Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gorizia, sentenza 14/01/2025, n. 4 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gorizia |
| Numero : | 4 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 1020/2023 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott.ssa Laura Di Lauro, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 281 terdecies e 281 sexies ult. c. c.p.c. nella causa iscritta al n.
1020/2023 r.g.a.c.
TRA
Avv. (C.F. ), in proprio, elett.te dom.ta Parte_1 C.F._1
presso il proprio studio, sito in Gorizia, alla via Diaz n. 1;
RICORRENTE
E
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: opposizione avverso il decreto di liquidazione dei compensi in favore del difensore d'ufficio di persona dichiarata irreperibile, emesso dal Tribunale di Gorizia, in composizione monocratica, il 27.10.2023, all'esito del procedimento penale n. 40/2018
R.G.N.R. – 127/2023 R.G.
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate il 7.10.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 2.12.2023, l'avv. - premesso di aver svolto Parte_1 la propria attività professionale nel procedimento penale n. 40/2018 R.G.N.R. –
127/2023 R.G., quale difensore d'ufficio di , in cui è stata pronunciata, ai sen- Per_1 si dell'art. 420 quater c.p.p., dal Tribunale penale di Gorizia, in composizione monocra- tica, sentenza (n. 840/2023) di non doversi procedere per la mancata conoscenza del processo da parte dell'imputato – ha proposto opposizione avverso il decreto del
27.10.2023, con il quale è stato liquidato, in suo favore, il compenso di € 158,00, oltre accessori di legge, limitatamente alla fase di studio, lamentando l'omessa liquidazione anche delle fase istruttoria e decisionale, tenuto conto dell'attività effettivamente svolta,
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06/03/2023 e 18/09/2023.
L'avv. sul presupposto dell'inadeguatezza del compenso liquidato, ha, Parte_1
dunque, chiesto, in riforma del decreto di liquidazione emesso dal Tribunale penale di
Gorizia, in composizione monocratica, all'esito del procedimento penale n. 40/2018
R.G.N.R. – 127/2023 R.G., la liquidazione dell'importo complessivo di € 820,00, già ridotto del 15%, oltre accessori di legge, per l'attività difensiva svolta relativamente alla fase di studio, istruttoria e decisionale, come da nota spese in atti.
Nonostante la regolarità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, il non si è costituito, pertanto, ne è stata dichiara- Controparte_1
ta la contumacia con ordinanza del 5.3.2024.
Acquisito il fascicolo del Tribunale di Gorizia n. 127/2023 R.G, la causa è stata rimessa in decisione in data 17.10.2024.
Tanto premesso, occorre evidenziare che l'avv. ha svolto la propria attivi- Parte_1 tà professionale nell'ambito del procedimento penale dinanzi al Tribunale penale, in composizione monocratica, a seguito di citazione diretta a giudizio, nell'interesse di un soggetto dichiarato irreperibile, con applicazione dell'ipotesi prevista all'art. 420 quater
c.p.c., nella formulazione anteriore all'entrata in vigore del d.lgs. 19 marzo 2024, n. 31, secondo cui, all'udienza ex art. 554 bis c.p.p., il Giudice, in caso di assenza dell'imputato, al di fuori dei casi previsti dagli artt. 420 bis e 420 ter c.p.p., pronuncia sentenza inappellabile di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo da parte dell'imputato, disponendo che, fino a quando per tutti i reati og- getto di imputazione non sia superato il termine previsto dall'articolo 159, ultimo com- ma c.p., la persona nei cui confronti è stata emessa la sentenza sia ricercata dalla polizia giudiziaria e, nel caso in cui sia rintracciata, le sia personalmente notificata la sentenza.
Trattasi, dunque, di una sentenza sui generis, in quanto determina una stasi del proce- dimento penale per un periodo predeterminato dalla legge: in caso di rintraccio dell'imputato, la sentenza sarà revocata, con la prosecuzione del processo;
in caso con- trario, la sentenza diviene irrevocabile.
Il comma 2 dell'art. 420 quater c.p.p. indica poi il contenuto della sentenza, che, per quanto rilevante nella presente sede, deve anche indicare l'esito delle notifiche e delle ricerche effettuate, la data fino alla quale le ricerche dovranno continuare per rintraccia- re la persona nei cui confronti è stata pronunciata la sentenza e il dispositivo, con l'indicazione degli articoli di legge applicati.
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Ciò posto, ai fini della determinazione del compenso spettante al difensore per l'attività penale, l'art. 12 c. 1 del D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, prevede di tener conto “delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della complessità del procedimento, della gravità e del numero delle imputazioni, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, dei contrasti giurisprudenziali, dell'autorità giudiziaria dinanzi cui si svolge la prestazione, della rilevanza patrimoniale, del numero dei documenti e degli atti da esaminare, della continuità dell'impegno anche in relazione alla frequenza di trasferimenti fuori dal luogo ove svolge la professione in modo prevalente, nonché dell'esito ottenuto avuto anche riguardo alle conseguenze civili e alle condizioni finan- ziarie del cliente. Si tiene altresì conto del numero di udienze, pubbliche o camerali, di- verse da quelle di mero rinvio, e del tempo necessario all'espletamento delle attività medesime”.
Ai sensi del successivo comma 3, il compenso viene liquidato per fasi, individuando, oltre alla fase di studio e quella introduttiva, anche la fase istruttoria o dibattimentale, intendendosi, esemplificativamente, “le richieste, gli scritti, le partecipazioni o assi- stenze relative ad atti ed attività istruttorie procedimentali o processuali anche prelimi- nari, rese anche in udienze pubbliche o in camera di consiglio, che sono funzionali alla ricerca di mezzi di prova, alla formazione della prova, comprese liste, citazioni e le re- lative notificazioni, l'esame dei consulenti, testimoni, indagati o imputati di reato con- nesso o collegato”, e quella decisionale, comprensiva delle “difese orali o scritte, le re- pliche, l'assistenza alla discussione delle altre parti processuali sia in camera di consi- glio che in udienza pubblica”
Così ricostruita la normativa di riferimento, il Tribunale ritiene che l'opposizione non sia meritevole di accoglimento e vada, pertanto, rigettata.
Ed invero, non può, innanzitutto, essere riconosciuto, all'odierna opponente, il compen- so per la fase istruttoria, in quanto non richiesta nell'istanza di liquidazione e nella nota spese depositata nel procedimento penale, essendo stata richiesta la liquidazione della
(diversa) fase introduttiva, non oggetto di specifiche censure nella presente sede.
Non può, inoltre, essere liquidata all'opponente la fase decisionale, atteso che, alla luce della disciplina del procedimento penale in assenza dell'imputato, nei termini sopra de- scritti, non è prevista la formulazione delle conclusioni delle parti, del resto non indicate neanche nel contenuto della sentenza, limitandosi il Giudice penale, all'udienza di com- parizione predibattimentale, in presenza dei presupposti di legge, a pronunciare la sen-
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tenza ex art. 420 quater c.p.c.
Infine, si osserva che, opinare diversamente potrebbe condurre a una duplicazione della liquidazione delle fasi successive, nell'ipotesi in cui, in caso di rintraccio, il procedi- mento prosegua.
Nulla sulle spese di lite, stante la contumacia del . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Gorizia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta l'opposizione;
- nulla sulle spese.
Gorizia, 14.1.2025
Il Giudice
(dott.ssa Laura Di Lauro)
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