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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 20/11/2025, n. 427 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 427 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte di Appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto – Sezione Lavoro – composta dai Magistrati:
1) Dott. Annamaria LASTELLA - Presidente
2) Dott. Monica SGARRO - Consigliere
3) Dott. Maria Filippa LEONE - Consigliere Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di assistenza e previdenza in grado di appello iscritta al N. 97 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2021, discussa e decisa all'udienza del 12.11.2025
T R A
(c.f.: ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Taranto a Viale Virgilio n. 101/B, presso lo studio dell'avv. Francesco Murianni, dal quale è rappresentata e difesa in virtù di mandato in atti
- APPELLANTE -
E
(C.F.: ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, dagli avv.ti Giuseppe Basile e
ON Andriulli, con domicilio eletto presso la sede in Taranto a Via Golfo di Taranto CP_1
n. 7/D, in virtù di mandati in atti
- APPELLATO –
OGGETTO: ripetizione di indebito assistenziale
All'udienza del 12.11.2025 la causa è stata decisa sulle conclusioni come rassegnate in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'appellata sentenza (n. 2367/2020) il Tribunale di Taranto, in funzione di Giudice del
Lavoro, rigettava la domanda, con spese irripetibili ex art. 152 cpc, proposta da Pt_1 nei confronti dell – volta a sentire dichiarare non dovuta la somma di €.
[...] CP_1
3.767,40, pretesa in restituzione dall , con nota del 12.2.2019, senza alcuna CP_1
specificazione dell'indebito ma, da informazioni assunte, riferibile alla mancata comunicazione del modello red per il 2015, quale titolare dell'assegno di invalidità cat. INVCIV n. 07088306, già percepito, nonché volta al conseguimento della somma di €. 95,75
CP_ CP_ mensile, che l aveva indebitamente trattenuto, giusta comunicazione TE08 del
10.9.2019, oltre al pagamento dell'assegno di invalidità per il periodo successivo al
CP_ 31.12.2015, illegittimamente sospeso, e alla restituzione delle somme già recuperate dall
Avverso tale decisione proponeva appello la , lamentandone l'erroneità e chiedendone Pt_1
la riforma.
CP_ Resisteva l concludendo per il rigetto del proposto gravame e la conferma della sentenza di primo grado.
La causa era discussa e decisa all'odierna udienza come da separato dispositivo pubblicamente letto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo Giudice, in applicazione del tenore letterale dell'art. 13, comma 6, lettera c) del D.L.
n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla legge 122/2010, ha evidenziato come incombesse al titolare della prestazione, collegata ai redditi, l'onere di comunicazione dei dati reddituali, senza alcuna necessità da parte dell di comunicazione Controparte_2
all'adempimento e, pertanto, risultando pacifico che la non avesse presentato la Pt_1
CP_ dichiarazione reddituale dell'anno 2014, ha ritenuto che validamente l aveva provveduto alla revoca della prestazione e delle somme erogate a tale titolo nel 2015, rilevando, inoltre,
CP_ che neppure la circolare n. 195 del 30.11.2015, invocata dalla ricorrente, esoneri il titolare
CP_ dalla prestazione dall'obbligo di comunicazione all della propria situazione reddituale, dovendo comunque provvedervi con l'apposita opzione di dichiarazione breve in luogo della dichiarazione reddituale disciplinata dai punti precedenti della medesima circolare.
Si duole di tale decisione la evidenziando l'errore del primo Giudice per aver ritenuto Pt_1 obbligatoria la comunicazione della situazione reddituale sebbene non avesse avuto alcun reddito da dichiarare. Sostiene, infatti, l'appellante che sono esclusi dall'obbligo di comunicazione della situazione reddituale coloro che non posseggono redditi e che, diversamente da quanto rilevato dal Tribunale, anche secondo il tenore letterale della circolare n. 195/2015, nel caso in cui non vi siano redditi incidenti rispetto alla pensione erogata dall'Istituto, il titolare della prestazione non è tenuto ad effettuare nessuna dichiarazione reddituale, non potendosi equiparare la “facoltà” prevista dalla stessa circolare di scegliere l'apposita “opzione di dichiarazione breve” con l'obbligo di presentare la comunicazione reddituale di cui all'art. 13 comma 6, lettera C) D.L. 78/2010.
