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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 28/10/2025, n. 1294 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1294 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA AL
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
I SEZIONE CIVILE
Il Giudice monocratico, dr.ssa Enrica Nasti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 1677 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1
SO VE, giusta procura allegata alla citazione in appello, elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo difensore in Caserta, alla Via San Carlo n.
126,
APPELLANTE
, rappresentata e difesa dall' avv. Pasquale Matera, Controparte_1
giusta procura allegata alla comparsa di costituzione in appello, elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo difensore in Bucciano, alla via Roma n. 53.
APPELLATA
Conclusioni: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato il ha proposto appello Parte_1
avverso la sentenza n. 146/23 emessa dal Giudice di Pace di , con cui è stata Pt_1 accolta l'opposizione proposta da avverso l'avviso di pagamento Controparte_1 emesso dal e relativo al canone di depurazione delle acque reflue e Parte_1
canone di fognatura afferente agli anni 2016-2017, per un totale complessivo di euro
116,20.
In particolare, l'appellante lamenta l'omessa motivazione, in violazione dell'art.112
CPC, sull'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice adito, la nullità della sentenza gravata per difetto dell'iter logico-argomentativo e per motivazione meramente apparente, la violazione e falsa applicazione del quadro normativo di riferimento e della condotta amministrativa dell'Ente, nonchè la violazione del principio dispositivo, la omessa ed erronea valutazione delle risultanze di causa, la motivazione incongrua, la violazione e falsa applicazione dell'art. 2934 CC, dell'art. 2935 CC, la falsa applicazione dell' art. 1, comma 4 della L. 205/2017.
L'appellata, costituitasi in giudizio, ha eccepito in via preliminare l'inammissibilità dell'appello, in quanto proposto in palese violazione dei requisiti di cui agli artt. 342 e
348 bis CPC, e nel merito ha contestato il divieto di nova in appello e l'infondatezza dei motivi di appello.
Ciò posto, va preliminarmente rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello.
Com'è noto, l'inammissibilità dell'appello per genericità dei motivi deve essere esclusa quando sono identificabili, con accettabile precisione, i punti cui si riferiscono le doglianze e le ragioni essenziali delle medesime, in considerazione della natura di tale specifico mezzo di impugnazione, nonché del principio del favor impugnationis (Cass.
n. 3721 del 2016).
Nella specie, dovendosi valutare la specificità dei motivi di appello in rapporto alla funzione dell'impugnazione, l'atto di appello in esame contiene nelle linee essenziali le ragioni che confutano o sovvertono sul piano logico e strutturale le valutazioni del primo giudice, indirizzando la richiesta decisione di riforma della sentenza impugnata.
Nel merito, l'appello è infondato e va rigettato.
Ed invero, il primo motivo di gravame non merita accoglimento.
La Corte Costituzionale con la sentenza n. 39 dell'11.2.2010 ha definitivamente chiarito che le controversie sul canone per lo scarico e la depurazione delle acque reflue appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario: la tariffa del servizio idrico integrato, costituita anche dalla quota per lo scarico e la depurazione delle acque reflue,
pag. 2/5 si configura, infatti, in tutte le sue componenti, come corrispettivo di una prestazione commerciale complessa, e trova fonte nel contratto di utenza.
Nella fattispecie l'attore si è limitato a contestare la fondatezza della pretesa creditoria per l'assenza della controprestazione, senza entrare nel merito delle scelte discrezionali dell'Amministrazione nella gestione del servizio.
Egualmente non meritevole di condivisione sono anche il secondo ed il terzo motivo di gravame, che possono essere esaminati congiuntamente.
La sentenza impugnata ha, come già esposto, accolto la domanda attorea sul rilievo che il non ha fornito alcuna prova dell'attuale presenza e del Parte_1
funzionamento sul territorio comunale di impianti di trattamento e di depurazione delle acque, quanto meno nel periodo di riferimento (anni 2016 e 2017).
