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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 04/12/2025, n. 1858 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1858 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1889/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. GI CAMPAGNA -Presidente rel.
2) Dott. Elena M.A. LUPPINO -Giudice
3) Dott. Myriam MULONIA -Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n.1889 R.G.A.C. dell'anno 2024, riservata in decisione all'udienza cartolare del 21.10.2025, vertente
TRA
(nata a [...] il [...], cod. Parte_1
fisc.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Maria CodiceFiscale_1
ZI MA, giusta procura in atti, presso il cui studio in Reggio
Calabria, alla via Vittorio Veneto n.20 ha eletto domicilio.
-ricorrente-
E
(nato a [...] il [...], cod. fisc.: Parte_2
), rappresentato e difeso dall'avv. GI Lo CodiceFiscale_2
Presti, giusta procura in atti, presso il cui studio in Reggio Calabria alla via Nazionale Pentimele n.238 ha eletto domicilio.
pagina 1 di 14 -resistente-
NONCHE'
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
-interveniente-
Conclusioni delle parti
All'udienza cartolare del 21.10.2025, entrambe le parti insistevano nell'accoglimento delle conclusioni così come rassegnate nei rispettivi scritti difensivi, negli atti e verbali di causa.
L'ufficio del P.M. in data 22.05.2025 “vistava” il ricorso
IN FATTO ED DIRITTO
Con ricorso depositato il 19.07.2024 chiedeva a Parte_1
questo Tribunale di voler pronunciare la separazione personale dal proprio marito, , assumendo che: Parte_2
-il 24.04.2004 aveva contratto in Reggio Calabria matrimonio concordatario con il resistente;
-dall'unione coniugale sono nati due figli, (13.09.2005), Per_1
maggiorenne ma economicamente non autosufficiente, e GI
(31.01.2009), ancora minorenne;
-la convivenza si era da qualche tempo irreversibilmente deteriorata e divenuta impossibile a causa delle condizioni di vita del marito che aveva iniziato a fare uso frequente e smodato di alcolici, rientrando a casa in condizioni di ebbrezza così da determinare una situazione di forte tensione, poiché la moglie e/o i figli divenivano bersaglio di insulti o di rimproveri per futili motivi da parte del , il quale lasciava Parte_2
pagina 2 di 14 senza soldi la moglie che si trovava perciò impossibilitata a provvedere alle esigenze primarie e quotidiane della famiglia;
-aveva scoperto, tramite il figlio primogenito, che il marito aveva contratto dei prestiti senza che ella fosse messa a conoscenza delle ragioni che lo avevano spinto a ricorrere a tali finanziamenti;
-la situazione era divenuta sempre più insostenibile con l'acuirsi dei comportamenti negativi dell'uomo, che non si limitava più a episodi di aggressività verbale nei confronti di moglie e figli, tant'è che la sera del
05.04.2023 intorno alle ore 20,00, rientrando a casa con il figlio minore
GI, veniva aggredita sia con insulti che fisicamente dal Parte_2
che l'afferrava dalle spalle con l'intento di percuoterla e che l'intento violento non veniva portato a compimento grazie all'intervento del figlio
; Per_1
-il giorno successivo aveva provveduto a denunciare tutto l'accaduto e che in conseguenza di ciò era stato instaurato un procedimento penale per il reato di cui all'art.572 commi 1 e 2 c.p.;
-dalla sera del 05.04.2023 ella e i suoi due figli non avevano fatto più ritorno nella abitazione familiare, dove continua a vivere il marito, essendo ospitati dai suoi genitori.
-il svolgeva attività lavorativa quale dipendente a tempo Parte_2
indeterminato della società Sistemi Integrati s.r.l., percependo uno stipendio mensile medio di € 1.600,00, nonché anche un assegno di invalidità mensile di € 527,92, e che era proprietario di alcune unità immobiliari, da alcune dei quali percepiva un canone locativo;
-ella non svolgeva alcuna attività lavorativa.
pagina 3 di 14 Sulla scorta di tali allegazioni, la ricorrente chiedeva che: a) venisse pronunciata la separazione personale dei coniugi, con addebito al marito;
b) fosse disposto l'affidamento in via esclusiva del figlio minore alla madre, prevedendo per il padre la possibilità di vedere ed incontrare
GI compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici del ragazzo;
c) fosse posto a carico del marito l'obbligo del versamento mensile in suo favore della complessiva somma di € 1.300,00, di cui €
300,00 per moglie e € 500,00 per ciascun figlio, oltre al 75% delle spese straordinarie, con vittoria di spese e competenze di causa.
Notificato ritualmente il ricorso con il pedissequo decreto, si costituiva il quale contestava l'esposizione dei fatti per come Parte_2
denunciati dalla moglie, interessata ad offrire una falsa rappresentazione della realtà, evidenziando in particolare che la causa della crisi coniugale andava ricercata nell'abbandono immotivato del tetto coniugale e del marito gravemente malato di sclerosi multipla, da parte della Pt_1
peraltro indagata in diversi procedimenti penali generati dalle diverse denunce-querele sporte;
rilevava che la moglie, durante la convivenza, era stata titolare di un'attività commerciale dedita al commercio al dettaglio di abbigliamento
Chiedeva, pertanto, che la separazione fosse addebitata alla moglie e fossero rigettate tutte le richieste formulate dalla ricorrente.
