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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 04/11/2025, n. 2961 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2961 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
L A C O R T E D'A P P E L L O D I M I L A N O
SEZIONE II CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Maria Elena CATALANO Presidente
Dott. Andrea PIROLA Consigliere
Dott. AN ANDRETTA Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di secondo grado, iscritta al n. 2490 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, promossa con atto di citazione notificato
da
(C.F.: ), nata a Parte_1 CodiceFiscale_1
DD (CE) il 1 maggio 1966, con domicilio in Besana Brianza, via Papa
Giovanni XXIII, n. 13;
(C.F.: ), nato a Parte_2 CodiceFiscale_2
DD (CE) il 21 agosto 1963, residente in [...], via Garibaldi, n.
99;
(C.F.: ), nata a Parte_3 CodiceFiscale_3
DD (CE) il 23 agosto 1954, residente in [...]con Colzano, via
Giotto, n. 8;
pagina1 di 27 tutti elettivamente domiciliati in Vimercate, via Manzoni, n. 12, presso lo studio degli avvocati Massimo Vergani ed Emanuela Galbusera, che li rappresentano e difendono giusta delega allegata all'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado
APPELLANTI
Contro
(C.F.: ), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Milano, via Olgettina,
n. 60 ed elettivamente domiciliato in Milano, via E. Visconti Venosta, n. 1, presso lo studio dell'avv. Anna Gelpi, che lo rappresenta e difende, unitamente agli avvocati Vittorio Gelpi e Stefano Dalle Donne del Foro di Como, giusta procura allegata alla comparsa di risposta
APPELLATO
PER LA RIFORMA
della sentenza n. 6448/2024, pubblicata il 27 giugno 2024 dal Tribunale di
Milano nella causa iscritta al n. 26648/2020 r.g.
OGGETTO: Responsabilità professionale
Conclusioni:
Per gli appellanti:
“
Per Controparte_1
“
pagina2 di 27 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 6448/2024, pubblicata il 27 giugno 2024, il Tribunale di
Milano ha deciso la causa instaurata da , Parte_1 Parte_2
e , quali fratelli del defunto , nei confronti Parte_3 Persona_1 dell'istituto (di seguito denominato Controparte_1 [...]
, volta a conseguire il risarcimento dei danni, patrimoniali e Controparte_1 non patrimoniali, subiti in conseguenza del decesso del detto germano, rinvenuto privo di vita nelle acque del Naviglio Martesana il 23 aprile 2016, dopo essersi allontanato dalla struttura ospedaliera Ville Turro, dove si era volontariamente ricoverato in data 1 aprile 2016 nel reparto di psichiatria.
Istruita la causa mediante acquisizione dei documenti rispettivamente depositati dalle parti, espletamento di consulenza tecnica d'ufficio e assunzione di cinque testimoni ( , , Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3
e , con la detta sentenza il Tribunale di Testimone_4 Testimone_5
Milano ha rigettato le domande risarcitorie proposte dagli attori, compensando integralmente le spese processuali.
Dopo aver premesso che oggetto del thema decidendum era l'accertamento dell'asserita responsabilità dell' per l'omessa o Controparte_1 inadeguata vigilanza volta a prevenire condotte autolesive del paziente, la cui attuazione avrebbe potuto, secondo la prospettazione degli attori, scongiurare il suo allontanamento dalla struttura e il successivo suicidio, il giudice di prime cure ha ritenuto di condividere le valutazioni compiute dai consulenti tecnici d'ufficio, dott. , specialista in medicina legale e Prof. Persona_2 Per_3
specialista in psichiatria, accertando, sulla scorta di tali valutazioni
[...] peritali, l'insussistenza di elementi costitutivi dell'illecito aquiliano a carico della struttura convenuta e, in particolare, l'insussistenza di una condotta colposa dei pagina3 di 27 sanitari che avevano avuto in cura in rapporto causale con il Persona_1 decesso del paziente.
Ha chiarito che “l'attento esame dei documenti prodotti e delle annotazioni contenute nella cartella clinica del ricovero non ha consentito di rilevare elementi indicativi di un concreto rischio di compimento di atti autolesionistici da parte del paziente, tale da richiedere l'adozione di specifiche misure di sorveglianza e vigilanza e di prescrizioni volte a limitare la libertà di movimento del paziente stesso”.
Il giudice di prime cure ha ritenuto completa l'analisi dei consulenti tecnici d'ufficio, che aveva portato ad escludere la presenza di fattori di rischio sia sulla base delle notizie raccolte nella fase di anamnesi, sia sulla base della storia familiare del paziente, così come sulla base dei dati oggettivi relativi alle condizioni di nel corso del ricovero e dei comportamenti Persona_1 tenuti dallo stesso paziente durante tale periodo.
Il giudice di primo grado ha, dunque, reputato convincente e condivisibile quanto affermato dai consulenti tecnici d'ufficio in ordine alla non prevedibilità in concreto del rischio di suicidio e, quindi, all'insussistenza, sulla base di una valutazione compiuta necessariamente ex ante, dei presupposti per adottare specifiche e stringenti misure di contenimento del paziente.
Ha, altresì, ritenuto, sulla base delle linee guida adottate dalla
[...]
, che non fosse necessaria la somministrazione di tests volti a Controparte_2 valutare il rischio suicidario, “trattandosi di protocolli da somministrare nei confronti di pazienti che presentino idee o propositi di suicidio o fattori di rischio significativi che nel caso in esame sono stati ritenuti del tutto assenti”.
Il giudice ha, infine, spiegato che i rilievi svolti dagli attori non consentivano di pervenire a diverse conclusioni, rilevando quanto segue: che l'esame del diario clinico e del diario infermieristico mostrava come il paziente fosse stato monitorato tutti i giorni della degenza, attraverso controlli svolti la mattina, il pomeriggio e la notte e come fosse stato supportato anche dopo che i sanitari gli avevano comunicato le imminenti dimissioni;
che, in particolare, il 20 aprile 2016 risultava annotato che, nel pomeriggio, il paziente aveva manifestato pensieri di inguaribilità e paure per quanto riguardava il ritorno a casa;
che gli veniva affiancato anche un educatore e che in serata veniva riscontrato un miglioramento;
pagina4 di 27 che nei giorni successiva risultava annotato che il paziente manteneva invariato il tono dell'umore e che veniva stimolato dal personale, tanto che nel pomeriggio del 22 aprile 2016 si dava atto che lo stesso aveva trascorso il tempo in parte nella stanza e in parte negli spazi comuni;
che gli stessi consulenti tecnici d'ufficio avevano evidenziato, in risposta al consulente tecnico degli attori, che il paziente era stato oggetto di accurata valutazione sul piano psicopatologico, medico generale e neuropsicologico e che tali valutazioni avevano colto tutti gli aspetti della sofferenza del paziente, ad eccezione dell'ideazione suicidaria, che non risultava essere emersa, prima del gesto, in nessuno dei molteplici contesti di valutazione clinica e testistica a cui il paziente era stato sottoposto;
che anche la ricostruzione di quanto avvenuto il giorno del decesso da parte degli attori non era indicativa del dedotto disinteresse del personale sanitario nei confronti del paziente, dal momento che dalle annotazioni nel diario infermieristico risultava che, prima dell'arrivo delle forze dell'ordine, si era constatato che il paziente non aveva fatto rientro nel reparto per il pranzo e che vi era stato il tentativo di contattarlo inutilmente sul suo cellulare prima di contattare il medico dott.ssa Tes_3 che, peraltro, dalla consulenza medico legale sulla causa del decesso di
, disposta dal Pubblico Ministero presso il Tribunale di Persona_1
Milano, risultava che il paziente usufruiva di un permesso per uscire dalle ore
10.00 alle ore 12.15 e che nel diario infermieristico era annotato che in altri giorni il paziente era uscito nel parco di mattina o per gran parte del pomeriggio;
che, considerato che il paziente era stato rinvenuto già cadavere alle ore
12.15, il fatto che il medico fosse stato avvisato intorno alle ore 13.00 non era indicativo di una condotta negligente nell'assistenza sanitaria prestata in suo favore.
Il giudice di prime cure ha accertato che anche le dichiarazioni testimoniali di e di non conducessero ad un giudizio di inattendibilità delle Tes_1 Tes_2 annotazioni contenute nella cartella clinica, argomentando che “tali dichiarazioni potrebbero al più ritenere dimostrato che avesse loro Persona_1 accennato di avere brutti pensieri e che avesse esplicitato al cognato Tes_2
, soltanto nell'ultima telefonata intercorsa con lo stesso, di avere pensato
[...] il suicidio”; che non fosse credibile quanto riferito dal teste , secondo cui Tes_2
pagina5 di 27 gli avrebbe detto più volte che pensava al suicidio e secondo Persona_1 cui lo stesso teste si sarebbe preoccupato soltanto nell'ultima telefonata – ovvero quella avvenuta la mattina stessa dell'evento – solo per le modalità con cui gli aveva espresso tali pensieri;
che non fosse logicamente spiegabile il Per_1 fatto che, laddove avesse già in precedenza esposto di pensare Persona_1 al suicidio, né lo stesso , né alcuno degli altri familiari avesse pensato di Tes_2 rappresentare ai medici, nel corso delle visite effettuate al paziente, tale grave circostanza;
che “In ogni caso, non vi è alcuna evidenza del fatto che tali circostanze siano state riferite dai familiari al personale medico sanitario della struttura, né può ritenersi provato che lo stesso avesse Persona_1 effettivamente esternato tali pensieri al personale della casa di cura, a fronte delle diverse risultanze della cartella clinica”; che, in base a tali risultanze, non si rilevavano elementi oggettivi da cui inferire il manifestarsi, durante il periodo del ricovero, di concreti segnali di allarme rispetto a possibili eventi autolesionistici, richiedenti, quindi, l'adozione di misure incidenti sulla libertà di movimento del paziente.
Con atto di citazione ritualmente notificato, , Parte_1 [...]
e hanno proposto appello avverso la detta sentenza, Parte_2 Parte_3 di cui hanno chiesto l'integrale riforma.
Costituitosi il 17 dicembre 2024, ha Controparte_1 puntualmente replicato ai motivi di gravame, chiedendone il rigetto.
Non essendo possibile conciliare la lite, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione all'udienza del 23 settembre 2025, celebrata nelle forme della trattazione scritta di cui all'art. 127 ter c.p.c.
Le parti hanno precisato le conclusioni e depositato comparse conclusionali e memorie di replica entro i termini (rispettivamente, sessanta giorni, trenta giorni e quindici giorni prima della detta udienza) all'uopo assegnati dal consigliere istruttore con provvedimento emesso ai sensi del novellato art. 352 c.p.c.
L'appello di , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
[...]
PRIMO MOTIVO.
Con un primo motivo di gravame – rubricato “Vizio motivazionale in tema di valutazione delle risultanze istruttorie, con riferimento all'omissione della valutazione di una parte fondamentale delle dichiarazioni dei testi Tes_1
pagina6 di 27 e / errata applicazione dell'art. 116 cpc e mancata Tes_1 Testimone_2 individuazione della responsabilità contrattuale o extracontrattuale della struttura” (p. 8, atto di appello) – gli appellanti lamentano l'omessa valutazione delle dichiarazioni dei testi e , le quali Testimone_1 Testimone_2 avrebbero consentito, secondo la loro prospettazione, di ravvisare il disinteresse della struttura ospedaliera nei confronti del paziente . Persona_1
Spiegano che i detti testimoni hanno confermato che Persona_1 aveva riferito a loro e agli altri familiari di aver informato i sanitari, durante il ricovero, della “propria profonda sofferenza”, dei propri “brutti pensieri, del proprio “stordimento”, della “propria mancanza di lucidità” e di non essere ascoltato.
Gli appellanti lamentano che il giudice non abbia neppure considerato la dichiarazione di (che vive in Campania), secondo cui la mattina del 23 Tes_2 aprile 2016 (poche ore prima del decesso di ), nel corso di una Persona_1 telefonata, il teste aveva capito che era sofferente in un modo che lo aveva Per_1 fatto stare in ansia, al punto da telefonare ad , chiedendogli di Parte_2 andare immediatamente in ospedale;
dichiarazione confermata dal comportamento di che, verso le ore 13.00 del 23 aprile 2016, era giunto in Parte_2 ospedale con un'amica (come allegato al punto 6 dell'atto di citazione e mai contestato).
Secondo gli appellanti le due dichiarazioni testimoniali disattese compravano, contrariamente a quanto ritenuto nella sentenza gravata, che
[...]
aveva esternato la sua sofferenza e non era stato ascoltato. Per_1
Lamentano che il giudice abbia ritenuto l'inattendibilità dei detti testi sulla base di argomentazioni errate e censurano, quindi, la parte della sentenza in cui si afferma che: “Al riguardo, anche ritenendo del tutto attendibili tali deposizioni – comunque provenienti da soggetti legati da rapporto di coniugio e convivenza con le attrici e , e quindi non del tutto Parte_3 Parte_1 disinteressati all'esito della lite” (p. 9, sentenza impugnata).
Gli appellanti precisano che è solamente compagno Testimone_1 di (e non coniuge) e che non è il marito Parte_1 Testimone_2 dell'attrice , ma il marito di una terza sorella, Parte_3 Persona_4
, che ha rinunciato all'eredità di e che non è parte del
[...] Persona_1
pagina7 di 27 giudizio;
affermano, pertanto, che i testi sono disinteressati rispetto agli esiti della lite e, quindi, pienamente attendibili.
Gli appellanti ritengono che tali dichiarazioni testimoniali siano idonee a smentire il contenuto delle annotazioni presenti in cartella clinica, dimostrando il disinteresse del personale medico nei confronti di e la Persona_1 conseguente mancata individuazione dell'intento suicidario nei pensieri fortemente negativi espressi dal paziente e la mancata adozione di cautele.
SECONDO MOTIVO.
Con un secondo motivo di gravame – rubricato “Vizio motivazionale in tema di valutazione della CTU e delle risultanze documentali in tema di uscite consentite al paziente/ errata applicazione dell'art. 116 cpc e mancata individuazione della responsabilità contrattuale o extracontrattuale della struttura” (p. 10, atto di appello) – gli appellanti lamentano l'erronea valutazione della consulenza tecnica d'ufficio e delle prove documentali, deducendo, con tre diversi profili di censura, l'omessa considerazione, da parte degli ausiliari del giudice, del rischio suicidario rilevato dal consulente tecnico degli attori;
nonché la mancata risposta, da parte dei consulenti tecnici d'ufficio, alle obiezioni del consulente tecnico degli attori in ordine alle uscite del paziente nel parco della struttura e il mancato rilievo del peggioramento delle condizioni del paziente a partire dal 19 aprile 2016.
