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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 16/10/2025, n. 34040 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34040 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: ND NA nata a [...] il [...] contro Ministero dell'Economia e Finanze avverso l'ordinanza del 12/12/2024 della Corte d'appello di Napoli Udita la relazione svolta dal Consigliere Eugenia Serrao;
lette le conclusioni delle parti RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Napoli, con l’ordinanza indicata in epigrafe, ha rigettato l’istanza di riparazione per ingiusta detenzione presentata nell’interesse di ND NA in relazione alla custodia cautelare subita dal 25/05/2016 al 9/07/2019 nell’ambito di un procedimento nel quale era gravemente indiziata del delitto di partecipazione all’associazione ex art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 con l’aggravante di cui all’art. 7 legge n.203 del 1991 (capo 2), nonché del delitto di cui agli artt. 81,110 cod. pen. e 73 T.U. Stup., 7 legge n.203/91 (capo 52), conclusosi con sentenza irrevocabile di assoluzione con formula «per non aver commesso il fatto» di cui al capo 2) e «perché il fatto di cui al capo 52) non sussiste». 2. NA ND propone ricorso per cassazione censurando l’ordinanza, con unico motivo, per vizio di motivazione e violazione di legge consistenti nell’aver ritenuto che la condotta extraprocessuale posta in essere dalla ricorrente Penale Sent. Sez. 4 Num. 34040 Anno 2025 Presidente: NI EA Relatore: SERRAO EUGENIA Data Udienza: 08/10/2025 2 potesse considerarsi connotata da colpa grave e, per altro profilo, fosse idonea a concorrere a determinare l’errore dell’autorità giudiziaria. Secondo la difesa, l’istante ha tenuto una condotta del tutto disancorata sul piano eziologico dalla determinazione cautelare del giudice, sia perché priva dell’elemento soggettivo della colpa grave (consistendo la colpa nell’aver frequentato la casa di D’MI NZ in qualità di collaboratrice domestica, come pacificamente emerso nel corso dell’istruttoria dibattimentale), sia perché inidonea a costituire l’antecedente giurisdizionale di una pronuncia erronea in materia di libertà personale. La Corte territoriale, si assume, ha trascurato di considerare che la condotta posta in essere dalla ricorrente non ha dato luogo ad alcun riscontro di frequentazione con i coimputati se non all’interno dell’abitazione nella quale svolgeva le mansioni di collaboratrice domestica. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l’inammissibilità del ricorso. 4. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha depositato memoria concludendo per il rigetto. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Presupposto necessario perché un ricorso sia considerato ammissibile è che prenda in esame i capi o i punti della decisione ai quali si riferisce l’impugnazione (art.581, comma 1 lett. a), cod. proc. pen., e che illustri le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta (art. 581, comma 1 lett. d), cod. proc. pen.) e giustificano le censure mosse con l’atto di impugnazione. Ma, nel caso in esame, il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità in quanto trascura ogni confronto con l’ampia motivazione svolta dalla Corte territoriale a sostegno del rigetto dell’istanza di riparazione per ingiusta detenzione. 2. La Corte di appello, dopo aver precisato che il periodo di detenzione per il quale non sussiste altro titolo contemporaneo è dal 23/05/2018 al 9/07/2019, ha riportato alcuni passi della decisione assolutoria da cui si evince, da un lato, come il Tribunale abbia ritenuto che il materiale probatorio raccolto a carico di NA ND fosse scarso, equivoco e contraddittorio in relazione alla necessaria prova di una sua stabile operatività all’interno del contesto associativo;
