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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 18/12/2025, n. 1455 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1455 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice Unico del lavoro, dott.ssa Monica d'Agostino, a seguito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al R.G. n.199/ 2025 introdotta
D A
), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
RO DO;
-ricorrente-
CONTRO
rappresentata/o e difesa/o Controparte_1 P.IVA_1 ex art. 417 bis c.p.c.
-resistente-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17.1.2025, la parte ricorrente in epigrafe indicata adiva l'intestato
Tribunale formulando le seguenti conclusioni: “a) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a vedersi riconosciuto e valutato a fini giuridici e previdenziali l'anno 2013 nella ricostruzione della propria carriera, conconseguente ridefinizione delle progressioni economiche effettivamente maturate secondo gli scaglioni e le posizioni stipendiali previste dalla vigente disciplina pattizia per ladeterminazione del giusto trattamento retributivo;
b) nonché, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad ottenere una nuova ricostruzione
integrale di carriera con inclusione dell'anno 2013 e riconoscimento a fini giuridici, previdenziali e retributivi di tutta l'anzianità di servizio complessivamente maturata con
1 corrispondente inquadramento nella relativa fascia stipendiale spettante;
c) per l'effetto, condannare il ad effettuare una nuova Controparte_1
ricostruzione integrale della carriera del ricorrente che includa anche l'anno 2013, con
riconoscimento dell'anzianità maturata ed attribuzione della fascia stipendiale 9/14 a
decorrere dall'a.s. 2019/2020;
d) conseguentemente, condannare del al pagamento Controparte_1
di tutte le differenze retributive dovute in ragione dell'inquadramento nelle fasce stipendiali
derivante dalla corretta ricostruzione di carriera, inclusiva dell'anno 2013, oltre interessi e
rivalutazione come per legge, ovvero nella diversa somma che codesto on.le Tribunale riterrà
di giustizia;
in ogni caso, per la declaratoria di nullità e/o l'annullamento o comunque la
disapplicazione ex art. 63 del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165 smi di qualsiasi atto e/o
provvedimento lesivo degli interessi e dei diritti del ricorrente, siccome irrimediabilmente
illegittimo e/o invalido, laddove non viene riconosciuto l'anni 2013 ad ogni effetto giuridico,
previdenziale e di carriera.
Con condanna dell'Amministrazione resistente al pagamento dei diritti, degli onorari e delle
spese di giudizio, oltre ad IVA e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore
dichiaratosi antistatario, avv. Guido Marone”. A fondamento delle proprie domande, la parte ricorrente deduceva di essere docente di ruolo del siccome Controparte_1 assunto con contratto a tempo indeterminato con decorrenza giuridica dal 01.09.2016 ed economica dal 01.09.2017, in servizio presso un'Istituzione scolastica ricadente nella competenza di codesto
Tribunale; ; che, pur svolgendo regolarmente la prestazione lavorativa nell'anno 2013, tale anno non veniva conteggiato da parte dell'amministrazione scolastica né ai fini giuridici né ai fini economici, con conseguenze negative sulla loro carriera e sulla loro retribuzione, così come agevolmente poteva evincersi dal decreto di ricostruzione della carriera emesso dall'Ufficio scolastico regionale per il
OL (allegato 1 del ricorso); che, tale omessa valutazione dell'anno 2013, deve imputarsi ad una errata interpretazione ed applicazione della normativa in materia da parte del suddetto . CP_1
2 Ritualmente instaurato il contraddittorio, non si è costituito in giudizio il convenuto, il CP_1 quale pertanto deve essere dichiarato contumace, stante la regolarità delle notifiche (vd. in atti).
Questo GDL, letti gli atti, ritenuta la causa matura per la decisione sulla base della documentazione in atti, così provvede.
Il ricorso è parzialmente fondato e deve essere accolto per quanto di ragione.
Come esposto in punto di fatto, la parte ricorrente in questa sede lamenta l'errata interpretazione e applicazione da parte del convenuto inerente il c.d. “blocco” della Controparte_2 contrattazione del personale scolastico, con riferimento specifico all'anno 2013 e agli effetti di questo sui successivi sviluppi di carriera di tale categoria di dipendenti pubblici.
