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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXVII, sentenza 09/02/2026, n. 1888 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1888 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1888/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 27, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
FANUCCI MASSIMO GINO, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6674/2025 depositato il 20/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720130192084643000 IRPEF-ALTRO 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249133020134000 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1075/2026 depositato il
02/02/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/ come in atti.
Resistente/ come in atti.
Nel giudizio iscritto al n. 006674/2025 R.G.R., promosso da:
○ Ricorrente_1, data di nascita codice fiscale CF_Ricorrente_1, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1 (indirizzo difensore, PEC: Email_1),
○
Contro
:
■ Agenzia delle Entrate-Riscossione, codice fiscale P.IVA_1, in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Via Giuseppe Grezar 14, 00142 Roma [1] [4],
■ Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale Roma 2 (ove coinvolta come resistente negli atti impugnati) ,
■ Società_1 S.p.A. (nei giudizi relativi a cartelle emesse prima della riforma della riscossione) .
OGGETTO DEL GIUDIZIO
Ricorso avverso:
○ Intimazione di pagamento n. 09720249133020134000 notificata il 05/02/2025, relativa alla cartella di pagamento n. 09720130192084643000 (periodo d'imposta 2007, tributi: II.DD. + I.V.A.), valore della controversia € 2.451,88 .
○ Ulteriori atti di intimazione e cartelle di pagamento in relazione ai crediti IRPEF/IRPEF-ALTRO anno 2007 e sanzioni, per un importo complessivo di € 3.070,36 (o, in subordine, € 1.220,00 a titolo di sanzione ed interessi).
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente, tramite l'Avv. Difensore_1, ha impugnato la cartella di pagamento n. 09720130192084643000 e la successiva intimazione n. 09720249133020134000, deducendo:
○ L'omessa o irrituale notifica della cartella esattoriale n. 09720130192084643000, per mancato perfezionamento della procedura di notifica ex art. 140 c.p.c., in particolare per assenza del deposito e protocollo presso la Casa Comunale, mancanza di data, timbro e firma del messo notificatore e irregolarità nella comunicazione informativa alla destinataria.
○ Nullità della cartella per mancata notifica dell'avviso di accertamento prodromico obbligatorio ai sensi del DPR 600/1973 e 602/1973.
○ Decadenza ex art. 25 del DPR 600/1973, essendo stato superato il termine decadenziale di quattro anni dalla presentazione della dichiarazione del sostituto d'imposta.
○ Prescrizione decennale del tributo relativo all'anno 2007 e prescrizione quinquennale per sanzioni e interessi, in assenza di atti interruttivi efficaci e rituali.
○ Inefficacia della sola relata di notifica prodotta dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione a fini interruttivi della prescrizione, secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. 6, Ord. 14/06/2018 n.
15714; Cass. Sez. Trib. Ord. 8034 del 25/03/2024).
○ Difetto di motivazione e di allegazione degli atti presupposti da parte dell'ente impositore.
La parte resistente (Agenzia delle Entrate-Riscossione e/o Equitalia Sud S.p.A.) ha chiesto il rigetto del ricorso, sostenendo la regolarità delle notifiche e la tempestività degli atti interruttivi della prescrizione, facendo leva sulla sospensione ex art. 68 D.L. 18/2020 e art. 12 D.Lgs. 159/2015 per l'emergenza Covid-.
Le parti hanno depositato memorie illustrative, tra cui quella dell'Avv. Difensore_1 che hanno ulteriormente dettagliato le eccezioni in fatto e diritto.
All'udienza del 28 gennaio 2026, le parti sono comparse tramite i rispettivi difensori e la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dall'esame della documentazione in atti e delle memorie difensive emerge che:
○ Nullità della Notifica: La cartella di pagamento n. 09720130192084643000 è risultata notificata tramite deposito presso la Casa Comunale e raccomandata informativa, ma dagli atti manca la prova del perfezionamento della procedura secondo le modalità imposte dagli artt. 26 D.P.R. 602/1973, 60 D.P.R.
600/1973 e 140 c.p.c. (mancanza di avviso di ricevimento, difetti formali nella relata, assenza di prova dell'informazione alla destinataria.
