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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 23/09/2025, n. 4620 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4620 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7794/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Angelo Pappalardo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 7794/2024 promossa da:
, (C.F. ), domiciliata come in atti;
rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'avv. GIOVANNI CINARDO giusta procura in atti.
ATTRICE
contro
(C.F. ) _1 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
All'udienza del 15.9.2025 la causa è stata discussa e posta in decisione.
pagina 1 di 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
La domanda di parte attrice è fondata e merita accoglimento.
ha innanzitutto premesso di essere proprietaria di un'unità immobiliare – Parte_1
costituita da un piccolo appartamento per civile abitazione posto al piano terra e composto da due vani oltre accessori – sita in Catania, via Vinciguerra 58, identificata al Catasto Fabbricati del Comune di
Catania, foglio 60, part. 19966, subalterno 6, superficie catastale 40 mq, rendita catastale 99,42, in virtù
di atto di compravendita rogato per atto Not. del 02.10.2020 rep.12, racc.8, reg.to a Persona_1
Catania il 05.10.2020 al n. 27420 trascritto in Catania il 05.10.2020 al RG 38124 r.p. 24583.
Poiché il convenuto detiene senza titolo l'immobile dal 2009, avendo omesso _1
quasi subito di versare corrispettivo alcuno, l'attrice ha, in via principale e in primo luogo, chiesto di accertare e dichiarare il suo diritto di proprietà sull'unità immobiliare per cui è causa, con conseguente condanna del convenuto alla restituzione.
Radicatosi il contraddittorio, il convenuto , pur regolarmente citato in giudizio, è _1
comparso personalmente alla prima udienza ma non si è poi mai costituito. Deve quindi essere dichiarata la contumacia di . _1
Nel merito la domanda di accertamento della proprietà proposta da parte attrice deve trovare accoglimento.
Pur tenendo conto del gravoso onere probatorio a carico dell'attore in rivendicazione (ricordato dalla stessa , parte attrice ha infatti non solo ricostruito, producendo i relativi titoli, tutti i Pt_1
passaggi di proprietà sul bene a partire da epoca ben più antecedente del ventennio e fino a giungere al pagina 2 di 5 suo acquisto, ma anche dimostrato il possesso sul bene, proprio e dei suoi aventi causa, attraverso dichiarazioni testimoniali, i fatti ammessi del convenuto contumace che non ha risposto all'interrogatorio formale e a una dichiarazione scritta concordante con tutti gli altri elementi di prova forniti.
Anche la domanda di rilascio dell'immobile, proposta da parte attrice, deve perciò ritenersi fondata e, di conseguenza, essere accolta.
Come chiarito dalla giurisprudenza, soprattutto al fine di distinguerla dalla domanda personale di restituzione, l'azione di rivendica, che è di natura reale e non soggetta a prescrizione, si fonda sul diritto di proprietà di un bene da parte di colui che afferma di esserne il proprietario senza averne la disponibilità. Questa azione può essere esperita contro chiunque possegga o detenga il bene per ottenere il riconoscimento del proprio diritto di proprietà e, appunto, la conseguente restituzione del bene.
Per altro verso, il principio, posto dall'art. 2697 c.c., secondo il quale chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento, ha riguardo ai soli fatti che determinano il sorgere del diritto vantato, mentre la prova delle condizioni negative, ossia delle circostanze idonee ad impedire la nascita o il perdurare di tale diritto fa carico al soggetto passivo della pretesa. Ne deriva che il proprietario della cosa, avendo il diritto a conseguirne la libera disponibilità,
come non è tenuto ad alcuna specifica dimostrazione allorché invoca che il proprio bene non è gravato da diritti reali in favore di terzi, così, ove chieda il rilascio di un immobile occupato senza titolo, non è
tenuto ad alcun onere probatorio, facendo carico al convenuto di provare l'esistenza di un titolo tale da giustificare la sua permanenza nella detenzione della cosa.
pagina 3 di 5 Nel caso che ci occupa, in conclusione, parte attrice ha dimostrato di essere proprietaria del bene, producendo i relativi titoli e dimostrando il possesso;
parte convenuta non ha invece dimostrato di avere un titolo di proprietà ovvero che comunque la legittimi a detenere il bene.
