TRIB
Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 24/12/2025, n. 869 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 869 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL T R I B U N A L E DI M A C E R A T A
SEZIONE CIVILE
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA nella persona del dott. MB RANA, in funzione di Giudice Unico, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al N. 132\2025 R.G.
T R A
) rapp.ta e difesa dall'avv. FAZI Parte_1 P.IVA_1
FEDERICO, giusta procura alle liti in atti;
-Attrice-
E
) rapp.ta e difesa dall' avv.to Controparte_1 P.IVA_2
DEGL'INCERTI TOCCI EDOARDO, giusta procura in atti;
-Convenuta- conclusioni delle parti: come da note scritte di p.c., comparse conclusionali e memorie di replica depositaste per l'udienza di rimessione in decisione del
27.11.2025. ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si omette lo svolgimento del processo che, se del caso, sarà richiamato dove necessario o opportuno per una migliore comprensione della ratio decidendi (art. 132 cpc come mod. dall'art. 45 co. 17° L. 69/09). Nr. 132\2025 R.G.
La controversia viene definita sulla base delle ragioni che di seguito si espongono dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli argomenti, difese, domande, eccezioni e conclusioni che, sebbene non espressamente menzionati, sono logicamente incompatibili con la presente decisione.
Per poter stabilire l'ammontare della somma che, in forza della sentenza 1354\19 della Corte di Appello di Ancona, Controparte_1
deve a si devono disporre di due dati: primo, l'ammontare Pt_1
degli interessi moratori al tasso legale sulla somma di euro 223.048,23
a partire dal 4.2.2012; secondo, l'ammontare della somma corrisposta da a in esecuzione della sentenza di primo Pt_1 Controparte_1
grado, a titolo di interessi moratori sul predetto importo.
Disponendo delle predette due voci di calcolo si può facilmente individuare la differenza a credito di Pt_1
Trattasi di onere probatorio dell'attrice che, a tal fine, si affida, al netto della ipertrofica produzione documentale, esclusivamente alla
CTP che determina in euro 12.957,93 la somma corrispondente all'ammontare degli interessi moratori calcolati al tasso legale dal
4.2.2012.
Il CTP ha poi calcolato gli interessi di mora applicati dalla CP_1
in forza del d. lgs. 231\2002 per le transazioni commerciali da
[...]
gennaio 2009 fino alla data di redazione della perizia (29.11.2024) quantificando detto importo in euro 107.903,36 per poi giungere, detratta la somma di euro 28.376,05 pagata da con CP_1
bonifico del 20.12.2019 recante la causale “restituzione interessi sentenza nr. 13541\2019 Corte d'Appello di Ancona con riserva di ricorso in Cassazione”, a determinare in euro 74.701,87 l'ammontare complessivo di quanto dovuto dalla convenuta.
2 Nr. 132\2025 R.G.
Le conclusioni del ctp non sono però appaganti in quanto parte attrice avrebbe dovuto, in forza della prima statuizione della Corte di Appello
(laddove ha dichirato che sulla sorte capitale del credito della
di € 223.048,23= non sono dovuti interessi moratori Controparte_1
di sorta dalla data di insorgenza dello stesso alla introduzione del presente giudizio (04.02.2012), e che per il periodo successivo a tale data e fino all'effettivo pagamento, detti interessi sono dovuti nella sola misura legale”) dimostrare innanzi tutto quale fosse l'ammontare degli interessi moratori al tasso legale da calcolarsi a decorrere, non dalla scadenza delle fatture come appare essere stato fatto visionando l'allego 2 della ctp, ma da 4.2.2012 all'attualità.
Detto calcolo non è stato effettuato.
L'attrice poi avrebbe dovuto dimostrare non gli interessi di mora applicati dalla (espressione criptica estranea al Controparte_1
decisum della Corte di Appello) ma quale fosse la somma che, a titolo di interessi moratori ex art. 5 d. lgs. 231\02, era stata corrisposta a sul capitale di euro 223.048,23, in esecuzione della CP_1
sentenza di primo grado sul punto riformata in appello.
Questa voce non risulta affatto comprovata e a nulla rileva richiamare a tal fine le due note di addebito emesse dalla convenuta a maggio
2014 non avendo provato il pagamento delle stesse.
Le omissioni probatorie dell'attrice precludono l'individuazione della differenza che dovrebbe, in ipotesi, restituire in base alla CP_1
condanna generica della Corte d'Appello laddove, con la sentenza
1354\2019, ha condannato la , in persona del legale Controparte_1
rapp.te p.t., a restituire alla la differenza tra gli importi Pt_1
ricevuti in esecuzione della sentenza di primo grado, a titolo di
3 Nr. 132\2025 R.G.
interessi moratori, e quelli allo stesso titolo derivanti dalla applicazione della presente decisione (…)”.
L'errore metodologico del consulente di parte rende inaccoglibile la conclusione cui è giunto, e il difetto probatorio di parte attrice conduce al rigetto della domanda.
La convenuta erra nel sostenere che l'azione è inammissibile\improponibile e che la sentenza della corte di appello non reca alcuna condanna generica di restituzione somme in favore dell'attrice in quanto, al netto della individuazione della precisa cifra numerica del credito della di euro 223.048,23 la pronuncia CP_1
d'appello non specifica né quale sia l'ammontare degli interessi
Part moratori su detta somma dal 4.2.2012 né quale sia l'importo che ha corrisposto a titolo di interessi moratori calcolati sulla base della sentenza di primo grado, sul punto riformata.
Entro questi limiti la statuizione è di condanna generica e dopo una condanna generica passata in giudicato, si può (anzi, si deve) formulare una domanda per l'accertamento del quantum dovuto, perché la condanna generica accerta solo l'esistenza del diritto (ossia
l'an debeatur) e il nesso causale, non anche l'entità del quantum.
E' noto che il giudicato sulla condanna generica blocca solo l'an, non preclude il successivo giudizio sulla quantificazione, dove la parte istante dovrà provare la sua precisa misura.
La convenuta, inoltre, sostiene che, effettuati i conteggi conformemente a quanto disposto nella sentenza della Corte
d'Appello e, in particolare, al capo terzo della stessa ha corrisposto, con il su indicato bonifico, alla con espressa riserva di Parte_1
proporre ricorso per Cassazione, la somma di € 28.376,05 con ciò ottemperando all'obbligo di restituzione posto a suo carico dalla Corte
4 Nr. 132\2025 R.G.
di Appello ma l'assunto rimane puramente assertivo non avendo anch'ella comprovato quali siano i “conteggi” che -conformemente alla statuizione d'appello- la conducono a sostenere che l'obbligazione restitutoria a suo carico si sia esaurita nel corrispondere la somma di euro 28.376,05.
In ciò si rinvengono giustificati motivi per determinare le spese di lite nella ridotta misura indicato in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Macerata, Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona del dott. MB RANA, in funzione di
Giudice Unico, definitivamente pronunciando cosi provvede: rigetta le domande attoree.
Condanna parte attrice al pagamento in favore della convenuta delle spese del presente giudizio che si liquidano in euro 2.000,00 a titolo di compensi oltre rimborso forfettario iva e cap come per legge.
Così deciso in Macerata, il 22/12/2025
Il Giudice est.
MB NA
5