Va ricordato che la legge n. 319/76 (Legge Merli) ha istituito e regolamentato il servizio raccolta, allontanamento, depurazione e scarico delle acque di rifiuto;
il canone aveva natura di tributo ed era costituito da due voci, la prima determinata sulla quantità di acqua versata, la seconda in relazione alla quantità e, per le attività produttive, alla qualità degli scarichi.
La quota riferita al servizio di pubblica fognatura e depurazione era dovuta dagli utenti anche in mancanza e temporanea assenza del servizio, dovendo i relativi proventi confluire in un fondo, a disposizione dei gestori del servizio idrico integrato, la cui utilizzazione era vincolata alla realizzazione e gestione delle opere e degli impianti centralizzati di depurazione
La Corte Costituzionale con la sentenza 335/2008 ha chiarito che “la tariffa del servizio idrico integrato si configura, in tutte le sue componenti, come corrispettivo di una prestazione commerciale complessa, il quale, ancorché determinato nel suo ammontare in base alla legge, trova fonte non in un atto autoritativo direttamente incidente sul patrimonio dell'utente, bensì nel contratto di utenza. La quota di tariffa riferita al servizio di depurazione, in quanto componente della complessiva tariffa del servizio idrico integrato, ne ripete necessariamente la natura di corrispettivo contrattuale, il cui ammontare è inserito automaticamente nel contratto (art. 13 della legge n. 36 del
1994).
pag. 3/5 Di conseguenza è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale anche del Decreto
Legislativo n. 152/06 (Codice Ambientale) che agli artt. 155-156 imponeva il pagamento della tariffa del servizio di fognatura e depurazione «anche nel caso in cui manchino impianti di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi».
Sul punto, la Suprema Corte ha osservato che “configurandosi la tariffa del servizio idrico integrato, in tutte le sue componenti, come il corrispettivo di una prestazione commerciale complessa, è il soggetto esercente detto servizio, il quale pretenda il pagamento anche degli oneri relativi al servizio di depurazione delle acque reflue domestiche, ad essere tenuto a dimostrare l'esistenza di un impianto di depurazione funzionante nel periodo oggetto della fatturazione, in relazione al quale esso pretenda la riscossione”.” (Cass. 7947/20 - Cass. n. 3044/22).
Ciò posto, a fronte di specifica contestazione sul punto, l'Ente locale avrebbe dovuto provare l'esistenza ed il funzionamento dell'impianto di depurazione delle acque reflue nel periodo di fatturazione, e quindi la prestazione del servizio: tale prova non è stata fornita, essendosi invece limitato a sostenere la funzionalità del contatore e la corrispondenza tra il dato fornito dal contatore e il dato trascritto nella fattura.
Solo in sede di gravame l'appellante ha depositato le delibere comunali che dovrebbero provare l'esistenza dell'impianto di depurazione sul territorio comunale, anche negli anni riferiti ai consumi riportati nell' avviso di pagamento, ossia 2016-2017.
Tuttavia, nel giudizio di appello non sono ammessi nuovi mezzi di prova, e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile ex art. 345
CPC, ipotesi non riscontrabile nella fattispecie.
Né può trovare accoglimento la tesi difensiva dell'ente appellante secondo cui costituirebbe “fatto notorio” l'esistenza e l'operatività dell'impianto di depurazione nel territorio di . Pt_1
Resta assorbita ogni altra questione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo che segue.
Stante il rigetto dell'impugnazione, sussistono infine i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, co. 1 quater DPR 2002/n. 115 nel testo introdotto dalla legge cd. di stabilità, trattandosi di impugnazione successiva alla data del 31/01/2013.
pag. 4/5
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza e deduzione rigettata e disattesa, così provvede:
-rigetta l'appello;
-condanna il in persona del Sindaco p.t., al pagamento delle spese Parte_1 del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi € 462,00 per compenso, (di cui euro 131,00 per fase di studio;
euro 131,00 per fase introduttiva ed euro 200,00 per fase decisoria) oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, IVA e
CPA come per legge, con attribuzione al difensore dichiaratosi antistario;
-dà atto dell'esistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, D.P.R. 30.5.2002 n. 115.
