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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 01/12/2025, n. 3191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 3191 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Viviana Di Palma, a seguito della sostituzione dell'udienza del
25/11/2025 mediante deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p. pronuncia, fuori udienza, la seguente
Sentenza nella causa per controversia di lavoro promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. Dall'avv. RUGGIERO EDMONDO
- Ricorrente – contro
“ In persona del sindaco pro tempore Controparte_1
Rapp.r e dif dall'Avv. Ilaria Gualano
- Convenuta
OGGETTO: “ RICONOSCIMENTO INDENNITÀ DI RISULTATO”
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 07/03/2023 ha adito questo Parte_1
TRIBUNALE esponendo:
→ di aver lavorato quale Responsabile di Servizio - Posizione Organizzativa Area
III – Servizi Tecnici - del dal 08.06.2001 al 10.03.2020, con Controparte_1
contratto a tempo indeterminato, “Categoria D - 3^ Area Tecnica” in qualità di
“Responsabile Istruttore Direttivo Tecnico” del C.C.N.L. relativo al personale del comparto Funzioni Locali del 21 maggio 2018; → di essere stato riconfermato nel suddetto incarico anche per le annualità 2012,
2013 e 2104 giusti i decreti della Giunta Comunale, percependo annualmente la c.d. retribuzione o indennità di posizione per complessivi euro € 9.164,61 distribuita su 13 mensilità per un importo mensile pari a 704,97;
→ Che, benchè già titolare di posizione organizzativa, non aveva mai percepito la cd retribuzione o indennità di risultato relativa agli anni 2012, 2013 e 2014 in ragione dei ritardi nella conclusione del ciclo di valutazione delle performance dell Parte_2
Per tali ragioni, il ricorrente ha chiesto l'accertamento del proprio asserito diritto a percepire l'indennità di risultato per gli anni 2012, 2013 e 2014 pari a complessivi euro
€ 6.873,75.
Il convenuto, si è (ritualmente e tempestivamente) costituito, deducendo CP_1
l'infondatezza del ricorso.
La causa, istruita documentalmente, è stata infine trattata alla stregua degli atti processuali ritualmente depositati, nonché delle “note scritte contenenti le sole istanze
e conclusioni” depositate ai sensi dell'art. 127-ter cpc., con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
**** Il ricorso è fondato, e pertanto deve essere accolto.
In via generale, appare opportuno richiamare il contenuto delle disposizioni di cui al CCNL Comparto Regione ed Autonomie Locali personale non dirigente del
31.3.1999 applicabili nel caso di specie:
“ART. 10 - Retribuzione di posizione e retribuzione di risultato.
1. Il trattamento economico accessorio del personale della categoria D titolare delle posizioni di cui all'art. 8 è composto dalla retribuzione di posizione e dalla retribuzione di risultato.
Tale trattamento assorbe tutte le competenze accessorie e le indennità previste dal vigente contratto collettivo nazionale, compreso il compenso per il lavoro straordinario, secondo la disciplina del CCNL per il quadriennio 1998 - 2001. 2.
L'importo della retribuzione di posizione varia da un minimo di L. 10.000.000 ad un massimo di L. 25.000.000 annui lordi per tredici mensilità. Ciascun ente stabilisce la graduazione della retribuzione di posizione in rapporto a ciascuna delle posizioni organizzative previamente individuate.
3. L'importo della retribuzione di risultato varia da un minimo del 10% ad un massimo del 25% della retribuzione di posizione attribuita. Essa è corrisposta a seguito di valutazione annuale.
4. Il valore complessivo della retribuzione di posizione e di risultato non può essere comunque inferiore all'importo delle competenze accessorie e delle indennità assorbite ai sensi del comma 1. ART. 11 - Disposizioni in favore dei Comuni di minori dimensioni demografiche. “1. I Comuni privi di posizioni dirigenziali, che si avvalgano della facoltà di cui alla L. n. 142 del 1990, art. 51, comma 3 bis, introdotto dalla L. n. 191 del 1998 e nel l'ambito delle risorse finanziarie ivi previste a carico dei rispettivi bilanci, applicano la disciplina dell'art. 8 e segg. esclusivamente a dipendenti cui sia attribuita la responsabilità degli uffici e dei servizi formalmente individuati secondo il sistema organizzativo autonomamente definito e adottato.
