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Sentenza 8 novembre 2025
Sentenza 8 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 08/11/2025, n. 4488 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4488 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI SALERNO
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Salerno, Terza Sezione Civile, in persona del giudice monocratico, dott.ssa
GI Valiante, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7543/2024 R.G. e vertente
TRA
nata ad [...] il [...], ivi residente a[...]
Vignola, 29, - C.F. -, elett.te dom.ta in Eboli al Viale Tavoliello, 37, presso C.F._1
e nello studio dell'Avv. Matteo ANGELORO, - C.F. – EMail C.F._2
– P.E.C. – fax 0828 363513 - dal quale è Email_1 Email_2 rapp.ta e difesa giusta delega in calce alla citazione;
attrice - opponente
Contro
- P.IVA -, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore o chi per lui, con sede legale in Conegliano (TV), Via Vittorio Alfieri, 1, rappresentata e difesa dall'Avv. Alberto CRIVELLI, elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Milano, alla Via Arrigo Boito, 8, indirizzo P.E.C.: Email_3
convenuta - opposta
Oggetto: giudizio di merito originato da opposizione alla esecuzione ed opposizione agli atti esecutivi
Conclusioni: come da verbale di udienza dell'08.07.2025
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio innanzi al Parte_1
Tribunale di Salerno la società per instaurare il giudizio di merito originante Controparte_1 dalla opposizione alla esecuzione ed agli atti esecutivi spiegata nel procedimento di espropriazione immobiliare, per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “- in via preliminare sospendere l'efficacia esecutiva del titolo sussistendone i gravi motivi del fumus boni juris e del periculum in mora atteso l'inesistenza del diritto a procedere in executivis per l'evidente infondatezza del titolo e del precetto, errato peraltro nel suo ammontare;
- Nel merito dichiarare: 1) la nullità dell'atto di precetto, totale e/o parziale, con eventuale rideterminazione delle somme effettivamente dovute in ragione dell'importo già conseguito a seguito della vendita relativa alla procedura esecutiva immobiliare N° 93/2022 RGE – Tribunale di Salerno;
2. con vittoria di spese e compenso professionale”.
L'attrice premetteva che in data 26.09.2024 notificava atto di precetto all'opponente, quale CP_1 erede del terzo datore di ipoteca Sig. deceduto il 29.06.2016, per la Persona_1 somma di € 132.403,49 oltre accessori.
Eccepiva, però, a fondamento della spiegata opposizione, la nullità parziale dell'atto di precetto e la erroneità delle somme intimate per intervenuto parziale pagamento a seguito di esecuzione immobiliare.
Narrava l'opponente che la sulla base dello stesso titolo esecutivo per cui ha Controparte_1 notificato l'atto di precetto oggi impugnato, in data 16.02.2021 intimava ai debitori e il pagamento della medesima somma Parte_2 Controparte_2 Parte_3 pari ad € 132.403,49; nonostante la Sig.ra proponesse opposizione ex artt. Parte_4
615 e 617 C.p.c. (Procedimento numero 1851/2021 RG – Tribunale di Salerno, tutt'ora pendente) la società convenuta avviava la procedura di espropriazione immobiliare dell'immobile intestato alla
Sig.ra incardinata innanzi al Tribunale di Salerno Proc. N° 93/2022 RGE. Parte_4
All'esito della predetta procedura espropriativa, il creditore procedente otteneva la vendita dell'immobile de quo, con un prezzo di aggiudicazione pari ad € 56.100,00, come risulta da verbale di vendita senza incanto del 26.09.2023, nonché da decreto di trasferimento del bene espropriato dell'11.02.2024.
Secondo l'assunto della opponente, del tutto illegittima sarebbe la richiesta di pagamento della
[...]
poiché avrebbe dovuto preliminarmente defalcare gli importi per i quali ha già CP_1 ottenuto ristoro, ed intimare solo il pagamento del saldo pari a complessivi € 76.304,49.
