Decreto cautelare 23 ottobre 2023
Ordinanza cautelare 10 novembre 2023
Ordinanza cautelare 22 gennaio 2024
Sentenza 4 novembre 2024
Ordinanza cautelare 13 dicembre 2024
Rigetto
Sentenza 31 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 31/07/2025, n. 6765 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 6765 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06765/2025REG.PROV.COLL.
N. 08648/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8648 del 2024, proposto da
Ministero dell'Interno, Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Napoli, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Luca Tozzi, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Toledo, 323;
Comune di Pomigliano D'Arco, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Rosa Balsamo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Prima) n. 5877/2024, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello ed i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di -OMISSIS- e del Comune di Pomigliano D'Arco;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 maggio 2025 il Cons. Raffaello Scarpato e uditi per le parti gli avvocati presenti in udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. -OMISSIS-, già -OMISSIS-, di seguito la Società, o la Società appellata, attiva nel settore del trasporto pubblico di persone e settori complementari, è stata destinataria di una prima informativa interdittiva antimafia in data 30 luglio 2013, confermata con successivi provvedimenti prefettizi datati 18 settembre 2014 e del 7 dicembre 2016, tutti fondati sull’emergenza di rapporti personali e commerciali tra il sig. -OMISSIS-, titolare del 50% delle quote sociali, e della figlia, con alcuni esponenti di consorterie criminali campane.
2. La citata Società è stata inoltre destinataria della misura straordinaria e temporanea della gestione delle attività di impresa, ai sensi dell'art. 32, comma 10, della legge n. 114/2014, dall’anno 2015 all’anno 2021, ed ha successivamente proposto una nuova istanza di aggiornamento dell’interdittiva ai sensi dell’art. 91, co. 5 del d.lgs. n. 159/2011, presentando altresì un’istanza per l’ammissione al controllo giudiziario ex art. 34-bis del d.lgs. n. 159/2011.
3. L’istanza di aggiornamento dell’interdittiva è stata respinta dalla Prefettura di Napoli con provvedimento datato 27 luglio 2021, mentre l’istanza di ammissione al controllo giudiziario è stata respinta dalla Corte di Appello di Napoli con il decreto n. 72/2023.
4. La Società ha impugnato il provvedimento di conferma dell’interdittiva antimafia del 27 luglio 2021 dinanzi al T.a.r. per la Campania, Napoli, che con la sentenza 5 giugno 2023, n. 3408, ha respinto il ricorso.
5. Tale ultima decisione è stata riformata in grado di appello dalla sentenza del Consiglio di Stato 4 aprile 2024, n. 3096, che ha rilevato l’inattualità della prognosi prefettizia di permeabilità mafiosa della Società, non avendo la Prefettura considerato gli elementi di novità emergenti dalla conclusione delle vicende giudiziarie penali che avevano nelle more coinvolto i soci (proscioglimenti e assoluzioni dei diversi esponenti societari) e le statuizioni del Giudice della prevenzione in esito alla conclusione del controllo giudiziario ex art. 34-bis del d.lgs. n. 159/2011.
6. Nelle more del giudizio di appello la Società ha proposto un’ulteriore istanza di aggiornamento, esitata nel provvedimento ostativo n. 312773 del 3 ottobre 2023, seguito dai provvedimenti conseguenziali, con il quale la Prefettura ha nuovamente confermato le precedenti interdittive.
7. Anche avverso tale ultimo provvedimento ostativo la Società ha proposto ricorso al T.a.r. per la Campania, Napoli, che con la sentenza oggetto del presente giudizio lo ha accolto, richiamando le motivazioni della citata sentenza di questa Sezione n. 3096 del 4 aprile 2024.
In sostanza, il T.a.r. ha ritenuto che l’interdittiva, pur prendendo in considerazione alcune delle controdeduzioni fornite dalla Società in sede di istanza di aggiornamento, aveva riproposto i medesimi e risalenti indizi di controindicazione, senza addurre elementi nuovi e senza valutare adeguatamente gli esiti dei procedimenti assolutori nelle more intervenuti in favore di -OMISSIS- e della figlia -OMISSIS-, anche ai fini dell’eventuale ammissione della Società alla misura di cui all’art. 94 bis del d.lgs. n. 159/2011.
8. Avverso la decisione hanno proposto appello il Ministero dell’interno e la Prefettura di Napoli, deducendo che il T.a.r. si era limitato a richiamare la motivazione della precedente pronuncia del Consiglio di Stato n. 3096/2024, pur riconoscendo che l’interdittiva impugnata aveva indicato specifiche ragioni per le quali l’assoluzione della sig.ra -OMISSIS- -OMISSIS-non era idonea a dimostrare il venir meno dei pericoli di condizionamento mafioso dell’impresa, essendo emersi in ogni caso cointeressenze e scambi con soggetti controindicati.
