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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 14/03/2025, n. 3182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3182 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO -V.le Giulio Cesare n.54
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Proc. N.33408/2024 R. Generale
La Giudice designata dott.ssa Cristina Monterosso nella causa
TRA
, , rappresentato e difeso dall'Avv.Ivan Marsiglia, presso il Parte_1 cui studio legale sito in Diamante (Cs) alla Via Amendola n. 18 è elett.te dom.to giusta procura allegata al ricorso.
OPPONENTE E
in persona del Presidente e Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, con sede in via Ciro il Grande n. 21 rappresentato e difeso dall'avv. Simonetta Zannini Quirini in virtù di procura generale alle liti per atti notaio del 22.03.2024 Rep. n. 37875, Persona_1
Racc. 7313, e con essa elettivamente domiciliato in Roma, Via C. Beccaria n. 29, presso gli Uffici dell'Avvocatura Metropolitana dell'Istituto
OPPOSTO E
, con sede in Roma alla Controparte_2
, in virtù dei CP_3 poteri conferiti giusto atto notarile, Rep. nr 181515 raccolta nr 12772 del 25/07/2024, rappresentata come da mandato allegato alla comparsa , dall'avvocato Mariacristina Cafarelli ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Napoli alla Via Francesco Crispi 31.
OPPOSTO
all'udienza del 14.3.2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA DISPOSITIVO In parziale accoglimento del ricorso, annulla l'intimazione di pagamento N.09720249081830308000 notificata in data 29/08/2024 limitatamente ai crediti riportati nell'avviso di addebito n.39720150013644482000 e CP_1 limitatamente ai crediti relativi agli anni 2016 e 2017 riportati nell'avviso CP_1 di addebito n.39720220014929674000. Rigetta per il resto l'opposizione Compensa integralmente le spese di lite tra le parti. Roma , 14.3.2025
La GIUDICE
Dott.ssa Cristina Monterosso FATTO
1.Con ricorso depositato in data 17.9.2024 e ritualmente notificato, il ricorrente indicato in epigrafe conveniva in giudizio l' e CP_1 [...]
avanzando le seguenti conclusioni: “In via preliminare Voglia Controparte_2
l'adito Tribunale di Roma in funzione di Giudice del Lavoro sospendere , anche inaudita altera parte, ai sensi dell'art. 615 cpc , ricorrendo gravi motivi, l'esecuzione dell'intimazione di pagamento impugnata;
nel merito Accogliere il ricorso con annullamento dell'intimazione di pagamento impugnata con declaratoria dell'estinzione per prescrizione delle pretese contributive relative agli anni indicati o di quelli ritenuti prescritti , con condanna alle sepse di giudizio da distrarre in favore del procuratore antistatario ed al risarcimento dei danni ex art.96, 1° e 3° comma cpc Salvis Iuribus”
Deduceva il ricorrente che in data 29.8.2024 gli era stata notificata l'intimazione di pagamento n. 097 2024 90818303 08/000 mediante la quale aveva chiesto il pagamento dell'Importo di Controparte_2
€24920,75 per omesso versamento dei contributi IVS in relazione agli anni 2013, 2014, 2016, 2017, 2018 e 2019, crediti riportati nei seguenti avvisi di addebito : CP_1
1. Avviso di addebito 39720150013644482000;
2. Avviso di addebito 39720220014929674000 ;
3. Avviso di addebito 39720220031784514000;
Deduceva l'opponente la nullità della intimazione di pagamento per mancata notifica degli atti presupposti. Eccepiva altresì l'intervenuta prescrizione del credito non essendo stati CP_1 mai a lui notificati gli avvisi di addebito. .
Deduceva l'intervenuta decadenza dal termine di iscrizione a ruolo dei contributi. Chiedeva quindi la sospensione della intimazione impugnata e avanzava le conclusioni sopra richiamate. 2.Si costituiva l' eccependo la tardività del ricorso perché l'opposizione CP_1 era stata presentata oltre 20 giorni dalla notifica dell'atto e oltre i 40 giorni.
Deduceva che gli avvisi o di addebito richiamati nella intimazione di pagamento erano stati tutti regolarmente notificati e depositava documentazione al riguardo.
Deduceva che dovevano essere applicati i termini di sospensione della prescrizione previsti dall'artr.37 DL 18/2020 (129 giorni) e ex art.11 comma 9 DL 183/2020 (182 giorni) .