Con riferimento al primo profilo di censura (mancata valutazione del rischio suicidario) gli appellanti richiamano le osservazioni formulate dal loro consulente tecnico di parte, dott. in cui si afferma quanto segue: Persona_5
“che si trattava, come rilevato dagli stessi CTU, di un paziente con umore depresso, che aveva necessitato di degenza, che presentava sintomi cognitivi che non risultavano direttamente correlabili ad un decadimento, era agitato ed insonne, manifestando “aspetti di agitazione e insonnia correlati ad angoscia per il proprio futuro”, Come si vede, quindi, non si trattava di un comune paziente con disturbi depressivi, ma di un anziano connotato anche da patologie somatiche
(notoriamente tali da costituire un fattore ulteriormente angosciante per il depresso), e da una condizione di oggettiva agitazione ed angoscia, addirittura tale da interferire sulla sua condizione cognitiva. I CTU ci dicono che l'atto autolesivo non era prevedibile, ma da un altro punto di vista si potrebbe osservare che lo stesso non era stato prevedibile proprio perché non è stata
pagina8 di 27 effettuata una valutazione specifica del rischio, fermo restando il fatto che ovviamente non tutti i pazienti con intenzioni autolesive lo dichiarano esplicitamente, e che proprio per questo è buona prassi effettuare un assesment più strutturato del rischio, soprattutto quando ci si trova di fronte ad un anziano con difficoltà come quelle evidenziate dal paziente in esame”.
Sulla base di tali osservazioni gli appellanti affermano che, in considerazione dello stato della malattia, dell'età e delle altre patologie che il paziente presentava, in applicazione delle linee guida della Controparte_2
e del Protocollo per la Prevenzione del rischio suicidario in ospedale,
[...] avrebbe dovuto essere effettuata una valutazione più strutturata del rischio, trattandosi di paziente con cambi di terapia farmacologica, anziano, del quale si era scoperto un decadimento cognitivo e che da un certo punto in avanti aveva riferito pensieri fortemente negativi.
Sostengono che la questione della mancata rivalutazione del rischio, così come affrontata dai consulenti tecnici d'ufficio e fatta propria dal giudice di prime cure, non è condivisibile.
Con riguardo al secondo profilo di censura (mancata risposta alle obiezioni del consulente tecnico di parte in ordine alle uscite nel parco della struttura), gli appellanti lamentano che il giudice non abbia considerato che ad Persona_1
erano consentite solo uscite libere nel parco della struttura e che vi è una
[...] palese responsabilità di quest'ultima per non aver impedito che il paziente uscisse dal parco.
Si dolgono che il giudice non abbia motivato l'esclusione della responsabilità della struttura per non aver impedito che il 23 aprile 2016 il paziente uscisse dal parco.
Con riferimento al terzo profilo di censura (mancata rilevazione del peggioramento del paziente dal 19 aprile 2016), gli appellanti evidenziano che a partire dal 19 aprile 2016 vi è stata un'evoluzione negativa delle condizioni di
, il quale ha cominciato a non uscire dalla stanza (prima era Persona_1 definito mobile) e a non volersi vestire;
ha cominciato a riferire “pensieri fortemente negativi”, “pensieri di inguaribilità”, “pensieri di preoccupazione per il suo ritorno a casa”, secondo quanto risulta dalla cartella clinica.
pagina9 di 27 Gli appellanti lamentano che i consulenti tecnici d'ufficio non abbiano rilevato tale peggioramento e non abbiano, pertanto, dato conto della necessità o meno di procedere a una rivalutazione del rischio suicidario.
I germani sostengono che gli ausiliari del giudice hanno rilevato Per_1 la hopelessness (“Il paziente riferisce pensieri di inguaribilità. Paura per quanto riguarda il ritorno a casa”, come si legge nel diario infermieristico a pagina 31), ma non hanno rilevato che vi erano anche le ideazioni suicidarie (“il paziente riferisce pensieri negativi di forte intensità”, come si legge nel diario riabilitativo a pagina 55), che avrebbero obbligato i sanitari all'adozione di misure di cautela più stringenti.
Lamentano, quindi, che, recependo acriticamente le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, il giudice di prime cure non abbia rilevato il peggioramento del paziente, che era stato, invece, confermato dalle deposizioni testimoniali e non abbia motivato in ordine all'esclusione di responsabilità della struttura ospedaliera per non aver rivalutato il rischio suicidario.
TERZO MOTIVO.
Con un terzo motivo di impugnazione - rubricato “Vizio motivazionale in tema di valutazione delle risultanze istruttorie con riferimento alla ricostruzione dell'accaduto nei momenti immediatamente precedenti e seguenti la scomparsa del sig. / errata applicazione dell'art. 116 cpc e mancata Persona_1 individuazione della responsabilità contrattuale o extracontrattuale della struttura” (p. 17, atto di appello) – gli appellanti lamentano l'erronea valutazione del comportamento dei sanitari immediatamente precedente e successivo alla scomparsa di . Persona_1
Ritengono che il giudice di prime cure abbia errato nell'affermare che non fosse segno di disinteresse nei confronti del paziente il fatto che nessuno lo avesse cercato nell'ora e un quarto successivi al limite massimo per il rientro (dalle ore
12.00 alle ore 13.15) e che parimenti non fosse segno di disinteresse il fatto che gli infermieri, accortisi del mancato rientro del paziente alle ore 12.00, gli avessero fatto una chiamata sul cellulare e, non avendo ricevuto risposta, non lo avessero più cercato.
QUARTO MOTIVO.
Con un quarto e ultimo motivo di impugnazione - rubricato “Vizio motivazionale in tema di valutazione delle risultanze istruttorie circa il
pagina10 di 27 riferimento ai brutti pensieri, il ruolo dei parenti e l'attribuzione della responsabilità della cura ai parenti del paziente anziché all'ospedale / errata applicazione dell'art. 116 cpc e mancata individuazione della responsabilità contrattuale o extracontrattuale della struttura” (p. 19, atto di appello) – gli appellanti lamentano l'erronea valutazione delle prove relative alla circostanza della comunicazione, da parte del paziente ai parenti, di avere “brutti pensieri” e censurano cinque specifici periodi della motivazione della sentenza gravata.
Il primo periodo censurato è quello in cui il giudice esclude che le dichiarazioni dei testi e possano condurre a un giudizio di Tes_1 Tes_2 inattendibilità delle annotazioni contenute nella cartella clinica, argomentando nei seguenti termini: “Al riguardo, anche ritenendo del tutto attendibili tali deposizioni – comunque provenienti da soggetti legati da rapporto di coniugio e convivenza con le attrici e , e quindi non Parte_3 Parte_1 del tutto disinteressati all'esito della lite – si rileva che tali dichiarazioni potrebbero al più ritenere dimostrato che avesse loro Persona_1 accennato di avere brutti pensieri e che avesse esplicitato al cognato Tes_2
, soltanto nell'ultima telefonata intercorsa con lo stesso, di avere pensato
[...] il suicidio” (p. 9, sentenza gravata).
Con riferimento alla prima proposizione, gli appellanti ribadiscono che
è marito di , sorella che ha rinunziato Testimone_2 Persona_4 all'eredità del defunto ed è, pertanto, teste disinteressato. Per_1
Il secondo periodo censurato riguarda la ritenuta non credibilità di quanto dichiarato dal teste sul fatto che il paziente gli avrebbe riferito in più Tes_2 occasioni di avere intenzioni suicidarie, ma che egli non le avrebbe riferite ai pazienti se non la mattina del giorno dell'evento.
Con riguardo a tale parte della motivazione, gli appellanti affermano che il giudice non spiega perché non ritiene credibile quanto dichiarato dal testimone, che è, invece, perfettamente verosimile, in quanto “il cognato si preoccupò perché quella mattina lo sentì proprio malissimo, e la sua percezione non era sbagliata, tant'è che qualche ora dopo il sig. venne ritrovato cadavere;
Persona_1 in altre occasioni lo aveva sentito male, ma non come quella mattina (omissis)
l'evento morte, verificatosi proprio quella mattina, prova che invece Tes_2
aveva interpretato benissimo e che proprio quella mattina c'era
[...] qualcosa di più grave” (p. 20, atto di appello).
pagina11 di 27 Il terzo passaggio della motivazione censurato riguarda la rilevata inspiegabilità del fatto che, a fronte della ripetuta manifestazione di pensieri suicidari, nessuno dei familiari avesse pensato di avvisare i sanitari.
Gli appellanti ritengono che con tali affermazioni il giudice abbia gravato i parenti, in luogo della struttura ospedaliera, dell'onere di curare il paziente, senza considerare che i familiari di non avevano mai parlato con i Persona_1 medici, in quanto persone semplici che non si sentivano all'altezza.
Il quarto periodo della sentenza censurato dagli appellanti è quello in cui il giudice afferma che: “In ogni caso, non vi è alcuna evidenza del fatto che tali circostanze siano state riferite dai familiari al personale medico della struttura, né può ritenersi provato che lo stesso avesse effettivamente Per_1 Per_1 esternato tali pensieri al personale della casa di cura, a fronte delle diverse risultanze della cartella clinica” (p. 9, sentenza gravata).
Gli appellanti sostengono che il contrario di quanto ritenuto dal giudice di prime cure risulta provato sulla base delle dichiarazioni testimoniali di e Tes_1
e sulla base del diario clinico, infermieristico e riabilitativo dal 19 aprile Tes_2
2016 in poi.
Il quinto periodo della sentenza censurato dagli appellanti è quello in cui il giudice di prime cure afferma che “In questo quadro, non è quindi possibile ritenere dimostrato che il personale dell' fosse a Controparte_1 conoscenza della manifestazione da parte del paziente di idee di suicidio e neppure del fatto che i brutti pensieri di cui avrebbe parlato il paziente stesso con
i familiari avessero a che fare con il proposito di togliersi la vita” (p. 9, sentenza impugnata).
Le difese della parte appellata. chiede la conferma della sentenza gravata sulla Controparte_1 base delle seguenti argomentazioni: con riferimento al primo motivo di appello, che la discordanza tra le condizioni del paziente documentate in cartella clinica e quelle riferite dai testi escussi, strumentalmente interpretata dagli appellanti come indice di negligente valutazione del paziente da parte del personale sanitario e di conseguente inattendibilità delle annotazioni contenute nel richiamato documento, prova, con maggior verosimiglianza, l'inattendibilità dei testi di parte appellante;
che il giudice ha motivatamente escluso l'efficacia probatoria delle dichiarazioni pagina12 di 27 testimoniali caldeggiate dagli appellanti sulla base del dettagliato esame del relativo contenuto, valutato nel suo insieme, oltre che dal raffronto con il dato documentale;
con riferimento al secondo motivo, che i consulenti tecnici d'ufficio hanno motivatamente escluso la necessità di una valutazione testistica del rischio suicidario, precisando come le richiamate linee guida ne prevedano l'esecuzione
“unicamente nei pazienti che manifestano idee suicidarie o presentano indicatori di rischio significativi (si ribadisce, nuovamente, assenti nel caso di specie)”; che, contrariamente a quanto ipotizzato dal consulente tecnico degli attori appellanti,
l'autorizzazione all'uscita autonoma del paziente nel parco della struttura è indicativa dell'assenza di rischio autolesivo, che, se presente, ne avrebbe impedito la concessione;
che era del tutto imprevedibile l'allontanamento suicidario di un paziente che da tre settimane usciva nel parco quotidianamente e che era psichicamente in condizione di sufficiente stabilità; che, quanto all'asserito peggioramento del paziente dal 19 aprile 2016 in poi, l'insieme delle annotazioni contenute in cartella clinica indica che il quadro clinico del paziente era connotato da costante scarsa socievolezza, apatia e scarsa fiducia nel piano terapeutico, cui si era aggiunta la paura per il rientro a casa – opportunamente rilevata e adeguatamente affrontata dai sanitari attraverso l'affiancamento del paziente con una educatrice, che conduceva ad un documentato miglioramento dello stato d'animo di – senza che fosse mai rilevabile la sussistenza non Persona_1 solo di franche ideazioni suicidarie, ma nemmeno di intenti sfumatamente anticonservativi;
con riferimento al terzo motivo di appello, che i documenti e le dichiarazioni delle dottoresse e provano che nel giorno Tes_3 Tes_4 dell'allontanamento di dalla struttura l'attivazione delle Persona_1 ricerche da parte dei sanitari è stata attuata tempestivamente e adeguatamente, nell'osservanza di quanto indicato dalla procedura operativa prevista in casi simili;
che il motivo di impugnazione è comunque irrilevante, poiché, a fronte del ritrovamento del cadavere alle ore 12.15 del 23 aprile 2016, una più fattiva ricerca del paziente al momento della constatazione della relativa assenza per il pasto delle ore 12.00 non avrebbe in ogni caso consentito di evitare l'evento; con riguardo all'ultimo motivo di gravame, che l'esternazione esplicita del pensiero suicidario da parte di non era mai stata neppure Persona_1
pagina13 di 27 allegata dagli attori;
che la circostanza che la stessa sia stata manifestata addirittura in più occasioni senza che a ciò seguisse alcuna reazione da parte del parente è inverosimile, trattandosi di circostanza che, se veritiera, avrebbe dovuto indurre ad allertare immediatamente i sanitari e i parenti;
che in nessun Tes_2 punto delle loro dichiarazioni i testi e hanno riferito di aver Tes_2 Tes_1 parlato con i medici e le annotazioni del diario clinico e infermieristico dal 19 aprile 2016 in poi non provano che l'ideazione suicidaria sia stata riferita dai familiari o esternata dal paziente al personale della struttura;
che i “brutti pensieri” riferiti ai parenti (e non al personale della struttura) erano legati al timore del rientro a casa e alla difficoltà di gestione autonoma della terapia legata alla diagnosticata patologia diabetica, timore recepito dai sanitari e per alleviare il quale gli stessi si erano fattivamente attivati.
L'esame del gravame.
Il primo motivo di impugnazione non può essere accolto.
Il giudice di prime cure ha preso in considerazione le dichiarazioni testimoniali di e , ritenendole Testimone_1 Testimone_2 inattendibili.
Contrariamente all'assunto degli appellanti, la possibile sussistenza di interesse di detti testi all'esito del giudizio (possibilità rilevata, peraltro, solo incidentalmente dal giudice di prime cure) non può ritenersi esclusa dall'errata indicazione, nella sentenza gravata, dei rapporti di coniugio e di convivenza tra i testi e le attrici, ove si consideri l'equiparazione della convivenza more uxorio al matrimonio e ove si tenga presente che, pur essendo il marito di persona estranea al giudizio ( , sorella degli attori), è pur Persona_4 Testimone_2 sempre legato da vincoli di affinità agli odierni appellanti.
In ogni caso va rilevato, con carattere dirimente, che il giudice di prime cure ha escluso la valenza probatoria delle dichiarazioni testimoniali in questione non in ragione dell'inattendibilità dei testi escussi, dedotta dal legame di coniugio o di convivenza con le attrici, ma sulla base della motivata scarsa credibilità del contenuto delle dichiarazioni rese dai detti testimoni.