○ Mancata Notifica dell'Avviso di Accertamento: Non risulta la previa notifica dell'avviso di accertamento prodromico, la cui omissione comporta la nullità insanabile della cartella e, di riflesso, dell'intimazione impugnata, come ribadito dalla Suprema Corte con ordinanza n. 10012 del 15 aprile
2021.
○ Prescrizione e Decadenza: Anche ove si volesse ritenere notificata la cartella nel 2014, risulta decorso il termine di prescrizione quinquennale per imposte, interessi e sanzioni (Cass. civ., sez. tributaria, 18 maggio 2023, n. 13781), non essendo stati notificati atti interruttivi idonei, e, comunque, superato il termine decadenziale di quattro anni ex art. 25 DPR 600/1973.
○ Inefficacia degli Atti Interruttivi: La produzione della sola relata di notifica, in assenza dell'atto notificato, non è sufficiente a provare l'interruzione della prescrizione.
○ Vizi Formali della Pretesa e Difetto di Motivazione: L'Agenzia delle Entrate-Riscossione non ha fornito prova della rituale notifica degli atti presupposti, né ha allegato la documentazione necessaria a suffragare la pretesa, come richiesto dall'art. 26 del D.P.R. n. 602/1973 e dalla giurisprudenza consolidata.
Tutti i motivi esposti nelle memorie difensive dell'Avv. Difensore_1 sono stati ritenuti fondati e condivisi dal Giudicante.
Pertanto,
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Roma, in composizione monocratica: ○ Accoglie il ricorso proposto da Ricorrente_1, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1; ○ Annulla l'intimazione di pagamento n. 09720249133020134000 notificata il 05/02/2025 e la cartella di pagamento n.
09720130192084643000, nonché ogni altro atto esecutivo o presupposto connesso per i motivi di cui in motivazione;
○ Dichiara la non debenza della complessiva somma di € 3.070,36; ○ Condanna le parti resistenti, in solido, alla rifusione delle spese processuali in favore dell'Avv. Difensore_1, da distrarsi ex art. 93 c.p.c., che si liquidano in € 1.200,00 oltre accessori di legge;
○ Dispone la restituzione del contributo unificato di € 60,00.
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 27, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
FANUCCI MASSIMO GINO, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6674/2025 depositato il 20/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720130192084643000 IRPEF-ALTRO 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249133020134000 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1075/2026 depositato il
02/02/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/ come in atti.
Resistente/ come in atti.
Nel giudizio iscritto al n. 006674/2025 R.G.R., promosso da:
○ Ricorrente_1, data di nascita codice fiscale CF_Ricorrente_1, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1 (indirizzo difensore, PEC: Email_1),
○
Contro
:
■ Agenzia delle Entrate-Riscossione, codice fiscale P.IVA_1, in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Via Giuseppe Grezar 14, 00142 Roma [1] [4],
■ Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale Roma 2 (ove coinvolta come resistente negli atti impugnati) ,
■ Società_1 S.p.A. (nei giudizi relativi a cartelle emesse prima della riforma della riscossione) .
OGGETTO DEL GIUDIZIO
Ricorso avverso:
○ Intimazione di pagamento n. 09720249133020134000 notificata il 05/02/2025, relativa alla cartella di pagamento n. 09720130192084643000 (periodo d'imposta 2007, tributi: II.DD. + I.V.A.), valore della controversia € 2.451,88 .
○ Ulteriori atti di intimazione e cartelle di pagamento in relazione ai crediti IRPEF/IRPEF-ALTRO anno 2007 e sanzioni, per un importo complessivo di € 3.070,36 (o, in subordine, € 1.220,00 a titolo di sanzione ed interessi).
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente, tramite l'Avv. Difensore_1, ha impugnato la cartella di pagamento n. 09720130192084643000 e la successiva intimazione n. 09720249133020134000, deducendo:
○ L'omessa o irrituale notifica della cartella esattoriale n. 09720130192084643000, per mancato perfezionamento della procedura di notifica ex art. 140 c.p.c., in particolare per assenza del deposito e protocollo presso la Casa Comunale, mancanza di data, timbro e firma del messo notificatore e irregolarità nella comunicazione informativa alla destinataria.
