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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 24/09/2025, n. 1163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 1163 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4988/2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Perugia
SECONDA SEZIONE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giulia Maria Lignani ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4988/2016 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. NEGRINI Controparte_1 P.IVA_1 BRUNO e dell'avv. NEGRINI STEFANO ( ) Indirizzo Telematico;
, C.F._1 elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. NEGRINI BRUNO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. COLOMBO FRANCESCA e CP_2 P.IVA_2 dell'avv. MAZZI STEFANO ( ) Indirizzo Telematico;
C.F._2 CP_3 ( Indirizzo Telematico;
, elettivamente domiciliato in PIAZZA PICCININO 9 C.F._3 06100 PERUGIApresso il difensore avv. COLOMBO FRANCESCA
ND PA (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DEPRETIS FRANCESCO e dell'avv. P.IVA_3 PONTI ANDREA ( Indirizzo Telematico;
, elettivamente domiciliato in VIA C.F._4 BALDESCHI N.2 PERUGIApresso il difensore avv. DEPRETIS FRANCESCO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale del 06/03/2025 che si intende qui interamente richiamato.
pagina 1 di 9 IN FATTO E DIRITTO
1. Il presente contenzioso, che viene ora in decisione, deriva da un rapporto contrattuale complesso, o più precisamente da un insieme di contratti, fra loro collegati, intercorsi fra l'attuale attrice
[...] e le attuali convenute DO s.p.a. e Controparte_1 CP_2
Nelle intenzioni originarie delle parti, il tutto mirava alla realizzazione di un fabbricato di notevoli dimensioni (superficie totale coperta mq 3690) adibito ad opificio industriale, in località Ospedalicchio di Bastia Umbra.
Proprietaria ed utilizzatrice finale del fabbricato sarebbe stata DO s.p.a. per la sua produzione industriale di macchine agricole..
Il progetto prevedeva che l'edificio sarebbe stato realizzato per intero assemblando elementi prefabbricati;
questi sarebbero stati appositamente prodotti da nei propri Controparte_1 stabilimenti, e successivamente messi in opera sul terreno dalla stessa CP_1
2. Pur trattandosi di un progetto sostanzialmente unitario, così come unitario sarebbe stato il fabbricato una volta eseguito, dal punto di vista contrattuale esso è stato diviso in due parti, convenzionalmente denominate “Fase Uno” e “Fase Due”. In questo contesto, tuttavia, il termine “fase” non alludeva ad una successione cronologica nella realizzazione del progetto, quanto ad una divisione spaziale e ad una diversità di iter giuridico.
Era previsto, infatti, che il fabbricato unitario sarebbe stato realizzato su due porzioni di terreno, ovviamente contigue fra loro, ma provenienti da due proprietà diverse;
esse sarebbero state poi acquistate da DO.
La prima di dette porzioni apparteneva a e fra quest'ultima e DO era convenuto che la CP_2 stessa assumesse, nei rapporti con il ruolo di committente della costruzione ed CP_2 CP_1 acquirente dei relativi materiali prefabbricati;
dopo di che avrebbe ceduto a DO il suolo CP_2 insieme alla porzione di fabbricato che nel frattempo vi sarebbe stata realizzata;
e questo era ciò che le parti denominavano “Fase Uno”.
La seconda porzione di terreno apparteneva ad un altro soggetto, estraneo alla presente controversia. In questo caso DO avrebbe acquistato il terreno ancora inedificato, e nei rapporti con avrebbe CP_1 svolto in prima persona il ruolo di acquirente dei materiali e di committente dei successivi lavori di montaggio;
e questo era ciò che le parti denominavano convenzionalmente “Fase Due”.
A parte le suddette distinzioni sul piano contrattuale, le lavorazioni commesse a si sarebbero CP_1 svolte – e, sino all'insorgenza del presente contenzioso, si erano effettivamente svolte – di pari passo per le due cosiddette “fasi”. Una articolazione dal punto di vista cronologico si manifestava, semmai, in altro senso, parallelamente per le due cosiddette “fasi”. Ci si riferisce qui al fatto che, per comprensibili ragioni tecniche, la realizzazione dei componenti prefabbricati presso lo stabilimento del produttore doveva precedere, ed essere portata a termine, prima che si procedesse alla loro messa in opera CP_1 sul terreno.