Benevento, 23 ottobre 2025
Il Giudice dott.ssa Enrica Nasti
pag. 5/5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
I SEZIONE CIVILE
Il Giudice monocratico, dr.ssa Enrica Nasti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 1677 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1
SO VE, giusta procura allegata alla citazione in appello, elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo difensore in Caserta, alla Via San Carlo n.
126,
APPELLANTE
, rappresentata e difesa dall' avv. Pasquale Matera, Controparte_1
giusta procura allegata alla comparsa di costituzione in appello, elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo difensore in Bucciano, alla via Roma n. 53.
APPELLATA
Conclusioni: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato il ha proposto appello Parte_1
avverso la sentenza n. 146/23 emessa dal Giudice di Pace di , con cui è stata Pt_1 accolta l'opposizione proposta da avverso l'avviso di pagamento Controparte_1 emesso dal e relativo al canone di depurazione delle acque reflue e Parte_1
canone di fognatura afferente agli anni 2016-2017, per un totale complessivo di euro
116,20.
In particolare, l'appellante lamenta l'omessa motivazione, in violazione dell'art.112
CPC, sull'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice adito, la nullità della sentenza gravata per difetto dell'iter logico-argomentativo e per motivazione meramente apparente, la violazione e falsa applicazione del quadro normativo di riferimento e della condotta amministrativa dell'Ente, nonchè la violazione del principio dispositivo, la omessa ed erronea valutazione delle risultanze di causa, la motivazione incongrua, la violazione e falsa applicazione dell'art. 2934 CC, dell'art. 2935 CC, la falsa applicazione dell' art. 1, comma 4 della L. 205/2017.
L'appellata, costituitasi in giudizio, ha eccepito in via preliminare l'inammissibilità dell'appello, in quanto proposto in palese violazione dei requisiti di cui agli artt. 342 e
348 bis CPC, e nel merito ha contestato il divieto di nova in appello e l'infondatezza dei motivi di appello.
Ciò posto, va preliminarmente rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello.
Com'è noto, l'inammissibilità dell'appello per genericità dei motivi deve essere esclusa quando sono identificabili, con accettabile precisione, i punti cui si riferiscono le doglianze e le ragioni essenziali delle medesime, in considerazione della natura di tale specifico mezzo di impugnazione, nonché del principio del favor impugnationis (Cass.
n. 3721 del 2016).
Nella specie, dovendosi valutare la specificità dei motivi di appello in rapporto alla funzione dell'impugnazione, l'atto di appello in esame contiene nelle linee essenziali le ragioni che confutano o sovvertono sul piano logico e strutturale le valutazioni del primo giudice, indirizzando la richiesta decisione di riforma della sentenza impugnata.
Nel merito, l'appello è infondato e va rigettato.
Ed invero, il primo motivo di gravame non merita accoglimento.
La Corte Costituzionale con la sentenza n. 39 dell'11.2.2010 ha definitivamente chiarito che le controversie sul canone per lo scarico e la depurazione delle acque reflue appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario: la tariffa del servizio idrico integrato, costituita anche dalla quota per lo scarico e la depurazione delle acque reflue,
pag. 2/5 si configura, infatti, in tutte le sue componenti, come corrispettivo di una prestazione commerciale complessa, e trova fonte nel contratto di utenza.
Nella fattispecie l'attore si è limitato a contestare la fondatezza della pretesa creditoria per l'assenza della controprestazione, senza entrare nel merito delle scelte discrezionali dell'Amministrazione nella gestione del servizio.
Egualmente non meritevole di condivisione sono anche il secondo ed il terzo motivo di gravame, che possono essere esaminati congiuntamente.
La sentenza impugnata ha, come già esposto, accolto la domanda attorea sul rilievo che il non ha fornito alcuna prova dell'attuale presenza e del Parte_1
funzionamento sul territorio comunale di impianti di trattamento e di depurazione delle acque, quanto meno nel periodo di riferimento (anni 2016 e 2017).
Va ricordato che la legge n. 319/76 (Legge Merli) ha istituito e regolamentato il servizio raccolta, allontanamento, depurazione e scarico delle acque di rifiuto;
il canone aveva natura di tributo ed era costituito da due voci, la prima determinata sulla quantità di acqua versata, la seconda in relazione alla quantità e, per le attività produttive, alla qualità degli scarichi.