In punto di diritto, pertanto, occorre ricostruire il quadro normativo di riferimento ed osservare, innanzitutto, che il d.l. n. 78/2010 conv. nella l. 122/2010, in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, tra le varie disposizioni, ha introdotto un blocco della contrattazione e degli automatismi stipendiali per i dipendenti della Pubblica Amministrazione, con il fine specifico di ridurre la spesa pubblica. In particolare, per ciò che rileva nel caso in esame, con l'art. 9, comma
21, del d.l. n. 78 del 2010, con riferimento al personale della scuola statale, è stato previsto «Per il personale docente, Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario (A.T.A.) della Scuola, gli anni 2010, 2011
e 2012 non sono utili ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti. È fatto salvo quanto previsto dall'articolo
8, comma 14». Successivamente, l'art. 1, lett. b, del d.P.R. n. 122 del 2013 ha esteso la disposizione di blocco anche all'annualità del 2013. Pertanto, per l'effetto di tali disposizioni il personale scolastico con riferimento ai suddetti anni ha visto attribuire al proprio servizio una valenza in termini di progressione di carriera esclusivamente giuridica, senza alcun effetto economico.
Il citato art. 9, come osservato anche dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 178/2015 “reca l'eloquente rubrica «Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico» e, in ossequio a tale linea programmatica, preclude ogni incremento dei trattamenti economici complessivi dei singoli dipendenti per gli anni 2011, 2012, 2013 (comma 1), ogni efficacia economica delle progressioni di carriera (comma 21), e – per il periodo che dal 1° gennaio 2011 giunge fino al 31 dicembre 2013 – vieta ogni incremento dell'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale (comma 2-bis)”.Invero, deve osservarsi che l'intero impianto normativo è stato posto al vaglio della Corte Costituzionale, la quale, tuttavia, ha ritenuto che “il carattere generale delle misure varate dal d.l. n. 78 del 2010, inserite in un disegno organico improntato a una dimensione programmatica, scandita su un periodo triennale, risponde all'esigenza di governare una
3 voce rilevante della spesa pubblica, che aveva registrato una crescita incontrollata, sopravanzando l'incremento delle retribuzioni del settore privato. […] Sono dunque da disattendere le censure di violazione degli artt. 36, primo comma, e 39, primo comma, Cost., in quanto il sacrificio del diritto alla retribuzione commisurata al lavoro svolto e del diritto di accedere alla contrattazione collettiva non è, nel quadro ora delineato, né irragionevole né sproporzionato”.
Deve però ulteriormente precisarsi che l'art. 8, comma 14, alla quale rinvia il comma 21 del citato art. 9, aveva previsto che «Fermo quanto previsto dall'art. 9, le risorse di cui all'articolo 64, comma
9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, sono comunque destinate, con le stesse modalità di cui al comma 9, secondo periodo, del citato articolo 64, al settore scolastico. ….». Tale art. 64 del d.l. n. 112/2008, a sua volta, prevedeva che «una quota parte delle economie di spesa di cui al comma 6 è destinata, nella misura del 30 per cento, ad incrementare le risorse contrattuali stanziate per le iniziative dirette alla valorizzazione ed allo sviluppo professionale della carriera del personale della Scuola a decorrere dall'anno 2010, con riferimento ai risparmi conseguiti per ciascun anno scolastico. Gli importi corrispondenti alle indicate economie di spesa vengono iscritti in bilancio in un apposito Fondo istituito nello stato di previsione del , a decorrere dall'anno successivo a quello Controparte_3 dell'effettiva realizzazione dell'economia di spesa, e saranno resi disponibili in gestione con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Controparte_3
subordinatamente alla verifica dell'effettivo ed integrale conseguimento delle stesse
[...] rispetto ai risparmi previsti». Difatti, a partire dal CCNL del 2013, le parti sociali si sono accordate per il recupero l'utilità economica dell'anno 2011 ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali di cui all'art. 2 del CCNL 4/8/2011, con la conseguente attribuzione al personale dei relativi incrementi economici;
lo stesso, con riferimento all'anno 2012 per effetto del CCNL 2014.
