TAR
Sentenza 16 marzo 2026
Sentenza 16 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. I, sentenza 16/03/2026, n. 392 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 392 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00348/2025 REG.RIC.
Pubblicato il 16/03/2026
N. 00392 /2026 REG.PROV.COLL. N. 00348/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 348 del 2025, proposto da
AR CO, rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Rinaldi, Nicola
ZA, BI NC, TE EL e AR ZA, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultima in Brescia, via Vittorio Emanuele II, 60;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
per l'ottemperanza
alla sentenza del Tribunale di Brescia, Sezione Lavoro, n. 635/2024, pubblicata in data
23.5.2024. N. 00348/2025 REG.RIC.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 il dott. ND FE
e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
1.- Con ricorso proposto ai sensi degli artt. 112 ss. c.p.a., parte ricorrente ha chiesto l'ottemperanza alla sentenza n. 635/2024, pubblicata in data 23.5.2024, con la quale il
Tribunale di Brescia ha accertato il suo diritto all'assegnazione della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” di cui all'art. 1, comma
121, l. 107/2015 per gli anni scolastici 2018/19, 2019/20, 2020/21 e 2021/22, e ha condannato il Ministero resistente a consentire la generazione del relativo buono spesa di cui all'art. 6 d.p.c.m. 28.11.2016 a favore della stessa ricorrente.
2.- Il Ministero dell'Istruzione e del Merito si è costituito senza svolgere difese.
3.- Con la richiesta di passaggio in decisione depositata il 9.3.2026 parte ricorrente ha riferito che, nel mese di marzo 2026, il Ministero ha provveduto ad accreditarle la somma riconosciutale nella suddetta sentenza; ha quindi insistito per la rifusione delle spese legali.
4.- In ragione di quanto sopra, si deve dichiarare la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a.
5.- Il tardivo adempimento conferma l'incontestata fondatezza della pretesa avanzata da parte ricorrente e pertanto, in applicazione del principio della soccombenza virtuale, le spese del presente giudizio di ottemperanza devono essere poste a carico del Ministero resistente, e sono liquidate nel dispositivo, in misura ridotta in N. 00348/2025 REG.RIC.
considerazione dello spontaneo adempimento, con distrazione a favore dei difensori di parte ricorrente, dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia
(Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna il Ministero dell'Istruzione e del Merito a rifondere a parte ricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in euro 500,00 oltre rimborso spese forfettario del 15%, CPA e IVA se dovuta, con distrazione in favore dei difensori di parte ricorrente, dichiaratisi antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
GE BB, Presidente
ND FE, Referendario, Estensore
Beatrice Rizzo, Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
ND FE GE BB N. 00348/2025 REG.RIC.
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 16/03/2026
N. 00392 /2026 REG.PROV.COLL. N. 00348/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 348 del 2025, proposto da
AR CO, rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Rinaldi, Nicola
ZA, BI NC, TE EL e AR ZA, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultima in Brescia, via Vittorio Emanuele II, 60;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
per l'ottemperanza
alla sentenza del Tribunale di Brescia, Sezione Lavoro, n. 635/2024, pubblicata in data
23.5.2024. N. 00348/2025 REG.RIC.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 il dott. ND FE
e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
1.- Con ricorso proposto ai sensi degli artt. 112 ss. c.p.a., parte ricorrente ha chiesto l'ottemperanza alla sentenza n. 635/2024, pubblicata in data 23.5.2024, con la quale il
Tribunale di Brescia ha accertato il suo diritto all'assegnazione della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” di cui all'art. 1, comma
121, l. 107/2015 per gli anni scolastici 2018/19, 2019/20, 2020/21 e 2021/22, e ha condannato il Ministero resistente a consentire la generazione del relativo buono spesa di cui all'art. 6 d.p.c.m. 28.11.2016 a favore della stessa ricorrente.
2.- Il Ministero dell'Istruzione e del Merito si è costituito senza svolgere difese.
3.- Con la richiesta di passaggio in decisione depositata il 9.3.2026 parte ricorrente ha riferito che, nel mese di marzo 2026, il Ministero ha provveduto ad accreditarle la somma riconosciutale nella suddetta sentenza; ha quindi insistito per la rifusione delle spese legali.
4.- In ragione di quanto sopra, si deve dichiarare la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a.
5.- Il tardivo adempimento conferma l'incontestata fondatezza della pretesa avanzata da parte ricorrente e pertanto, in applicazione del principio della soccombenza virtuale, le spese del presente giudizio di ottemperanza devono essere poste a carico del Ministero resistente, e sono liquidate nel dispositivo, in misura ridotta in N. 00348/2025 REG.RIC.
considerazione dello spontaneo adempimento, con distrazione a favore dei difensori di parte ricorrente, dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia
(Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna il Ministero dell'Istruzione e del Merito a rifondere a parte ricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in euro 500,00 oltre rimborso spese forfettario del 15%, CPA e IVA se dovuta, con distrazione in favore dei difensori di parte ricorrente, dichiaratisi antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
GE BB, Presidente
ND FE, Referendario, Estensore
Beatrice Rizzo, Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
ND FE GE BB N. 00348/2025 REG.RIC.
IL SEGRETARIO