2. I Comuni di cui al comma 1 stabiliscono il valore economico della retribuzione di posizione e di risultato attribuibile al personale di cui allo stesso comma classificato nella categoria D, nel
l'ambito dei limiti definiti dall'art. 10. 3. Nel caso in cui siano privi di posizioni della categoria D, i Comuni applicano la disciplina dell'art. 8 e segg. ai dipendenti di cui al comma 1 classificati nelle categorie C o B, ove si avvalgano della facoltà di cui alla disciplina di legge richiamata nello stesso comma 1. In tal caso, il valore economico della relativa retribuzione di posizione può variare da un minimo di L.
6.000.000 ad un massimo di L. 15.000.000 annui lordi per tredici mensilità.
4. Nei
Comuni tra loro convenzionati per l'esercizio di funzioni amministrative o per
l'espletamento associato dei servizi, ai responsabili degli uffici o dei servizi che svolgano la loro funzione anche per gli altri Comuni si applica, limitatamente al periodo di effettivo svolgimento delle predette funzioni, la disciplina dell'area delle posizioni organizzative di cui all'art. 8 e segg., in attuazione della disciplina di legge richiamata nel comma 1.” In base a quanto disposto dalla contrattazione collettiva, la retribuzione di risultato è corrisposta a seguito di valutazione annuale, essendo questa - ossia la valutazione - riferibile non all'"importo" della retribuzione ma alla stessa retribuzione come è confermato dal tenore letterale dell'intero clausola.
A norma degli artt. 8 e 9, la retribuzione di risultato di cui all'art. 10 comma 3 viene riconosciuta ai dipendenti cui siano attribuiti incarichi per le posizioni organizzative previa sottoposizione degli stessi ad una valutazione annuale, effettuata sulla base di criteri e procedure predeterminati dall'ente.
Alla stregua di quanto emerge dalla lettura delle richiamate clausole collettive, effettivamente la retribuzione di risultato è corrisposta a seguito di valutazione annuale ed è funzionale all'apporto del dirigente in termini di produttività o redditività della sua prestazione.
Non è, quindi, configurabile un diritto alla retribuzione di risultato a prescindere dalla detta valutazione atteso che è connessa all'effettivo grado di raggiungimento, anche sotto il profilo qualitativo, da parte del dirigente, degli obiettivi definiti contrattualmente.
Al riguardo, è rilevante la sentenza della Corte di Cassazione del 2013 n. 10559, in forza della quale “Alla stregua delle esposte considerazioni deve, pertanto, affermarsi che gli artt. 10 e 11 del CCNL del Comparto Regioni - Autonomie locali,
s'interpretano nel senso che la retribuzione di risultato prevista dall'art. 10 CCNL suddetto, richiamato dal successivo art. 11 per il personale dei Comuni privi di posizioni dirigenziali, non è parte irrinunciabile e necessaria del trattamento economico accessorio, e pertanto il dipendente non vi ha diritto per il solo fatto che gli sia stata attribuita la responsabilità degli uffici e servizi individuati, e la sua erogazione è subordinata alla valutazione positiva dell'Amministrazione circa il raggiungimento di obiettivi gestionali programmati o determinati livelli di prestazione, fermo restando che in detti Comuni la facoltà di affidare funzioni direttive ai responsabili degli uffici è esercitabile nell'ambito delle risorse finanziarie ivi previste a carico dei rispettivi bilanci non essendo previsto per siffatti Comuni un esonero della corresponsione della retribuzione di risultato.”
Secondo la Corte di Cassazione, pertanto, gli enti comunali, nel momento in cui hanno deciso di affidare funzioni direttive ai responsabili degli uffici, e valutata positivamente la performance in termini di raggiungimento degli obiettivi prefissati, non possono esimersi dalla corresponsione della retribuzione di risultato.
