Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 26/05/2025, n. 431 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 431 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1610/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale di Trento, composto dai seguenti Magistrati: dott. Luciano Spina Presidente dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa r.g. n. 1610/2023, promossa con ricorso depositato in data 16 giugno
2023 da
(C.F. Parte_1 C.F._1 con l'Avv. Roberta Sandri ricorrente contro
(C.F. CP_1 C.F._2 con l'Avv. Michela Faustini resistente
Oggetto: Altri istituti di diritto di famiglia
Conclusioni congiunte delle parti: come da note di trattazione scritta congiuntamente depositate in data 28 novembre 2024
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito come da protocollo tra Tribunale e
Procura della Repubblica di data 14 marzo 2023
per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 16 giugno 2023, la sig.ra ha agito in questa Pt_1 sede per la regolamentazione delle condizioni relative all'affidamento, collocazione,
1
(nata il [...]), nati dalla relazione sentimentale con il resistente sig.
, chiedendo l'accoglimento delle seguenti condizioni: CP_1
“Richiesta di provvedimenti indifferibili ai sensi dell'art. 473 bis 15 c.p.c.
Per tutti i motivi esplicitati in ricorso, si chiede di voler disporre con decreto provvisoriamente esecutivo l'assegnazione dell'abitazione familiare, sita in Lavis
Via Nazionale 24, alla madre, presso la quale i figli avranno residenza prevalente.
Disporre ogni altro o diverso provvedimento volto a tutelare il diritto dei minori a vivere nell'abitazione familiare ed evitare ritorsioni del sig. volti a cedere o CP_1 vendere l'immobile. Si chiede altresì di disporre in via provvisoria un assegno di mantenimento per i figli minori nella misura di euro 300,00 per ciascun figlio o nella misura ritenuta di giustizia, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Nel merito
1) Disporre l'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori che pertanto assumeranno le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute dei minori di comune accordo, nel rispetto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni degli stessi, con domicilio prevalente dei minori presso la madre. Limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione la responsabilità genitoriale verrà gestita separatamente e ciascuno dei genitori si occuperà, per il proprio ramo di parentela, di garantire al figlio minore di conservare rapporti significativi con i rispettivi ascendenti e parenti.
2) I figli staranno con il padre due giorni a settimana, nelle settimane in cui il sig.
ha turno mattutino (e cioè due settimane alternate al mese), dal martedì CP_1 dopo la scuola al mercoledì sera, con rientro presso l'abitazione familiare entro le ore 18 o, se li volesse tenere a cena, entro le ore 20. I figli potranno poi stare con il padre a fine settimana alterni, dal venerdì pomeriggio sino alla domenica prima di cena, una settimana a Natale, alternando ciascuna anno Natale e Capodanno, e almeno due settimane in estate;
3) assegnarsi la casa familiare alla madre;
4) porre a carico del convenuto l'obbligo di versare entro il giorno 5 di ogni mese, sul conto corrente intestato alla ricorrente, la somma di euro 300,00.- per ogni figlio
2 (da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT), oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo CNF
5) disporre che l'assegno unico e provinciale sia assegnato integralmente alla madre.
6) imporre al signor di prestare idonea garanzia per l'adempimento degli CP_1
obblighi economici posti a suo carico ex art. 156, comma 4 c.c.
7) Disporre ogni altro o diverso provvedimento volto a tutelare il diritto dei minori a vivere nell'abitazione familiare ed evitare ritorsioni del sig. volti a cedere CP_1
o vendere l'immobile Con vittoria di spese di spese di lite”.
La ricorrente ha esposto che le parti hanno iniziato una relazione sentimentale nel
2015, sfociata in breve tempo in una relazione sentimentale dalla quale sono nati i figli e . La ricorrente ha rappresentato di avere anche un'altra Per_1 Per_2
figlia, , nata da un precedente matrimonio. Per_3
La sig.ra ha dedotto che la famiglia aveva vissuto serenamente sino a quanto Pt_1
la ricorrente ha scoperto l'esistenza di altre relazioni sentimentali del sig. e CP_1
la sua dipendenza da siti pornografici, deducendo che, nonostante l'impegno assunto dal convenuto di seguire un percorso per superare la sua dipendenza, egli ha frequentato solo pochi incontri ed ha proseguito con atteggiamenti provocatori e denigratori nei confronti della ricorrente (e della di lei figlia ), venendo Per_3
meno al proposito di riconciliazione e ricostituzione dell'armonia familiare.
La parte ricorrente ha dato atto che l'attuale casa familiare, sita a Lavis in via
Nazionale n. 24, è di proprietà del sig. ed è gravata da un mutuo di cui ella è CP_1
garante, con rata mensile pari ad € 650,00.
La sig.ra ha dichiarato di lavorare part-time come addetta alle pulizie con un Pt_1
reddito annuale di € 10.593,00 e di percepire mensilmente l'assegno unico di €
641,00, l'assegno provinciale di € 250,00 e l'assegno di mantenimento di € 350,00 per la figlia : con tali entrate la ricorrente ha rappresentato di aver sempre Per_3
provveduto alle esigenze familiari in via pressoché esclusiva.