Alla prima udienza tenutasi il 14.01.2025, entrambe le parti insistevano per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nei rispettivi scritti difensivi per le ragioni ivi illustrate;
veniva loro sottoposta una proposta ai fini della trasformazione della separazione da giudiziale in consensuale, che veniva accettata soltanto dal resistente ma non dalla pagina 4 di 14 ricorrente;
quindi, con ordinanza depositata il 07.02.2025 venivano adottati i provvedimenti temporanei e urgenti in forza dei quali veniva disposto l'affidamento ad entrambi i genitori del figlio minore della coppia, GI, con collocazione presso la madre, e stabilendosi che allo stato il padre potesse vedere liberamente il figlio, compatibilmente con le prioritarie esigenze scolastiche e di vita del minore, previo avviso alla madre almeno 24 ore prima e fatto salvo ogni più opportuno e puntuale provvedimento da adottarsi all'esito dell'audizione del minore medesimo;
veniva posto a carico del l'obbligo di Parte_2
corrispondere alla un assegno provvisorio mensile complessivo Pt_1
di € 850,00 a titolo di contributo per il mantenimento di moglie (nella misura di € 200,00) e di € 650,00 e dei due figli, importo rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat e da corrispondersi entro i primi cinque giorni di ciascun mese, oltre al 70% delle spese straordinarie, da individuarsi secondo il protocollo adottato da questo Tribunale, ed infine veniva attribuito alla ricorrente, nella misura del 100%, l'Assegno Unico
Universale; la causa veniva contestualmente riservata al Collegio sulla richiesta di pronuncia parziale sullo status formulata dalla Pt_1
Con sentenza parziale n.219/2025 pubblicata il 10.02.2025 veniva pronunciata la separazione personale dei coniugi e rimessa alla prosecuzione del giudizio ogni statuizione in ordine alle ulteriori domande formulate dalle parti;
quindi, veniva sentito il figlio minorenne
GI e veniva espletata la prova testimoniale diretta articolata dalla infine, all'udienza cartolare del 21.10.2025 la causa veniva Pt_1
riservata al Collegio per la decisione.
* * * * * *
pagina 5 di 14 Attesa la sentenza parziale n.219/2025 pubblicata il 10.02.2025 con la quale è stata pronunciata la separazione personale tra i coniugi non resta in questa sede che adottare i provvedimenti Parte_3
conseguenziali.
Per ciò che concerne, innanzitutto, le reciproche richieste di addebito formulate da ciascuna parte, reputa il Collegio fondate le censure mosse dalla moglie in ordine al comportamento riprovevole tenuto dal marito e ritiene, di conseguenza, addebitabile al la responsabilità della Parte_2
rottura del vincolo coniugale, appalesandosi la condotta violenta e aggressiva posta in essere dall'uomo, ad un attenta, complessiva e serena valutazione della vicenda sottoposta al suo esame quale emerge dalle risultanze processuali, sia sul piano logico che cronologico, gravemente in contrasto con i doveri nascenti dal matrimonio.
Ed invero, deve, a tal proposito, evidenziarsi, condividendo il Collegio sul punto l'orientamento granitico espresso dalla giurisprudenza di legittimità e di merito, che le reiterate violenze fisiche e morali, inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore di esse;
il loro accertamento esonera il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei (tra le tante, da ultimo,
Cass. n.22294/2024; Cass. n.35249/2023; Cass. n.16262/2023; Cass.
pagina 6 di 14 n.27766/2022; Trib. Bari n.2111/2023; Trib. Bari n.1471/2023; Trib.
Lamezia Terme n.166/2023; Trib. Pisa n.1195/2023; Trib. Monza
n.1971/2023; Trib. Castrovillari n.1140/2023; Trib. Terni n.134/2023;
Trib. Teramo n.448/2023).
In buona sostanza, è stato affermato che le violenze fisiche e morali che un coniuge infligge all'altro, specie se reiterate nel tempo, costituiscono un “vulnus” di tale gravità rispetto ai doveri coniugali, da rappresentare cause idonee a rendere intollerabile la convivenza e da fondare non solo la pronuncia di separazione personale, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore di esse, sì da esonerare il giudice del merito, che abbia accertato siffatti comportamenti, dal dovere di comparare con essi, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei.
Proprio di recente, con l'ordinanza n.9392/2025, la Suprema Corte ha ribadito con forza che, in materia di separazione personale, anche un solo episodio di violenza domestica, per quanto lieve negli esiti clinici, integra una violazione dei doveri coniugali sanciti dagli artt.143 e 151 c.c. e determina l'addebito della crisi al coniuge responsabile.
I giudici di legittimità collocano tale principio nel quadro dell'art.29
Cost. che tutela la famiglia quale società naturale fondata sul matrimonio,
e richiama la Convenzione di Istanbul (L. 77/2013) a tutela della dignità
e dell'incolumità personale, riaffermando che la violenza spezza irrimediabilmente l'equilibrio della coppia.
pagina 7 di 14 La Cassazione ha avuto modo di rammentare in questa occasione che nei rapporti familiari, la prova indiziaria è spesso indispensabile perché le condotte violente avvengono in ambiti privati, sottratti alla percezione diretta dei testimoni;
una volta accertata l'offesa alla pari dignità dei coniugi, non occorre dimostrare il nesso causale tra aggressione e rottura: l'intollerabilità della convivenza è insita nell'atto violento stesso.