Nelle more della sessione per la contrattazione dell'anno 2014, tuttavia, è intervenuto nuovamente il legislatore che all'art. 1 del d.l. n. 3/2014 ha previsto «Attesa la specifica modulazione temporale delle misure di blocco della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici di cui all'articolo 9, comma 23, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come prorogato dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n. 122, per il personale della scuola non trova applicazione per l'anno 2014, nell'ambito degli stanziamenti di bilancio relativi alle competenze stipendiali, ed in relazione alle disposizioni di cui al citato comma 23, l'articolo 9, comma
1, del predetto decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, come prorogato dall'articolo 1, comma 1, lettera
4 a), del citato decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n. 122. ». Dunque, alcuna contrattazione è stata intrapresa con riferimento all'anno 2013.
Così ricostruito il quadro normativo, occorre evidenziale che la fattispecie in esame, in quanto accomuna sia il personale scolastico a tempo determinato che quelli già di ruolo all'epoca, è stata oggetto di numerose pronunce sia di merito che persino della Suprema Corte;
tra le più recenti, la sentenza n. 16133/2024 nonché la n. 13618 del 21.5.2025; quest'ultima, in particolare, ribadisce quanto già affermato nel precedente arresto giurisprudenziale e specificamente: “in tema di personale docente e A.T.A. della scuola statale, per il quale è previsto un sistema retributivo fondato su fasce stipendiali legate all'anzianità di servizio, le disposizioni inerenti al "blocco" degli incrementi retributivi per il periodo 2010-2013, di cui agli artt. 9, comma 23, del d.l. n. 78 del 2010, conv. con modif. dalla l. n. 122 del 2010; 1, lett. b, del d.P.R. n. 122 del 2013; 1 del d.l. n. 3 del 2014, conv. con modif. dalla l. n. 41 del 2014, nonché 1, comma 3, dei c.c.n.l. 13 marzo 2013 e 7 agosto 2014, comportano la "sterilizzazione" - ai soli fini economici, e non già agli effetti giuridici dell'anzianità - dell'annualità 2013, della quale è stata esclusa l'utilità ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici, sino all'eventuale intervento della contrattazione collettiva che, previo stanziamento delle relative risorse, ne consenta il recupero” (vd. Cass. sent. n.
13618/2025).
La citata sentenza n. 13618/2025, richiamata la disciplina in materia, ha concluso che è maggiormente rispondente al tenore testuale ed alla ratio delle disposizioni sopra richiamate la tesi che, ferma la non sovrapposizione, anche in ambito scolastico, fra effetti giuridici ed effetti economici dell'anzianità di servizio, esclude che, in difetto di intervento della contrattazione collettiva, l'annualità del 2013 possa essere utilmente fatta valere dal personale docente ed ATA ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali per il periodo successivo al 2014: “A queste conclusioni si perviene muovendo dal preliminare rilievo che la fattispecie oggetto di causa trova la sua disciplina specifica nel comma 23 del citato art. 9, che nell'escludere, per effetto della proroga disposta dal d.P.R. n. 122/2013, l'utilità del periodo 2010/2013 ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici, non pone alcun limite temporale alla «sterilizzazione» degli anni in questione e delinea un meccanismo di sospensione, destinato a venir meno solo per effetto della contrattazione collettiva,
a sua volta condizionata dal preventivo reperimento delle risorse, ad oggi limitato alle sole annualità del 2011 e del 2012.
2.4. Si tratta di una disciplina che si armonizza con quella dettata per l'impiego pubblico non contrattualizzato dal secondo periodo del comma 21 che, analogamente, esclude l'utilità delle annualità in parola per tutte le categorie che, secondo i rispettivi ordinamenti, fruiscono di un
5 meccanismo di progressione automatica stipendiale basata sulla sola anzianità di servizio, progressione che significativamente è stata disciplinata dallo stesso comma 21 in termini diversi dalla progressione di carriera in senso proprio e dai passaggi di area, rispetto ai quali il legislatore si è limitato a prevedere, ferma l'immediata produzione degli effetti giuridici, il differimento di quelli economici alle annualità successive al termine del «blocco».
La diversità della disciplina si giustifica in ragione del rilievo che le progressioni orizzontali e verticali, all'esito della riformulazione dell'art. 52 del d.lgs. n. 165/2001, non conseguono alla sola maturazione di una maggiore anzianità di servizio ma presuppongono procedure selettive (quanto alle progressioni all'interno dell'area) o concorsuali (per il passaggio ad area superiore), rispetto alle quali l'anzianità produce effetti solo se congiunta al merito, perché rilevano le qualità culturali e professionali, l'attività svolta ed i risultati conseguiti ( art. 52 comma 1 bis).