L'opponente, tanto premesso, articolava le conclusioni sopra riportate.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l'opposta, con comparsa di costituzione e risposta, con cui preliminarmente eccepivano inammissibilità della opposizione per carenza di interesse, evidenziando che quando un terzo costituisce una ipoteca su beni propri a garanzia di un debito altrui, il creditore ha diritto di fare espropriare la cosa ipotecata in caso di inadempimento del debitore, ed ai fini dell'esercizio di tale diritto è tenuto a notificare al terzo datore di ipoteca, oltre che al debitore, sia il titolo esecutivo che il precetto, specificando in quest'ultimo la “res” del terzo che si intende eventualmente sottoporre ad esecuzione forzata. Tuttavia, va rigettata per difetto di interesse l'opposizione a precetto proposta dal terzo datore di ipoteca per accertare di non essere obbligato a corrispondere la somma indicata nel precetto, se dall'interpretazione del medesimo precetto si evince che esso non presuppone l'obbligazione diretta dello stesso terzo al soddisfacimento del debito, né l'intenzione del creditore di procedere esecutivamente nei suoi confronti, in ipotesi di mancato pagamento, anche su beni diversi da quelli ipotecati.
L'opposta, invero, evidenziava di non avere mai presupposto né sottinteso la sussistenza di un'obbligazione diretta facente capo alla odierna attrice volta al soddisfacimento del credito, né ha manifestato l'intenzione di procedere esecutivamente nei suoi confronti anche su beni diversi da quelli.
Ancora, la opposta evidenziava che la opponente, nella propria opposizione non ha mai eccepito l'irregolarità formale del titolo esecutivo. Tanto meno è stata contestata la regolarità formale del precetto: difatti parte opponente si è limitata a contestare il quantum intimatole nel precetto opposto;
pertanto, secondo l'opposta, l'opposizione spiegata va configurata esclusivamente quale opposizione ex art. 615 c.p.c. perciò inammissibile alla luce di quanto sinora esposto.
Inoltre, l'intervento adesivo volontario spiegato dai signori e ,sarebbe Controparte_2 Parte_3 solo un tentativo di sanare il vizio di inammissibilità della domanda svolta dalla signora Pt_1 mentre gli intervenienti avrebbero dovuto autonomamente e tempestivamente proporre opposizione nel termine di giorni 20 dalla ricezione dell'atto di precetto (19.9.2024), invece di limitarsi ad intervenire nel giudizio in epigrafe in data 18.10.2024.
Quanto, poi alla asserita nullità parziale dell'atto di precetto, alla erroneità delle somme intimare per intervenuto parziale pagamento a seguito di esecuzione immobiliare, osservava che il bene pignorato nella esecuzione R.G.E. 93/2022 Tribunale di Salerno è stato aggiudicato alla somma indicata da controparte, tuttavia, ad oggi nessun riparto è stato approvato, tantomeno nessun accredito derivante dall'esecuzione immobiliare R.G.E. 93/2022 è pervenuto alla opposta;
invero, solo in data 26.11.2024 il delegato alla vendita nella procedura in parola ha depositato il progetto di distribuzione e, con successivo provvedimento depositato il 5.12.2024, il Giudice dell'esecuzione ha incaricato il delegato di fissare la comparizione delle parti avanti a sé, nonché di dare atto dell'approvazione del progetto di distribuzione se non contestato e, una volta approvato il progetto di distribuzione senza contestazioni, a depositare entro il giorno successivo il verbale dell'udienza di approvazione, attendere 20 giorni dalla comunicazione del visto del Giudice per successivamente effettuare i pagamenti entro i successivi 7 giorni.
Evidenziava la opposta che, quando sarebbe stato corrisposto l'importo spettante a nella CP_1 predetta esecuzione, questa ne avrebbe dato atto nelle opportune sedi ma, allo stato, il credito vantato dalla qui esponente è di Euro 132.403,49, oltre interessi convenzionali di mora fino al saldo e successive spese occorrende e tale circostanza non potrebbe essere contestata.
Quanto sin qui riportato e documentato evidenzia la pretestuosità dell'opposizione avanzata.
L'opposta, respingendo la tesi dell'abusività della procedura espopriativa avviata, articolava le seguenti conclusioni: “rigettare l'istanza di sospensione, non sussistendo i presupposti richiesti dalla legge del fumus bonis iuris e del periculum in mora; nel merito, in via principale - dichiarare l'inammissibilità e/o l'improcedibilità dell'opposizione per tutte le ragioni esposte in narrativa;
in subordine - respingere le domande avversarie poiché infondate in fatto ed in diritto per tutte le ragioni esposte in narrativa e confermare l'efficacia e validità dell'atto di precetto notificato alle controparti in data 19.9.2024 – 20.9.2024. Con vittoria di spese oltre CPA ed IVA come per legge”.
