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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 25/09/2025, n. 8372 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8372 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
n. 2003/2024 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
XII SEZIONE CIVILE
Il Tribunale , nella persona del giudice, dott.ssa Luigia Stravino, preso atto delle note di trattazione scritta depositate da parte ricorrente;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art.281 sexies cpc nella causa civile di I grado iscritta al n.r.g. 2003/2024
Tra l'avv. Michele Scolamiero, C.F. PEC: C.F._1
elettivamente domiciliato per questo singolo atto Email_1 presso il suo studio in Napoli alla Piazza Nazionale, 94/D,
RICORRENTE
CONTRO nata a [...] il [...] C.F. ; CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI Con le note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 22.09.2025 la parte ricorrente si riportava alle conclusioni formulate nell'atto introduttivo, rinunciando alla domanda proposta nei confronti di , , Controparte_2 Controparte_3 CP_4
[...]
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO Con ricorso depositato in data 30.01.2024 , l'avv. Michele Scolamiero adiva questo Tribunale per chiedere il pagamento di € 12.732,41, a titolo di compenso dell'attività professionale svolta nell'interesse dei IG.ri CP_1 Controparte_2
. CP_4 CP_3
pagina 1 di 5 In particolare, l'odierno ricorrente svolgeva l'attività di procuratore nel giudizio civile, R.G n. 28368/2017 , concluso con sentenza n.3519 del 07.04.2022, pronunciata dal Tribunale di Napoli, in persona del giudice monocratico, dott. Giovanni Scotto di Carlo. La sentenza pronunciata dal Tribunale di Napoli ( allegato 3 depositato con ricorso ) accoglieva la domanda di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale e riconosceva la somma di € 47.138,00 ai IG.ri e , e CP_1 CP_3 CP_4
nei confronti del . CP_2 Controparte_5
Visto il mancato adempimento di quanto disposto in sentenza, l'avv. Scolamiero presentava istanza di ottemperanza innanzi al Tar Campania per ottenere il pagamento delle spettanze economiche da parte del . Controparte_5
A detta dell'odierno ricorrente, una volta ricevuto il pagamento della cifra riconosciuta, i clienti non avrebbero corrisposto il compenso, al quale l'avvocato aveva diritto per lo svolgimento del mandato difensivo. In particolare, sulla scorta di una scrittura privata redatta in data 20.06.2016 ( allegato 2 depositato con il ricorso), il ricorrente evidenziava di aver raggiunto un accordo con i suoi assistiti che prevedeva l'obbligo di erogare in favore del legale il 20 % della somma riconosciuta dal tribunale per l'attività professionale svolta. Inadempiente, nel caso di specie, sarebbe stata la IG.ra delegata dagli CP_1 altri eredi all'incasso della somma riconosciuta dal Tribunale;
la , pertanto, non CP_1 avrebbe soddisfatto la pretesa economica dell'avvocato Scolamiero, avente ad oggetto il compenso per le prestazioni professionali eseguite. Le stesse doglianze venivano riprodotte nelle note di trattazione scritta depositate in data 07.02.2025. A seguito dell'ordinanza del 06.03.2025, il ricorrente rinunciava alla domanda nei confronti dei IG.r , e , residuando come unica convenuta Controparte_2 CP_4 CP_3 la IG.ra nei confronti della quale l'attore indirizzava l'intera pretesa CP_1 avanzata innanzi a questo Tribunale, pari a € 12731,42. In caso di rigetto della domanda come sopra formulata, si chiedeva il riconoscimento degli onorari in conformità a quanto previsto dai parametri contenuti nel dm 55/2014, come aggiornato dal Dm 37/2018. La parte convenuta rimaneva contumace per l'intera durata del giudizio. Il ricorso è parzialmente fondato. Non vi è dubbio che l'avv Scolamiero abbia diritto alla liquidazione degli onorari per l'attività di rappresentanza e assistenza prestata nei riguardi della IG.ra . CP_1
Tuttavia, nel merito, è da evidenziare quanto segue. A sostegno della domanda principale, il ricorrente allega una scrittura privata che fonderebbe il diritto a percepire la cifra indicata nel ricorso, ossia 12.731,42 €. Considerato che, all'esito del giudizio, la pretesa è stata esercitata esclusivamente nei riguardi della IG.ra è d'obbligo da parte di questo Tribunale verificare se CP_1 la convenuta possa qualificarsi come obbligata alla prestazione pecuniaria di cui parla il ricorrente.
