Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Piemonte, sentenza 27/01/2026, n. 15 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Piemonte |
| Numero : | 15 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
SENT. N. 15/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE
PER LA REGIONE PIEMONTE
In composizione monocratica nella persona del Giudice Unico Consigliere Dr. Luigi GILI, quale Magistrato a ciò delegato, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio in materia di pensioni, iscritto al nr. 24449 del Registro di Segreteria, su ricorso promosso dal:
- sig. E.S., nato a omissis, in data omissis (cod. fisc.
omissis), residente a omissis in Via omissis,
rappresentato e difeso, giusta procura agli atti, dall’Avv. Santino SPINA (cod. fisc. [...]), del Foro di Palermo, con studio sito in Palermo, via Pietro Scaglione n. 20/A, PEC: santinospina@pecavvpa.it, n. di fax: 091/204869, avverso:
- l’I.N.P.S. - Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, cod.fisc. 8007870587, con sede legale in Roma, via Ciro il Grande n. 21, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dall’Avv. Silvia Zecchini e Franca Borla, dell’Avvocatura dell’Istituto, elettivamente domiciliato in Torino, alla Via Arcivescovado n. 9, giusta procura generale alle liti per atto del Notaio Dott. Roberto Fantini in Fiumicino (RM) rep. 37875, Racc. 7313 del 22 marzo 2024, PEC: avv.silvia.zecchini@postacert.inps.gov.it ,
avv.franca.borla@postacert.inps.gov.it,
per conseguire l’accertamento:
· del diritto del ricorrente al ricalcolo della pensione n. 50530148, ai sensi e per gli effetti del disposto dell’art. 54 d.P.R. n.1092/1973, e per la dichiarazione del diritto del ricorrente alla rideterminazione dell’importo della pensione, dovuta al ricorrente medesimo, con ricalcolo sulla base dell’aliquota, prevista dall’art. 54 d.P.R. n. 1092/1973, come interpretata e precisata dalle sentenze n. 1/2021/QM e n. 12/2021/QM delle Sezioni Riunite della Corte dei conti, e, per l’effetto, con condanna dell’INPS alla corresponsione della pensione, così adeguata, ed alla conseguente corresponsione delle differenze pensionistiche dovute, oltre interessi legali e rivalutazione, fino all’effettivo soddisfo;
· del diritto del ricorrente al ricalcolo della medesima pensione, ai sensi e per gli effetti del disposto dell’art. 3, comma 7, d.lgs n. 165/1997, con accessori e con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
Uditi, nella pubblica Udienza del 21 gennaio 2026, il relatore Consigliere Dott. Luigi GILI, l’Avvocato Battistina PIRODDI, giusta delega, per il ricorrente, nonchè l’Avvocato Silvia ZECCHINI per l’INPS, giusta procura generale alle liti;
Esaminati gli atti ed i documenti tutti della citata causa;
Visto il T.U. delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il R.D. 12 luglio 1934 nr.1214;
Visto il Decreto Legge 15 novembre 1993 nr. 453, convertito nella Legge 14 gennaio 1994 nr. 19;
Visto il Decreto Legge 23 ottobre 1996 nr. 543 convertito nella Legge 20 dicembre 1996 nr. 639;
Vista la Legge 21 luglio 2000 nr. 205;
Visti gli articoli 151 e seguenti del Codice della giustizia contabile di cui al Decreto Legislativo 26 agosto 2016 nr. 174;
Ritenuto in
FATTO
Il ricorrente, già dipendente della Polizia di Stato dal 24 maggio 1986 al 1° aprile 2021, data del suo collocamento in pensione, è, ad oggi, titolare della pensione n. 50530148, calcolata con il sistema misto, in pagamento presso l’INPS (ex INPDAP) di Torino dal 1° aprile 2021.
Il ricorrente, alla data del 31.12.1995, aveva maturato un’anzianità contributiva pari a 11 anni e 4 mesi (giusta documentazione agli atti), vantando un sistema pensionistico, elaborato con il sistema di calcolo misto.
Il ricorrente lamenta, in questa sede, attraverso il ricorso giurisdizionale all’esame, che l’INPS abbia determinato la liquidazione della pensione, applicando l’aliquota prevista dall’art. 44, del D.P.R. n. 1092/1973, anziché quella prevista dall’art. 54, del medesimo D.P.R., come invece - a parere del ricorrente - si sarebbe dovuto fare, in relazione alla posizione del medesimo, e richiama giurisprudenza favorevole (v., Sez. Giur. Piemonte, sent. n. 279/2024).
