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Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XV, sentenza 22/01/2026, n. 926 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 926 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 926/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 15, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
ITRI PAOLO, Giudice monocratico in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7475/2025 depositato il 18/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259015736485000 IRPEF-ALTRO 2020 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 898/2026 depositato il
21/01/2026
Richieste delle parti:
Le parti si riportano alle rispettive difese
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, il ricorrente avv. Ricorrente_1, in proprio e nella qualità di procuratore di se medesimo, impugna la intimazione di pagamento n. 07120259015736485/000, notificata in data
15.4.2025 dall'Agenzia delle entrate-Riscossione, dell'importo complessivo di euro 550,98 emessa sulla base delle cartelle presupposte n. 07120240053752585000, asseritamente notificata il 29.3.2024 per conto della Dir.prov.le I di Napoli – uff. territoriale Napoli, per omesso versamento dell'Imposta sostitutiva sul regime forfettario e IRPEF anno 2020; e n. 07120240075663486000 asseritamente notificata il 29.5.2024 per conto della Dir.prov.le II di Napoli – uff. territoriale Napoli 3, per omesso versamento dell'Imposta di registro anno
2021.
Parte ricorrente lamenta l'omessa notifica degli atti prodromici, ovvero la irregolarità di tali notifiche, nonché il difetto di motivazione dell'atto impugnato e violazione degli artt. 25 comma 2, art. 50 del dPR 602/1973, art. 29 comma 3, DL 78/2010 (decadenza). Ha così concluso: 1) nel merito dichiarare l'illegittimità/nullità/ inesistenza della pretesa esattoriale contenuta nella intimazione di pagamento n. 071 2025 90157364 85/000, perché non preceduta dalla rituale notifica degli atti prodromici – cartelle di pagamento n.
07120240053752585000 e n. 0712022122792385000; 2) nel merito dichiarare la insanabile nullità dell'atto per carenza assoluta di motivazione;
3) nel merito dichiarare l'illegittimità e di conseguenza annullare la intimazione di pagamento n. 071 2025 90157364 85/000 in quanto illegittima ed infondata in fatto ed in diritto, perché priva e carente dei presupposti essa legittimanti;
4) condannare l'Agenzia delle Entrate
Riscossione, in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento delle spese e competenze del giudizio, oltre al rimborso forfetario spese generali del 15,00%, Iva e Cpa come per legge.
In data 02.10.2025 il ricorrente depositava memorie illustrative con le quali, rilevato che l'Agenzia delle
Entrate Riscossione, benché ritualmente citata in giudizio, non si era costituita, così disattendendo l'onere di provare la regolare notifica degli atti prodromici, ribadiva le conclusioni già rese.
Con ordinanza del 15.10.2025 il giudice disponeva l'integrazione del contraddittorio a cura del ricorrente nei confronti degli enti impositori nel termine perentorio di giorni trenta e rinviava a nuovo ruolo.
In data 18.12.2025 si è costituita l'Agenzia delle Entrate DP1 di Napoli, che ha concluso per il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
In data 22.12.2025 si è costituita l'Agenzia delle Entrate DP2 di Napoli, che ha così concluso: 1) dichiarare inammissibile il ricorso per violazione degli artt. 19, comma 3 e 21 del d.lgs. n. 546/92; 2) rigettare il ricorso e condannare in ogni caso il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
In data 02.01.2026 il ricorrente ha depositato ulteriori memorie.