pagina 2 di 5 Ebbene, da un'attenta verifica del documento, non emerge in alcun modo che la IG.ra abbia sottoscritto la scrittura privata con la quale si riconosce all'avvocato CP_1
Scolamiero il 20 % della cifra che il Tribunale avrebbe liquidato ai suoi clienti in caso di vittoria del giudizio;
né vi è prova di una pattuizione orale con la convenuta, che possa confermare quando allegato dall'attore. E tanto a prescindere dal rilievo per il quale sono nulli, se non redatti in forma scritta, i patti conclusi tra gli avvocati e i praticanti abilitati con i loro clienti, che stabiliscono i compensi professionali. (art.2233 ultimo comma cc). L'assenza di un obbligo in tal senso determina l'impossibilità di poter accogliere la richiesta di condanna al pagamento di € 12.731,42. Riguardo alla richiesta avanzata in via subordinata, ossia di pagamento dei compensi professionali in conformità ai parametri di legge, si rileva che il ricorrente indirizza l'intera pretesa nei riguardi della IG.ra , in quanto, a suo dire, si tratterebbe di CP_1 un'ipotesi di obbligazione solidale. In ordine a tale punto, è da respingersi la tesi sostenuta dal ricorrente. L'argomentazione avanzata a sostegno si limita ad affermare la natura solidale dell'obbligazione, in applicazione della presunzione di cui all'art 1292 c.c Questa disposizione esprime il principio secondo il quale quando più debitori sono obbligati tutti per la medesima prestazione, l'obbligazione è solidale, in modo che ciascuno può essere costretto all'adempimento per la totalità della prestazione e l'adempimento da parte di uno libera tutti. Nel caso in oggetto, i soggetti che sono stati assistiti dall'avv. Scolamiero hanno pattuito che lo stesso agisse per tutelare il diritto al risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale. La circostanza che l'incarico sia stato affidato allo stesso difensore e che abbia ad oggetto il medesimo petitum formale e sostanziale, ossia la condanna al risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, non vale a rendere solidale l'obbligazione che nasce con il conferimento del mandato difensivo. In particolare, l'avvocato si è impegnato a tutelare la situazione giuridica di ogni cliente, ma ciò non comporta lo svolgimento di un'identica prestazione per ognuno di essi. Prova ne è la procura allegata all'atto di citazione depositato per il giudizio svolto innanzi al Tribunale di Napoli ( all. 1 depositato con ricorso ex art 281 decies c.p.c). Dall'atto prodotto si evince come la IG. non abbia conferito insieme agli altri CP_1 soggetti l'incarico all'avvocato Scolamiero , ma abbia sottoscritto singolarmente la procura che conferiva al ricorrente il potere di agire in giudizio per rappresentare la convenuta;
ne deriva che la convenuta si è obbligata solo per sé stessa a remunerare l'attività svolta dal difensore. Per quanto concerne, invece, il quantum dei compensi professionali, si ritiene di doverli determinare come segue. Per gli onorari derivanti dal giudizio concluso con sentenza n.3519 del 7-4-2022 pronunciata dal Tribunale di Napoli, R.G 28368/2017: pagina 3 di 5 La fase di studio e la fase introduttiva vengono liquidate nei valori medi come determinati dai parametri previsti dal dm 55/2014, come aggiornato dal Dm 37/2018 vigente “ratione temporis”. Si osserva al riguardo che ka prestazione professionale dell'Avv.Scolamiero si è esaurita, in tale giudizio, antecedentemente all'entrata in vigore del DM n.147/2022, entrato in vigore il 23.10.2022. Per la fase istruttoria della causa, invece, si ritiene di non dover riconoscere alcun compenso, in quanto non vi è in atti prova alcuna del compimento, da parte dell'Avv.Scolamiero, di attività inquadrabili nella fase istruttoria. In particolare, il Tribunale ha sviluppato le argomentazioni a sostegno della richiesta degli attori sulla base delle massime pronunciate dalla giurisprudenza di legittimità, ritenendo superflua una consulenza tecnica d'ufficio ed ogni potenziale mezzo istruttorio. Per quanto concerne la fase decisionale, si ritiene di dover liquidare i compensi nei valori minimi secondo i parametri di legge;
ciò, in quanto, non si evince, né dal testo della sentenza, né dagli atti prodotti nella presente sede, la presentazione di scritti conclusivi difensivi, quali comparse conclusionali o memorie di replica. Si evince soltanto, dalla sentenza versata in atti, che il procuratore degli attori depositava le note di trattazione scritta in funzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni. Posto che la sentenza allegata ha riconosciuto un importo di € 47.138,00 , ne consegue l'applicazione dei parametri previsti per la fascia € 26000,01 – € 52.000,00. Pertanto, l'importo da erogare per il giudizio in oggetto è determinato nei seguenti termini:
- € 2767,00 per la fase introduttiva e di studio (fase studio euro 1620,00; fase introduttiva euro 1147,00);
- € 1384,00 per la fase decisionale
- Per un totale di 4151,00,00 €.