Una ulteriore suddivisione dell'opera – quanto a cronologia e ad iter giuridico - si ravvisa in ciò: che le parti hanno fatto contratti distinti per la lavorazione degli elementi delle “fondazioni” e per quella delle
“strutture” (intendendosi per tali le parti in elevazione rispetto alla quota del terreno).
3. In concreto, la successione degli atti rilevanti ai fini della presente controversia è stata la seguente.
Gli accordi originari si sono inizialmente tradotti in due scritture private, entrambe in data 21.11.2011 ed entrambe intitolate “Ordine di fornitura con posa in opera di strutture prefabbricate . CP_1
pagina 2 di 9 La prima scrittura riguardava la Fase Uno ed in essa appariva come acquirente e committente CP_2 Part (doc. 1 della produzione dell'attrice ; la seconda riguardava la Fase ed in essa appariva CP_1 come acquirente e committente DO (documento 2 della produzione dell'attrice . CP_1
La prima scrittura (quella riguardante la Fase Uno) era sottoscritta anche dal legale rappresentante di DO con l'indicazione “P.P.V.”, che significa (come è incontroverso) “per presa visione”.
La seconda scrittura (quella riguardante la Fase Due) conteneva la seguente clausola “Il presente contratto assume validità solo nel caso in cui la committente confermerà l'ordine, per cui le successive date della pianificazione dell'intervento verranno definite al momento della conferma d'ordine da parte della committente”.
Nell'aprile 2013 vennero formate altre due scritture private, di contenuto analogo alle precedenti, ma riferite alle “fondazioni” (rispettivamente della Fase Uno e della Fase Due).
La prima scrittura, datata 10 aprile 2013, tra e , riguardava la Fase Uno e non vi appariva CP_1 CP_2 la controfirma di DO (doc. 3 della produzione . CP_1
La seconda scrittura, datata 23 aprile 2013, tra e DO, riguardava la Fase Due, e non CP_1 conteneva alcuna riserva che ne subordinasse l'efficacia ad una futura “conferma” da parte dell'acquirente (doc. 4 della produzione dell'attrice).
4. Alle scritture sinora citate hanno fatto seguito, nei rapporti fra le parti, altri atti ed eventi – dei quali, nella misura in cui siano rilevanti, si parlerà appresso – sino a che, con una lettera in data 28 febbraio 2014, rispondendo alla richiesta di di un nuovo atto a parziale modifica dei precedenti, DO si CP_1
è espressa come segue:
“In riscontro alla Vostra mail Vi comunichiamo che, in riferimento al nostro progetto di investimento... i rapporti contrattuali con la sono radicalmente mutati. Di Parte_2 conseguenza è nostra intenzione, una volta perfezionati gli attuali accordi con CP_2 provvedere direttamente alla scelta dei vari fornitori e realizzare direttamente il nuovo insediamento produttivo. Quindi... la Vostra azienda sarà tenuta in debita considerazione nella valutazione delle offerte che ci perverranno. Da qui nasce la richiesta di un Vostro preventivo, ad integrazione di quello già fornito” (doc. 15 della produzione . CP_1
5. – basandosi sul presupposto che fra le parti vi fosse già un rapporto contrattuale definito e CP_1 perfezionato, e anzi parzialmente eseguito - ha interpretato questa comunicazione di DO come un integrale recesso, o disconoscimento, del contratto stesso, ed ha promosso un giudizio arbitrale come previsto dalle scritture private sopra citate.
Al Collegio arbitrale ha chiesto di accertare che il contratto fra le parti si era perfezionato, e CP_1 nello stesso tempo ha chiesto di dichiarare risolto il medesimo contratto, per inadempienza di DO. Infine ha chiesto il risarcimento dei danni.