Orbene, facendo leva sui consolidati e condivisi principi appena enunciati, ritiene il Collegio che nella vicenda processuale in esame non possa sussistere dubbio alcuno in ordine all'ascrivibilità alla grave e accertata condotta del la responsabilità della rottura del Parte_2
vincolo coniugale e della irreversibilità della crisi matrimoniale, poiché le lamentate e frequenti violenze psicologiche perpetrate a danno della moglie hanno trovato decisiva e eloquente conferma nelle deposizioni testimoniali del figlio maggiorenne “confermo di aver visto Per_1
spesso rincasare mio padre ubriaco e che fosse ubriaco lo si intuiva facilmente sia dall'alito sia dalle sue condizioni generali anche perché a causa della sua malattia (sclerosi multipla) aveva difficolta a deambulare ed era solito inveire e litigare con mia madre per futili motivi, come per esempio rimproverava a mia madre che non aveva preparato la cena. ADR – ricordo bene l'episodio di due anni fa, se non ricordo male era aprile, quando mio padre tornando a casa palesemente ubriaco ha cominciato ad aggredire verbalmente mia madre e poi ha tentato di strattonarla , a quel punto sono dovuto intervenire io per rimettere le cose a posto ed invitare mia madre ad andare a dormire;
aggiungo che a questo episodio ho assistito io e se non ricordo male mia NO paterna che abitava nello stesso fabbricato;
mio fratello GI
pagina 8 di 14 si trovava in casa ma in un 'altra stanza;
a seguito di questo episodio, quella sera decidemmo tutti, io mia madre e mio fratello, di andare a dormire presso l'abitazione dei miei nonni;
ADR – confermo che negli ultimi anni mio padre quando tornava ubriaco a casa inveniva spesso contro mia madre per futili motivi ed ho sentito spesso che la epitetava con termini come “troia” e nelle dichiarazioni rese dal figlio minorenne
GI in sede di audizione: “mio padre era solito tornare a casa spesso ubriaco anche quando diceva che si doveva allontanare da casa per ragioni di lavoro;
in queste occasioni io capivo che aveva bevuto tanto perché lui soffre anche di una malattia di cui non conosco il nome per cui comincia a gridare, a dire parolacce, ad inveire e a trascinarsi faticosamente nel camminare;
la goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata la sera in cui, tornato ubriaco da fuori, ha cominciato a inveire pesantemente nei confronti di mia madre, rea di non aver cucinato per tempo, in quella circostanza non lo avevo mai visto cosi arrabbiato e sia io che mia madre ci siamo particolarmente spaventati tanto che siamo scappati a casa di mia NO , se non ricordo male questo episodio è avvenuto circa due anni fa quando frequentavo il primo liceo scientifico, se non ricordo male in quella circostanza mio padre tirò uno schiaffo a mia madre ADR – soltanto in un'altra occasione ricordo che mio padre tirò un cuscino a mia madre, negli altri casi il suo atteggiamento non sfociò mai in percosse, lui era solito invenire ed urlare contro mia madre ma niente più”.
D'altra parte, le risultanze dell'istruttoria espletata hanno trovato conferma documentale, a seguito della denuncia sporta dalla Pt_1
nella richiesta di rinvio a giudizio formulata dall'ufficio del P.M. presso pagina 9 di 14 il Tribunale di Reggio Calabria per il reato di cui agli artt.94 e 572, comma 2 c.p., per avere il , con condotte reiterate e versando Parte_2
abitualmente in stato di alterazione dovuta al consumo di sostanze alcoliche, con violenza fisica, verbale e morale, maltrattato la moglie convivente ingiuriandola, offendendola, aggredendola in più occasioni verbalmente e fisicamente, anche alla presenza dei figli, costringendo loro ad uno stile di vita insostenibile;
in particolare, a titolo esemplificativo: - in stato di alterazione alcolica, con cadenza quasi quotidiana andava in escandescenza per futili motivi e mortificava la p.o. gridando al suo indirizzo ed insultandola;
- aggrediva in più occasioni verbalmente la appellandola con epiteti del tipo Pt_1
“PUTTANA” minacciandola con frasi del seguente tenore “TE LA
FACCIO PAGARE. MANDO QUALCUNO DAI TUOI GENITORI”; -il
30 agosto 2022, aggrediva fisicamente la p.o. spintonandola con violenza provocandole ecchimosi;
-il 5 aprile 2023, in stato di alterazione alcolica, inveiva contro la p.o., la minacciava riferendole “TE LA
FACCIO PAGARE” e la strattonava con forza, intimandole di andare via di casa;
episodio in cui è intervenuto il figlio minore , Per_1
frapponendosi fisicamente fra i genitori in difesa della madre;
- sottraendo alla p.o. la carta bancomat in modo da privarla della possibilità di fare acquisti in autonomia, senza il previo consenso del marito;
- induceva la moglie a lasciare la propria attività lavorativa, accusandola di aver abbandonato la famiglia. Con l'aggravante di aver commesso i fatti alla presenza dei figli (nato a [...]
