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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 10/11/2025, n. 275 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 275 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE LAVORO
Composta da:
GI Melandri PRESIDENTE rel.
RI AI CONSIGLIERA
RI IA CA CONSIGLIERA ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 400/2023 R.G.L. promossa da:
c.f. , rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'avv.to LALLI CLAUDIO, per procura allegata al ricorso in appello
APPELLANTE
CONTRO
, c.f. , CP_1 P.IVA_1
APPELLATO - contumace
Oggetto: controversia in materia di previdenza e assistenza obbligatoria
CONCLUSIONI
L'appellante conclude come da note di trattazione scritta tempestivamente depositate entro il termine del 30/10/2025.
FATTI DI CAUSA
Con ricorso al Tribunale di Massa il sig. ha Parte_1
impugnato il provvedimento del 13/11/2020 emesso di , CP_1
avente ad oggetto la revoca della provvidenza NASPI riconosciutagli in data 9/11/2015 e la restituzione dei ratei dallo stesso percepiti a tale titolo, pari ad € 9.543,46 per il periodo dal
20/09/2015 al 28/12/2016 (20 mesi e 22 gg.).
Il provvedimento di recupero è stato motivato da per il CP_1
fatto che il lavoratore aveva ottenuto, attraverso la sentenza della
Corte d'Appello di Genova n. 361 del 12.8.2019 passata in giudicato, la trasformazione del contratto a tempo determinato dallo stesso impugnato in contratto a tempo indeterminato;
conseguentemente era venuto meno, nel periodo in questione, il presupposto dello stato di disoccupazione involontaria previsto dalla legge per l'erogazione del sussidio.
Il ricorrente ha sostenuto la erroneità di questa motivazione in quanto nel periodo di cui sopra lo stesso non aveva lavorato né percepito retribuzione, essendogli stato riconosciuto solo l'indennizzo risarcitorio previsto dall'art. 32 L. n. 183/2010 nella misura di sei mensilità.
L' si è costituito chiedendo il rigetto delle domande del CP_1
ricorrente per infondatezza, in quanto nel caso in esame il rapporto di lavoro era stato trasformato a tempo indeterminato a far data dal 12 gennaio 2015, per cui il Sig. non poteva Pt_1
considerarsi disoccupato.
2
Il Tribunale ha respinto il ricorso aderendo alla prospettazione di
, posto che la Corte di Appello di Genova, dichiarando nulla CP_1
l'apposizione del termine apposto al contratto, aveva convertito il rapporto di lavoro a tempo indeterminato sin dalla costituzione del 12.1.2015 condannando il datore di lavoro alla riammissione del lavoratore in servizio oltre al pagamento a favore del lavoratore della somma di €. 8.491,74 del ricorrente corrispondente a sei mensilità della retribuzione globale di fatto.
Inoltre il giudice, pur riconoscendo che il ricorrente non aveva svolto attività lavorativa nel periodo compreso tra il 20.9.2015 e il 24.7.2016, ha ritenuto che il pagamento della somma di €.
8.491,74 doveva considerarsi una indennità ampiamente risarcitoria del pregiudizio subito dal lavoratore. Al riguardo ha richiamato un recente orientamento giurisprudenziale (Cass. Sez.
L., Ordinanza n. 24645 del 16/08/2023) che - seppur con riguardo alla indennità di mobilità – aveva escluso il sussidio per cessazione dello status di disoccupato conseguente ad una sentenza che aveva dichiarato la nullità dell'apposizione di un termine al rapporto di lavoro e conseguente ricostruzione ex tunc del rapporto subordinato a tempo indeterminato. Nel caso esaminato dalla Corte di Cassazione, nel periodo temporale dalla scadenza del termine illegittimamente apposto alla data della sentenza che ha condannato il datore di lavoro alla riassunzione, coperto dall'indennità risarcitoria ex art. 32, la condizione di disoccupazione in capo all'assistito non sussisteva più e pertanto l'indennità di mobilità corrisposta durante tale periodo
3
configurava a tutti gli effetti un indebito previdenziale, ripetibile
- ai sensi dell'art. 2033 cod. civ. – entro il limite temporale della prescrizione.
Il Tribunale ha quindi applicato lo stesso principio nella fattispecie oggetto di causa ed ha ritenuto interamente ripetibili i ratei versati da a titolo di indennità di disoccupazione nel CP_1
periodo oggetto di causa.
