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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 28/02/2025, n. 163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 163 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 772/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROVIGO
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Benedetta Barbera ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 772/2022
tra
(C.F. rappresentata e difesa dall'Avv. Emanuela Parte_1 C.F._1
BELTRAME ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto procuratore sito in Adria (RO)
Corso Vittorio Emanuele II n. 20;
ATTORE
e
( ) e per essa, quale mandataria, giusta Controparte_1 P.IVA_1
procura notaio di (rep. 42351, racc. 15678 doc. 3) Persona_1 CP_2 [...]
( ) già , a seguito di mero cambio di denominazione CP_3 P.IVA_2 CP_4 sociale, con sede in rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Rossi ed elettivamente CP_2
domiciliata presso lo studio del predetto difensore sito in Verona v.lo S. Bernardino 5;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
proponeva rituale opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 27/2022 del Parte_1
14.02.2022 emesso dal Tribunale di Rovigo con cui era ingiunto il pagamento di Euro 66.216,88, oltre interessi e spese legali, convenendo in giudizio per sentire accogliere le Controparte_1
pagina 1 di 5 seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Giudice adìto, contrariis reiectis, in accoglimento dei motivi suesposti così decidere:
1.IN VIA PRELIMINARE A)Accertata l'inesistenza della procura alle liti, per i motivi descritti in premessa dichiarare nullo il D.I. opposto e conseguentemente revocarlo B)Nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Giudice non dichiari la nullità del D.I. opposto, ci si oppone sin d'ora alla concessione della provvisoria esecuzione del D.I poiché infondato in fatto e in diritto e per i fatti descritti in premessa e per non essere fondato su prova scritta 2. IN VIA PRINCIPALE NEL
MERITO A)Accertare e dichiarare la nullità del D.I. opposto per violazione DELL'ART. 50 DEL TUB
Cont per non aver allegato in sede monitoria la documentazione così come richiesta dal B)Accertarsi e dichiararsi che la signora non deve versare a in persona Parte_1 Controparte_1
del suo legale rappresentante pro tempore, P.I. con sede in Venezia Mestre, in Via P.IVA_3
Terraglio n 63 la somma e le spese così come azionate nel D.I. opposto e per i fatti descritti in premessa Con vittoria di spese e compensi oltre il 15% per rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge e distrazione a favore del procuratore.”
In particolare, parte opponente deduceva:
- la nullità del decreto ingiuntivo per inesistenza della procura ad litem per mancanza della sottoscrizione di della procura alle liti allegata al decreto Controparte_1
ingiuntivo telematico opposto;
- violazione dell'art. 50 TUB e difetto di prova in ordine al preteso credito azionato;
- la nullità dell'eventuale clausola di applicazione dell'interesse anatocistico, la nullità della cms per indeterminatezza, l'illegittima applicazione del “gioco delle valute”, e la violazione della legge n. 108/1996.
si costituiva, contestando la domanda di cui chiedeva il rigetto. Controparte_1
Il Giudice, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 13.07.2022, non concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, e disponeva termine di 15 giorni per l'esperimento del tentativo di mediazione.
Esperito con esito negativo il tentativo di mediazione obbligatoria, scambiate tra le parti le memorie istruttorie ex art. 183 c.p.c., all'udienza del 17.07.2024, precisate le conclusioni la causa veniva assegnata a sentenza, con concessione dei termini di cui all'art 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali ed eventuali repliche.
****
pagina 2 di 5 L'opposizione deve essere respinta.
1. In via preliminare, per quanto concerne le contestazioni di parte opponente sul difetto della procura alle liti nel ricorso per il decreto ingiuntivo, queste non appaiono fondate, atteso che l'Avv.
Antonello Senes in qualità di procuratore generale alle liti di giusta procura Controparte_6
CP_ prodotta in atti (doc. 2 monitorio) ha delegato a rappresentare e difendere nel giudizio monitorio nei confronti della davanti il Tribunale di Rovigo l'Avv. Benassi. In Parte_1
CP particolare, la procura risulta sottoscritta con firma digitale dal procuratore generale alle liti di .