RC il 31.1.2009) e (nato a [...] il [...]), minorenni all'epoca Per_1
pagina 10 di 14 dei fatti. Fatti commessi in Reggio Calabria, dall'anno 2018 all'aprile
2024”.
Ed allora, preso atto che l'assunto di parte ricorrente appare riscontrato sulla scorta del quadro probatorio come sopra delineato, e che i fatti accertati a carico del marito costituiscono violazione di norme di condotta imperative ed inderogabili -traducendosi nell'aggressione a beni e diritti fondamentali della persona, quali l'incolumità e l'integrità fisica, morale e sociale dell'altro coniuge, ed oltrepassando quella soglia minima di solidarietà e di rispetto comunque necessaria e doverosa per la personalità del partner- e che come tali essi sono insuscettibili di essere giustificati come ritorsione e reazione al comportamento di quest'ultimo, la separazione non può che essere addebitata al , atteso che la Parte_2
sua condotta cosciente e volontaria si palesa in tutta evidenza apertamente in contrasto con i doveri connessi al suo status di uomo coniugato.
Va invece disattesa la domanda di addebito avanzata dal , Parte_2
atteso che il resistente non ha articolato alcun mezzo istruttorio finalizzato a ritenere che la condotta della abbia violato i doveri Pt_1
coniugali e abbia avuto efficacia eziologica nel determinarsi l'intollerabilità della convivenza familiare tale da legittimare un giudizio di imputabilità della rottura del vincolo matrimoniale.
Per quanto riguarda le ulteriori statuizioni da adottare in questa sede, ritiene il Collegio che possano essere confermate le determinazioni assunte con l'ordinanza del 07.02.2025, innanzitutto con riferimento alla regolamentazione dei rapporti figlio minorenne-genitore non collocatario, alla luce delle dichiarazioni rese da GI in sede di audizione (“i
pagina 11 di 14 miei rapporti con mio padre sono attualmente buoni nel senso che messaggiamo e ci videochiamiamo ogni giorno ed ogni tanto usciamo insieme”), e dovendosi promuovere il principio dell'affidamento condiviso così da offrire al padre la concreta possibilità di recuperare appieno il proprio ruolo e le proprie competenze genitoriali, sin quando sia possibile e semprechè ciò non arrechi pregiudizio al figlio.
Anche per ciò che concerne gli aspetti economici, ad avvio del Collegio meritano di essere confermate le statuizioni adottate con l'ordinanza del
07.02.2025, tenuto conto della situazione patrimoniale complessiva del resistente, per come documentata dalla ricorrente, atteso che il Parte_2
non ha prodotto, come invece richiesto dalla normativa vigente, le ultime dichiarazioni dei redditi né certificazione equipollente attestante la sua effettiva condizione economica.
Ed allora, va posto a carico del l'obbligo di corrispondere alla Parte_2
un assegno mensile complessivo di € 850,00 a titolo di contributo Pt_1
per il mantenimento di moglie (nella misura di € 200,00) e dei due figli
(€ 650,00), importo rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat e da corrispondersi entro i primi cinque giorni di ciascun mese, oltre al 70% delle spese straordinarie, da individuarsi secondo il protocollo adottato da questo Tribunale;
mentre va attribuito sempre alla ricorrente l'Assegno
Unico Universale nella misura del 100%.
Avuto riguardo alle ragioni della decisione e tenuto conto del principio della soccombenza relativamente alla domanda autonoma di addebito, le spese di giudizio vanno poste a carico di parte resistente e liquidate come da dispositivo in favore dell'Erario, essendo stata ammessa la al Pt_1
patrocinio a spese dello Stato.
pagina 12 di 14
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda di separazione personale con addebito proposta con ricorso depositato il 19.07.2024, da nei confronti Parte_1
di nonché sulla domanda di addebito formulata da Parte_2
quest'ultimo, così provvede:
-dichiara, in accoglimento della richiesta di addebito formulata da
, che la responsabilità della separazione è da Parte_1
ascrivere a , per le causali di cui in parte motiva;
Parte_2
-rigetta la domanda di addebito della separazione formulata da
, per le ragioni di cui in parte motiva;
Parte_2
-pone a carico del l'obbligo della corresponsione in favore Parte_2
della di un assegno mensile complessivo pari ad € 850,00 a titolo Pt_1
di contributo per il mantenimento di moglie (nella misura di € 200,00) e dei due figli (€ 650,00), importo rivalutabile ogni fine anno sulla base degli indici Istat e da corrispondersi entro i primi cinque giorni di ciascun mese, oltre al 70% delle spese straordinarie, individuate come da protocollo adottato da questo Tribunale;
-attribuisce alla nella misura del 100%, l'Assegno Unico Pt_1
Universale;
-condanna al pagamento in favore dell'Erario delle Parte_2
spese processuali del presente giudizio che liquida in complessivi euro
3.500,00, oltre Iva, Cpa e rimborso spese generali come per legge, se dovuti;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
pagina 13 di 14 Così deciso in Reggio Calabria, il 03.12.2025
Il Presidente rel.est. dott. GI Campagna
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. GI CAMPAGNA -Presidente rel.