Depositate le memorie 171 ter c.p.c., la causa perveniva per la rimessione in decisione previa concessione dei termini ex art. 189 c.p.c. all'udienza dell'08.07.2025, allorché era assegnata in decisione.
L'opposizione è infondata e non può essere accolta.
Secondo l'insegnamento della Suprema Corte (cfr. Cassazione civile , sez. III , 20/11/2024 , n.
30011), la limitazione del cumulo dei mezzi espropriativi in caso di opposizione dell'esecutato ha carattere eccezionale, potendo essere disposta solo in caso di abusività del cumulo, ravvisabile quando il sacrificio del debitore, coinvolto in plurime procedure esecutive, non sia giustificato da un ragionevole interesse del creditore;
di conseguenza, né il presumibile aggravio delle spese processuali gravanti sul debitore, né l'ordinaria mancanza di certezza sulla fruttuosità dei procedimenti esecutivi in concreto promossi possono costituire argomenti idonei, di per sé e in astratto, a fondare una valutazione di abusività del cumulo.
Inoltre, (cfr. Cassazione civile , sez. VI , 24/04/2020 , n. 8151), secondo la giurisprudenza, in tema di esecuzione forzata, non viola gli obblighi di correttezza e buona fede e non contravviene al divieto di abuso degli strumenti processuali il creditore di due o più debitori solidali che, in forza del medesimo titolo, intraprenda un'azione esecutiva nei confronti di uno di essi dopo aver ottenuto, nei confronti di un altro condebitore, un'ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c. , fintanto che quest'ultima non sia adempiuta dal terzo pignorato sino all'integrale concorrenza del credito azionato, fermo restando il divieto - la cui inosservanza va dedotta con opposizione esecutiva - di conseguire importi superiori all'ammontare del credito stesso.
Nel caso in esame, l'opposta ha agito in executivis legittimamente nei confronti del terzo datore di ipoteca dopo avere promosso la espropriazione immobiliare in danno di uno dei debitori ed allorché non vi era stata ancora la soddisfazione del credito, neppure parziale.
Resta, naturalmente, precluso al procedente soddisfarsi per un importo superiore a quanto dovuto, in relazione all'avvenuto anche parziale adempimento nell'ambito di un'altra procedura esecutiva, ma tanto non può precludergli affatto l'azione esecutiva contemporanea per il soddisfacimento del medesimo credito in danno di più soggetti.
Nel caso di specie, con memoria di replica l'opposta ha comprovato di avere ricevuto parziale soddisfazione nella procedura esecutiva avviata anteriormente, ciò che inciderà nella fase distributiva della espropriazione nella quale si è innestata la opposizione alla esecuzione da cui origina il presente giudizio di merito – dovendo senz'altro ritenersi ridotta l'entità del credito per cui il procedente può proseguire la procedura esecutiva.
Non si pone, dunque, alcuna questione di nullità del precetto né vi è alcuna esigenza di rideterminare il dovuto credito, posto che il titolo posto a base della procedura si riferisce ad un credito il cui adempimento parziale all'esito di altra procedura espropriativa ne determinerà la riduzione in sede distributiva nella procedura espropriativa nel quale si è innestato il giudizio di opposizione che ha dato origine al presente giudizio di merito.
L'opposizione, in definitiva, va respinta.
Le spese di lite seguono la soccombenza della opponente e sono liquidate in dispositivo ai sensi del d.m. 55/14 e ssmm, tenendo conto del valore della causa ed applicando i parametri minimi in considerazione della esiguità dell'attività difensiva effettivamente svolta e della non particolare difficoltà delle questioni agitate ed importanza dell'affare.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Terza Seconda Civile, in persona del giudice monocratico dott.ssa
GI Valiante, pronunciando definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione;
2) Condanna al rimborso in favore della opposta delle spese di lite, che Parte_1 liquida in € 7.052,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso spese generali al 15%, iva e cpa come per legge.
Salerno, 07.11.2025
Il GU
Dr.ssa GI Valiante