2 Si duole l'appellante anche della omessa pronuncia del primo giudice in ordine alla richiesta
CP_ di condanna alla restituzione della somma di €. 95,75 mensile trattenuta dall ovvero superiore alla misura di un quinto dell'assegno in godimento, con violazione del principio della salvezza del trattamento minimo di pensione, avuto riguardo all'importo dell'assegno in godimento, pari a €. 295,99, di gran lunga inferiore al trattamento minimo e alla rilevante
CP_ trattenuta operata di €. 95,75 con conseguente violazione dell dei predetti minimi.
L'appello è fondato
Innanzitutto, deve essere individuata la specifica causale in ragione della quale è stato elevato l'indebito nei confronti della parte ricorrente, evincibile dalla lettura del provvedimento di
CP_ indebito del 23.10.2017, in atti “la informiamo che, nonostante i solleciti, la sua dichiarazione relativa ai redditi dell'anno 2014 non ci è pervenuta. Per effetto di tale inadempimento, come le avevamo comunicato, l è tenuto a procedere alla revoca CP_1
definitiva della prestazione collegata al reddito 2014, ai sensi della legge 122/2010, art.13 comma 6 lettera c della legge n. 122 del 2010”.
Ciò premesso non può prescindersi, ai fini della definizione della controversia, dalla riforma del sistema di rilevamento dei redditi, da parte dei percettori di prestazioni assistenziali, introdotta con l'art. 13 D.L. 78/2010 (conv. con modif. in L. 122/2010) che è opportuno qui riportarlo: "1. E' istituito presso l , senza nuovi o Controparte_1
maggiori oneri per la finanza pubblica, il " dell'Assistenza" per la raccolta, la CP_3
conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale.
2.Il Casellario costituisce l'anagrafe generale delle posizioni assistenziali e delle relative prestazioni, condivisa tra tutte le amministrazioni centrali dello Stato, gli enti locali, le organizzazioni no profit e gli organismi gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie che forniscono obbligatoriamente i dati e le informazioni contenute nei propri archivi e banche dati, per la realizzazione di una base conoscitiva per la migliore gestione della rete dell'assistenza sociale, dei servizi e delle risorse.
3. Gli enti, le amministrazioni e i soggetti interessati trasmettono obbligatoriamente in via telematica al Casellario di cui al comma 1, i dati e le informazioni relativi a tutte le posizioni risultanti nei propri archivi e banche dati secondo criteri e modalità di trasmissione stabilite
CP_ dall … 10 bis. Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione
3 reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Qualora entro 60 giorni dalla sospensione non sia pervenuta la suddetta comunicazione, si procede alla revoca in via definitiva delle prestazioni collegate al reddito e al recupero di tutte le somme erogate a tale titolo nel corso dell'anno in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Nel caso in cui la comunicazione dei redditi sia presentata entro il suddetto termine di 60 giorni, gli Enti procedono al ripristino della prestazione sospesa dal mese successivo alla comunicazione, previo accertamento del relativo diritto anche per l'anno in corso".
Dunque, dopo tale disposizione è divenuto onere del titolare della prestazione comunicare
CP_ all i redditi percepiti in ciascun anno, nonché le variazioni rilevanti idonee ad incidere sul diritto alla prestazione in godimento. Inoltre, in caso di mancata comunicazione, l'istituto
“procede alla sospensione” della prestazione.
Innanzitutto, la espressione usata dal legislatore implica una attività dell'istituto, sia pure dovuta e non discrezionale, volta alla sospensione della prestazione che, evidentemente, deve essere comunicata, non avendo senso altrimenti prevederla, anche al fine del computo del successivo termine entro cui il titolare deve comunicare i suoi redditi.
Difatti, nel prosieguo la disposizione prevede che se la comunicazione dei redditi non perviene all'istituto entro i 60 giorni conseguenti alla sospensione, allora l'istituto procede alla revoca definitiva.
Insomma, laddove si ritenesse che la sospensione - che chiaramente risponde all'esigenza di dare all'interessato un'ultima possibilità di mettersi in regola comunicando i suoi redditi - non vada comunicata all'interessato, perderebbe di significato, comportando un inutile allungamento dei tempi della revoca.