2) Dott. Elena M.A. LUPPINO -Giudice
3) Dott. Myriam MULONIA -Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n.1889 R.G.A.C. dell'anno 2024, riservata in decisione all'udienza cartolare del 21.10.2025, vertente
TRA
(nata a [...] il [...], cod. Parte_1
fisc.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Maria CodiceFiscale_1
ZI MA, giusta procura in atti, presso il cui studio in Reggio
Calabria, alla via Vittorio Veneto n.20 ha eletto domicilio.
-ricorrente-
E
(nato a [...] il [...], cod. fisc.: Parte_2
), rappresentato e difeso dall'avv. GI Lo CodiceFiscale_2
Presti, giusta procura in atti, presso il cui studio in Reggio Calabria alla via Nazionale Pentimele n.238 ha eletto domicilio.
pagina 1 di 14 -resistente-
NONCHE'
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
-interveniente-
Conclusioni delle parti
All'udienza cartolare del 21.10.2025, entrambe le parti insistevano nell'accoglimento delle conclusioni così come rassegnate nei rispettivi scritti difensivi, negli atti e verbali di causa.
L'ufficio del P.M. in data 22.05.2025 “vistava” il ricorso
IN FATTO ED DIRITTO
Con ricorso depositato il 19.07.2024 chiedeva a Parte_1
questo Tribunale di voler pronunciare la separazione personale dal proprio marito, , assumendo che: Parte_2
-il 24.04.2004 aveva contratto in Reggio Calabria matrimonio concordatario con il resistente;
-dall'unione coniugale sono nati due figli, (13.09.2005), Per_1
maggiorenne ma economicamente non autosufficiente, e GI
(31.01.2009), ancora minorenne;
-la convivenza si era da qualche tempo irreversibilmente deteriorata e divenuta impossibile a causa delle condizioni di vita del marito che aveva iniziato a fare uso frequente e smodato di alcolici, rientrando a casa in condizioni di ebbrezza così da determinare una situazione di forte tensione, poiché la moglie e/o i figli divenivano bersaglio di insulti o di rimproveri per futili motivi da parte del , il quale lasciava Parte_2
pagina 2 di 14 senza soldi la moglie che si trovava perciò impossibilitata a provvedere alle esigenze primarie e quotidiane della famiglia;
-aveva scoperto, tramite il figlio primogenito, che il marito aveva contratto dei prestiti senza che ella fosse messa a conoscenza delle ragioni che lo avevano spinto a ricorrere a tali finanziamenti;
-la situazione era divenuta sempre più insostenibile con l'acuirsi dei comportamenti negativi dell'uomo, che non si limitava più a episodi di aggressività verbale nei confronti di moglie e figli, tant'è che la sera del
05.04.2023 intorno alle ore 20,00, rientrando a casa con il figlio minore
GI, veniva aggredita sia con insulti che fisicamente dal Parte_2
che l'afferrava dalle spalle con l'intento di percuoterla e che l'intento violento non veniva portato a compimento grazie all'intervento del figlio
; Per_1
-il giorno successivo aveva provveduto a denunciare tutto l'accaduto e che in conseguenza di ciò era stato instaurato un procedimento penale per il reato di cui all'art.572 commi 1 e 2 c.p.;
-dalla sera del 05.04.2023 ella e i suoi due figli non avevano fatto più ritorno nella abitazione familiare, dove continua a vivere il marito, essendo ospitati dai suoi genitori.
-il svolgeva attività lavorativa quale dipendente a tempo Parte_2
indeterminato della società Sistemi Integrati s.r.l., percependo uno stipendio mensile medio di € 1.600,00, nonché anche un assegno di invalidità mensile di € 527,92, e che era proprietario di alcune unità immobiliari, da alcune dei quali percepiva un canone locativo;
-ella non svolgeva alcuna attività lavorativa.
pagina 3 di 14 Sulla scorta di tali allegazioni, la ricorrente chiedeva che: a) venisse pronunciata la separazione personale dei coniugi, con addebito al marito;
b) fosse disposto l'affidamento in via esclusiva del figlio minore alla madre, prevedendo per il padre la possibilità di vedere ed incontrare
GI compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici del ragazzo;
c) fosse posto a carico del marito l'obbligo del versamento mensile in suo favore della complessiva somma di € 1.300,00, di cui €
300,00 per moglie e € 500,00 per ciascun figlio, oltre al 75% delle spese straordinarie, con vittoria di spese e competenze di causa.
Notificato ritualmente il ricorso con il pedissequo decreto, si costituiva il quale contestava l'esposizione dei fatti per come Parte_2
denunciati dalla moglie, interessata ad offrire una falsa rappresentazione della realtà, evidenziando in particolare che la causa della crisi coniugale andava ricercata nell'abbandono immotivato del tetto coniugale e del marito gravemente malato di sclerosi multipla, da parte della Pt_1
peraltro indagata in diversi procedimenti penali generati dalle diverse denunce-querele sporte;
rilevava che la moglie, durante la convivenza, era stata titolare di un'attività commerciale dedita al commercio al dettaglio di abbigliamento
Chiedeva, pertanto, che la separazione fosse addebitata alla moglie e fossero rigettate tutte le richieste formulate dalla ricorrente.