Null'altro deve essere disposto in questa sede perché, per un verso, parte attrice, avendo interesse alla celere definizione del giudizio, al momento ha processualmente rinunciato alla domanda risarcitoria, con riserva di riproporla in altra sede, e, per altro verso, le domande proposte in via subordinata restano assorbite, considerando l'accoglimento della domanda principale.
Quanto alle spese, in virtù della soccombenza parte convenuta deve essere condannata al pagamento delle spese processuali in favore dell'odierna parte attrice, nella misura indicata in dispositivo (valore dichiarato della causa, in assenza di ulteriori elementi di valutazione, € 26.000,00;
in mancanza di nota spese, parametro medio per le fasi di studio, introduttiva e istruttoria, minimo per quella decisoria, considerata l'assenza di questioni nuove dopo l'istruttoria).
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Catania, dott. Angelo Pappalardo, in funzione di Giudice unico,
definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 7794/2024 R.G.;
1) dichiara che l'attrice è proprietaria dell'unità immobiliare – costituita Parte_1
da un piccolo appartamento per civile abitazione posto al piano terra e composto da due vani oltre accessori – sita in Catania, via Vinciguerra 58, identificata al Catasto Fabbricati del Comune di
Catania, foglio 60, part. 19966, subalterno 6, superficie catastale 40 mq, rendita catastale 99,42;
2) condanna il convenuto a rilasciare immediatamente in favore dell'attrice _1 [...]
la suddetta unità immobiliare – costituita da un piccolo appartamento per civile Parte_1
pagina 4 di 5 abitazione posto al piano terra e composto da due vani oltre accessori – sita in Catania, via Vinciguerra
58, identificata al Catasto Fabbricati del Comune di Catania, foglio 60, part. 19966, subalterno 6,
superficie catastale 40 mq, rendita catastale 99,42; libera e sgombra da persone e cose;
3) condanna il convenuto alla rifusione delle spese di lite in favore dell'attrice _1
, che liquida in complessivi € 4.227,00 per compensi professionali, oltre rimborso Parte_1
forfetario nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Catania, il 23 settembre 2025
Il GIUDICE
dott. Angelo Pappalardo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Angelo Pappalardo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 7794/2024 promossa da:
, (C.F. ), domiciliata come in atti;
rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'avv. GIOVANNI CINARDO giusta procura in atti.
ATTRICE
contro
(C.F. ) _1 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
All'udienza del 15.9.2025 la causa è stata discussa e posta in decisione.
pagina 1 di 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
La domanda di parte attrice è fondata e merita accoglimento.
ha innanzitutto premesso di essere proprietaria di un'unità immobiliare – Parte_1
costituita da un piccolo appartamento per civile abitazione posto al piano terra e composto da due vani oltre accessori – sita in Catania, via Vinciguerra 58, identificata al Catasto Fabbricati del Comune di
Catania, foglio 60, part. 19966, subalterno 6, superficie catastale 40 mq, rendita catastale 99,42, in virtù
di atto di compravendita rogato per atto Not. del 02.10.2020 rep.12, racc.8, reg.to a Persona_1
Catania il 05.10.2020 al n. 27420 trascritto in Catania il 05.10.2020 al RG 38124 r.p. 24583.
Poiché il convenuto detiene senza titolo l'immobile dal 2009, avendo omesso _1
quasi subito di versare corrispettivo alcuno, l'attrice ha, in via principale e in primo luogo, chiesto di accertare e dichiarare il suo diritto di proprietà sull'unità immobiliare per cui è causa, con conseguente condanna del convenuto alla restituzione.
Radicatosi il contraddittorio, il convenuto , pur regolarmente citato in giudizio, è _1
comparso personalmente alla prima udienza ma non si è poi mai costituito. Deve quindi essere dichiarata la contumacia di . _1
Nel merito la domanda di accertamento della proprietà proposta da parte attrice deve trovare accoglimento.
Pur tenendo conto del gravoso onere probatorio a carico dell'attore in rivendicazione (ricordato dalla stessa , parte attrice ha infatti non solo ricostruito, producendo i relativi titoli, tutti i Pt_1
passaggi di proprietà sul bene a partire da epoca ben più antecedente del ventennio e fino a giungere al pagina 2 di 5 suo acquisto, ma anche dimostrato il possesso sul bene, proprio e dei suoi aventi causa, attraverso dichiarazioni testimoniali, i fatti ammessi del convenuto contumace che non ha risposto all'interrogatorio formale e a una dichiarazione scritta concordante con tutti gli altri elementi di prova forniti.