Il Collegio arbitrale, con lodo datato 12 gennaio 2016, ha deciso (con il dissenso di uno dei tre componenti) l'accoglimento della domanda di ha dichiarato risolto il contratto per CP_1 inadempienza ed ha condannato DO al risarcimento dei danni liquidati in euro 280.000 oltre interessi e spese. La pronuncia degli arbitri è dichiaratamente limitata ai rapporti contrattuali relativi alla c.d. Fase Due, in quanto quel Collegio ha ritenuto che la clausola compromissoria fosse limitata in tal senso e non riguardasse dunque i rapporti relativi alla c.d. Fase Uno.
Al momento in cui il presente giudizio è stato riservato in decisione, il lodo risultava passato in giudicato, in quanto la Corte di appello ne aveva dichiarata inammissibile l'impugnazione, e la Corte di cassazione (ord. n. 4072/2024) aveva rigettato il ricorso di DO.
6. Il giudizio presente è stato introdotto davanti a questo Tribunale da che sostanzialmente CP_1 pagina 3 di 9 ripropone qui, con riferimento alla c.d. Fase Uno, le domande già dedotte davanti al Collegio arbitrale e Part da questo accolte con riferimento alla c.d. Fase
Poiché, peraltro, nelle scritture private del 2011 e del 2013 era indicata come committente-acquirente
- pur essendo pacifico che la parte realmente interessata era DO s.p.a. - nel presente CP_2 giudizio ha citato, oltre a DO, anche , proponendo nei suoi confronti, a titolo CP_1 CP_2 alternativo o subordinato, le domande specificate nelle conclusioni.
Nel giudizio così introdotto, si sono costituite, con distinte difese, le due convenute, DO s.p.a. e deducendo – ciascuna per proprio conto - le contestazioni ed eccezioni che si CP_2 esamineranno appresso.
Oltre all'abbondante produzione di documenti, l'istruttoria si è svolta con l'audizione di testimoni e con l'acquisizione di una consulenza tecnica d'ufficio, quest'ultima al limitato scopo di quantificare alcune componenti dei danni dei quali l'attrice chiede il risarcimento. CP_1
7. Procedendosi ora alla definizione della controversia, si nota innanzi tutto che la domanda dell'attrice si basa sui seguenti presupposti (dichiarati, e come tali da verificare): CP_1
(a) che l'attrice aveva assunto nei confronti delle convenute determinati obblighi di fare, essenzialmente quello di curare la produzione – secondo l'apposito progetto – dei componenti prefabbricati dell'edificio, e poi curarne il montaggio e la messa in opera sul terreno;
(b) che quando la produzione di quei manufatti era in fase avanzata, improvvisamente DO, con la lettera del 28 febbraio 2014, aveva disconosciuto l'esistenza di un contratto e aveva comunque mostrato di ritenersene interamente liberata, tanto da avviare nuovamente la ricerca del fornitore;
(c) che il comportamento di DO si qualifica come inadempienza contrattuale con la inerente responsabilità; ma anche volendo supporre che il contratto non si fosse ancora perfezionato, detto comportamento si qualificherebbe quanto meno come rottura ingiustificata delle trattative, sanzionabile ai sensi dell'art. 1337 c.c., atteso che DO aveva chiesto, o comunque approvato per iscritto, l'esecuzione (anticipata) del contratto;
(d) che, configurando il comportamento di DO (disconoscimento del contratto) una forma di inadempimento del contratto, ha titolo per chiedere la risoluzione del contratto per CP_1 inadempimento;
(e) che con riferimento all'ipotesi della risoluzione del contratto per inadempimento dell'acquirente- committente, una specifica clausola contrattuale dispone che in tale evenienza spetteranno alla venditrice: i) il prezzo contrattuale del materiale già prodotto;
ii) il 25% del prezzo contrattuale del materiale non ancora prodotto;
iii) il risarcimento del danno ulteriore, ove dimostrato;
(f) che in questo caso – ferma la spettanza del corrispettivo per il materiale prodotto e il predetto indennizzo per quello non prodotto – vi è un danno ulteriore che consiste nei costi che la venditrice ha sostenuto o dovrà sostenere per la giacenza e poi per lo smaltimento dei manufatti prodotti, atteso che questi, essendo concepiti e dimensionati in funzione di un progetto specifico, non sono utilmente recuperabili per altri usi;
(g) che le suddette obbligazioni contrattuali e risarcitorie gravano su DO, anche per la Fase Uno, in quanto, pur essendo stati i relativi contratti stipulati da DO si è sempre comportata CP_2 come la committente sostanziale dell'opera, intrattenendo un carteggio con richieste ed istruzioni, sottoscrivendo atti, ecc.; salvo configurarsi una corresponsabilità concorrente e/o alternativa di CP_2
[...]
