di 13 dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta
Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
5) la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della
Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.
Su tali basi va decisa la controversia avente ad oggetto le pretese dei docenti che hanno svolto supplenze annuali.
Relativamente alle supplenze cd. brevi ossia conferite in base al comma 3, dell'art. 4 della legge n. 124/1999 assume rilievo la sentenza della CGUE del
03.07.2025, di cui si dirà tra poco.
pagina 6 di 13
3. Merito della controversia. Fondamento e limiti della dedotta discriminazione.
Il rilievo secondo cui solo per i docenti di ruolo la formazione sarebbe un obbligo mentre per quelli non di ruolo avrebbe il contenuto di un diritto, la cui soddisfazione potrebbe avvenire con modalità differenti senza con ciò ledere il principio di non discriminazione, va disatteso. Come rilevato da
Cass. 29961/2023, che argomenta essenzialmente dal disposto dell'art. 282, comma 1, del d. lgs. n. 297/1994 (l'aggiornamento è un diritto-dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente (…) inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari;
come approfondimento della preparazione didattica;
come partecipazione alla ricerca e alla innovazione didattico-pedagogica”) e degli artt. 63 e 64 del CCNL di comparto, per cui
“È indubbio che il diritto-dovere formativo proclamato e ribadito dalle norme citate riguardi non solo il personale di ruolo, ma anche i precari, non essendovi nessuna distinzione in tal senso nella normativa citata”. Sulla problematica compatibilità costituzionale di una disciplina “a doppia trazione”, che differenzi in modo radicale la soddisfazione del bisogno di formazione del corpo docente, v. anche CdS, n. 1842/2022, par.
5.2 e 5.3.
Ciò premesso, la non compatibilità con l'ordinamento comunitario della regola di diritto interno che esclude il personale docente assunto a tempo determinato dal diritto alla Carta elettronica è stata affermata dalla Corte di
Giustizia dell'Unione europea, con l'ordinanza del 18.05.2022, nella causa
CE-450/2021, conclusa con il seguente dispositivo: “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo
1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del
pagina 7 di 13 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta
a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a Controparte_2
tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario CP_2
dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica…”.
Con la sentenza della Corte di Cassazione, n. 29961/2023, sono stati poi precisati i limiti della comparabilità dei lavori assunti a tempo determinato con quelli di ruolo, avuto riguardo alla disciplina normativa della Carta elettronica. Essa, in base all'ordinamento scolastico, realizza una forma di sostegno alla formazione strutturata in una specifica dimensione temporale, annuale, (v. in particolare par.
5.3 e 5.4). Pertanto, “l'avere il legislatore riferito quel beneficio all'“anno scolastico” non consente di escludere da un'identica percezione di esso quei docenti precari il cui lavoro, secondo
l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura.”.
Da qui l'individuazione dei lavoratori precari “comparabili” con quelli che svolgono la propria attività lavorativa in una dimensione temporale annuale, equiparabile a quella dei dipendenti di ruolo (supplenze fino alla fine dell'anno scolastico e/o fino alla fine delle lezioni, ai sensi dell'art. 4, commi
1 e 2, L. 124/1999).
Questo decidente, applicando tale linea argomentativa, ha finora escluso il riconoscimento del beneficio ai docenti che hanno svolto supplenze brevi.
4. CGUE nella causa C-268/2024 del 03.07.2025.
pagina 8 di 13 La soluzione deve essere rimeditata, alla luce della sentenza della CGUE del 03.07.2025, nella causa C-268/2024, secondo cui “La clausola 4, punto
1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che: essa osta a una normativa nazionale, come interpretata da un giudice nazionale supremo, che riserva il beneficio della carta elettronica dell'importo nominale di EUR 500 annui, che consente l'acquisto di diversi beni e servizi destinati a sostenere la formazione continua dei docenti, ai docenti di ruolo
e ai docenti non di ruolo che effettuano supplenze per la durata dell'anno scolastico, ad esclusione dei docenti non di ruolo che effettuano supplenze di breve durata, a meno che tale esclusione non sia giustificata da ragioni oggettive ai sensi di tale disposizione. Il solo fatto che l'attività di questi ultimi non sia destinata a protrarsi fino al termine dell'anno scolastico non costituisce una siffatta ragione oggettiva.”