CP_ Tuttavia, nella specie l nella menzionata nota del 23.10.2017 di revoca della prestazione collegata alla dichiarazione del 2014, in atti dello stesso , peraltro priva di avviso di CP_1
ricevimento, ha solo richiamato i solleciti all'interessata volti alla presentazione della dichiarazione, senza però produrli.
Non è giustificata allora la revoca definitiva della prestazione dell'assegno per il periodo dall'11.1.2015 al 31.12.2017, in mancanza di una valida comunicazione di sospensione, tanto
4 più alla luce della considerazione, che emerge dalla circolare n. 195 del 30.11.2015 richiamata
CP_ dall'appellante, secondo cui l solo con la stessa circolare ha dettato le modalità di comunicazione dei redditi da parte degli interessati e ha specificato i soggetti che vi sono
CP_ tenuti, stabilendo che proprio a decorrere dal 2015 l avrebbe cessato dal richiedere agli interessati annualmente i redditi.
CP_ In conclusione, l'appello deve essere accolto, non avendo l diritto a recuperare l'assegno di invalidità civile e neppure a trattenere la somma di €. 95,75 a seguito del ricalcolo operato e comunicato con lettera del 10.9.2019.
Le spese del doppio grado seguono la soccombenza, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
1) Accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, dichiara non dovuta da Pt_1
la somma di €. 3.767,40, quali ratei di assegno di invalidità ex art. 118/1971 per il
[...]
periodo dall'1.1.2015 al 31.12.2017;
CP_ 2) Condanna l al pagamento in favore dell'appellante delle somme già recuperate a titolo di indebito, nonché al pagamento dell'assegno di invalidità per il periodo successivo alla sospensione, oltre accessori di legge;
CP_ 3) Condanna l al pagamento in favore dell'appellante della somma di €. 95,75, indebitamente trattenuta a seguito del ricalcolo, di cui alla nota del 10.9.2019, oltre accessori di legge;
CP_ 4) Condanna l alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio, che liquida per compensi professionali per il primo grado in € 1500,00 e per il secondo grado in € 2500,00, oltre oneri accessori, con distrazione in favore dell'avv. Francesco Murianni, procuratore dell'appellante
Taranto, 12.11.2025
Il Consigliere Ausiliario estensore Il Presidente dott. Maria Filippa LEONE dott. Annamaria LASTELLA
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I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte di Appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto – Sezione Lavoro – composta dai Magistrati:
1) Dott. Annamaria LASTELLA - Presidente
2) Dott. Monica SGARRO - Consigliere
3) Dott. Maria Filippa LEONE - Consigliere Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di assistenza e previdenza in grado di appello iscritta al N. 97 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2021, discussa e decisa all'udienza del 12.11.2025
T R A
(c.f.: ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Taranto a Viale Virgilio n. 101/B, presso lo studio dell'avv. Francesco Murianni, dal quale è rappresentata e difesa in virtù di mandato in atti
- APPELLANTE -
E
(C.F.: ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, dagli avv.ti Giuseppe Basile e
ON Andriulli, con domicilio eletto presso la sede in Taranto a Via Golfo di Taranto CP_1
n. 7/D, in virtù di mandati in atti
- APPELLATO –
OGGETTO: ripetizione di indebito assistenziale
All'udienza del 12.11.2025 la causa è stata decisa sulle conclusioni come rassegnate in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'appellata sentenza (n. 2367/2020) il Tribunale di Taranto, in funzione di Giudice del
Lavoro, rigettava la domanda, con spese irripetibili ex art. 152 cpc, proposta da Pt_1 nei confronti dell – volta a sentire dichiarare non dovuta la somma di €.
[...] CP_1
3.767,40, pretesa in restituzione dall , con nota del 12.2.2019, senza alcuna CP_1
specificazione dell'indebito ma, da informazioni assunte, riferibile alla mancata comunicazione del modello red per il 2015, quale titolare dell'assegno di invalidità cat. INVCIV n. 07088306, già percepito, nonché volta al conseguimento della somma di €. 95,75
CP_ CP_ mensile, che l aveva indebitamente trattenuto, giusta comunicazione TE08 del
10.9.2019, oltre al pagamento dell'assegno di invalidità per il periodo successivo al
CP_ 31.12.2015, illegittimamente sospeso, e alla restituzione delle somme già recuperate dall
Avverso tale decisione proponeva appello la , lamentandone l'erroneità e chiedendone Pt_1
la riforma.