La quota riferita al servizio di pubblica fognatura e depurazione era dovuta dagli utenti anche in mancanza e temporanea assenza del servizio, dovendo i relativi proventi confluire in un fondo, a disposizione dei gestori del servizio idrico integrato, la cui utilizzazione era vincolata alla realizzazione e gestione delle opere e degli impianti centralizzati di depurazione
La Corte Costituzionale con la sentenza 335/2008 ha chiarito che “la tariffa del servizio idrico integrato si configura, in tutte le sue componenti, come corrispettivo di una prestazione commerciale complessa, il quale, ancorché determinato nel suo ammontare in base alla legge, trova fonte non in un atto autoritativo direttamente incidente sul patrimonio dell'utente, bensì nel contratto di utenza. La quota di tariffa riferita al servizio di depurazione, in quanto componente della complessiva tariffa del servizio idrico integrato, ne ripete necessariamente la natura di corrispettivo contrattuale, il cui ammontare è inserito automaticamente nel contratto (art. 13 della legge n. 36 del
1994).
pag. 3/5 Di conseguenza è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale anche del Decreto
Legislativo n. 152/06 (Codice Ambientale) che agli artt. 155-156 imponeva il pagamento della tariffa del servizio di fognatura e depurazione «anche nel caso in cui manchino impianti di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi».
Sul punto, la Suprema Corte ha osservato che “configurandosi la tariffa del servizio idrico integrato, in tutte le sue componenti, come il corrispettivo di una prestazione commerciale complessa, è il soggetto esercente detto servizio, il quale pretenda il pagamento anche degli oneri relativi al servizio di depurazione delle acque reflue domestiche, ad essere tenuto a dimostrare l'esistenza di un impianto di depurazione funzionante nel periodo oggetto della fatturazione, in relazione al quale esso pretenda la riscossione”.” (Cass. 7947/20 - Cass. n. 3044/22).
Ciò posto, a fronte di specifica contestazione sul punto, l'Ente locale avrebbe dovuto provare l'esistenza ed il funzionamento dell'impianto di depurazione delle acque reflue nel periodo di fatturazione, e quindi la prestazione del servizio: tale prova non è stata fornita, essendosi invece limitato a sostenere la funzionalità del contatore e la corrispondenza tra il dato fornito dal contatore e il dato trascritto nella fattura.
Solo in sede di gravame l'appellante ha depositato le delibere comunali che dovrebbero provare l'esistenza dell'impianto di depurazione sul territorio comunale, anche negli anni riferiti ai consumi riportati nell' avviso di pagamento, ossia 2016-2017.
Tuttavia, nel giudizio di appello non sono ammessi nuovi mezzi di prova, e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile ex art. 345
CPC, ipotesi non riscontrabile nella fattispecie.
Né può trovare accoglimento la tesi difensiva dell'ente appellante secondo cui costituirebbe “fatto notorio” l'esistenza e l'operatività dell'impianto di depurazione nel territorio di . Pt_1
Resta assorbita ogni altra questione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo che segue.
Stante il rigetto dell'impugnazione, sussistono infine i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, co. 1 quater DPR 2002/n. 115 nel testo introdotto dalla legge cd. di stabilità, trattandosi di impugnazione successiva alla data del 31/01/2013.
pag. 4/5
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza e deduzione rigettata e disattesa, così provvede:
-rigetta l'appello;
-condanna il in persona del Sindaco p.t., al pagamento delle spese Parte_1 del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi € 462,00 per compenso, (di cui euro 131,00 per fase di studio;
euro 131,00 per fase introduttiva ed euro 200,00 per fase decisoria) oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, IVA e
CPA come per legge, con attribuzione al difensore dichiaratosi antistario;
-dà atto dell'esistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, D.P.R. 30.5.2002 n. 115.
Benevento, 23 ottobre 2025
Il Giudice dott.ssa Enrica Nasti
pag. 5/5