La CGUE non ha perciò condiviso la motivazione con la quale la Corte di
Cassazione ha giustificato l'esclusione dal beneficio dei docenti impegnati in supplenze brevi, poiché tale modalità di impiego da un lato non esclude la comparabilità sostanziale con i docenti di ruolo e con quelli impegnati in supplenze annuali e, per altro verso, l'esclusione dei primi appare incoerente con l'obiettivo di migliorare la qualità della didattica annua (“i docenti che effettuano supplenze di breve durata potrebbero persino avere bisogni formativi maggiori, quando siano all'inizio della loro attività professionale
o siano chiamati ad insegnare diverse materie in diverse scuole.”).
5. Quale disciplina per le supplenze brevi.
pagina 9 di 13 Non essendovi altre ragioni per negare il beneficio ai docenti con supplenze brevi, in astratto potrebbe prospettarsi la possibilità di riconoscere l'emolumento in misura proporzionale alla durata del contratto, applicando in tal modo il principio del cd. “pro rata temporis”, criterio considerata anche dalla direttiva comunitaria (clausola 4 dell'Accordo Quadro). Tuttavia, il principio del pro rata temporis è compatibile con il diritto dell'Unione solo se applicato in modo proporzionato e giustificato. La clausola 4 della
Direttiva 1999/70/CE impone in ogni caso il rispetto del principio di non discriminazione e ogni deroga deve essere motivata da ragioni oggettive (v.
C-377/21; id. 841/19).
Se il riconoscimento della carta docente per il personale di ruolo fosse dalla normativa statale legato alla durata dell'impegno lavorativo del docente,
l'applicazione del pro rata temporis al personale precario sarebbe giustificata. Tuttavia la legge assicura ai docenti di ruolo un importo fisso (€
500,00) e non graduabile e nella stessa misura è riconosciuto ai docenti che svolgono supplenze annuali (sulla base dell'orientamento della giurisprudenza di cui si è già detto). L'applicazione della regola (meno favorevole) del pro rata, si giustificherebbe così solo sulla inferiore durata del contratto delle supplenze brevi e violerebbe il principio di non discriminazione.
In definitiva, l'assunzione con contratto per supplenza breve, a norma dell'art. dell'art. 4, comma 3, L. 124/1999, non può costituire ostacolo al riconoscimento della “carta docente” per l'anno di riferimento.
6. Irrilevanza dell'impiego “part time” del docente assunto per l'intero anno scolastico o fino all'esaurimento dell'attività didattica.
pagina 10 di 13 Per converso, una volta accertato che il docente è stato fin dall'inizio assunto per prestare attività di docenza per l'intero anno scolastico o fino alla fine delle attività didattiche, diviene irrilevante la circostanza che non lavori a tempo pieno o che il suo orario sia inferiore al part time assegnabile ad un docente di ruolo. Tale eventualità non è stata oggetto di specifico esame nella pronuncia della Corte di Cassazione e tuttavia è agevole osservare che nelle norme che regolano l'istituto, la dimensione “oraria” dell'impiego del docente non riveste alcun ruolo e dunque, come non vale a differenziare il trattamento dei docenti di ruolo, non può giustificare una diversità di trattamento del personale precario.
7. Sulla prescrizione del diritto all'adempimento in forma specifica.
Sulla base dei principi affermati da Cass. 29961/2023 debbono altresì risolversi le questioni concernenti la prescrizione del diritto azionato.
Il diritto del docente, seppure presenti aspetti peculiari (il docente previa iscrizione ad una piattaforma informatica ottiene un codice con il quale acquisisce un credito di importo pari al costo del bene o servizio da acquistare) si correla ad un'obbligazione di pagamento di una somma di denaro con funzione vincolata (par. 12 e ss.). L'azione proposta da parte ricorrente è quindi qualificabile quale azione di adempimento in forma specifica, esercitabile fino a quanto chi agisce sia “interno al sistema educativo scolastico”, in ragione della persistenza del diritto-dovere formativo. Secondo la Suprema Corte l'estinzione del diritto non si verifica per la mera cessazione della supplenza ma solo nell'eventualità che il docente fuoriesca per cancellazione dalle graduatorie (ad esaurimento, provinciali o di istituto, v. par. 16) mentre non determinano tale conseguenza altri eventi non imputabili al docente (omessa presentazione a suo tempo pagina 11 di 13 della domanda;
mancato utilizzo dei fondi nel biennio dal momento in cui il diritto è sorto, v. par. 17 e ss.).
