Ordinanza collegiale 12 aprile 2022
Ordinanza collegiale 10 novembre 2022
Sentenza 30 agosto 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 30/08/2023, n. 4923 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 4923 |
| Data del deposito : | 30 agosto 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 30/08/2023
N. 04923/2023 REG.PROV.COLL.
N. 02869/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Ottava)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2869 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da Fa.Ci.S. Immobiliare S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Stefano Corti, Massimo Alfonso Coppola, con domicilio eletto presso lo studio Stefano Corti in Pozzuoli, corso della Repubblica 39;
contro
Comune di Orta di Atella, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Carmela Ferraro, con domicilio eletto presso il suo studio in Casagiove, via Pontillo 28;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- per l’accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Orta di Atella sulla istanza ex art. 38 T.U. Edilizia prot. 21565 del 30.12.2016 presentata dalla ricorrente e rimasta inevasa anche dopo diffida del 23.5.2017; per la consequenziale condanna da porsi carico del Comune di Orta di Atella affinché sulla predetta istanza prot. 21565 del 30.12.2016 adotti un provvedimento espresso tenuto conto di quanto accertato con Sentenza della Ottava Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania di Napoli, n. 2300/16, del 05 maggio 2016, resa nel ricorso R.G. 3415/13; c) ancora, in via subordinata, affinché l'adito TAR condanni il Comune all'adozione di un provvedimento espresso in ordine all'istanza e diffida presentata dalla ricorrente del 23.5.2017.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da FA.CI.S. Immobiliare s.r.l. il 2/7/2018:
per l'annullamento:
a) della nota Prot. Gen. n. 9337 del 18.4.2018 a firma del Responsabile del Settore Politiche del Territorio del Comune di Orta di Atella nella parte lesiva degli interessi della ricorrente; b) della nota Prot. Gen. n. 5833 del 5.3.2018 nella parte lesiva degli interessi della ricorrente; c) per quanto di ragione ed ove occorra delle note Prot. Gen. 20703 del 14.12.2017, Prot. Gen. 18265 del 6.11.2017; d) ova occorra dell'art. I – 50 e art. I – 51 del RUEC di Orta di Atella; e) di ogni altro atto preordinato, conseguente e/o comunque connesso con quelli che precedono ancorché non conosciuto.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da FA.CI.S. Immobiliare s.r.l. il 25/9/2018:
per l’annullamento:
a) della nota Prot. Gen. n. 13463 del 19.06.2018 e comunicata a mezzo PEC il 20.6.2018 a firma del Responsabile del Settore Politiche del Territorio del Comune di Orta di Atella; b) dell'esito della istruttoria di cui al prot. urb. 142 del 15.6.2018, di contenuto ignoto; c) di ogni altro atto preordinato, conseguente e/o comunque connesso con quelli che precedono ancorché non conosciuto;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Orta di Atella;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 giugno 2023 il dott. Pierangelo Sorrentino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – La FA.CI.S. Immobiliare s.r.l., con ricorso ex artt. 31 e 117 c.p.a., ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Orta di Atella sull’istanza ex art. 38 T.U. Edilizia prot. 21565 del 30.12.2016, rimasta inevasa anche dopo la diffida del 23.5.2017 e, con motivi aggiunti depositati il 21.7.2018, ha impugnato, per l’annullamento, la nota del Comune n. 9337 del 18.4.2018 nella parte ritenuta lesiva, con la quale l’ente ha rilasciato il parere di conformità urbanistica ed edilizia dell’immobile (un capannone produttivo) di sua proprietà ed ha accolto l’istanza di riedizione di P. di C. provvedendo, d’ufficio, al calcolo della superficie ritenuta in eccesso e da sottoporre a sanzione.
1.1. – Con ricorso per motivi aggiunti depositato il 25/9/2018 ha impugnato, per l’annullamento, la sopravvenuta nota comunale n. 13463 del 19.06.2018 con la quale l’ente ha proceduto – sulla base di un diverso computo delle superfici rilevanti – al ricalcolo, in peius , degli oneri concessori dovuti dalla società ricorrente (“ passando da circa € 26.000 a 60.000 ”).