CP_ Resisteva l concludendo per il rigetto del proposto gravame e la conferma della sentenza di primo grado.
La causa era discussa e decisa all'odierna udienza come da separato dispositivo pubblicamente letto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo Giudice, in applicazione del tenore letterale dell'art. 13, comma 6, lettera c) del D.L.
n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla legge 122/2010, ha evidenziato come incombesse al titolare della prestazione, collegata ai redditi, l'onere di comunicazione dei dati reddituali, senza alcuna necessità da parte dell di comunicazione Controparte_2
all'adempimento e, pertanto, risultando pacifico che la non avesse presentato la Pt_1
CP_ dichiarazione reddituale dell'anno 2014, ha ritenuto che validamente l aveva provveduto alla revoca della prestazione e delle somme erogate a tale titolo nel 2015, rilevando, inoltre,
CP_ che neppure la circolare n. 195 del 30.11.2015, invocata dalla ricorrente, esoneri il titolare
CP_ dalla prestazione dall'obbligo di comunicazione all della propria situazione reddituale, dovendo comunque provvedervi con l'apposita opzione di dichiarazione breve in luogo della dichiarazione reddituale disciplinata dai punti precedenti della medesima circolare.
Si duole di tale decisione la evidenziando l'errore del primo Giudice per aver ritenuto Pt_1 obbligatoria la comunicazione della situazione reddituale sebbene non avesse avuto alcun reddito da dichiarare. Sostiene, infatti, l'appellante che sono esclusi dall'obbligo di comunicazione della situazione reddituale coloro che non posseggono redditi e che, diversamente da quanto rilevato dal Tribunale, anche secondo il tenore letterale della circolare n. 195/2015, nel caso in cui non vi siano redditi incidenti rispetto alla pensione erogata dall'Istituto, il titolare della prestazione non è tenuto ad effettuare nessuna dichiarazione reddituale, non potendosi equiparare la “facoltà” prevista dalla stessa circolare di scegliere l'apposita “opzione di dichiarazione breve” con l'obbligo di presentare la comunicazione reddituale di cui all'art. 13 comma 6, lettera C) D.L. 78/2010.
2 Si duole l'appellante anche della omessa pronuncia del primo giudice in ordine alla richiesta
CP_ di condanna alla restituzione della somma di €. 95,75 mensile trattenuta dall ovvero superiore alla misura di un quinto dell'assegno in godimento, con violazione del principio della salvezza del trattamento minimo di pensione, avuto riguardo all'importo dell'assegno in godimento, pari a €. 295,99, di gran lunga inferiore al trattamento minimo e alla rilevante
CP_ trattenuta operata di €. 95,75 con conseguente violazione dell dei predetti minimi.
L'appello è fondato
Innanzitutto, deve essere individuata la specifica causale in ragione della quale è stato elevato l'indebito nei confronti della parte ricorrente, evincibile dalla lettura del provvedimento di
CP_ indebito del 23.10.2017, in atti “la informiamo che, nonostante i solleciti, la sua dichiarazione relativa ai redditi dell'anno 2014 non ci è pervenuta. Per effetto di tale inadempimento, come le avevamo comunicato, l è tenuto a procedere alla revoca CP_1
definitiva della prestazione collegata al reddito 2014, ai sensi della legge 122/2010, art.13 comma 6 lettera c della legge n. 122 del 2010”.
Ciò premesso non può prescindersi, ai fini della definizione della controversia, dalla riforma del sistema di rilevamento dei redditi, da parte dei percettori di prestazioni assistenziali, introdotta con l'art. 13 D.L. 78/2010 (conv. con modif. in L. 122/2010) che è opportuno qui riportarlo: "1. E' istituito presso l , senza nuovi o Controparte_1
maggiori oneri per la finanza pubblica, il " dell'Assistenza" per la raccolta, la CP_3
conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale.
2.Il Casellario costituisce l'anagrafe generale delle posizioni assistenziali e delle relative prestazioni, condivisa tra tutte le amministrazioni centrali dello Stato, gli enti locali, le organizzazioni no profit e gli organismi gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie che forniscono obbligatoriamente i dati e le informazioni contenute nei propri archivi e banche dati, per la realizzazione di una base conoscitiva per la migliore gestione della rete dell'assistenza sociale, dei servizi e delle risorse.