8. Procedendosi ora alla decisione della controversia, appare di immediata evidenza che le parti convenute non contestano che DO, con la lettera in data 28 febbraio 2014, abbia manifestato in pagina 4 di 9 modo non equivoco e definitivo di disconoscere il contratto con riservandosi di procedere su CP_1 nuove basi alla scelta del contraente.
Le parti convenute, inoltre, non contestano che a quella data avesse già approntato una buona CP_1 parte dei manufatti (elementi prefabbricati) previsti dal progetto;
non negano che l'averli prodotti rappresenti per una perdita, trattandosi di materiale non utilizzabile se non per quello specifico CP_1 progetto;
ma non si dichiarano disposte a ritirare i manufatti prodotti su loro ordinazione, pagandone il prezzo o anche non pagandolo.
Non deducono che il loro (tacito) rifiuto di ritirare il materiale prodotto sia giustificato perché – in ipotesi – siano stati prodotti manufatti non conformi al progetto, ovvero viziati, ovvero eccedenti arbitrariamente la quantità richiesta. Non addebitano a di essere incorsa, nella esecuzione del CP_1 contratto, in negligenze, errori, o ritardi, invocabili (a ragione o a torto) quali motivo, o pretesto, per la revoca della commessa.
Non eccepiscono di avere già remunerato in qualsivoglia maniera, diretta o indiretta. CP_1
In sintesi, le parti convenute non dicono nulla che porti ad escludere che a spetti a buon diritto CP_1 una congrua somma di denaro a fronte dell'attività svolta secondo contratto. Questo punto si deve dunque considerare tacitamente riconosciuto, salvo precisarne la formula (corrispettivo contrattuale ovvero indennizzo ovvero risarcimento) e i criteri di liquidazione.
L'unico punto oggetto di contestazione è la individuazione della parte obbligata. Ciascuna delle due convenute nega di essere passivamente legittimata alla causa e sostiene che tenuta al pagamento sia l'altra. Alla soluzione di questo problema sono dedicate le considerazioni che seguono.
9. Le due scritture private – rispettivamente in data 21.11.2011 per le strutture e in data 10 aprile 2013 per le fondazioni – relative alla c.d. Fase Uno individuano come committente e acquirente CP_2 Non vi è detto esplicitamente che utilizzatrice finale sarà DO s.p.a.; questo semmai si può considerare sottinteso, dal momento che la scrittura del 21.11.2011 (non anche l'altra) appare firmata anche da DO, peraltro con la dicitura “P.P.V.” che è incontroverso si debba leggere “per presa visione”.
Stando a questi documenti, dunque, non pare dubbio che relativamente al loro oggetto la controparte contrattuale di era CP_1 CP_2
Ci si deve dar carico, tuttavia, di una differenza di primario rilievo.
Mentre non disconosce la scrittura del 21.11.2011 (salvo sostenere con altri argomenti che CP_2 da essa non derivano obbligazioni a suo carico) essa disconosce quella del 10.4.2013 in quanto non validamente firmata dal suo legale rappresentante.