Le spese sono state liquidate in applicazione della regola della soccombenza.
Il Sig. appella la sentenza per non aver il Tribunale Pt_1
attribuito alcun rilevo al fatto, pacifico, che lo stesso di fatto non aveva lavorato nel periodo tra la cessazione del contratto a termine e la sentenza di ripristino del rapporto di lavoro e che non aveva percepito alcuna retribuzione in tale lasso di tempo, posto che – come il giudice stesso aveva riconosciuto -
l'indennità risarcitoria percepita non aveva natura e finalità di tipo retributivo, né incideva sullo stato di disoccupazione.
L' appellante non condivide l'affermazione del giudice secondo cui la declaratoria di un rapporto a tempo indeterminato con effetto ex tunc (data di inizio del contratto a termine dichiarato illegittimo) possa incidere sul diritto alla provvidenza “NASPI”, istituto finalizzato a sostenere economicamente il lavoratore privo di attività lavorativa e, quindi, privo di reddito.
Una formale dichiarazione di trasformazione del rapporto a tempo indeterminato non accompagnata dalla condanna del lavoratore alla corresponsione di tutte le retribuzioni maturate
4
dalla scadenza del contratto a termine alla sentenza di riammissione in servizio (nel caso in esame per quattro anni) - ad avviso dell'appellante – non può far venir meno il diritto al sussidio, in quanto il lavoratore era comunque rimasto sostanzialmente disoccupato e privo di adeguati redditi.
Chiede quindi accertarsi il proprio diritto, nel periodo
20/09/2015-28/12/2016, al trattamento “NASPI” con conseguente annullamento del provvedimento di indebito emesso da in data 13/11/2020, vinte le spese di entrambi i gradi di CP_1
giudizio.
Nonostante la regolare instaurazione del contraddittorio, l' CP_1
non si è costituito in giudizio.
In sede di note conclusive depositate ex art. 127 ter c.p.c.,
l'appellante ha chiesto rinvio in attesa della decisione delle S.U. della Suprema Corte sulla questione di diritto oggetto di causa, a seguito dell'ordinanza interlocutoria n. 22985 del 12/03/2024.
La causa è stata dunque rinviata, sempre con trattazione scritta, al
30 ottobre 2025, in attesa della pronunzia della Corte di
Cassazione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Va anzitutto dichiarata la contumacia di . CP_1
La questione oggetto di causa è stata affrontata dalla Corte di
Cassazione con l'ordinanza interlocutoria n. 22985 del
12.03.2024 sopra richiamata che ha sollecitato l'intervento delle
Sezioni Unite per risolvere il contrasto giurisprudenziale creatosi nelle singole Sezioni sul venir meno dello stato di
5
disoccupazione (e del conseguente diritto ai benefici assistenziali o previdenziali ottenuti dal lavoratore in conseguenza di tale status), qualora in sede giudiziale il rapporto di lavoro cessato per scadenza del termine apposto al contratto venga trasformato a tempo indeterminato con una declaratoria avente effetto ex tunc.
Nell'ordinanza interlocutoria il Collegio, alla luce del mutato quadro delle tutele apprestate - per i contratti a termine - dalla legge n. 183 del 2010 e - per i licenziamenti - dalla legge n. 92 del 2012 e poi dal d. lgs. n. 23 del 2015 (quest'ultimo sottoposto
a numerosi interventi correttivi della Corte Costituzionale) ha sollecitato un' ampia riflessione da parte delle Sezioni Unite sulla tenuta dei principi affermati in epoca precedente a tali riforme, in cui si era ritenuto che il ripristino del rapporto di lavoro, in quanto avente effetto ex tunc, comportava il venir meno del diritto del lavoratore ad ottenere l'indennità di disoccupazione erogata dall con conseguente diritto dello CP_1
stesso di ripetere le somme erogate indebitamente ex art. 2033
c.c..