Anche la domanda di rilascio dell'immobile, proposta da parte attrice, deve perciò ritenersi fondata e, di conseguenza, essere accolta.
Come chiarito dalla giurisprudenza, soprattutto al fine di distinguerla dalla domanda personale di restituzione, l'azione di rivendica, che è di natura reale e non soggetta a prescrizione, si fonda sul diritto di proprietà di un bene da parte di colui che afferma di esserne il proprietario senza averne la disponibilità. Questa azione può essere esperita contro chiunque possegga o detenga il bene per ottenere il riconoscimento del proprio diritto di proprietà e, appunto, la conseguente restituzione del bene.
Per altro verso, il principio, posto dall'art. 2697 c.c., secondo il quale chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento, ha riguardo ai soli fatti che determinano il sorgere del diritto vantato, mentre la prova delle condizioni negative, ossia delle circostanze idonee ad impedire la nascita o il perdurare di tale diritto fa carico al soggetto passivo della pretesa. Ne deriva che il proprietario della cosa, avendo il diritto a conseguirne la libera disponibilità,
come non è tenuto ad alcuna specifica dimostrazione allorché invoca che il proprio bene non è gravato da diritti reali in favore di terzi, così, ove chieda il rilascio di un immobile occupato senza titolo, non è
tenuto ad alcun onere probatorio, facendo carico al convenuto di provare l'esistenza di un titolo tale da giustificare la sua permanenza nella detenzione della cosa.
pagina 3 di 5 Nel caso che ci occupa, in conclusione, parte attrice ha dimostrato di essere proprietaria del bene, producendo i relativi titoli e dimostrando il possesso;
parte convenuta non ha invece dimostrato di avere un titolo di proprietà ovvero che comunque la legittimi a detenere il bene.
Null'altro deve essere disposto in questa sede perché, per un verso, parte attrice, avendo interesse alla celere definizione del giudizio, al momento ha processualmente rinunciato alla domanda risarcitoria, con riserva di riproporla in altra sede, e, per altro verso, le domande proposte in via subordinata restano assorbite, considerando l'accoglimento della domanda principale.
Quanto alle spese, in virtù della soccombenza parte convenuta deve essere condannata al pagamento delle spese processuali in favore dell'odierna parte attrice, nella misura indicata in dispositivo (valore dichiarato della causa, in assenza di ulteriori elementi di valutazione, € 26.000,00;
in mancanza di nota spese, parametro medio per le fasi di studio, introduttiva e istruttoria, minimo per quella decisoria, considerata l'assenza di questioni nuove dopo l'istruttoria).
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Catania, dott. Angelo Pappalardo, in funzione di Giudice unico,
definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 7794/2024 R.G.;
1) dichiara che l'attrice è proprietaria dell'unità immobiliare – costituita Parte_1
da un piccolo appartamento per civile abitazione posto al piano terra e composto da due vani oltre accessori – sita in Catania, via Vinciguerra 58, identificata al Catasto Fabbricati del Comune di
Catania, foglio 60, part. 19966, subalterno 6, superficie catastale 40 mq, rendita catastale 99,42;
2) condanna il convenuto a rilasciare immediatamente in favore dell'attrice _1 [...]
la suddetta unità immobiliare – costituita da un piccolo appartamento per civile Parte_1
pagina 4 di 5 abitazione posto al piano terra e composto da due vani oltre accessori – sita in Catania, via Vinciguerra
58, identificata al Catasto Fabbricati del Comune di Catania, foglio 60, part. 19966, subalterno 6,
superficie catastale 40 mq, rendita catastale 99,42; libera e sgombra da persone e cose;
3) condanna il convenuto alla rifusione delle spese di lite in favore dell'attrice _1
, che liquida in complessivi € 4.227,00 per compensi professionali, oltre rimborso Parte_1
forfetario nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Catania, il 23 settembre 2025
Il GIUDICE
dott. Angelo Pappalardo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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