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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 21/07/2025, n. 1034 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 1034 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA in nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE DI CASSINO
IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE
In persona dei magistrati:
• dott. Federico Eramo Presidente
• dott.ssa Sara Lanzetta Giudice
• dott.ssa Rossella Pezzella Giudice Relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 4362 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, trattenuta in decisione all'udienza del 21.5.2025 e vertente tra tra
(C.F. Parte_1 C.F._1
-attore-
e
(C.F. ), rappresentato e Parte_2 C.F._2 difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv. Sandro Salera
-convenuto-
e
(P.I. ), in persona del Curatore speciale avv. CP_1 P.IVA_1
, in virtù di decreto di nomina del Presidente del Controparte_2
Tribunale di Cassino del 11.12.2020, rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. Marco Marzilli
-convenuta-
Con l'intervento del P.M.
OGGETTO: querela di falso
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 21.5.2025 le parti concludevano come da note scritta d'udienza RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva querela Parte_1 di falso nei confronti del Notaio e della società Parte_2 CP_1 per ottenere l'accertamento della falsità della sottoscrizione riportata
[...] nell'atto pubblico del 25.11.2010 (rep. 85065 - raccolta 27108), rogato dal Notaio
Notaio in Cassino, rassegnando le seguenti conclusioni: Persona_1
“PRELIMINARMENTE Dichiara di proporre querela di falso della sottoscrizione riportata dall'atto pubblico del 25/11/2010 rep. 85065 raccolta 27108 rogato dal
Notaio Notaio in Cassino e chiede che vengano disposti Persona_1 gli accertamenti opportuni utilizzando come scritture di comparazione la carta di identità dove è impressa la sua vera firma nonché altri atti pubblici notarili dove lo stesso istante figura quale parte, un documento in lingua inglese e relativa traduzione denominato TRUST. Chiede ammettersi prova testimoniale sui capitoli della premessa e, segnatamente, quella di cui al nr. 4 circa la visita del Dott.
[...]
presso lo studio e indica a testi il già Persona_2 Persona_1 menzionato. Dott. con riserva di indicarne altri. Nel Persona_2 merito Voglia l'On. Tribunale adito, contrariis reiectis: a) Dichiarare la falsità della sottoscrizione apposta in calce al documento datato 25/11/2010 rep. 85065 raccolta 27108 << firma: >> b) Ordinare la cancellazione di tale Parte_1 sottoscrizione dall'originale del documento c) Ogni diritto, azione od azione riservato”.
Si costituiva in giudizio la contestando tutto quanto ex adverso CP_1 dedotto, rimettendosi alle opportune valutazioni del giudice adito.
In data 23.3.2021 si costituiva in giudizio il Notaio Parte_2 contestando tutto quanto ex adverso dedotto, chiedendo il rigetto delle pretese attoree e insistendo per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo
Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza: • in via preliminare, fissarsi ai sensi dell'art. 269 c.p.c., altra udienza di comparizione per consentire la chiamata in causa del terzo con sede in Corso Controparte_3
Garibaldi 86, 20121 Milano e, quindi, all'uopo, differire la prima udienza allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini di cui all'art. 163 bis cpc;
• sempre in via preliminare e pregiudiziale, accertare e dichiarare l'inidoneità della procura allegata all'atto di citazione per querela di falso e, per l'effetto, accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o l'improcedibilità della domanda per difetto dello ius postulandi;
• in via principale e nel merito, rigettare integralmente la domanda attorea in quanto infondata in fatto e in diritto e comunque non provata per tutte le ragioni di cui alla narrativa del presente atto;
• in via subordinata, nel caso di condanna del convenuto per ritenute sue responsabilità, condannare per esso la compagnia assicurativa in virtù del contratto di assicurazione, per la CP_3 CP_3 responsabilità civile, a tenere indenne lo stesso da ogni spesa dovuta a parte attrice;
• Il tutto con vittoria di spese e compensi del presente giudizio”.
Con ordinanza del 26.3.2021, il giudice rigettava la richiesta di autorizzazione alla chiamata in garanzia del terzo formulata dal convenuto Notaio CP_3
. Persona_3
In data 6.4.2021, parte attrice depositava procura alle liti per il presente giudizio, non allegata all'originario atto di citazione.
Con la prima memoria ex art. 183 c.p.c., il convenuto Notaio così Persona_3 precisava le proprie conclusioni: “Accertare e dichiarare l'improponibilità e/o
l'inammissibilità della domanda per difetto di idonea procura speciale, vizio non suscettibile di sanatoria postuma;
- Accertare e dichiarare l'improcedibilità e/o
l'inammissibilità della domanda per difetto di legittimazione passiva del Notaio convenuto con conseguente sua estromissione;
- in via principale e nel merito, rigettare integralmente la domanda attorea in quanto infondata in fatto e in diritto e comunque non provata per tutte le ragioni dedotte in sede di costituzione e con il presente atto;
- con vittoria di spese e compensi di causa”.