2. – Il comune di Orta di Atella, costituitosi in giudizio, nel rilevare l’improcedibilità del ricorso introduttivo contra UM , ha chiesto la reiezione del restante compendio impugnatorio per infondatezza, rivendicando la legittimità del suo operato.
3. – La Sezione ha disposto verificazione, affidata al Genio Civile di Caserta con ordinanza n. 496/2022, evidenziando che “ in particolare, si controverte in merito: a) alla quantificazione della sanzione pecuniaria ex art. 38 del D.P.R. n. 380/2001 in base all’applicazione delle norme del superato P.R.G. e non del vigente P.U.C. (ricorso per motivi aggiunti del 2.7.2018); b) al computo delle superfici, affermando il Comune che l’opificio sia sviluppato su più piani a differenza di quanto sostenuto dalla parte ricorrente ”.
3.1. – In esito agli accertamenti compiuti dal Verificatore incaricato, ing. Massimiliano Rauci, è emerso che:
- “ L’unità immobiliare verificata fa parte di un unico opificio industriale suddiviso complessivamente in quattro unità, ciascuna di proprietà di soggetti distinti e diversi (dati catastali: foglio 6 – particella 5123 – sub. 7 - 8 – 9 -10). Soltanto il Sub 9 è di proprietà della ricorrente Fa.Ci.S. ” ;
- “ Lo scrivente, sulla base delle suindicate rilevazioni, ritiene che la superficie utile al computo delle sanzioni sia complessivamente per la superficie insediamento industriale/artigianale “S1” pari a mq 1824,24, e per la Superficie utile dei capannoni industriali/artigianali “S3” pari a mq 1125,08”.
4. – All’udienza pubblica del 7 giugno 2023, in vista della quale parte ricorrente ha depositato documentazione, la controversia è stata trattenuta in decisione.
5. – Il provvedimento n. 9337 del 18.4.2018, impugnato con il primo ricorso per motivi aggiunti, si pone a valle dell’annullamento in autotutela, da parte del Comune di Orta di Atella, del Permesso di Costruire n. 178/05 (e successiva variante), a cui è seguita l’emissione di ordinanza di demolizione. I suddetti provvedimenti sono stati oggetto di giudizio innanzi questo Tribunale che, con Sentenza n. 2300/16, ha accolto il ricorso limitatamente all’annullamento dell’ordinanza di demolizione.
5.1. – Invocando il decisum giudiziale, la società odierna ricorrente, con istanza protocollata al numero 21565 del 30.12.2016, ha dunque richiesto il rilascio di permesso a costruire “ depurato ” delle illegittimità riscontrate ex art. 38 D.P.R. 380/01 ottenendo, in seguito alla proposizione del ricorso introduttivo, l’avvio del relativo procedimento amministrativo culminato con l’adozione dell’avversata nota n. 9337/2018.
5.2. – Di quest’ultima ha dedotto l’illegittimità sulla scorta di plurimi motivi di gravame, insistendo, in particolare, sull’arbitrarietà del computo, da parte del Comune, delle superfici utili ai fini della quantificazione della sanzione (la quale è commisurata alla superficie realizzata in eccedenza rispetto a quella ammissibile), posto che l’Ente avrebbe fatto erronea - e contraddittoria - applicazione degli indici del vecchio PRG e non, invece, dell’attuale normativa edilizia ed urbanistica di zona, ossia del PU (laddove, come sostenuto [p.4 dei motivi aggiunti], “ con l’applicazione degli indici urbanistico/edilizi del vecchio P.R.G. la sanzione è quintuplicata rispetto agli indici del PU ”).
5.3. – La censura di parte ricorrente è fondata e coglie nel segno, risultando evidente, per un verso, la dedotta contraddittorietà del provvedimento rispetto a precedenti atti del procedimento (segnatamente la comunicazione di avvio n. 13214 del 1°.08.2017 e le note n. 18265 del 6.11.2017 e n. 20703 del 14.12.2017, nelle quali il Comune argomenta espressamente nel senso che la verifica delle opere debba essere calibrata sui parametri della vigente strumentazione urbanistica) e, dall’altro, erronea, siccome in irragionevole contrasto con il generale principio tempus regit actum (cfr. T.A.R. Catania, sez. II, 04/08/2023, n.2463), la scelta degli organi del comune di non applicare gli indici e i parametri urbanistico/edilizi (ed in specie quelli afferenti il rapporto di copertura ai fini del calcolo della superficie in eccedenza) previsti dal P.U.C., e di procedere, invece, alla verifica di legittimità sulla scorta delle disposizioni del PRG del 2001.