Peraltro, il ricorrente espone che, essendo andato in pensione per aver raggiunto il limite di età ordinamentale (60 anni) e non avendo potuto optare per l’accesso all’istituto dell’ausiliaria, in quanto facente parte della Polizia di Stato e, pertanto, rientrante nel personale escluso dal citato istituto, ha domandato all’INPS il ricalcolo della propria pensione, ai sensi e per gli effetti dell’incremento figurativo, previsto dall’art. 3, comma 7, d.lgs. n. 165/1997 (c.d. moltiplicatore), visto che dall’analisi del proprio Mod. 5007 tale beneficio non risultava inserito correttamente.
La richiesta, inoltrata in data 5 febbraio 2025, tramite il difensore alla direzione provinciale territorialmente competente dell’Inps, non ha trovato, tuttavia, risposta da parte della adita Direzione Provinciale.
Né alcun riscontro risulta pervenuto al ricorrente a seguito dell’ulteriore istanza dal medesimo proposta, sempre tramite il difensore, il 6 marzo 2025 all’Inps territorialmente competente per il ricalcolo della pensione, ai sensi dell’invocato menzionato incremento figurativo.
Pertanto, il sig. S. richiede, con il ricorso giurisdizionale, l’accertamento del proprio diritto al ricalcolo della pensione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 7, del d.lgs. n. 165/1997, con conseguente diritto alla corresponsione degli arretrati, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
L’INPS si è costituito in giudizio, con memoria depositata il 17 novembre 2025.
Con la detta memoria l’ente previdenziale ha chiesto, in relazione alla richiesta di riliquidazione della pensione con applicazione del coefficiente di cui all’art. 54 d.P.R. n. 1092/1973, una declaratoria di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
Ciò per aver l’ente previdenziale riferito nella nota di aver provveduto alla richiesta riliquidazione, attraverso relativo provvedimento di determina, parimenti, depositato in atti.
Nel contempo, l’Inps ha riferito per iscritto che il pagamento degli arretrati e degli interessi avverrà unitamente al pagamento del rateo del mese di febbraio 2026.
Con riguardo alla seconda domanda, di cui al ricorso all’esame, l’Inps nulla risulta aver controdedotto in sede di costituzione in giudizio.
Con memoria depositata in data 8 gennaio 2026 la difesa del ricorrente ha chiesto una pronuncia di cessazione della materia del contendere, quanto alla prima domanda, di cui al ricorso, senza, tuttavia, nulla precisare in merito all’erogazione delle somme in favore del ricorrente né allegare alcuna documentazione; né è stato, sul punto, specificato alcunchè con riguardo alle spese di lite.
Quanto alla seconda domanda del ricorso, la difesa del ricorrente ha insistito per l’accoglimento integrale, con vittoria di spese, da distrarre in favore del procuratore antistatario, riproponendo le argomentazioni di cui al ricorso.
All’udienza del 21 gennaio 2026, la difesa, in persona del difensore designato, giusta delega, sostituto d’udienza, ha insistito per la declaratoria di cessazione della materia del contendere quanto alla prima domanda ed ha, parimenti, concluso anche con riguardo alla seconda domanda, e, a tale riguardo, riferendo, per quest’ultima pretesa, che sarebbe stato effettuato, nelle more della definizione dell’odierno giudizio, il pagamento integrale di quanto richiesto dal proprio assistito.
La difesa dell’INPS, tuttavia, si è dichiarata all’oscuro di entrambe le vicende sopra descritte e non ha ritenuto di poter formalizzare alcun assenso in funzione del perfezionamento dell’invocata complessiva declaratoria di cessazione della materia del contendere.
In effetti, giusta tesi dell’INPS, pur risultando documentata agli atti la determina con la quale l’ente previdenziale aveva, nel frattempo, provveduto ad operare la riliquidazione della pensione del ricorrente, con applicazione dell’art. 54 d.P.R. n. 1092 del 1973, non risultava acclarato che l’effetto della riliquidazione fosse limitato ai ratei pensionistici, maturati dal 1° gennaio 2022.
A quel punto, il Giudice, in adesione a conforme richiesta del difensore presente, ha disposto la sospensione della discussione per consentire al difensore richiedente, nella sua veste di sostituto d’udienza, di conferire con il dominus, così da poter fornire chiarimenti sullo stato delle cose.