Venendo al caso di specie e facendo applicazione dei sopra richiamati principi di diritto, il ricorrente ha adeguatamente allegato e provato la condotta inadempiente dell'ente comunale, concretizzatasi nel non aver proceduto alla liquidazione dell'indennità in oggetto nonostante la valutazione positiva dell'Organismo indipendente di valutazione emessa in data 5.12.2019 per l'anno 2012 e in data
10.12.2019 per gli anni 2013 e 2014 (cfr. allegati al ricorso).
Il ricorrente ha in effetti raggiunto un punteggio complessivo di 94 per l'anno 2012,
e di 97 per l'anno 2013 e per l'anno 2014.
Pertanto, il ricorrente, sulla base della valutazione del suo operato, ha diritto a vedersi liquidare un'indennità di risultato, che secondo quanto previsto dal CCNL (art. 10, comma 3) è compresa tra un minimo del 10% e un massimo del 25% della retribuzione di posizione attribuita e che in base la verbale dell'O.I.V. n. 3 del
2.10.2012 (cfr. allegato al ricorso) “potrà avvenire secondo le seguenti modalità:… punteggio conseguito da 81 e fino a 100 punti – il 100 % dell'importo” e dunque pari a euro € 2.291,25 annui (ovverosia il 25% dell'indennità di posizione di importo annuo pari ad € 9.164,61- come da cedolini prodotti per gli anni 2012-2014), per un totale di euro € 6.873,75.
Le spese di giudizio, liquidate come da infrascritto dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara il diritto del ricorrente alla percezione dell'indennità di risultato per le annualità 2012, 2013 e 2014, e per l'effetto condanna il in persona del Sindaco p.t., al pagamento in favore del Controparte_1
ricorrente della predetta indennità quantificata in € 6.873,75 oltre interessi come per legge;
- condanna altresì parte convenuta alla rifusione in favore del ricorrente delle spese e competenze del giudizio, liquidate in complessivi € 2.100,00 a titolo di compenso professionale ex D.M. n° 55/14, oltre al rimborso delle spese forfetarie, dell'eventuale contributo unificato, dell'I.V.A. e del contributo integrativo.
Taranto, 1 dicembre 2025 Il Tribunale – Giudice del Lavoro (dott.ssa Viviana Di Palma)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Viviana Di Palma, a seguito della sostituzione dell'udienza del
25/11/2025 mediante deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p. pronuncia, fuori udienza, la seguente
Sentenza nella causa per controversia di lavoro promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. Dall'avv. RUGGIERO EDMONDO
- Ricorrente – contro
“ In persona del sindaco pro tempore Controparte_1
Rapp.r e dif dall'Avv. Ilaria Gualano
- Convenuta
OGGETTO: “ RICONOSCIMENTO INDENNITÀ DI RISULTATO”
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 07/03/2023 ha adito questo Parte_1
TRIBUNALE esponendo:
→ di aver lavorato quale Responsabile di Servizio - Posizione Organizzativa Area
III – Servizi Tecnici - del dal 08.06.2001 al 10.03.2020, con Controparte_1
contratto a tempo indeterminato, “Categoria D - 3^ Area Tecnica” in qualità di
“Responsabile Istruttore Direttivo Tecnico” del C.C.N.L. relativo al personale del comparto Funzioni Locali del 21 maggio 2018; → di essere stato riconfermato nel suddetto incarico anche per le annualità 2012,
2013 e 2104 giusti i decreti della Giunta Comunale, percependo annualmente la c.d. retribuzione o indennità di posizione per complessivi euro € 9.164,61 distribuita su 13 mensilità per un importo mensile pari a 704,97;
→ Che, benchè già titolare di posizione organizzativa, non aveva mai percepito la cd retribuzione o indennità di risultato relativa agli anni 2012, 2013 e 2014 in ragione dei ritardi nella conclusione del ciclo di valutazione delle performance dell Parte_2
Per tali ragioni, il ricorrente ha chiesto l'accertamento del proprio asserito diritto a percepire l'indennità di risultato per gli anni 2012, 2013 e 2014 pari a complessivi euro
€ 6.873,75.
Il convenuto, si è (ritualmente e tempestivamente) costituito, deducendo CP_1
l'infondatezza del ricorso.
