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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 10/12/2025, n. 1603 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1603 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott. NI LV BA, all'esito della trattazione scritta del procedimento ex art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. 2611/2024 R.G.
PROMOSSO
DA
(CF: ), rappresentato e difeso dagli avvocati Parte_1 C.F._1
DE BR e IE IZ ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Palermo, Via Giacomo Cusmano n. 4.
- RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
, in persona dell pro
[...] CP_2
tempore, rappresentato e difeso dall' Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui uffici in Palermo, Via Mariano Stabile n. 182, domicilia ex lege.
- RESISTENTE
1
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 26.06.2024, proponeva opposizione avverso Parte_1
l'ingiunzione di pagamento n. 443 del 20.05.2024 (Prot. n. 50164 del 27.05.2024), emessa dall'
[...]
Controparte_3
, notificata a mezzo posta e ricevuta in data 04.06.2024,
[...]
con la quale gli era stato ingiunto il pagamento della somma di € 1.099,35, a titolo di rimborso somme indebitamente erogate a titolo di arretrati contrattuali – C.C.N.L.
2006/2009.
A sostegno dell'opposizione deduceva la nullità dell'ingiunzione per la mancata indicazione dei mezzi di impugnazione, il decorso del termine di prescrizione decennale,
l'irripetibilità del credito oggetto di causa per legittimo affidamento, nonché la nullità dell'ingiunzione per mancanza di certezza, di liquidità e di esigibilità del credito.
Concludeva, pertanto, chiedendo all'adito Tribunale di “dichiarare nulla, inammissibile, illegittima e comunque annulli, l'ingiunzione di pagamento n. 443/2024 del 20.05.2024, e statuisca comunque non dovuta la somma pretesa ed ingiunta, rigettando ogni domanda e pretesa creditoria di parte opposta per tutte le eccezioni e ragioni spiegate e comunque perché infondata in fatto e diritto, dichiarando altresì che il ricorrente, non è debitore verso l'opposta della somma ingiunta, né di qualsiasi eventuali altre somme non indicate nell'illegittima ingiunzione. - Con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore dei procuratori antistatari” (cfr. conclusioni del ricorso).
L Controparte_1
si costituiva in giudizio, contestando variamente la fondatezza del ricorso, del
[...]
quale chiedeva il rigetto.
La causa, senza alcuna attività istruttoria, disposta la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.,
è stata decisa alla scadenza del termine del 03 dicembre 2025 per il deposito di note scritte.
Il ricorso merita accoglimento, alla luce della fondata ed assorbente eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente.
2 Ed invero, per consolidata giurisprudenza, in virtù del combinato disposto degli artt. 2033 e
2946 c.c., il diritto alla ripetizione di indebito oggettivo è soggetto alla ordinaria prescrizione decennale.
Nel caso concreto, l'Assessorato ha evidenziato di aver interrotto la prescrizione con la notifica di un atto stragiudiziale di diffida e messa in mora (nota prot. n. 66660 del
09/07/2020), asseritamente pervenuto a mezzo raccomandata al ricorrente in data
14/08/2020 (cfr. alleg. 2 Fascicolo Assessorato).
L'assunto non è condivisibile, atteso che, nel caso di specie, l'avviso di ricevimento prodotto dall' non consente di verificare la corrispondenza con l'atto di diffida CP_1
cui esso dovrebbe riferirsi.
L'avviso di ricevimento, infatti, si limita ad attestare l'avvenuta consegna di un generico invio postale, senza alcuna indicazione del contenuto della spedizione, né del numero di registro o di protocollo dell'atto asseritamente notificato.
Tale mancanza impedisce di accertare che il documento effettivamente consegnato al destinatario coincida con l'atto di diffida che la parte notificante afferma di aver trasmesso.
Ne consegue che, il diritto alla ripetizione dell'indebito relativo al periodo compreso tra il
2010 e il 2012, anni in cui sarebbero state erogate le somme, risultava già prescritto alla data di notifica dell'ingiunzione impugnata (04.06.2024).
In conclusione, in assenza di atti interruttivi ed essendo decorso oltre un decennio fra la data del presunto avvenuto pagamento e il primo atto interruttivo posto in essere dell'Assessorato convenuto, ovvero l'odierna ingiunzione di pagamento, i crediti oggetto dell'atto opposto devono ritenersi prescritti.
Da qui, l'accoglimento del ricorso.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al dm 55/14, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
3
P.Q.M.
Il Tribunale di Termini Imerese, definitivamente pronunciando:
1) accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'ingiunzione di pagamento 443 del
20.05.2024 (Prot. n. 50164 del 27.05.2024) dell
[...]
Parte_2
[...]
;
[...]
2) condanna l'Amministrazione resistente alla rifusione delle spese di lite che liquida in complessivi euro 700,00, oltre rimborso spese forfetario, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Così deciso in Termini Imerese, il 04.12.2025
IL GIUDICE
NI LV BA
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