Alla ripresa della discussione, il citato difensore presente ha riferito che:
- con riferimento alla prima domanda, il pagamento degli emolumenti sarebbe avvenuto a decorrere dallo scorso mese di novembre 2025 senza tuttavia nulla precisare in merito alla decorrenza dei ratei;
- con riferimento alla seconda domanda, il ricorrente avrebbe ricevuto in data odierna cedolino, comprensivo degli emolumenti richiesti, dei quali, tuttavia, il pagamento sarebbe previsto in occasione del prossimo rateo.
La difesa dell’Inps ha, quindi, formalizzato a verbale opposizione alla richiesta declaratoria di cessazione della materia del contendere, non risultando, agli atti, alcuna documentazione a supporto di quanto riferito in udienza da controparte.
In via subordinata, le parti hanno proposto al Giudice di valutare di disporre un differimento dell’udienza per consentire di procedere alle necessarie verifiche, anche in punto correttezza dei calcoli, effettuati dall’ente previdenziale e conseguente regolarità dei pagamenti, almeno per quelli, asseritamente, già eseguiti e dei quali la stessa difesa del ricorrente nulla ha documentato, né in occasione della memoria dell’8 gennaio 2026 né all’odierna udienza.
Il Giudice, tuttavia, non ha ritenuto di accogliere l’istanza di rinvio dell’udienza, risultando, ad ogni buon conto, le questioni giuridiche, sottese al ricorso all’esame, tutte ampiamente prospettate e mature per la relativa definizione, disponendo, quindi, procedersi alle relative conclusioni.
Al termine della discussione, la difesa del ricorrente ha, quindi, richiamato le note difensive e le conclusioni rassegnate per iscritto.
L’INPS ha, a sua volta, richiamato gli atti e le conclusioni, negli stessi atti scritti, rassegnate in relazione alle pretese avanzate dal ricorrente.
La causa è stata decisa ed è stata data lettura del relativo dispositivo, ai sensi dell’art. 167 c.g.c.
DIRITTO
Nel merito, la prima questione all’esame attiene all’applicazione dell’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973, tenendo conto, in particolare, della non appartenenza del ricorrente a forze militari, essendo il Corpo di Polizia di Stato smilitarizzato con la legge n.121/1981.
Preliminarmente, in relazione alla reiterata richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere, avanzata dalla difesa del ricorrente in ordine alla domanda all’esame, richiesta cui, in udienza, non si è associata la difesa dell’Inps, occorre precisare che in memoria di costituzione l’INPS ha dedotto e allegato di avere proceduto alla rideterminazione della pensione ma, nel contempo, ha riferito che il pagamento degli arretrati e degli interessi, a titolo di rideterminazione, sarebbe avvenuto solo unitamente al pagamento del rateo del mese di febbraio 2026.
Peraltro, non risulta perfezionato agli atti alcun accordo tra le parti circa la regolazione delle spese.
Tanto premesso, il Giudice, impregiudicata, allo stato, ogni valutazione sulla correttezza dei calcoli, operati dall’Inps nella citata unilaterale determina di riliquidazione, secondo cui il menzionato riconoscimento avrebbe decorrenza a far data dal mese di aprile 2021, osserva che, nella fattispecie, sulla base di quanto emerso nella discussione, e di cui in narrazione, non ricorrono i presupposti della dichiarazione di cessazione della materia del contendere, di fatto, non correttamente perfezionata.
Infatti, giusta l’insegnamento del giudice di legittimità: “La pronuncia di cessazione della materia del contendere postula che sopravvengano nel corso del giudizio fatti tali da determinare la totale eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti e, con ciò, il venir meno dell'interesse ad agire e a contraddire e della conseguente necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia; sicché, con riguardo alla posizione di chi ha agito in giudizio, è necessario che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno ed irretrattabile il diritto esercitato, così da non residuare alcuna utilità alla pronuncia di merito” (v., ex multis, Cass. civ. 20/03/2009 n. 6909).
Nel caso odierno, pur avendo l’INPS, nella memoria di costituzione, comunicato l’avvenuta rideterminazione del trattamento pensionistico, con riferimento alla domanda all’esame, e pur essendo stata riferita in udienza da parte ricorrente la relativa corresponsione, ampi dubbi permangono sulla correttezza della rideterminazione stessa, stante l’esplicito attuale documentato riferimento (v., determina INPS, Direzione provinciale Torino iscrizione n.50530148, agli atti) a decorrenza non rispettosa del disposto di legge – e di cui infra - né risulta formalizzato alcun accordo tra le parti in punto determinazione delle spese di giudizio.
Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, non può essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Ciò premesso, la presente controversia concerne, in particolare, il riconoscimento del diritto alla riliquidazione del trattamento di pensione, con riferimento alle quote A e B, calcolate con il sistema retributivo, mediante l’aliquota di rendimento del 44% prevista dall’art. 54 del TU n. 1092/1973.
Giova premettere che, mentre per il personale militare, la questione è stata definita dalle Sezioni Riunite di questa Corte, con le sentenze n. 1 e n. 12 del 2021, la cui efficacia nomofilattica si rinviene nell’articolo 117 c.g.c. e nell’articolo 1, comma 7, del Decreto-Legge n. 453 del 15 novembre 1993, convertito con modificazioni dalla L. 14 gennaio 1994, n. 19, successivamente, il legislatore è intervenuto, con l’articolo 1, comma 101, della legge n. 234/2021, per estendere gli effetti favorevoli di tali sentenze anche ai corpi di Polizia a ordinamento civile, in considerazione della “specificità” delle funzioni, che accomuna il personale dell’intero Comparto Sicurezza e Difesa, ossia “di tutela delle istituzioni democratiche e di difesa dell’ordine e della sicurezza interna ed esterna, nonché per i peculiari requisiti di efficienza operativa richiesti e i correlati impieghi in attività usuranti”, di cui all’articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183.
Tale disciplina ha, quindi, disposto che “Al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, in possesso, alla data del 31 dicembre 1995, di un'anzianità contributiva inferiore a diciotto anni, effettivamente maturati, si applica, in relazione alla specificità riconosciuta, ai sensi dell'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, l'articolo 54 del testo unico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, ai fini del calcolo della quota retributiva della pensione, da liquidare con il sistema misto, con applicazione dell'aliquota del 2,44 per cento per ogni anno utile”.
Al riguardo, ritiene questo Giudice di aderire all’interpretazione, autorevolmente fornita dalla II Sezione d’Appello di questa Corte (sentenza n. 41 del 9 febbraio 2022), in merito alla portata applicativa di tale norma, alla cui motivazione si fa espresso richiamo per ragioni di economia processuale (art. 17 disp. att. c.g.c.).
In buona sostanza, interrogandosi sulla possibile portata retroattiva della norma, tendenzialmente da escludere sulla base del dato letterale (cfr. i riferimenti “al personale delle Forze di Polizia” e alla “pensione da liquidare”), la Corte ha, condivisibilmente, adottato una soluzione di compromesso, richiamando il principio della retroattività temperata ed affermando che “l’esigenza di evitare disparità di trattamento deve, dunque, contemperarsi con un bene-interesse di rango costituzionale, di equilibrio dei bilanci (artt. 81, 117 e 119 Cost.)” e che, pertanto, “l’unica soluzione idonea a offrire un compromesso compatibile con il delineato assetto costituzionale (e a risolvere l’antinomia sopra indicata) è, conclusivamente, quella di ritenere che la rivalutazione della quota retributiva dei trattamenti pensionistici in esame, sulla base del “nuovo” coefficiente annuo del 2,44%, non possa che spiegare i suoi effetti sui ratei da liquidare a decorrere dal 1.01.2022”.
Aderendo, pertanto, alle motivazioni della richiamata decisione della Sezione Centrale d’Appello (cfr., anche nel medesimo senso, Sez. Giurisdiz. Piemonte, ex multis, nn. 168/2022, 172/2022, 194/2022), anche al fine di sgombrare ogni dubbio in merito alla decorrenza della riliquidazione in oggetto, deve, quindi, essere riconosciuto il diritto del ricorrente alla liquidazione del trattamento pensionistico ordinario, con applicazione dell’aliquota di rendimento annuo pari al 2,44%, per ciascuno degli anni, maturati fino al 31.12.1995, con riconoscimento, tuttavia, limitato ai ratei a decorrere dall’1.01.2022.
Ne consegue la condanna dell’Inps al pagamento degli arretrati, spettanti sui ratei, a partire dall’1.1.2022, maggiorati di interessi legali e, nei limiti dell’eventuale maggior importo differenziale, della rivalutazione monetaria calcolata, anno per anno, secondo gli indici ISTAT.
Pertanto, nei suddetti termini, il ricorso deve essere parzialmente accolto.
Con riguardo alla seconda domanda, il ricorso è, parimenti, fondato nel merito e va accolto nei termini in appresso.
