Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XV, sentenza 22/01/2026, n. 926
CGT1
Sentenza 22 gennaio 2026

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  • Accolto
    Omessa notifica atti prodromici

    L'Agenzia delle Entrate-Riscossione, convenuta in giudizio, non si è costituita né ha prodotto la documentazione comprovante la notifica degli atti prodromici, venendo meno al proprio onere probatorio. Pertanto, l'omessa notifica degli atti presupposti costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato.

  • Accolto
    Difetto di motivazione dell'atto impugnato

    La Corte ha accolto il ricorso per omessa notifica degli atti prodromici, annullando l'atto impugnato. Non è esplicitamente menzionato un rigetto specifico per questo motivo, ma l'accoglimento del vizio procedurale assorbe la questione.

  • Accolto
    Condanna alle spese

    Le spese processuali sono state poste interamente a carico dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, trattandosi di omissione di un adempimento che competeva all'Agente della riscossione. Le spese sono state liquidate in euro 400,00 oltre accessori di legge.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XV, sentenza 22/01/2026, n. 926
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli
    Numero : 926
    Data del deposito : 22 gennaio 2026

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