Si tratta, quindi, di progressioni che non vanno confuse con gli avanzamenti automatici che, in ambito scolastico, derivano dalla previsione di un sistema retributivo fondato su fasce stipendiali legate all'anzianità di servizio, fasce che producono effetti solo sul piano economico e non sono assimilabili allo sviluppo professionale all'interno dell'area né, tanto meno, al passaggio fra aree diverse, che caratterizzano, invece, gli altri comparti delle amministrazioni pubbliche.
E', quindi, questa diversità di fondo fra le progressioni in senso proprio e gli avanzamenti stipendiali conseguenti all'anzianità di servizio, che ha indotto il legislatore a prevedere la disciplina differenziata di cui sopra si è detto, che, lo si ripete, prevede, in un caso, il differimento dell'effetto economico alla cessazione del periodo di blocco, nell'altro la sterilizzazione delle annualità, sterilizzazione che, pur proiettandosi nel tempo, non determina alcun sacrificio diverso ed ulteriore rispetto a quello richiesto dal d.l. n. 78/2010, perché il meccanismo di progressione riprende a decorrere alla cessazione del periodo di blocco, determinando unicamente un ritardo nell'acquisizione della fascia stipendiale superiore, che resta comunque garantita, con la conseguenza che, in difetto dell'intervento della contrattazione collettiva, che ha già consentito il recupero sino a tutto il 2012, il pregiudizio economico resta limitato alle annualità “sterilizzate” e, quindi, ora al solo 2013”.
In altri termini, la richiamata pronuncia, con una interpretazione condivisa da questo GDL, conduce ad affermare che la normativa de qua inevitabilmente deve produrre effetti per il tempo successivo a quello interessato dalla normativa del blocco, tenuto conto delle peculiarità del sistema di avanzamento automatico;
ciò, tuttavia, limitatamente all'effetto economico di tale anzianità. La S.C., infatti, chiaramente osserva che tale “non utilità” dell'anno di servizio reso nel 2013 “non si estende a quelli giuridici, che riguardano in ambito scolastico plurimi istituti fra i quali, in via esemplificativa, si possono ricordare la mobilità, le selezioni interne finalizzate all'assegnazione di specifici progetti, 6 l'individuazione delle posizioni eccedentarie, la partecipazione al concorso per dirigente scolastico”.
Pertanto, specifica ancora la Corte “L'annualità del 2013 concorre, quindi, a determinare la complessiva anzianità di servizio del docente, restando solo escluso che della stessa si debba tener conto ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali sino a quando, reperite le necessarie risorse, il recupero sarà espressamente previsto dalla contrattazione collettiva”.
Ciò premesso in punto di diritto, deve osservarsi che nel caso in esame tutti i ricorrenti hanno dichiarato e provato di essere dipendenti di ruolo del nell'anno 2013 (cfr. Controparte_1 stato matricolare in atti); ciascuno di essi ha inoltre allegato l'inadempimento datoriale con riferimento al riconoscimento giuridico ed economico di suddetto anno di servizio. Nulla è stato dedotto o provato dalla parte datoriale, stante la sua contumacia.
Ebbene, come è noto, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento;
pertanto, nel caso di specie, alla luce dei principi giuridici sopraesposti, nonché della contumacia del convenuto, CP_1 deve accogliersi la domanda di parte ricorrente con riferimento al riconoscimento esclusivamente giuridico dell'anno di servizio 2013.
Ne consegue la decisione di cui in dispositivo, restando assorbita ogni altra domanda e/o eccezione.
Le spese di lite possono essere compensate tenuto conto dell'esito della controversia e dell'accoglimento parziale delle domande attoree.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro Dott.ssa Monica d'Agostino definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto dichiara il diritto dei ricorrenti al riconoscimento dell'anzianità maturata nell'anno 2013 ai soli fini giuridici e senza effetti di tipo economico;
2) Rigetta per il resto il ricorso;
3) Compensa le spese di lite.
