Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 24/12/2025, n. 2156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 2156 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02156/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01940/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1940 del 2024, proposto da
TT RA, UN CR e CE TO, rappresentati e difesi dagli avvocati Teresa Guadagnuolo e Roberto Battimelli, con domicilio eletto presso lo studio Teresa Guadagnuolo in Lamezia Terme, via Federico Nicotera, 29;
contro
Il Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza:
del giudicato della sentenza n. 403 del 4.5.2023 del Tribunale di Crotone, in funzione di giudice del lavoro.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Vista la memoria della difesa di parte ricorrente del 10 dicembre 2025 in ordine al parziale soddisfacimento di uno dei ricorrenti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 il dott. TI De AN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che:
- con sentenza n. 403 del 4.5.2023, passata in giudicato (come da attestazione del 3.12.2024), il Tribunale di Crotone, in funzione di giudice del lavoro, ha statuito come di seguito: “ Accerta e dichiara che le differenze retributive maturate dalle parti ricorrenti dal 18/1/2006 al 25/3/2022 (riconosciute dalla sentenza n.874/2018 del Tribunale di Crotone) ammontano ad euro 14.897,06 per FERA ANTONIETTA, euro 20.619,41 per AN FO ed euro 17.187,10 per UB IN e, per l’effetto, condanna il Ministero dell’Istruzione al pagamento, in favore della parte ricorrente, di quanto dovuto a tale titolo, oltre interessi o (se maggiore) rivalutazione come per legge dal 28/2/2023 al soddisfo. Accerta e dichiara che le parti ricorrenti hanno diritto al riconoscimento, alla data del 25/3/2022, di un’anzianità di servizio di 18 anni, 9 mesi e 6 giorni (FERA ANTONIETTA), di 17 anni, 11 mesi e 6 giorni (AN FO) e di 18 anni, 6 mesi e 18 giorni (UB IN). Condanna il Ministero dell’Istruzione al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 4.312,00 per compensi professionali, oltre contributo unificato (se dovuto e versato), spese generali, IVA e CPA come per legge (con distrazione). Pone le spese della CTU (liquidate con separato decreto) a carico del Ministero dell’Istruzione ”;
- nonostante la richiesta di pagamento avanzata in data 5 maggio 2023, la resistente p.a. è rimasta inerte, cosicché i ricorrenti hanno proposto l’actio iudicati quanto alle non corrisposte differenze retributive e al riconoscimento dell’anzianità di servizio per ciascuno di essi, chiedendo l’ottemperanza della pronuncia, con nomina di un commissario ad acta ;
Ritenuto che:
- è decorso il termine di moratoria di centoventi giorni dalla notifica della sentenza e, stante il perdurante inadempimento della p.a., l’azione ex art. 112, comma 2, lett. c) c.p.a. merita accoglimento;
- con memoria del 10.12.2025 i difensori dei ricorrenti, quanto alla posizione di uno di essi (CR UN), hanno rilevato che questo ultimo, con il cedolino del mese di gennaio 2025, ha ricevuto un parziale pagamento lordo per le causali di cui in ricorso, residuando l’interesse ad ottenere l’importo nella residua differenza come evincibile dagli atti.
- l’intimato Ministero deve, pertanto, eseguire la sentenza n. 403/2023 del Tribunale di Crotone, Sezione Lavoro, secondo le prescrizioni in essa contenute, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica, a cura di parte ricorrente, della presente decisione integralmente quanto ai ricorrenti RA TT e TO EN, dovendo liquidare a CR UN le somme residue come quantificate nella memoria del 10.12.2025;
- in caso di inutile decorso del termine di cui sopra, è nominato sin d’ora quale commissario ad acta un dirigente individuato dal Capo del Dipartimento per le risorse, l’organizzazione e l’innovazione digitale del Ministero dell’Istruzione e del Merito, affinché, entro sessanta giorni dalla comunicazione - a cura di parte ricorrente - dell’ulteriore inottemperanza dell’amministrazione, provveda, in via sostitutiva, a dare esecuzione alla pronuncia compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio;
- le spese per l’eventuale attività commissariale restano poste a carico dell’amministrazione inadempiente, in quanto comprese per legge nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale: infatti, la disposizione di cui all’art. 5-sexies, ottavo comma, della legge n. 89/2001, come introdotta dall’art. 1, comma 777, della legge n. 208/2015, ancorché dettata per i giudizi di ottemperanza ai decreti decisori emessi ai sensi della legge n. 89/2001, può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro;
- le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo con distrazione in favore dei difensori dei ricorrenti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto:
- ordina al Ministero dell’Istruzione di ottemperare alla sentenza n. 403/2023 del Tribunale di Crotone, Sezione Lavoro, nei sensi di cui in motivazione e, quindi, integralmente ai ricorrenti RA TT e TO EN e per il residuo quanto a CR UN, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione a cura dei ricorrenti della presente decisione;
- nomina sin d’ora, per il caso di protratta inottemperanza della p.a., quale commissario ad acta il dirigente individuato dal Capo del Dipartimento per le risorse, l’organizzazione e l’innovazione digitale del Ministero dell’Istruzione e del Merito, che provvederà su istanza di parte ed in caso di inutile decorso del termine a dare esecuzione alla sentenza entro ulteriori sessanta giorni.
Condanna l’amministrazione intimata al pagamento delle spese processuali in favore di ricorrenti, che vengono liquidate in complessivi € 2.033,00, oltre agli accessori di legge, con distrazione.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
DO EA, Presidente
CO Ciconte, Referendario
TI De AN, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| TI De AN | DO EA |
IL SEGRETARIO