Deduceva che i termini nei confronti del debitore scadenti al 31.12.2021 dovevano intendersi prorogati fino al 31.12.2023 ex art12 comma 2 Dlgs 159/2015. Chiedeva quindi il rigetto del ricorso e della istanza di sospensiva.
3.Si costituiva opponendosi alla sospensiva. Controparte_2
Contestava l'eccezione di prescrizione essendo intervenuta la disciplina emergenziale che aveva sospeso i termini ed essendo stato notificata anche l'intimazione di pagamento n.09720219032682081000 che aveva interrotto i termini. Contestava il dedotto difetto di motivazione della intimazione che si richiamava agli avvisi di addebito notificati da . CP_1
Chiedeva quindi il rigetto del ricorso. 4.Alla prima udienza del 29.11.2024 il giudice non accoglieva l'istanza di sospensiva e rinviava la causa per discussione alla udienza del 14.3.2025 con termine per note. Alla udienza del 14.3.2025 la causa veniva discussa e all'esito della camera di consiglio veniva pronunciata sentenza.
DIRITTO 5.Per giurisprudenza consolidata la parte che deduce di non aver mai ricevuto la notifica dell'avviso di addebito o della cartella esattoriale può proporre opposizione avverso la stessa nel termine di 40 giorni dalla notifica del primo atto con cui viene a conoscenza di dette cartelle esattoriali o avvisi di addebito ( Ordinanza 24506/2016). L'opposizione agli atti esecutivi deve invece essere proposta entro i 20 giorni dalla notifica dell'atto.
Nel caso di specie il ricorso è stato depositato in data 17.9.2024 e quindi entro i 20 giorni dalla notifica dell'intimazione di pagamento ( avvenuta il 29.8.2024). È quindi ammissibile sia l'opposizione per vizi formali della intimazione di pagamento sia l'opposizione agli avvisi di addebito richiamati dalla intimazione di pagamento. 6.Riguardo ai vizi formali della intimazione le doglianze di parte ricorrente non sono fondate richiamando l'intimazione gli avvisi di addebito e riportando altresì l'intero periodo oggetto della pretesa contributiva dell' . CP_1
7.Al riguardo fondato è l'assunto relativo alla mancata notifica dei citati avvisi di addebito. In relazione all'avviso di addebito n.39720150013644482000 infatti l' CP_1 non ha depositato documentazione che attesti l'avvenuta notifica all'indirizzo di residenza del ricorrente, riportando la busta solo che era stato lasciato l'avviso ma senza un timbro chiaro della avvenuta giacenza e senza la prova che a tale indirizzo corrispondesse la residenza del ricorrente. In relazione poi agli avvisi di addebito n.39720220014929674000 e n.39720220031784514000 l' ha prodotto delle notifiche effettuate alla CP_1 pec indirizzo pec che il ricorrente ha disconosciuto Email_1 come essere il suo allegando anche certificato inipec e che l' non ha CP_1 provato corrispondere all'indirizzo inipec del ricorrente. Tutti e tre gli avvisi di addebito non sono stati quindi notificati. Al riguardo infondato è l'assunto di parte ricorrente di nullità della intimazione di pagamento per omessa notifica dell'atto presupposto dovendo il giudice in sede di opposizione alla intimazione di pagamento valutare anche il merito e accertare comunque la sussistenza del credito e/o la sua eventuale estinzione. 8.Poiché il ricorrente non ha contesto la sussistenza del credito ma ha solo eccepito la prescrizione dello stesso deve essere valutata la fondatezza di detta eccezione. Al riguardo a differenza di quanto dedotto da parte ricorrente gli avvisi di addebito richiamati nella intimazione di pagamento riguardano i seguenti anni:
1. Avviso di addebito 39720150013644482000 riguarda contributi CP_1 relativi agli anni 2013 e 2014;
2. Avviso di addebito 39720220014929674000 riguarda contributi relativi agli anni 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020;
3. Avviso di addebito 39720220031784514000 riguarda contributi relativi agli anni 2021 ( intimazione allegata da e avvisi di addebito CP_4 allegati da ) CP_1
Occorre quindi analizzare anche l'atto interruttivo depositato da
[...]