Il giudice ha correttamente ritenuto l'inattendibilità delle dichiarazioni rese dai predetti testimoni sulla base del puntuale esame del relativo contenuto, valutato nel suo insieme e sulla base del confronto con le prove documentali.
pagina14 di 27 In particolare, dopo aver rilevato che “L'esame del diario clinico e del diario infermieristico mostra come il paziente sia stato monitorato tutti i giorni della degenza, attraverso controlli svolti la mattina, il pomeriggio e la notte” (p.
8, sentenza gravata), il giudice di prime cure ha accertato che “anche le dichiarazioni rese dai testi e non conducono ad un giudizio di Tes_1 Tes_2 inattendibilità delle annotazioni contenute nella cartella clinica” (p. 8, sentenza gravata), evidenziando come le stesse fossero inverosimili (“Non si ritiene, invece, credibile, quanto riferito dal teste secondo cui Tes_2 Persona_1
gli avrebbe detto più volte che pensava al suicidio e secondo cui lo stesso
[...] teste si sarebbe preoccupato soltanto nell'ultima telefonata – ovvero quella avvenuta la mattina stessa dell'evento – soltanto per le modalità con cui Per_1 gli aveva espresso tali pensieri. Appare, invero, incongruente con tale dato il fatto che, come si desume dalla deposizione del teste quest'ultimo non sarebbe Tes_1 stato mai al corrente dei pensieri di suicidio e sarebbe stato allertato dal cognato
soltanto dopo l'ultima telefonata, così come il fatto che, a fronte di Tes_2 reiterati pensieri di suicidio, il teste abbia pensato di avvisare il fratello Tes_2 del paziente, , soltanto dopo l'ultima telefonata e non anche in Parte_2 occasione delle precedenti asserite esternazioni. Parimenti, non appare logicamente spiegabile il fatto che, laddove avesse già in Persona_1 precedenza esposto di pensare al suicidio, né lo stesso né alcuno degli Tes_2 altri familiari abbia pensato di rappresentare ai medici nel corso delle visite effettuate al paziente tale grave circostanza”: p. 9, sentenza).
Oltre ad aver ritenuto, correttamente, l'inverosimiglianza delle dichiarazioni testimoniali in questione, il giudice di prime cure ha rilevato, con carattere dirimente, l'inidoneità delle dette dichiarazioni testimoniali a provare che l'esternazione di “brutti pensieri” e dell'idea suicidaria – che il teste ha Tes_2 dichiarato essergli stata espressamente manifestata da anche Persona_1 nel corso dell'ultima telefonata (la mattina del 23 aprile 2016) – fosse stata rivolta dal paziente o dai suoi familiari al personale della struttura. Il giudice ha, quindi, osservato in merito che: “In ogni caso, non vi è alcuna evidenza del fatto che tali circostanze siano state riferite dai familiari al personale medico sanitario della struttura, né può ritenersi provato che lo stesso avesse Persona_1 effettivamente esternato tali pensieri al personale della casa di cura, a fronte delle diverse risultanze della cartella clinica” (p. 9, sentenza).
pagina15 di 27 Le valutazioni del giudice di prime cure devono essere confermate, ove si consideri la congruenza delle relative argomentazioni, basate sulla valutazione complessiva delle prove (orali e documentali) assunte nel processo.
La conclusione raggiunta dal giudice di prime cure trova conforto nella relazione dei consulenti tecnici d'ufficio, dott. e Prof. Persona_2
i quali hanno evidenziato, “In merito alla sussistenza di Persona_3 eventuali segni potenzialmente suggestivi o predittivi di eventi autolesionistici nel caso di specie”, che “la disamina documentale non ha rilevato durante l'intero arco del ricovero la sussistenza di franche intenzioni suicidarie: simili pensieri o volontà non sono infatti riportati né nel diario clinico, né nel diario infermieristico né nel piano riabilitativo presenti in cartella clinica. Non vi è dunque traccia scritta di affermazioni esplicite di intenti anticonservativi espressi dal Sig. , in alcuna forma, e neppure di più sfumate allusioni od Per_1 espressioni in forma maggiormente implicite. Nella stessa anamnesi all'ingresso del ricovero, non è riportata menzione ad ideazione od a comportamento suicidario. Neppure è riportato in cartella che i familiari avessero espresso preoccupazioni o avessero elementi che indicassero il rischio suicidario;
a tal proposito, risulta altresì utile ricordare che non è emersa familiarità per suicidio”
(p. 13 della relazione).
Gli ausiliari del giudice hanno, altresì, rilevato che “La documentazione analizzata attesta inoltre che, nel corso del ricovero, il AZ non mise mai in atto comportamenti autolesivi, neppure circostanze potenzialmente classificabili come “indirette”, quali ad esempio presunte scivolate sul pavimento o cadute accidentali. Neppure in anamnesi è emerso che il AZ ebbe mai praticato comportamenti autolesivi nell'arco della propria vita” (p. 13 della relazione).
Hanno aggiunto come non fossero stati rilevati in corso di degenza comportamenti sospetti che potessero suggerire o indicare un rischio di suicidio
(come, ad esempio, una eccessiva attenzione a tematiche quali la donazione dei propri organi, pensieri concentrati sulla necessità di redigere un testamento o di sistemare i propri affari); come il caso clinico non fosse connotato da doppia diagnosi, “ossia la compresenza di patologie psichiatriche e disturbi da uso di sostanze, che potrebbero aumentare l'impulsività” (quest'ultima, in ogni caso, mai osservata durante la degenza in termini o entità tali da generare una specifica e concreta preoccupazione) e come neppure vi fossero da annoverare esperienze pagina16 di 27 traumatiche o perdite recenti e gravi che stessero privando il paziente degli equilibri abituali (cfr. pp. 13 e 14 della relazione).
A completamento della disamina, i consulenti tecnici d'ufficio hanno espressamente menzionato, quale unico tra i fattori di potenziale rischio presente nel caso in esame, la “c.d. “hopelessness”, ossia il convincimento interiore di non poter più sperimentare sensazioni di speranza per il presente/futuro; tale ultimo aspetto ha tuttavia un concreto ed attivo valore informativo soltanto all'interno di un contesto di suicidialità (ossia in presenza di concrete ideazioni od azioni autolesive), mentre al di fuori di tali circostanze non costituisce di per sé un reale indicatore di rischio suicidario” (p. 14 della relazione).
Sulla base della disamina della documentazione clinica prodotta e, quindi, dell'analisi critica delle condizioni di salute del paziente delineate dalla medesima documentazione clinica – disamina e analisi analiticamente eseguite dai consulenti tecnici d'ufficio – il giudice di prime cure ha correttamente e con adeguata motivazione accertato l'assenza di “elementi obiettivi” tali da escludere l'attendibilità delle annotazioni contenute nella cartella clinica e dai quali desumere che il paziente fosse stato abbandonato e non avesse ricevuto adeguata valutazione, assistenza e ascolto da parte dei sanitari della struttura medica convenuta.
Anche il secondo motivo di gravame non può essere accolto.
L'esame del contenuto della relazione dei consulenti tecnici d'ufficio dimostra l'accuratezza dell'indagine svolta, la puntuale risposta alle osservazioni del consulente tecnico degli attori, la puntuale valutazione delle condizioni cliniche del paziente, della loro evoluzione nel corso della degenza e dei provvedimenti sanitari adottati dal personale della struttura convenuta.
I consulenti tecnici d'ufficio hanno, infatti, provveduto, in primo luogo, a richiamare i dati esaminati, riportando nel dettaglio le annotazioni contenute nella cartella clinica relativa al ricovero di e composta dal diario Persona_1 clinico, dal diario infermieristico, dalla “scheda d'intervento riabilitativo” (nella quale si dà conto dei colloqui psicoterapeutici intrattenuti a cadenza giornaliera), dalle schede di valutazione trasversale e specifica, dai fogli di terapia, dall'”accordo organizzativo” (che prevedeva, tra l'altro, la possibilità, per il paziente, di uscire nel parco della struttura), dal progetto riabilitativo individuale, dalla scheda di osservazione comportamentale, oltre che dai referti relativi alle pagina17 di 27 patologie (diabete e decadimento cognitivo) riscontrate durante il ricovero (cfr. pp.
4-9 della relazione).
All'esito di approfondita indagine dei dati dettagliatamente riportati, i consulenti tecnici d'ufficio hanno evidenziato quanto segue:
l'assenza, al momento dell'ingresso del paziente in reparto e durante tutta la degenza, di segnali sospetti o predittivi rispetto a possibili eventi autolesionistici, sottolineando l'assenza di manifestazioni di preoccupazioni in tal senso da parte dei familiari del paziente;
l'assenza di comportamenti autolesivi anche indiretti, quali scivolamento o cadute o di comportamenti sospetti che potessero suggerire o indicare un rischio di suicidio, oltre all'assenza di comportamenti autolesivi nell'arco della vita del paziente (cfr. pp. 13 e 14 della relazione);
l'assenza di “segni clinici tali da poter preannunciare (con criteriologia ricostruttiva ex ante) l'effettiva messa in atto, da parte del AZ, di un comportamento anticonservativo e dunque di fattivamente intervenire in maniera preventiva onde fronteggiare tale rischio ed impedire l'exitus” (p. 15 della relazione);
l'assenza di elementi clinici particolari tali da comportare la necessità di
“particolari cautele rispetto a quelle ordinarie poste in essere nei confronti dei pazienti accolti presso la struttura” e, quindi, nello specifico, la necessità di
“eventuale contenimento” o di limitare l'uscita del paziente dal reparto di degenza
(cfr. p. 15 della relazione);
l'accuratezza della valutazione del paziente da parte dei sanitari sul piano
“psicopatologico, medico generale e neuropsicologico” e l'efficacia delle stesse nel cogliere tutti gli aspetti di sofferenza del paziente, senza che emergesse, prima del gesto e in alcuno dei molteplici contesti di valutazione clinica e testistica a cui era stato sottoposto, alcuna ideazione suicidaria, Persona_1 evidenziando, pertanto, la “sostanziale imprevedibilità del gesto” (cfr. p. 18 della relazione).
Ciò premesso, va rilevata l'infondatezza dei tre profili di doglianza espressi dagli appellanti con il motivo in esame.
Con il primo profilo di censura gli appallanti lamentano che i consulenti tecnici d'ufficio non abbiano fornito adeguata risposta al consulente tecnico di parte in ordine alla mancata valutazione del rischio suicidario attraverso tests specifici, deducendo la violazione delle linee guida e dei protocolli in materia.
pagina18 di 27 La doglianza è priva di fondamento.
Dopo aver ribadito l'assenza nel caso specifico di elementi indicativi di intenzioni autolesionistiche e sottolineato, come in precedenza ricordato,
l'accuratezza delle valutazioni effettuate dai sanitari, anche nel cogliere tutti gli aspetti della sofferenza del paziente, tra i quali non vi era l'ideazione suicidaria, i consulenti tecnici d'ufficio hanno escluso la necessità di una valutazione testistica del rischio suicidario, affermando che nel caso di specie “non sono stati rilevati elementi suggestivi di rischio suicidario, e pertanto non sussisteva ex ante una fondata necessità di procedere ad una valutazione testistica ex ante del medesimo rischio” (pp. 17 e 18 della relazione) e precisando che le Linee Guida della prevedono “l'applicazione mirata di protocolli di Controparte_2 screening unicamente nei pazienti che manifestano idee suicidarie o presentano indicatori di rischio significativi (si ribadisce, nuovamente, assenti nel caso di specie)” (p. 18 della relazione).
Contrariamente all'assunto degli appellanti, i consulenti tecnici d'ufficio hanno correttamente valutato il rischio suicidario e hanno, altresì, dato adeguata risposta ai rilievi del consulente tecnico degli attori, evidenziando, proprio sulla base delle linee guida in materia, l'insussistenza di elementi concreti indicativi del rischio suicidario, che richiedessero un approfondimento attraverso tests specifici.
Coerentemente con le congruenti valutazioni degli ausiliari, il giudice di prime cure ha correttamente rilevato che “il richiamo alle linee guida adottate dalla porta, altresì, a ritenere che non fosse Controparte_2 CP_2 necessaria la somministrazione di test volti a valutare il rischio suicidario, trattandosi di protocolli da somministrare nei confronti di pazienti che presentino idee o propositi di suicidio o fattori di rischio significativi che nel caso in esame sono stati ritenuti del tutto assenti” (p. 7, sentenza).
Con il secondo profilo di doglianza gli appellanti lamentano che i consulenti tecnici d'ufficio non abbiano fornito adeguata risposta alle osservazioni del loro consulente tecnico di parte in ordine al mancato controllo rispetto all'uscita dalla struttura, con l'argomentazione che la limitazione delle uscite del paziente al parco della struttura (senza uscita dall'area della struttura stessa) implicava per il paziente stesso la sussistenza di un rischio suicidario, confliggente, altresì, con l'autorizzazione all'accesso in cortile.
La doglianza è priva di fondamento.
pagina19 di 27 Gli ausiliari del giudice hanno dato adeguata risposta alle osservazioni in questione, replicando che “Tale argomentazione appare discutibile, innanzitutto perché contrasta con il principio di proporzionalità e gradualità nella ricerca degli equilibri tra controllo e rispetto;
il CTP scrive infatti che “Può essere legittimo ritenere che, se era stata indicata una limitazione nell'autonomia di spostamento del paziente, vi fosse comunque un timore prudenziale sul suo rischio comportamentale”. Il controllo delle uscite dalla Struttura non era invece selettivo pe il paziente in questione, ma risultava essere prassi generale della
Struttura, di prudenza ed attenzione e quindi, come tale, non può essere preso a misura di una consapevolezza di pericolosità” (p. 18 rella relazione).
I consulenti tecnici d'ufficio hanno, quindi, precisato che l'autorizzazione alle uscite limitatamente al perimetro del parco costituiva la prassi generale per i pazienti idonei, non essendo affatto indicativa di pericolosità del paziente stesso.
Si tratta di precisazione che è congruente con quanto in precedenza accertato dagli ausiliari del giudice circa l'assenza di elementi clinici particolari tali da comportare la necessità di “particolari cautele rispetto a quelle ordinarie poste in essere nei confronti dei pazienti accolti presso la struttura” e, quindi, nello specifico, la necessità di “eventuale contenimento” o di limitare l'uscita del paziente dal reparto di degenza (cfr. p. 15 della relazione).
Le logiche argomentazioni dei consulenti tecnici d'ufficio inducono a escludere che l'uscita di dalla struttura la mattina del 23 aprile Persona_1
2016 configuri responsabilità della struttura medica per il decesso di tale paziente.
Invero, va considerato che - in assenza di “segni clinici tali da poter preannunciare (con criteriologia ricostruttiva ex ante) l'effettiva messa in atto, da parte del AZ, di un comportamento anticonservativo e dunque di fattivamente intervenire in maniera preventiva onde fronteggiare tale rischio ed impedire l'exitus” (p. 15 della relazione) – non può ritenersi sussistere, con una valutazione necessariamente ex ante, la consapevolezza, da parte dei sanitari della struttura, della pericolosità di , con la conseguenza che non Persona_1 può configurarsi colpa della struttura medica convenuta per non aver impedito che il 23 aprile 2016 detto paziente uscisse dal perimetro della struttura medesima.