La causa, istruita documentalmente, è stata infine trattata alla stregua degli atti processuali ritualmente depositati, nonché delle “note scritte contenenti le sole istanze
e conclusioni” depositate ai sensi dell'art. 127-ter cpc., con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
**** Il ricorso è fondato, e pertanto deve essere accolto.
In via generale, appare opportuno richiamare il contenuto delle disposizioni di cui al CCNL Comparto Regione ed Autonomie Locali personale non dirigente del
31.3.1999 applicabili nel caso di specie:
“ART. 10 - Retribuzione di posizione e retribuzione di risultato.
1. Il trattamento economico accessorio del personale della categoria D titolare delle posizioni di cui all'art. 8 è composto dalla retribuzione di posizione e dalla retribuzione di risultato.
Tale trattamento assorbe tutte le competenze accessorie e le indennità previste dal vigente contratto collettivo nazionale, compreso il compenso per il lavoro straordinario, secondo la disciplina del CCNL per il quadriennio 1998 - 2001. 2.
L'importo della retribuzione di posizione varia da un minimo di L. 10.000.000 ad un massimo di L. 25.000.000 annui lordi per tredici mensilità. Ciascun ente stabilisce la graduazione della retribuzione di posizione in rapporto a ciascuna delle posizioni organizzative previamente individuate.
3. L'importo della retribuzione di risultato varia da un minimo del 10% ad un massimo del 25% della retribuzione di posizione attribuita. Essa è corrisposta a seguito di valutazione annuale.
4. Il valore complessivo della retribuzione di posizione e di risultato non può essere comunque inferiore all'importo delle competenze accessorie e delle indennità assorbite ai sensi del comma 1. ART. 11 - Disposizioni in favore dei Comuni di minori dimensioni demografiche. “1. I Comuni privi di posizioni dirigenziali, che si avvalgano della facoltà di cui alla L. n. 142 del 1990, art. 51, comma 3 bis, introdotto dalla L. n. 191 del 1998 e nel l'ambito delle risorse finanziarie ivi previste a carico dei rispettivi bilanci, applicano la disciplina dell'art. 8 e segg. esclusivamente a dipendenti cui sia attribuita la responsabilità degli uffici e dei servizi formalmente individuati secondo il sistema organizzativo autonomamente definito e adottato.
2. I Comuni di cui al comma 1 stabiliscono il valore economico della retribuzione di posizione e di risultato attribuibile al personale di cui allo stesso comma classificato nella categoria D, nel
l'ambito dei limiti definiti dall'art. 10. 3. Nel caso in cui siano privi di posizioni della categoria D, i Comuni applicano la disciplina dell'art. 8 e segg. ai dipendenti di cui al comma 1 classificati nelle categorie C o B, ove si avvalgano della facoltà di cui alla disciplina di legge richiamata nello stesso comma 1. In tal caso, il valore economico della relativa retribuzione di posizione può variare da un minimo di L.
6.000.000 ad un massimo di L. 15.000.000 annui lordi per tredici mensilità.
4. Nei
Comuni tra loro convenzionati per l'esercizio di funzioni amministrative o per
l'espletamento associato dei servizi, ai responsabili degli uffici o dei servizi che svolgano la loro funzione anche per gli altri Comuni si applica, limitatamente al periodo di effettivo svolgimento delle predette funzioni, la disciplina dell'area delle posizioni organizzative di cui all'art. 8 e segg., in attuazione della disciplina di legge richiamata nel comma 1.” In base a quanto disposto dalla contrattazione collettiva, la retribuzione di risultato è corrisposta a seguito di valutazione annuale, essendo questa - ossia la valutazione - riferibile non all'"importo" della retribuzione ma alla stessa retribuzione come è confermato dal tenore letterale dell'intero clausola.
A norma degli artt. 8 e 9, la retribuzione di risultato di cui all'art. 10 comma 3 viene riconosciuta ai dipendenti cui siano attribuiti incarichi per le posizioni organizzative previa sottoposizione degli stessi ad una valutazione annuale, effettuata sulla base di criteri e procedure predeterminati dall'ente.