Ed invero, l'atto prodotto da quale doc. 3 fra gli allegati alla citazione, si compone di sei pagine CP_1 e solo in calce ad una di queste (la terza), nello spazio predisposto per la firma dell'acquirente, si vede una firma illeggibile accompagnata dal timbro con la dicitura “ - L'amministratore unico”; CP_2 e non è controverso che sia stata apposta dal legale rappresentante di . Nella quarta e nella quinta CP_2 pagina appare una firma illeggibile – comunque diversa da quella predetta - riconosciuta come quella del geom. , socio non amministratore di ma delegato informalmente da questa Persona_1 CP_2 a trattare gli aspetti tecnici del progetto;
funzione nota alla controparte contrattuale e da questa CP_1 accettata, visto che la lettera con cui aveva inviato a lo schema di contratto appare CP_1 CP_2 indirizzata a con la precisazione “alla cortese attenzione del Geom. ”. CP_2 Persona_1
Va inoltre considerato che l'atto in questione veniva formato nell'ambito di un rapporto trilaterale (fra
, DO e instaurato già da tempo;
replicava la formula già usata fra le stesse parti con la CP_2 CP_1 scrittura 21.11.2011 (doc. 1 allegato all'atto di citazione;
i suoi contenuti rispecchiavano gli CP_1
pagina 5 di 9 accordi pacificamente osservati e mai messi in discussione prima del 28 febbraio 2014 (data della lettera con la quale DO revocava la commessa).
In questo contesto di fatto, la firma apposta dal legale rappresentante di in una singola pagina CP_2 della scrittura 10.4.2013 – accompagnata dalla firma apposta in altre pagine dal soggetto che pacificamente fungeva da portavoce di pur senza averne formalmente la delega – va interpretata CP_2 nel senso che esprimeva la volontà negoziale di accettare l'intero documento, ossia lo schema proposto da nella sua interezza. CP_1
Questa conclusione si basa anche sul principio di cui all'art. 1362 c.c., a norma del quale le dichiarazioni negoziali si debbono interpretare ricercando la volontà effettiva delle parti, a tal fine tenendo conto del complesso del loro comportamento reciproco, anteriore e posteriore alla formazione del documento.
10. Ritenuto, dunque, che entrambe le scritture private intercorse fra e sono opponibili a CP_1 CP_2 quest'ultima, si deve ora decidere se siano opponibili anche a DO, quale destinataria finale delle prestazioni promesse da a . CP_1 CP_2
Non si tratta di un caso di “rappresentanza” ai sensi degli artt. 1387 e seguenti c.c., se l'effetto proprio e tipico della rappresentanza è che il contratto concluso dal rappresentante, mentre obbliga direttamente il rappresentato, non obbliga il rappresentante (art. 1388).
E' vero che appariva chiaro sin dall'inizio che la beneficiaria finale dei contratti stipulati da CP_2 sarebbe stata DO;
lo dimostrava anche quella firma “per presa visione” apposta sulla scrittura del 21.11.2011. Così come è stata DO a decretare unilateralmente la fine del rapporto il 28.2.2014. Tutto ciò, unitamente ad altri elementi, potrà legittimare ad agire direttamente (anche)
contro
DO. CP_1 Ma era altrettanto evidente che firmava e si obbligava (anche) in proprio. CP_2
11. La disciplina generale delle obbligazioni e dei contratti si ispira ad alcune linee costanti: la tutela del creditore e la tutela dell'affidamento.
Ne deriva, fra l'altro, che se, in un rapporto di credito, per effetto di un atto sopravvenuto un terzo assume la posizione di debitore, non per questo il debitore originario è liberato: il nuovo debitore non sostituisce il primo ma gli si aggiunge quale coobbligato in solido. La liberazione del primo debitore si verifica solo se il creditore accetta espressamente la sostituzione. Così gli articoli 1268, 1272, 1273, 1406 c.c.; queste disposizioni si riferiscono ad ipotesi differenziate ma sono accomunati dal favor creditoris il quale si palesa così come un principio generale suscettibile anche di applicazione estensiva..