Il diritto, riguardando una prestazione da adempiersi con cadenza annuale, è soggetto alla prescrizione quinquennale, a norma dell'art. 2948, n. 4, cc., decorrente dal momento in cui il diritto poteva essere fatto valere. Questo termine coincide con la data di conferimento dell'incarico, salvo che tale data sia anteriore al termine a partire dal quale, in applicazione dell'art. 5, del d.m. 28.11.2016, il personale di ruolo può procedere alla registrazione sull'applicazione web (30/11/2016 per l'a.s. 2016/2017 e dal 01/09 al 30/10 per gli anni successivi).
8. Sulla prescrizione del diritto al risarcimento del danno.
Per i docenti impiegati in supplenze “annuali” e fuoriusciti dal sistema scolastico, per le ragioni esposte (e più dettagliatamente descritte da Cass.
29961/2023 al par. 16), residua l'azione di risarcimento del danno il cui termine di prescrizione è decennale, con decorrenza dalla data in cui il danno, con la cessazione del servizio, ha acquisito attualità. Peraltro, in tanto tale diritto sussiste in quanto in pendenza del rapporto il titolare non abbia fatto prescrivere l'azione di adempimento in forma specifica (v. Cass. cit., par. 20.1).
9. Conseguenze applicative dei principi esposti.
Nel caso in esame parte ricorrente ha documentalmente provato di aver svolto attività docente alle dipendenze del Controparte_4
sulla base di contratti di supplenza, a norma dell'art. 4, della legge n.
[...]
124/1999 nei seguenti anni scolastici:
pagina 12 di 13 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 Parte_1
2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, Parte_2
2019/2020, 2020/2021
2016/2017; 2018/2019; 2020/2021 Parte_3
2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, Parte_4
2020/2021 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, Parte_5
2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023
10. Spese di lite.
Le spese di lite sostenute sono liquidate in complessivi € 2.309,00 per compenso al difensore e spese forfettarie, oltre iva e cpa come per legge.
Sono poste in capo alla resistente soccombente.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattese, accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara il diritto dei ricorrenti ad usufruire della Carta docente ai sensi dell'art. 1 commi 121-124 legge 107/2015, con assegnazione in essa delle somme spettanti per anni scolastici indicati in parte motiva.
Pone a carico di parte resistente le spese di lite, che liquida come in parte motiva, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Urbino, 24.11.2025
IL GIUDICE
Dott. Maurizio Paganelli
pagina 13 di 13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Urbino
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Maurizio Paganelli, ai sensi dell'art. 127 ter, c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al N. 242/2025 R.G. promossa da:
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
e rappresentati e Parte_4 Parte_5
difesi dall'AVV. TONTI ROBERTO,
RICORRENTI
contro
:
, CP_1 Controparte_2
RESISTENTE, contumace
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 07.06.2024, i ricorrenti adivano il
Tribunale di Urbino chiedendo il riconoscimento del diritto al pagamento dell'importo aggiuntivo previsto dall'art. 1, co. 12 della L. 13 luglio 2015 n.
107 (c.d. Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente pagina 1 di 13 di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado), per ogni anno di servizio svolto con contratto a tempo determinato alle dipendenze del e dl merito. Controparte_2
Rappresentavano di aver lavorato alle dipendenze della resistente nei seguenti anni scolastici
2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 Parte_1
2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, Parte_2
2019/2020, 2020/2021
2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, Parte_3
2019/2020, 2020/2021
2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, Parte_4
2019/2020, 2020/2021
2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, Parte_5
2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 Pt_5
con contratti annuali o per supplenze brevi, con oneri e responsabilità pari a quelli dei colleghi di ruolo, ma senza poter usufruire dell'erogazione della somma di euro 500 annui, di cui all'art. 1, comma 121, della legge 13 luglio
2015 n. 107, vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali (c.d. “Carta elettronica del docente”). Il beneficio era infatti previsto esclusivamente per il personale docente assunto a tempo indeterminato.
I ricorrenti reputavano discriminatorio il mancato riconoscimento della
“carta elettronica del docente” al personale che aveva per anni lavorato in qualità di docente, sia pure sulla base di contratti di lavoro a tempo determinato. La discriminazione, oltre ad essere priva di razionale pagina 2 di 13 giustificazione, in quanto il docente precario, come i docenti di ruolo, era destinatario degli obblighi di formazione previsti dagli artt. 63 e 64 del
CCNL 29.11.2007, contrastava con l'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla Direttiva 1999/70, che vieta qualsiasi discriminazione nelle condizioni di impiego tra lavoratori a termine e di ruolo.