In ordine alla liquidazione degli onorari per lo svolgimento del giudizio d'ottemperanza, è da respingersi ogni istanza volta alla liquidazione degli stessi. Si rileva, al riguardo, che non è stata allegata agli atti la procura con la quale CP_1 conferiva potere di rappresentanza in giudizio all'odierno ricorrente;
è presente
[...] solo un ricorso con il quale non è possibile considerare adeguatamente provata la titolarità da parte dell'attore del potere di rappresentanza e assistenza della IG.ra nel giudizio instaurato innanzi al Tar Campania. CP_1
Le spese di lite seguono la regola della soccombenza e sono liquidate d'ufficio come in dispositivo, determinando gli onorari nei valori minimi per tutte le fasi in cui si è articolato il processo (fasi studio, introduttiva e decisionale e con esclusione della fase istruttoria, che non si è effettivamente svolta), stante la natura documentale della causa e la contumacia di parte resistente.
P .Q.M
Il Tribunale di Napoli, XII sezione civile, nella persona del giudice monocratico, dott.ssa Luigia Stravino, cosi decide: pagina 4 di 5 -accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, condanna al CP_1 pagamento, in favore dell'Avv.Scolamiero Michele, dell'importo di € 4151,00, a titolo di compensi professionali dovuti per il giudizio svoltosi dinnanzi al Tribunale di Napoli, R.G n.28368/2017, definito con sentenza n.3519 del 07.04.2022; respinge ogni altra domanda;
-condanna la convenuta, , al pagamento in favore del ricorrente delle CP_1 spese del presente procedimento, che liquida in € 852,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali, iva e cpa come per legge. Cosi deciso in Napoli, 25.09.2025 Il giudice
Dott. Luigia Stravino
Il presente provvedimento è stato redatto in collaborazione con il Mot in tirocinio generico., dott. Antonio Tedesco
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
XII SEZIONE CIVILE
Il Tribunale , nella persona del giudice, dott.ssa Luigia Stravino, preso atto delle note di trattazione scritta depositate da parte ricorrente;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art.281 sexies cpc nella causa civile di I grado iscritta al n.r.g. 2003/2024
Tra l'avv. Michele Scolamiero, C.F. PEC: C.F._1
elettivamente domiciliato per questo singolo atto Email_1 presso il suo studio in Napoli alla Piazza Nazionale, 94/D,
RICORRENTE
CONTRO nata a [...] il [...] C.F. ; CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI Con le note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 22.09.2025 la parte ricorrente si riportava alle conclusioni formulate nell'atto introduttivo, rinunciando alla domanda proposta nei confronti di , , Controparte_2 Controparte_3 CP_4
[...]
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO Con ricorso depositato in data 30.01.2024 , l'avv. Michele Scolamiero adiva questo Tribunale per chiedere il pagamento di € 12.732,41, a titolo di compenso dell'attività professionale svolta nell'interesse dei IG.ri CP_1 Controparte_2
. CP_4 CP_3
pagina 1 di 5 In particolare, l'odierno ricorrente svolgeva l'attività di procuratore nel giudizio civile, R.G n. 28368/2017 , concluso con sentenza n.3519 del 07.04.2022, pronunciata dal Tribunale di Napoli, in persona del giudice monocratico, dott. Giovanni Scotto di Carlo. La sentenza pronunciata dal Tribunale di Napoli ( allegato 3 depositato con ricorso ) accoglieva la domanda di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale e riconosceva la somma di € 47.138,00 ai IG.ri e , e CP_1 CP_3 CP_4
nei confronti del . CP_2 Controparte_5
Visto il mancato adempimento di quanto disposto in sentenza, l'avv. Scolamiero presentava istanza di ottemperanza innanzi al Tar Campania per ottenere il pagamento delle spettanze economiche da parte del . Controparte_5
A detta dell'odierno ricorrente, una volta ricevuto il pagamento della cifra riconosciuta, i clienti non avrebbero corrisposto il compenso, al quale l'avvocato aveva diritto per lo svolgimento del mandato difensivo. In particolare, sulla scorta di una scrittura privata redatta in data 20.06.2016 ( allegato 2 depositato con il ricorso), il ricorrente evidenziava di aver raggiunto un accordo con i suoi assistiti che prevedeva l'obbligo di erogare in favore del legale il 20 % della somma riconosciuta dal tribunale per l'attività professionale svolta. Inadempiente, nel caso di specie, sarebbe stata la IG.ra delegata dagli CP_1 altri eredi all'incasso della somma riconosciuta dal Tribunale;