e precisamente l'intimazione di pagamento Controparte_2
n.09720219032682081000 notificata con deposito presso la Casa Comunale il 10.7.2023 e relativa solo al primo degli avvisi di addebito richiamati e CP_1 cioè all'avviso di addebito n.39720150013644482000. Tale atto interruttivo è stato notificato oltre il termine quinquennale di prescrizione del credito contributivo preteso con detto avviso di addebito ( anni
2013 e 2014). Infatti anche applicando i termini di sospensione della prescrizione richiamati da , dell'art.37 DL 18/2020 (129 giorni) e dell'art..11 comma 9 DL CP_1
183/2020 (182 giorni) il credito alla data del 10.7.2023 era ormai prescritto. In relazione agli altri due avvisi di addebito, si rileva come alla data di notifica della intimazione di pagamento impugnata (29.8.2024) sia intervenuta la prescrizione quinquennale , malgrado la normativa di sospensione dei termini sopra richiamata, anche per il credito contributivo preteso da con Avviso CP_1 di addebito 39720220014929674000 limitatamente ai contributi pretesi per gli anni 2016, 2017. Per gli altri anni invece il credito preteso da sussiste e non è prescritto. CP_1
Nè al riguardo può ritenersi sussistente il periodo di sospensione dei termini richiamato da ex art.12 2 comma D.Lgs 159/2015 che riguarda solo i CP_1 comuni colpiti da eventi eccezionali. Nel caso in esame come detto è prescritta solo la pretesa contributiva relativa agli anni 2016 e 2017. Non prescritto è invece il credito vantato dall' con il terzo avviso di CP_1 addebito 39720220031784514000 , riguardando l'avviso di addebito contributi relativi all'anno 2021 e non essendo decorsi i cinque anni alla data di notifica della intimazione di pagamento impugnata. L'opposizione deve essere quindi parzialmente accolta. La parziale reciproca soccombenza giustifica la compensazione integrale tra le parti delle spese di lite.
PQM
In parziale accoglimento del ricorso, annulla l'intimazione di pagamento N.09720249081830308000 notificata in data 29/08/2024 limitatamente ai crediti riportati nell'avviso di addebito n.39720150013644482000 e CP_1 limitatamente ai crediti relativi agli anni 2016 e 2017 riportati nell'avviso CP_1 di addebito n.39720220014929674000. Rigetta per il resto l'opposizione Compensa integralmente le spese di lite tra le parti. Roma , 14.3.2025
La GIUDICE
Dott.ssa Cristina Monterosso
IV SEZIONE LAVORO -V.le Giulio Cesare n.54
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Proc. N.33408/2024 R. Generale
La Giudice designata dott.ssa Cristina Monterosso nella causa
TRA
, , rappresentato e difeso dall'Avv.Ivan Marsiglia, presso il Parte_1 cui studio legale sito in Diamante (Cs) alla Via Amendola n. 18 è elett.te dom.to giusta procura allegata al ricorso.
OPPONENTE E
in persona del Presidente e Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, con sede in via Ciro il Grande n. 21 rappresentato e difeso dall'avv. Simonetta Zannini Quirini in virtù di procura generale alle liti per atti notaio del 22.03.2024 Rep. n. 37875, Persona_1
Racc. 7313, e con essa elettivamente domiciliato in Roma, Via C. Beccaria n. 29, presso gli Uffici dell'Avvocatura Metropolitana dell'Istituto
OPPOSTO E
, con sede in Roma alla Controparte_2
, in virtù dei CP_3 poteri conferiti giusto atto notarile, Rep. nr 181515 raccolta nr 12772 del 25/07/2024, rappresentata come da mandato allegato alla comparsa , dall'avvocato Mariacristina Cafarelli ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Napoli alla Via Francesco Crispi 31.
OPPOSTO
all'udienza del 14.3.2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA DISPOSITIVO In parziale accoglimento del ricorso, annulla l'intimazione di pagamento N.09720249081830308000 notificata in data 29/08/2024 limitatamente ai crediti riportati nell'avviso di addebito n.39720150013644482000 e CP_1 limitatamente ai crediti relativi agli anni 2016 e 2017 riportati nell'avviso CP_1 di addebito n.39720220014929674000. Rigetta per il resto l'opposizione Compensa integralmente le spese di lite tra le parti. Roma , 14.3.2025
La GIUDICE
Dott.ssa Cristina Monterosso FATTO
1.Con ricorso depositato in data 17.9.2024 e ritualmente notificato, il ricorrente indicato in epigrafe conveniva in giudizio l' e CP_1 [...]
