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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 15/10/2025, n. 620 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 620 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
ILTRIBUNALE CIVILE DI VITERBO UFFICIO DEL GIUDICE DEL LAVORO
Proc. R.G.L.P. n. 791/2024 L.P.
Parte_1 contro e Controparte_1 Controparte_2
Il Giudice, Dott. Mauro Ianigro Letti gli atti del procedimento in epigrafe;
vista la sostituzione dell'udienza con deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c.; preso atto della regolare comunicazione del provvedimento di fissazione dell'udienza; preso atto del tempestivo deposito delle “note di trattazione scritta” ad opera dell'Avv. GULLO CARMELO per la parte ricorrente e e che non risultano depositate note per conto delle parti resistenti visti gli artt. 429 e 127ter u.c. c.p.c., decide la causa come segue depositando motivazione contestuale in forma telematica. Viterbo lì 15/10/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr. Mauro IANIGRO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
in funzione di giudice del lavoro, in persona del Dr. Mauro Ianigro, ha pronunciato la seguente SENTENZA
(Emessa ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45 co. 17 della L. 69/09)
nella causa iscritta al n. 791 del R.G. Contenzioso Lavoro e Previdenza per l'anno 2024 vertente TRA
(C.F. = ), Parte_1 C.F._1 nato a [...] il [...], residente in [...], elettivamente domiciliato in Milazzo (Me), Via Maio Mariano n. 84, presso lo studio dell'avv. Carmelo Gullo, cod. fisc.: mail: , pec.: CodiceFiscale_2 Email_1
06, ch giusta Email_2 procura in calce al ricorso introduttivo, RICORRENTE E
, (C.F. = ), Controparte_1 P.IVA_1
(c.f. = Controparte_2 P.IVA_2
o temp tati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, (C.F. ), presso i cui uffici in via dei Portoghesi, 12, Roma PEC: P.IVA_3
è domiciliato Email_3 RESISTENTE OGGETTO: riconoscimento status vittima del dovere e benefici. CONCLUSIONI: i procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 23.5.2024 ha adito questo Tribunale in Parte_1 funzione di Giudice del Lavoro, esponendo di essersi arruolato nell'Esercito Italiano in data 5.7.1988; di aver svolto servizio dal 5.2.1988 ad aprile 1991 presso il 70° Stormo AM di Latina frequentando il corso di pilotaggio, partecipando a molte missioni in cui si effettuavano anche manovre acrobatiche che sottoponevano il corpo a brusche accelerazioni e rapide variazioni;
che da aprile 1991 a febbraio 1992 aveva prestato servizio al Centro Aviazione Leggera dell'Esercito a Viterbo;
di aver in seguito frequentato un corso di pilotaggio su elicottero;
che nel successivo corso del servizio aveva accumulato un elevato numero di ore di volo ed aveva svolto diverse missioni, aveva partecipato ad esercitazioni di sopravvivenza in cui alimentazione e cura del corpo erano state poco curate;
che l'11 dicembre 2006, dopo essersi sottoposto alle prescritta profilassi, aveva ha iniziato una Kosovo e dal 6 gennaio aveva iniziato ad accusare i sintomi di quello che in seguito che in seguito gli sarebbe stata diagnosticata come "Ascesso perianale intersfinterico fistolizzato, chirurgicamente politrattato con fistulectomia e drenaggi in soggetto affetto dafistole recidivanti"; che nel corso della missione era andato incontro a diversi disagi;
che una iniziale errata diagnosi aveva peggiorato la situazione;
di essere stato sottoposto a plurimi interventi chirurgici e di essere stato soggetto a recidiva;
che nel 2021 era stato dichiarato temporaneamente non idoneo al volo;
di essere attualmente in attesa di sottoporsi al suo quinto intervento;
di aver chiesto in data 07/7/2023, il riconoscimento dello Status di “Vittima del Dovere” o di “Equiparato alle Vittime del Dovere” ai sensi della Legge 23 settembre 2005, n. 266; che l'istanza era stata definita negativamente con determinazione n. 532 del 28/9/2023. In diritto ha dedotto l'esistenza di un nesso di causalità tra la patologia riportata ed il servizio svolto ai sensi dell'art. 1, commi 563 e 564, assumendo essere dipendenti dalle particolari condizioni ambientali od operative e contratte in occasione e a seguito di missioni di qualunque natura effettuate dentro e fuori dei confini nazionali;
che nello specifico era ravvisabile una responsabilità dell'amministrazione ex art. 2087 c.c. e art. 253 del d.P.R. n. 90/2010 in relazione al d.lgs. n. 81/2008; che conseguentemente la patologia afferente il ricorrente era da attribuire alle condizioni igienico sanitarie in cui lo stesso aveva vissuto ed al mancato rispetto delle tempistiche previste per le inoculazioni dei vaccini e alla mancata verifica della idoneità psico-fisica prima dell'avvio alla missione durante la quale era stata contratta la patologia. Tutto ciò esposto ha quindi concluso chiedendo "… 2) dichiari e riconosca, previo disapplicazione, annullamento, modifica o riforma della determinazione negativa n. 532 del 28/9/2023 del Controparte_1
, al sig. lo Status di Equiparato Vittima del Dovere ai sensi della
[...] Parte_1 art. 1, comma 564, 3) per l'effetto, ordini l'iscrizione del sig. nella graduatoria unica Parte_1 nazionale di cui all'art. 3, comma 3, del DPR 243/2006, r in giudizio il
[...]
, 4) sempre per l'effetto, riconosca al sig. tutti i diritti, patrimoniali e non, CP_2 Parte_1 le normative vigenti e specificatamente: a una invalidità Parte_1 complessiva (I.C.) pari al 35%, o quella percentuale che si ritenga conforme a giustizia, con eventuale disponenda C.TU., e conceda, conseguenzialmente, allo stesso la speciale elargizione, di euro 2.000,00 (duemila/00) per ogni punto d'invalidità accertato e riconosciuto, soggetta a perequazione (D.L. n. 159/2007, art. 34, comma 1, convertito dalla L. n. 222/2007, art. 34; art. 3 l. 466/80), o quell'importo ritenuto conforme a giustizia, b) conceda al ricorrente l'assegno vitalizio di euro 258,23 (duecentocinquantotto/23), soggetto a perequazione annua, aumentato ad euro 500,00 dal 1 gennaio 2006, soggetto a perequazione (art. 2 della L. 407/98 così come modificata dalla L. n. 350/2003, art. 4, comma 238; Suprema Corte di Cassazione, sezioni unite, sentenza n. 7761 del 27/3/2017), c) conceda lo speciale assegno vitalizio di euro 1.033,00 (milletrentatre/00), soggetto a perequazione, dal 1 gennaio 2008 (L. n. 244/2007, art. 2, comma 105; L. 206/2004, art. 5, comma 3), d) nonché tutti gli altri diritti previsti dalla legge a favore dei soggetti Vittime del Dovere o dei loro superstiti riconosciuti dalla L. 302/1990, D.P.R. 243/2006, L. 206/2004, L. 407/98 (esenzione dal pagamento del ticket (fascia C); riconoscimento assistenza psicologica a carico dello Stato;
beneficio dell'esenzione dall'imposta di bollo, relativamente ai documenti ed agli atti delle procedure di liquidazione dei benefici, nonché quello dell'esenzione delle indennità erogate da ogni tipo di imposta (ivi incluso l'IRPEF); borse di studio, esenti da imposizione fiscale, in favore delle vittime, dei figli e degli orfani, per ogni anno di scuola elementare, secondaria e di corso universitario), f) sempre per l'effetto, condanni il , in persona del Ministro pro tempore, al pagamento delle Controparte_1 somme dovute al Sig. per i motivi sopra esplicitati nonché al riconoscimento a favore dello Parte_1 stesso di ogni altro d niale, riconosciuto agli Equiparati alle Vittime del Dovere, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo. Con vittoria di spese, onorari e competenze con distrazione a favore del sottoscritto procuratore costituito". Le amministrazioni convenute si sono costituite eccependo:
- il difetto di legittimazione passiva in capo al;
Controparte_2
- la prescrizione delle pretese attoree;
- la prescrizione dei benefici di carattere economico;
- l'insussistenza della causa di servizio;
- l'infondatezza della pretesa di riconoscimento della qualità di “vittima del dovere” ai sensi dei del comma 564 della legge 266 del 2006;
- la mancata quantificazione dell'invalidità, incidente sui benefici rivendicati;
- la non riconoscibilità degli interessi legali Ha conseguentemente concluso chiedendo "respinta ogni contraria istanza anche istruttoria e previa declaratoria di difetto di legittimazione passiva in capo al , rigettare il ricorso di controparte Controparte_2 in quanto tutte le pretese sono prescritte e, comunque, info spese di lite". La causa, istruita con prove documentali, è stata decisa in data odierna con motivazione contestuale all'esito della trattazione cartolare disposta ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. Il ricorso è infondato.
