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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 22/07/2025, n. 1577 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1577 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. n. 1317/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Velletri, in composizione collegiale, nella persona dei magistrati: dott. Riccardo Massera Presidente dott. Marco Valecchi Giudice dott.ssa Sonia Piccinni Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1317 del ruolo generale della volontaria giurisdizione dell'anno 2025, promossa congiuntamente da
e , entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Carla Parte_1 Parte_2
Gatta, giusta procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Oggetto: cessazione effetti civili matrimonio su domanda congiunta
Conclusioni: come da note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 9.07.2025
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c., depositato in data 28.03.2025, e Parte_1 hanno proposto domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del Parte_2 matrimonio tra di loro contratto in CA (RM) il 9.10.1996, deducendo che dalla loro unione era nata la figlia maggiorenne ed economicamente indipendente, e che con sentenza Persona_1
n. 23104/2006 il Tribunale di Roma aveva dichiarato la separazione personale dei coniugi. Le parti hanno altresì dedotto di aver continuato a vivere separate, essendo venuta meno ogni possibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale, esistendo – pertanto – il presupposto di proponibilità della domanda ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), e comma 2 della
Legge n. 898/1970. All'udienza del 9.07.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno ribadito la volontà di ottenere la pronuncia domandata.
Il Giudice delegato ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
2. Tanto premesso, i coniugi hanno proposto domanda congiunta di dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto in CA (RM) il 9.10.1996, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di CA al N. 301, Parte II, Serie
A, Anno 1996 alle seguenti condizioni:
“1) La figlia maggiorenne continuerà a vivere con il padre presso l'abitazione Persona_1 di quest'ultimo in Grottaferrata (RM), Via Giuseppe Rondini n. 59;
2) Ciascuno dei coniugi - entrambi produttori di reddito, che hanno definitivamente regolato ogni aspetto economico relativo alla separazione, non avendo ad oggi nulla a che pretendere
l'una dall'altra - provvederà autonomamente al proprio mantenimento.”.
Ciò posto, non sussistono motivi per escludere che corrisponda al vero la circostanza allegata nel ricorso, ossia che i coniugi non abbiano ripreso la vita coniugale nel periodo compreso fra l'udienza di comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nel corso del procedimento di separazione personale e la proposizione della domanda di divorzio.
Con riferimento alle condizioni concordate, ritiene il Collegio che le stesse corrispondano all'interesse delle parti e che, non presentando profili di contrarietà a norme imperative e all'ordine pubblico, possano essere poste a fondamento della richiesta pronuncia.
Per effetto dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio la moglie perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio, ai sensi dell'art. 5, comma 2, della Legge n. 898/1970.
La presente sentenza sarà trasmessa dalla Cancelleria al competente Ufficiale dello Stato
Civile del luogo in cui è stato trascritto il matrimonio per l'annotazione in margine all'atto di matrimonio, ai sensi dell'art. 152 septies disp. att. c.p.c. nonché degli artt. 14 e 69, lett. d), del
D.P.R. n. 396/2000.
Spese di lite irripetibili.
P. Q. M.
Il Tribunale, nella composizione collegiale che precede, definitivamente pronunciando sulla causa avente R.G.V.G. n. 1317/2025, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in CA (RM) il
9.10.1996, da , nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
), e , nata a [...] il [...] (C.F.: C.F._1 Parte_2 , trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di CA al C.F._2
N. 310, Parte II, Serie A, Anno 1996;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CA di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 14 e 69, lett.
d), del D.P.R. n. 396/2000;
c) prende atto dell'accordo intervenuto tra le parti e, per l'effetto, dispone che il rapporto di divorzio sia regolato come da condizioni concordate e indicate in motivazione;
d) spese di lite irripetibili.
Così deciso in Velletri, nella camera di consiglio del 17 luglio 2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
dott.ssa Sonia Piccinni dott. Riccardo Massera
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Velletri, in composizione collegiale, nella persona dei magistrati: dott. Riccardo Massera Presidente dott. Marco Valecchi Giudice dott.ssa Sonia Piccinni Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1317 del ruolo generale della volontaria giurisdizione dell'anno 2025, promossa congiuntamente da
e , entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Carla Parte_1 Parte_2
Gatta, giusta procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Oggetto: cessazione effetti civili matrimonio su domanda congiunta
Conclusioni: come da note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 9.07.2025
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c., depositato in data 28.03.2025, e Parte_1 hanno proposto domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del Parte_2 matrimonio tra di loro contratto in CA (RM) il 9.10.1996, deducendo che dalla loro unione era nata la figlia maggiorenne ed economicamente indipendente, e che con sentenza Persona_1
n. 23104/2006 il Tribunale di Roma aveva dichiarato la separazione personale dei coniugi. Le parti hanno altresì dedotto di aver continuato a vivere separate, essendo venuta meno ogni possibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale, esistendo – pertanto – il presupposto di proponibilità della domanda ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), e comma 2 della
Legge n. 898/1970. All'udienza del 9.07.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno ribadito la volontà di ottenere la pronuncia domandata.
Il Giudice delegato ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
2. Tanto premesso, i coniugi hanno proposto domanda congiunta di dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto in CA (RM) il 9.10.1996, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di CA al N. 301, Parte II, Serie
A, Anno 1996 alle seguenti condizioni:
“1) La figlia maggiorenne continuerà a vivere con il padre presso l'abitazione Persona_1 di quest'ultimo in Grottaferrata (RM), Via Giuseppe Rondini n. 59;
2) Ciascuno dei coniugi - entrambi produttori di reddito, che hanno definitivamente regolato ogni aspetto economico relativo alla separazione, non avendo ad oggi nulla a che pretendere
l'una dall'altra - provvederà autonomamente al proprio mantenimento.”.
Ciò posto, non sussistono motivi per escludere che corrisponda al vero la circostanza allegata nel ricorso, ossia che i coniugi non abbiano ripreso la vita coniugale nel periodo compreso fra l'udienza di comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nel corso del procedimento di separazione personale e la proposizione della domanda di divorzio.
Con riferimento alle condizioni concordate, ritiene il Collegio che le stesse corrispondano all'interesse delle parti e che, non presentando profili di contrarietà a norme imperative e all'ordine pubblico, possano essere poste a fondamento della richiesta pronuncia.
Per effetto dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio la moglie perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio, ai sensi dell'art. 5, comma 2, della Legge n. 898/1970.
La presente sentenza sarà trasmessa dalla Cancelleria al competente Ufficiale dello Stato
Civile del luogo in cui è stato trascritto il matrimonio per l'annotazione in margine all'atto di matrimonio, ai sensi dell'art. 152 septies disp. att. c.p.c. nonché degli artt. 14 e 69, lett. d), del
D.P.R. n. 396/2000.
Spese di lite irripetibili.
P. Q. M.
Il Tribunale, nella composizione collegiale che precede, definitivamente pronunciando sulla causa avente R.G.V.G. n. 1317/2025, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in CA (RM) il
9.10.1996, da , nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
), e , nata a [...] il [...] (C.F.: C.F._1 Parte_2 , trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di CA al C.F._2
N. 310, Parte II, Serie A, Anno 1996;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CA di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 14 e 69, lett.
d), del D.P.R. n. 396/2000;
c) prende atto dell'accordo intervenuto tra le parti e, per l'effetto, dispone che il rapporto di divorzio sia regolato come da condizioni concordate e indicate in motivazione;
d) spese di lite irripetibili.
Così deciso in Velletri, nella camera di consiglio del 17 luglio 2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
dott.ssa Sonia Piccinni dott. Riccardo Massera