Così deciso in Avellino, il 18.12.2025
7
Il Giudice Unico del Lavoro
Dr. Monica d'Agostino
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice Unico del lavoro, dott.ssa Monica d'Agostino, a seguito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al R.G. n.199/ 2025 introdotta
D A
), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
RO DO;
-ricorrente-
CONTRO
rappresentata/o e difesa/o Controparte_1 P.IVA_1 ex art. 417 bis c.p.c.
-resistente-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17.1.2025, la parte ricorrente in epigrafe indicata adiva l'intestato
Tribunale formulando le seguenti conclusioni: “a) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a vedersi riconosciuto e valutato a fini giuridici e previdenziali l'anno 2013 nella ricostruzione della propria carriera, conconseguente ridefinizione delle progressioni economiche effettivamente maturate secondo gli scaglioni e le posizioni stipendiali previste dalla vigente disciplina pattizia per ladeterminazione del giusto trattamento retributivo;
b) nonché, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad ottenere una nuova ricostruzione
integrale di carriera con inclusione dell'anno 2013 e riconoscimento a fini giuridici, previdenziali e retributivi di tutta l'anzianità di servizio complessivamente maturata con
1 corrispondente inquadramento nella relativa fascia stipendiale spettante;
c) per l'effetto, condannare il ad effettuare una nuova Controparte_1
ricostruzione integrale della carriera del ricorrente che includa anche l'anno 2013, con
riconoscimento dell'anzianità maturata ed attribuzione della fascia stipendiale 9/14 a
decorrere dall'a.s. 2019/2020;
d) conseguentemente, condannare del al pagamento Controparte_1
di tutte le differenze retributive dovute in ragione dell'inquadramento nelle fasce stipendiali
derivante dalla corretta ricostruzione di carriera, inclusiva dell'anno 2013, oltre interessi e
rivalutazione come per legge, ovvero nella diversa somma che codesto on.le Tribunale riterrà
di giustizia;
in ogni caso, per la declaratoria di nullità e/o l'annullamento o comunque la
disapplicazione ex art. 63 del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165 smi di qualsiasi atto e/o
provvedimento lesivo degli interessi e dei diritti del ricorrente, siccome irrimediabilmente
illegittimo e/o invalido, laddove non viene riconosciuto l'anni 2013 ad ogni effetto giuridico,
previdenziale e di carriera.
Con condanna dell'Amministrazione resistente al pagamento dei diritti, degli onorari e delle
spese di giudizio, oltre ad IVA e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore
dichiaratosi antistatario, avv. Guido Marone”. A fondamento delle proprie domande, la parte ricorrente deduceva di essere docente di ruolo del siccome Controparte_1 assunto con contratto a tempo indeterminato con decorrenza giuridica dal 01.09.2016 ed economica dal 01.09.2017, in servizio presso un'Istituzione scolastica ricadente nella competenza di codesto
Tribunale; ; che, pur svolgendo regolarmente la prestazione lavorativa nell'anno 2013, tale anno non veniva conteggiato da parte dell'amministrazione scolastica né ai fini giuridici né ai fini economici, con conseguenze negative sulla loro carriera e sulla loro retribuzione, così come agevolmente poteva evincersi dal decreto di ricostruzione della carriera emesso dall'Ufficio scolastico regionale per il
OL (allegato 1 del ricorso); che, tale omessa valutazione dell'anno 2013, deve imputarsi ad una errata interpretazione ed applicazione della normativa in materia da parte del suddetto . CP_1
2 Ritualmente instaurato il contraddittorio, non si è costituito in giudizio il convenuto, il CP_1 quale pertanto deve essere dichiarato contumace, stante la regolarità delle notifiche (vd. in atti).
Questo GDL, letti gli atti, ritenuta la causa matura per la decisione sulla base della documentazione in atti, così provvede.
Il ricorso è parzialmente fondato e deve essere accolto per quanto di ragione.
Come esposto in punto di fatto, la parte ricorrente in questa sede lamenta l'errata interpretazione e applicazione da parte del convenuto inerente il c.d. “blocco” della Controparte_2 contrattazione del personale scolastico, con riferimento specifico all'anno 2013 e agli effetti di questo sui successivi sviluppi di carriera di tale categoria di dipendenti pubblici.