d’altro canto, nella sentenza assolutoria il giudice della cognizione penale ha sottolineato come fosse indiscussa la presenza dell’imputata nell’abitazione di NZ D’MI il 3 30/04/2014, allorchè era stata intercettata una conversazione fra la ND, D’MI NZ, «la IA poi uccisa in un agguato di camorra, e la coimputata SC NN, condannata irrevocabilmente nell’ambito del medesimo procedimento, e come fosse incontrovertibile l’oggetto di tale conversazione, avente a oggetto lo spaccio di stupefacenti. Sempre il giudice della cognizione, nel passo della sentenza riportato nell’ordinanza, ha ritenuto evincibile per la ND una mera posizione di consapevolezza e forse di connivenza, sfociata anche nell’estemporaneo incarico, desumibile da una conversazione del 21/05/2014, conferitole affinchè raccogliesse il denaro proveniente dallo spaccio dell’«erba» su strada. 3. Sulla base di tali elementi, la Corte territoriale ha ritenuto acquisito che la ND avesse rapporti di frequentazione ambigua con una serie di personaggi, tra i quali persone pacificamente intranee al contesto associativo, e che la condotta di esazione del ricavato della vendita di droga leggera da parte dei titolari di una piazza di spaccio per conto dell’organizzazione di cui al capo 2), posta in essere in esecuzione di un incarico ricevuto da una persona evidentemente intranea al sodalizio, integrasse una condotta fortemente colposa, indicativa di una significativa e ambigua vicinanza della ND ai membri dell’associazione. A ciò si è aggiunta la considerazione che la ND, oltre a essere ambiguamente vicina ai membri dell’associazione e alla loro attività illecita relativa alla cessione di sostanza stupefacente, conoscesse perfettamente soggetti e dinamiche, potendosi la sua condotta qualificare in termini di connivenza. 4. Giova, a tal proposito, chiarire che la colpa grave, ostativa al riconoscimento dell'indennizzo ex art. 314 cod. proc. pen., può essere integrata anche da un atteggiamento di connivenza passiva, per definizione non punibile penalmente, quando, alternativamente, detto atteggiamento: 1) sia indice del venir meno di elementari doveri di solidarietà sociale volti a impedire il verificarsi di gravi danni alle persone o alle cose;
2) si concretizzi nel tollerare che un reato sia consumato, sempre che l'agente sia in grado di impedire la consumazione o la prosecuzione dell'attività criminosa in ragione della sua posizione di garanzia;
3) risulti avere oggettivamente rafforzato la volontà criminosa dell'agente, sebbene il connivente non intendesse perseguire tale effetto e vi sia la prova che egli fosse a conoscenza di tale attività (Sez. 4, n. 4113 del 13/01/2021, Sanyang, Rv. 280391 - 01; Sez. 3, n. 22060 del 23/01/2019, Diotallevi, Rv. 275970 - 01; Sez. 4, n. 15745 del 19/02/2015, Di Spirito, Rv. 263139 - 01; Sez. 4, n. 17/11/2011, dep. 2012, Cantarella, Rv. 252725 - 01). 4 In particolare, è stata riconosciuta ostativa alla riparazione la condotta di chi, nei reati associativi, abbia tenuto comportamenti percepibili come indicativi di una sua contiguità al sodalizio criminale, mantenendo con gli appartenenti all'associazione frequentazioni ambigue, tali da far sospettare il diretto coinvolgimento nelle attività illecite (Sez. 4, n. 574 del 05/12/2024, dep. 2025, Maniscalco, Rv. 287302 - 01, in fattispecie in cui la Corte ha ritenuto esente da censure la decisione che aveva respinto la richiesta di riparazione sul rilievo dell'avvenuto accertamento della stretta vicinanza del richiedente, imputato del reato di partecipazione ad associazione mafiosa, a soggetto in posizione apicale nella locale articolazione di "Cosa nostra" e ad altri individui inseriti nel medesimo contesto malavitoso). 5. Il ricorso difetta, come detto, di ogni confronto con tale ampia motivazione e si limita a proporre una inammissibile rilettura delle emergenze istruttorie, non consentita in fase di legittimità. Alla declaratoria d'inammissibilità segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali;
e inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», la ricorrente va condannata al pagamento di una somma che si stima equo determinare in euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese in favore del Ministero resistente, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese in favore del Ministero resistente, che liquida in complessivi euro mille. Così è deciso, 08/10/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente EUGENIA SERRAO EA NI