2. Quanto alla pretesa omessa notifica della cessione dei crediti ai sensi dell'articolo 1264 c.c. si CP osserva che fin dalla presentazione del ricorso monitorio ha precisato che :
- aveva ceduto pro soluto il proprio credito a Controparte_7 Controparte_1
con atto del 11/11/2020 (v. doc.04);
- l'intervenuta cessione del credito, con contestuale intimazione di pagamento, è stata notificata alla a mezzo raccomandata A/R del 18/12/2020, Parte_1
ricevuta in data 28/12/2020 (v.doc05-06);
Inoltre, in sede di opposizione, l'opposto ha prodotto altresì la lettera del cedente ed l'estratto G.U.,
(docc. 8 e 9).
E' diffusa in giurisprudenza la convinzione che la prova della titolarità del diritto di credito sia il risultato di una pluralità di elementi indiziari acquisiti al processo, che il giudicante ha il compito di valorizzare e di valutare con prudente apprezzamento (Tribunale Napoli, 21/05/2021) e che tra gli elementi documentali utili all'accertamento concorre anche la dichiarazione della cedente che il credito è stato trasferimento, purché rechi menzione della convenzione di cessione e gli estremi del credito ceduto (Cass. ord Cassazione civile, 16/04/2021, n. 10200);
Va inoltre evidenziato che la notificazione ex articolo 1264 c.c. costituisce adempimento del tutto estraneo al perfezionamento della cessione del credito, in quanto rileva al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente, senza incidere sulla circolazione del credito, il quale fin dal momento in cui la cessione si è perfezionata è nella titolarità del cessionario, che è quindi legittimato a ricevere la prestazione dovuta anche se gli adempimenti richiesti non sono stati ancora eseguiti;
ne consegue che, non essendo stato dedotto né tantomeno provato che il debitore abbia eseguito dei pagamenti in favore dell'originaria società concedente il finanziamento in data successiva alla cessione del credito, non si ravvisa neanche la necessità di verificare l'effettiva tempestiva notificazione della cessione stessa al fine di tutelare la buona fede del solvens.
pagina 3 di 5 Ne deriva che dev'essere rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione attiva di
[...]
formulata da parte attrice opponente. Controparte_1
3. Per quanto riguarda il merito, deve rilevarsi che parte opponente non ha contestato la stipula del contratto di finanziamento azionato e neppure l'effettiva erogazione della somma di cui al rapporto di prestito.
Ciò posto, la domanda di pagamento somme avanzata dalla parte opposta con la proposizione del ricorso monitorio è fondata, in ragione delle seguenti considerazioni: 1) in materia di obbligazioni pecuniarie devono applicarsi i principi probatori di cui alla nota sentenza delle Sezioni Unite n.
13533/2001 secondo cui, in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento;
2) nel caso in esame la parte opposta ha provato la sussistenza delle obbligazioni azionate, producendo in atti il contratto (doc. 3 fascicolo monitorio) e l'effettiva erogazione in favore della parte opponente del capitale indicato in contratto (doc. 7 fascicolo monitorio- estratto conto), allegando altresì, puntualmente, l'altrui inadempimento;
3) la parte opponente, dal canto suo, non ha contestato l'avvenuta stipulazione del contratto in parola, né
l'effettiva erogazione dell'importo poi dovuto in restituzione;
4) a fronte della prova della fonte negoziale dell'obbligazione ex adverso azionata, parte opponente non ha dato prova dell'insorgere di fatti impeditivi o estintivi dell'altrui diritto di credito (ad esempio mediante pagamento delle rate pattuite o comunque dell'importo dovuto in restituzione).
Inoltre, il contratto prodotto riporta tutti i dati contrattuali pattuiti: l'importo finanziato, la modalità di restituzione, i tassi applicati, il costo totale del credito.
Dal citato contratto emerge che la debitrice, oltre al capitale erogato, si era impegnata a restituire anche un importo a titolo di interesse corrispettivo e, in caso di inadempimento, la stessa aveva pattuito la debenza di un tasso di interesse di mora.
