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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 28/01/2025, n. 32 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 32 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e O r d i n a r i o d i P a r m a
S e z i o n e P r i m a C i v i l e
in persona dei magistrati dott. Simone Medioli Devoto Presidente dott.ssa Angela Casalini Componente dott. Andrea Fiaschi Relatore
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 7218 del Ruolo Generale per l'anno 2024 promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avvocato MAGNANI EVELINA
e
LÒ DI (C.F. ), rappresentato e difeso C.F._2 dall'Avvocato BALLERINI GENNY
con il parere del P.M. presso il Tribunale Ordinario di Parma
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
(ricorso congiunto)
F A T T O E DI R I T T O
Con ricorso depositato in data 02/10/2024 e LÒ Parte_1
DI hanno dato atto di aver avuto una relazione sentimentale dalla quale in data 14/11/2015 è nata la figlia riconosciuta da entrambi i genitori. Per_1
pagina 1 di 3 Ciò posto, i ricorrenti, dato atto della fine della loro relazione, hanno chiesto congiuntamente al Tribunale adìto di recepire gli accordi sulle modalità di affido della prole e sugli altri aspetti, anche economici, relativi alla gestione della minore, accordi esplicitati in atti.
Del procedimento è stato ritualmente notiziato il Pubblico Ministero, che con atto in data 06/11/2024 ha formulato parere favorevole.
All'udienza cartolare del 22/01/2025, le parti hanno confermato nelle note scritte di non volersi riconciliare e di voler sottoporre la domanda congiunta alle condizioni sopra richiamate;
la causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione.
§
Il Collegio, visto il ricorso congiunto ed esaminata la documentazione allegata in giudizio, ritiene che le condizioni concordate tra le parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantiscono alla figlia minore un equo apporto da entrambe le figure genitoriali.
Tali condizioni vengono pertanto recepite e fatte proprie dal Tribunale, in accordo al parere favorevole espresso dal PM, nei termini di cui in dispositivo.
Trattandosi di ricorso congiunto, nulla si dispone sulle spese.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dispone che l'esercizio della responsabilità genitoriale sulla figlia minore Per_1
e i rapporti tra i genitori siano regolati dalle condizioni concordate dalle parti di cui al ricorso congiunto, qui da intendersi integralmente trascritte;
2. nulla sulle spese.
Così deciso in Parma nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 24/01/2025.
pagina 2 di 3 IL GIUDICE ESTENSORE dott. Andrea Fiaschi
IL PRESIDENTE dott. Simone Medioli Devoto
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