Avendo tali riforme notevolmente attenuato le tutele del lavoratore illegittimamente estromesso dal posto di lavoro, soprattutto – come accaduto nel caso in esame – nel predeterminare il diritto del lavoratore al risarcimento del danno patrimoniale per il periodo c.d. “medio tempore” dalla cessazione del rapporto alla effettiva riassunzione, v'è da chiedersi – come si legge nell'ordinanza cit. – “in che modo può ritenersi effettivamente che sia venuto meno lo stato di
6
involontaria disoccupazione nel tempo che decorre tra la scadenza del termine del contratto e la sentenza che ne accerta
l'illegittimità quando la tutela apprestata non sia tale da assicurare, seppur ex post e a fronte di un rapporto di lavoro formalmente ripristinato ex tunc, la realizzazione della finalità di sostegno al reddito a cui è ordinariamente finalizzata l'indennità che, come ripetutamente affermato da questa Corte, ha natura previdenziale e svolge la funzione di fornire nel periodo di involontaria disoccupazione ai lavoratori (e alle loro famiglie) un sostegno al reddito, in attuazione della previsione dell'art. 38 secondo comma della Costituzione. L'evento coperto dal trattamento è l'involontaria disoccupazione per mancanza di lavoro, ossia quella inattività, conseguente alla cessazione di un precedente rapporto di lavoro, non riconducibile alla volontà del lavoratore, ma dipendente da ragioni obiettive e cioè mancanza della richiesta di prestazioni del mercato di lavoro (Corte Cost.
16/07/1968, n. 103).
Con sentenza n. 23876/2025, le Sezioni Unite della Corte di
Cassazione, dopo un ampio excursus della normativa e della ratio dell'istituto della NASPI, hanno recepito i rilievi individuati nell'ordinanza interlocutoria n. 22985 del 12.03.2024, concludendo nel senso che “la condizione oggetto di protezione”
(e cioè lo stato di disoccupazione involontaria richiesto, quale imprescindibile presupposto per la concessione del sussidio da ultimo disciplinato dall' art. 1 del D.Lgs. n. 22/2015), “ viene meno solo con il ripristino del sinallagma del rapporto
7
lavorativo e della retribuzione, proprio perché, durante il periodo intercorrente fra la scadenza del termine nullo e la sentenza dichiarativa di tale nullità, in mancanza della prestazione lavorativa si giustifica la mancata prestazione retributiva, in omaggio al vincolo sinallagmatico proprio del contratto di lavoro subordinato (v. Corte. cost. n. 29/2019;
Cass., Sez. Un., n. 2990/2018; Corte Cost. n. 303/2011; Cass. n.
602 del 2025 cit.); la tutela contro la disoccupazione involontaria non potrà che essere diretta a compensare l'assenza della retribuzione e a garantire misure di adeguato sostegno al lavoratore.”
Nel caso in esame è incontestato in causa che il sig. nel Pt_1
periodo in cui gli è stata corrisposta la NASPI, non ha di fatto svolto alcuna attività lavorativa né, conseguentemente, ha percepito alcuna retribuzione, salva l'erogazione dell'indennità risarcitoria omnicomprensiva liquidata in € 8.491,74 per indennizzare l'intero periodo di quattro anni dalla scadenza del contratto a termine del 12/09/2015 alla sentenza di condanna di riammissione in servizio del 10/07/2019; tale indennità risarcitoria, diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice, non può certo ritenersi adeguata a ristorare appieno il periodo in cui l'odierno appellante di fatto è rimasto senza lavoro e quindi disoccupato.
Ne consegue che, in accoglimento dell'appello, va dichiarato il diritto di alla concessione dell'indennità NASPI Parte_1
per il periodo oggetto di causa, con conseguente illegittimità del
8
provvedimento dell volto ad ottenere la restituzione CP_1
dell'importo di € 9.543,46 erogato all'assistito.
Le spese di lite sostenute dal sig. per entrambi i gradi di Pt_1
giudizio, liquidate come in dispositivo in base al valore della causa, seguono la regola della soccombenza.
P. Q. M.
Visti gli artt. 127 ter e 437 c.p.c., in accoglimento dell'appello, dichiara che il Sig. non deve restituire all' l'importo Pt_1 CP_1
di € 9.543,46 percepito a titolo di NASPI per il periodo
20/09/2015-28/12/2016.
Condanna a rifondere al sig. le spese di lite da CP_1 Pt_1
quest'ultimo sostenute in entrambi i gradi che liquida – per ciascun grado - in €. 2.800,00, tutto oltre spese generali, IVA
e CPA.
Così deciso nella camera di consiglio del 04/11/2024
IL PRESIDENTE est.