Quanto alla insufficienza della certificazione ex articolo 50 TUB deve evidenziarsi che detta norma si applica solo alle banche e non alle società finanziarie, e che inoltre per i finanziamenti personali non è necessaria la produzione dell'estratto conto certificato ex articolo 50 TUB, in considerazione del fatto che il piano di rimborso viene già concordato nel contratto e non dipende, come accade invece nelle aperture di credito in conto corrente, dall'utilizzo flessibile del finanziamento fatto dal pagina 4 di 5 cliente e ricavabile solo ex post con gli estratti conto.
Quanto alle eccezioni in punto di anatocismo, queste sono avanzate senza svolgere le specifiche contestazioni circa la violazione nel caso concreto della normativa invocata.
Infine, le rate pagate dalla ( € 16.148,40 ) risultano essere state tutte contabilizzate dalla Parte_1
CP_ cedente, come si evince dall'estratto conto integrale prodotto da (doc. 7 monitorio).
CP_
Dunque, l'importo pagato dalla debitrice è già stato considerato da ai fini della domanda monitoria.
Alla luce di quanto sopra, deve pertanto ritenersi fondata la domanda di pagamento somme avanzata dalla parte opposta con il ricorso monitorio.
A ciò consegue il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese seguono la soccombenza come disposto dall'articolo 91 del c.p.c. e si liquidano come in dispositivo in ragione delle disposizioni di cui al D.M. 55/2014, come aggiornate dal D.M. del 13 agosto 2022 n. 147, tenendo conto dei parametri indicati all'art. 4 del citato D.M. 55/2014, e sulla base dei valori minimi dello scaglione di riferimento (da € 52.000 a € 260.000), in ragione del numero e della natura delle questioni trattate, così come della limitata attività processuale svolta (la causa è stata istruita in via meramente documentale senza assunzione di prove).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
• rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 27/2022 del 14.02.2022 R.G. N.
161/2022 emesso dal Tribunale di Rovigo, avente ad oggetto il pagamento della somma di € 66.216,88 oltre interessi, spese e competenze, e lo dichiara esecutivo;
• condanna al pagamento delle spese del presente giudizio in favore di Parte_1 [...]
che liquida in € 7.052 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario del 15%, Controparte_1
I.V.A. e C.A.P. come per legge.
Rovigo , 28 febbraio 2025
Il Giudice dott. Benedetta Barbera
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROVIGO
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Benedetta Barbera ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 772/2022
tra
(C.F. rappresentata e difesa dall'Avv. Emanuela Parte_1 C.F._1
BELTRAME ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto procuratore sito in Adria (RO)
Corso Vittorio Emanuele II n. 20;
ATTORE
e
( ) e per essa, quale mandataria, giusta Controparte_1 P.IVA_1
procura notaio di (rep. 42351, racc. 15678 doc. 3) Persona_1 CP_2 [...]
( ) già , a seguito di mero cambio di denominazione CP_3 P.IVA_2 CP_4 sociale, con sede in rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Rossi ed elettivamente CP_2
domiciliata presso lo studio del predetto difensore sito in Verona v.lo S. Bernardino 5;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
proponeva rituale opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 27/2022 del Parte_1
14.02.2022 emesso dal Tribunale di Rovigo con cui era ingiunto il pagamento di Euro 66.216,88, oltre interessi e spese legali, convenendo in giudizio per sentire accogliere le Controparte_1
pagina 1 di 5 seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Giudice adìto, contrariis reiectis, in accoglimento dei motivi suesposti così decidere:
1.IN VIA PRELIMINARE A)Accertata l'inesistenza della procura alle liti, per i motivi descritti in premessa dichiarare nullo il D.I. opposto e conseguentemente revocarlo B)Nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Giudice non dichiari la nullità del D.I. opposto, ci si oppone sin d'ora alla concessione della provvisoria esecuzione del D.I poiché infondato in fatto e in diritto e per i fatti descritti in premessa e per non essere fondato su prova scritta 2. IN VIA PRINCIPALE NEL
MERITO A)Accertare e dichiarare la nullità del D.I. opposto per violazione DELL'ART. 50 DEL TUB
Cont per non aver allegato in sede monitoria la documentazione così come richiesta dal B)Accertarsi e dichiararsi che la signora non deve versare a in persona Parte_1 Controparte_1
del suo legale rappresentante pro tempore, P.I. con sede in Venezia Mestre, in Via P.IVA_3
Terraglio n 63 la somma e le spese così come azionate nel D.I. opposto e per i fatti descritti in premessa Con vittoria di spese e compensi oltre il 15% per rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge e distrazione a favore del procuratore.”