RICOSTRUZIONE DELLA VICENDA AMMINISTRATIVA Le amministrazioni convenute hanno fornito la seguente ricostruzione che risulta avvalorata dalla documentazione in atti e comunique incontestata dal ricorrente. Con l'istanza prodotta in data 07/06/2007 il ricorrente aveva chiesto il riconoscimento dell'infermità accertata come dipendente da causa di servizio. Con il p.v. mod. BL/B n. A50713987 del 09/11/2009 la Commissione Medica Ospedaliera (C.M.O.) di Roma aveva giudicato il richiedente affetto da “esiti di intervento chirurgico per fistola perianale” infermità giudicata non ascrivibile ad alcuna categoria. Con il parere n. 27685/2013 del 21.11.2013 il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio riteneva la suddetta infermità non dipendente da causa di servizio. Con decreto n. 792/N del 30.03.2015, notificato il 08.06.2016, l'Amministrazione Difesa, conformemente al parere emesso dal Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, aveva respinto l'istanza di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio ed aveva conseguentemente negato il beneficio indennitario. Con atto in data 21/04/2015 l'interessato aveva presentato, tramite il Reparto di appartenenza, istanza di riesame corredata da un nuovo rapporto informativo ed una relazione medico – legale di parte. Il Comitato di Verifica con parere n. 16504/2015 del 17.09.2015 aveva confermato il precedente parere negativo, dandone comunicazione con nota n. M_D GPREV 85708 del 27/05/2016. Il ricorrente aveva impugnato tale il provvedimento di diniego innanzi al T.A.R. Lazio chiedendone l'annullamento; con sentenza RG 10131/2016 pubblicata in data 08/08/2023 il TAR Lazio aveva tuttavia respinto il ricorso. Con istanza in data 07/07/2023 il ricorrente aveva chiesto il riconoscimento dei benefici previsti ai sensi del DPR 243/2006 per l'infermità “ascesso perianale intersfinterico fistolizzato, chirurgicamente politrattato con fistulectomia e drenaggi in soggetto affetto da fistole recidivanti”. Con nota M_D A934676 0000532 2023-09-28 l'Amministrazione aveva respinto l'istanza sia ai sensi dell'art. 1 comma 564 della legge n. 266/2005, in quanto mancante il presupposto del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, necessario ed indispensabile per il successivo accertamento delle
“particolari condizioni ambientali od operative di missione”, che per l'intervenuta prescrizione ordinaria, ai sensi dell'art. 2946 c.c., in combinato disposto con gli artt. 2934 e 2935 c.c., essendo decorsi oltre dieci anni dalla data di entrata in vigore della norma primaria (art. 1, commi 563 e 564, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266), e stante la data di conoscibilità della patologia risalente al 17.01.2007 (come da verbale BL/B n. 50713987 del 09/11/2009 della CMO di Roma). Con il presente ricorso il ha chiesto, previa disapplicazione della determinazione Parte_2 negativa 532 del 28/09 imento dello status di “Equiparato” alle vittime del dovere, con conseguente concessione dei relativi benefici come la speciale elargizione, lo speciale assegno vitalizio (dal 01.01.2008) e l'assegno vitalizio (dal 01/01/2006), il riconoscimento di tutte le provvidenze di carattere assistenziale.
IL QUADRO NORMATIVO IN TEMA DI VITTIME DEL DOVERE In diritto va premesso che l'individuazione della figura di vittima del dovere era stata originariamente delineata dalla legge 27 ottobre 1973, n. 629. In seguito la legge 13 agosto 1980, n. 466 , (recante “Speciali elargizioni a favore di categorie di dipendenti pubblici e di cittadini vittime del dovere o di azioni terroristiche”) all'art. 3 aveva disposto che “(…) Ai magistrati ordinari, ai militari dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo degli agenti di custodia, al personale del Corpo forestale dello Stato, ai funzionari di pubblica sicurezza, al personale del Corpo di polizia femminile, al personale civile della Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, ai vigili del fuoco, agli appartenenti alle Forze armate dello Stato in servizio di ordine pubblico o di soccorso, i quali, in attività di servizio, per diretto effetto di ferite o lesioni subite nelle circostanze ed alle condizioni di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge, abbiano riportato una invalidità permanente non inferiore all'80 per cento della capacità lavorativa o che comporti, comunque, la cessazione del rapporto d'impiego, e' concessa un'elargizione nella misura di lire 100 milioni (…)”. La legge 20 ottobre 1990, n. 302 ("Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata") – poi modificata dalla legge 23 novembre 1998, n. 407 – all'art. 1 aveva previsto, in favore di chiunque avesse subito un'invalidità permanente, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza di atti di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, una elargizione fino a lire 150 milioni, in proporzione alla percentuale di invalidità riscontrata, con riferimento alla capacità lavorativa, in ragione di 1,5 milioni per ogni punto percentuale. Il co 5 aveva altresì disposto che "Ai fini del presente articolo l'invalidità permanente che comporti la cessazione dell'attività lavorativa o del rapporto di impiego è equiparata all'invalidità permanente pari a quattro quinti della capacità lavorativa (…)”. L'art. 3 ("Opzione del beneficiario per un assegno vitalizio") ha invece disposto che "Il cittadino italiano, anche dipendente pubblico, che subisca un'invalidità permanente pari almeno a due terzi della capacità lavorativa, nei casi previsti dall'articolo 1, può optare, in luogo della elargizione in unica soluzione, per un assegno vitalizio commisurato all'entità della invalidità permanente, in riferimento alla capacità lavorativa, in ragione di lire 12 mila mensili per ogni punto percentuale"; l'art. 8 (rubricato "rivalutazione dei benefici") aveva chiarito che “(…) Gli assegni vitalizi di cui alla presente legge sono soggetti ad una automatica rivalutazione annuale in misura pari al tasso di inflazione accertato per l'anno precedente, sulla base dei dati ufficiali ISTAT, e sono esenti dall'IRPEF.
2. Le elargizioni previste dalla presente legge sono rivalutate con i criteri di cui al comma 1 alla data della corresponsione e sono esenti dall'IRPEF (…)". Con il D.P.R. 28 luglio 1999, n. 510, era stato adottato il “Regolamento recante nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata”. L'art. 82 della legge 388 del 23 dicembre 2000, (“Disposizioni in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata”) aveva successivamente esteso i benefici di cui alle Leggi 302/90 e 407/98 al personale di cui all'art. 3 della L. 466/80, ferito nell'adempimento del dovere a causa di azioni criminose posteriori al 1° gennaio 1990 ed ai loro eventuali superstiti. La legge 24 dicembre 2003, n. 350 all'art. 4, co. 238 aveva poi previsto l'adeguamento dell'assegno vitalizio di cui alla legge n. 407/98, da € 258,23 ad € 500.00 ("Con effetto dal 1° gennaio 2004 i trattamenti mensili dei soggetti destinatari dell'assegno vitalizio di cui all'articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni, sono elevati a 500 euro mensili"). La legge 3 agosto 2004, n. 206, ("Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tali matrice”), aveva quindi previsto benefici pensionistici e sul trattamento di fine rapporto a tutte le vittime di atti terroristici ed aveva aumentato la misura dell'elargizione di cui alla L. 302/90 innalzandola fino ad un massimo di € 200.000 "in proporzione alla percentuale di invalidità riportata, in ragione di 2.000 euro per ogni punto percentuale". L'art. 5 co. 3 aveva inoltre disposto "A chiunque subisca o abbia subito, per effetto di ferite o di lesioni, causate da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, un'invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa, nonché ai superstiti delle vittime, compresi i figli maggiorenni, è concesso, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, oltre all'elargizione di cui al comma 1, uno speciale assegno vitalizio, non reversibile, di 1.033 euro mensili, soggetto alla perequazione automatica …". La legge 23 dicembre 2005 n. 266 ("Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)", al co. 563 ha invece stabilito che "Per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi: a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità; b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
d) in operazioni di soccorso;
e) in attività di tutela della pubblica incolumità; f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità". Il successivo co. 564 ha inoltre disposto che "Sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative". In ultimo il co. 565 ha stabilito che "Con regolamento da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinati i termini e le modalità per la corresponsione delle provvidenze, entro il limite massimo di spesa stabilito al comma 562, ai soggetti di cui ai commi 563 e 564 ovvero ai familiari superstiti". Il regolamento è stato effettivamente emanato con DPR 7 luglio 2006 n. 243 ("Regolamento concernente termini e modalità di corresponsione delle provvidenze alle vittime del dovere ed ai soggetti equiparati, ai fini della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo, a norma dell'articolo 1, comma 565, della legge 23 dicembre 2005, n. 266"). Tale regolamento ha precisato che ai fini del regolamento "si intendono: a) per benefici e provvidenze le misure di sostegno e tutela previste dalle leggi 13 agosto 1980, n. 466, 20 ottobre 1990, n. 302, 23 novembre 1998, n. 407, e loro successive modificazioni, e 3 agosto 2004, n. 206; b) per missioni di qualunque natura, le missioni, quali che ne siano gli scopi, autorizzate dall'autorita' gerarchicamente o funzionalmente sopraordinata al dipendente;
c) per particolari condizioni ambientali od operative, le condizioni comunque implicanti l'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto" (art. 1). Il D.L. n. 159/07, convertito nella legge 29 novembre 2007, n. 222, con l'art. 34 ha esteso il diritto all'elargizione di cui all'art. 5 co. 1 e 5 della L. 206/04 in favore delle vittime del dovere e della criminalità organizzata ed ai loro familiari superstiti.