lette le conclusioni delle parti RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Napoli, con l’ordinanza indicata in epigrafe, ha rigettato l’istanza di riparazione per ingiusta detenzione presentata nell’interesse di ND NA in relazione alla custodia cautelare subita dal 25/05/2016 al 9/07/2019 nell’ambito di un procedimento nel quale era gravemente indiziata del delitto di partecipazione all’associazione ex art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 con l’aggravante di cui all’art. 7 legge n.203 del 1991 (capo 2), nonché del delitto di cui agli artt. 81,110 cod. pen. e 73 T.U. Stup., 7 legge n.203/91 (capo 52), conclusosi con sentenza irrevocabile di assoluzione con formula «per non aver commesso il fatto» di cui al capo 2) e «perché il fatto di cui al capo 52) non sussiste». 2. NA ND propone ricorso per cassazione censurando l’ordinanza, con unico motivo, per vizio di motivazione e violazione di legge consistenti nell’aver ritenuto che la condotta extraprocessuale posta in essere dalla ricorrente Penale Sent. Sez. 4 Num. 34040 Anno 2025 Presidente: NI EA Relatore: SERRAO EUGENIA Data Udienza: 08/10/2025 2 potesse considerarsi connotata da colpa grave e, per altro profilo, fosse idonea a concorrere a determinare l’errore dell’autorità giudiziaria. Secondo la difesa, l’istante ha tenuto una condotta del tutto disancorata sul piano eziologico dalla determinazione cautelare del giudice, sia perché priva dell’elemento soggettivo della colpa grave (consistendo la colpa nell’aver frequentato la casa di D’MI NZ in qualità di collaboratrice domestica, come pacificamente emerso nel corso dell’istruttoria dibattimentale), sia perché inidonea a costituire l’antecedente giurisdizionale di una pronuncia erronea in materia di libertà personale. La Corte territoriale, si assume, ha trascurato di considerare che la condotta posta in essere dalla ricorrente non ha dato luogo ad alcun riscontro di frequentazione con i coimputati se non all’interno dell’abitazione nella quale svolgeva le mansioni di collaboratrice domestica. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l’inammissibilità del ricorso. 4. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha depositato memoria concludendo per il rigetto. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Presupposto necessario perché un ricorso sia considerato ammissibile è che prenda in esame i capi o i punti della decisione ai quali si riferisce l’impugnazione (art.581, comma 1 lett. a), cod. proc. pen., e che illustri le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta (art. 581, comma 1 lett. d), cod. proc. pen.) e giustificano le censure mosse con l’atto di impugnazione. Ma, nel caso in esame, il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità in quanto trascura ogni confronto con l’ampia motivazione svolta dalla Corte territoriale a sostegno del rigetto dell’istanza di riparazione per ingiusta detenzione. 2. La Corte di appello, dopo aver precisato che il periodo di detenzione per il quale non sussiste altro titolo contemporaneo è dal 23/05/2018 al 9/07/2019, ha riportato alcuni passi della decisione assolutoria da cui si evince, da un lato, come il Tribunale abbia ritenuto che il materiale probatorio raccolto a carico di NA ND fosse scarso, equivoco e contraddittorio in relazione alla necessaria prova di una sua stabile operatività all’interno del contesto associativo;