Non si è costituita l'Agenzia delle entrate-Riscossione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato. Occorre premettere che in materia di riscossione delle imposte – atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni – l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato (Cassazione Civile Sezione V,
18 gennaio 2018 n. 1144). La correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è infatti assicurata mediante il rispetto di una sequenza ordinata secondo una progressione di determinati atti, con le relative notificazioni, destinati, con diversa e specifica funzione, a farla emergere e a portarla nella sfera di conoscenza dei destinatari, allo scopo, soprattutto, di rendere possibile per questi ultimi un efficace esercizio del diritto di difesa. Nella predetta sequenza, l'omissione della notificazione di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato e tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta o di impugnare, per tale semplice vizio, l'atto consequenziale notificatogli – rimanendo esposto all'eventuale successiva azione dell'amministrazione, esercitabile soltanto se siano ancora aperti i termini per l'emanazione e la notificazione dell'atto presupposto
- o di impugnare cumulativamente anche quest'ultimo (non notificato) per contestare radicalmente la pretesa tributaria: con la conseguenza che spetta al Giudice di merito - la cui valutazione se congruamente motivata non sarà censurabile in sede di legittimità -interpretare la domanda proposta dal contribuente al fine di verificare se egli abbia inteso far valere la nullità dell'atto consequenziale in base all'una o all'altra opzione." (Vedi Cass. Sez. Un n. 16412 del 2007, e conformi Cass. n. 1532 del 2012; n. 9762 del 2014; n.
10528 del 2017; n. 8295 del 2018).
Tanto premesso, osserva il giudice che a fronte della specifica eccezione sollevata dalla contribuente circa la omessa notifica degli atti prodromici, spettava alle parti resistenti, e in particolare all'Agenzia delle entrate-
Riscossione, produrre i predetti atti e le relative notifiche.
Nel caso di specie, la predetta Agenzia non si è costituita, né ha assolto al proprio onere di produzione delle prodromiche cartelle e delle relative notifiche.
Il ricorso va quindi accolto e i provvedimenti impugnati conseguentemente annullati.
Quanto alle spese, osserva il giudice che le stesse vanno poste interamente a carico dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, trattandosi di omissione di un adempimento che competeva all'Agente della riscossione, mentre vanno compensate quanto agli Enti impositori.
P.Q.M.
Il giudice accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'atto opposto in relazione alle sole cartelle impugnate.
Condanna l'Agenzia delle entrate-Riscossione al pagamento delle spese processuali, che liquida in euro
400,00 oltre accessori di legge, se dovuti. Compensa le spese quanto all'Agenzia delle Entrate DP1 di
Napoli e l'Agenzia delle Entrate DP2 di Napoli.
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 15, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
ITRI PAOLO, Giudice monocratico in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7475/2025 depositato il 18/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259015736485000 IRPEF-ALTRO 2020 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 898/2026 depositato il
21/01/2026
Richieste delle parti:
Le parti si riportano alle rispettive difese
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, il ricorrente avv. Ricorrente_1, in proprio e nella qualità di procuratore di se medesimo, impugna la intimazione di pagamento n. 07120259015736485/000, notificata in data
15.4.2025 dall'Agenzia delle entrate-Riscossione, dell'importo complessivo di euro 550,98 emessa sulla base delle cartelle presupposte n. 07120240053752585000, asseritamente notificata il 29.3.2024 per conto della Dir.prov.le I di Napoli – uff. territoriale Napoli, per omesso versamento dell'Imposta sostitutiva sul regime forfettario e IRPEF anno 2020; e n. 07120240075663486000 asseritamente notificata il 29.5.2024 per conto della Dir.prov.le II di Napoli – uff. territoriale Napoli 3, per omesso versamento dell'Imposta di registro anno
2021.
Parte ricorrente lamenta l'omessa notifica degli atti prodromici, ovvero la irregolarità di tali notifiche, nonché il difetto di motivazione dell'atto impugnato e violazione degli artt. 25 comma 2, art. 50 del dPR 602/1973, art. 29 comma 3, DL 78/2010 (decadenza). Ha così concluso: 1) nel merito dichiarare l'illegittimità/nullità/ inesistenza della pretesa esattoriale contenuta nella intimazione di pagamento n. 071 2025 90157364 85/000, perché non preceduta dalla rituale notifica degli atti prodromici – cartelle di pagamento n.
07120240053752585000 e n. 0712022122792385000; 2) nel merito dichiarare la insanabile nullità dell'atto per carenza assoluta di motivazione;
3) nel merito dichiarare l'illegittimità e di conseguenza annullare la intimazione di pagamento n. 071 2025 90157364 85/000 in quanto illegittima ed infondata in fatto ed in diritto, perché priva e carente dei presupposti essa legittimanti;
4) condannare l'Agenzia delle Entrate
Riscossione, in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento delle spese e competenze del giudizio, oltre al rimborso forfetario spese generali del 15,00%, Iva e Cpa come per legge.