Pertanto, secondo la tesi prospettata dalla difesa erariale, la Prefettura aveva correttamente effettuato il giudizio complessivo ed attualizzato di permeabilità criminale della Società, giudizio confermato anche dalla Corte di Appello di Napoli, che all’esito del rinnovato esame dell'istanza di applicazione della misura del controllo giudiziario aveva riscontrato la perdurante esposizione della Società a condizionamenti da parte della criminalità organizzata (per via della mancata assoluzione di -OMISSIS- nel medesimo procedimento che aveva condotto all’assoluzione della figlia e dei consolidati ed accertati rapporti tra gli -OMISSIS-ed il clan -OMISSIS-, per il tramite di -OMISSIS--OMISSIS-, fratello di -OMISSIS-).
La natura strutturale e non episodica di tali indizi, peraltro, sarebbe risultata idonea ad escludere la natura occasionale del condizionamento mafioso e, con esso, la possibilità per la Società di essere ammessa alle misure di favore di cui all’art. 94-bis del d.lgs. n. 159/2011, nonché i presupposti per l'attivazione del procedimento in contraddittorio di cui all'art.92 comma 2 bis del medesimo d.lgs.
9. Si è costituita la Società appellata, eccependo in via preliminare l’inammissibilità dell’appello per genericità e per acquiescenza prestata dal Ministero dell’Interno al capo della sentenza impugnata con cui era stata eccepita la violazione dell’art. 94-bis del d.lgs. n. 159/2011.
Nel merito, la Società appellata ha insistito sull’infondatezza delle censure avversarie, deducendo che all’interno del giudizio sull’istanza di controllo giudiziario non era stata valutata la sopravvenuta assoluzione anche del sig. -OMISSIS- per effetto della sentenza del Tribunale di Prato n. 1954 del 17 agosto 2023, passata in giudicato, incidente sia sulla mancanza di attualità del rischio di permeabilità mafiosa della Società, sia sulla natura occasionale e non strutturale le pericolo di condizionamento criminale; peraltro, la Società appellata ha evidenziato che le valutazioni prefettizie in ordine all’asserita stabilità del condizionamento mafioso della Società, contenute del decreto della Corte d’Appello di Napoli, non potevano ritenersi definitive, risultando tale decreto oggetto di ricorso in Cassazione (R.G. n. 32436/2023) allo stato non ancora definito.
Ancora, la Società appellata ha dedotto che il sig. -OMISSIS-, figura su cui si regge l’intero impianto presuntivo di condizionamento mafioso della Società, non ricopre alcun ruolo societario dall’anno 2013, avendo lo stesso ceduto tutte le quote societarie, che i fratelli -OMISSIS- non sono più dipendenti della Società da circa 10 anni, che dal 2015 al 2022 (ovvero per circa 7 anni) alcune commesse pubbliche conseguite dalla Società appellata erano state gestite dai commissari prefettizi ai sensi dell’art. 32, comma 10, D.L. n. 90/2014 senza alcun condizionamento mafioso e senza alcuna irregolarità nella gestione societaria, che la sig.ra -OMISSIS- -OMISSIS-ed il fratello -OMISSIS- -OMISSIS-(originariamente indagati per il reato di intestazione fittizia di beni) erano stati entrambi prosciolti dalle accuse loro rivolte.
Sotto distinto profilo, la Società appellata ha lamentato la violazione e falsa applicazione dell’art. 92 comma 2 bis del d.lgs. n. 159/2011 (anche in relazione all’art. 10 bis della legge n. 241/1990) alla luce della intervenuta assoluzione del sig. -OMISSIS-, circostanza che la Società non aveva potuto dedurre in sede procedimentale stante l’omessa attivazione del contraddittorio.
Infine, la Società appellata ha reiterato le censure relative alla insufficienza dei meri legami parentali a fondare il giudizio di permeabilità mafiosa, alla carenza del presupposto di attualità del pericolo di condizionamento mafioso ed all’assenza dei presupposti della concretezza nelle valutazioni compiute dalla Prefettura.
10. Si è costituito il Comune di Pomigliano D’Arco chiedendo l’accoglimento del gravame.
11. Con ordinanza cautelare n. 4763/2024 il Collegio ha respinto l’istanza di misure cautelari formulata dalle parti appellanti.
12. All’udienza pubblica del 29 maggio 2025 l’appello è stato introitato per la decisione.
13. L’appello non è fondato nel merito, potendosi prescindere dall’esame delle eccezioni preliminari formulate dalla Società appellata.