In particolare, parte opponente deduceva:
- la nullità del decreto ingiuntivo per inesistenza della procura ad litem per mancanza della sottoscrizione di della procura alle liti allegata al decreto Controparte_1
ingiuntivo telematico opposto;
- violazione dell'art. 50 TUB e difetto di prova in ordine al preteso credito azionato;
- la nullità dell'eventuale clausola di applicazione dell'interesse anatocistico, la nullità della cms per indeterminatezza, l'illegittima applicazione del “gioco delle valute”, e la violazione della legge n. 108/1996.
si costituiva, contestando la domanda di cui chiedeva il rigetto. Controparte_1
Il Giudice, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 13.07.2022, non concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, e disponeva termine di 15 giorni per l'esperimento del tentativo di mediazione.
Esperito con esito negativo il tentativo di mediazione obbligatoria, scambiate tra le parti le memorie istruttorie ex art. 183 c.p.c., all'udienza del 17.07.2024, precisate le conclusioni la causa veniva assegnata a sentenza, con concessione dei termini di cui all'art 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali ed eventuali repliche.
****
pagina 2 di 5 L'opposizione deve essere respinta.
1. In via preliminare, per quanto concerne le contestazioni di parte opponente sul difetto della procura alle liti nel ricorso per il decreto ingiuntivo, queste non appaiono fondate, atteso che l'Avv.
Antonello Senes in qualità di procuratore generale alle liti di giusta procura Controparte_6
CP_ prodotta in atti (doc. 2 monitorio) ha delegato a rappresentare e difendere nel giudizio monitorio nei confronti della davanti il Tribunale di Rovigo l'Avv. Benassi. In Parte_1
CP particolare, la procura risulta sottoscritta con firma digitale dal procuratore generale alle liti di .
2. Quanto alla pretesa omessa notifica della cessione dei crediti ai sensi dell'articolo 1264 c.c. si CP osserva che fin dalla presentazione del ricorso monitorio ha precisato che :
- aveva ceduto pro soluto il proprio credito a Controparte_7 Controparte_1
con atto del 11/11/2020 (v. doc.04);
- l'intervenuta cessione del credito, con contestuale intimazione di pagamento, è stata notificata alla a mezzo raccomandata A/R del 18/12/2020, Parte_1
ricevuta in data 28/12/2020 (v.doc05-06);
Inoltre, in sede di opposizione, l'opposto ha prodotto altresì la lettera del cedente ed l'estratto G.U.,
(docc. 8 e 9).
E' diffusa in giurisprudenza la convinzione che la prova della titolarità del diritto di credito sia il risultato di una pluralità di elementi indiziari acquisiti al processo, che il giudicante ha il compito di valorizzare e di valutare con prudente apprezzamento (Tribunale Napoli, 21/05/2021) e che tra gli elementi documentali utili all'accertamento concorre anche la dichiarazione della cedente che il credito è stato trasferimento, purché rechi menzione della convenzione di cessione e gli estremi del credito ceduto (Cass. ord Cassazione civile, 16/04/2021, n. 10200);
Va inoltre evidenziato che la notificazione ex articolo 1264 c.c. costituisce adempimento del tutto estraneo al perfezionamento della cessione del credito, in quanto rileva al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente, senza incidere sulla circolazione del credito, il quale fin dal momento in cui la cessione si è perfezionata è nella titolarità del cessionario, che è quindi legittimato a ricevere la prestazione dovuta anche se gli adempimenti richiesti non sono stati ancora eseguiti;
ne consegue che, non essendo stato dedotto né tantomeno provato che il debitore abbia eseguito dei pagamenti in favore dell'originaria società concedente il finanziamento in data successiva alla cessione del credito, non si ravvisa neanche la necessità di verificare l'effettiva tempestiva notificazione della cessione stessa al fine di tutelare la buona fede del solvens.
pagina 3 di 5 Ne deriva che dev'essere rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione attiva di
[...]
formulata da parte attrice opponente. Controparte_1
3. Per quanto riguarda il merito, deve rilevarsi che parte opponente non ha contestato la stipula del contratto di finanziamento azionato e neppure l'effettiva erogazione della somma di cui al rapporto di prestito.
