Sentenza 16 marzo 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. II, sentenza 16/03/2026, n. 492 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 492 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00492/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01716/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1716 del 2025, proposto da
CH ND, rappresentata e difesa dall'avvocato Cristina Ursoleo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
della sentenza del Tribunale di Modena - Sezione Lavoro - n. 431/2025, pubblicata il 23.04.2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2026 la dott.ssa SI TT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Parte ricorrente ha agito in giudizio per ottenere l’ottemperanza alla sentenza in epigrafe indicata.
Il Ministero intimato non si è costituito in giudizio.
La sentenza è passata in giudicato come da attestazione della cancelleria prodotta in atti.
La sentenza è stata notificata per la decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, ai fini della esecuzione, al Ministero.
In occasione dell’udienza di discussione parte ricorrente ha dato atto dell’avvenuto pagamento di quanto richiesto, chiedendo pertanto dichiararsi cessata la materia del contendere, con condanna tuttavia del Ministero al rimborso delle spese di lite del presente giudizio, atteso che la sentenza è stata ottemperata solo dopo la notifica del ricorso.
Ciò premesso, il Collegio dichiara cessata la materia del contendere, con condanna del Ministero al rimborso delle spese del presente giudizio, con distrazione in favore del difensore antistatario, liquidate tenendo conto che il pagamento è stato effettuato dopo l’instaurazione del giudizio, ma il giudizio di ottemperanza è stato attivato per l’esecuzione solo parziale della sentenza, riguardando la stessa più docenti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Seconda):
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna il Ministero intimato al pagamento delle spese di causa che si liquidano in complessivi euro 300 (trecento), oltre spese generali ed oneri accessori nonché alla restituzione di un importo pari al contributo unificato versato, con distrazione delle spese a favore del difensore antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
GO Di NE, Presidente
Paolo Amovilli, Consigliere
SI TT, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SI TT | GO Di NE |
IL SEGRETARIO