Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Lazio, sentenza 02/02/2026, n. 53 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Lazio |
| Numero : | 53 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
53/2026 Sent.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE
PER IL LAZIO
In persona del Giudice monocratico Consigliere dott.ssa AL GN ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio instaurato, con il ricorso n. 80675 del registro di segreteria, dal sig. XX
(codice fiscale omissis), nato ad [...]
(omissis) il omissis e residente a omissis (omissis) in Via omissis n. omissis, rappresentato e difeso dall’Avv.
AL AR ed elettivamente domiciliato presso di lui in Via Adige 41 - Frosinone;
CONTRO
-Istituto Nazionale Previdenza Sociale, in persona del l.r. pro-tempore, sede legale Via Ciro il Grande 21 e sede di Frosinone, Piazza Gramsci n. 4, rappresentato e difeso dall’Avv. Flavia Incletolli, con il quale è elettivamente domiciliato in Roma, Via AR EC n. 29;
per l’illegittimità e/o inefficacia della comunicazione dell’INPS del 23.10.2023 di indebito -
sulla pensione di vecchiaia e della successiva azione d’indebito, con conseguente condanna alla restituzione delle somme illegittimamente trattenute dall’ente;
Visto il ricorso e gli atti di causa;
Vista l’ordinanza n.163/2025;
Uditi, nell’udienza odierna, l’Avv. AL AR per il ricorrente e l’Avv. Filippo Mangiapane per l’INPS.
Ritenuto in
FATTO
1. Il ricorrente, titolare di pensione di vecchiaia VOCTPS n. 213330009684117 (Pensioni di vecchiaia, di anzianità e pensionamenti anticipati, liquidati a carico della Cassa dei trattamenti pensionistici dei dipendenti dello Stato (CTPS), ha ricevuto la richiesta dall’INPS in data 30-10-2023 di restituzione di somme non dovute erogate sulla stessa pensione, per il periodo dal 2022 al 2023 e quindi per la sussistenza di indebito, calcolato al lordo, pari a 10.297,45 al netto pari a € 7.474,82. Detto importo è già stato trattenuto sulla suddetta pensione in n.13 rate.
2. Con l’odierno ricorso, l’interessato ha ritenuto l’azione di ripetizione d’indebito destituita di ogni fondamento fattuale e giuridico, per carenza di motivazione dell’atto e comunque in ragione dei principi applicabili in materia di indebito previdenziale, richiamando il regime di ripetibilità introdotto dalla legge n. 412 del 1991, all’art. 13, e sostenendo che, nel caso di specie, le somme ipoteticamente versate in più dall’Istituto sono conseguenza di un errore imputabile unicamente allo stesso.
Con vittoria di spese competenze ed onorari di giudizio, da distrarsi al legale antistatario.
3. L’INPS si è costituito, ritenendo la domanda infondata in fatto ed in diritto.
Nello specifico ha affermato che “la richiesta di restituzione delle somme oggetto di impugnazione trova fondamento nella circostanza che tra la prima liquidazione e il successivo ricalcolo dell’assegno pensionistico sono state applicate le aliquote di rendimento effettivamente spettanti. Circostanza questa avvalorata dalla dicitura riportata in calce alla prima determina di concessione della pensione:
salvo conguaglio attivo o passivo. Di conseguenza, effettuato il primo pagamento in via provvisoria, anche al fine di assicurare la continuità economica tra stipendio e pensione, l’INPS ha poi provveduto all’applicazione di quanto spettante. Ha sottolineato di essere entrato in possesso della piena e definitiva situazione contributiva dopo l’acquisizione di tutti gli emolumenti liquidati dal datore di lavoro in data successiva al pensionamento, dati che hanno comportato la consolidazione della sua posizione assicurativa. Su tali basi è stato rideterminato l’importo pensionistico in pagamento.