L'Amministrazione resistente non si costituiva in giudizio e veniva dichiarata contumace.
***
1. Sintesi del quadro normativo.
I ricorrenti chiedono il riconoscimento della “carta docente” in relazione agli anni di servizio svolti sulla base di contratti di supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche, conferiti a norma dell'art. 4, comma 2, della
L. n. 124/1999. Vengono in considerazione, pertanto, gli incarichi conferiti negli anni scolastici sopra indicati.
La “Carta docente” è istituto previsto dall'art. 1, comma 121, della L.
107/2015 in base al quale “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro
500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware
e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati
pagina 3 di 13 presso il , a corsi di Controparte_3
laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile.”. Il comma 122 demanda ad un DPCM la definizione dei criteri e delle modalità di assegnazione e utilizzo della Carta e l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123.
Con l'art. 15, comma 1, D.L. 13 giugno 2023, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 10 agosto 2023, n. 103, la Carta elettronica è stata riconosciuta, per l'anno 2023/2024, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale (fino al 31.08) su posto vacante e disponibile.
1. Sulla giurisdizione
Sulla domanda di parte ricorrente ha giurisdizione il giudice ordinario. La posizione soggettiva che l'istante fa valere è di diritto soggettivo, essendo in discussione non l'esercizio del potere di organizzazione della pubblica amministrazione, né l'illegittimità di un atto di macro-organizzazione, ma al contrario il riconoscimento di un diritto del lavoratore pubblico che si assume discendere dalla normativa nazionale ed eurounitaria sicché, secondo le regole generali sul riparto di giurisdizione, la controversia appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario.
2. Sintesi dello stato della giurisprudenza in tema.
pagina 4 di 13 Sul diritto dei docenti non di ruolo a fruire della Carta elettronica rilevano tre importanti arresti giurisprudenziali. In ordine di tempo, la sentenza del
Consiglio di Stato n. 1842/2022, l'ordinanza della Sesta Sezione della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 18.05.2022, nella causa C-450/2021 e infine la sentenza n. 29961/2023 della Corte di Cassazione con la quale si sono affermati i seguenti principi di diritto, ai sensi dell'art. 363bis, c.p.c.:
1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al
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2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma
121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del
1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma
121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione
pagina 5 di 13 dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta
Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
5) la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della
Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.
Su tali basi va decisa la controversia avente ad oggetto le pretese dei docenti che hanno svolto supplenze annuali.
Relativamente alle supplenze cd. brevi ossia conferite in base al comma 3, dell'art. 4 della legge n. 124/1999 assume rilievo la sentenza della CGUE del
03.07.2025, di cui si dirà tra poco.
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3. Merito della controversia. Fondamento e limiti della dedotta discriminazione.
Il rilievo secondo cui solo per i docenti di ruolo la formazione sarebbe un obbligo mentre per quelli non di ruolo avrebbe il contenuto di un diritto, la cui soddisfazione potrebbe avvenire con modalità differenti senza con ciò ledere il principio di non discriminazione, va disatteso. Come rilevato da
Cass. 29961/2023, che argomenta essenzialmente dal disposto dell'art. 282, comma 1, del d. lgs. n. 297/1994 (l'aggiornamento è un diritto-dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente (…) inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari;
come approfondimento della preparazione didattica;
come partecipazione alla ricerca e alla innovazione didattico-pedagogica”) e degli artt. 63 e 64 del CCNL di comparto, per cui
“È indubbio che il diritto-dovere formativo proclamato e ribadito dalle norme citate riguardi non solo il personale di ruolo, ma anche i precari, non essendovi nessuna distinzione in tal senso nella normativa citata”. Sulla problematica compatibilità costituzionale di una disciplina “a doppia trazione”, che differenzi in modo radicale la soddisfazione del bisogno di formazione del corpo docente, v. anche CdS, n. 1842/2022, par.
5.2 e 5.3.
Ciò premesso, la non compatibilità con l'ordinamento comunitario della regola di diritto interno che esclude il personale docente assunto a tempo determinato dal diritto alla Carta elettronica è stata affermata dalla Corte di
Giustizia dell'Unione europea, con l'ordinanza del 18.05.2022, nella causa
CE-450/2021, conclusa con il seguente dispositivo: “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo
1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del
pagina 7 di 13 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta
a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a Controparte_2
tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario CP_2
dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica…”.