Si aggiunga che l'azione di responsabilità esercitata dagli odierni appellanti
è un'azione di responsabilità extracontrattuale (come chiarito nella sentenza gravata con motivazione puntuale, che non è stata fatta oggetto di alcuna censura,
pagina20 di 27 con la conseguenza che sulla qualificazione della domanda si è formato il giudicato), sicché grava sugli attori l'onere della prova di tutti gli elementi costitutivi dell'illecito aquiliano, ivi compreso l'elemento soggettivo.
Alla luce di quanto osservato, deve essere confermata la valutazione del giudice di prime cure in ordine all'insussistenza, sulla base di una valutazione ex ante, dei presupposti per adottare specifiche e più stringenti misure di contenimento del paziente.
Con il terzo profilo di censura gli appellanti si dolgono che i consulenti tecnici d'ufficio non abbiano rilevato il peggioramento delle condizioni di salute del paziente a decorrere dal 19 aprile 2016.
La doglianza è priva di fondamento.
La prospettazione degli appellanti – secondo la quale le annotazioni contenute nella cartella clinica (“pensieri negativi di forte intensità”, “pensieri di inguaribilità”, “paura per quanto concerne il ritorno a casa (vive solo)”) farebbero supporre un intento suicidario del paziente – è già stata confutata dai consulenti tecnici d'ufficio all'esito di approfondita analisi di tali annotazioni nel contesto di quanto complessivamente documentato e accertato.
I consulenti tecnici d'ufficio hanno espressamente rilevato la presenza di manifestazioni psico-comportamentali patologiche complessive che avevano condizionato la necessità del ricovero, evidenziando che “il AZ evidenziò durante l'intera degenza presso il reparto” “anche aspetti di agitazione ed insonnia, associati ad una percezione di paura/angoscia per il proprio futuro” (p.
16 della relazione). Sul punto gli ausiliari del giudice hanno, tuttavia, ribadito che
“come già precedentemente menzionato, la sintomatologia e le manifestazioni psichiche espresse dal AZ durante il ricovero non risultarono comunque rivestire una natura ed una entità tale da poter integrare, nel medesimo periodo, la presenza di segni predittivi l'agito suicidario successivamente avvenuto, e dunque da mettere in atto misure preventive od aggiuntive di sorveglianza ulteriori a quelle concretamente approntate” (p. 16 della relazione).
Contrariamente all'assunto degli appellanti, dalla cartella clinica in atti non risulta alcun peggioramento delle condizioni di salute di , il Persona_1 cui quadro clinico risultava connotato da costante scarsa socievolezza, apatia e scarsa fiducia nel piano terapeutico, cui si era aggiunta la paura per il rientro a casa;
paura peraltro rilevata e adeguatamente affrontata dai sanitari attraverso pagina21 di 27 l'affiancamento del paziente con una educatrice, che aveva condotto ad un miglioramento dello stato d'animo di , tanto che il 20 aprile Persona_1
2016 era stato annotato che “nel pomeriggio riferisce pensieri di inguaribilità, paura per quanto riguarda il rientro a casa (vive solo). Viene affiancato anche dall'educatrice. Meglio in serata”.
Si aggiunga che la patologia e le manifestazioni cliniche del paziente, quali annotate nella documentazione medica in atti, non erano tali da poter integrare segni predittivi di intento suicidario, come è stato accertato dai consulenti tecnici d'ufficio.
Risulta, quindi, infondato il lamentato mancato rilievo di un peggioramento delle condizioni del paziente, in presenza di un quadro clinico che al momento della programmata dimissione risultava sostanzialmente stazionario, come annotato in cartella clinica.
Correttamente, il giudice di prime cure ha osservato che gli stessi consulenti tecnici d'ufficio hanno evidenziato che “il paziente è stato oggetto di accurata valutazione sul piano psicopatologico, medico generale e neuropsicologico e che tali valutazioni avevano colto tutti gli aspetti della sofferenza del paziente, ad esclusione dell'ideazione suicidaria che non risultava essere emersa, prima del gesto, in nessuno dei molteplici contesti di valutazione clinica e testistica a cui il paziente era stato sottoposto” (p. 8, sentenza).
Il terzo motivo di appello è privo di fondamento.
Nel diario infermieristico è annotato quanto segue: “ore 12.00 non rientra in reparto per il pranzo viene contattato telefonicamente ma non è raggiungibile
(risponde la segreteria), viene contattato telefonicamente il MDG Dr.ssa Tes_3 nello stesso momento fanno l'ingresso 2 agenti della polizia”.
Le testimoni escusse hanno confermato quanto documentato.
In particolare, la dott.ssa ha riferito di essere stata contattata Testimone_3 dal personale verso le 13.15, dopo che il personale aveva verificato il mancato rientro di “intorno all'ora dei pasti, e quindi verso le 12.15” Persona_1
e, come da procedura operativa, aveva cercato di contattarlo telefonicamente senza esito (cfr. verbale di udienza 11 novembre 2021).
La teste professoressa ha dichiarato che risultavano Testimone_4 annotati nel diario infermieristico la verifica dell'assenza del paziente all'ora del pasto e il tentativo di contatto telefonico con lo stesso verso le ore 12.00, oltre che pagina22 di 27 la successiva chiamata del medico di turno dott.ssa e il tentativo, da parte Tes_3 di quest'ultima, di contattare telefonicamente i familiari del paziente, senza ottenere risposta (cfr. verbale di udienza del 17 marzo 2022).
Dalle evidenziate prove risulta, pertanto, che i sanitari hanno avviato le ricerche del paziente nell'immediatezza del riscontro del mancato rientro per il pasto, poco dopo le ore 12.00 e prima dell'arrivo degli agenti (avvenuto alle ore
13.15).
Non può, dunque, ritenersi sussistente alcuna negligenza dei sanitari della struttura convenuta.
In ogni caso, va rilevato che il motivo in esame non è idoneo a inficiare la decisione del giudice in ordine all'assenza di responsabilità della struttura ospedaliera, ove si consideri che, come correttamente osservato dal giudice di prime cure, a fronte del documentato ritrovamento del cadavere di Persona_1
alle ore 12.15 del 23 aprile 2016, una più fattiva ricerca del paziente al
[...] momento della constatazione della relativa assenza per il pasto delle ore 12.00 non avrebbe consentito di evitare l'evento morte.
Pertanto, quand'anche fosse provata la dedotta negligenza dei sanitari dell' nella ricerca del paziente, il decesso di Controparte_1 [...]
non sarebbe in connessione causale con tale negligenza. Per_1
In difetto del nesso di causalità non assume, dunque, alcun rilievo un'eventuale negligenza della struttura convenuta, che gli appellanti stigmatizzano con il motivo in esame.
Il quarto e ultimo motivo di gravame non può essere accolto. O.
Il primo periodo della motivazione censurato con il motivo in esame riguarda l'affermazione con la quale il giudice esclude che le dichiarazioni dei testi e possano condurre ad un giudizio di inattendibilità delle Tes_1 Tes_2 annotazioni contenute nella cartella clinica.
La censura, basata sull'erronea indicazione dei rapporti di coniugio e di convivenza tra i testi e le parti attrici, riproporne una doglianza già formulata con il primo motivo di appello, con la conseguenza che valgono le stesse considerazioni già espresse nell'esaminare quel motivo di impugnazione.
Va, quindi, ribadito che la possibile sussistenza di interesse dei detti testimoni all'esito del giudizio non è esclusa dall'errata indicazione dei rapporti di coniugio e di convivenza.
pagina23 di 27 Il secondo profilo di censura si appunta sulla parte della motivazione che ritiene non credibili le dichiarazioni del teste relative al fatto che il Tes_2 paziente gli avrebbe riferito in più occasioni di avere intenzioni suicidarie e che egli non aveva mai dato peso a tali esternazioni, né le aveva riferite agli altri familiari del paziente, se non la mattina del giorno dell'evento.
Anche tale doglianza è priva di fondamento.
Il giudice di prime cure ha logicamente ritenuto l'incongruenza di tali dichiarazioni testimoniali, anzitutto rilevandone la contraddizione con quanto riferito dal teste il quale ha dichiarato di non essere mai stato al corrente Tes_1 dei pensieri di suicidio di e di essere stato allertato dal Persona_1 cognato solo dopo l'ultima telefonata. Testimone_2
Il giudice ha, quindi, evidenziato l'incongruenza tra le dichiarazioni di
[...]
e la circostanza che quest'ultimo avesse informato il fratello della vittima Tes_2
( ) solo dopo l'ultima telefonata e non anche in occasione delle Parte_2 precedenti asserite esternazioni di intenti suicidari.
In ultima analisi, il giudice di prime cure ha rilevato l'incongruenza tra quanto asserito dal teste e il suo comportamento, per non aver mai Tes_2 riferito le asserite intenzioni di suicidio di ai sanitari della Persona_1 struttura ove il paziente era ricoverato.
I censurati rilievi del giudice di prime cure devono essere condivisi, essendo fondati sulla corretta interpretazione delle dichiarazioni testimoniali secondo un criterio logico, nonché sul confronto tra tali dichiarazioni e le prove documentali, che non presentano, invece, alcuna evidenza di pensieri suicidari del paziente.
Privo di fondamento è anche il profilo di censura relativo alla parte della motivazione che ritiene inspiegabile il fatto che, a fronte della ripetuta manifestazione di pensieri suicidari, nessuno dei familiari avesse pensato di avvisare i medici della struttura.
Le doglianze degli appellanti, i quali desumono che da tale rilievo discenderebbe l'accollo ai parenti dell'onere di curare il paziente, sono prive di pregio, ove si consideri che il giudice ha svolto argomentazioni fondate sulla logica.
Il giudice ha giustamente argomentato che, se fosse stato vero che
[...]
aveva manifestato ai suoi parenti intenzioni di suicidio, questi ultimi Per_1
pagina24 di 27 avrebbero dovuto informare i medici di tale gravissima circostanza, mentre è pacifico che ciò non sia avvenuto.
Lungi dal configurare un onere di cura del paziente in capo ai suoi familiari, il giudice di prime cure ha rilevato tale omessa informazione, da parte dei parenti ai medici della struttura in ordine all'asserito intento suicidario di Persona_1
, per suffragare la conclusione che non fosse provato che il personale
[...] dell' fosse a conoscenza della manifestazione, da Controparte_1 parte del paziente, di idee di suicidio e neppure del fatto che i brutti pensieri di cui avrebbe parlato il paziente con i familiari avessero a che fare con il proposito di togliersi la vita.
Con riferimento al quarto profilo di censura - che si appunta sulla parte della motivazione che afferma non esserci evidenza che l'ideazione suicidaria fosse stata riferita dai familiari o esternata dal paziente al personale della struttura – è priva di fondamento.
Gli appellanti richiamano le dichiarazioni di e di e le Tes_1 Tes_2 annotazioni del diario clinico e infermieristico dal 19 aprile 2016 in poi.
Tuttavia, le richiamate dichiarazioni testimoniali non sono attendibili e si pongono in contrato con le risultanze della cartella clinica, che non danno alcuna evidenza di intenti suicidari di , neppure nella parte relativa Persona_1 alle annotazioni dal 19 aprile 2016 in poi, che, come argomentato nell'esaminare il secondo motivo di appello, non provano affatto la circostanza.
Il quinto e ultimo profilo di censura riguarda la parte della motivazione in cui il giudice rileva il difetto di prova che il personale fosse al corrente della manifestazione di idee suicidarie da parte di e del fatto che i Persona_1 brutti pensieri riferiti ai parenti equivalessero al proposito di togliersi la vita.
Anche tale doglianza è priva di fondamento.
Come in precedenza evidenziato, l'intento suicidario di Persona_1 non era emerso né dall'anamnesi del paziente né nel corso della degenza e non sussiste alcuna prova che i “brutti pensieri” che il paziente avrebbe riferito ai parenti, ma non al personale medico della struttura, riguardassero il proposito di togliersi la vita e non piuttosto, come rilevato dalla parte appellata e come emerge dalla documentazione in atti, al timore del rientro a casa e alla difficoltà di gestione autonoma della terapia legata alla diagnosticata patologia del diabete;
pagina25 di 27 timore valutato dai sanitari, che si erano attivati per affiancargli un'educatrice al fine di alleviarlo.
In conclusione, alla luce di quanto in precedenza osservato, l'appello deve essere rigettato, con la conseguente integrale conferma della sentenza gravata.
La regolamentazione delle spese processuali.
In ragione del rigetto del gravame, gli appellanti, soccombenti, devono essere condannati a rimborsare, in solido tra loro (art. 97 c.p.c.), in ragione delle comuni difese e dei comuni interessi, le spese del presente grado alla parte vittoriosa.
Le spese sono liquidate in dispositivo, in base al D.M. 13 agosto 2022, n.
147, contenente il “Regolamento recante modifiche al decreto 10 marzo 2014, n.
55, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247”. Il detto decreto è in vigore dal 23 ottobre 2022 (cfr. art. 7) e trova applicazione alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore (art. 6).
Sul punto, infatti, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “i nuovi parametri, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti in luogo delle abrogate tariffe professionali, sono da applicare ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto e si riferisca al compenso spettante ad un professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale, ancorché tale prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta quando ancora erano in vigore le tariffe abrogate, evocando
l'accezione omnicomprensiva di "compenso" la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera complessivamente prestata” (così Cass., Sez. Un., 12 ottobre
2012, n. 17405; principio recentemente ribadito da Cass., Sez. Un, ordinanza del
14 novembre 2022, n. 33482).
Le spese sono liquidate in base all'attività effettivamente svolta (escluso, quindi, il compenso per la fase istruttoria), tenuto conto dei parametri medi e considerato il valore della causa, rappresentato dal disputatum, corrispondente al valore dichiarato dagli appellanti, ricompreso nello scaglione da euro 260.001,00
a euro 520.000,00.
P.Q.M.
pagina26 di 27 La Corte, definitivamente pronunciando, così decide:
RIGETTA
l'appello proposto da , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
nei confronti di per la riforma della
[...] Controparte_1 sentenza n. 6448/2024, pubblicata il 27 giugno 2024 dal Tribunale di Milano nella causa iscritta al n. 26648/2020 r.g. e, per l'effetto,
CONFERMA integralmente la sentenza impugnata;
ND
, e a rimborsare, Parte_1 Parte_2 Parte_3 in solido tra loro, a in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, le spese del presente grado, liquidate in euro
14.239,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali e C.P.A. come per legge, oltre I.V.A. se dovuta.