avanzando le seguenti conclusioni: “In via preliminare Voglia Controparte_2
l'adito Tribunale di Roma in funzione di Giudice del Lavoro sospendere , anche inaudita altera parte, ai sensi dell'art. 615 cpc , ricorrendo gravi motivi, l'esecuzione dell'intimazione di pagamento impugnata;
nel merito Accogliere il ricorso con annullamento dell'intimazione di pagamento impugnata con declaratoria dell'estinzione per prescrizione delle pretese contributive relative agli anni indicati o di quelli ritenuti prescritti , con condanna alle sepse di giudizio da distrarre in favore del procuratore antistatario ed al risarcimento dei danni ex art.96, 1° e 3° comma cpc Salvis Iuribus”
Deduceva il ricorrente che in data 29.8.2024 gli era stata notificata l'intimazione di pagamento n. 097 2024 90818303 08/000 mediante la quale aveva chiesto il pagamento dell'Importo di Controparte_2
€24920,75 per omesso versamento dei contributi IVS in relazione agli anni 2013, 2014, 2016, 2017, 2018 e 2019, crediti riportati nei seguenti avvisi di addebito : CP_1
1. Avviso di addebito 39720150013644482000;
2. Avviso di addebito 39720220014929674000 ;
3. Avviso di addebito 39720220031784514000;
Deduceva l'opponente la nullità della intimazione di pagamento per mancata notifica degli atti presupposti. Eccepiva altresì l'intervenuta prescrizione del credito non essendo stati CP_1 mai a lui notificati gli avvisi di addebito. .
Deduceva l'intervenuta decadenza dal termine di iscrizione a ruolo dei contributi. Chiedeva quindi la sospensione della intimazione impugnata e avanzava le conclusioni sopra richiamate. 2.Si costituiva l' eccependo la tardività del ricorso perché l'opposizione CP_1 era stata presentata oltre 20 giorni dalla notifica dell'atto e oltre i 40 giorni.
Deduceva che gli avvisi o di addebito richiamati nella intimazione di pagamento erano stati tutti regolarmente notificati e depositava documentazione al riguardo.
Deduceva che dovevano essere applicati i termini di sospensione della prescrizione previsti dall'artr.37 DL 18/2020 (129 giorni) e ex art.11 comma 9 DL 183/2020 (182 giorni) .
Deduceva che i termini nei confronti del debitore scadenti al 31.12.2021 dovevano intendersi prorogati fino al 31.12.2023 ex art12 comma 2 Dlgs 159/2015. Chiedeva quindi il rigetto del ricorso e della istanza di sospensiva.
3.Si costituiva opponendosi alla sospensiva. Controparte_2
Contestava l'eccezione di prescrizione essendo intervenuta la disciplina emergenziale che aveva sospeso i termini ed essendo stato notificata anche l'intimazione di pagamento n.09720219032682081000 che aveva interrotto i termini. Contestava il dedotto difetto di motivazione della intimazione che si richiamava agli avvisi di addebito notificati da . CP_1
Chiedeva quindi il rigetto del ricorso. 4.Alla prima udienza del 29.11.2024 il giudice non accoglieva l'istanza di sospensiva e rinviava la causa per discussione alla udienza del 14.3.2025 con termine per note. Alla udienza del 14.3.2025 la causa veniva discussa e all'esito della camera di consiglio veniva pronunciata sentenza.
DIRITTO 5.Per giurisprudenza consolidata la parte che deduce di non aver mai ricevuto la notifica dell'avviso di addebito o della cartella esattoriale può proporre opposizione avverso la stessa nel termine di 40 giorni dalla notifica del primo atto con cui viene a conoscenza di dette cartelle esattoriali o avvisi di addebito ( Ordinanza 24506/2016). L'opposizione agli atti esecutivi deve invece essere proposta entro i 20 giorni dalla notifica dell'atto.