L’art. 3, comma 7, del d.lgs. n. 165/1997 così dispone: “Per il personale di cui all'articolo 1 escluso dall'applicazione dell'istituto dell'ausiliaria che cessa dal servizio per raggiungimento dei limiti di età previsto dall'ordinamento di appartenenza e per il personale militare che non sia in possesso dei requisiti psico-fisici per accedere o permanere nella posizione di ausiliaria, il cui trattamento di pensione è liquidato in tutto o in parte con il sistema contributivo di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335, il montante individuale dei contributi è determinato con l'incremento di un importo pari a 5 volte la base imponibile dell'ultimo anno di servizio moltiplicata per l'aliquota di computo della pensione. Per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare il predetto incremento opera in alternativa al collocamento in ausiliaria, previa opzione dell'interessato”.
Il personale, di cui all'articolo 1, escluso dall'applicazione dell'istituto dell’ausiliaria, è il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco secondo quanto previsto dal richiamato art. 1 (“Campo di applicazione”) dello stesso d.lgs. n. 165/1997, per il quale il relativo ordinamento giuridico (smilitarizzato con la L. n. 121/1981) non contempla l’istituto dell’ausiliaria (cfr., Corte conti, Sez. giurisdiz. Sicilia, sent. n. 322/2022).
Nel caso di specie, sussistono tutti i requisiti per il riconoscimento, in capo al ricorrente, dell’applicazione del cosiddetto moltiplicatore, previsto dalla norma sopra citata, in conformità alla giurisprudenza della Sezione (v., Sez. giurid. Piemonte, sent. n. 89/2024).
Infatti, il ricorrente, che è stato dipendente della Polizia di Stato, è stato collocato in pensione per raggiunti limiti di età, è titolare di pensione calcolata con il sistema misto, è andato in pensione per aver raggiunto il limite di età ordinamentale (60 anni) nè ha potuto optare per l’accesso all’istituto dell’ausiliaria, avendo fatto parte della Polizia di Stato e, pertanto, rientrante nel personale escluso dall’ istituto da ultimo citato.
Del resto, conferma dell’assunto si trae direttamente dalla lettera della norma, che fa riferimento all’ “incremento” di un importo pari a 5 volte la base imponibile, che, ai sensi di legge, deve essere considerata nella relativa attribuzione, come da giurisprudenza favorevole di merito.
“La misura (5 volte) è il paramento quantitativo dell’incremento dovuto; incremento che rappresenta, per stessa definizione linguistica, il quid pluris rispetto ad un determinato dato di riferimento. Dunque, tale aumento (nella misura pari a 5 volte) si aggiunge a ciò che era dovuto. (…) Pertanto, come indicato dal ricorrente deve prendersi a riferimento il montante contributivo dell’ultimo anno di cui al rigo …., colonna …. del foglio di calcolo e su questo calcolare il moltiplicatore. Dunque, l’Istituto, in corretta applicazione della normativa è tenuta a calcolare la base imponibile incrementandola nei termini anzidetti, per effettuare il calcolo di quanto dovuto al pensionato” (v., Sez. giurisd. Calabria, sent. n. 229/2024).
Quanto al calcolo del montante contributivo, si osserva che il citato art. 3, comma 7, prevede espressamente che “il montante individuale dei contributi è determinato con l’incremento di un importo pari a 5 volte la base imponibile dell’ultimo anno di servizio moltiplicato per l’aliquota di computo della pensione”.
Nel caso di specie, appare pertanto corretto il calcolo effettuato da parte ricorrente e di cui al ricorso ed alla memoria in data 8 gennaio 2026 (agli atti).
Infatti, in base alla norma citata, all’imponibile retributivo dell’ultimo anno (corrispondente al rigo 25 colonna 6 del quadro I/A - determinazione montante retributivo, del foglio di calcolo M relativo al ricorrente, versato in atti), pari ad euro 54.039,14, deve essere aggiunto l’importo pari a 5 volte la base imponibile retributiva (nel caso di specie: euro 54.039148 x 5 = euro 270.195,70, al quale va aggiunta la base imponibile per un totale di euro 324.234,84).
Per converso, le spiegazioni fornite dall’INPS sul calcolo effettuato e sul risultato, indicato nel foglio versato in atti, non appaiono convincenti.
Al contrario, appaiono condivisibili le motivazioni con le quali, in fattispecie analoga, la giurisprudenza contabile ha ritenuto di accogliere le pretese di parte ricorrente (v., Corte conti, Sez. Sardegna, sent. n. 118 del 17 luglio 2025).