Ciò posto, ha ritenuto applicabile alla fattispecie l’art. 162 del d.P.R. 1092/1973 che, come noto, recita: “Qualora l’importo della pensione definitiva diretta o di reversibilità …… non sia eguale a quello attribuito in via provvisoria, la direzione provinciale del tesoro provvede alle necessarie variazioni, facendo luogo al conguaglio a credito o a debito” obbligando l’Inps – gestione dipendenti pubblici, quale Ente erogatore, ad effettuare i conguagli sul trattamento pensionistico definitivo, senza alcuna discrezionalità e senza accennare ad alcun termine di decadenza. Trattasi infatti di una norma molto chiara, avvalorata dal successivo art.
206 del medesimo T.U. n. 1092 del 1973 che disciplina, invece, il caso di erronea erogazione di somme dopo l’emissione del decreto di pensione definitivo. Ha infine richiamato la decisione delle SSRR della Corte di conti (sent. n. 2/QM/2012 pubblicata il 2 luglio 2012) che ha affermato il principio secondo cui “Lo spirare di termini regolamentari di settore per l’adozione del provvedimento pensionistico definitivo non priva, ex se, l’amministrazione del diritto –
dovere di procedere al recupero delle somme indebitamente erogate a titolo provvisorio…”.
4. Con ordinanza istruttoria n. 163/2025 è stato chiesto alle parti di depositare il provvedimento pensionistico dal quale scaturisce l’indebito, atteso che non era non è chiaro se si trattasse di conguaglio fra il provvedimento pensionistico provvisorio e quello definitivo e quindi non era possibile valutare il dato temporale intercorso tra il provvedimento iniziale e quello di recupero e considerare l’eventuale buona fede del percipiente.
5. Risulta depositato il provvedimento pensionistico iniziale del 2019 e quello definitivo.
6. Nel provvedimento definitivo viene indicato in nota che la pensione è stata calcolata in attuazione dell'art.1, comma 707, della legge 23 dicembre 2014 n.190 e in applicazione benefici CCNL 2019-2021.
7. All’udienza del 4-12-2025, l’INPS ha sottolineato che dal cedolino erano visibili le riliquidazioni, tuttavia, persistendo il dissenso fra le parti, è stato disposto un breve rinvio per il deposito, chiesto da parte ricorrente, della prova della notifica della riliquidazione all’interessato da parte dell’INPS. Non risulta depositato nulla.
8. All’odierna udienza le parti si sono riportate alle memorie difensive in atti, specificando ulteriormente quanto già dedotto. Parte ricorrente ha insistito per l’accoglimento, evidenziato che il provvedimento definitivo non presenta un protocollo e che, non essendo stato notificato il nuovo provvedimento di riliquidazione, il ricorrente non ha potuto impugnare l’atto, esercitando così il diritto di difesa. L’Avv. dell’INPS ha chiesto il rigetto della domanda, chiarendo che dal “cassetto previdenziale del cittadino” l’interessato poteva prendere contezza del provvedimento e della variazione pensionistica avvenuta, nonostante tali comunicazioni avvengano per posta ordinaria e non per raccomandata.
9. Al termine della discussione, la causa è stata trattenuta in decisione, con lettura del dispositivo.
DIRITTO
10. L’odierna fattispecie concerne un indebito pensionistico, scaturito dal conguaglio fra pensione iniziale provvisoria e quella definitiva.
In tale contesto, giova premettere che nella materia dell’indebito pensionistico, le Sezioni Riunite di questa Corte hanno affrontato diversi profili ermeneutici, che di seguito si riassumono nelle conclusioni nomofilattiche cui sono approdate. È stato affermato che “in assenza di dolo dell'interessato, il disposto contenuto nell'art.
162 del d.P.R. n. 1092 del 1973, concernente il recupero dell'indebito formatosi sul trattamento pensionistico provvisorio, deve interpretarsi nell'ambito della disciplina sopravvenuta contenuta nella legge n. 241 del 1990, per cui, a decorrere dall'entrata in vigore di detta legge n. 241 del 1990, decorso il termine posto per l'emanazione del provvedimento definitivo sul trattamento di quiescenza, non può più effettuarsi il recupero dell’indebito, per il consolidarsi della situazione esistente, fondato sull'affidamento riposto nell'Amministrazione” (Sezioni Riunite QM 7/2007).