Con la sentenza della Corte di Cassazione, n. 29961/2023, sono stati poi precisati i limiti della comparabilità dei lavori assunti a tempo determinato con quelli di ruolo, avuto riguardo alla disciplina normativa della Carta elettronica. Essa, in base all'ordinamento scolastico, realizza una forma di sostegno alla formazione strutturata in una specifica dimensione temporale, annuale, (v. in particolare par.
5.3 e 5.4). Pertanto, “l'avere il legislatore riferito quel beneficio all'“anno scolastico” non consente di escludere da un'identica percezione di esso quei docenti precari il cui lavoro, secondo
l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura.”.
Da qui l'individuazione dei lavoratori precari “comparabili” con quelli che svolgono la propria attività lavorativa in una dimensione temporale annuale, equiparabile a quella dei dipendenti di ruolo (supplenze fino alla fine dell'anno scolastico e/o fino alla fine delle lezioni, ai sensi dell'art. 4, commi
1 e 2, L. 124/1999).
Questo decidente, applicando tale linea argomentativa, ha finora escluso il riconoscimento del beneficio ai docenti che hanno svolto supplenze brevi.
4. CGUE nella causa C-268/2024 del 03.07.2025.
pagina 8 di 13 La soluzione deve essere rimeditata, alla luce della sentenza della CGUE del 03.07.2025, nella causa C-268/2024, secondo cui “La clausola 4, punto
1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che: essa osta a una normativa nazionale, come interpretata da un giudice nazionale supremo, che riserva il beneficio della carta elettronica dell'importo nominale di EUR 500 annui, che consente l'acquisto di diversi beni e servizi destinati a sostenere la formazione continua dei docenti, ai docenti di ruolo
e ai docenti non di ruolo che effettuano supplenze per la durata dell'anno scolastico, ad esclusione dei docenti non di ruolo che effettuano supplenze di breve durata, a meno che tale esclusione non sia giustificata da ragioni oggettive ai sensi di tale disposizione. Il solo fatto che l'attività di questi ultimi non sia destinata a protrarsi fino al termine dell'anno scolastico non costituisce una siffatta ragione oggettiva.”
La CGUE non ha perciò condiviso la motivazione con la quale la Corte di
Cassazione ha giustificato l'esclusione dal beneficio dei docenti impegnati in supplenze brevi, poiché tale modalità di impiego da un lato non esclude la comparabilità sostanziale con i docenti di ruolo e con quelli impegnati in supplenze annuali e, per altro verso, l'esclusione dei primi appare incoerente con l'obiettivo di migliorare la qualità della didattica annua (“i docenti che effettuano supplenze di breve durata potrebbero persino avere bisogni formativi maggiori, quando siano all'inizio della loro attività professionale
o siano chiamati ad insegnare diverse materie in diverse scuole.”).
5. Quale disciplina per le supplenze brevi.
pagina 9 di 13 Non essendovi altre ragioni per negare il beneficio ai docenti con supplenze brevi, in astratto potrebbe prospettarsi la possibilità di riconoscere l'emolumento in misura proporzionale alla durata del contratto, applicando in tal modo il principio del cd. “pro rata temporis”, criterio considerata anche dalla direttiva comunitaria (clausola 4 dell'Accordo Quadro). Tuttavia, il principio del pro rata temporis è compatibile con il diritto dell'Unione solo se applicato in modo proporzionato e giustificato. La clausola 4 della
Direttiva 1999/70/CE impone in ogni caso il rispetto del principio di non discriminazione e ogni deroga deve essere motivata da ragioni oggettive (v.
C-377/21; id. 841/19).
Se il riconoscimento della carta docente per il personale di ruolo fosse dalla normativa statale legato alla durata dell'impegno lavorativo del docente,
l'applicazione del pro rata temporis al personale precario sarebbe giustificata. Tuttavia la legge assicura ai docenti di ruolo un importo fisso (€
500,00) e non graduabile e nella stessa misura è riconosciuto ai docenti che svolgono supplenze annuali (sulla base dell'orientamento della giurisprudenza di cui si è già detto). L'applicazione della regola (meno favorevole) del pro rata, si giustificherebbe così solo sulla inferiore durata del contratto delle supplenze brevi e violerebbe il principio di non discriminazione.
In definitiva, l'assunzione con contratto per supplenza breve, a norma dell'art. dell'art. 4, comma 3, L. 124/1999, non può costituire ostacolo al riconoscimento della “carta docente” per l'anno di riferimento.