la , pertanto, non CP_1 avrebbe soddisfatto la pretesa economica dell'avvocato Scolamiero, avente ad oggetto il compenso per le prestazioni professionali eseguite. Le stesse doglianze venivano riprodotte nelle note di trattazione scritta depositate in data 07.02.2025. A seguito dell'ordinanza del 06.03.2025, il ricorrente rinunciava alla domanda nei confronti dei IG.r , e , residuando come unica convenuta Controparte_2 CP_4 CP_3 la IG.ra nei confronti della quale l'attore indirizzava l'intera pretesa CP_1 avanzata innanzi a questo Tribunale, pari a € 12731,42. In caso di rigetto della domanda come sopra formulata, si chiedeva il riconoscimento degli onorari in conformità a quanto previsto dai parametri contenuti nel dm 55/2014, come aggiornato dal Dm 37/2018. La parte convenuta rimaneva contumace per l'intera durata del giudizio. Il ricorso è parzialmente fondato. Non vi è dubbio che l'avv Scolamiero abbia diritto alla liquidazione degli onorari per l'attività di rappresentanza e assistenza prestata nei riguardi della IG.ra . CP_1
Tuttavia, nel merito, è da evidenziare quanto segue. A sostegno della domanda principale, il ricorrente allega una scrittura privata che fonderebbe il diritto a percepire la cifra indicata nel ricorso, ossia 12.731,42 €. Considerato che, all'esito del giudizio, la pretesa è stata esercitata esclusivamente nei riguardi della IG.ra è d'obbligo da parte di questo Tribunale verificare se CP_1 la convenuta possa qualificarsi come obbligata alla prestazione pecuniaria di cui parla il ricorrente.
pagina 2 di 5 Ebbene, da un'attenta verifica del documento, non emerge in alcun modo che la IG.ra abbia sottoscritto la scrittura privata con la quale si riconosce all'avvocato CP_1
Scolamiero il 20 % della cifra che il Tribunale avrebbe liquidato ai suoi clienti in caso di vittoria del giudizio;
né vi è prova di una pattuizione orale con la convenuta, che possa confermare quando allegato dall'attore. E tanto a prescindere dal rilievo per il quale sono nulli, se non redatti in forma scritta, i patti conclusi tra gli avvocati e i praticanti abilitati con i loro clienti, che stabiliscono i compensi professionali. (art.2233 ultimo comma cc). L'assenza di un obbligo in tal senso determina l'impossibilità di poter accogliere la richiesta di condanna al pagamento di € 12.731,42. Riguardo alla richiesta avanzata in via subordinata, ossia di pagamento dei compensi professionali in conformità ai parametri di legge, si rileva che il ricorrente indirizza l'intera pretesa nei riguardi della IG.ra , in quanto, a suo dire, si tratterebbe di CP_1 un'ipotesi di obbligazione solidale. In ordine a tale punto, è da respingersi la tesi sostenuta dal ricorrente. L'argomentazione avanzata a sostegno si limita ad affermare la natura solidale dell'obbligazione, in applicazione della presunzione di cui all'art 1292 c.c Questa disposizione esprime il principio secondo il quale quando più debitori sono obbligati tutti per la medesima prestazione, l'obbligazione è solidale, in modo che ciascuno può essere costretto all'adempimento per la totalità della prestazione e l'adempimento da parte di uno libera tutti. Nel caso in oggetto, i soggetti che sono stati assistiti dall'avv. Scolamiero hanno pattuito che lo stesso agisse per tutelare il diritto al risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale. La circostanza che l'incarico sia stato affidato allo stesso difensore e che abbia ad oggetto il medesimo petitum formale e sostanziale, ossia la condanna al risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, non vale a rendere solidale l'obbligazione che nasce con il conferimento del mandato difensivo. In particolare, l'avvocato si è impegnato a tutelare la situazione giuridica di ogni cliente, ma ciò non comporta lo svolgimento di un'identica prestazione per ognuno di essi. Prova ne è la procura allegata all'atto di citazione depositato per il giudizio svolto innanzi al Tribunale di Napoli ( all. 1 depositato con ricorso ex art 281 decies c.p.c). Dall'atto prodotto si evince come la IG. non abbia conferito insieme agli altri CP_1 soggetti l'incarico all'avvocato Scolamiero , ma abbia sottoscritto singolarmente la procura che conferiva al ricorrente il potere di agire in giudizio per rappresentare la convenuta;
