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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 05/03/2025, n. 3409 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3409 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 38766/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente rel. dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Francesca Cosentino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 38766/2023 promossa da:
nato a [...] il [...] (C.F. ) con Parte_1 C.F._1 il patrocinio dell'avv.to DOINO FRANCESCO;
e nata a [...] il [...] (C.F. ), con il CP_1 C.F._2 patrocinio dell'avv.to DOINO FRANCESCO;
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: ricorso congiunto per separazione personale
CONCLUSIONI: come in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti in epigrafe si sono rivolte al Tribunale per chiedere una pronuncia di separazione personale, rappresentando che il matrimonio era stato celebrato a Roma in data 14/12/1991 con rito concordatario e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere non proseguibile la vita comune, alle condizioni di cui al ricorso introduttivo, come precisate con note di parte del 21/11/2024, che qui si riportano integralmente:
1) Il Sig. cede alla moglie intera proprietà dell'appartamento sito nel Parte_1 CP_1
Comune di Roma alla via Appio n» 279, scala un. int. 15, così meglio identificato: appartamento posto al piano secondo di un più ampio fabbricato, distinto con il numero 1 5, composto di ingesso, corridoio, due camere, cucina, ripostiglio e due balconi, confini appartamento interno 14, distacco di chiostrina, salvo altri, censito al Catasto fabbricati di
Roma al foglio 961, particella 83, sub 21, zona censuaria 5, Categoria A/23 classe 2, vani 4,
RC euro 743,70; Viale. Appio Claudio 279, piano 2, interno 15 —diversa distribuzione spazi interni del 1.4.2014 n. .35631.1/2014 in atti dal 1.4.2014 (protocollo n. RM0228253).
Intestazione catastale dell'unità immobiliare è conforme alle attuali risultanze dei registri
1 immobiliari. L'immobile è stato acquistato dal sig con rogito Notaio Parte_1 [...] di Roma con atto repertorio 180 raccolta n. 121 del 7.10.2014, registrato a Roma il Per_1
20 102014 al ny 25554 Serie IT e trascritto, 21.102014, alla Conservatoria dei Registri
Immobiliari di Roma ai numeri Reg. Gene 113239/Reg.di Form 80208;
2) Il Sig. essendo I' immobile gravato da un mutuo accesso presso Unipol Parte_1
Banca n. di rapporto 167-08186676 intestato a suo nome, a seguito della cessione suindicata si impegna a provvedere al pagamento delle rate residue del mutuo in essere fino alla scadenza;
la presente cessione immobiliare è elemento funzionale ai fini della risoluzione della crisi coniugale.
3)La Signora si impegna a sostenere economicamente il figlio , maggiorenne ma CP_1 Per_2 non ancora autosufficiente economicamente.
4) il Sig. si è già allontanato dalla casa coniugale portando con se tutti i beni mobili Pt_1 di sua proprietà che ivi si trovavano.
5) Le parti dichiarano, oltre alle condizioni sopra descritte, di non aver reciprocamente nient'altro da pretendere l'una verso l' altra, sia dal punto di vista patrimoniale che non, ritenendosi così ampiamente soddisfatte rinunciando, parimenti a qualunque reciproca pretesa
e diritto relativo sia al loro rapporto di coniugio che a quello intercorso durante la separazione;
6) Le spese, i diritti e gli onorari relativi al presente procedimento, saranno in parti uguali suddivise tra entrambi i ricorrenti.
Quanto al punto 1) del sopra citato accordo, le parti hanno precisato di voler rinunciare al trasferimento immobiliare in sede di giudizio di separazione, con trasformazione della condizione de quo in un “impegno a trasferire”, con separato rogito notarile.
Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale.
Le condizioni proposte possono essere recepite in quanto conformi all'interesse delle parti e della prole, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione.
Visti gli artt. 473 bis.47 e 51 c.p.c., ritenuta l'equità e la congruità delle condizioni concordate, così omologandosi la separazione in conformità.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando:
2 - dichiara la separazione personale dei coniugi (c.f. Parte_1
) e (c.f. ), alle condizioni di C.F._1 CP_1 C.F._2 cui in parte motiva, che qui si intendono integralmente trascritte;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Roma di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 1991, atto 01742, parte 2, serie
A02);
- compensa le spese di lite.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data 10/02/2025.
