Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXVII, sentenza 09/02/2026, n. 1888
CGT1
Sentenza 9 febbraio 2026

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  • Accolto
    Nullità della notifica della cartella esattoriale

    La Corte ha riscontrato la nullità della notifica per mancata prova del perfezionamento della procedura secondo le modalità imposte dagli artt. 26 D.P.R. 602/1973, 60 D.P.R. 600/1973 e 140 c.p.c., inclusi difetti formali e assenza di prova dell'informazione alla destinataria.

  • Accolto
    Nullità della cartella per mancata notifica dell'avviso di accertamento

    La Corte ha ritenuto che la mancata notifica dell'avviso di accertamento prodromico comporti la nullità insanabile della cartella e dell'intimazione impugnata, come confermato dalla giurisprudenza di legittimità.

  • Accolto
    Decadenza e prescrizione

    La Corte ha ritenuto che, anche a voler considerare notificata la cartella nel 2014, sia decorso il termine di prescrizione quinquennale per imposte, interessi e sanzioni, non essendo stati notificati atti interruttivi idonei, e comunque sia stato superato il termine decadenziale di quattro anni ex art. 25 DPR 600/1973.

  • Accolto
    Inefficacia degli atti interruttivi della prescrizione

    La Corte ha ritenuto che la produzione della sola relata di notifica, in assenza dell'atto notificato, non sia sufficiente a provare l'interruzione della prescrizione.

  • Accolto
    Difetto di motivazione e di allegazione degli atti presupposti

    La Corte ha constatato che l'Agenzia delle Entrate-Riscossione non ha fornito prova della rituale notifica degli atti presupposti, né ha allegato la documentazione necessaria a suffragare la pretesa, come richiesto dall'art. 26 del D.P.R. n. 602/1973 e dalla giurisprudenza consolidata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXVII, sentenza 09/02/2026, n. 1888
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma
    Numero : 1888
    Data del deposito : 9 febbraio 2026

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