Ciò posto, la domanda di pagamento somme avanzata dalla parte opposta con la proposizione del ricorso monitorio è fondata, in ragione delle seguenti considerazioni: 1) in materia di obbligazioni pecuniarie devono applicarsi i principi probatori di cui alla nota sentenza delle Sezioni Unite n.
13533/2001 secondo cui, in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento;
2) nel caso in esame la parte opposta ha provato la sussistenza delle obbligazioni azionate, producendo in atti il contratto (doc. 3 fascicolo monitorio) e l'effettiva erogazione in favore della parte opponente del capitale indicato in contratto (doc. 7 fascicolo monitorio- estratto conto), allegando altresì, puntualmente, l'altrui inadempimento;
3) la parte opponente, dal canto suo, non ha contestato l'avvenuta stipulazione del contratto in parola, né
l'effettiva erogazione dell'importo poi dovuto in restituzione;
4) a fronte della prova della fonte negoziale dell'obbligazione ex adverso azionata, parte opponente non ha dato prova dell'insorgere di fatti impeditivi o estintivi dell'altrui diritto di credito (ad esempio mediante pagamento delle rate pattuite o comunque dell'importo dovuto in restituzione).
Inoltre, il contratto prodotto riporta tutti i dati contrattuali pattuiti: l'importo finanziato, la modalità di restituzione, i tassi applicati, il costo totale del credito.
Dal citato contratto emerge che la debitrice, oltre al capitale erogato, si era impegnata a restituire anche un importo a titolo di interesse corrispettivo e, in caso di inadempimento, la stessa aveva pattuito la debenza di un tasso di interesse di mora.
Quanto alla insufficienza della certificazione ex articolo 50 TUB deve evidenziarsi che detta norma si applica solo alle banche e non alle società finanziarie, e che inoltre per i finanziamenti personali non è necessaria la produzione dell'estratto conto certificato ex articolo 50 TUB, in considerazione del fatto che il piano di rimborso viene già concordato nel contratto e non dipende, come accade invece nelle aperture di credito in conto corrente, dall'utilizzo flessibile del finanziamento fatto dal pagina 4 di 5 cliente e ricavabile solo ex post con gli estratti conto.
Quanto alle eccezioni in punto di anatocismo, queste sono avanzate senza svolgere le specifiche contestazioni circa la violazione nel caso concreto della normativa invocata.
Infine, le rate pagate dalla ( € 16.148,40 ) risultano essere state tutte contabilizzate dalla Parte_1
CP_ cedente, come si evince dall'estratto conto integrale prodotto da (doc. 7 monitorio).
CP_
Dunque, l'importo pagato dalla debitrice è già stato considerato da ai fini della domanda monitoria.
Alla luce di quanto sopra, deve pertanto ritenersi fondata la domanda di pagamento somme avanzata dalla parte opposta con il ricorso monitorio.
A ciò consegue il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese seguono la soccombenza come disposto dall'articolo 91 del c.p.c. e si liquidano come in dispositivo in ragione delle disposizioni di cui al D.M. 55/2014, come aggiornate dal D.M. del 13 agosto 2022 n. 147, tenendo conto dei parametri indicati all'art. 4 del citato D.M. 55/2014, e sulla base dei valori minimi dello scaglione di riferimento (da € 52.000 a € 260.000), in ragione del numero e della natura delle questioni trattate, così come della limitata attività processuale svolta (la causa è stata istruita in via meramente documentale senza assunzione di prove).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
• rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 27/2022 del 14.02.2022 R.G. N.
161/2022 emesso dal Tribunale di Rovigo, avente ad oggetto il pagamento della somma di € 66.216,88 oltre interessi, spese e competenze, e lo dichiara esecutivo;
• condanna al pagamento delle spese del presente giudizio in favore di Parte_1 [...]
che liquida in € 7.052 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario del 15%, Controparte_1
I.V.A. e C.A.P. come per legge.
Rovigo , 28 febbraio 2025
Il Giudice dott. Benedetta Barbera
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