GI Melandri
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE LAVORO
Composta da:
GI Melandri PRESIDENTE rel.
RI AI CONSIGLIERA
RI IA CA CONSIGLIERA ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 400/2023 R.G.L. promossa da:
c.f. , rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'avv.to LALLI CLAUDIO, per procura allegata al ricorso in appello
APPELLANTE
CONTRO
, c.f. , CP_1 P.IVA_1
APPELLATO - contumace
Oggetto: controversia in materia di previdenza e assistenza obbligatoria
CONCLUSIONI
L'appellante conclude come da note di trattazione scritta tempestivamente depositate entro il termine del 30/10/2025.
FATTI DI CAUSA
Con ricorso al Tribunale di Massa il sig. ha Parte_1
impugnato il provvedimento del 13/11/2020 emesso di , CP_1
avente ad oggetto la revoca della provvidenza NASPI riconosciutagli in data 9/11/2015 e la restituzione dei ratei dallo stesso percepiti a tale titolo, pari ad € 9.543,46 per il periodo dal
20/09/2015 al 28/12/2016 (20 mesi e 22 gg.).
Il provvedimento di recupero è stato motivato da per il CP_1
fatto che il lavoratore aveva ottenuto, attraverso la sentenza della
Corte d'Appello di Genova n. 361 del 12.8.2019 passata in giudicato, la trasformazione del contratto a tempo determinato dallo stesso impugnato in contratto a tempo indeterminato;
conseguentemente era venuto meno, nel periodo in questione, il presupposto dello stato di disoccupazione involontaria previsto dalla legge per l'erogazione del sussidio.
Il ricorrente ha sostenuto la erroneità di questa motivazione in quanto nel periodo di cui sopra lo stesso non aveva lavorato né percepito retribuzione, essendogli stato riconosciuto solo l'indennizzo risarcitorio previsto dall'art. 32 L. n. 183/2010 nella misura di sei mensilità.
L' si è costituito chiedendo il rigetto delle domande del CP_1
ricorrente per infondatezza, in quanto nel caso in esame il rapporto di lavoro era stato trasformato a tempo indeterminato a far data dal 12 gennaio 2015, per cui il Sig. non poteva Pt_1
considerarsi disoccupato.
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Il Tribunale ha respinto il ricorso aderendo alla prospettazione di
, posto che la Corte di Appello di Genova, dichiarando nulla CP_1
l'apposizione del termine apposto al contratto, aveva convertito il rapporto di lavoro a tempo indeterminato sin dalla costituzione del 12.1.2015 condannando il datore di lavoro alla riammissione del lavoratore in servizio oltre al pagamento a favore del lavoratore della somma di €. 8.491,74 del ricorrente corrispondente a sei mensilità della retribuzione globale di fatto.
Inoltre il giudice, pur riconoscendo che il ricorrente non aveva svolto attività lavorativa nel periodo compreso tra il 20.9.2015 e il 24.7.2016, ha ritenuto che il pagamento della somma di €.
8.491,74 doveva considerarsi una indennità ampiamente risarcitoria del pregiudizio subito dal lavoratore. Al riguardo ha richiamato un recente orientamento giurisprudenziale (Cass. Sez.
L., Ordinanza n. 24645 del 16/08/2023) che - seppur con riguardo alla indennità di mobilità – aveva escluso il sussidio per cessazione dello status di disoccupato conseguente ad una sentenza che aveva dichiarato la nullità dell'apposizione di un termine al rapporto di lavoro e conseguente ricostruzione ex tunc del rapporto subordinato a tempo indeterminato. Nel caso esaminato dalla Corte di Cassazione, nel periodo temporale dalla scadenza del termine illegittimamente apposto alla data della sentenza che ha condannato il datore di lavoro alla riassunzione, coperto dall'indennità risarcitoria ex art. 32, la condizione di disoccupazione in capo all'assistito non sussisteva più e pertanto l'indennità di mobilità corrisposta durante tale periodo
3
configurava a tutti gli effetti un indebito previdenziale, ripetibile
- ai sensi dell'art. 2033 cod. civ. – entro il limite temporale della prescrizione.
Il Tribunale ha quindi applicato lo stesso principio nella fattispecie oggetto di causa ed ha ritenuto interamente ripetibili i ratei versati da a titolo di indennità di disoccupazione nel CP_1
periodo oggetto di causa.