In tale occasione, è stato osservato “Le delucidazioni fornite dall’INPS sul calcolo effettuato e sul risultato … non appaiono persuasive e condivisibili e devono essere disattese, anche tenendo conto della circostanza, correttamente enfatizzata dalla difesa del ricorrente nella memoria illustrativa ed assolutamente convincente nei suoi presupposti, secondo la quale la norma in rassegna non prevede affatto che l’incremento di un importo pari a 5 volte spetti a condizione che l’interessato completi integralmente l’ultimo anno di servizio prestando attività lavorativa sino al 31 dicembre dello stesso, ma si limita unicamente a stabilire che il descritto beneficio è subordinato al collocamento in congedo per raggiunti limiti di età ed al mancato accesso all’ausiliaria, requisiti sicuramente ravvisabili nella posizione di parte attrice”.
Pertanto, il ricorso è meritevole di accoglimento anche in ordine alla seconda domanda e, per l’effetto, si accerta e si dichiara il diritto del ricorrente alla determinazione del montante individuale dei contributi con l’incremento di un importo, pari a 5 volte la base imponibile dell’ultimo anno di servizio, con attribuzione, altresì, della base imponibile, come previsto dall’art. 3, comma 7, del D.lgs. n. 165/1997 e come sopra esplicitato, con conseguente diritto del ricorrente alla rideterminazione della pensione in considerazione del maggiore invocato montante contributivo.
Si condanna l’INPS alla corresponsione di quanto per l’effetto dovuto ad adeguamento del trattamento corrente, oltre agli arretrati maturati.
Sui maggiori ratei spettanti a partire dalla maturazione del diritto a pensione è dovuta la maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla maturazione sino al soddisfo.
Per il principio di soccombenza l’INPS deve essere condannato al pagamento delle complessive spese di giudizio, come liquidate in dispositivo.
PQM
la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Piemonte, nella sua composizione di Giudice Unico delle Pensioni, definitivamente pronunciando, in accoglimento della prima domanda di cui al ricorso,
DICHIARA
il diritto del ricorrente alla liquidazione del trattamento pensionistico, con applicazione dell’aliquota di rendimento annuo pari al 2,44 per cento, per ciascuno degli anni maturati fino al 31/12/1995, con riconoscimento del trattamento sui ratei a partire dall’1/1/2022,
CO
l’INPS al pagamento degli arretrati, spettanti sui ratei a partire dall’1/1/2022, maggiorati di interessi legali e, nei limiti dell’eventuale maggior importo differenziato, della rivalutazione monetaria calcolata, anno per anno, secondo indici ISTAT.
ACCOGLIE
altresì, il ricorso con riferimento alla seconda domanda e, per l’effetto, accerta e dichiara il diritto del ricorrente alla determinazione del montante individuale dei contributi con l’incremento della base imponibile di un importo pari a 5 volte la base imponibile dell’ultimo anno di servizio come previsto dall’art. 3, comma 7, del D.lgs. n. 165/1997, con conseguente diritto del ricorrente alla rideterminazione della pensione in considerazione del maggiore montante contributivo, come precisato in parte motiva.
Condanna l’INPS alla corresponsione di quanto dovuto ad adeguamento del trattamento corrente, oltre agli arretrati maturati.
Sui maggiori ratei spettanti a partire dalla maturazione del diritto a pensione è dovuta la maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali dalla maturazione sino al soddisfo.
CO
l’INPS al pagamento delle spese di lite a favore di parte ricorrente, che liquida in complessivi euro 900,00 (novecento/00), oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione a favore dell’Avvocato antistatario.
Manda alla Segreteria per le comunicazioni di competenza.
Così deciso in Torino, il 21 gennaio 2026.
IL GIUDICE MONOCRATICO
Consigliere dott. Luigi GILI
Firmato digitalmente
Depositata in Segreteria il 27/01/2026 Il Direttore della Segreteria Dott.ssa Caterina SCRUGLI
Firmato digitalmente
Il Giudice, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ha disposto che a cura della segreteria venga apposta l’annotazione di cui al comma 3 di detto articolo 52 nei riguardi delle parti e, se esistenti, dei danti causa e degli aventi causa.
Torino, data della firma digitale
IL GIUDICE MONOCRATICO
Consigliere dott. Luigi GILI
Firmato digitalmente
In esecuzione del provvedimento giudiziale ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione si omettano le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e, se esistenti, dei danti causa e degli aventi causa.
Torino, 27/01/2026 Il Direttore della Segreteria Dott.ssa Caterina SCRUGLI
F.to digitalmente
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