All'udienza del 21.5.2025 la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
2. La querela di falso proposta in via principale da è inammissibile Parte_1 per i seguenti motivi.
L'istituto della querela di falso è disciplinato dagli artt. 221 ss. c.p.c., i quali regolano le modalità di proposizione della querela di falso (in via principale o incidentale), il contenuto tassativo della stessa, le forme del relativo procedimento, i poteri del giudice, i provvedimenti relativi alla custodia del documento e gli esiti decisori.
L'art. 221 c.p.c. dispone che “la querela deve contenere, a pena di nullità,
l'indicazione degli elementi e delle prove della falsità, e deve essere proposta personalmente dalla parte oppure a mezzo di procuratore speciale, con atto di citazione o con dichiarazione da unirsi al verbale d'udienza”. Nel caso di specie, l'atto di citazione con cui ha proposta querela di Parte_1 falso in via principale non è sottoscritto personalmente dal predetto, bensì dall'avv. Ugo CI.
Dall'esame degli atti di causa è emerso che la procura alle liti utilizzata dal predetto difensore per la notificazione telematica dell'atto di citazione e la costituzione in giudizio afferisce a un distinto procedimento. Il mandato notificato con l'atto di citazione e depositato per l'iscrizione della causa al ruolo è infatti relativo a un giudizio instaurato dall'attore per la nomina di un curatore speciale della non contenendo alcun riferimento alla presente querela di CP_1 falso. Questa circostanza è stata confermata anche nella nota del 6 aprile 2021, in cui l'attore ha dichiarato di depositare: “procura alle liti relativamente al procedimento de quo come rilasciata dall'attore in data 07/11/2020 e contenente la specifica indicazione del giudizio di riferimento avente per oggetto la proposizione della querela di falso. La procura alle liti depositata all'atto della costituzione in giudizio riguardava, erroneamente, altro giudizio prodromico a questo che per mero errore materiale era stata allegata al fascicolo”.
In sintesi, la querela di falso in questione è stata proposta da senza Parte_1 la necessaria procura speciale di cui all'art. 221, comma 2, c.p.c. Tale mancanza non può ritenersi sanata dalla procura rilasciata da agli avv.ti Ugo Parte_1
CI e CO TA, depositata in data 6.4.2021.
Come già rilevato dal giudice relatore nell'ordinanza del 19.2.2024, le Sezioni
Unite della Corte di cassazione hanno affermato che l'art. 182 c.p.c., comma 2, nella versione ratione temporis vigente, anteriore alle modifiche apportate dalla
Riforma c.d. Cartabia, non consente di "sanare" l'inesistenza o la mancanza in atti della procura alla lite (Cass. s.u. n. 37434/2022 secondo cui “L'art. 182, comma 2, c.p.c., nella formulazione introdotta dall'art. 46, comma 2, della l. n. 69 del 2009, non consente di "sanare" l'inesistenza o la mancanza in atti della procura alla lite”; in senso conforme Cass. n. 24257/2018, secondo cui “In tema di opposizione a sanzione amministrativa, il ricorso in appello proposto dalla parte personalmente è inesistente e, come tale, non sanabile con il successivo deposito di procura conferita al difensore, poiché la sanatoria prevista dall'art. 182, comma 2,
c.p.c. (come modificato dall'art. 46, comma 2, della l. n. 69 del 2009), presupponendo che l'atto di costituzione in giudizio sia stato comunque redatto da un difensore, si applica nelle ipotesi di nullità, ma non di originaria inesistenza della procura”).
Nel caso specifico, contrariamente a quanto sostenuto dalla parte attrice, non ci troviamo di fronte a un'ipotesi di procura sanabile ai sensi dell'art. 182 c.p.c., nella versione ratione temporis vigente. Questo perché la procura a proporre la querela di falso mancava sia al momento della notifica della citazione sia nella successiva fase di iscrizione della causa al ruolo.
In relazione alla procura depositata in data 6.4.2021, il Collegio evidenzia, altresì, che essa, oltre a non contenere l'indicazione del documento di cui viene censurata la falsità, non risulta neppure conferita al difensore a margine o in calce alla citazione per la proposizione della querela in via principale o congiunta mediante collegamenti telematici all'atto cui si riferisce.
In definitiva, la querela di falso proposta da è inammissibile per Parte_1 carenza di procura.
Ogni altra questione resta assorbita dalla declaratoria di inammissibilità della querela di falso.
3. Considerato che le dichiarazioni rese dal signor all'udienza del 9 Parte_1 marzo 2022 sono idonee ad escludere un'iniziativa unilaterale dell'avv. CI Ugo, ritiene il Collegio che sussistano giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c.
P.Q.M.
Il Collegio, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) dichiara l'inammissibilità della querela di falso proposta da;
Parte_1
2) dispone la compensazione delle spese di lite;
3) condanna la parte querelante al pagamento della pena pecuniaria di euro
20,00.
Cassino, 21 luglio 2025
Il Presidente
Dott. Federico Eramo
Il Giudice Relatore
Dott.ssa Rossella Pezzella