Le spese sono state liquidate in applicazione della regola della soccombenza.
Il Sig. appella la sentenza per non aver il Tribunale Pt_1
attribuito alcun rilevo al fatto, pacifico, che lo stesso di fatto non aveva lavorato nel periodo tra la cessazione del contratto a termine e la sentenza di ripristino del rapporto di lavoro e che non aveva percepito alcuna retribuzione in tale lasso di tempo, posto che – come il giudice stesso aveva riconosciuto -
l'indennità risarcitoria percepita non aveva natura e finalità di tipo retributivo, né incideva sullo stato di disoccupazione.
L' appellante non condivide l'affermazione del giudice secondo cui la declaratoria di un rapporto a tempo indeterminato con effetto ex tunc (data di inizio del contratto a termine dichiarato illegittimo) possa incidere sul diritto alla provvidenza “NASPI”, istituto finalizzato a sostenere economicamente il lavoratore privo di attività lavorativa e, quindi, privo di reddito.
Una formale dichiarazione di trasformazione del rapporto a tempo indeterminato non accompagnata dalla condanna del lavoratore alla corresponsione di tutte le retribuzioni maturate
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dalla scadenza del contratto a termine alla sentenza di riammissione in servizio (nel caso in esame per quattro anni) - ad avviso dell'appellante – non può far venir meno il diritto al sussidio, in quanto il lavoratore era comunque rimasto sostanzialmente disoccupato e privo di adeguati redditi.
Chiede quindi accertarsi il proprio diritto, nel periodo
20/09/2015-28/12/2016, al trattamento “NASPI” con conseguente annullamento del provvedimento di indebito emesso da in data 13/11/2020, vinte le spese di entrambi i gradi di CP_1
giudizio.
Nonostante la regolare instaurazione del contraddittorio, l' CP_1
non si è costituito in giudizio.
In sede di note conclusive depositate ex art. 127 ter c.p.c.,
l'appellante ha chiesto rinvio in attesa della decisione delle S.U. della Suprema Corte sulla questione di diritto oggetto di causa, a seguito dell'ordinanza interlocutoria n. 22985 del 12/03/2024.
La causa è stata dunque rinviata, sempre con trattazione scritta, al
30 ottobre 2025, in attesa della pronunzia della Corte di
Cassazione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Va anzitutto dichiarata la contumacia di . CP_1
La questione oggetto di causa è stata affrontata dalla Corte di
Cassazione con l'ordinanza interlocutoria n. 22985 del
12.03.2024 sopra richiamata che ha sollecitato l'intervento delle
Sezioni Unite per risolvere il contrasto giurisprudenziale creatosi nelle singole Sezioni sul venir meno dello stato di
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disoccupazione (e del conseguente diritto ai benefici assistenziali o previdenziali ottenuti dal lavoratore in conseguenza di tale status), qualora in sede giudiziale il rapporto di lavoro cessato per scadenza del termine apposto al contratto venga trasformato a tempo indeterminato con una declaratoria avente effetto ex tunc.
Nell'ordinanza interlocutoria il Collegio, alla luce del mutato quadro delle tutele apprestate - per i contratti a termine - dalla legge n. 183 del 2010 e - per i licenziamenti - dalla legge n. 92 del 2012 e poi dal d. lgs. n. 23 del 2015 (quest'ultimo sottoposto
a numerosi interventi correttivi della Corte Costituzionale) ha sollecitato un' ampia riflessione da parte delle Sezioni Unite sulla tenuta dei principi affermati in epoca precedente a tali riforme, in cui si era ritenuto che il ripristino del rapporto di lavoro, in quanto avente effetto ex tunc, comportava il venir meno del diritto del lavoratore ad ottenere l'indennità di disoccupazione erogata dall con conseguente diritto dello CP_1
stesso di ripetere le somme erogate indebitamente ex art. 2033
c.c..