SULLE RICONDUCIBILITA' DEL FATTO ALLE IPOTESI DI LEGGE. La domanda attorea non può trovare accoglimento non essendo l'infermità riconducibile ad alcuna delle ipotesi menzionate dai commi 563 e 564 della legge 266/2005. Quanto al co. 263 occorre osservare come neanche il ricorrente si sia premurato di individuare la natura del servizio al quale sarebbe riconducibile quello che assume essere causa e ragione della insorgenza della patologia. Lo stesso ricorrente riconduce l'infermità alle particolari condizioni ambientali od operative a cui era stato sottoposto in occasione della missione in Kosovo ed in particolare al disagio derivante dalle precarie condizioni igienico sanitarie in cui stesso aveva vissuto ed al mancato rispetto delle tempistiche previste per l'inoculazione dei vaccini, nonché alla mancata verifica della idoneità psico-fisica prima dell'avvio alla missione. Non risulta conseguentemente dedotto alcun nesso con ipotetici servizi svolti dal ricorrente tra quelli elencati dal co. 563 e consistenti: a) in attività di contrasto ad un qualche tipo di criminalità; b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
d) in operazioni di soccorso;
e) in attività di tutela della pubblica incolumità; f) infermità riportate a seguito di azioni, anche non ostili, recate nei suoi confronti in contesti di impiego internazionale. La riconducibilità della patologia alle ipotesi del co. 563 è conseguentemente da escludere. A conclusioni diverse occorre pervenire riguardo all'ipotesi del co. 564 inerente alle infermità contratte in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali. Come anticipato, l'equiparazione alle vittime del dovere è in questo caso operata dalla norma a condizione che l'infermità sia riconosciuta dipendente da causa di servizio in ragione delle particolari condizioni ambientali od operative il cui l'istante era stato esposto. Nel caso in esame, le amministrazioni convenute hanno sottolineato l'insussistenza del presupposto rammentando come la dipendenza dell'infermità da causa di servizio fosse stata esclusa con il parere n. 27685/2013 del 21.11.2013 del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio e con decreto dell'amministrazione della difesa n. 792/N del 30.03.2015; che l'originario parere era stato confermato dal Comitato di Verifica con parere n. 16504/2015 del 17.09.2015; che il ricorso proposto dal ricorrente al TAR Lazione era stato respinto con sentenza pubblicata in data 08/08/2023 (RG 10131/2016). La circostanza non appare tuttavia dirimente posto che, in tema di connessioni tra infermità da causa di servizio e status di vittima del dovere, l'orientamento della S.C. può essere riassunto nei seguenti termini: "affinché possa ritenersi che una vittima del dovere abbia contratto una infermità in qualunque tipo di servizio non è sufficiente la semplice dipendenza da causa di servizio, occorrendo che quest'ultima sia legata a "particolari condizioni ambientali o operative" implicanti l'esistenza, od anche il sopravvenire, di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto, sicché è necessario identificare, caso per caso, nelle circostanze concrete alla base di quanto accaduto all'invalido per servizio, un elemento che comporti l'esistenza od il sopravvenire di un fattore di rischio maggiore rispetto alla normalità di quel particolare compito" (Cass. n. 21969 del 2017; n. 24592 del 2018; n. 13367 del 2020); quanto detto conduce ad escludere … l'esistenza di un nesso di pregiudizialità logico giuridica, … tra la questione devoluta al giudice amministrativo, di riconoscimento dell'infermità come dipendente da causa di servizio, e la domanda oggetto di accertamento dello status di soggetto equiparato alle vittime del dovere;
quest'ultima, infatti, è ancorata a elementi costitutivi diversi dalla prima in quanto rappresentati dalla "causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative" e presuppone l'accertamento di infermità derivanti non dall'ordinario svolgimento dei compiti di istituto bensì dall'esistenza di condizioni ambientali e operative particolari, cioè eccedenti, in ragione del più elevato fattore di rischio, le ordinarie modalità di esecuzione dell'attività; 29. con la conseguenza che l'accertamento dell'infermità come derivante da causa di servizio non è sufficiente ai fini del riconoscimento dello status di soggetto equiparato alle vittime del dovere e, analogamente, il mancato riconoscimento della causa di servizio non può di per sé determinare l'insussistenza dei requisiti per i benefici, di natura assistenziale, di cui alla legge n. 266 del 2005" (Cass. Sez. L. n. 28696/2020 del 20.10.2020 dep. 16.12.2020). Benché possa astrattamente dubitarsi della possibilità di ravvisare una causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative lì dove risulti esclusa con efficacia di giudicato ogni più generica causa di servizio, il suesposto orientamento, che assume la diversità dei due presupposti e l'inesistenza di un rapporto di pregiudizialità logico giuridica tra le domande oggetto dei due distinti procedimenti, ha indotto a ritenere comunque necessario l'accertamento, in fatto e sotto il profilo sanitario, delle particolari condizioni ambientali od operative a cui il ricorrente ha inteso ricondurre l'insorgere della patologia (condizioni igieniche e sequenza delle vaccinazioni).
DELLA PRESCRIZIONE DELLO STATUS DI VITTIMA DEL DOVERE E DELLE PRESTAZIONI ASSISTENZIALI O INDENNITARIE Va disattesa l'eccezione di prescrizione sollevata da parte resistente. Si deve infatti rammentare che la Corte di Cassazione sez. Lavoro con la sentenza n. 17440 del 30/05/2022 ha risolto la delicata questione circa la prescrittibilità dell'azione volta all'accertamento della condizione di vittima del dovere, da intendersi come "posizione soggettiva, sintesi di un insieme normativo applicabile ad una determinata persona e rilevante per il diritto in maniera non precaria né discontinua [...], che secondo l'apprezzamento comune distingue un soggetto dagli altri" (così Cass. S.U. n. 483 del 2000, in motivazione). La Suprema Corte ha chiarito come la condizione di vittima del dovere, tipizzata dall'art. 1, commi 563 e 564, della l. n. 266 del 2005, ha natura di “status”, cui consegue l'imprescrittibilità dell'azione volta al suo accertamento, ma non dei benefici economici che in tale "status" trovano il loro presupposto, quali i ratei delle prestazioni assistenziali previste dalla legge. Nello specifico la Corte ha affermato che: “la questione se la categoria di "vittima del dovere" tipizzata dall'art. 1, commi 563-564, I. n. 266/2005, costituisca uno status e sia come tale imprescrittibile, salva la prescrizione dei ratei delle prestazioni assistenziali previste dalla legge. Va anzitutto ricordato, al riguardo, che, interpretando le disposizioni citate, le Sezioni Unite di questa Corte hanno già chiarito che esse istituiscono "un diritto di natura prevalentemente assistenziale volto a prestare un ausilio a chi abbia subito un'infermità o la perdita di una persona cara a causa della prestazione di un servizio in favore di amministrazioni pubbliche da cui siano derivati particolari rischi", il quale "non rientra nello spettro di diritti e doveri che integrano il rapporto di lavoro subordinato dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche", ma "si colloca fuori e va al di là di tale rapporto, contrattualizzato o meno che esso sia, potendo riguardare anche soggetti che con l'amministrazione non abbiano un rapporto di lavoro subordinato ma abbiano in qualsiasi modo svolto un servizio" (così Cass. S.U. n. 23300 del 2016, in motivazione, testualmente ripresa da Cass. S.U. n. 22753 del 2018). Si tratta quindi di provvidenze che trovano causa nella morte o nell'infermità permanente che abbia attinto quanti, anche indipendentemente da un rapporto d'impiego con una pubblica amministrazione, abbiano prestato un servizio a beneficio della collettività da cui siano derivati e concretizzati in loro danno particolari rischi: e dunque, come può senz'altro aggiungersi in relazione alle fattispecie espressamente tipizzate dalla lettera dei commi 563 e 564 dell'art. 1, I. n. 266/2005, di un servizio che a sua volta costituisce adempimento di un dovere nell'interesse della collettività (art. 2 Cost.). […] non può essere dubbio che le provvidenze in esame rientrino nell'ambito della tutela di cui all'art. 38 Cost.: la disposizione costituzionale ult. cit., nel riferirsi all'idea di "sicurezza sociale" e nell'ipotizzare soltanto due modelli tipici della medesima, uno dei quali fondato unicamente sul principio di solidarietà (primo comma) e l'altro suscettibile di essere realizzato mediante strumenti mutualistico assicurativi (secondo comma), "non esclude tuttavia, e tantomeno impedisce, che il legislatore ordinario delinei figure speciali nel pieno rispetto dei principi costituzionalmente accolti" (così, testualmente, Corte cost. n. 31 del 1986). E se è vero che la disciplina delle provvidenze dettate per le vittime del dovere può legittimamente considerarsi come una delle possibili "figure speciali di sicurezza sociale", la cui ratio va individuata nell'apprestare peculiari ed ulteriori forme di assistenza per coloro che siano rimasti vittima dell'adempimento di un dovere svolto nell'interesse della collettività, che li abbia esposti ad uno speciale pericolo e all'assunzione di rischi qualificati rispetto a quelli in cui può incorrere la restante platea dei dipendenti pubblici o degli incaricati di un pubblico servizio (così Cass. n. 29204 del 2021), non si possono non ravvisare nella situazione giuridica istituita dal legislatore tutti i presupposti dello status, nello specifico senso di cui dianzi s'è detto: valendo la categoria di "vittima del dovere" a differenziare una particolare categoria di soggetti al fine di apprestare loro un insieme di benefici previsti dalla legge e riepilogati dall'art. 4, d.P.R. n. 243/2006. Resta per contro ferma la conclusione dei giudici di merito secondo cui l'imprescrittibilità dell'azione volta all'accertamento dello status di vittima del dovere non si estende ai benefici economici che in tale status trovano il loro presupposto, come nella specie il diritto all'assegno mensile vitalizio ex art. 2, I. n. 407/2008, e all'assegn mensile vitalizio ex art. 5, comma 3, I. n. 206/2004”. Per la valutazione delle osservazioni critiche formulate dall'amministrazione in materia sembra quindi utile rinviare alle argomentazioni della richiamata sentenza. Per quanto rileva in questa sede è sufficiente osservare che alla luce di quanto sopra esposto va escluso che il riconoscimento dello status sia soggetto a prescrizione o decadenza. Ciò che rimane sottoposto a prescrizione è semmai la prestazione connessa al riconoscimento dello status di vittima del dovere e dunque il diritto di credito che ne consegue. Dalla natura assistenziale ed indennitaria di tali prestazioni [Cass., sez. un., 11 febbraio 1998, n. 1442], in assenza di contrarie disposizioni specifiche, deriva l'applicazione del generale termine decennale di prescrizione, [cfr. in tal senso, tra le altre, Cass., 12 maggio 2014, n.10215]; termine da intendersi decorrente da quando il diritto poteva essere fatto valere. Tale decorrenza non può tuttavia essere sempre individuato nell'accertamento dello status che si acquisisce ex lege al verificarsi delle condizioni previste dalla legge;
tale decorrenza può essere piuttosto identificata con la data di entrata in vigore delle rispettive disposizioni normative che hanno progressivamente riconosciuto o esteso il diritto alle singole prestazioni. La prescrizione, inoltre, deve ritenersi operare diversamente a seconda che la prestazione abbia natura di elargizione una tantum ed in un'unica soluzione o in erogazioni mensili continuative: se infatti nel primo caso essa determina l'estinzione integrale del diritto alla prestazione, nei restanti casi fa venir meno il solo diritto alle rate per le quali può dirsi maturata.