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R. 115/2002 (nel testo inserito dall'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 – legge di stabilità 2013), per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-bis del D.P.R. 115/2002 da parte di
, e . Parte_1 Parte_2 Parte_3
Così deciso in Milano, dalla Seconda Sezione Civile della Corte d'Appello, nella camera di consiglio del 1 ottobre 2025
Il Presidente
Dott. Maria Elena Catalano
Il consigliere estensore
Dott. AN ND
pagina27 di 27
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
L A C O R T E D'A P P E L L O D I M I L A N O
SEZIONE II CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Maria Elena CATALANO Presidente
Dott. Andrea PIROLA Consigliere
Dott. AN ANDRETTA Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di secondo grado, iscritta al n. 2490 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, promossa con atto di citazione notificato
da
(C.F.: ), nata a Parte_1 CodiceFiscale_1
DD (CE) il 1 maggio 1966, con domicilio in Besana Brianza, via Papa
Giovanni XXIII, n. 13;
(C.F.: ), nato a Parte_2 CodiceFiscale_2
DD (CE) il 21 agosto 1963, residente in [...], via Garibaldi, n.
99;
(C.F.: ), nata a Parte_3 CodiceFiscale_3
DD (CE) il 23 agosto 1954, residente in [...]con Colzano, via
Giotto, n. 8;
pagina1 di 27 tutti elettivamente domiciliati in Vimercate, via Manzoni, n. 12, presso lo studio degli avvocati Massimo Vergani ed Emanuela Galbusera, che li rappresentano e difendono giusta delega allegata all'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado
APPELLANTI
Contro
(C.F.: ), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Milano, via Olgettina,
n. 60 ed elettivamente domiciliato in Milano, via E. Visconti Venosta, n. 1, presso lo studio dell'avv. Anna Gelpi, che lo rappresenta e difende, unitamente agli avvocati Vittorio Gelpi e Stefano Dalle Donne del Foro di Como, giusta procura allegata alla comparsa di risposta
APPELLATO
PER LA RIFORMA
della sentenza n. 6448/2024, pubblicata il 27 giugno 2024 dal Tribunale di
Milano nella causa iscritta al n. 26648/2020 r.g.
OGGETTO: Responsabilità professionale
Conclusioni:
Per gli appellanti:
“
Per Controparte_1
“
pagina2 di 27 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 6448/2024, pubblicata il 27 giugno 2024, il Tribunale di
Milano ha deciso la causa instaurata da , Parte_1 Parte_2
e , quali fratelli del defunto , nei confronti Parte_3 Persona_1 dell'istituto (di seguito denominato Controparte_1 [...]
, volta a conseguire il risarcimento dei danni, patrimoniali e Controparte_1 non patrimoniali, subiti in conseguenza del decesso del detto germano, rinvenuto privo di vita nelle acque del Naviglio Martesana il 23 aprile 2016, dopo essersi allontanato dalla struttura ospedaliera Ville Turro, dove si era volontariamente ricoverato in data 1 aprile 2016 nel reparto di psichiatria.
Istruita la causa mediante acquisizione dei documenti rispettivamente depositati dalle parti, espletamento di consulenza tecnica d'ufficio e assunzione di cinque testimoni ( , , Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3
e , con la detta sentenza il Tribunale di Testimone_4 Testimone_5
Milano ha rigettato le domande risarcitorie proposte dagli attori, compensando integralmente le spese processuali.
Dopo aver premesso che oggetto del thema decidendum era l'accertamento dell'asserita responsabilità dell' per l'omessa o Controparte_1 inadeguata vigilanza volta a prevenire condotte autolesive del paziente, la cui attuazione avrebbe potuto, secondo la prospettazione degli attori, scongiurare il suo allontanamento dalla struttura e il successivo suicidio, il giudice di prime cure ha ritenuto di condividere le valutazioni compiute dai consulenti tecnici d'ufficio, dott. , specialista in medicina legale e Prof. Persona_2 Per_3
specialista in psichiatria, accertando, sulla scorta di tali valutazioni
[...] peritali, l'insussistenza di elementi costitutivi dell'illecito aquiliano a carico della struttura convenuta e, in particolare, l'insussistenza di una condotta colposa dei pagina3 di 27 sanitari che avevano avuto in cura in rapporto causale con il Persona_1 decesso del paziente.
Ha chiarito che “l'attento esame dei documenti prodotti e delle annotazioni contenute nella cartella clinica del ricovero non ha consentito di rilevare elementi indicativi di un concreto rischio di compimento di atti autolesionistici da parte del paziente, tale da richiedere l'adozione di specifiche misure di sorveglianza e vigilanza e di prescrizioni volte a limitare la libertà di movimento del paziente stesso”.
Il giudice di prime cure ha ritenuto completa l'analisi dei consulenti tecnici d'ufficio, che aveva portato ad escludere la presenza di fattori di rischio sia sulla base delle notizie raccolte nella fase di anamnesi, sia sulla base della storia familiare del paziente, così come sulla base dei dati oggettivi relativi alle condizioni di nel corso del ricovero e dei comportamenti Persona_1 tenuti dallo stesso paziente durante tale periodo.
Il giudice di primo grado ha, dunque, reputato convincente e condivisibile quanto affermato dai consulenti tecnici d'ufficio in ordine alla non prevedibilità in concreto del rischio di suicidio e, quindi, all'insussistenza, sulla base di una valutazione compiuta necessariamente ex ante, dei presupposti per adottare specifiche e stringenti misure di contenimento del paziente.
Ha, altresì, ritenuto, sulla base delle linee guida adottate dalla
[...]
, che non fosse necessaria la somministrazione di tests volti a Controparte_2 valutare il rischio suicidario, “trattandosi di protocolli da somministrare nei confronti di pazienti che presentino idee o propositi di suicidio o fattori di rischio significativi che nel caso in esame sono stati ritenuti del tutto assenti”.
Il giudice ha, infine, spiegato che i rilievi svolti dagli attori non consentivano di pervenire a diverse conclusioni, rilevando quanto segue: che l'esame del diario clinico e del diario infermieristico mostrava come il paziente fosse stato monitorato tutti i giorni della degenza, attraverso controlli svolti la mattina, il pomeriggio e la notte e come fosse stato supportato anche dopo che i sanitari gli avevano comunicato le imminenti dimissioni;
che, in particolare, il 20 aprile 2016 risultava annotato che, nel pomeriggio, il paziente aveva manifestato pensieri di inguaribilità e paure per quanto riguardava il ritorno a casa;
che gli veniva affiancato anche un educatore e che in serata veniva riscontrato un miglioramento;
pagina4 di 27 che nei giorni successiva risultava annotato che il paziente manteneva invariato il tono dell'umore e che veniva stimolato dal personale, tanto che nel pomeriggio del 22 aprile 2016 si dava atto che lo stesso aveva trascorso il tempo in parte nella stanza e in parte negli spazi comuni;
che gli stessi consulenti tecnici d'ufficio avevano evidenziato, in risposta al consulente tecnico degli attori, che il paziente era stato oggetto di accurata valutazione sul piano psicopatologico, medico generale e neuropsicologico e che tali valutazioni avevano colto tutti gli aspetti della sofferenza del paziente, ad eccezione dell'ideazione suicidaria, che non risultava essere emersa, prima del gesto, in nessuno dei molteplici contesti di valutazione clinica e testistica a cui il paziente era stato sottoposto;
che anche la ricostruzione di quanto avvenuto il giorno del decesso da parte degli attori non era indicativa del dedotto disinteresse del personale sanitario nei confronti del paziente, dal momento che dalle annotazioni nel diario infermieristico risultava che, prima dell'arrivo delle forze dell'ordine, si era constatato che il paziente non aveva fatto rientro nel reparto per il pranzo e che vi era stato il tentativo di contattarlo inutilmente sul suo cellulare prima di contattare il medico dott.ssa Tes_3 che, peraltro, dalla consulenza medico legale sulla causa del decesso di
, disposta dal Pubblico Ministero presso il Tribunale di Persona_1
Milano, risultava che il paziente usufruiva di un permesso per uscire dalle ore
10.00 alle ore 12.15 e che nel diario infermieristico era annotato che in altri giorni il paziente era uscito nel parco di mattina o per gran parte del pomeriggio;
che, considerato che il paziente era stato rinvenuto già cadavere alle ore
12.15, il fatto che il medico fosse stato avvisato intorno alle ore 13.00 non era indicativo di una condotta negligente nell'assistenza sanitaria prestata in suo favore.
Il giudice di prime cure ha accertato che anche le dichiarazioni testimoniali di e di non conducessero ad un giudizio di inattendibilità delle Tes_1 Tes_2 annotazioni contenute nella cartella clinica, argomentando che “tali dichiarazioni potrebbero al più ritenere dimostrato che avesse loro Persona_1 accennato di avere brutti pensieri e che avesse esplicitato al cognato Tes_2
, soltanto nell'ultima telefonata intercorsa con lo stesso, di avere pensato
[...] il suicidio”; che non fosse credibile quanto riferito dal teste , secondo cui Tes_2
pagina5 di 27 gli avrebbe detto più volte che pensava al suicidio e secondo Persona_1 cui lo stesso teste si sarebbe preoccupato soltanto nell'ultima telefonata – ovvero quella avvenuta la mattina stessa dell'evento – solo per le modalità con cui gli aveva espresso tali pensieri;
che non fosse logicamente spiegabile il Per_1 fatto che, laddove avesse già in precedenza esposto di pensare Persona_1 al suicidio, né lo stesso , né alcuno degli altri familiari avesse pensato di Tes_2 rappresentare ai medici, nel corso delle visite effettuate al paziente, tale grave circostanza;
che “In ogni caso, non vi è alcuna evidenza del fatto che tali circostanze siano state riferite dai familiari al personale medico sanitario della struttura, né può ritenersi provato che lo stesso avesse Persona_1 effettivamente esternato tali pensieri al personale della casa di cura, a fronte delle diverse risultanze della cartella clinica”; che, in base a tali risultanze, non si rilevavano elementi oggettivi da cui inferire il manifestarsi, durante il periodo del ricovero, di concreti segnali di allarme rispetto a possibili eventi autolesionistici, richiedenti, quindi, l'adozione di misure incidenti sulla libertà di movimento del paziente.
Con atto di citazione ritualmente notificato, , Parte_1 [...]
e hanno proposto appello avverso la detta sentenza, Parte_2 Parte_3 di cui hanno chiesto l'integrale riforma.
Costituitosi il 17 dicembre 2024, ha Controparte_1 puntualmente replicato ai motivi di gravame, chiedendone il rigetto.
Non essendo possibile conciliare la lite, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione all'udienza del 23 settembre 2025, celebrata nelle forme della trattazione scritta di cui all'art. 127 ter c.p.c.
Le parti hanno precisato le conclusioni e depositato comparse conclusionali e memorie di replica entro i termini (rispettivamente, sessanta giorni, trenta giorni e quindici giorni prima della detta udienza) all'uopo assegnati dal consigliere istruttore con provvedimento emesso ai sensi del novellato art. 352 c.p.c.
L'appello di , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
[...]
PRIMO MOTIVO.
Con un primo motivo di gravame – rubricato “Vizio motivazionale in tema di valutazione delle risultanze istruttorie, con riferimento all'omissione della valutazione di una parte fondamentale delle dichiarazioni dei testi Tes_1
pagina6 di 27 e / errata applicazione dell'art. 116 cpc e mancata Tes_1 Testimone_2 individuazione della responsabilità contrattuale o extracontrattuale della struttura” (p. 8, atto di appello) – gli appellanti lamentano l'omessa valutazione delle dichiarazioni dei testi e , le quali Testimone_1 Testimone_2 avrebbero consentito, secondo la loro prospettazione, di ravvisare il disinteresse della struttura ospedaliera nei confronti del paziente . Persona_1
Spiegano che i detti testimoni hanno confermato che Persona_1 aveva riferito a loro e agli altri familiari di aver informato i sanitari, durante il ricovero, della “propria profonda sofferenza”, dei propri “brutti pensieri, del proprio “stordimento”, della “propria mancanza di lucidità” e di non essere ascoltato.
Gli appellanti lamentano che il giudice non abbia neppure considerato la dichiarazione di (che vive in Campania), secondo cui la mattina del 23 Tes_2 aprile 2016 (poche ore prima del decesso di ), nel corso di una Persona_1 telefonata, il teste aveva capito che era sofferente in un modo che lo aveva Per_1 fatto stare in ansia, al punto da telefonare ad , chiedendogli di Parte_2 andare immediatamente in ospedale;
dichiarazione confermata dal comportamento di che, verso le ore 13.00 del 23 aprile 2016, era giunto in Parte_2 ospedale con un'amica (come allegato al punto 6 dell'atto di citazione e mai contestato).
Secondo gli appellanti le due dichiarazioni testimoniali disattese compravano, contrariamente a quanto ritenuto nella sentenza gravata, che
[...]
aveva esternato la sua sofferenza e non era stato ascoltato. Per_1
Lamentano che il giudice abbia ritenuto l'inattendibilità dei detti testi sulla base di argomentazioni errate e censurano, quindi, la parte della sentenza in cui si afferma che: “Al riguardo, anche ritenendo del tutto attendibili tali deposizioni – comunque provenienti da soggetti legati da rapporto di coniugio e convivenza con le attrici e , e quindi non del tutto Parte_3 Parte_1 disinteressati all'esito della lite” (p. 9, sentenza impugnata).
Gli appellanti precisano che è solamente compagno Testimone_1 di (e non coniuge) e che non è il marito Parte_1 Testimone_2 dell'attrice , ma il marito di una terza sorella, Parte_3 Persona_4
, che ha rinunciato all'eredità di e che non è parte del
[...] Persona_1
pagina7 di 27 giudizio;
affermano, pertanto, che i testi sono disinteressati rispetto agli esiti della lite e, quindi, pienamente attendibili.
Gli appellanti ritengono che tali dichiarazioni testimoniali siano idonee a smentire il contenuto delle annotazioni presenti in cartella clinica, dimostrando il disinteresse del personale medico nei confronti di e la Persona_1 conseguente mancata individuazione dell'intento suicidario nei pensieri fortemente negativi espressi dal paziente e la mancata adozione di cautele.
SECONDO MOTIVO.
Con un secondo motivo di gravame – rubricato “Vizio motivazionale in tema di valutazione della CTU e delle risultanze documentali in tema di uscite consentite al paziente/ errata applicazione dell'art. 116 cpc e mancata individuazione della responsabilità contrattuale o extracontrattuale della struttura” (p. 10, atto di appello) – gli appellanti lamentano l'erronea valutazione della consulenza tecnica d'ufficio e delle prove documentali, deducendo, con tre diversi profili di censura, l'omessa considerazione, da parte degli ausiliari del giudice, del rischio suicidario rilevato dal consulente tecnico degli attori;
nonché la mancata risposta, da parte dei consulenti tecnici d'ufficio, alle obiezioni del consulente tecnico degli attori in ordine alle uscite del paziente nel parco della struttura e il mancato rilievo del peggioramento delle condizioni del paziente a partire dal 19 aprile 2016.