Alla prima udienza tenutasi il 14.01.2025, entrambe le parti insistevano per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nei rispettivi scritti difensivi per le ragioni ivi illustrate;
veniva loro sottoposta una proposta ai fini della trasformazione della separazione da giudiziale in consensuale, che veniva accettata soltanto dal resistente ma non dalla pagina 4 di 14 ricorrente;
quindi, con ordinanza depositata il 07.02.2025 venivano adottati i provvedimenti temporanei e urgenti in forza dei quali veniva disposto l'affidamento ad entrambi i genitori del figlio minore della coppia, GI, con collocazione presso la madre, e stabilendosi che allo stato il padre potesse vedere liberamente il figlio, compatibilmente con le prioritarie esigenze scolastiche e di vita del minore, previo avviso alla madre almeno 24 ore prima e fatto salvo ogni più opportuno e puntuale provvedimento da adottarsi all'esito dell'audizione del minore medesimo;
veniva posto a carico del l'obbligo di Parte_2
corrispondere alla un assegno provvisorio mensile complessivo Pt_1
di € 850,00 a titolo di contributo per il mantenimento di moglie (nella misura di € 200,00) e di € 650,00 e dei due figli, importo rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat e da corrispondersi entro i primi cinque giorni di ciascun mese, oltre al 70% delle spese straordinarie, da individuarsi secondo il protocollo adottato da questo Tribunale, ed infine veniva attribuito alla ricorrente, nella misura del 100%, l'Assegno Unico
Universale; la causa veniva contestualmente riservata al Collegio sulla richiesta di pronuncia parziale sullo status formulata dalla Pt_1
Con sentenza parziale n.219/2025 pubblicata il 10.02.2025 veniva pronunciata la separazione personale dei coniugi e rimessa alla prosecuzione del giudizio ogni statuizione in ordine alle ulteriori domande formulate dalle parti;
quindi, veniva sentito il figlio minorenne
GI e veniva espletata la prova testimoniale diretta articolata dalla infine, all'udienza cartolare del 21.10.2025 la causa veniva Pt_1
riservata al Collegio per la decisione.
* * * * * *
pagina 5 di 14 Attesa la sentenza parziale n.219/2025 pubblicata il 10.02.2025 con la quale è stata pronunciata la separazione personale tra i coniugi non resta in questa sede che adottare i provvedimenti Parte_3
conseguenziali.
Per ciò che concerne, innanzitutto, le reciproche richieste di addebito formulate da ciascuna parte, reputa il Collegio fondate le censure mosse dalla moglie in ordine al comportamento riprovevole tenuto dal marito e ritiene, di conseguenza, addebitabile al la responsabilità della Parte_2
rottura del vincolo coniugale, appalesandosi la condotta violenta e aggressiva posta in essere dall'uomo, ad un attenta, complessiva e serena valutazione della vicenda sottoposta al suo esame quale emerge dalle risultanze processuali, sia sul piano logico che cronologico, gravemente in contrasto con i doveri nascenti dal matrimonio.
Ed invero, deve, a tal proposito, evidenziarsi, condividendo il Collegio sul punto l'orientamento granitico espresso dalla giurisprudenza di legittimità e di merito, che le reiterate violenze fisiche e morali, inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore di esse;
il loro accertamento esonera il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei (tra le tante, da ultimo,
Cass. n.22294/2024; Cass. n.35249/2023; Cass. n.16262/2023; Cass.
pagina 6 di 14 n.27766/2022; Trib. Bari n.2111/2023; Trib. Bari n.1471/2023; Trib.
Lamezia Terme n.166/2023; Trib. Pisa n.1195/2023; Trib. Monza
n.1971/2023; Trib. Castrovillari n.1140/2023; Trib. Terni n.134/2023;
Trib. Teramo n.448/2023).
In buona sostanza, è stato affermato che le violenze fisiche e morali che un coniuge infligge all'altro, specie se reiterate nel tempo, costituiscono un “vulnus” di tale gravità rispetto ai doveri coniugali, da rappresentare cause idonee a rendere intollerabile la convivenza e da fondare non solo la pronuncia di separazione personale, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore di esse, sì da esonerare il giudice del merito, che abbia accertato siffatti comportamenti, dal dovere di comparare con essi, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei.
Proprio di recente, con l'ordinanza n.9392/2025, la Suprema Corte ha ribadito con forza che, in materia di separazione personale, anche un solo episodio di violenza domestica, per quanto lieve negli esiti clinici, integra una violazione dei doveri coniugali sanciti dagli artt.143 e 151 c.c. e determina l'addebito della crisi al coniuge responsabile.
I giudici di legittimità collocano tale principio nel quadro dell'art.29
Cost. che tutela la famiglia quale società naturale fondata sul matrimonio,
e richiama la Convenzione di Istanbul (L. 77/2013) a tutela della dignità
e dell'incolumità personale, riaffermando che la violenza spezza irrimediabilmente l'equilibrio della coppia.
pagina 7 di 14 La Cassazione ha avuto modo di rammentare in questa occasione che nei rapporti familiari, la prova indiziaria è spesso indispensabile perché le condotte violente avvengono in ambiti privati, sottratti alla percezione diretta dei testimoni;
una volta accertata l'offesa alla pari dignità dei coniugi, non occorre dimostrare il nesso causale tra aggressione e rottura: l'intollerabilità della convivenza è insita nell'atto violento stesso.
