Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 05/02/2025, n. 30 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 30 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CHIETI
composto dai Sig.ri Magistrati: dott. Guido Campli Presidente
dott. Alessandro Chiauzzi Giudice Relatore
Giudice dott. Francesco Grassi
ha emesso la seguente sentenza
nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 2209 del ruolo generale volontaria giurisdizione dell'anno 2024, su ricorso congiunto delle parti depositato in data 5 dicembre 2024 ai sensi dell'art. 473-bis 51 c.p.c., proposto da
), nato a [...] il [...] e residente in [...]1 (C.F. C.F. 1
Crecchio, Casino Vezzani n. 83, rappresentato e difeso dall'avv. Francesca Manica, in virtù di delega posta in allegato al ricorso, e ), nata il C.F. Parte 2 C.F. 2
02.03.1957 ad Ortona ed ivi residente, via Perez n. 4, rappresentata a difesa dall'avv. Peppino
Polidori, in virtù di delega posta in allegato al ricorso, ricorrenti;
nonché
PUBBLICO MINISTERO IN SEDE,
parte necessaria;
Oggetto: modifica delle condizioni di divorzio.
Conclusioni: come da ricorso congiunto depositato ai sensi dell'art. 473-bis 51 c.p.c.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
I ricorrenti rappresentano che, con sentenza n. 771/2006, il Tribunale civile di Chieti ha pronunciato lo scioglimento del loro matrimonio, disponendo a carico del Pt 1 l'obbligo di corrispondere un assegno divorzile di € 172,75, rivalutabile annualmente secondo gli indici
ISTAT. Tale obbligo, eseguito mediante trattenuta diretta sulla pensione del Pt 1 si è nel tempo adeguato fino a raggiungere l'attuale importo di circa € 216,00.
Il Pt 1 rappresenta di versare in una grave situazione di difficoltà economica e sanitaria.
In particolare, riferisce di essere pensionato e di aver subito un significativo peggioramento delle proprie condizioni di salute, a seguito della diagnosi di una patologia oncologica in stadio avanzato nel giugno 2022, trattata con radioterapia e attualmente in terapia ormonale. Inoltre, il ricorrente ha subito un intervento neurochirurgico alla colonna vertebrale nel marzo 2023 per una stenosi del canale foraminale ed è affetto da ipertensione arteriosa con ingrandimento atriale sinistro. La necessità di cure mediche costanti e di assistenza domiciliare ha comportato ingenti spese sanitarie, fisioterapiche e di trasporto, che superano quanto coperto dal Servizio Sanitario
Nazionale.
Sul piano economico, il ricorrente dichiara di percepire una pensione lorda di circa €
2.357,00, gravata tuttavia da diverse trattenute, tra cui € 216,00 per l'assegno divorzile, € 273,00 per una cessione volontaria del quinto ed € 147,00 per un pignoramento, con un netto disponibile di circa € 1.090,00. A fronte di tale situazione, nel febbraio 2024 ha dovuto contrarre un finanziamento, con una rata mensile di € 396,56, riducendo ulteriormente la propria capacità di sostenere le spese quotidiane.
La sig.ra Parte 2 pur essendo titolare di pensione sociale e priva di redditi propri, vive in una casa di proprietà e può contare sul supporto economico e personale dei figli, ormai adulti.
Sebbene anch'essa versi in condizioni economiche precarie ed abbia problemi di salute connessi all'età, al fine di evitare un contenzioso giudiziario, ha prestato il proprio assenso alla richiesta di revoca dell'assegno divorzile, in considerazione della necessità dell'ex coniuge di destinare le proprie risorse alle cure mediche salvavita.
Alla luce di quanto esposto, i ricorrenti chiedono la modifica delle statuizioni economiche contenute nella sentenza di divorzio, con revoca dell'assegno divorzile in favore della sig.ra
Parte 2 per il sopraggiunto stato di necessità del sig. Pt_1 . Come detto sopra, il ricorso è stato proposto congiuntamente dalle parti ai sensi dell'art. 473-bis 51 c.p.c, con le quali le parti hanno espressamente rinunciato alla comparizione personale.
Ora, stabilisce l'ultimo comma del predetto articolo che: "In caso di domanda congiunta di modifica delle condizioni inerenti all'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli e ai contributi economici in favore di questi o delle parti, il presidente designa il relatore che, acquisito il parere del pubblico ministero, riferisce in camera di consiglio. Il giudice dispone la comparizione personale delle parti quando queste ne fanno richiesta congiunta o sono necessari chiarimenti in merito alle nuove condizioni proposte".
Nel caso in esame è stato acquisito il parere favorevole del Pubblico Ministero e non sono emersi elementi di criticità che inducono a richiedere chiarimenti in merito alle nuove condizioni proposte. Queste, poi, non risultano contrarie all'interesse della prole e a norme imperative.
Ne consegue che le condizioni di divorzio tra le parti possono essere modificate conformemente a quanto richiesto.
Nulla deve disporsi in materia di spese, trattandosi di ricorso congiunto.
p.q.m.
Il Tribunale di Chieti, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
dispone la modifica delle condizioni di divorzio tra Parte 1 ed Parte 2
conformemente a quanto stabilito dalle parti nel ricorso depositato in data 5 dicembre
2024;
- nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Chieti, nella camera di consiglio del 4 febbraio 2025.
Il Presidente
dott. Guido Campli
Il Giudice est.
dott. Alessandro Chiauzzi