Con una ulteriore successiva pronuncia (SSRR QM 7/2011) le Sezioni Riunite hanno specificato che rimane, comunque, fermo il potere dell’Amministrazione di modificare il trattamento provvisorio in quanto “gli artt. 203, 204 e 205 del DPR n. 1092 del 1973 non si applicano al trattamento provvisorio di cui all’art. 162 del summenzionato Testo Unico delle pensioni, con la conseguenza che, sino all’adozione del provvedimento definitivo di pensione, sono possibili modifiche del trattamento provvisorio stesso, attesa la sua natura interinale”. Ed ancora, le Sezioni Riunite (QM 2/2012) hanno parzialmente rivisitato e chiarito l’orientamento sino ad allora espresso, affermando che la sola scadenza del termine per l’emanazione del provvedimento definitivo non è ostativa all’attivazione del recupero dell’indebito, ma hanno ribadito la necessità di tutelare il legittimo affidamento del percettore delle somme: “Lo spirare di termini regolamentari di settore per l’adozione del provvedimento pensionistico definitivo non priva, ex se, l’amministrazione del diritto – dovere di procedere al recupero delle somme indebitamente erogate a titolo provvisorio; sussiste, peraltro, un principio di affidamento del percettore in buona fede dell’indebito che matura e si consolida nel tempo, opponibile dall’interessato in sede amministrativa e giudiziaria. Tale principio va individuato attraverso una serie di elementi quali il decorso del tempo, valutato anche con riferimento agli stessi termini procedimentali, e comunque al termine di tre anni ricavabile da norme riguardanti altre fattispecie pensionistiche, la rilevabilità in concreto, secondo l’ordinaria diligenza, dell’errore riferito alla maggior somma erogata sul rateo di pensione, le ragioni che hanno giustificato la modifica del trattamento provvisorio e il momento di conoscenza, da parte dell’amministrazione, di ogni altro elemento necessario per la liquidazione del trattamento definitivo”.
11. In sostanza, la questione dell’indebito sorto a seguito delle operazioni di conguaglio tra trattamento provvisorio e definitivo di pensione, è stata esaminata dalla giurisprudenza e ha trovato soluzioni differenziate nel tempo, in ragione della considerazione della natura provvisoria del trattamento pensionistico, soggetto per questo a conguagli con la liquidazione della pensione definitiva, come previsto dall’art. 162 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, ovvero nella valorizzazione dell’affidamento del pensionato sulla stabilità del trattamento provvisorio protratto a lungo nel tempo, così da ingenerare il ragionevole affidamento sulle somme percepite in buona fede (Sez. II appello sent.
131/2019). Ed in conclusione, con la sentenza n.
2/2012/QM le Sezioni Riunite hanno confermato l’indirizzo giurisprudenziale prevalente, secondo cui deve escludersi la ripetibilità dell’indebito insorto a conguaglio tra pensione definitiva e pensione provvisoria quando, in base a molteplici elementi, sia maturato e si sia consolidato nel tempo l’affidamento del percettore in buona fede. Questi requisiti, che il Giudice va a riscontrare nelle fattispecie concrete, sono il decorso del tempo oltre i prescritti termini procedimentali, l’errore dell’amministrazione, riferito alla maggior somma erogata sul rateo di pensione, le ragioni che hanno giustificato la modifica del trattamento provvisorio e il momento di conoscenza, da parte dell’amministrazione, di ogni altro elemento necessario per la liquidazione del trattamento definitivo”. (sez. Lazio 451/2021).
12. Nella fattispecie odierna occorre scrutinare la sussistenza o meno di questi elementi e verificare se si sia o meno realizzato un legittimo affidamento.