Orbene, facendo leva sui consolidati e condivisi principi appena enunciati, ritiene il Collegio che nella vicenda processuale in esame non possa sussistere dubbio alcuno in ordine all'ascrivibilità alla grave e accertata condotta del la responsabilità della rottura del Parte_2
vincolo coniugale e della irreversibilità della crisi matrimoniale, poiché le lamentate e frequenti violenze psicologiche perpetrate a danno della moglie hanno trovato decisiva e eloquente conferma nelle deposizioni testimoniali del figlio maggiorenne “confermo di aver visto Per_1
spesso rincasare mio padre ubriaco e che fosse ubriaco lo si intuiva facilmente sia dall'alito sia dalle sue condizioni generali anche perché a causa della sua malattia (sclerosi multipla) aveva difficolta a deambulare ed era solito inveire e litigare con mia madre per futili motivi, come per esempio rimproverava a mia madre che non aveva preparato la cena. ADR – ricordo bene l'episodio di due anni fa, se non ricordo male era aprile, quando mio padre tornando a casa palesemente ubriaco ha cominciato ad aggredire verbalmente mia madre e poi ha tentato di strattonarla , a quel punto sono dovuto intervenire io per rimettere le cose a posto ed invitare mia madre ad andare a dormire;
aggiungo che a questo episodio ho assistito io e se non ricordo male mia NO paterna che abitava nello stesso fabbricato;
mio fratello GI
pagina 8 di 14 si trovava in casa ma in un 'altra stanza;
a seguito di questo episodio, quella sera decidemmo tutti, io mia madre e mio fratello, di andare a dormire presso l'abitazione dei miei nonni;
ADR – confermo che negli ultimi anni mio padre quando tornava ubriaco a casa inveniva spesso contro mia madre per futili motivi ed ho sentito spesso che la epitetava con termini come “troia” e nelle dichiarazioni rese dal figlio minorenne
GI in sede di audizione: “mio padre era solito tornare a casa spesso ubriaco anche quando diceva che si doveva allontanare da casa per ragioni di lavoro;
in queste occasioni io capivo che aveva bevuto tanto perché lui soffre anche di una malattia di cui non conosco il nome per cui comincia a gridare, a dire parolacce, ad inveire e a trascinarsi faticosamente nel camminare;
la goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata la sera in cui, tornato ubriaco da fuori, ha cominciato a inveire pesantemente nei confronti di mia madre, rea di non aver cucinato per tempo, in quella circostanza non lo avevo mai visto cosi arrabbiato e sia io che mia madre ci siamo particolarmente spaventati tanto che siamo scappati a casa di mia NO , se non ricordo male questo episodio è avvenuto circa due anni fa quando frequentavo il primo liceo scientifico, se non ricordo male in quella circostanza mio padre tirò uno schiaffo a mia madre ADR – soltanto in un'altra occasione ricordo che mio padre tirò un cuscino a mia madre, negli altri casi il suo atteggiamento non sfociò mai in percosse, lui era solito invenire ed urlare contro mia madre ma niente più”.
D'altra parte, le risultanze dell'istruttoria espletata hanno trovato conferma documentale, a seguito della denuncia sporta dalla Pt_1
nella richiesta di rinvio a giudizio formulata dall'ufficio del P.M. presso pagina 9 di 14 il Tribunale di Reggio Calabria per il reato di cui agli artt.94 e 572, comma 2 c.p., per avere il , con condotte reiterate e versando Parte_2
abitualmente in stato di alterazione dovuta al consumo di sostanze alcoliche, con violenza fisica, verbale e morale, maltrattato la moglie convivente ingiuriandola, offendendola, aggredendola in più occasioni verbalmente e fisicamente, anche alla presenza dei figli, costringendo loro ad uno stile di vita insostenibile;
in particolare, a titolo esemplificativo: - in stato di alterazione alcolica, con cadenza quasi quotidiana andava in escandescenza per futili motivi e mortificava la p.o. gridando al suo indirizzo ed insultandola;
- aggrediva in più occasioni verbalmente la appellandola con epiteti del tipo Pt_1
“PUTTANA” minacciandola con frasi del seguente tenore “TE LA
FACCIO PAGARE. MANDO QUALCUNO DAI TUOI GENITORI”; -il
30 agosto 2022, aggrediva fisicamente la p.o. spintonandola con violenza provocandole ecchimosi;
-il 5 aprile 2023, in stato di alterazione alcolica, inveiva contro la p.o., la minacciava riferendole “TE LA
FACCIO PAGARE” e la strattonava con forza, intimandole di andare via di casa;
episodio in cui è intervenuto il figlio minore , Per_1
frapponendosi fisicamente fra i genitori in difesa della madre;
- sottraendo alla p.o. la carta bancomat in modo da privarla della possibilità di fare acquisti in autonomia, senza il previo consenso del marito;
- induceva la moglie a lasciare la propria attività lavorativa, accusandola di aver abbandonato la famiglia. Con l'aggravante di aver commesso i fatti alla presenza dei figli (nato a [...]