Con riferimento al primo profilo di censura (mancata valutazione del rischio suicidario) gli appellanti richiamano le osservazioni formulate dal loro consulente tecnico di parte, dott. in cui si afferma quanto segue: Persona_5
“che si trattava, come rilevato dagli stessi CTU, di un paziente con umore depresso, che aveva necessitato di degenza, che presentava sintomi cognitivi che non risultavano direttamente correlabili ad un decadimento, era agitato ed insonne, manifestando “aspetti di agitazione e insonnia correlati ad angoscia per il proprio futuro”, Come si vede, quindi, non si trattava di un comune paziente con disturbi depressivi, ma di un anziano connotato anche da patologie somatiche
(notoriamente tali da costituire un fattore ulteriormente angosciante per il depresso), e da una condizione di oggettiva agitazione ed angoscia, addirittura tale da interferire sulla sua condizione cognitiva. I CTU ci dicono che l'atto autolesivo non era prevedibile, ma da un altro punto di vista si potrebbe osservare che lo stesso non era stato prevedibile proprio perché non è stata
pagina8 di 27 effettuata una valutazione specifica del rischio, fermo restando il fatto che ovviamente non tutti i pazienti con intenzioni autolesive lo dichiarano esplicitamente, e che proprio per questo è buona prassi effettuare un assesment più strutturato del rischio, soprattutto quando ci si trova di fronte ad un anziano con difficoltà come quelle evidenziate dal paziente in esame”.
Sulla base di tali osservazioni gli appellanti affermano che, in considerazione dello stato della malattia, dell'età e delle altre patologie che il paziente presentava, in applicazione delle linee guida della Controparte_2
e del Protocollo per la Prevenzione del rischio suicidario in ospedale,
[...] avrebbe dovuto essere effettuata una valutazione più strutturata del rischio, trattandosi di paziente con cambi di terapia farmacologica, anziano, del quale si era scoperto un decadimento cognitivo e che da un certo punto in avanti aveva riferito pensieri fortemente negativi.
Sostengono che la questione della mancata rivalutazione del rischio, così come affrontata dai consulenti tecnici d'ufficio e fatta propria dal giudice di prime cure, non è condivisibile.
Con riguardo al secondo profilo di censura (mancata risposta alle obiezioni del consulente tecnico di parte in ordine alle uscite nel parco della struttura), gli appellanti lamentano che il giudice non abbia considerato che ad Persona_1
erano consentite solo uscite libere nel parco della struttura e che vi è una
[...] palese responsabilità di quest'ultima per non aver impedito che il paziente uscisse dal parco.
Si dolgono che il giudice non abbia motivato l'esclusione della responsabilità della struttura per non aver impedito che il 23 aprile 2016 il paziente uscisse dal parco.
Con riferimento al terzo profilo di censura (mancata rilevazione del peggioramento del paziente dal 19 aprile 2016), gli appellanti evidenziano che a partire dal 19 aprile 2016 vi è stata un'evoluzione negativa delle condizioni di
, il quale ha cominciato a non uscire dalla stanza (prima era Persona_1 definito mobile) e a non volersi vestire;
ha cominciato a riferire “pensieri fortemente negativi”, “pensieri di inguaribilità”, “pensieri di preoccupazione per il suo ritorno a casa”, secondo quanto risulta dalla cartella clinica.
pagina9 di 27 Gli appellanti lamentano che i consulenti tecnici d'ufficio non abbiano rilevato tale peggioramento e non abbiano, pertanto, dato conto della necessità o meno di procedere a una rivalutazione del rischio suicidario.
I germani sostengono che gli ausiliari del giudice hanno rilevato Per_1 la hopelessness (“Il paziente riferisce pensieri di inguaribilità. Paura per quanto riguarda il ritorno a casa”, come si legge nel diario infermieristico a pagina 31), ma non hanno rilevato che vi erano anche le ideazioni suicidarie (“il paziente riferisce pensieri negativi di forte intensità”, come si legge nel diario riabilitativo a pagina 55), che avrebbero obbligato i sanitari all'adozione di misure di cautela più stringenti.
Lamentano, quindi, che, recependo acriticamente le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, il giudice di prime cure non abbia rilevato il peggioramento del paziente, che era stato, invece, confermato dalle deposizioni testimoniali e non abbia motivato in ordine all'esclusione di responsabilità della struttura ospedaliera per non aver rivalutato il rischio suicidario.
TERZO MOTIVO.
Con un terzo motivo di impugnazione - rubricato “Vizio motivazionale in tema di valutazione delle risultanze istruttorie con riferimento alla ricostruzione dell'accaduto nei momenti immediatamente precedenti e seguenti la scomparsa del sig. / errata applicazione dell'art. 116 cpc e mancata Persona_1 individuazione della responsabilità contrattuale o extracontrattuale della struttura” (p. 17, atto di appello) – gli appellanti lamentano l'erronea valutazione del comportamento dei sanitari immediatamente precedente e successivo alla scomparsa di . Persona_1
Ritengono che il giudice di prime cure abbia errato nell'affermare che non fosse segno di disinteresse nei confronti del paziente il fatto che nessuno lo avesse cercato nell'ora e un quarto successivi al limite massimo per il rientro (dalle ore
12.00 alle ore 13.15) e che parimenti non fosse segno di disinteresse il fatto che gli infermieri, accortisi del mancato rientro del paziente alle ore 12.00, gli avessero fatto una chiamata sul cellulare e, non avendo ricevuto risposta, non lo avessero più cercato.
QUARTO MOTIVO.
Con un quarto e ultimo motivo di impugnazione - rubricato “Vizio motivazionale in tema di valutazione delle risultanze istruttorie circa il
pagina10 di 27 riferimento ai brutti pensieri, il ruolo dei parenti e l'attribuzione della responsabilità della cura ai parenti del paziente anziché all'ospedale / errata applicazione dell'art. 116 cpc e mancata individuazione della responsabilità contrattuale o extracontrattuale della struttura” (p. 19, atto di appello) – gli appellanti lamentano l'erronea valutazione delle prove relative alla circostanza della comunicazione, da parte del paziente ai parenti, di avere “brutti pensieri” e censurano cinque specifici periodi della motivazione della sentenza gravata.
Il primo periodo censurato è quello in cui il giudice esclude che le dichiarazioni dei testi e possano condurre a un giudizio di Tes_1 Tes_2 inattendibilità delle annotazioni contenute nella cartella clinica, argomentando nei seguenti termini: “Al riguardo, anche ritenendo del tutto attendibili tali deposizioni – comunque provenienti da soggetti legati da rapporto di coniugio e convivenza con le attrici e , e quindi non Parte_3 Parte_1 del tutto disinteressati all'esito della lite – si rileva che tali dichiarazioni potrebbero al più ritenere dimostrato che avesse loro Persona_1 accennato di avere brutti pensieri e che avesse esplicitato al cognato Tes_2
, soltanto nell'ultima telefonata intercorsa con lo stesso, di avere pensato
[...] il suicidio” (p. 9, sentenza gravata).
Con riferimento alla prima proposizione, gli appellanti ribadiscono che
è marito di , sorella che ha rinunziato Testimone_2 Persona_4 all'eredità del defunto ed è, pertanto, teste disinteressato. Per_1
Il secondo periodo censurato riguarda la ritenuta non credibilità di quanto dichiarato dal teste sul fatto che il paziente gli avrebbe riferito in più Tes_2 occasioni di avere intenzioni suicidarie, ma che egli non le avrebbe riferite ai pazienti se non la mattina del giorno dell'evento.
Con riguardo a tale parte della motivazione, gli appellanti affermano che il giudice non spiega perché non ritiene credibile quanto dichiarato dal testimone, che è, invece, perfettamente verosimile, in quanto “il cognato si preoccupò perché quella mattina lo sentì proprio malissimo, e la sua percezione non era sbagliata, tant'è che qualche ora dopo il sig. venne ritrovato cadavere;
Persona_1 in altre occasioni lo aveva sentito male, ma non come quella mattina (omissis)
l'evento morte, verificatosi proprio quella mattina, prova che invece Tes_2
aveva interpretato benissimo e che proprio quella mattina c'era
[...] qualcosa di più grave” (p. 20, atto di appello).
pagina11 di 27 Il terzo passaggio della motivazione censurato riguarda la rilevata inspiegabilità del fatto che, a fronte della ripetuta manifestazione di pensieri suicidari, nessuno dei familiari avesse pensato di avvisare i sanitari.
Gli appellanti ritengono che con tali affermazioni il giudice abbia gravato i parenti, in luogo della struttura ospedaliera, dell'onere di curare il paziente, senza considerare che i familiari di non avevano mai parlato con i Persona_1 medici, in quanto persone semplici che non si sentivano all'altezza.
Il quarto periodo della sentenza censurato dagli appellanti è quello in cui il giudice afferma che: “In ogni caso, non vi è alcuna evidenza del fatto che tali circostanze siano state riferite dai familiari al personale medico della struttura, né può ritenersi provato che lo stesso avesse effettivamente Per_1 Per_1 esternato tali pensieri al personale della casa di cura, a fronte delle diverse risultanze della cartella clinica” (p. 9, sentenza gravata).
Gli appellanti sostengono che il contrario di quanto ritenuto dal giudice di prime cure risulta provato sulla base delle dichiarazioni testimoniali di e Tes_1
e sulla base del diario clinico, infermieristico e riabilitativo dal 19 aprile Tes_2
2016 in poi.
Il quinto periodo della sentenza censurato dagli appellanti è quello in cui il giudice di prime cure afferma che “In questo quadro, non è quindi possibile ritenere dimostrato che il personale dell' fosse a Controparte_1 conoscenza della manifestazione da parte del paziente di idee di suicidio e neppure del fatto che i brutti pensieri di cui avrebbe parlato il paziente stesso con
i familiari avessero a che fare con il proposito di togliersi la vita” (p. 9, sentenza impugnata).
Le difese della parte appellata. chiede la conferma della sentenza gravata sulla Controparte_1 base delle seguenti argomentazioni: con riferimento al primo motivo di appello, che la discordanza tra le condizioni del paziente documentate in cartella clinica e quelle riferite dai testi escussi, strumentalmente interpretata dagli appellanti come indice di negligente valutazione del paziente da parte del personale sanitario e di conseguente inattendibilità delle annotazioni contenute nel richiamato documento, prova, con maggior verosimiglianza, l'inattendibilità dei testi di parte appellante;
che il giudice ha motivatamente escluso l'efficacia probatoria delle dichiarazioni pagina12 di 27 testimoniali caldeggiate dagli appellanti sulla base del dettagliato esame del relativo contenuto, valutato nel suo insieme, oltre che dal raffronto con il dato documentale;
con riferimento al secondo motivo, che i consulenti tecnici d'ufficio hanno motivatamente escluso la necessità di una valutazione testistica del rischio suicidario, precisando come le richiamate linee guida ne prevedano l'esecuzione
“unicamente nei pazienti che manifestano idee suicidarie o presentano indicatori di rischio significativi (si ribadisce, nuovamente, assenti nel caso di specie)”; che, contrariamente a quanto ipotizzato dal consulente tecnico degli attori appellanti,
l'autorizzazione all'uscita autonoma del paziente nel parco della struttura è indicativa dell'assenza di rischio autolesivo, che, se presente, ne avrebbe impedito la concessione;
che era del tutto imprevedibile l'allontanamento suicidario di un paziente che da tre settimane usciva nel parco quotidianamente e che era psichicamente in condizione di sufficiente stabilità; che, quanto all'asserito peggioramento del paziente dal 19 aprile 2016 in poi, l'insieme delle annotazioni contenute in cartella clinica indica che il quadro clinico del paziente era connotato da costante scarsa socievolezza, apatia e scarsa fiducia nel piano terapeutico, cui si era aggiunta la paura per il rientro a casa – opportunamente rilevata e adeguatamente affrontata dai sanitari attraverso l'affiancamento del paziente con una educatrice, che conduceva ad un documentato miglioramento dello stato d'animo di – senza che fosse mai rilevabile la sussistenza non Persona_1 solo di franche ideazioni suicidarie, ma nemmeno di intenti sfumatamente anticonservativi;
con riferimento al terzo motivo di appello, che i documenti e le dichiarazioni delle dottoresse e provano che nel giorno Tes_3 Tes_4 dell'allontanamento di dalla struttura l'attivazione delle Persona_1 ricerche da parte dei sanitari è stata attuata tempestivamente e adeguatamente, nell'osservanza di quanto indicato dalla procedura operativa prevista in casi simili;
che il motivo di impugnazione è comunque irrilevante, poiché, a fronte del ritrovamento del cadavere alle ore 12.15 del 23 aprile 2016, una più fattiva ricerca del paziente al momento della constatazione della relativa assenza per il pasto delle ore 12.00 non avrebbe in ogni caso consentito di evitare l'evento; con riguardo all'ultimo motivo di gravame, che l'esternazione esplicita del pensiero suicidario da parte di non era mai stata neppure Persona_1
pagina13 di 27 allegata dagli attori;
che la circostanza che la stessa sia stata manifestata addirittura in più occasioni senza che a ciò seguisse alcuna reazione da parte del parente è inverosimile, trattandosi di circostanza che, se veritiera, avrebbe dovuto indurre ad allertare immediatamente i sanitari e i parenti;
che in nessun Tes_2 punto delle loro dichiarazioni i testi e hanno riferito di aver Tes_2 Tes_1 parlato con i medici e le annotazioni del diario clinico e infermieristico dal 19 aprile 2016 in poi non provano che l'ideazione suicidaria sia stata riferita dai familiari o esternata dal paziente al personale della struttura;
che i “brutti pensieri” riferiti ai parenti (e non al personale della struttura) erano legati al timore del rientro a casa e alla difficoltà di gestione autonoma della terapia legata alla diagnosticata patologia diabetica, timore recepito dai sanitari e per alleviare il quale gli stessi si erano fattivamente attivati.
L'esame del gravame.
Il primo motivo di impugnazione non può essere accolto.
Il giudice di prime cure ha preso in considerazione le dichiarazioni testimoniali di e , ritenendole Testimone_1 Testimone_2 inattendibili.
Contrariamente all'assunto degli appellanti, la possibile sussistenza di interesse di detti testi all'esito del giudizio (possibilità rilevata, peraltro, solo incidentalmente dal giudice di prime cure) non può ritenersi esclusa dall'errata indicazione, nella sentenza gravata, dei rapporti di coniugio e di convivenza tra i testi e le attrici, ove si consideri l'equiparazione della convivenza more uxorio al matrimonio e ove si tenga presente che, pur essendo il marito di persona estranea al giudizio ( , sorella degli attori), è pur Persona_4 Testimone_2 sempre legato da vincoli di affinità agli odierni appellanti.
In ogni caso va rilevato, con carattere dirimente, che il giudice di prime cure ha escluso la valenza probatoria delle dichiarazioni testimoniali in questione non in ragione dell'inattendibilità dei testi escussi, dedotta dal legame di coniugio o di convivenza con le attrici, ma sulla base della motivata scarsa credibilità del contenuto delle dichiarazioni rese dai detti testimoni.