6. Irrilevanza dell'impiego “part time” del docente assunto per l'intero anno scolastico o fino all'esaurimento dell'attività didattica.
pagina 10 di 13 Per converso, una volta accertato che il docente è stato fin dall'inizio assunto per prestare attività di docenza per l'intero anno scolastico o fino alla fine delle attività didattiche, diviene irrilevante la circostanza che non lavori a tempo pieno o che il suo orario sia inferiore al part time assegnabile ad un docente di ruolo. Tale eventualità non è stata oggetto di specifico esame nella pronuncia della Corte di Cassazione e tuttavia è agevole osservare che nelle norme che regolano l'istituto, la dimensione “oraria” dell'impiego del docente non riveste alcun ruolo e dunque, come non vale a differenziare il trattamento dei docenti di ruolo, non può giustificare una diversità di trattamento del personale precario.
7. Sulla prescrizione del diritto all'adempimento in forma specifica.
Sulla base dei principi affermati da Cass. 29961/2023 debbono altresì risolversi le questioni concernenti la prescrizione del diritto azionato.
Il diritto del docente, seppure presenti aspetti peculiari (il docente previa iscrizione ad una piattaforma informatica ottiene un codice con il quale acquisisce un credito di importo pari al costo del bene o servizio da acquistare) si correla ad un'obbligazione di pagamento di una somma di denaro con funzione vincolata (par. 12 e ss.). L'azione proposta da parte ricorrente è quindi qualificabile quale azione di adempimento in forma specifica, esercitabile fino a quanto chi agisce sia “interno al sistema educativo scolastico”, in ragione della persistenza del diritto-dovere formativo. Secondo la Suprema Corte l'estinzione del diritto non si verifica per la mera cessazione della supplenza ma solo nell'eventualità che il docente fuoriesca per cancellazione dalle graduatorie (ad esaurimento, provinciali o di istituto, v. par. 16) mentre non determinano tale conseguenza altri eventi non imputabili al docente (omessa presentazione a suo tempo pagina 11 di 13 della domanda;
mancato utilizzo dei fondi nel biennio dal momento in cui il diritto è sorto, v. par. 17 e ss.).
Il diritto, riguardando una prestazione da adempiersi con cadenza annuale, è soggetto alla prescrizione quinquennale, a norma dell'art. 2948, n. 4, cc., decorrente dal momento in cui il diritto poteva essere fatto valere. Questo termine coincide con la data di conferimento dell'incarico, salvo che tale data sia anteriore al termine a partire dal quale, in applicazione dell'art. 5, del d.m. 28.11.2016, il personale di ruolo può procedere alla registrazione sull'applicazione web (30/11/2016 per l'a.s. 2016/2017 e dal 01/09 al 30/10 per gli anni successivi).
8. Sulla prescrizione del diritto al risarcimento del danno.
Per i docenti impiegati in supplenze “annuali” e fuoriusciti dal sistema scolastico, per le ragioni esposte (e più dettagliatamente descritte da Cass.
29961/2023 al par. 16), residua l'azione di risarcimento del danno il cui termine di prescrizione è decennale, con decorrenza dalla data in cui il danno, con la cessazione del servizio, ha acquisito attualità. Peraltro, in tanto tale diritto sussiste in quanto in pendenza del rapporto il titolare non abbia fatto prescrivere l'azione di adempimento in forma specifica (v. Cass. cit., par. 20.1).
9. Conseguenze applicative dei principi esposti.
Nel caso in esame parte ricorrente ha documentalmente provato di aver svolto attività docente alle dipendenze del Controparte_4
sulla base di contratti di supplenza, a norma dell'art. 4, della legge n.
[...]
124/1999 nei seguenti anni scolastici:
pagina 12 di 13 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 Parte_1
2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, Parte_2
2019/2020, 2020/2021
2016/2017; 2018/2019; 2020/2021 Parte_3
2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, Parte_4
2020/2021 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, Parte_5
2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023
10. Spese di lite.
Le spese di lite sostenute sono liquidate in complessivi € 2.309,00 per compenso al difensore e spese forfettarie, oltre iva e cpa come per legge.
Sono poste in capo alla resistente soccombente.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattese, accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara il diritto dei ricorrenti ad usufruire della Carta docente ai sensi dell'art. 1 commi 121-124 legge 107/2015, con assegnazione in essa delle somme spettanti per anni scolastici indicati in parte motiva.
Pone a carico di parte resistente le spese di lite, che liquida come in parte motiva, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Urbino, 24.11.2025
IL GIUDICE
Dott. Maurizio Paganelli
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