RC il 31.1.2009) e (nato a [...] il [...]), minorenni all'epoca Per_1
pagina 10 di 14 dei fatti. Fatti commessi in Reggio Calabria, dall'anno 2018 all'aprile
2024”.
Ed allora, preso atto che l'assunto di parte ricorrente appare riscontrato sulla scorta del quadro probatorio come sopra delineato, e che i fatti accertati a carico del marito costituiscono violazione di norme di condotta imperative ed inderogabili -traducendosi nell'aggressione a beni e diritti fondamentali della persona, quali l'incolumità e l'integrità fisica, morale e sociale dell'altro coniuge, ed oltrepassando quella soglia minima di solidarietà e di rispetto comunque necessaria e doverosa per la personalità del partner- e che come tali essi sono insuscettibili di essere giustificati come ritorsione e reazione al comportamento di quest'ultimo, la separazione non può che essere addebitata al , atteso che la Parte_2
sua condotta cosciente e volontaria si palesa in tutta evidenza apertamente in contrasto con i doveri connessi al suo status di uomo coniugato.
Va invece disattesa la domanda di addebito avanzata dal , Parte_2
atteso che il resistente non ha articolato alcun mezzo istruttorio finalizzato a ritenere che la condotta della abbia violato i doveri Pt_1
coniugali e abbia avuto efficacia eziologica nel determinarsi l'intollerabilità della convivenza familiare tale da legittimare un giudizio di imputabilità della rottura del vincolo matrimoniale.
Per quanto riguarda le ulteriori statuizioni da adottare in questa sede, ritiene il Collegio che possano essere confermate le determinazioni assunte con l'ordinanza del 07.02.2025, innanzitutto con riferimento alla regolamentazione dei rapporti figlio minorenne-genitore non collocatario, alla luce delle dichiarazioni rese da GI in sede di audizione (“i
pagina 11 di 14 miei rapporti con mio padre sono attualmente buoni nel senso che messaggiamo e ci videochiamiamo ogni giorno ed ogni tanto usciamo insieme”), e dovendosi promuovere il principio dell'affidamento condiviso così da offrire al padre la concreta possibilità di recuperare appieno il proprio ruolo e le proprie competenze genitoriali, sin quando sia possibile e semprechè ciò non arrechi pregiudizio al figlio.
Anche per ciò che concerne gli aspetti economici, ad avvio del Collegio meritano di essere confermate le statuizioni adottate con l'ordinanza del
07.02.2025, tenuto conto della situazione patrimoniale complessiva del resistente, per come documentata dalla ricorrente, atteso che il Parte_2
non ha prodotto, come invece richiesto dalla normativa vigente, le ultime dichiarazioni dei redditi né certificazione equipollente attestante la sua effettiva condizione economica.
Ed allora, va posto a carico del l'obbligo di corrispondere alla Parte_2
un assegno mensile complessivo di € 850,00 a titolo di contributo Pt_1
per il mantenimento di moglie (nella misura di € 200,00) e dei due figli
(€ 650,00), importo rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat e da corrispondersi entro i primi cinque giorni di ciascun mese, oltre al 70% delle spese straordinarie, da individuarsi secondo il protocollo adottato da questo Tribunale;
mentre va attribuito sempre alla ricorrente l'Assegno
Unico Universale nella misura del 100%.
Avuto riguardo alle ragioni della decisione e tenuto conto del principio della soccombenza relativamente alla domanda autonoma di addebito, le spese di giudizio vanno poste a carico di parte resistente e liquidate come da dispositivo in favore dell'Erario, essendo stata ammessa la al Pt_1
patrocinio a spese dello Stato.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda di separazione personale con addebito proposta con ricorso depositato il 19.07.2024, da nei confronti Parte_1
di nonché sulla domanda di addebito formulata da Parte_2
quest'ultimo, così provvede:
-dichiara, in accoglimento della richiesta di addebito formulata da
, che la responsabilità della separazione è da Parte_1
ascrivere a , per le causali di cui in parte motiva;
Parte_2
-rigetta la domanda di addebito della separazione formulata da
, per le ragioni di cui in parte motiva;
Parte_2
-pone a carico del l'obbligo della corresponsione in favore Parte_2
della di un assegno mensile complessivo pari ad € 850,00 a titolo Pt_1
di contributo per il mantenimento di moglie (nella misura di € 200,00) e dei due figli (€ 650,00), importo rivalutabile ogni fine anno sulla base degli indici Istat e da corrispondersi entro i primi cinque giorni di ciascun mese, oltre al 70% delle spese straordinarie, individuate come da protocollo adottato da questo Tribunale;
-attribuisce alla nella misura del 100%, l'Assegno Unico Pt_1
Universale;
-condanna al pagamento in favore dell'Erario delle Parte_2
spese processuali del presente giudizio che liquida in complessivi euro
3.500,00, oltre Iva, Cpa e rimborso spese generali come per legge, se dovuti;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
pagina 13 di 14 Così deciso in Reggio Calabria, il 03.12.2025
Il Presidente rel.est. dott. GI Campagna
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