ne deriva che la convenuta si è obbligata solo per sé stessa a remunerare l'attività svolta dal difensore. Per quanto concerne, invece, il quantum dei compensi professionali, si ritiene di doverli determinare come segue. Per gli onorari derivanti dal giudizio concluso con sentenza n.3519 del 7-4-2022 pronunciata dal Tribunale di Napoli, R.G 28368/2017: pagina 3 di 5 La fase di studio e la fase introduttiva vengono liquidate nei valori medi come determinati dai parametri previsti dal dm 55/2014, come aggiornato dal Dm 37/2018 vigente “ratione temporis”. Si osserva al riguardo che ka prestazione professionale dell'Avv.Scolamiero si è esaurita, in tale giudizio, antecedentemente all'entrata in vigore del DM n.147/2022, entrato in vigore il 23.10.2022. Per la fase istruttoria della causa, invece, si ritiene di non dover riconoscere alcun compenso, in quanto non vi è in atti prova alcuna del compimento, da parte dell'Avv.Scolamiero, di attività inquadrabili nella fase istruttoria. In particolare, il Tribunale ha sviluppato le argomentazioni a sostegno della richiesta degli attori sulla base delle massime pronunciate dalla giurisprudenza di legittimità, ritenendo superflua una consulenza tecnica d'ufficio ed ogni potenziale mezzo istruttorio. Per quanto concerne la fase decisionale, si ritiene di dover liquidare i compensi nei valori minimi secondo i parametri di legge;
ciò, in quanto, non si evince, né dal testo della sentenza, né dagli atti prodotti nella presente sede, la presentazione di scritti conclusivi difensivi, quali comparse conclusionali o memorie di replica. Si evince soltanto, dalla sentenza versata in atti, che il procuratore degli attori depositava le note di trattazione scritta in funzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni. Posto che la sentenza allegata ha riconosciuto un importo di € 47.138,00 , ne consegue l'applicazione dei parametri previsti per la fascia € 26000,01 – € 52.000,00. Pertanto, l'importo da erogare per il giudizio in oggetto è determinato nei seguenti termini:
- € 2767,00 per la fase introduttiva e di studio (fase studio euro 1620,00; fase introduttiva euro 1147,00);
- € 1384,00 per la fase decisionale
- Per un totale di 4151,00,00 €.
In ordine alla liquidazione degli onorari per lo svolgimento del giudizio d'ottemperanza, è da respingersi ogni istanza volta alla liquidazione degli stessi. Si rileva, al riguardo, che non è stata allegata agli atti la procura con la quale CP_1 conferiva potere di rappresentanza in giudizio all'odierno ricorrente;
è presente
[...] solo un ricorso con il quale non è possibile considerare adeguatamente provata la titolarità da parte dell'attore del potere di rappresentanza e assistenza della IG.ra nel giudizio instaurato innanzi al Tar Campania. CP_1
Le spese di lite seguono la regola della soccombenza e sono liquidate d'ufficio come in dispositivo, determinando gli onorari nei valori minimi per tutte le fasi in cui si è articolato il processo (fasi studio, introduttiva e decisionale e con esclusione della fase istruttoria, che non si è effettivamente svolta), stante la natura documentale della causa e la contumacia di parte resistente.
P .Q.M
Il Tribunale di Napoli, XII sezione civile, nella persona del giudice monocratico, dott.ssa Luigia Stravino, cosi decide: pagina 4 di 5 -accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, condanna al CP_1 pagamento, in favore dell'Avv.Scolamiero Michele, dell'importo di € 4151,00, a titolo di compensi professionali dovuti per il giudizio svoltosi dinnanzi al Tribunale di Napoli, R.G n.28368/2017, definito con sentenza n.3519 del 07.04.2022; respinge ogni altra domanda;
-condanna la convenuta, , al pagamento in favore del ricorrente delle CP_1 spese del presente procedimento, che liquida in € 852,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali, iva e cpa come per legge. Cosi deciso in Napoli, 25.09.2025 Il giudice
Dott. Luigia Stravino
Il presente provvedimento è stato redatto in collaborazione con il Mot in tirocinio generico., dott. Antonio Tedesco
pagina 5 di 5