In punto di diritto, pertanto, occorre ricostruire il quadro normativo di riferimento ed osservare, innanzitutto, che il d.l. n. 78/2010 conv. nella l. 122/2010, in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, tra le varie disposizioni, ha introdotto un blocco della contrattazione e degli automatismi stipendiali per i dipendenti della Pubblica Amministrazione, con il fine specifico di ridurre la spesa pubblica. In particolare, per ciò che rileva nel caso in esame, con l'art. 9, comma
21, del d.l. n. 78 del 2010, con riferimento al personale della scuola statale, è stato previsto «Per il personale docente, Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario (A.T.A.) della Scuola, gli anni 2010, 2011
e 2012 non sono utili ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti. È fatto salvo quanto previsto dall'articolo
8, comma 14». Successivamente, l'art. 1, lett. b, del d.P.R. n. 122 del 2013 ha esteso la disposizione di blocco anche all'annualità del 2013. Pertanto, per l'effetto di tali disposizioni il personale scolastico con riferimento ai suddetti anni ha visto attribuire al proprio servizio una valenza in termini di progressione di carriera esclusivamente giuridica, senza alcun effetto economico.
Il citato art. 9, come osservato anche dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 178/2015 “reca l'eloquente rubrica «Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico» e, in ossequio a tale linea programmatica, preclude ogni incremento dei trattamenti economici complessivi dei singoli dipendenti per gli anni 2011, 2012, 2013 (comma 1), ogni efficacia economica delle progressioni di carriera (comma 21), e – per il periodo che dal 1° gennaio 2011 giunge fino al 31 dicembre 2013 – vieta ogni incremento dell'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale (comma 2-bis)”.Invero, deve osservarsi che l'intero impianto normativo è stato posto al vaglio della Corte Costituzionale, la quale, tuttavia, ha ritenuto che “il carattere generale delle misure varate dal d.l. n. 78 del 2010, inserite in un disegno organico improntato a una dimensione programmatica, scandita su un periodo triennale, risponde all'esigenza di governare una
3 voce rilevante della spesa pubblica, che aveva registrato una crescita incontrollata, sopravanzando l'incremento delle retribuzioni del settore privato. […] Sono dunque da disattendere le censure di violazione degli artt. 36, primo comma, e 39, primo comma, Cost., in quanto il sacrificio del diritto alla retribuzione commisurata al lavoro svolto e del diritto di accedere alla contrattazione collettiva non è, nel quadro ora delineato, né irragionevole né sproporzionato”.
Deve però ulteriormente precisarsi che l'art. 8, comma 14, alla quale rinvia il comma 21 del citato art. 9, aveva previsto che «Fermo quanto previsto dall'art. 9, le risorse di cui all'articolo 64, comma
9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, sono comunque destinate, con le stesse modalità di cui al comma 9, secondo periodo, del citato articolo 64, al settore scolastico. ….». Tale art. 64 del d.l. n. 112/2008, a sua volta, prevedeva che «una quota parte delle economie di spesa di cui al comma 6 è destinata, nella misura del 30 per cento, ad incrementare le risorse contrattuali stanziate per le iniziative dirette alla valorizzazione ed allo sviluppo professionale della carriera del personale della Scuola a decorrere dall'anno 2010, con riferimento ai risparmi conseguiti per ciascun anno scolastico. Gli importi corrispondenti alle indicate economie di spesa vengono iscritti in bilancio in un apposito Fondo istituito nello stato di previsione del , a decorrere dall'anno successivo a quello Controparte_3 dell'effettiva realizzazione dell'economia di spesa, e saranno resi disponibili in gestione con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Controparte_3
subordinatamente alla verifica dell'effettivo ed integrale conseguimento delle stesse
[...] rispetto ai risparmi previsti». Difatti, a partire dal CCNL del 2013, le parti sociali si sono accordate per il recupero l'utilità economica dell'anno 2011 ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali di cui all'art. 2 del CCNL 4/8/2011, con la conseguente attribuzione al personale dei relativi incrementi economici;
lo stesso, con riferimento all'anno 2012 per effetto del CCNL 2014.