In data 02.10.2025 il ricorrente depositava memorie illustrative con le quali, rilevato che l'Agenzia delle
Entrate Riscossione, benché ritualmente citata in giudizio, non si era costituita, così disattendendo l'onere di provare la regolare notifica degli atti prodromici, ribadiva le conclusioni già rese.
Con ordinanza del 15.10.2025 il giudice disponeva l'integrazione del contraddittorio a cura del ricorrente nei confronti degli enti impositori nel termine perentorio di giorni trenta e rinviava a nuovo ruolo.
In data 18.12.2025 si è costituita l'Agenzia delle Entrate DP1 di Napoli, che ha concluso per il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
In data 22.12.2025 si è costituita l'Agenzia delle Entrate DP2 di Napoli, che ha così concluso: 1) dichiarare inammissibile il ricorso per violazione degli artt. 19, comma 3 e 21 del d.lgs. n. 546/92; 2) rigettare il ricorso e condannare in ogni caso il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
In data 02.01.2026 il ricorrente ha depositato ulteriori memorie.
Non si è costituita l'Agenzia delle entrate-Riscossione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato. Occorre premettere che in materia di riscossione delle imposte – atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni – l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato (Cassazione Civile Sezione V,
18 gennaio 2018 n. 1144). La correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è infatti assicurata mediante il rispetto di una sequenza ordinata secondo una progressione di determinati atti, con le relative notificazioni, destinati, con diversa e specifica funzione, a farla emergere e a portarla nella sfera di conoscenza dei destinatari, allo scopo, soprattutto, di rendere possibile per questi ultimi un efficace esercizio del diritto di difesa. Nella predetta sequenza, l'omissione della notificazione di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato e tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta o di impugnare, per tale semplice vizio, l'atto consequenziale notificatogli – rimanendo esposto all'eventuale successiva azione dell'amministrazione, esercitabile soltanto se siano ancora aperti i termini per l'emanazione e la notificazione dell'atto presupposto
- o di impugnare cumulativamente anche quest'ultimo (non notificato) per contestare radicalmente la pretesa tributaria: con la conseguenza che spetta al Giudice di merito - la cui valutazione se congruamente motivata non sarà censurabile in sede di legittimità -interpretare la domanda proposta dal contribuente al fine di verificare se egli abbia inteso far valere la nullità dell'atto consequenziale in base all'una o all'altra opzione." (Vedi Cass. Sez. Un n. 16412 del 2007, e conformi Cass. n. 1532 del 2012; n. 9762 del 2014; n.
10528 del 2017; n. 8295 del 2018).
Tanto premesso, osserva il giudice che a fronte della specifica eccezione sollevata dalla contribuente circa la omessa notifica degli atti prodromici, spettava alle parti resistenti, e in particolare all'Agenzia delle entrate-
Riscossione, produrre i predetti atti e le relative notifiche.
Nel caso di specie, la predetta Agenzia non si è costituita, né ha assolto al proprio onere di produzione delle prodromiche cartelle e delle relative notifiche.
Il ricorso va quindi accolto e i provvedimenti impugnati conseguentemente annullati.
Quanto alle spese, osserva il giudice che le stesse vanno poste interamente a carico dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, trattandosi di omissione di un adempimento che competeva all'Agente della riscossione, mentre vanno compensate quanto agli Enti impositori.
P.Q.M.
Il giudice accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'atto opposto in relazione alle sole cartelle impugnate.
Condanna l'Agenzia delle entrate-Riscossione al pagamento delle spese processuali, che liquida in euro
400,00 oltre accessori di legge, se dovuti. Compensa le spese quanto all'Agenzia delle Entrate DP1 di
Napoli e l'Agenzia delle Entrate DP2 di Napoli.