Pertanto, posto che gli atti posti in essere da DO dopo la firma dei contratti, e i suoi comportamenti materiali, consentono a di agire direttamente (anche) nei suoi confronti, rimane comunque CP_1 invariata la posizione debitoria di con la inerente legittimazione passiva, non ravvisandosi CP_2 nell'intera vicenda alcun atto con il quale abbia acconsentito a liberarla. CP_1
Concludendo sul punto, si rigettano le eccezioni di per gli aspetti sin qui considerati. CP_2
12. Si passa ora ad esaminare la posizione di DO s.p.a., rispetto alle domande dell'attrice.
Si è già detto che sin dal momento in cui e hanno posto in essere la prima scrittura CP_1 CP_2 privata (21.11.2011) era palese che beneficiaria finale delle prestazioni di sarebbe stata DO, CP_1 benché agisse (formalmente) in proprio e non quale rappresentante. Da quel momento in poi CP_2 tutte le comunicazioni, verbali e scritte, che in qualsiasi modo concernessero l'esecuzione di quel contratto sono intercorse direttamente fra e DO. CP_1
Lo stesso è accaduto per la seconda scrittura privata (10.4.2013) di cui sopra.
Sino a che le comunicazioni dirette fra e DO sono rimaste su un piano informale, si poteva CP_1 pagina 6 di 9 forse sostenere che in quei casi DO, pur avendo un interesse proprio, fungeva – per praticità - da portavoce del soggetto titolare del rapporto contrattuale, cioè , e solo a quest'ultimo, dunque, se CP_2 ne imputavano gli effetti giuridici.
Altro è da dire, però, riguardo a quei casi nei quali DO agiva sul piano formale. Ciò è accaduto con la presentazione delle istanze rivolte alle autorità pubbliche per il permesso di costruire e analoghi provvedimenti;
atti presentati da DO a nome proprio spendendo la qualifica di committente dei lavori (documenti 7 e 8 della produzione dell'attrice).
Appare risolutiva, in tal senso, la circostanza che DO ha apposto la sua firma (con relativo timbro) sulle tavole dei disegni esecutivi (documenti 9-12 della produzione dell'attrice) con la formula “per approvazione e benestare alla produzione”.
Era questo un passaggio procedurale espressamente previsto dal contratto (pag. 7 della scrittura privata 21.11.2011; pag. 4 della scrittura privata 10.4.2013) di primaria rilevanza negoziale in quanto rappresentava la conclusione definitiva della fase della progettazione. Autorizzava e nello stesso tempo obbligava la venditrice a procedere senz'altro alla produzione effettiva dei prefabbricati.
Esercitando – in prima persona – queste facoltà, DO assumeva per sé, pienamente e anche in modo formale, quel ruolo di committente-acquirente che già rivestiva di fatto. E ne assumeva la responsabilità di fronte alla controparte, anche per gli effetti di cui all'art. 1272 c.c..
Conclusivamente, le due convenute DO e vanno considerate coobbligate in solido verso CP_2 all'adempimento dei contratti in questione. CP_1
13. Se il riconoscimento di un vincolo di solidarietà passiva risponde all'esigenza di garantire il creditore ( e di tutelarne l'affidamento, rimane il fatto che l'obbligato principale – quale CP_1 beneficiario finale delle prestazioni richieste a – è DO. CP_1
Ne consegue che, nei rapporti interni fra i condebitori, l'obbligazione grava interamente su DO (art. 1298, primo comma, c.c.).
Pertanto, nella misura in cui a pagare il debito sia , questa avrà diritto di rivalsa su DO. CP_2
Con ciò, si intende assorbita la domanda di “manleva” formulata da nei confronti di DO. CP_2
14. E' fondata anche la tesi dell'attrice, secondo cui la posizione assunta da DO (e poi mantenuta) nel considerarsi irreversibilmente svincolata dal contratto – peraltro già in fase di avanzata esecuzione da parte di – si configura come un vero e proprio inadempimento del contratto stesso. CP_1
Da qui l'appropriatezza e l'accoglibilità della domanda di risoluzione del contratto, proposta da CP_1 ai sensi dell'art. 1453, c.c..