3. Gli enti, le amministrazioni e i soggetti interessati trasmettono obbligatoriamente in via telematica al Casellario di cui al comma 1, i dati e le informazioni relativi a tutte le posizioni risultanti nei propri archivi e banche dati secondo criteri e modalità di trasmissione stabilite
CP_ dall … 10 bis. Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione
3 reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Qualora entro 60 giorni dalla sospensione non sia pervenuta la suddetta comunicazione, si procede alla revoca in via definitiva delle prestazioni collegate al reddito e al recupero di tutte le somme erogate a tale titolo nel corso dell'anno in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Nel caso in cui la comunicazione dei redditi sia presentata entro il suddetto termine di 60 giorni, gli Enti procedono al ripristino della prestazione sospesa dal mese successivo alla comunicazione, previo accertamento del relativo diritto anche per l'anno in corso".
Dunque, dopo tale disposizione è divenuto onere del titolare della prestazione comunicare
CP_ all i redditi percepiti in ciascun anno, nonché le variazioni rilevanti idonee ad incidere sul diritto alla prestazione in godimento. Inoltre, in caso di mancata comunicazione, l'istituto
“procede alla sospensione” della prestazione.
Innanzitutto, la espressione usata dal legislatore implica una attività dell'istituto, sia pure dovuta e non discrezionale, volta alla sospensione della prestazione che, evidentemente, deve essere comunicata, non avendo senso altrimenti prevederla, anche al fine del computo del successivo termine entro cui il titolare deve comunicare i suoi redditi.
Difatti, nel prosieguo la disposizione prevede che se la comunicazione dei redditi non perviene all'istituto entro i 60 giorni conseguenti alla sospensione, allora l'istituto procede alla revoca definitiva.
Insomma, laddove si ritenesse che la sospensione - che chiaramente risponde all'esigenza di dare all'interessato un'ultima possibilità di mettersi in regola comunicando i suoi redditi - non vada comunicata all'interessato, perderebbe di significato, comportando un inutile allungamento dei tempi della revoca.
CP_ Tuttavia, nella specie l nella menzionata nota del 23.10.2017 di revoca della prestazione collegata alla dichiarazione del 2014, in atti dello stesso , peraltro priva di avviso di CP_1
ricevimento, ha solo richiamato i solleciti all'interessata volti alla presentazione della dichiarazione, senza però produrli.
Non è giustificata allora la revoca definitiva della prestazione dell'assegno per il periodo dall'11.1.2015 al 31.12.2017, in mancanza di una valida comunicazione di sospensione, tanto
4 più alla luce della considerazione, che emerge dalla circolare n. 195 del 30.11.2015 richiamata
CP_ dall'appellante, secondo cui l solo con la stessa circolare ha dettato le modalità di comunicazione dei redditi da parte degli interessati e ha specificato i soggetti che vi sono
CP_ tenuti, stabilendo che proprio a decorrere dal 2015 l avrebbe cessato dal richiedere agli interessati annualmente i redditi.
CP_ In conclusione, l'appello deve essere accolto, non avendo l diritto a recuperare l'assegno di invalidità civile e neppure a trattenere la somma di €. 95,75 a seguito del ricalcolo operato e comunicato con lettera del 10.9.2019.
Le spese del doppio grado seguono la soccombenza, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
1) Accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, dichiara non dovuta da Pt_1
la somma di €. 3.767,40, quali ratei di assegno di invalidità ex art. 118/1971 per il
[...]
periodo dall'1.1.2015 al 31.12.2017;
CP_ 2) Condanna l al pagamento in favore dell'appellante delle somme già recuperate a titolo di indebito, nonché al pagamento dell'assegno di invalidità per il periodo successivo alla sospensione, oltre accessori di legge;
CP_ 3) Condanna l al pagamento in favore dell'appellante della somma di €. 95,75, indebitamente trattenuta a seguito del ricalcolo, di cui alla nota del 10.9.2019, oltre accessori di legge;
CP_ 4) Condanna l alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio, che liquida per compensi professionali per il primo grado in € 1500,00 e per il secondo grado in € 2500,00, oltre oneri accessori, con distrazione in favore dell'avv. Francesco Murianni, procuratore dell'appellante
Taranto, 12.11.2025
Il Consigliere Ausiliario estensore Il Presidente dott. Maria Filippa LEONE dott. Annamaria LASTELLA
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