Il giudice ha correttamente ritenuto l'inattendibilità delle dichiarazioni rese dai predetti testimoni sulla base del puntuale esame del relativo contenuto, valutato nel suo insieme e sulla base del confronto con le prove documentali.
pagina14 di 27 In particolare, dopo aver rilevato che “L'esame del diario clinico e del diario infermieristico mostra come il paziente sia stato monitorato tutti i giorni della degenza, attraverso controlli svolti la mattina, il pomeriggio e la notte” (p.
8, sentenza gravata), il giudice di prime cure ha accertato che “anche le dichiarazioni rese dai testi e non conducono ad un giudizio di Tes_1 Tes_2 inattendibilità delle annotazioni contenute nella cartella clinica” (p. 8, sentenza gravata), evidenziando come le stesse fossero inverosimili (“Non si ritiene, invece, credibile, quanto riferito dal teste secondo cui Tes_2 Persona_1
gli avrebbe detto più volte che pensava al suicidio e secondo cui lo stesso
[...] teste si sarebbe preoccupato soltanto nell'ultima telefonata – ovvero quella avvenuta la mattina stessa dell'evento – soltanto per le modalità con cui Per_1 gli aveva espresso tali pensieri. Appare, invero, incongruente con tale dato il fatto che, come si desume dalla deposizione del teste quest'ultimo non sarebbe Tes_1 stato mai al corrente dei pensieri di suicidio e sarebbe stato allertato dal cognato
soltanto dopo l'ultima telefonata, così come il fatto che, a fronte di Tes_2 reiterati pensieri di suicidio, il teste abbia pensato di avvisare il fratello Tes_2 del paziente, , soltanto dopo l'ultima telefonata e non anche in Parte_2 occasione delle precedenti asserite esternazioni. Parimenti, non appare logicamente spiegabile il fatto che, laddove avesse già in Persona_1 precedenza esposto di pensare al suicidio, né lo stesso né alcuno degli Tes_2 altri familiari abbia pensato di rappresentare ai medici nel corso delle visite effettuate al paziente tale grave circostanza”: p. 9, sentenza).
Oltre ad aver ritenuto, correttamente, l'inverosimiglianza delle dichiarazioni testimoniali in questione, il giudice di prime cure ha rilevato, con carattere dirimente, l'inidoneità delle dette dichiarazioni testimoniali a provare che l'esternazione di “brutti pensieri” e dell'idea suicidaria – che il teste ha Tes_2 dichiarato essergli stata espressamente manifestata da anche Persona_1 nel corso dell'ultima telefonata (la mattina del 23 aprile 2016) – fosse stata rivolta dal paziente o dai suoi familiari al personale della struttura. Il giudice ha, quindi, osservato in merito che: “In ogni caso, non vi è alcuna evidenza del fatto che tali circostanze siano state riferite dai familiari al personale medico sanitario della struttura, né può ritenersi provato che lo stesso avesse Persona_1 effettivamente esternato tali pensieri al personale della casa di cura, a fronte delle diverse risultanze della cartella clinica” (p. 9, sentenza).
pagina15 di 27 Le valutazioni del giudice di prime cure devono essere confermate, ove si consideri la congruenza delle relative argomentazioni, basate sulla valutazione complessiva delle prove (orali e documentali) assunte nel processo.
La conclusione raggiunta dal giudice di prime cure trova conforto nella relazione dei consulenti tecnici d'ufficio, dott. e Prof. Persona_2
i quali hanno evidenziato, “In merito alla sussistenza di Persona_3 eventuali segni potenzialmente suggestivi o predittivi di eventi autolesionistici nel caso di specie”, che “la disamina documentale non ha rilevato durante l'intero arco del ricovero la sussistenza di franche intenzioni suicidarie: simili pensieri o volontà non sono infatti riportati né nel diario clinico, né nel diario infermieristico né nel piano riabilitativo presenti in cartella clinica. Non vi è dunque traccia scritta di affermazioni esplicite di intenti anticonservativi espressi dal Sig. , in alcuna forma, e neppure di più sfumate allusioni od Per_1 espressioni in forma maggiormente implicite. Nella stessa anamnesi all'ingresso del ricovero, non è riportata menzione ad ideazione od a comportamento suicidario. Neppure è riportato in cartella che i familiari avessero espresso preoccupazioni o avessero elementi che indicassero il rischio suicidario;
a tal proposito, risulta altresì utile ricordare che non è emersa familiarità per suicidio”
(p. 13 della relazione).
Gli ausiliari del giudice hanno, altresì, rilevato che “La documentazione analizzata attesta inoltre che, nel corso del ricovero, il AZ non mise mai in atto comportamenti autolesivi, neppure circostanze potenzialmente classificabili come “indirette”, quali ad esempio presunte scivolate sul pavimento o cadute accidentali. Neppure in anamnesi è emerso che il AZ ebbe mai praticato comportamenti autolesivi nell'arco della propria vita” (p. 13 della relazione).
Hanno aggiunto come non fossero stati rilevati in corso di degenza comportamenti sospetti che potessero suggerire o indicare un rischio di suicidio
(come, ad esempio, una eccessiva attenzione a tematiche quali la donazione dei propri organi, pensieri concentrati sulla necessità di redigere un testamento o di sistemare i propri affari); come il caso clinico non fosse connotato da doppia diagnosi, “ossia la compresenza di patologie psichiatriche e disturbi da uso di sostanze, che potrebbero aumentare l'impulsività” (quest'ultima, in ogni caso, mai osservata durante la degenza in termini o entità tali da generare una specifica e concreta preoccupazione) e come neppure vi fossero da annoverare esperienze pagina16 di 27 traumatiche o perdite recenti e gravi che stessero privando il paziente degli equilibri abituali (cfr. pp. 13 e 14 della relazione).
A completamento della disamina, i consulenti tecnici d'ufficio hanno espressamente menzionato, quale unico tra i fattori di potenziale rischio presente nel caso in esame, la “c.d. “hopelessness”, ossia il convincimento interiore di non poter più sperimentare sensazioni di speranza per il presente/futuro; tale ultimo aspetto ha tuttavia un concreto ed attivo valore informativo soltanto all'interno di un contesto di suicidialità (ossia in presenza di concrete ideazioni od azioni autolesive), mentre al di fuori di tali circostanze non costituisce di per sé un reale indicatore di rischio suicidario” (p. 14 della relazione).
Sulla base della disamina della documentazione clinica prodotta e, quindi, dell'analisi critica delle condizioni di salute del paziente delineate dalla medesima documentazione clinica – disamina e analisi analiticamente eseguite dai consulenti tecnici d'ufficio – il giudice di prime cure ha correttamente e con adeguata motivazione accertato l'assenza di “elementi obiettivi” tali da escludere l'attendibilità delle annotazioni contenute nella cartella clinica e dai quali desumere che il paziente fosse stato abbandonato e non avesse ricevuto adeguata valutazione, assistenza e ascolto da parte dei sanitari della struttura medica convenuta.
Anche il secondo motivo di gravame non può essere accolto.
L'esame del contenuto della relazione dei consulenti tecnici d'ufficio dimostra l'accuratezza dell'indagine svolta, la puntuale risposta alle osservazioni del consulente tecnico degli attori, la puntuale valutazione delle condizioni cliniche del paziente, della loro evoluzione nel corso della degenza e dei provvedimenti sanitari adottati dal personale della struttura convenuta.
I consulenti tecnici d'ufficio hanno, infatti, provveduto, in primo luogo, a richiamare i dati esaminati, riportando nel dettaglio le annotazioni contenute nella cartella clinica relativa al ricovero di e composta dal diario Persona_1 clinico, dal diario infermieristico, dalla “scheda d'intervento riabilitativo” (nella quale si dà conto dei colloqui psicoterapeutici intrattenuti a cadenza giornaliera), dalle schede di valutazione trasversale e specifica, dai fogli di terapia, dall'”accordo organizzativo” (che prevedeva, tra l'altro, la possibilità, per il paziente, di uscire nel parco della struttura), dal progetto riabilitativo individuale, dalla scheda di osservazione comportamentale, oltre che dai referti relativi alle pagina17 di 27 patologie (diabete e decadimento cognitivo) riscontrate durante il ricovero (cfr. pp.
4-9 della relazione).
All'esito di approfondita indagine dei dati dettagliatamente riportati, i consulenti tecnici d'ufficio hanno evidenziato quanto segue:
l'assenza, al momento dell'ingresso del paziente in reparto e durante tutta la degenza, di segnali sospetti o predittivi rispetto a possibili eventi autolesionistici, sottolineando l'assenza di manifestazioni di preoccupazioni in tal senso da parte dei familiari del paziente;
l'assenza di comportamenti autolesivi anche indiretti, quali scivolamento o cadute o di comportamenti sospetti che potessero suggerire o indicare un rischio di suicidio, oltre all'assenza di comportamenti autolesivi nell'arco della vita del paziente (cfr. pp. 13 e 14 della relazione);
l'assenza di “segni clinici tali da poter preannunciare (con criteriologia ricostruttiva ex ante) l'effettiva messa in atto, da parte del AZ, di un comportamento anticonservativo e dunque di fattivamente intervenire in maniera preventiva onde fronteggiare tale rischio ed impedire l'exitus” (p. 15 della relazione);
l'assenza di elementi clinici particolari tali da comportare la necessità di
“particolari cautele rispetto a quelle ordinarie poste in essere nei confronti dei pazienti accolti presso la struttura” e, quindi, nello specifico, la necessità di
“eventuale contenimento” o di limitare l'uscita del paziente dal reparto di degenza
(cfr. p. 15 della relazione);
l'accuratezza della valutazione del paziente da parte dei sanitari sul piano
“psicopatologico, medico generale e neuropsicologico” e l'efficacia delle stesse nel cogliere tutti gli aspetti di sofferenza del paziente, senza che emergesse, prima del gesto e in alcuno dei molteplici contesti di valutazione clinica e testistica a cui era stato sottoposto, alcuna ideazione suicidaria, Persona_1 evidenziando, pertanto, la “sostanziale imprevedibilità del gesto” (cfr. p. 18 della relazione).
Ciò premesso, va rilevata l'infondatezza dei tre profili di doglianza espressi dagli appellanti con il motivo in esame.
Con il primo profilo di censura gli appallanti lamentano che i consulenti tecnici d'ufficio non abbiano fornito adeguata risposta al consulente tecnico di parte in ordine alla mancata valutazione del rischio suicidario attraverso tests specifici, deducendo la violazione delle linee guida e dei protocolli in materia.
pagina18 di 27 La doglianza è priva di fondamento.
Dopo aver ribadito l'assenza nel caso specifico di elementi indicativi di intenzioni autolesionistiche e sottolineato, come in precedenza ricordato,
l'accuratezza delle valutazioni effettuate dai sanitari, anche nel cogliere tutti gli aspetti della sofferenza del paziente, tra i quali non vi era l'ideazione suicidaria, i consulenti tecnici d'ufficio hanno escluso la necessità di una valutazione testistica del rischio suicidario, affermando che nel caso di specie “non sono stati rilevati elementi suggestivi di rischio suicidario, e pertanto non sussisteva ex ante una fondata necessità di procedere ad una valutazione testistica ex ante del medesimo rischio” (pp. 17 e 18 della relazione) e precisando che le Linee Guida della prevedono “l'applicazione mirata di protocolli di Controparte_2 screening unicamente nei pazienti che manifestano idee suicidarie o presentano indicatori di rischio significativi (si ribadisce, nuovamente, assenti nel caso di specie)” (p. 18 della relazione).
Contrariamente all'assunto degli appellanti, i consulenti tecnici d'ufficio hanno correttamente valutato il rischio suicidario e hanno, altresì, dato adeguata risposta ai rilievi del consulente tecnico degli attori, evidenziando, proprio sulla base delle linee guida in materia, l'insussistenza di elementi concreti indicativi del rischio suicidario, che richiedessero un approfondimento attraverso tests specifici.
Coerentemente con le congruenti valutazioni degli ausiliari, il giudice di prime cure ha correttamente rilevato che “il richiamo alle linee guida adottate dalla porta, altresì, a ritenere che non fosse Controparte_2 CP_2 necessaria la somministrazione di test volti a valutare il rischio suicidario, trattandosi di protocolli da somministrare nei confronti di pazienti che presentino idee o propositi di suicidio o fattori di rischio significativi che nel caso in esame sono stati ritenuti del tutto assenti” (p. 7, sentenza).
Con il secondo profilo di doglianza gli appellanti lamentano che i consulenti tecnici d'ufficio non abbiano fornito adeguata risposta alle osservazioni del loro consulente tecnico di parte in ordine al mancato controllo rispetto all'uscita dalla struttura, con l'argomentazione che la limitazione delle uscite del paziente al parco della struttura (senza uscita dall'area della struttura stessa) implicava per il paziente stesso la sussistenza di un rischio suicidario, confliggente, altresì, con l'autorizzazione all'accesso in cortile.
La doglianza è priva di fondamento.
pagina19 di 27 Gli ausiliari del giudice hanno dato adeguata risposta alle osservazioni in questione, replicando che “Tale argomentazione appare discutibile, innanzitutto perché contrasta con il principio di proporzionalità e gradualità nella ricerca degli equilibri tra controllo e rispetto;
il CTP scrive infatti che “Può essere legittimo ritenere che, se era stata indicata una limitazione nell'autonomia di spostamento del paziente, vi fosse comunque un timore prudenziale sul suo rischio comportamentale”. Il controllo delle uscite dalla Struttura non era invece selettivo pe il paziente in questione, ma risultava essere prassi generale della
Struttura, di prudenza ed attenzione e quindi, come tale, non può essere preso a misura di una consapevolezza di pericolosità” (p. 18 rella relazione).
I consulenti tecnici d'ufficio hanno, quindi, precisato che l'autorizzazione alle uscite limitatamente al perimetro del parco costituiva la prassi generale per i pazienti idonei, non essendo affatto indicativa di pericolosità del paziente stesso.
Si tratta di precisazione che è congruente con quanto in precedenza accertato dagli ausiliari del giudice circa l'assenza di elementi clinici particolari tali da comportare la necessità di “particolari cautele rispetto a quelle ordinarie poste in essere nei confronti dei pazienti accolti presso la struttura” e, quindi, nello specifico, la necessità di “eventuale contenimento” o di limitare l'uscita del paziente dal reparto di degenza (cfr. p. 15 della relazione).
Le logiche argomentazioni dei consulenti tecnici d'ufficio inducono a escludere che l'uscita di dalla struttura la mattina del 23 aprile Persona_1
2016 configuri responsabilità della struttura medica per il decesso di tale paziente.
Invero, va considerato che - in assenza di “segni clinici tali da poter preannunciare (con criteriologia ricostruttiva ex ante) l'effettiva messa in atto, da parte del AZ, di un comportamento anticonservativo e dunque di fattivamente intervenire in maniera preventiva onde fronteggiare tale rischio ed impedire l'exitus” (p. 15 della relazione) – non può ritenersi sussistere, con una valutazione necessariamente ex ante, la consapevolezza, da parte dei sanitari della struttura, della pericolosità di , con la conseguenza che non Persona_1 può configurarsi colpa della struttura medica convenuta per non aver impedito che il 23 aprile 2016 detto paziente uscisse dal perimetro della struttura medesima.