14. Il provvedimento impugnato fonda la prognosi di perdurante pericolo di condizionamento mafioso della Società sul contenuto del verbale del GIA n. 78 del 28 settembre 2023, che a sua volta riproduce la motivazione del decreto della Corte di Appello di Napoli del 6 luglio 2023; con tale ultimo decreto il giudice della prevenzione ha respinto l’istanza di ammissione della Società al controllo giudiziario rilevando che l’intervenuta assoluzione della sig.ra -OMISSIS- -OMISSIS-dal reato di cui all’art. 12 quinquies comma 10 del d.l. n. 307/1992 non assume valore sintomatico di un affievolimento del rischio di permeabilità criminale della Società, poiché il di lei padre, sig. -OMISSIS-, risultava ancora sottoposto al medesimo procedimento penale, non avendo questi optato per il rito abbreviato. Inoltre, il Giudice della prevenzione ha rilevato che la sussistenza di contatti con i clan malavitosi era emersa anche dalla circostanza che questi ultimi avevano effettuato un versamento di € 40.000,00 sul conto corrente del sig. -OMISSIS--OMISSIS-, fratello di -OMISSIS-, oltre ad essere stati confermati dalle deposizioni di un coimputato.
15. Tali elementi non sono da soli idonei a fondare la prognosi di perdurante esposizione della Società ad un pericolo di condizionamento mafioso che possa ritenersi attuale, poiché si riferiscono ad un quadro indiziario non più rispondente alla realtà societaria, oltre che superato dalle vicende giudiziarie che hanno visto coinvolto il sig. -OMISSIS-.
16. Quest’ultimo, infatti, è stato assolto da ogni addebito relativo all’ipotesi di reato di intestazione fittizia con la sentenza del Tribunale di Prato n. 1954 del 17 agosto 2023, precedente al provvedimento impugnato e passata in cosa giudicata.
17. Quanto alla residua causa espressiva di perdurante rischio di contaminazione, relativa al versamento di una somma di danaro sul conto corrente del sig. -OMISSIS--OMISSIS- (che verosimilmente si colloca temporalmente a monte della vicenda fattuale definita con esito assolutorio), l’Amministrazione non ha fornito alcun elemento utile a comprendere per quale ragione questo solo fatto debba essere considerato idoneo a supportare, singolarmente considerato, un rischio di condizionamento mafioso della Società.
18. A ciò deve aggiungersi quanto già rilevato dalla Sezione nella sentenza n. 3096 del 4 aprile 2024, ripetutamente citata dalle parti, con la quale è stata evidenziata la mancata valutazione, da parte della Prefettura, di tutti quegli elementi sopravvenuti rispetto all’iniziale quadro indiziario, con i quali l’Amministrazione ha ritenuto di non doversi misurare, confermando le proprie precedenti determinazioni.
Il riferimento è, innanzitutto, agli esiti del regime di straordinaria e temporanea gestione ex art. 32, co. 10 del D.L. n. 90/2014, curata da commissari prefettizi per un ragguardevole lasso di tempo (dal 2015 al 2022), dai quali non è emerso alcun elemento di irregolarità, nonché alla circostanza che il sig. -OMISSIS-, figura su cui regge l’intero impianto presuntivo di condizionamento mafioso della Società, non ricopre alcun ruolo societario dal 2013, mentre i fratelli -OMISSIS- non sono più dipendenti della Società da circa 10 anni.
Tali elementi, che costituivano il fondamento motivazionale dell’interdittiva inizialmente rivolta nei confronti della Società, risultando oramai superati da lungo tempo, non possono ritenersi più idonei a consentirne quella che si appalesa alla stregua di una sostanziale conferma dell’iniziale interdittiva, o, quantomeno, avrebbero dovuto essere valutati dall’Amministrazione per escludere che il condizionamento potesse ritenersi occasionale, laddove la Prefettura avesse individuato nell’unica e risalente vicenda (l’avvenuto versamento della somma di € 40.000,00 sul conto corrente del figlio di -OMISSIS-) ragioni di perdurante pericolo di infiltrazione della criminalità organizzata nell’attività di impresa.
19. Alla luce di tali considerazioni, deve concludersi che la motivazione del provvedimento impugnato non è idonea a rappresentare, in maniera completa, il quadro degli elementi indiziari in virtù dei quali l'Autorità ha ritenuto attuale e concreto il rischio di infiltrazioni mafiose all'interno della Società, poiché non pone in risalto elementi di permeabilità criminale ragionevolmente idonei ad influire anche indirettamente sull'attività dell'impresa (cfr., tra molte, Consiglio di Stato sez. III, 8 luglio 2020, n.4372; id. 21 dicembre 2021 n. 8480; id. 8 luglio 2020 n. 4372).
20. Per queste ragioni l’appello deve essere respinto.
21. Le spese del presente grado di giudizio possono essere compensate in ragione della peculiare natura delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento del nome della Società appellata e di tutte le altre persone fisiche nominativamente indicate in sentenza.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Rosanna De Nictolis, Presidente
Giovanni Pescatore, Consigliere
Giovanni Tulumello, Consigliere
Antonio Massimo Marra, Consigliere
Raffaello Scarpato, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Raffaello Scarpato | Rosanna De Nictolis |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.