IL PRESIDENTE rel. est.
dott.ssa Marta Ienzi
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente rel. dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Francesca Cosentino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 38766/2023 promossa da:
nato a [...] il [...] (C.F. ) con Parte_1 C.F._1 il patrocinio dell'avv.to DOINO FRANCESCO;
e nata a [...] il [...] (C.F. ), con il CP_1 C.F._2 patrocinio dell'avv.to DOINO FRANCESCO;
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: ricorso congiunto per separazione personale
CONCLUSIONI: come in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti in epigrafe si sono rivolte al Tribunale per chiedere una pronuncia di separazione personale, rappresentando che il matrimonio era stato celebrato a Roma in data 14/12/1991 con rito concordatario e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere non proseguibile la vita comune, alle condizioni di cui al ricorso introduttivo, come precisate con note di parte del 21/11/2024, che qui si riportano integralmente:
1) Il Sig. cede alla moglie intera proprietà dell'appartamento sito nel Parte_1 CP_1
Comune di Roma alla via Appio n» 279, scala un. int. 15, così meglio identificato: appartamento posto al piano secondo di un più ampio fabbricato, distinto con il numero 1 5, composto di ingesso, corridoio, due camere, cucina, ripostiglio e due balconi, confini appartamento interno 14, distacco di chiostrina, salvo altri, censito al Catasto fabbricati di
Roma al foglio 961, particella 83, sub 21, zona censuaria 5, Categoria A/23 classe 2, vani 4,
RC euro 743,70; Viale. Appio Claudio 279, piano 2, interno 15 —diversa distribuzione spazi interni del 1.4.2014 n. .35631.1/2014 in atti dal 1.4.2014 (protocollo n. RM0228253).
Intestazione catastale dell'unità immobiliare è conforme alle attuali risultanze dei registri
1 immobiliari. L'immobile è stato acquistato dal sig con rogito Notaio Parte_1 [...] di Roma con atto repertorio 180 raccolta n. 121 del 7.10.2014, registrato a Roma il Per_1
20 102014 al ny 25554 Serie IT e trascritto, 21.102014, alla Conservatoria dei Registri
Immobiliari di Roma ai numeri Reg. Gene 113239/Reg.di Form 80208;
2) Il Sig. essendo I' immobile gravato da un mutuo accesso presso Unipol Parte_1
Banca n. di rapporto 167-08186676 intestato a suo nome, a seguito della cessione suindicata si impegna a provvedere al pagamento delle rate residue del mutuo in essere fino alla scadenza;
la presente cessione immobiliare è elemento funzionale ai fini della risoluzione della crisi coniugale.
3)La Signora si impegna a sostenere economicamente il figlio , maggiorenne ma CP_1 Per_2 non ancora autosufficiente economicamente.
4) il Sig. si è già allontanato dalla casa coniugale portando con se tutti i beni mobili Pt_1 di sua proprietà che ivi si trovavano.
5) Le parti dichiarano, oltre alle condizioni sopra descritte, di non aver reciprocamente nient'altro da pretendere l'una verso l' altra, sia dal punto di vista patrimoniale che non, ritenendosi così ampiamente soddisfatte rinunciando, parimenti a qualunque reciproca pretesa
e diritto relativo sia al loro rapporto di coniugio che a quello intercorso durante la separazione;
6) Le spese, i diritti e gli onorari relativi al presente procedimento, saranno in parti uguali suddivise tra entrambi i ricorrenti.
Quanto al punto 1) del sopra citato accordo, le parti hanno precisato di voler rinunciare al trasferimento immobiliare in sede di giudizio di separazione, con trasformazione della condizione de quo in un “impegno a trasferire”, con separato rogito notarile.
Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale.
Le condizioni proposte possono essere recepite in quanto conformi all'interesse delle parti e della prole, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione.
Visti gli artt. 473 bis.47 e 51 c.p.c., ritenuta l'equità e la congruità delle condizioni concordate, così omologandosi la separazione in conformità.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando:
2 - dichiara la separazione personale dei coniugi (c.f. Parte_1
) e (c.f. ), alle condizioni di C.F._1 CP_1 C.F._2 cui in parte motiva, che qui si intendono integralmente trascritte;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Roma di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 1991, atto 01742, parte 2, serie
A02);
- compensa le spese di lite.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data 10/02/2025.
IL PRESIDENTE rel. est.
dott.ssa Marta Ienzi
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