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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XIII, sentenza 26/02/2026, n. 2940 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2940 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2940/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RO Sezione 13, riunita in udienza il 24/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
NATALINI ALDO, Giudice monocratico in data 24/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3951/2025 depositato il 06/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - . 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490068601 TARI
a seguito di discussione in pubblica udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 con l'odierno ricorso impugnava, articolando tre motivi di ricorso e chiedendone l'annullamento, l'avviso di accertamento esecutivo in epigrafe notificatogli in data 11/11/2024 col quale è stata contestata da RO TA l'omessa dichiarazione della TARI e AF per gli anni di imposta
2018-2013, con conseguente richiesta di versamento del complessivo importo di euro 5.708, comprensivo di sanzioni ed interessi. Si costituiva per RO TA che chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere, avendo emesso nei confronti del contribuente, a riscontro dell'istanza di annullamento in autotutela dell'avviso impugnato in questa sede, l'avvenuto annullamento dello stesso (v. n. U250200131406 in all. 2 controdeduzioni).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarato estinto il giudizio per cessata materia del contendere ai sensi dell'art. 46 d.lgs. n. 546/1992 tenuto conto dell'avvenuto annullamento integrale, mediante provvedimento di sgravio di cui ha dato comunicazione parte ricorrente con nota del 12/02/2025, dell'impugnato avviso di pagamento.
Quanto alle spese di lite, poiché l'annullamento in autotutela da parte dell'ufficio è avvenuto successivamente all'introduzione del presente ricorso, ai fini della loro liquidazione occorre dare applicazione alla regola della cd. “soccombenza virtuale”.
Invero, come affermato dalla Suprema Corte nell'ipotesi di annullamento dell'atto a seguito di autotutela esercitata per illegittimità del provvedimento impugnato “non può meccanicamente correlarsi la compensazione delle spese, non essendo improntata una siffatta soluzione esegetica, che riserva alla parte pubblica un trattamento privilegiato privo di obiettiva giustificazione, ad un'ottica rispettosa dei principi costituzionali di ragionevolezza, di parità delle parti e del giusto processo” (Cass. Sez. trib. ord. n.
18459/2023): i giudici di Cassazione, confermando la linea interpretativa ormai consolidata in subiecta materia, hanno ribadito che nel processo tributario, ove venga pronunciata la cessazione della materia del contendere per annullamento dell'atto in sede di autotutela, la compensazione può essere disposta solo se l'annullamento non consegua ad una manifesta illegittimità del provvedimento impugnato sussistente sin dal momento della sua emanazione;
diversamente, ove l'illegittimità sia sussistente già ab ovo deve farsi ricorso alla regola, della “soccombenza virtuale”. Dunque, in queste ipotesi - come nella presente - si applica la condanna alle spese a carico della Amministrazione finanziaria, che nel presente giudizio vengono liquidate come da dispositivo
Ciò premesso, compiendo una valutazione circa la fondatezza della domanda, sia pure incidentale e limitata al riparto delle spese, questa Corte ritiene accoglibili – nel merito – i motivi di ricorso, nella parte in cui parte contribuente ha dedotto, fondatamente, e ben documentato la perdita di disponibilità materiale dell'immobile sito in Indirizzo_1, essendosi trasferito in Località_1.
Pertanto, parte resistente va condannata alle spese di lite da liquidarsi in favore di parte ricorrente come da dispositivo, avuto riguardo al valore di lite e all'attività defensionale prestata dal patrocinatore della ricorrente.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere e condanna la parte resistente alle spese di lite, liquidate in complessivi euro 500,00, oltre accessori se dovuti e al rimborso del contributo unificato.
IL GIUDICE MONOCRATICO
dott. Aldo Natalini
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RO Sezione 13, riunita in udienza il 24/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
NATALINI ALDO, Giudice monocratico in data 24/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3951/2025 depositato il 06/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - . 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490068601 TARI
a seguito di discussione in pubblica udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 con l'odierno ricorso impugnava, articolando tre motivi di ricorso e chiedendone l'annullamento, l'avviso di accertamento esecutivo in epigrafe notificatogli in data 11/11/2024 col quale è stata contestata da RO TA l'omessa dichiarazione della TARI e AF per gli anni di imposta
2018-2013, con conseguente richiesta di versamento del complessivo importo di euro 5.708, comprensivo di sanzioni ed interessi. Si costituiva per RO TA che chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere, avendo emesso nei confronti del contribuente, a riscontro dell'istanza di annullamento in autotutela dell'avviso impugnato in questa sede, l'avvenuto annullamento dello stesso (v. n. U250200131406 in all. 2 controdeduzioni).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarato estinto il giudizio per cessata materia del contendere ai sensi dell'art. 46 d.lgs. n. 546/1992 tenuto conto dell'avvenuto annullamento integrale, mediante provvedimento di sgravio di cui ha dato comunicazione parte ricorrente con nota del 12/02/2025, dell'impugnato avviso di pagamento.
Quanto alle spese di lite, poiché l'annullamento in autotutela da parte dell'ufficio è avvenuto successivamente all'introduzione del presente ricorso, ai fini della loro liquidazione occorre dare applicazione alla regola della cd. “soccombenza virtuale”.
Invero, come affermato dalla Suprema Corte nell'ipotesi di annullamento dell'atto a seguito di autotutela esercitata per illegittimità del provvedimento impugnato “non può meccanicamente correlarsi la compensazione delle spese, non essendo improntata una siffatta soluzione esegetica, che riserva alla parte pubblica un trattamento privilegiato privo di obiettiva giustificazione, ad un'ottica rispettosa dei principi costituzionali di ragionevolezza, di parità delle parti e del giusto processo” (Cass. Sez. trib. ord. n.
18459/2023): i giudici di Cassazione, confermando la linea interpretativa ormai consolidata in subiecta materia, hanno ribadito che nel processo tributario, ove venga pronunciata la cessazione della materia del contendere per annullamento dell'atto in sede di autotutela, la compensazione può essere disposta solo se l'annullamento non consegua ad una manifesta illegittimità del provvedimento impugnato sussistente sin dal momento della sua emanazione;
diversamente, ove l'illegittimità sia sussistente già ab ovo deve farsi ricorso alla regola, della “soccombenza virtuale”. Dunque, in queste ipotesi - come nella presente - si applica la condanna alle spese a carico della Amministrazione finanziaria, che nel presente giudizio vengono liquidate come da dispositivo
Ciò premesso, compiendo una valutazione circa la fondatezza della domanda, sia pure incidentale e limitata al riparto delle spese, questa Corte ritiene accoglibili – nel merito – i motivi di ricorso, nella parte in cui parte contribuente ha dedotto, fondatamente, e ben documentato la perdita di disponibilità materiale dell'immobile sito in Indirizzo_1, essendosi trasferito in Località_1.
Pertanto, parte resistente va condannata alle spese di lite da liquidarsi in favore di parte ricorrente come da dispositivo, avuto riguardo al valore di lite e all'attività defensionale prestata dal patrocinatore della ricorrente.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere e condanna la parte resistente alle spese di lite, liquidate in complessivi euro 500,00, oltre accessori se dovuti e al rimborso del contributo unificato.
IL GIUDICE MONOCRATICO
dott. Aldo Natalini