DELL'ACCERTAMENTO DELL'INVALIDITA' E DEL NESSO DI CUSALITA' Nel merito, ai fini della determinazione della invalidità, va riconosciuta l'applicabilità del DPR 181/2009 (recante "Regolamento recante i criteri medico-legali per l'accertamento e la determinazione dell'invalidità e del danno biologico e morale a carico delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice, a norma dell'articolo 6 della legge 3 agosto 2004, n. 206"), rammentando che la L. 206/2004 (esteso alle Vittime del Dovere e soggetti ad esse equiparati dall'art. 4, comma 1, lett. c, punto 1 del D.P.R. nr. 243/06) all'art. 6 prevede che "1. Le percentuali di invalidità già riconosciute e indennizzate in base ai criteri e alle disposizioni della normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge sono rivalutate tenendo conto dell'eventuale intercorso aggravamento fisico e del riconoscimento del danno biologico e morale. Per le stesse finalità è autorizzata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2004". Il DPR 181/2009 chiarisce nelle premesse: "Ritenuto pertanto di dover disciplinare i criteri medico-legali con disposizioni di carattere generale cui debbono attenersi le commissioni mediche di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 510 del 1999". All'art. 3 ("Criteri medico-legali per la valutazione dell'invalidità permanente") esso dispone "Per l'accertamento dell'invalidità si procede tenendo conto che la percentuale d'invalidità permanente (IP), riferita alla capacità lavorativa, è attribuita scegliendo il valore più favorevole tra quello determinato in base alle tabelle per i gradi di invalidità e relative modalità d'uso approvate, in conformità all'articolo 3, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 40 …"; mentre all'art. 4 ("Criteri medico-legali per la rivalutazione dell'invalidità permanente, e per la determinazione del danno biologico e del danno morale") prevede che "1. Per la rivalutazione delle invalidità già riconosciute e indennizzate, si procede secondo i seguenti criteri e modalità: a) la percentuale d'invalidità permanente (IP), riferita alla capacità lavorativa, è attribuita secondo quanto indicato all'articolo 3. Resta salva l'applicazione di altri criteri tabellari, adottati in sede di prima valutazione, se più favorevoli;
b) la percentuale del danno biologico (DB) è determinata in base alle tabelle delle menomazioni e relativi criteri applicativi di cui agli articoli 138, comma 1, e 139, comma 4, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni;
c) la determinazione della percentuale del danno morale (DM) viene effettuata, caso per caso, tenendo conto della entità della sofferenza e del turbamento dello stato d'animo, oltre che della lesione alla dignità della persona, connessi ed in rapporto all'evento dannoso, fino ad un massimo dei 2/3 del valore percentuale del danno biologico;
d) la percentuale unica di invalidità indicante l'invalidità complessiva (IC), di cui all'articolo 6 della legge 3 agosto 2004, n. 206, che in ogni caso non può superare la misura del cento per cento, è data dalla somma delle percentuali del danno biologico, del danno morale e del valore, se positivo, risultante dalla differenza tra la percentuale di invalidità riferita alla capacità lavorativa e la percentuale del danno biologico: IC= DB+DM+ (IP-DB)". Infine l'art. 6 dispone "1. A fare data dall'entrata in vigore del presente regolamento le commissioni mediche provvedono all'accertamento delle invalidità secondo quanto previsto agli articoli 3 e 4" e che " …Le domande, presentate a partire dalla data di entrata in vigore della legge n. 206 del 2004, cui non sia seguito l'accertamento medico-legale da parte delle commissioni di cui all'articolo 2, comma 2, per sopravvenuto decesso del danneggiato, sono da considerare utilmente prodotte per la determinazione della nuova percentuale di invalidità, comprensiva del danno biologico e morale". L'orientamento della S.C. è d'altra parte nel senso che "In materia di trattamenti previdenziali ed assistenziali in favore delle vittime di atti terroristici, il regolamento di cui al D.P.R. 30 ottobre 2009, n. 181 è volto a dettare una disciplina univoca e generale, in modo da consentire l'applicazione dell'art. 6 della legge 3 agosto 2004, n. 206 - che prevede la rivalutazione delle indennità tenendo conto del danno biologico e di quello morale, senza determinarne i criteri - ed introduce, pertanto, disposizioni immediatamente applicabili ai procedimenti giurisdizionali non conclusi con sentenza definitiva, e, dunque, anche in sede di legittimità" (Sez. L, Sentenza n. 11834 del 27/05/2014 (Rv. 630968 - 01). Anche alla luce del principio costituzionale di cui all'art. 3 Cost., deve quindi ritenersi, ai fini della determinazione dei benefici spettanti alle vittime del dovere, l'applicabilità dei criteri di determinazione dell'invalidità non solo alle istanze pregresse ma anche a quelle successive alla entrata in vigore del decreto in esame. Nel caso in esame deve ritenersi inconferente il presunto inadempimento datoriale consistente nella omessa verifica delle condizioni di salute del ricorrente in vista della missione in Kosovo. Delle due l'una: o si sostiene che la patologia era insorta nel corso della missione e per effetto della precarie condizioni igieniche in cui il ricorrente era venuto a trovarsi all'estero, ed in tal caso non si vede quale rilievo possa aver avuto l'eventuale mancata effettuazione della visita medica che mai avrebbe potuto riscontrare una patologia ancora non insorta;
oppure si sostiene che la patologia fosse già esistente e diagnosticabile in occasione della visita medica cui avrebbe potuto e dovuto essere sottoposto prima della partenza per l'estero e allora occorrerebbe escludere la riconducibilità della infermità alle particolari condizioni ambientali e operative incontrate durante la missione in Kosovo Tutto ciò premesso va sottolineato che il consulente con l'allegata relazione ha descritto e quantificato la lesione nei seguenti termini: "IV. – Dalla documentazione sanitaria in atti si evince che in occasione della visita occorsa in data 6.01.2007 presso MNTF W Joint Enterprise Medical Unit Villaggio Italia veniva posta diagnosi di: “emorroidi esterne”. In data 9.01.2007, presso la medesima struttura sanitaria, veniva certificata la presenza di : “emorroidi interne ed esterne flogosate”. Il giorno 17.01.2007 il ricorrente presentava fistola perianale come certificato rilasciato dal Dott. presso il Presidio Ospedaliero Centrale di Persona_1
Viterbo. Le emorroidi sono vene emorroidarie divenute varicose per lo sfiancamento della parete e con insufficiente tenuta delle valvole dei capillari venosi e arteriosi;
la stasi provoca infiammazione e fragilità della mucosa del canale anale ano-rettale. Il ristagno di sangue poco ossigenato, l'ambiente caldo-umido e contaminato provocano sofferenza della mucosa ma anche dei legamenti con conseguente scivolamento del canale anorettale in basso, oltre l'orifizio anale, talora persino con ulteriore prolasso della mucosa rettale stessa Le emorroidi, specialmente se infiammate o trombizzate (con coaguli di sangue), possono favorire lo sviluppo di un ascesso perianale, in quanto possono creare un ambiente favorevole alla proliferazione batterica, aumentando il rischio di infezione e formazione di ascessi. Tale condizione, che appare essere quella causalmente più probabile nel determinismo dell'infermità denunciata dal ricorrente, risulta essere patita da quest'ultima in epoca di gran lunga precedente a quella della missione in Kosovo”. Sulla scorta di tali premesse il consulente ha quindi concluso: “sulla base della documentazione esaminata e degli accertamenti svolti, è possibile rispondere ai quesiti postimi dall'Ill.mo Magistrato come segue: a) il Sig. risulta affetto dalla seguente infermità: Esiti di intervento chirurgico Parte_1 di fistulectomia e drenaggio per ascesso perianale intersfinterico fistolizzato. b) come illustrato in sede di considerazioni medico-legali, alle quali si rimanda per l'estesa trattazione della vicenda per cui è causa, rsulta pertanto condivisibile il parere n. 27685/2013 espresso in data 21.11.2013 dal Comitato di Verifica per le Cause di Servizio il quale riteneva l'infermità denunciata dal ricorrente non dipendente da causa di servizio, requisito tra l'altro utile al riconoscimento dei benefici richiesti nell'atto di ricorso”. La mancanza del nesso di causalità con lo svolgimento del servizio impedisce l'accoglimento della domanda. Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale definendo il giudizio, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede: respinge il ricorso proposto da nei confronti del Parte_1 [...]
e del;
CP_2 Controparte_1 ente, iquidate in complessivi € 2.760,00 per compensi professionali, oltre rimb. forf. spese generali, IVA e CPA come per legge, oltre spese di CTU come separatamente liquidate. Viterbo lì, 15 ottobre 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr. Mauro IANIGRO
Proc. R.G.L.P. n. 791/2024 L.P.