Orbene il provvedimento di pensione provvisorio è del 2019 e come dimostrato porta la dicitura “salvo conguaglio” ed è stato attribuito come indicato dall’INPS anche al fine di assicurare la continuità economica tra stipendio e pensione. Solo dopo l’acquisizione di tutti gli elementi utili, ovvero gli emolumenti liquidati e certificati in passweb dalla Prefettura di Frosinone in applicazione benefici CCNL 2019-2021 (sottoscritto nel 2022), in data successiva al pensionamento, è stato possibile da parte dell’Istituto previdenziale provvedere alla consolidazione della posizione assicurativa del ricorrente e applicare le aliquote di rendimento effettivamente spettanti. Nei fatti la lavorazione, ma anche la richiesta correlata di indebito, è intervenuta entro l’anno successivo alla trasmissione dei dati dalla Prefettura sull’applicazione del nuovo CCNL, quindi in tempi ragionevoli.
13. La pensione, oltre appunto ad essere stata liquidata in via definitiva in applicazione benefici CCNL 2019-2021, è stata inoltre ricalcolata per legge in attuazione dell'art.1, comma 707, della legge 23 dicembre 2014 n.190. A tale ultimo riguardo, la riliquidazione appare effettuata anche alla luce del c.d. “meccanismo di doppio calcolo”, scaturito in conseguenza dell’art. 1, co. 707 della citata legge 190/2014. Il menzionato comma 707 si applica su tutte le pensioni liquidate o da liquidare, a decorrere dal 2 gennaio 2012, ai soggetti iscritti all’AGO ed alle forme sostitutive ed esclusive della stessa, in possesso di un’anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni al 31 dicembre 1995 e con contribuzione successiva al 31 dicembre 2011. Per tali pensioni è stato disposto un secondo calcolo interamente retributivo effettuato dalla decorrenza originaria, oltre a quello previsto dall’art 24, comma 2 della Legge 214/2011. All’esito del doppio tipo di calcolo, a decorrere dal 1° gennaio 2015, è posto in pagamento l’importo meno favorevole dei due.
In altri termini, nel caso in cui il calcolo effettuato ai sensi del comma 707 risulti vincente dalla decorrenza della pensione, il relativo importo viene perequato anno per anno ed impostato dal 1°
gennaio 2015.
14. Ciò premesso, il Giudice ritiene non possa essere riconosciuto il legittimo affidamento in ragione dello scrutinio della pluralità degli elementi su esaminati, ivi compreso il periodo di erogazione del trattamento provvisorio, e, stante l’espressa dicitura relativa alla provvisorietà del TP. La liquidazione definitiva è intervenuta solo dopo la sottoscrizione del CCNL nel 2022 e i calcoli correlati forniti dal datore di lavoro
(verosimilmente fra il 2022 ed il 2023), che aveva comportato la corresponsione all’interessato, relativamente al 2019 fino al pensionamento, di emolumenti arretrati stipendiali (presumibilmente in parte o tutto pensionabili). I motivi a sostegno della decisione attengono sia alla motivazione della riliquidazione (considerazione di arretrati retributivi da CCNL e applicazione del menzionato co.
707), sia per le tempistiche ragionevoli coerenti con la linea nomofilattica su ricordata. E ciò a prescindere dalla notifica del provvedimento pensionistico definitivo, peraltro visionabile nel cassetto del cittadino, adottato verosimilmente poco prima della richiesta successiva di indebito del 2023.
15. Tutto ciò premesso, il ricorso è rigettato.
16. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. Nulla per le spese del giudizio stante la relativa gratuità.
P.Q.M.
La Corte dei conti – Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso.
Le spese sono liquidate a carico del ricorrente ed a favore dell’INPS in € 600 (seicento). Nulla per le spese del giudizio.
Manda alla segreteria per gli adempimenti di competenza.
Così disposto in Roma nella camera di consiglio del 28 gennaio 2026.
Il giudice
AL GN
Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 02.02.2026 per il Dirigente F.to digitalmente dott. AL VINICOLA ND VINICOLA CORTE DEI CONTI 02.02.2026 12:30:27 GMT+01:00