d’altro canto, nella sentenza assolutoria il giudice della cognizione penale ha sottolineato come fosse indiscussa la presenza dell’imputata nell’abitazione di NZ D’MI il 3 30/04/2014, allorchè era stata intercettata una conversazione fra la ND, D’MI NZ, «la IA poi uccisa in un agguato di camorra, e la coimputata SC NN, condannata irrevocabilmente nell’ambito del medesimo procedimento, e come fosse incontrovertibile l’oggetto di tale conversazione, avente a oggetto lo spaccio di stupefacenti. Sempre il giudice della cognizione, nel passo della sentenza riportato nell’ordinanza, ha ritenuto evincibile per la ND una mera posizione di consapevolezza e forse di connivenza, sfociata anche nell’estemporaneo incarico, desumibile da una conversazione del 21/05/2014, conferitole affinchè raccogliesse il denaro proveniente dallo spaccio dell’«erba» su strada. 3. Sulla base di tali elementi, la Corte territoriale ha ritenuto acquisito che la ND avesse rapporti di frequentazione ambigua con una serie di personaggi, tra i quali persone pacificamente intranee al contesto associativo, e che la condotta di esazione del ricavato della vendita di droga leggera da parte dei titolari di una piazza di spaccio per conto dell’organizzazione di cui al capo 2), posta in essere in esecuzione di un incarico ricevuto da una persona evidentemente intranea al sodalizio, integrasse una condotta fortemente colposa, indicativa di una significativa e ambigua vicinanza della ND ai membri dell’associazione. A ciò si è aggiunta la considerazione che la ND, oltre a essere ambiguamente vicina ai membri dell’associazione e alla loro attività illecita relativa alla cessione di sostanza stupefacente, conoscesse perfettamente soggetti e dinamiche, potendosi la sua condotta qualificare in termini di connivenza. 4. Giova, a tal proposito, chiarire che la colpa grave, ostativa al riconoscimento dell'indennizzo ex art. 314 cod. proc. pen., può essere integrata anche da un atteggiamento di connivenza passiva, per definizione non punibile penalmente, quando, alternativamente, detto atteggiamento: 1) sia indice del venir meno di elementari doveri di solidarietà sociale volti a impedire il verificarsi di gravi danni alle persone o alle cose;
2) si concretizzi nel tollerare che un reato sia consumato, sempre che l'agente sia in grado di impedire la consumazione o la prosecuzione dell'attività criminosa in ragione della sua posizione di garanzia;
3) risulti avere oggettivamente rafforzato la volontà criminosa dell'agente, sebbene il connivente non intendesse perseguire tale effetto e vi sia la prova che egli fosse a conoscenza di tale attività (Sez. 4, n. 4113 del 13/01/2021, Sanyang, Rv. 280391 - 01; Sez. 3, n. 22060 del 23/01/2019, Diotallevi, Rv. 275970 - 01; Sez. 4, n. 15745 del 19/02/2015, Di Spirito, Rv. 263139 - 01; Sez. 4, n. 17/11/2011, dep. 2012, Cantarella, Rv. 252725 - 01). 4 In particolare, è stata riconosciuta ostativa alla riparazione la condotta di chi, nei reati associativi, abbia tenuto comportamenti percepibili come indicativi di una sua contiguità al sodalizio criminale, mantenendo con gli appartenenti all'associazione frequentazioni ambigue, tali da far sospettare il diretto coinvolgimento nelle attività illecite (Sez. 4, n. 574 del 05/12/2024, dep. 2025, Maniscalco, Rv. 287302 - 01, in fattispecie in cui la Corte ha ritenuto esente da censure la decisione che aveva respinto la richiesta di riparazione sul rilievo dell'avvenuto accertamento della stretta vicinanza del richiedente, imputato del reato di partecipazione ad associazione mafiosa, a soggetto in posizione apicale nella locale articolazione di "Cosa nostra" e ad altri individui inseriti nel medesimo contesto malavitoso). 5. Il ricorso difetta, come detto, di ogni confronto con tale ampia motivazione e si limita a proporre una inammissibile rilettura delle emergenze istruttorie, non consentita in fase di legittimità. Alla declaratoria d'inammissibilità segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali;
e inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», la ricorrente va condannata al pagamento di una somma che si stima equo determinare in euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese in favore del Ministero resistente, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese in favore del Ministero resistente, che liquida in complessivi euro mille. Così è deciso, 08/10/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente EUGENIA SERRAO EA NI