Avendo tali riforme notevolmente attenuato le tutele del lavoratore illegittimamente estromesso dal posto di lavoro, soprattutto – come accaduto nel caso in esame – nel predeterminare il diritto del lavoratore al risarcimento del danno patrimoniale per il periodo c.d. “medio tempore” dalla cessazione del rapporto alla effettiva riassunzione, v'è da chiedersi – come si legge nell'ordinanza cit. – “in che modo può ritenersi effettivamente che sia venuto meno lo stato di
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involontaria disoccupazione nel tempo che decorre tra la scadenza del termine del contratto e la sentenza che ne accerta
l'illegittimità quando la tutela apprestata non sia tale da assicurare, seppur ex post e a fronte di un rapporto di lavoro formalmente ripristinato ex tunc, la realizzazione della finalità di sostegno al reddito a cui è ordinariamente finalizzata l'indennità che, come ripetutamente affermato da questa Corte, ha natura previdenziale e svolge la funzione di fornire nel periodo di involontaria disoccupazione ai lavoratori (e alle loro famiglie) un sostegno al reddito, in attuazione della previsione dell'art. 38 secondo comma della Costituzione. L'evento coperto dal trattamento è l'involontaria disoccupazione per mancanza di lavoro, ossia quella inattività, conseguente alla cessazione di un precedente rapporto di lavoro, non riconducibile alla volontà del lavoratore, ma dipendente da ragioni obiettive e cioè mancanza della richiesta di prestazioni del mercato di lavoro (Corte Cost.
16/07/1968, n. 103).
Con sentenza n. 23876/2025, le Sezioni Unite della Corte di
Cassazione, dopo un ampio excursus della normativa e della ratio dell'istituto della NASPI, hanno recepito i rilievi individuati nell'ordinanza interlocutoria n. 22985 del 12.03.2024, concludendo nel senso che “la condizione oggetto di protezione”
(e cioè lo stato di disoccupazione involontaria richiesto, quale imprescindibile presupposto per la concessione del sussidio da ultimo disciplinato dall' art. 1 del D.Lgs. n. 22/2015), “ viene meno solo con il ripristino del sinallagma del rapporto
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lavorativo e della retribuzione, proprio perché, durante il periodo intercorrente fra la scadenza del termine nullo e la sentenza dichiarativa di tale nullità, in mancanza della prestazione lavorativa si giustifica la mancata prestazione retributiva, in omaggio al vincolo sinallagmatico proprio del contratto di lavoro subordinato (v. Corte. cost. n. 29/2019;
Cass., Sez. Un., n. 2990/2018; Corte Cost. n. 303/2011; Cass. n.
602 del 2025 cit.); la tutela contro la disoccupazione involontaria non potrà che essere diretta a compensare l'assenza della retribuzione e a garantire misure di adeguato sostegno al lavoratore.”
Nel caso in esame è incontestato in causa che il sig. nel Pt_1
periodo in cui gli è stata corrisposta la NASPI, non ha di fatto svolto alcuna attività lavorativa né, conseguentemente, ha percepito alcuna retribuzione, salva l'erogazione dell'indennità risarcitoria omnicomprensiva liquidata in € 8.491,74 per indennizzare l'intero periodo di quattro anni dalla scadenza del contratto a termine del 12/09/2015 alla sentenza di condanna di riammissione in servizio del 10/07/2019; tale indennità risarcitoria, diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice, non può certo ritenersi adeguata a ristorare appieno il periodo in cui l'odierno appellante di fatto è rimasto senza lavoro e quindi disoccupato.
Ne consegue che, in accoglimento dell'appello, va dichiarato il diritto di alla concessione dell'indennità NASPI Parte_1
per il periodo oggetto di causa, con conseguente illegittimità del
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provvedimento dell volto ad ottenere la restituzione CP_1
dell'importo di € 9.543,46 erogato all'assistito.
Le spese di lite sostenute dal sig. per entrambi i gradi di Pt_1
giudizio, liquidate come in dispositivo in base al valore della causa, seguono la regola della soccombenza.
P. Q. M.
Visti gli artt. 127 ter e 437 c.p.c., in accoglimento dell'appello, dichiara che il Sig. non deve restituire all' l'importo Pt_1 CP_1
di € 9.543,46 percepito a titolo di NASPI per il periodo
20/09/2015-28/12/2016.
Condanna a rifondere al sig. le spese di lite da CP_1 Pt_1
quest'ultimo sostenute in entrambi i gradi che liquida – per ciascun grado - in €. 2.800,00, tutto oltre spese generali, IVA
e CPA.
Così deciso nella camera di consiglio del 04/11/2024
IL PRESIDENTE est.
GI Melandri
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