Parte_1 contro e Controparte_1 Controparte_2
Il Giudice, Dott. Mauro Ianigro Letti gli atti del procedimento in epigrafe;
vista la sostituzione dell'udienza con deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c.; preso atto della regolare comunicazione del provvedimento di fissazione dell'udienza; preso atto del tempestivo deposito delle “note di trattazione scritta” ad opera dell'Avv. GULLO CARMELO per la parte ricorrente e e che non risultano depositate note per conto delle parti resistenti visti gli artt. 429 e 127ter u.c. c.p.c., decide la causa come segue depositando motivazione contestuale in forma telematica. Viterbo lì 15/10/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr. Mauro IANIGRO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
in funzione di giudice del lavoro, in persona del Dr. Mauro Ianigro, ha pronunciato la seguente SENTENZA
(Emessa ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45 co. 17 della L. 69/09)
nella causa iscritta al n. 791 del R.G. Contenzioso Lavoro e Previdenza per l'anno 2024 vertente TRA
(C.F. = ), Parte_1 C.F._1 nato a [...] il [...], residente in [...], elettivamente domiciliato in Milazzo (Me), Via Maio Mariano n. 84, presso lo studio dell'avv. Carmelo Gullo, cod. fisc.: mail: , pec.: CodiceFiscale_2 Email_1
06, ch giusta Email_2 procura in calce al ricorso introduttivo, RICORRENTE E
, (C.F. = ), Controparte_1 P.IVA_1
(c.f. = Controparte_2 P.IVA_2
o temp tati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, (C.F. ), presso i cui uffici in via dei Portoghesi, 12, Roma PEC: P.IVA_3
è domiciliato Email_3 RESISTENTE OGGETTO: riconoscimento status vittima del dovere e benefici. CONCLUSIONI: i procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 23.5.2024 ha adito questo Tribunale in Parte_1 funzione di Giudice del Lavoro, esponendo di essersi arruolato nell'Esercito Italiano in data 5.7.1988; di aver svolto servizio dal 5.2.1988 ad aprile 1991 presso il 70° Stormo AM di Latina frequentando il corso di pilotaggio, partecipando a molte missioni in cui si effettuavano anche manovre acrobatiche che sottoponevano il corpo a brusche accelerazioni e rapide variazioni;
che da aprile 1991 a febbraio 1992 aveva prestato servizio al Centro Aviazione Leggera dell'Esercito a Viterbo;
di aver in seguito frequentato un corso di pilotaggio su elicottero;
che nel successivo corso del servizio aveva accumulato un elevato numero di ore di volo ed aveva svolto diverse missioni, aveva partecipato ad esercitazioni di sopravvivenza in cui alimentazione e cura del corpo erano state poco curate;
che l'11 dicembre 2006, dopo essersi sottoposto alle prescritta profilassi, aveva ha iniziato una Kosovo e dal 6 gennaio aveva iniziato ad accusare i sintomi di quello che in seguito che in seguito gli sarebbe stata diagnosticata come "Ascesso perianale intersfinterico fistolizzato, chirurgicamente politrattato con fistulectomia e drenaggi in soggetto affetto dafistole recidivanti"; che nel corso della missione era andato incontro a diversi disagi;
che una iniziale errata diagnosi aveva peggiorato la situazione;
di essere stato sottoposto a plurimi interventi chirurgici e di essere stato soggetto a recidiva;
che nel 2021 era stato dichiarato temporaneamente non idoneo al volo;
di essere attualmente in attesa di sottoporsi al suo quinto intervento;
di aver chiesto in data 07/7/2023, il riconoscimento dello Status di “Vittima del Dovere” o di “Equiparato alle Vittime del Dovere” ai sensi della Legge 23 settembre 2005, n. 266; che l'istanza era stata definita negativamente con determinazione n. 532 del 28/9/2023. In diritto ha dedotto l'esistenza di un nesso di causalità tra la patologia riportata ed il servizio svolto ai sensi dell'art. 1, commi 563 e 564, assumendo essere dipendenti dalle particolari condizioni ambientali od operative e contratte in occasione e a seguito di missioni di qualunque natura effettuate dentro e fuori dei confini nazionali;
che nello specifico era ravvisabile una responsabilità dell'amministrazione ex art. 2087 c.c. e art. 253 del d.P.R. n. 90/2010 in relazione al d.lgs. n. 81/2008; che conseguentemente la patologia afferente il ricorrente era da attribuire alle condizioni igienico sanitarie in cui lo stesso aveva vissuto ed al mancato rispetto delle tempistiche previste per le inoculazioni dei vaccini e alla mancata verifica della idoneità psico-fisica prima dell'avvio alla missione durante la quale era stata contratta la patologia. Tutto ciò esposto ha quindi concluso chiedendo "… 2) dichiari e riconosca, previo disapplicazione, annullamento, modifica o riforma della determinazione negativa n. 532 del 28/9/2023 del Controparte_1
, al sig. lo Status di Equiparato Vittima del Dovere ai sensi della
[...] Parte_1 art. 1, comma 564, 3) per l'effetto, ordini l'iscrizione del sig. nella graduatoria unica Parte_1 nazionale di cui all'art. 3, comma 3, del DPR 243/2006, r in giudizio il
[...]
, 4) sempre per l'effetto, riconosca al sig. tutti i diritti, patrimoniali e non, CP_2 Parte_1 le normative vigenti e specificatamente: a una invalidità Parte_1 complessiva (I.C.) pari al 35%, o quella percentuale che si ritenga conforme a giustizia, con eventuale disponenda C.TU., e conceda, conseguenzialmente, allo stesso la speciale elargizione, di euro 2.000,00 (duemila/00) per ogni punto d'invalidità accertato e riconosciuto, soggetta a perequazione (D.L. n. 159/2007, art. 34, comma 1, convertito dalla L. n. 222/2007, art. 34; art. 3 l. 466/80), o quell'importo ritenuto conforme a giustizia, b) conceda al ricorrente l'assegno vitalizio di euro 258,23 (duecentocinquantotto/23), soggetto a perequazione annua, aumentato ad euro 500,00 dal 1 gennaio 2006, soggetto a perequazione (art. 2 della L. 407/98 così come modificata dalla L. n. 350/2003, art. 4, comma 238; Suprema Corte di Cassazione, sezioni unite, sentenza n. 7761 del 27/3/2017), c) conceda lo speciale assegno vitalizio di euro 1.033,00 (milletrentatre/00), soggetto a perequazione, dal 1 gennaio 2008 (L. n. 244/2007, art. 2, comma 105; L. 206/2004, art. 5, comma 3), d) nonché tutti gli altri diritti previsti dalla legge a favore dei soggetti Vittime del Dovere o dei loro superstiti riconosciuti dalla L. 302/1990, D.P.R. 243/2006, L. 206/2004, L. 407/98 (esenzione dal pagamento del ticket (fascia C); riconoscimento assistenza psicologica a carico dello Stato;
beneficio dell'esenzione dall'imposta di bollo, relativamente ai documenti ed agli atti delle procedure di liquidazione dei benefici, nonché quello dell'esenzione delle indennità erogate da ogni tipo di imposta (ivi incluso l'IRPEF); borse di studio, esenti da imposizione fiscale, in favore delle vittime, dei figli e degli orfani, per ogni anno di scuola elementare, secondaria e di corso universitario), f) sempre per l'effetto, condanni il , in persona del Ministro pro tempore, al pagamento delle Controparte_1 somme dovute al Sig. per i motivi sopra esplicitati nonché al riconoscimento a favore dello Parte_1 stesso di ogni altro d niale, riconosciuto agli Equiparati alle Vittime del Dovere, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo. Con vittoria di spese, onorari e competenze con distrazione a favore del sottoscritto procuratore costituito". Le amministrazioni convenute si sono costituite eccependo:
- il difetto di legittimazione passiva in capo al;
Controparte_2
- la prescrizione delle pretese attoree;
- la prescrizione dei benefici di carattere economico;
- l'insussistenza della causa di servizio;
- l'infondatezza della pretesa di riconoscimento della qualità di “vittima del dovere” ai sensi dei del comma 564 della legge 266 del 2006;
- la mancata quantificazione dell'invalidità, incidente sui benefici rivendicati;
- la non riconoscibilità degli interessi legali Ha conseguentemente concluso chiedendo "respinta ogni contraria istanza anche istruttoria e previa declaratoria di difetto di legittimazione passiva in capo al , rigettare il ricorso di controparte Controparte_2 in quanto tutte le pretese sono prescritte e, comunque, info spese di lite". La causa, istruita con prove documentali, è stata decisa in data odierna con motivazione contestuale all'esito della trattazione cartolare disposta ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. Il ricorso è infondato.