Nelle more della sessione per la contrattazione dell'anno 2014, tuttavia, è intervenuto nuovamente il legislatore che all'art. 1 del d.l. n. 3/2014 ha previsto «Attesa la specifica modulazione temporale delle misure di blocco della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici di cui all'articolo 9, comma 23, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come prorogato dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n. 122, per il personale della scuola non trova applicazione per l'anno 2014, nell'ambito degli stanziamenti di bilancio relativi alle competenze stipendiali, ed in relazione alle disposizioni di cui al citato comma 23, l'articolo 9, comma
1, del predetto decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, come prorogato dall'articolo 1, comma 1, lettera
4 a), del citato decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n. 122. ». Dunque, alcuna contrattazione è stata intrapresa con riferimento all'anno 2013.
Così ricostruito il quadro normativo, occorre evidenziale che la fattispecie in esame, in quanto accomuna sia il personale scolastico a tempo determinato che quelli già di ruolo all'epoca, è stata oggetto di numerose pronunce sia di merito che persino della Suprema Corte;
tra le più recenti, la sentenza n. 16133/2024 nonché la n. 13618 del 21.5.2025; quest'ultima, in particolare, ribadisce quanto già affermato nel precedente arresto giurisprudenziale e specificamente: “in tema di personale docente e A.T.A. della scuola statale, per il quale è previsto un sistema retributivo fondato su fasce stipendiali legate all'anzianità di servizio, le disposizioni inerenti al "blocco" degli incrementi retributivi per il periodo 2010-2013, di cui agli artt. 9, comma 23, del d.l. n. 78 del 2010, conv. con modif. dalla l. n. 122 del 2010; 1, lett. b, del d.P.R. n. 122 del 2013; 1 del d.l. n. 3 del 2014, conv. con modif. dalla l. n. 41 del 2014, nonché 1, comma 3, dei c.c.n.l. 13 marzo 2013 e 7 agosto 2014, comportano la "sterilizzazione" - ai soli fini economici, e non già agli effetti giuridici dell'anzianità - dell'annualità 2013, della quale è stata esclusa l'utilità ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici, sino all'eventuale intervento della contrattazione collettiva che, previo stanziamento delle relative risorse, ne consenta il recupero” (vd. Cass. sent. n.
13618/2025).
La citata sentenza n. 13618/2025, richiamata la disciplina in materia, ha concluso che è maggiormente rispondente al tenore testuale ed alla ratio delle disposizioni sopra richiamate la tesi che, ferma la non sovrapposizione, anche in ambito scolastico, fra effetti giuridici ed effetti economici dell'anzianità di servizio, esclude che, in difetto di intervento della contrattazione collettiva, l'annualità del 2013 possa essere utilmente fatta valere dal personale docente ed ATA ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali per il periodo successivo al 2014: “A queste conclusioni si perviene muovendo dal preliminare rilievo che la fattispecie oggetto di causa trova la sua disciplina specifica nel comma 23 del citato art. 9, che nell'escludere, per effetto della proroga disposta dal d.P.R. n. 122/2013, l'utilità del periodo 2010/2013 ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici, non pone alcun limite temporale alla «sterilizzazione» degli anni in questione e delinea un meccanismo di sospensione, destinato a venir meno solo per effetto della contrattazione collettiva,
a sua volta condizionata dal preventivo reperimento delle risorse, ad oggi limitato alle sole annualità del 2011 e del 2012.
2.4. Si tratta di una disciplina che si armonizza con quella dettata per l'impiego pubblico non contrattualizzato dal secondo periodo del comma 21 che, analogamente, esclude l'utilità delle annualità in parola per tutte le categorie che, secondo i rispettivi ordinamenti, fruiscono di un
5 meccanismo di progressione automatica stipendiale basata sulla sola anzianità di servizio, progressione che significativamente è stata disciplinata dallo stesso comma 21 in termini diversi dalla progressione di carriera in senso proprio e dai passaggi di area, rispetto ai quali il legislatore si è limitato a prevedere, ferma l'immediata produzione degli effetti giuridici, il differimento di quelli economici alle annualità successive al termine del «blocco».
La diversità della disciplina si giustifica in ragione del rilievo che le progressioni orizzontali e verticali, all'esito della riformulazione dell'art. 52 del d.lgs. n. 165/2001, non conseguono alla sola maturazione di una maggiore anzianità di servizio ma presuppongono procedure selettive (quanto alle progressioni all'interno dell'area) o concorsuali (per il passaggio ad area superiore), rispetto alle quali l'anzianità produce effetti solo se congiunta al merito, perché rilevano le qualità culturali e professionali, l'attività svolta ed i risultati conseguiti ( art. 52 comma 1 bis).