Si aggiunga che l'azione di responsabilità esercitata dagli odierni appellanti
è un'azione di responsabilità extracontrattuale (come chiarito nella sentenza gravata con motivazione puntuale, che non è stata fatta oggetto di alcuna censura,
pagina20 di 27 con la conseguenza che sulla qualificazione della domanda si è formato il giudicato), sicché grava sugli attori l'onere della prova di tutti gli elementi costitutivi dell'illecito aquiliano, ivi compreso l'elemento soggettivo.
Alla luce di quanto osservato, deve essere confermata la valutazione del giudice di prime cure in ordine all'insussistenza, sulla base di una valutazione ex ante, dei presupposti per adottare specifiche e più stringenti misure di contenimento del paziente.
Con il terzo profilo di censura gli appellanti si dolgono che i consulenti tecnici d'ufficio non abbiano rilevato il peggioramento delle condizioni di salute del paziente a decorrere dal 19 aprile 2016.
La doglianza è priva di fondamento.
La prospettazione degli appellanti – secondo la quale le annotazioni contenute nella cartella clinica (“pensieri negativi di forte intensità”, “pensieri di inguaribilità”, “paura per quanto concerne il ritorno a casa (vive solo)”) farebbero supporre un intento suicidario del paziente – è già stata confutata dai consulenti tecnici d'ufficio all'esito di approfondita analisi di tali annotazioni nel contesto di quanto complessivamente documentato e accertato.
I consulenti tecnici d'ufficio hanno espressamente rilevato la presenza di manifestazioni psico-comportamentali patologiche complessive che avevano condizionato la necessità del ricovero, evidenziando che “il AZ evidenziò durante l'intera degenza presso il reparto” “anche aspetti di agitazione ed insonnia, associati ad una percezione di paura/angoscia per il proprio futuro” (p.
16 della relazione). Sul punto gli ausiliari del giudice hanno, tuttavia, ribadito che
“come già precedentemente menzionato, la sintomatologia e le manifestazioni psichiche espresse dal AZ durante il ricovero non risultarono comunque rivestire una natura ed una entità tale da poter integrare, nel medesimo periodo, la presenza di segni predittivi l'agito suicidario successivamente avvenuto, e dunque da mettere in atto misure preventive od aggiuntive di sorveglianza ulteriori a quelle concretamente approntate” (p. 16 della relazione).
Contrariamente all'assunto degli appellanti, dalla cartella clinica in atti non risulta alcun peggioramento delle condizioni di salute di , il Persona_1 cui quadro clinico risultava connotato da costante scarsa socievolezza, apatia e scarsa fiducia nel piano terapeutico, cui si era aggiunta la paura per il rientro a casa;
paura peraltro rilevata e adeguatamente affrontata dai sanitari attraverso pagina21 di 27 l'affiancamento del paziente con una educatrice, che aveva condotto ad un miglioramento dello stato d'animo di , tanto che il 20 aprile Persona_1
2016 era stato annotato che “nel pomeriggio riferisce pensieri di inguaribilità, paura per quanto riguarda il rientro a casa (vive solo). Viene affiancato anche dall'educatrice. Meglio in serata”.
Si aggiunga che la patologia e le manifestazioni cliniche del paziente, quali annotate nella documentazione medica in atti, non erano tali da poter integrare segni predittivi di intento suicidario, come è stato accertato dai consulenti tecnici d'ufficio.
Risulta, quindi, infondato il lamentato mancato rilievo di un peggioramento delle condizioni del paziente, in presenza di un quadro clinico che al momento della programmata dimissione risultava sostanzialmente stazionario, come annotato in cartella clinica.
Correttamente, il giudice di prime cure ha osservato che gli stessi consulenti tecnici d'ufficio hanno evidenziato che “il paziente è stato oggetto di accurata valutazione sul piano psicopatologico, medico generale e neuropsicologico e che tali valutazioni avevano colto tutti gli aspetti della sofferenza del paziente, ad esclusione dell'ideazione suicidaria che non risultava essere emersa, prima del gesto, in nessuno dei molteplici contesti di valutazione clinica e testistica a cui il paziente era stato sottoposto” (p. 8, sentenza).
Il terzo motivo di appello è privo di fondamento.
Nel diario infermieristico è annotato quanto segue: “ore 12.00 non rientra in reparto per il pranzo viene contattato telefonicamente ma non è raggiungibile
(risponde la segreteria), viene contattato telefonicamente il MDG Dr.ssa Tes_3 nello stesso momento fanno l'ingresso 2 agenti della polizia”.
Le testimoni escusse hanno confermato quanto documentato.
In particolare, la dott.ssa ha riferito di essere stata contattata Testimone_3 dal personale verso le 13.15, dopo che il personale aveva verificato il mancato rientro di “intorno all'ora dei pasti, e quindi verso le 12.15” Persona_1
e, come da procedura operativa, aveva cercato di contattarlo telefonicamente senza esito (cfr. verbale di udienza 11 novembre 2021).
La teste professoressa ha dichiarato che risultavano Testimone_4 annotati nel diario infermieristico la verifica dell'assenza del paziente all'ora del pasto e il tentativo di contatto telefonico con lo stesso verso le ore 12.00, oltre che pagina22 di 27 la successiva chiamata del medico di turno dott.ssa e il tentativo, da parte Tes_3 di quest'ultima, di contattare telefonicamente i familiari del paziente, senza ottenere risposta (cfr. verbale di udienza del 17 marzo 2022).
Dalle evidenziate prove risulta, pertanto, che i sanitari hanno avviato le ricerche del paziente nell'immediatezza del riscontro del mancato rientro per il pasto, poco dopo le ore 12.00 e prima dell'arrivo degli agenti (avvenuto alle ore
13.15).
Non può, dunque, ritenersi sussistente alcuna negligenza dei sanitari della struttura convenuta.
In ogni caso, va rilevato che il motivo in esame non è idoneo a inficiare la decisione del giudice in ordine all'assenza di responsabilità della struttura ospedaliera, ove si consideri che, come correttamente osservato dal giudice di prime cure, a fronte del documentato ritrovamento del cadavere di Persona_1
alle ore 12.15 del 23 aprile 2016, una più fattiva ricerca del paziente al
[...] momento della constatazione della relativa assenza per il pasto delle ore 12.00 non avrebbe consentito di evitare l'evento morte.
Pertanto, quand'anche fosse provata la dedotta negligenza dei sanitari dell' nella ricerca del paziente, il decesso di Controparte_1 [...]
non sarebbe in connessione causale con tale negligenza. Per_1
In difetto del nesso di causalità non assume, dunque, alcun rilievo un'eventuale negligenza della struttura convenuta, che gli appellanti stigmatizzano con il motivo in esame.
Il quarto e ultimo motivo di gravame non può essere accolto. O.
Il primo periodo della motivazione censurato con il motivo in esame riguarda l'affermazione con la quale il giudice esclude che le dichiarazioni dei testi e possano condurre ad un giudizio di inattendibilità delle Tes_1 Tes_2 annotazioni contenute nella cartella clinica.
La censura, basata sull'erronea indicazione dei rapporti di coniugio e di convivenza tra i testi e le parti attrici, riproporne una doglianza già formulata con il primo motivo di appello, con la conseguenza che valgono le stesse considerazioni già espresse nell'esaminare quel motivo di impugnazione.
Va, quindi, ribadito che la possibile sussistenza di interesse dei detti testimoni all'esito del giudizio non è esclusa dall'errata indicazione dei rapporti di coniugio e di convivenza.
pagina23 di 27 Il secondo profilo di censura si appunta sulla parte della motivazione che ritiene non credibili le dichiarazioni del teste relative al fatto che il Tes_2 paziente gli avrebbe riferito in più occasioni di avere intenzioni suicidarie e che egli non aveva mai dato peso a tali esternazioni, né le aveva riferite agli altri familiari del paziente, se non la mattina del giorno dell'evento.
Anche tale doglianza è priva di fondamento.
Il giudice di prime cure ha logicamente ritenuto l'incongruenza di tali dichiarazioni testimoniali, anzitutto rilevandone la contraddizione con quanto riferito dal teste il quale ha dichiarato di non essere mai stato al corrente Tes_1 dei pensieri di suicidio di e di essere stato allertato dal Persona_1 cognato solo dopo l'ultima telefonata. Testimone_2
Il giudice ha, quindi, evidenziato l'incongruenza tra le dichiarazioni di
[...]
e la circostanza che quest'ultimo avesse informato il fratello della vittima Tes_2
( ) solo dopo l'ultima telefonata e non anche in occasione delle Parte_2 precedenti asserite esternazioni di intenti suicidari.
In ultima analisi, il giudice di prime cure ha rilevato l'incongruenza tra quanto asserito dal teste e il suo comportamento, per non aver mai Tes_2 riferito le asserite intenzioni di suicidio di ai sanitari della Persona_1 struttura ove il paziente era ricoverato.
I censurati rilievi del giudice di prime cure devono essere condivisi, essendo fondati sulla corretta interpretazione delle dichiarazioni testimoniali secondo un criterio logico, nonché sul confronto tra tali dichiarazioni e le prove documentali, che non presentano, invece, alcuna evidenza di pensieri suicidari del paziente.
Privo di fondamento è anche il profilo di censura relativo alla parte della motivazione che ritiene inspiegabile il fatto che, a fronte della ripetuta manifestazione di pensieri suicidari, nessuno dei familiari avesse pensato di avvisare i medici della struttura.
Le doglianze degli appellanti, i quali desumono che da tale rilievo discenderebbe l'accollo ai parenti dell'onere di curare il paziente, sono prive di pregio, ove si consideri che il giudice ha svolto argomentazioni fondate sulla logica.
Il giudice ha giustamente argomentato che, se fosse stato vero che
[...]
aveva manifestato ai suoi parenti intenzioni di suicidio, questi ultimi Per_1
pagina24 di 27 avrebbero dovuto informare i medici di tale gravissima circostanza, mentre è pacifico che ciò non sia avvenuto.
Lungi dal configurare un onere di cura del paziente in capo ai suoi familiari, il giudice di prime cure ha rilevato tale omessa informazione, da parte dei parenti ai medici della struttura in ordine all'asserito intento suicidario di Persona_1
, per suffragare la conclusione che non fosse provato che il personale
[...] dell' fosse a conoscenza della manifestazione, da Controparte_1 parte del paziente, di idee di suicidio e neppure del fatto che i brutti pensieri di cui avrebbe parlato il paziente con i familiari avessero a che fare con il proposito di togliersi la vita.
Con riferimento al quarto profilo di censura - che si appunta sulla parte della motivazione che afferma non esserci evidenza che l'ideazione suicidaria fosse stata riferita dai familiari o esternata dal paziente al personale della struttura – è priva di fondamento.
Gli appellanti richiamano le dichiarazioni di e di e le Tes_1 Tes_2 annotazioni del diario clinico e infermieristico dal 19 aprile 2016 in poi.
Tuttavia, le richiamate dichiarazioni testimoniali non sono attendibili e si pongono in contrato con le risultanze della cartella clinica, che non danno alcuna evidenza di intenti suicidari di , neppure nella parte relativa Persona_1 alle annotazioni dal 19 aprile 2016 in poi, che, come argomentato nell'esaminare il secondo motivo di appello, non provano affatto la circostanza.
Il quinto e ultimo profilo di censura riguarda la parte della motivazione in cui il giudice rileva il difetto di prova che il personale fosse al corrente della manifestazione di idee suicidarie da parte di e del fatto che i Persona_1 brutti pensieri riferiti ai parenti equivalessero al proposito di togliersi la vita.
Anche tale doglianza è priva di fondamento.
Come in precedenza evidenziato, l'intento suicidario di Persona_1 non era emerso né dall'anamnesi del paziente né nel corso della degenza e non sussiste alcuna prova che i “brutti pensieri” che il paziente avrebbe riferito ai parenti, ma non al personale medico della struttura, riguardassero il proposito di togliersi la vita e non piuttosto, come rilevato dalla parte appellata e come emerge dalla documentazione in atti, al timore del rientro a casa e alla difficoltà di gestione autonoma della terapia legata alla diagnosticata patologia del diabete;
pagina25 di 27 timore valutato dai sanitari, che si erano attivati per affiancargli un'educatrice al fine di alleviarlo.
In conclusione, alla luce di quanto in precedenza osservato, l'appello deve essere rigettato, con la conseguente integrale conferma della sentenza gravata.
La regolamentazione delle spese processuali.
In ragione del rigetto del gravame, gli appellanti, soccombenti, devono essere condannati a rimborsare, in solido tra loro (art. 97 c.p.c.), in ragione delle comuni difese e dei comuni interessi, le spese del presente grado alla parte vittoriosa.
Le spese sono liquidate in dispositivo, in base al D.M. 13 agosto 2022, n.
147, contenente il “Regolamento recante modifiche al decreto 10 marzo 2014, n.
55, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247”. Il detto decreto è in vigore dal 23 ottobre 2022 (cfr. art. 7) e trova applicazione alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore (art. 6).
Sul punto, infatti, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “i nuovi parametri, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti in luogo delle abrogate tariffe professionali, sono da applicare ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto e si riferisca al compenso spettante ad un professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale, ancorché tale prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta quando ancora erano in vigore le tariffe abrogate, evocando
l'accezione omnicomprensiva di "compenso" la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera complessivamente prestata” (così Cass., Sez. Un., 12 ottobre
2012, n. 17405; principio recentemente ribadito da Cass., Sez. Un, ordinanza del
14 novembre 2022, n. 33482).
Le spese sono liquidate in base all'attività effettivamente svolta (escluso, quindi, il compenso per la fase istruttoria), tenuto conto dei parametri medi e considerato il valore della causa, rappresentato dal disputatum, corrispondente al valore dichiarato dagli appellanti, ricompreso nello scaglione da euro 260.001,00
a euro 520.000,00.
P.Q.M.
pagina26 di 27 La Corte, definitivamente pronunciando, così decide:
RIGETTA
l'appello proposto da , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
nei confronti di per la riforma della
[...] Controparte_1 sentenza n. 6448/2024, pubblicata il 27 giugno 2024 dal Tribunale di Milano nella causa iscritta al n. 26648/2020 r.g. e, per l'effetto,
CONFERMA integralmente la sentenza impugnata;
ND
, e a rimborsare, Parte_1 Parte_2 Parte_3 in solido tra loro, a in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, le spese del presente grado, liquidate in euro
14.239,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali e C.P.A. come per legge, oltre I.V.A. se dovuta.
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R. 115/2002 (nel testo inserito dall'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 – legge di stabilità 2013), per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-bis del D.P.R. 115/2002 da parte di
, e . Parte_1 Parte_2 Parte_3
Così deciso in Milano, dalla Seconda Sezione Civile della Corte d'Appello, nella camera di consiglio del 1 ottobre 2025
Il Presidente
Dott. Maria Elena Catalano
Il consigliere estensore
Dott. AN ND
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