5.4. – Il primo ricorso per motivi aggiunti (depositato il 21/7/2018) è dunque fondato nei termini sopra indicati, relativamente, cioè, alla necessità di calibrare sul PU (e non sul PRG) i calcoli per la determinazione dell’importo della sanzione, e va di conseguenza accolto.
6. – Analogamente, merita accoglimento, in coerenza con le risultanze della verificazione, i cui esiti sono condivisi e fatti propri dal Collegio – e non contestati dall’amministrazione comunale –, anche il secondo ricorso per motivi aggiunti, nei termini appresso specificati.
6.1. – Il calcolo operato dal Comune, in particolare – secondo cui “ il valore corretto da attribuire alla superficie “S3” è pari a 5408,78 mq (non 2887,59 mq) con rideterminazione degli oneri concessori e richiesta di versamento a saldo dell’importo di € 62.070,84 ” – è smentito dall’accertamento contenuto nella verificazione, nella quale, a seguito di una specifica e documentata ricognizione delle aree e delle destinazioni dell’immobile, si perviene a una diversa quantificazione delle superfici rilevanti a fini sanzionatori (mq 1824,24 per la superficie insediamento industriale/artigianale “ S1 ” e mq 1125,08 per la superficie utile dei capannoni industriali/artigianali “ S3 ”) in applicazione della medesima delibera di Giunta Comunale nr. 56/2010 richiamata dal comune nella nota impugnata, che rapporta il “ contributo di costruzione ” alla “ superficie utile coperta da manufatti industriali (propriamente detti capannoni, officine silos o altri locali per depositi) computando la somma delle superfici utili di ciascun piano utilizzabile per gli edifici a più piani, più superfici occupate da altre apparecchiature fisse anche se allo scoperto ”.
7. – In conclusione il ricorso introduttivo va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, mentre vanno accolti i due ricorsi per motivi aggiunti, nei termini sopra indicati, con i correlati effetti conformativi sulla condotta della P.A., che dovrà tener conto, pro futuro , delle risultanze della esperita verificazione.
8. – Le spese seguono, come per legge, la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
9. – In relazione al compenso da liquidarsi al verificatore, il Collegio, considerato che non è possibile stabilire il valore della controversia, tenuto conto dell’attività svolta e dei parametri legislativamente posti per la liquidazione del compenso agli ausiliari del giudice (D.M. 30 maggio 2002, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115,), avuto presente quanto dal medesimo richiesto nella nota depositata in giudizio l’11/1/2023, ritiene che lo stesso vada determinato in complessivi €.1.000,00 (euro mille/00), oltre accessori di legge, se dovuti, ponendo il relativo onere a carico dell’Amministrazione resistente, in base al principio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), definitivamente pronunciando, dispone come segue:
- dichiara improcedibile il ricorso introduttivo;
- accoglie, come da motivazione, il ricorso per motivi aggiunti depositato in giudizio in data 2/7/2018 e, per l’effetto annulla, per la parte di interesse della ricorrente, il provvedimento ivi impugnato;
- accoglie, come da motivazione, il ricorso per motivi aggiunti depositati in giudizio in data 25/9/2018 e, per l’effetto, annulla il provvedimento ivi impugnato;
Liquida in favore del Verificatore, ing. Massimiliano Rauci, a titolo di compenso per l’opera professionale svolta, la somma complessiva di €. 1.000,00 (euro mille/00), oltre accessori di legge, se dovuti, ponendo il relativo onere a carico del comune di Orta di Atella.
Condanna il comune di Orta di Atella alla refusione delle spese e competenze di giudizio in favore della società ricorrente, che si liquidano in complessivi euro 2.000,00 (duemila/00) oltre accessori, come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 7 giugno 2023 con l'intervento dei magistrati:
Alessandro Tomassetti, Presidente
Vincenzo Cernese, Consigliere
Pierangelo Sorrentino, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Pierangelo Sorrentino | Alessandro Tomassetti |
IL SEGRETARIO