○ Nullità della cartella per mancata notifica dell'avviso di accertamento prodromico obbligatorio ai sensi del DPR 600/1973 e 602/1973.
○ Decadenza ex art. 25 del DPR 600/1973, essendo stato superato il termine decadenziale di quattro anni dalla presentazione della dichiarazione del sostituto d'imposta.
○ Prescrizione decennale del tributo relativo all'anno 2007 e prescrizione quinquennale per sanzioni e interessi, in assenza di atti interruttivi efficaci e rituali.
○ Inefficacia della sola relata di notifica prodotta dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione a fini interruttivi della prescrizione, secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. 6, Ord. 14/06/2018 n.
15714; Cass. Sez. Trib. Ord. 8034 del 25/03/2024).
○ Difetto di motivazione e di allegazione degli atti presupposti da parte dell'ente impositore.
La parte resistente (Agenzia delle Entrate-Riscossione e/o Equitalia Sud S.p.A.) ha chiesto il rigetto del ricorso, sostenendo la regolarità delle notifiche e la tempestività degli atti interruttivi della prescrizione, facendo leva sulla sospensione ex art. 68 D.L. 18/2020 e art. 12 D.Lgs. 159/2015 per l'emergenza Covid-.
Le parti hanno depositato memorie illustrative, tra cui quella dell'Avv. Difensore_1 che hanno ulteriormente dettagliato le eccezioni in fatto e diritto.
All'udienza del 28 gennaio 2026, le parti sono comparse tramite i rispettivi difensori e la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dall'esame della documentazione in atti e delle memorie difensive emerge che:
○ Nullità della Notifica: La cartella di pagamento n. 09720130192084643000 è risultata notificata tramite deposito presso la Casa Comunale e raccomandata informativa, ma dagli atti manca la prova del perfezionamento della procedura secondo le modalità imposte dagli artt. 26 D.P.R. 602/1973, 60 D.P.R.
600/1973 e 140 c.p.c. (mancanza di avviso di ricevimento, difetti formali nella relata, assenza di prova dell'informazione alla destinataria.
○ Mancata Notifica dell'Avviso di Accertamento: Non risulta la previa notifica dell'avviso di accertamento prodromico, la cui omissione comporta la nullità insanabile della cartella e, di riflesso, dell'intimazione impugnata, come ribadito dalla Suprema Corte con ordinanza n. 10012 del 15 aprile
2021.
○ Prescrizione e Decadenza: Anche ove si volesse ritenere notificata la cartella nel 2014, risulta decorso il termine di prescrizione quinquennale per imposte, interessi e sanzioni (Cass. civ., sez. tributaria, 18 maggio 2023, n. 13781), non essendo stati notificati atti interruttivi idonei, e, comunque, superato il termine decadenziale di quattro anni ex art. 25 DPR 600/1973.
○ Inefficacia degli Atti Interruttivi: La produzione della sola relata di notifica, in assenza dell'atto notificato, non è sufficiente a provare l'interruzione della prescrizione.
○ Vizi Formali della Pretesa e Difetto di Motivazione: L'Agenzia delle Entrate-Riscossione non ha fornito prova della rituale notifica degli atti presupposti, né ha allegato la documentazione necessaria a suffragare la pretesa, come richiesto dall'art. 26 del D.P.R. n. 602/1973 e dalla giurisprudenza consolidata.
Tutti i motivi esposti nelle memorie difensive dell'Avv. Difensore_1 sono stati ritenuti fondati e condivisi dal Giudicante.
Pertanto,
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Roma, in composizione monocratica: ○ Accoglie il ricorso proposto da Ricorrente_1, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1; ○ Annulla l'intimazione di pagamento n. 09720249133020134000 notificata il 05/02/2025 e la cartella di pagamento n.
09720130192084643000, nonché ogni altro atto esecutivo o presupposto connesso per i motivi di cui in motivazione;
○ Dichiara la non debenza della complessiva somma di € 3.070,36; ○ Condanna le parti resistenti, in solido, alla rifusione delle spese processuali in favore dell'Avv. Difensore_1, da distrarsi ex art. 93 c.p.c., che si liquidano in € 1.200,00 oltre accessori di legge;
○ Dispone la restituzione del contributo unificato di € 60,00.