Art. 5.
Le operazioni effettuate dal Fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa e dai suoi organi e tutti i provvedimenti, atti e formalita' relativi alle operazioni stesse e alla loro esecuzione ed estinzione sono esenti da tasse, imposte e tributi presenti e futuri spettanti sia all'erario che agli enti locali, con esclusione dell'imposta di bollo sulle cambiali che venissero emesse dalle imprese sovvenzionate, le quali saranno assoggettate al bollo nella misura fissa di L. 0,10 per ogni mille lire.
Gli interessi corrisposti al Fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa in dipendenza dei prestiti contratti con o senza emissione di titoli sono esenti da qualsiasi imposta diretta.
Le operazioni effettuate dal Fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa e dai suoi organi e tutti i provvedimenti, atti e formalita' relativi alle operazioni stesse e alla loro esecuzione ed estinzione sono esenti da tasse, imposte e tributi presenti e futuri spettanti sia all'erario che agli enti locali, con esclusione dell'imposta di bollo sulle cambiali che venissero emesse dalle imprese sovvenzionate, le quali saranno assoggettate al bollo nella misura fissa di L. 0,10 per ogni mille lire.
Gli interessi corrisposti al Fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa in dipendenza dei prestiti contratti con o senza emissione di titoli sono esenti da qualsiasi imposta diretta.