Si tratta, quindi, di progressioni che non vanno confuse con gli avanzamenti automatici che, in ambito scolastico, derivano dalla previsione di un sistema retributivo fondato su fasce stipendiali legate all'anzianità di servizio, fasce che producono effetti solo sul piano economico e non sono assimilabili allo sviluppo professionale all'interno dell'area né, tanto meno, al passaggio fra aree diverse, che caratterizzano, invece, gli altri comparti delle amministrazioni pubbliche.
E', quindi, questa diversità di fondo fra le progressioni in senso proprio e gli avanzamenti stipendiali conseguenti all'anzianità di servizio, che ha indotto il legislatore a prevedere la disciplina differenziata di cui sopra si è detto, che, lo si ripete, prevede, in un caso, il differimento dell'effetto economico alla cessazione del periodo di blocco, nell'altro la sterilizzazione delle annualità, sterilizzazione che, pur proiettandosi nel tempo, non determina alcun sacrificio diverso ed ulteriore rispetto a quello richiesto dal d.l. n. 78/2010, perché il meccanismo di progressione riprende a decorrere alla cessazione del periodo di blocco, determinando unicamente un ritardo nell'acquisizione della fascia stipendiale superiore, che resta comunque garantita, con la conseguenza che, in difetto dell'intervento della contrattazione collettiva, che ha già consentito il recupero sino a tutto il 2012, il pregiudizio economico resta limitato alle annualità “sterilizzate” e, quindi, ora al solo 2013”.
In altri termini, la richiamata pronuncia, con una interpretazione condivisa da questo GDL, conduce ad affermare che la normativa de qua inevitabilmente deve produrre effetti per il tempo successivo a quello interessato dalla normativa del blocco, tenuto conto delle peculiarità del sistema di avanzamento automatico;
ciò, tuttavia, limitatamente all'effetto economico di tale anzianità. La S.C., infatti, chiaramente osserva che tale “non utilità” dell'anno di servizio reso nel 2013 “non si estende a quelli giuridici, che riguardano in ambito scolastico plurimi istituti fra i quali, in via esemplificativa, si possono ricordare la mobilità, le selezioni interne finalizzate all'assegnazione di specifici progetti, 6 l'individuazione delle posizioni eccedentarie, la partecipazione al concorso per dirigente scolastico”.
Pertanto, specifica ancora la Corte “L'annualità del 2013 concorre, quindi, a determinare la complessiva anzianità di servizio del docente, restando solo escluso che della stessa si debba tener conto ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali sino a quando, reperite le necessarie risorse, il recupero sarà espressamente previsto dalla contrattazione collettiva”.
Ciò premesso in punto di diritto, deve osservarsi che nel caso in esame tutti i ricorrenti hanno dichiarato e provato di essere dipendenti di ruolo del nell'anno 2013 (cfr. Controparte_1 stato matricolare in atti); ciascuno di essi ha inoltre allegato l'inadempimento datoriale con riferimento al riconoscimento giuridico ed economico di suddetto anno di servizio. Nulla è stato dedotto o provato dalla parte datoriale, stante la sua contumacia.
Ebbene, come è noto, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento;
pertanto, nel caso di specie, alla luce dei principi giuridici sopraesposti, nonché della contumacia del convenuto, CP_1 deve accogliersi la domanda di parte ricorrente con riferimento al riconoscimento esclusivamente giuridico dell'anno di servizio 2013.
Ne consegue la decisione di cui in dispositivo, restando assorbita ogni altra domanda e/o eccezione.
Le spese di lite possono essere compensate tenuto conto dell'esito della controversia e dell'accoglimento parziale delle domande attoree.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro Dott.ssa Monica d'Agostino definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto dichiara il diritto dei ricorrenti al riconoscimento dell'anzianità maturata nell'anno 2013 ai soli fini giuridici e senza effetti di tipo economico;
2) Rigetta per il resto il ricorso;
3) Compensa le spese di lite.
Così deciso in Avellino, il 18.12.2025
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Il Giudice Unico del Lavoro
Dr. Monica d'Agostino
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