La sig.ra ha allegato che il sig. lavora come operaio con un reddito di Pt_1 CP_1
circa € 1300,00 euro, oltre al reddito percepito per la locazione di tre garage/posti auto e ad ulteriori redditi - stimati in circa € 24.000 annui - derivanti dalla sua seconda professione come musicista.
3 Con decreto di data 21 giugno 2023 è stata rigettata la richiesta di provvedimenti ex art. 473bis.15 c.p.c..
Radicatosi il contraddittorio, il convenuto dapprima non si è costituito ed è stata dichiarata la sua contumacia con ordinanza di data 9 dicembre 2023.
Con la medesima ordinanza sono stati assunti i seguenti provvedimenti ex art. 473bis.22 c.p.c.: “1. affida i figli minori (nato il [...]) e Per_1
(nata il [...]) in via condivisa ad entrambi i genitori, con Per_2
collocazione prevalente dei minori presso la madre, alla quale va assegnata la casa familiare;
2. dispone che il padre ha il diritto di vedere e tenere con sé i figli minori, nelle settimane in cui egli svolge il lavoro con turno alla mattina, dal martedì all'uscita da scuola/asilo sino al mercoledì sera alle ore 18.00, quando il padre li riporterà a casa dalla madre (è fatto salvo l'accordo delle parti di posticipare l'orario alle ore 20.00 ove i figli cenassero dal padre), nonché a fine settimana alternati dal venerdì all'uscita dall'asilo/scuola sino alla domenica alle ore 18.00, quando il padre li riporterà a casa dalla madre (è fatto salvo l'accordo delle parti di posticipare l'orario alle ore 20.00 ove i figli cenassero dal padre). Il padre ha, inoltre, il diritto di stare con i figli una settimana durante le vacanze natalizie
(alternandosi di anno in anno tra i genitori Natale e Capodanno), tre giorni durante le vacanze pasquali e due settimane, anche non consecutive, in estate;
3. pone a carico del sig. l'obbligo di corrispondere alla sig.ra a titolo di CP_1 Pt_1
contributo al mantenimento ordinario dei figli, con decorrenza dal mese di ottobre
2023, la somma mensile di euro 500,00 (250,00 a figlio), rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, da versarsi entro il giorno 5 di ciascun mese, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie di cui al protocollo del CNF.”. Sul piano istruttorio, è stato dato incarico al Servizio Sociale di relazionare sul nucleo familiare e sono state chieste informazioni all'Agenzia delle Entrate, INPS e
Agenzia del Lavoro.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 18 marzo 2024 si è costituito in giudizio il convenuto, domandando l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1. Confermare l'affido condiviso dei figli minori e Per_1 Per_2
con collocazione prevalente e residenza degli stessi presso la madre,
4 2. Assegnare la casa famigliare di proprietà del sig. alla sig.ra CP_1 Pt_1 precisando che ella disporrà dell'appartamento e della cantina, rimanendo, invece, il garage nella esclusiva disponibilità del sig. ; CP_1
3. Confermare il regime di visita tra padre e figli minori così come statuito dal
Giudice al punto 2 dei provvedimenti provvisori di data 9.12.2023, con precisazione che nelle giornate in cui il sig. dovesse lavorare con orario pieno (ossia sino CP_1
alle ore 17.00) gli orari di visita ai minori vengano modulati sul suo orario di lavoro;
4. Il padre verserà a titolo di contributo di mantenimento dei figli, con decorrenza dal marzo 2024, la somma mensile di € 175,00 cadauno entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie di cui al protocollo del
CNF;
5. Disporre che, come previsto per legge, né avendo diversamente disposto Codesto
Giudice a tal proposito nei provvedimenti provvisori già emessi, i genitori dividano a metà importo di cui all'assegno unico universale, già a partire dal mese di marzo
2024, mentre rimarrà assegnato interamente a favor della sig.ra l'assegno Pt_1
provinciale ed ogni eventuale altro contributo al nucleo.
Spese compensate tra le parti”.
Il sig. ha dato atto di aver mantenuto regolari e costanti rapporti con i figli CP_1
minori, ospitandoli anche presso l'immobile in locazione sito a Lisignago di Cembra ove egli si è trasferito. Il resistente ha rappresentato che detta abitazione comporta un esborso mensile fisso di € 982,11, oltre utenze e spese di carburante per recarsi al lavoro, per un totale di uscite mensili pari a circa € 1.120,00 a fronte di un reddito da lavoro di € 1.200,00-1.300,00 mensili (cfr. docc. 3 e 4), cui si aggiungono i pochi incassi derivanti dai suoi eventi musicali ormai drasticamente ridotti a causa della pandemia da Covid-19: pertanto, egli ha dato atto di non poter sostenere l'esborso di € 500,00 quale contributo al mantenimento dei figli minori.