RICOSTRUZIONE DELLA VICENDA AMMINISTRATIVA Le amministrazioni convenute hanno fornito la seguente ricostruzione che risulta avvalorata dalla documentazione in atti e comunique incontestata dal ricorrente. Con l'istanza prodotta in data 07/06/2007 il ricorrente aveva chiesto il riconoscimento dell'infermità accertata come dipendente da causa di servizio. Con il p.v. mod. BL/B n. A50713987 del 09/11/2009 la Commissione Medica Ospedaliera (C.M.O.) di Roma aveva giudicato il richiedente affetto da “esiti di intervento chirurgico per fistola perianale” infermità giudicata non ascrivibile ad alcuna categoria. Con il parere n. 27685/2013 del 21.11.2013 il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio riteneva la suddetta infermità non dipendente da causa di servizio. Con decreto n. 792/N del 30.03.2015, notificato il 08.06.2016, l'Amministrazione Difesa, conformemente al parere emesso dal Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, aveva respinto l'istanza di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio ed aveva conseguentemente negato il beneficio indennitario. Con atto in data 21/04/2015 l'interessato aveva presentato, tramite il Reparto di appartenenza, istanza di riesame corredata da un nuovo rapporto informativo ed una relazione medico – legale di parte. Il Comitato di Verifica con parere n. 16504/2015 del 17.09.2015 aveva confermato il precedente parere negativo, dandone comunicazione con nota n. M_D GPREV 85708 del 27/05/2016. Il ricorrente aveva impugnato tale il provvedimento di diniego innanzi al T.A.R. Lazio chiedendone l'annullamento; con sentenza RG 10131/2016 pubblicata in data 08/08/2023 il TAR Lazio aveva tuttavia respinto il ricorso. Con istanza in data 07/07/2023 il ricorrente aveva chiesto il riconoscimento dei benefici previsti ai sensi del DPR 243/2006 per l'infermità “ascesso perianale intersfinterico fistolizzato, chirurgicamente politrattato con fistulectomia e drenaggi in soggetto affetto da fistole recidivanti”. Con nota M_D A934676 0000532 2023-09-28 l'Amministrazione aveva respinto l'istanza sia ai sensi dell'art. 1 comma 564 della legge n. 266/2005, in quanto mancante il presupposto del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, necessario ed indispensabile per il successivo accertamento delle
“particolari condizioni ambientali od operative di missione”, che per l'intervenuta prescrizione ordinaria, ai sensi dell'art. 2946 c.c., in combinato disposto con gli artt. 2934 e 2935 c.c., essendo decorsi oltre dieci anni dalla data di entrata in vigore della norma primaria (art. 1, commi 563 e 564, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266), e stante la data di conoscibilità della patologia risalente al 17.01.2007 (come da verbale BL/B n. 50713987 del 09/11/2009 della CMO di Roma). Con il presente ricorso il ha chiesto, previa disapplicazione della determinazione Parte_2 negativa 532 del 28/09 imento dello status di “Equiparato” alle vittime del dovere, con conseguente concessione dei relativi benefici come la speciale elargizione, lo speciale assegno vitalizio (dal 01.01.2008) e l'assegno vitalizio (dal 01/01/2006), il riconoscimento di tutte le provvidenze di carattere assistenziale.
IL QUADRO NORMATIVO IN TEMA DI VITTIME DEL DOVERE In diritto va premesso che l'individuazione della figura di vittima del dovere era stata originariamente delineata dalla legge 27 ottobre 1973, n. 629. In seguito la legge 13 agosto 1980, n. 466 , (recante “Speciali elargizioni a favore di categorie di dipendenti pubblici e di cittadini vittime del dovere o di azioni terroristiche”) all'art. 3 aveva disposto che “(…) Ai magistrati ordinari, ai militari dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo degli agenti di custodia, al personale del Corpo forestale dello Stato, ai funzionari di pubblica sicurezza, al personale del Corpo di polizia femminile, al personale civile della Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, ai vigili del fuoco, agli appartenenti alle Forze armate dello Stato in servizio di ordine pubblico o di soccorso, i quali, in attività di servizio, per diretto effetto di ferite o lesioni subite nelle circostanze ed alle condizioni di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge, abbiano riportato una invalidità permanente non inferiore all'80 per cento della capacità lavorativa o che comporti, comunque, la cessazione del rapporto d'impiego, e' concessa un'elargizione nella misura di lire 100 milioni (…)”. La legge 20 ottobre 1990, n. 302 ("Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata") – poi modificata dalla legge 23 novembre 1998, n. 407 – all'art. 1 aveva previsto, in favore di chiunque avesse subito un'invalidità permanente, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza di atti di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, una elargizione fino a lire 150 milioni, in proporzione alla percentuale di invalidità riscontrata, con riferimento alla capacità lavorativa, in ragione di 1,5 milioni per ogni punto percentuale. Il co 5 aveva altresì disposto che "Ai fini del presente articolo l'invalidità permanente che comporti la cessazione dell'attività lavorativa o del rapporto di impiego è equiparata all'invalidità permanente pari a quattro quinti della capacità lavorativa (…)”. L'art. 3 ("Opzione del beneficiario per un assegno vitalizio") ha invece disposto che "Il cittadino italiano, anche dipendente pubblico, che subisca un'invalidità permanente pari almeno a due terzi della capacità lavorativa, nei casi previsti dall'articolo 1, può optare, in luogo della elargizione in unica soluzione, per un assegno vitalizio commisurato all'entità della invalidità permanente, in riferimento alla capacità lavorativa, in ragione di lire 12 mila mensili per ogni punto percentuale"; l'art. 8 (rubricato "rivalutazione dei benefici") aveva chiarito che “(…) Gli assegni vitalizi di cui alla presente legge sono soggetti ad una automatica rivalutazione annuale in misura pari al tasso di inflazione accertato per l'anno precedente, sulla base dei dati ufficiali ISTAT, e sono esenti dall'IRPEF.
2. Le elargizioni previste dalla presente legge sono rivalutate con i criteri di cui al comma 1 alla data della corresponsione e sono esenti dall'IRPEF (…)". Con il D.P.R. 28 luglio 1999, n. 510, era stato adottato il “Regolamento recante nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata”. L'art. 82 della legge 388 del 23 dicembre 2000, (“Disposizioni in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata”) aveva successivamente esteso i benefici di cui alle Leggi 302/90 e 407/98 al personale di cui all'art. 3 della L. 466/80, ferito nell'adempimento del dovere a causa di azioni criminose posteriori al 1° gennaio 1990 ed ai loro eventuali superstiti. La legge 24 dicembre 2003, n. 350 all'art. 4, co. 238 aveva poi previsto l'adeguamento dell'assegno vitalizio di cui alla legge n. 407/98, da € 258,23 ad € 500.00 ("Con effetto dal 1° gennaio 2004 i trattamenti mensili dei soggetti destinatari dell'assegno vitalizio di cui all'articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni, sono elevati a 500 euro mensili"). La legge 3 agosto 2004, n. 206, ("Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tali matrice”), aveva quindi previsto benefici pensionistici e sul trattamento di fine rapporto a tutte le vittime di atti terroristici ed aveva aumentato la misura dell'elargizione di cui alla L. 302/90 innalzandola fino ad un massimo di € 200.000 "in proporzione alla percentuale di invalidità riportata, in ragione di 2.000 euro per ogni punto percentuale". L'art. 5 co. 3 aveva inoltre disposto "A chiunque subisca o abbia subito, per effetto di ferite o di lesioni, causate da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, un'invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa, nonché ai superstiti delle vittime, compresi i figli maggiorenni, è concesso, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, oltre all'elargizione di cui al comma 1, uno speciale assegno vitalizio, non reversibile, di 1.033 euro mensili, soggetto alla perequazione automatica …". La legge 23 dicembre 2005 n. 266 ("Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)", al co. 563 ha invece stabilito che "Per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi: a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità; b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
d) in operazioni di soccorso;
e) in attività di tutela della pubblica incolumità; f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità". Il successivo co. 564 ha inoltre disposto che "Sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative". In ultimo il co. 565 ha stabilito che "Con regolamento da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinati i termini e le modalità per la corresponsione delle provvidenze, entro il limite massimo di spesa stabilito al comma 562, ai soggetti di cui ai commi 563 e 564 ovvero ai familiari superstiti". Il regolamento è stato effettivamente emanato con DPR 7 luglio 2006 n. 243 ("Regolamento concernente termini e modalità di corresponsione delle provvidenze alle vittime del dovere ed ai soggetti equiparati, ai fini della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo, a norma dell'articolo 1, comma 565, della legge 23 dicembre 2005, n. 266"). Tale regolamento ha precisato che ai fini del regolamento "si intendono: a) per benefici e provvidenze le misure di sostegno e tutela previste dalle leggi 13 agosto 1980, n. 466, 20 ottobre 1990, n. 302, 23 novembre 1998, n. 407, e loro successive modificazioni, e 3 agosto 2004, n. 206; b) per missioni di qualunque natura, le missioni, quali che ne siano gli scopi, autorizzate dall'autorita' gerarchicamente o funzionalmente sopraordinata al dipendente;
c) per particolari condizioni ambientali od operative, le condizioni comunque implicanti l'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto" (art. 1). Il D.L. n. 159/07, convertito nella legge 29 novembre 2007, n. 222, con l'art. 34 ha esteso il diritto all'elargizione di cui all'art. 5 co. 1 e 5 della L. 206/04 in favore delle vittime del dovere e della criminalità organizzata ed ai loro familiari superstiti.