Alla stregua di quanto emerge dalla lettura delle richiamate clausole collettive, effettivamente la retribuzione di risultato è corrisposta a seguito di valutazione annuale ed è funzionale all'apporto del dirigente in termini di produttività o redditività della sua prestazione.
Non è, quindi, configurabile un diritto alla retribuzione di risultato a prescindere dalla detta valutazione atteso che è connessa all'effettivo grado di raggiungimento, anche sotto il profilo qualitativo, da parte del dirigente, degli obiettivi definiti contrattualmente.
Al riguardo, è rilevante la sentenza della Corte di Cassazione del 2013 n. 10559, in forza della quale “Alla stregua delle esposte considerazioni deve, pertanto, affermarsi che gli artt. 10 e 11 del CCNL del Comparto Regioni - Autonomie locali,
s'interpretano nel senso che la retribuzione di risultato prevista dall'art. 10 CCNL suddetto, richiamato dal successivo art. 11 per il personale dei Comuni privi di posizioni dirigenziali, non è parte irrinunciabile e necessaria del trattamento economico accessorio, e pertanto il dipendente non vi ha diritto per il solo fatto che gli sia stata attribuita la responsabilità degli uffici e servizi individuati, e la sua erogazione è subordinata alla valutazione positiva dell'Amministrazione circa il raggiungimento di obiettivi gestionali programmati o determinati livelli di prestazione, fermo restando che in detti Comuni la facoltà di affidare funzioni direttive ai responsabili degli uffici è esercitabile nell'ambito delle risorse finanziarie ivi previste a carico dei rispettivi bilanci non essendo previsto per siffatti Comuni un esonero della corresponsione della retribuzione di risultato.”
Secondo la Corte di Cassazione, pertanto, gli enti comunali, nel momento in cui hanno deciso di affidare funzioni direttive ai responsabili degli uffici, e valutata positivamente la performance in termini di raggiungimento degli obiettivi prefissati, non possono esimersi dalla corresponsione della retribuzione di risultato.
Venendo al caso di specie e facendo applicazione dei sopra richiamati principi di diritto, il ricorrente ha adeguatamente allegato e provato la condotta inadempiente dell'ente comunale, concretizzatasi nel non aver proceduto alla liquidazione dell'indennità in oggetto nonostante la valutazione positiva dell'Organismo indipendente di valutazione emessa in data 5.12.2019 per l'anno 2012 e in data
10.12.2019 per gli anni 2013 e 2014 (cfr. allegati al ricorso).
Il ricorrente ha in effetti raggiunto un punteggio complessivo di 94 per l'anno 2012,
e di 97 per l'anno 2013 e per l'anno 2014.
Pertanto, il ricorrente, sulla base della valutazione del suo operato, ha diritto a vedersi liquidare un'indennità di risultato, che secondo quanto previsto dal CCNL (art. 10, comma 3) è compresa tra un minimo del 10% e un massimo del 25% della retribuzione di posizione attribuita e che in base la verbale dell'O.I.V. n. 3 del
2.10.2012 (cfr. allegato al ricorso) “potrà avvenire secondo le seguenti modalità:… punteggio conseguito da 81 e fino a 100 punti – il 100 % dell'importo” e dunque pari a euro € 2.291,25 annui (ovverosia il 25% dell'indennità di posizione di importo annuo pari ad € 9.164,61- come da cedolini prodotti per gli anni 2012-2014), per un totale di euro € 6.873,75.
Le spese di giudizio, liquidate come da infrascritto dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara il diritto del ricorrente alla percezione dell'indennità di risultato per le annualità 2012, 2013 e 2014, e per l'effetto condanna il in persona del Sindaco p.t., al pagamento in favore del Controparte_1
ricorrente della predetta indennità quantificata in € 6.873,75 oltre interessi come per legge;
- condanna altresì parte convenuta alla rifusione in favore del ricorrente delle spese e competenze del giudizio, liquidate in complessivi € 2.100,00 a titolo di compenso professionale ex D.M. n° 55/14, oltre al rimborso delle spese forfetarie, dell'eventuale contributo unificato, dell'I.V.A. e del contributo integrativo.
Taranto, 1 dicembre 2025 Il Tribunale – Giudice del Lavoro (dott.ssa Viviana Di Palma)