Nel caso di specie il ricorso è stato depositato in data 17.9.2024 e quindi entro i 20 giorni dalla notifica dell'intimazione di pagamento ( avvenuta il 29.8.2024). È quindi ammissibile sia l'opposizione per vizi formali della intimazione di pagamento sia l'opposizione agli avvisi di addebito richiamati dalla intimazione di pagamento. 6.Riguardo ai vizi formali della intimazione le doglianze di parte ricorrente non sono fondate richiamando l'intimazione gli avvisi di addebito e riportando altresì l'intero periodo oggetto della pretesa contributiva dell' . CP_1
7.Al riguardo fondato è l'assunto relativo alla mancata notifica dei citati avvisi di addebito. In relazione all'avviso di addebito n.39720150013644482000 infatti l' CP_1 non ha depositato documentazione che attesti l'avvenuta notifica all'indirizzo di residenza del ricorrente, riportando la busta solo che era stato lasciato l'avviso ma senza un timbro chiaro della avvenuta giacenza e senza la prova che a tale indirizzo corrispondesse la residenza del ricorrente. In relazione poi agli avvisi di addebito n.39720220014929674000 e n.39720220031784514000 l' ha prodotto delle notifiche effettuate alla CP_1 pec indirizzo pec che il ricorrente ha disconosciuto Email_1 come essere il suo allegando anche certificato inipec e che l' non ha CP_1 provato corrispondere all'indirizzo inipec del ricorrente. Tutti e tre gli avvisi di addebito non sono stati quindi notificati. Al riguardo infondato è l'assunto di parte ricorrente di nullità della intimazione di pagamento per omessa notifica dell'atto presupposto dovendo il giudice in sede di opposizione alla intimazione di pagamento valutare anche il merito e accertare comunque la sussistenza del credito e/o la sua eventuale estinzione. 8.Poiché il ricorrente non ha contesto la sussistenza del credito ma ha solo eccepito la prescrizione dello stesso deve essere valutata la fondatezza di detta eccezione. Al riguardo a differenza di quanto dedotto da parte ricorrente gli avvisi di addebito richiamati nella intimazione di pagamento riguardano i seguenti anni:
1. Avviso di addebito 39720150013644482000 riguarda contributi CP_1 relativi agli anni 2013 e 2014;
2. Avviso di addebito 39720220014929674000 riguarda contributi relativi agli anni 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020;
3. Avviso di addebito 39720220031784514000 riguarda contributi relativi agli anni 2021 ( intimazione allegata da e avvisi di addebito CP_4 allegati da ) CP_1
Occorre quindi analizzare anche l'atto interruttivo depositato da
[...]
e precisamente l'intimazione di pagamento Controparte_2
n.09720219032682081000 notificata con deposito presso la Casa Comunale il 10.7.2023 e relativa solo al primo degli avvisi di addebito richiamati e CP_1 cioè all'avviso di addebito n.39720150013644482000. Tale atto interruttivo è stato notificato oltre il termine quinquennale di prescrizione del credito contributivo preteso con detto avviso di addebito ( anni
2013 e 2014). Infatti anche applicando i termini di sospensione della prescrizione richiamati da , dell'art.37 DL 18/2020 (129 giorni) e dell'art..11 comma 9 DL CP_1
183/2020 (182 giorni) il credito alla data del 10.7.2023 era ormai prescritto. In relazione agli altri due avvisi di addebito, si rileva come alla data di notifica della intimazione di pagamento impugnata (29.8.2024) sia intervenuta la prescrizione quinquennale , malgrado la normativa di sospensione dei termini sopra richiamata, anche per il credito contributivo preteso da con Avviso CP_1 di addebito 39720220014929674000 limitatamente ai contributi pretesi per gli anni 2016, 2017. Per gli altri anni invece il credito preteso da sussiste e non è prescritto. CP_1
Nè al riguardo può ritenersi sussistente il periodo di sospensione dei termini richiamato da ex art.12 2 comma D.Lgs 159/2015 che riguarda solo i CP_1 comuni colpiti da eventi eccezionali. Nel caso in esame come detto è prescritta solo la pretesa contributiva relativa agli anni 2016 e 2017. Non prescritto è invece il credito vantato dall' con il terzo avviso di CP_1 addebito 39720220031784514000 , riguardando l'avviso di addebito contributi relativi all'anno 2021 e non essendo decorsi i cinque anni alla data di notifica della intimazione di pagamento impugnata. L'opposizione deve essere quindi parzialmente accolta. La parziale reciproca soccombenza giustifica la compensazione integrale tra le parti delle spese di lite.
PQM
In parziale accoglimento del ricorso, annulla l'intimazione di pagamento N.09720249081830308000 notificata in data 29/08/2024 limitatamente ai crediti riportati nell'avviso di addebito n.39720150013644482000 e CP_1 limitatamente ai crediti relativi agli anni 2016 e 2017 riportati nell'avviso CP_1 di addebito n.39720220014929674000. Rigetta per il resto l'opposizione Compensa integralmente le spese di lite tra le parti. Roma , 14.3.2025
La GIUDICE
Dott.ssa Cristina Monterosso