SULLE RICONDUCIBILITA' DEL FATTO ALLE IPOTESI DI LEGGE. La domanda attorea non può trovare accoglimento non essendo l'infermità riconducibile ad alcuna delle ipotesi menzionate dai commi 563 e 564 della legge 266/2005. Quanto al co. 263 occorre osservare come neanche il ricorrente si sia premurato di individuare la natura del servizio al quale sarebbe riconducibile quello che assume essere causa e ragione della insorgenza della patologia. Lo stesso ricorrente riconduce l'infermità alle particolari condizioni ambientali od operative a cui era stato sottoposto in occasione della missione in Kosovo ed in particolare al disagio derivante dalle precarie condizioni igienico sanitarie in cui stesso aveva vissuto ed al mancato rispetto delle tempistiche previste per l'inoculazione dei vaccini, nonché alla mancata verifica della idoneità psico-fisica prima dell'avvio alla missione. Non risulta conseguentemente dedotto alcun nesso con ipotetici servizi svolti dal ricorrente tra quelli elencati dal co. 563 e consistenti: a) in attività di contrasto ad un qualche tipo di criminalità; b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
d) in operazioni di soccorso;
e) in attività di tutela della pubblica incolumità; f) infermità riportate a seguito di azioni, anche non ostili, recate nei suoi confronti in contesti di impiego internazionale. La riconducibilità della patologia alle ipotesi del co. 563 è conseguentemente da escludere. A conclusioni diverse occorre pervenire riguardo all'ipotesi del co. 564 inerente alle infermità contratte in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali. Come anticipato, l'equiparazione alle vittime del dovere è in questo caso operata dalla norma a condizione che l'infermità sia riconosciuta dipendente da causa di servizio in ragione delle particolari condizioni ambientali od operative il cui l'istante era stato esposto. Nel caso in esame, le amministrazioni convenute hanno sottolineato l'insussistenza del presupposto rammentando come la dipendenza dell'infermità da causa di servizio fosse stata esclusa con il parere n. 27685/2013 del 21.11.2013 del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio e con decreto dell'amministrazione della difesa n. 792/N del 30.03.2015; che l'originario parere era stato confermato dal Comitato di Verifica con parere n. 16504/2015 del 17.09.2015; che il ricorso proposto dal ricorrente al TAR Lazione era stato respinto con sentenza pubblicata in data 08/08/2023 (RG 10131/2016). La circostanza non appare tuttavia dirimente posto che, in tema di connessioni tra infermità da causa di servizio e status di vittima del dovere, l'orientamento della S.C. può essere riassunto nei seguenti termini: "affinché possa ritenersi che una vittima del dovere abbia contratto una infermità in qualunque tipo di servizio non è sufficiente la semplice dipendenza da causa di servizio, occorrendo che quest'ultima sia legata a "particolari condizioni ambientali o operative" implicanti l'esistenza, od anche il sopravvenire, di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto, sicché è necessario identificare, caso per caso, nelle circostanze concrete alla base di quanto accaduto all'invalido per servizio, un elemento che comporti l'esistenza od il sopravvenire di un fattore di rischio maggiore rispetto alla normalità di quel particolare compito" (Cass. n. 21969 del 2017; n. 24592 del 2018; n. 13367 del 2020); quanto detto conduce ad escludere … l'esistenza di un nesso di pregiudizialità logico giuridica, … tra la questione devoluta al giudice amministrativo, di riconoscimento dell'infermità come dipendente da causa di servizio, e la domanda oggetto di accertamento dello status di soggetto equiparato alle vittime del dovere;
quest'ultima, infatti, è ancorata a elementi costitutivi diversi dalla prima in quanto rappresentati dalla "causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative" e presuppone l'accertamento di infermità derivanti non dall'ordinario svolgimento dei compiti di istituto bensì dall'esistenza di condizioni ambientali e operative particolari, cioè eccedenti, in ragione del più elevato fattore di rischio, le ordinarie modalità di esecuzione dell'attività; 29. con la conseguenza che l'accertamento dell'infermità come derivante da causa di servizio non è sufficiente ai fini del riconoscimento dello status di soggetto equiparato alle vittime del dovere e, analogamente, il mancato riconoscimento della causa di servizio non può di per sé determinare l'insussistenza dei requisiti per i benefici, di natura assistenziale, di cui alla legge n. 266 del 2005" (Cass. Sez. L. n. 28696/2020 del 20.10.2020 dep. 16.12.2020). Benché possa astrattamente dubitarsi della possibilità di ravvisare una causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative lì dove risulti esclusa con efficacia di giudicato ogni più generica causa di servizio, il suesposto orientamento, che assume la diversità dei due presupposti e l'inesistenza di un rapporto di pregiudizialità logico giuridica tra le domande oggetto dei due distinti procedimenti, ha indotto a ritenere comunque necessario l'accertamento, in fatto e sotto il profilo sanitario, delle particolari condizioni ambientali od operative a cui il ricorrente ha inteso ricondurre l'insorgere della patologia (condizioni igieniche e sequenza delle vaccinazioni).
DELLA PRESCRIZIONE DELLO STATUS DI VITTIMA DEL DOVERE E DELLE PRESTAZIONI ASSISTENZIALI O INDENNITARIE Va disattesa l'eccezione di prescrizione sollevata da parte resistente. Si deve infatti rammentare che la Corte di Cassazione sez. Lavoro con la sentenza n. 17440 del 30/05/2022 ha risolto la delicata questione circa la prescrittibilità dell'azione volta all'accertamento della condizione di vittima del dovere, da intendersi come "posizione soggettiva, sintesi di un insieme normativo applicabile ad una determinata persona e rilevante per il diritto in maniera non precaria né discontinua [...], che secondo l'apprezzamento comune distingue un soggetto dagli altri" (così Cass. S.U. n. 483 del 2000, in motivazione). La Suprema Corte ha chiarito come la condizione di vittima del dovere, tipizzata dall'art. 1, commi 563 e 564, della l. n. 266 del 2005, ha natura di “status”, cui consegue l'imprescrittibilità dell'azione volta al suo accertamento, ma non dei benefici economici che in tale "status" trovano il loro presupposto, quali i ratei delle prestazioni assistenziali previste dalla legge. Nello specifico la Corte ha affermato che: “la questione se la categoria di "vittima del dovere" tipizzata dall'art. 1, commi 563-564, I. n. 266/2005, costituisca uno status e sia come tale imprescrittibile, salva la prescrizione dei ratei delle prestazioni assistenziali previste dalla legge. Va anzitutto ricordato, al riguardo, che, interpretando le disposizioni citate, le Sezioni Unite di questa Corte hanno già chiarito che esse istituiscono "un diritto di natura prevalentemente assistenziale volto a prestare un ausilio a chi abbia subito un'infermità o la perdita di una persona cara a causa della prestazione di un servizio in favore di amministrazioni pubbliche da cui siano derivati particolari rischi", il quale "non rientra nello spettro di diritti e doveri che integrano il rapporto di lavoro subordinato dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche", ma "si colloca fuori e va al di là di tale rapporto, contrattualizzato o meno che esso sia, potendo riguardare anche soggetti che con l'amministrazione non abbiano un rapporto di lavoro subordinato ma abbiano in qualsiasi modo svolto un servizio" (così Cass. S.U. n. 23300 del 2016, in motivazione, testualmente ripresa da Cass. S.U. n. 22753 del 2018). Si tratta quindi di provvidenze che trovano causa nella morte o nell'infermità permanente che abbia attinto quanti, anche indipendentemente da un rapporto d'impiego con una pubblica amministrazione, abbiano prestato un servizio a beneficio della collettività da cui siano derivati e concretizzati in loro danno particolari rischi: e dunque, come può senz'altro aggiungersi in relazione alle fattispecie espressamente tipizzate dalla lettera dei commi 563 e 564 dell'art. 1, I. n. 266/2005, di un servizio che a sua volta costituisce adempimento di un dovere nell'interesse della collettività (art. 2 Cost.). […] non può essere dubbio che le provvidenze in esame rientrino nell'ambito della tutela di cui all'art. 38 Cost.: la disposizione costituzionale ult. cit., nel riferirsi all'idea di "sicurezza sociale" e nell'ipotizzare soltanto due modelli tipici della medesima, uno dei quali fondato unicamente sul principio di solidarietà (primo comma) e l'altro suscettibile di essere realizzato mediante strumenti mutualistico assicurativi (secondo comma), "non esclude tuttavia, e tantomeno impedisce, che il legislatore ordinario delinei figure speciali nel pieno rispetto dei principi costituzionalmente accolti" (così, testualmente, Corte cost. n. 31 del 1986). E se è vero che la disciplina delle provvidenze dettate per le vittime del dovere può legittimamente considerarsi come una delle possibili "figure speciali di sicurezza sociale", la cui ratio va individuata nell'apprestare peculiari ed ulteriori forme di assistenza per coloro che siano rimasti vittima dell'adempimento di un dovere svolto nell'interesse della collettività, che li abbia esposti ad uno speciale pericolo e all'assunzione di rischi qualificati rispetto a quelli in cui può incorrere la restante platea dei dipendenti pubblici o degli incaricati di un pubblico servizio (così Cass. n. 29204 del 2021), non si possono non ravvisare nella situazione giuridica istituita dal legislatore tutti i presupposti dello status, nello specifico senso di cui dianzi s'è detto: valendo la categoria di "vittima del dovere" a differenziare una particolare categoria di soggetti al fine di apprestare loro un insieme di benefici previsti dalla legge e riepilogati dall'art. 4, d.P.R. n. 243/2006. Resta per contro ferma la conclusione dei giudici di merito secondo cui l'imprescrittibilità dell'azione volta all'accertamento dello status di vittima del dovere non si estende ai benefici economici che in tale status trovano il loro presupposto, come nella specie il diritto all'assegno mensile vitalizio ex art. 2, I. n. 407/2008, e all'assegn mensile vitalizio ex art. 5, comma 3, I. n. 206/2004”. Per la valutazione delle osservazioni critiche formulate dall'amministrazione in materia sembra quindi utile rinviare alle argomentazioni della richiamata sentenza. Per quanto rileva in questa sede è sufficiente osservare che alla luce di quanto sopra esposto va escluso che il riconoscimento dello status sia soggetto a prescrizione o decadenza. Ciò che rimane sottoposto a prescrizione è semmai la prestazione connessa al riconoscimento dello status di vittima del dovere e dunque il diritto di credito che ne consegue. Dalla natura assistenziale ed indennitaria di tali prestazioni [Cass., sez. un., 11 febbraio 1998, n. 1442], in assenza di contrarie disposizioni specifiche, deriva l'applicazione del generale termine decennale di prescrizione, [cfr. in tal senso, tra le altre, Cass., 12 maggio 2014, n.10215]; termine da intendersi decorrente da quando il diritto poteva essere fatto valere. Tale decorrenza non può tuttavia essere sempre individuato nell'accertamento dello status che si acquisisce ex lege al verificarsi delle condizioni previste dalla legge;
tale decorrenza può essere piuttosto identificata con la data di entrata in vigore delle rispettive disposizioni normative che hanno progressivamente riconosciuto o esteso il diritto alle singole prestazioni. La prescrizione, inoltre, deve ritenersi operare diversamente a seconda che la prestazione abbia natura di elargizione una tantum ed in un'unica soluzione o in erogazioni mensili continuative: se infatti nel primo caso essa determina l'estinzione integrale del diritto alla prestazione, nei restanti casi fa venir meno il solo diritto alle rate per le quali può dirsi maturata.