Il sig. ha allegato che la sig.ra di contro, percepisce un reddito di circa CP_1 Pt_1
€ 900,00 mensili senza costi di locazione o rate del mutuo da pagare, potendo contare, inoltre, sull'aiuto economico della figlia convivente , sull'assegno Per_3
per il suo mantenimento, sull'assegno unico universale e sull'assegno provinciale, per un totale di entrate mensili pari a circa € 2.141,00.
5 All'udienza del 11 marzo 2025 – fissata ex art. 473bis.28 c.p.c. – le parti hanno dato atto di aver raggiunto un accordo, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni, di cui alle note depositate in data 28 novembre 2024: “Nel merito
1) Disporre l'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori che pertanto assumeranno le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute dei minori di comune accordo, nel rispetto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni degli stessi, con domicilio prevalente dei minori presso la madre. Limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione la responsabilità genitoriale verrà gestita separatamente e ciascuno dei genitori si occuperà, per il proprio ramo di parentela, di garantire al figlio minore di conservare rapporti significativi con i rispettivi ascendenti e parenti.
2) I figli staranno con il padre due giorni a settimana, nelle settimane in cui il sig.
ha turno mattutino (e cioè due settimane alternate al mese), dal martedì CP_1 dopo la scuola al mercoledì sera, con rientro presso l'abitazione familiare entro le ore 18 o, se li volesse tenere a cena, entro le ore 20. I figli potranno poi stare con il padre a fine settimana alterni, dal venerdì pomeriggio sino alla domenica prima di cena, una settimana a Natale, alternando ciascuna anno Natale e Capodanno, e almeno due settimane in estate;
3) la casa familiare rimane assegnata alla madre fino al raggiungimento dell'indipendenza economica dei figli precisando che ella disporrà dell'appartamento e della cantina, rimanendo, invece, il garage nella disponibilità di entrambe le parti;
4) Il sig. verserà entro il giorno 5 di ogni mese, sul conto corrente CP_1
intestato alla ricorrente, la somma di euro 250,00.- per ogni figlio (da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT), oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo CNF con decorrenza dalla domanda (giugno 2024).
5) Il sig. si impegna a versare gli importi arretrati (pari a 4 mensilità, da CP_1
giugno a settembre) entro il mese di novembre 2024. Il sig. si farà altresì CP_1
carico delle spese legali del presente procedimento come da notula già scambiata tra le parti.
6) l'assegno unico e provinciale verrà attribuito integralmente alla IG . Pt_1
6 Ritiene il Collegio che l'intesa raggiunta dalle parti sia meritevole di ratifica essendo le condizioni relative all'affidamento, collocazione, visita e mantenimento dei figli minori e corrispondenti al loro interesse morale e materiale, in Per_1 Per_2
mancanza di concreti elementi di segno contrario da cui evincere che la regolamentazione concordata dai genitori sia per gli stessi pregiudizievole. In particolare, va osservato che per espressa previsione normativa (art. 337 ter, co. 2
c.c.) l'affido condiviso dei figli ai genitori deve di regola essere privilegiato, non potendo essere disposto solo quando, sulla base di elementi concreti – non sussistenti nel caso di specie – risulti l'inadeguatezza dei genitori ad assolvere alle prerogative che discendono dal ruolo genitoriale.
Al riguardo, va evidenziato che dalla relazione del servizio sociale depositata in atti risulta che e siano adeguatamente curati ed emotivamente Per_2 Per_1
sostenuti dai genitori. La IG rappresenta la figura di riferimento per Pt_1
quanto riguarda la gestione degli aspetti sanitari e scolastici dei minori. Il signore delega tali aspetti alla IG, pur garantendo la sua presenza in caso di CP_1
necessità. Entrambi i genitori esercitano il proprio ruolo genitoriale in maniera adeguata, supportando lo sviluppo affettivo, fisico, sociale e psichico di e Per_2
. (…) La coppia genitoriale ha dimostrato di riuscire ad accordarsi in Per_1 maniera autonoma e funzionale rispetto all'organizzazione delle visite padre-figli, in base ai propri impegni personali e lavorativi. I minori incontrano con regolarità il padre, dal quale si recano in maniera serena. (…) Alla luce di quanto sopra riportato, lo scrivente ritiene che la coppia genitoriale sia in grado di CP_2
collaborare in maniera adeguata in un percorso di bigenitorialità positiva, non riscontrando la necessità di un percorso di mediazione familiare o di supporto psico-sociale.”.
Anche le condizioni relative al mantenimento dei minori appaiono congrue, tenuto conto della condizione reddituale delle parti, come documentata in atti.
Spese di lite compensate, tenuto conto dell'accordo raggiunto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trento, in composizione collegiale, prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e, per l'effetto, dispone che l'affidamento, la collocazione, le visite e il mantenimento dei figli minori (nato il [...]) e Per_1
7 (nata il [...]) siano disciplinati in conformità alle condizioni Per_2
concordate dalle parti (come da note depositate in data 28 novembre 2024, confermate all'udienza del 11 marzo 2025), riportate in parte motiva, da aversi in questa sede integralmente riprodotte.
Spese di lite compensate.
Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio del 21 maggio 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott. Luciano Spina
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