TRIB
Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 04/04/2025, n. 1444 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1444 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice della Sezione lavoro del Tribunale di Bari, dott.ssa Maria Procoli, ha pronunziato all'udienza del giorno 04/04/2025 la seguente
SENTENZA CONTESTUALE dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nel giudizio iscritto al n. 4746 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2020
TRA
, Parte_1 rappr. e dif. dall'avv. Rinaldi Doranna;
Ricorrente
E in persona del legale rappresentate , Controparte_1 Controparte_2 rappr. e dif. dall'avv. Rosiello Francesco;
Resistente
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13.05.2020, esponeva: di avere lavorato alle dipendenze della Parte_1
corrente in Locorotondo (BA), dall'11.07.2017 al 17.01.2020, con mansioni di barista, Controparte_1 dapprima con contratto a tempo determinato con orario di lavoro fissato in 30 ore settimanali e, dall'agosto
2017, con part-time di 13 ore settimanali;
che mai la società le aveva trasmesso «lettere inerenti alla trasformazione orario, né di proroga o trasformazione del contratto di lavoro»; che essa ricorrente, in realtà, aveva esercitato «ininterrottamente» la sua attività lavorativa per 30 ore settimanali, dal lunedì alla domenica, secondo il seguente orario: il lunedì dalle ore 10:00 alle ore 14:00; dal martedì al sabato dalle ore 12:00 alle ore 21:00 e la domenica dalle ore 16:00 alle ore 21:00 e, in diversi casi, anche dalle ore 08:30 alle ore 17:00; che non aveva mai percepito la retribuzione spettante per la prestazione effettuata oltre l'orario normale di lavoro, dal momento che, peraltro, solo fino al mese di luglio 2019, le era stata corrisposta la somma mensile di euro 500,00; che sin dal mese di agosto 2019 e fino al 17 gennaio 2020, data in cui comunicava le proprie dimissioni, non le era stata erogata alcuna retribuzione;
che non che non aveva fruito di ferie, permessi e festività; che le erano state corrisposte la tredicesima e la quattordicesima mensilità in misura ridotta e non corrispondente alle ore effettivamente lavorate;
che alcuna somma aveva percepito a titolo di trattamento di fine rapporto.
Tanto premesso, la ha adito il Tribunale di Bari, in funzione di giudice del lavoro, chiedendo, previo Pt_1 accertamento del suo diritto, che la società datrice fosse condannata al pagamento della complessiva somma
1 di euro 68.510,02, oltre rivalutazione e interessi, a titolo di retribuzioni e TFR non corrisposti, differenze sulla paga ordinaria, sulla tredicesima e quattordicesima mensilità e ratei non corrisposti, ferie e permessi non goduti, lavoro domenicale e lavoro straordinario;
il tutto con vittoria delle spese di lite.
Resisteva la contestando la fondatezza della domanda, posto che «la si limitava Controparte_1 Pt_1
a prestare la sua attività di lavoro ... per circa 4 ore giornaliere dalle ore 12.00 alle ore 16.00» e che «In nessun caso la lavoratrice ha prestato la sua attività nei giorni di sabato e domenica, né comunque in quelli festivi, godendo regolarmente dei giorni di riposo previsti», nonché il quantum della pretesa;
quindi, concludeva per il rigetto del ricorso.
Fallito il tentativo di bonaria composizione della lite, con ordinanza del 31.3.2023 era ammesso l'interrogatorio formale deferito alla parte resistente e con ordinanza in data 07.07.2023 era ammessa la prova testimoniale;
quindi la non si presentava a rendere l'interrogatorio deferitole ed erano escussi i testi indicati da parte CP_2 ricorrente ( , e ). Tes_1 Testimone_2 Tes_3
In data 18.1.2024 l'Avvocato Rosiello depositava telematicamente comunicazione di rinuncia al mandato.
Quindi la causa era decisa con sentenza parziale n. 2458/2024 emessa in data 14.6.2024 con la quale era accertato che la aveva lavorato alle dipendenze della per il periodo dall'11 luglio 2017 Pt_1 CP_1 al 17 gennaio 2020, osservando l'orario di cui al contratto a tempo determinato allegato dalla ricorrente al proprio fascicolo di parte, svolgendo le mansioni di barista- banconista, ed inquadramento al sesto livello del
CCNL Pubblici Esercizi;
era pure accertato il diritto della lavoratrice ad ottenere il pagamento alle differenze salariali a titolo di retribuzioni ordinarie per le mensilità da agosto 2019 sino al 17 gennaio 2020, nonché ai ratei di tredicesima e quattordicesima non percepiti per il suddetto periodo, al t.f.r. non corrisposto relativamente all'intero rapporto di lavoro come accertato e a tutti gli altri emolumenti riconosciuti dalla normativa collettiva ratione temporis applicabile, avendo come parametro il contratto a tempo determinato a part-time versato in atti.
Quindi il giudizio proseguiva disponendo c.t.u. contabile.
Alla udienza del 25.10.2024 avveniva il conferimento dell'incarico, ed in data 6.3.2025 era depositata la relazione di consulenza.
Alla odierna udienza, la causa è stata discussa e decisa come da allegata sentenza.
Ritiene questo giudice che le conclusioni cui è giunto il consulente di ufficio, dott. possano Persona_1 essere condivise poiché gli accertamenti appaiono privi di vizi logici e di merito.
Ne deriva che la in persona del legale rappresentante, va condannata al pagamento Parte_2
in favore della per i titoli di cui alla decisione non definitiva della complessiva somma- Pt_1 maturata nel periodo dall'11.7.2017 al 17.01.2020 - di euro10.345,03, di cui euro 5.723,57 per differenze retributive ordinarie, euro 668,87 ed euro 668,87 per tredicesima e quattordicesima, ed euro 3.283,72 per trattamento di fine rapporto, oltre interessi e rivalutazione.
Atteso il riconoscimento solo parziale della domanda le spese processuali vanno compensate per un terzo e per la restante parte seguono il criterio della soccombenza.
2 I costi della c.t.u. sono posti definitivamente a carico di parte resistente.
P.Q.M.
Pronunciando in via definitiva sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1 OP
, con ricorso depositato il 13.05.2020, così provvede:
[...]
Condanna in persona del legale rappresentante, al pagamento, in favore OP
della , della somma di euro 10.345,03, oltre interessi e rivalutazione Pt_1
Condanna la società resistente al pagamento in della di due terzi delle spese processuali, che Pt_1 per l'intero liquida in complessivi euro 2.700,00, oltre accessori di legge e di tariffa;
dichiara compensato l'ulteriore terzo.
I costi della c.t.u. sono posti definitivamente a carico di parte resistente.
Così deciso in Bari, il 4.04.2025
Il Giudice del lavoro
3