DELL'ACCERTAMENTO DELL'INVALIDITA' E DEL NESSO DI CUSALITA' Nel merito, ai fini della determinazione della invalidità, va riconosciuta l'applicabilità del DPR 181/2009 (recante "Regolamento recante i criteri medico-legali per l'accertamento e la determinazione dell'invalidità e del danno biologico e morale a carico delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice, a norma dell'articolo 6 della legge 3 agosto 2004, n. 206"), rammentando che la L. 206/2004 (esteso alle Vittime del Dovere e soggetti ad esse equiparati dall'art. 4, comma 1, lett. c, punto 1 del D.P.R. nr. 243/06) all'art. 6 prevede che "1. Le percentuali di invalidità già riconosciute e indennizzate in base ai criteri e alle disposizioni della normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge sono rivalutate tenendo conto dell'eventuale intercorso aggravamento fisico e del riconoscimento del danno biologico e morale. Per le stesse finalità è autorizzata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2004". Il DPR 181/2009 chiarisce nelle premesse: "Ritenuto pertanto di dover disciplinare i criteri medico-legali con disposizioni di carattere generale cui debbono attenersi le commissioni mediche di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 510 del 1999". All'art. 3 ("Criteri medico-legali per la valutazione dell'invalidità permanente") esso dispone "Per l'accertamento dell'invalidità si procede tenendo conto che la percentuale d'invalidità permanente (IP), riferita alla capacità lavorativa, è attribuita scegliendo il valore più favorevole tra quello determinato in base alle tabelle per i gradi di invalidità e relative modalità d'uso approvate, in conformità all'articolo 3, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 40 …"; mentre all'art. 4 ("Criteri medico-legali per la rivalutazione dell'invalidità permanente, e per la determinazione del danno biologico e del danno morale") prevede che "1. Per la rivalutazione delle invalidità già riconosciute e indennizzate, si procede secondo i seguenti criteri e modalità: a) la percentuale d'invalidità permanente (IP), riferita alla capacità lavorativa, è attribuita secondo quanto indicato all'articolo 3. Resta salva l'applicazione di altri criteri tabellari, adottati in sede di prima valutazione, se più favorevoli;
b) la percentuale del danno biologico (DB) è determinata in base alle tabelle delle menomazioni e relativi criteri applicativi di cui agli articoli 138, comma 1, e 139, comma 4, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni;
c) la determinazione della percentuale del danno morale (DM) viene effettuata, caso per caso, tenendo conto della entità della sofferenza e del turbamento dello stato d'animo, oltre che della lesione alla dignità della persona, connessi ed in rapporto all'evento dannoso, fino ad un massimo dei 2/3 del valore percentuale del danno biologico;
d) la percentuale unica di invalidità indicante l'invalidità complessiva (IC), di cui all'articolo 6 della legge 3 agosto 2004, n. 206, che in ogni caso non può superare la misura del cento per cento, è data dalla somma delle percentuali del danno biologico, del danno morale e del valore, se positivo, risultante dalla differenza tra la percentuale di invalidità riferita alla capacità lavorativa e la percentuale del danno biologico: IC= DB+DM+ (IP-DB)". Infine l'art. 6 dispone "1. A fare data dall'entrata in vigore del presente regolamento le commissioni mediche provvedono all'accertamento delle invalidità secondo quanto previsto agli articoli 3 e 4" e che " …Le domande, presentate a partire dalla data di entrata in vigore della legge n. 206 del 2004, cui non sia seguito l'accertamento medico-legale da parte delle commissioni di cui all'articolo 2, comma 2, per sopravvenuto decesso del danneggiato, sono da considerare utilmente prodotte per la determinazione della nuova percentuale di invalidità, comprensiva del danno biologico e morale". L'orientamento della S.C. è d'altra parte nel senso che "In materia di trattamenti previdenziali ed assistenziali in favore delle vittime di atti terroristici, il regolamento di cui al D.P.R. 30 ottobre 2009, n. 181 è volto a dettare una disciplina univoca e generale, in modo da consentire l'applicazione dell'art. 6 della legge 3 agosto 2004, n. 206 - che prevede la rivalutazione delle indennità tenendo conto del danno biologico e di quello morale, senza determinarne i criteri - ed introduce, pertanto, disposizioni immediatamente applicabili ai procedimenti giurisdizionali non conclusi con sentenza definitiva, e, dunque, anche in sede di legittimità" (Sez. L, Sentenza n. 11834 del 27/05/2014 (Rv. 630968 - 01). Anche alla luce del principio costituzionale di cui all'art. 3 Cost., deve quindi ritenersi, ai fini della determinazione dei benefici spettanti alle vittime del dovere, l'applicabilità dei criteri di determinazione dell'invalidità non solo alle istanze pregresse ma anche a quelle successive alla entrata in vigore del decreto in esame. Nel caso in esame deve ritenersi inconferente il presunto inadempimento datoriale consistente nella omessa verifica delle condizioni di salute del ricorrente in vista della missione in Kosovo. Delle due l'una: o si sostiene che la patologia era insorta nel corso della missione e per effetto della precarie condizioni igieniche in cui il ricorrente era venuto a trovarsi all'estero, ed in tal caso non si vede quale rilievo possa aver avuto l'eventuale mancata effettuazione della visita medica che mai avrebbe potuto riscontrare una patologia ancora non insorta;
oppure si sostiene che la patologia fosse già esistente e diagnosticabile in occasione della visita medica cui avrebbe potuto e dovuto essere sottoposto prima della partenza per l'estero e allora occorrerebbe escludere la riconducibilità della infermità alle particolari condizioni ambientali e operative incontrate durante la missione in Kosovo Tutto ciò premesso va sottolineato che il consulente con l'allegata relazione ha descritto e quantificato la lesione nei seguenti termini: "IV. – Dalla documentazione sanitaria in atti si evince che in occasione della visita occorsa in data 6.01.2007 presso MNTF W Joint Enterprise Medical Unit Villaggio Italia veniva posta diagnosi di: “emorroidi esterne”. In data 9.01.2007, presso la medesima struttura sanitaria, veniva certificata la presenza di : “emorroidi interne ed esterne flogosate”. Il giorno 17.01.2007 il ricorrente presentava fistola perianale come certificato rilasciato dal Dott. presso il Presidio Ospedaliero Centrale di Persona_1
Viterbo. Le emorroidi sono vene emorroidarie divenute varicose per lo sfiancamento della parete e con insufficiente tenuta delle valvole dei capillari venosi e arteriosi;
la stasi provoca infiammazione e fragilità della mucosa del canale anale ano-rettale. Il ristagno di sangue poco ossigenato, l'ambiente caldo-umido e contaminato provocano sofferenza della mucosa ma anche dei legamenti con conseguente scivolamento del canale anorettale in basso, oltre l'orifizio anale, talora persino con ulteriore prolasso della mucosa rettale stessa Le emorroidi, specialmente se infiammate o trombizzate (con coaguli di sangue), possono favorire lo sviluppo di un ascesso perianale, in quanto possono creare un ambiente favorevole alla proliferazione batterica, aumentando il rischio di infezione e formazione di ascessi. Tale condizione, che appare essere quella causalmente più probabile nel determinismo dell'infermità denunciata dal ricorrente, risulta essere patita da quest'ultima in epoca di gran lunga precedente a quella della missione in Kosovo”. Sulla scorta di tali premesse il consulente ha quindi concluso: “sulla base della documentazione esaminata e degli accertamenti svolti, è possibile rispondere ai quesiti postimi dall'Ill.mo Magistrato come segue: a) il Sig. risulta affetto dalla seguente infermità: Esiti di intervento chirurgico Parte_1 di fistulectomia e drenaggio per ascesso perianale intersfinterico fistolizzato. b) come illustrato in sede di considerazioni medico-legali, alle quali si rimanda per l'estesa trattazione della vicenda per cui è causa, rsulta pertanto condivisibile il parere n. 27685/2013 espresso in data 21.11.2013 dal Comitato di Verifica per le Cause di Servizio il quale riteneva l'infermità denunciata dal ricorrente non dipendente da causa di servizio, requisito tra l'altro utile al riconoscimento dei benefici richiesti nell'atto di ricorso”. La mancanza del nesso di causalità con lo svolgimento del servizio impedisce l'accoglimento della domanda. Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale definendo il giudizio, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede: respinge il ricorso proposto da nei confronti del Parte_1 [...]
e del;
CP_2 Controparte_1 ente, iquidate in complessivi € 2.760,00 per compensi professionali, oltre rimb. forf. spese generali, IVA e CPA come per legge, oltre spese di CTU come separatamente liquidate. Viterbo lì, 15 ottobre 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr. Mauro IANIGRO