Peraltro, il contratto concluso fra le parti prevede che in caso di risoluzione per inadempienza della parte committente, quest'ultima sia tenuta al pagamento dell'importo che si ottiene sommando tre addendi: il prezzo contrattuale dei manufatti già prodotti da il 25% del prezzo contrattuale dei CP_1 manufatti non ancora prodotti;
il risarcimento del danno ulteriore ove dimostrato.
In questo caso il danno ulteriore è stato indicato dall'attrice nel costo della custodia (stoccaggio), prima, e dello smaltimento, poi, dei manufatti prodotti, non ritirati dalla committente e non suscettibili di essere recuperati per usi diversi.
L'importo dei primi due addendi è esposto dall'attrice nell'atto di citazione (pag. 15) come segue:
Fondazioni: corrispettivo contrattuale totale del materiale, euro 127.400; materiale prodotto 85.200. Edificio: corrispettivo contrattuale del materiale euro 650.000, materiale prodotto euro 565.500.
Totale del valore contrattuale del materiale approntato: € 650.700. Importo previsto del materiale non pagina 7 di 9 approntato: euro 126.700; penale contrattuale (25% del non prodotto) euro 31.765.
Totale complessivo 682.375,00.
In mancanza di prova contraria, il credito si può ritenere confermato in questo importo. Trattandosi di calcolo sviluppato in conformità alle apposite clausole contrattuali – le quali fanno riferimento al corrispettivo stabilito in contratto, sia per il materiale prodotto che per quello non prodotto – tale criterio di liquidazione appare prevalente rispetto a quello, diverso, seguito dal CTU basato sui costi di progettazione e produzione (presunti), sulle spese generali (presunte) e sul mancato guadagno (presunto).
Riguardo al danno ulteriore, che consiste nei costi sostenuti per lo stoccaggio del materiale prodotto e poi per il suo smaltimento, esso è stato calcolato dal CTU, in modo che si condivide e i cui criteri si richiamano interamente, facendo riferimento per entrambe le attività al 2013. Parte_3
Il giusto costo unitario di stoccaggio, quindi, è stato individuato in €./ton 0,15 al mese. Di conseguenza, in riferimento agli accertati materiali prodotti, si devono quantificare i costi di stoccaggio come segue:
Commessa edificio €. 1347,45x0,15x4.108 = €. 830.298,69;
Commessa fondazioni €. 28,07x0,15x4.108 = €. 17.296,73; per un importo complessivo di €. 847.595,42.
I costi di smaltimento risultano essere quantificabili come segue:
Comm. edificio €. 103,00x527,98 + 1,34x13.474,50 = €. 72.437,76;
Comm. fondazioni €. 103,00x11,26 + 1,34x280,70 = €. 1.535,92;
Per un importo complessivo di €. 73.973,68.
In conclusione, e ND PA, in solido tra loro e nei rapporti interni a carico integrale CP_2 di ND PA a corrispondere a titolo di risarcimento a la somma Controparte_1 complessiva di € 1.603.944,1. Trattandosi di debito di valore, sulla somma così liquidata deve essere applicata la rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici ISTAT dal verificarsi del danno fino alla presente pronuncia nonché gli interessi nella misura legale da calcolarsi sulle somme annualmente rivalutate fino all'effettivo saldo.
Le spese processuali ai sensi dell'art. 91 c.p.c. seguono la soccombenza e sono liquidate, a favore dell'attrice ed a carico solidale delle convenute come in dispositivo secondo il DM 55/2014, tenuto conto del valore effettivo della causa e dell'attività effettivamente espletata in complessivi € 38.000,00 per compensi, oltre IVA (se non detraibile dalla parte vittoriosa), CPA ed accessori come per legge. Le spese di CTU, già liquidate in corso di causa, sono poste a carico dei soccombenti, ciascuno per metà.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa
1) Risolve i contratti del 21.11.2011 e del 10 aprile 2013;
2) Condanna e ND PA, in solido tra loro, e nei rapporti interni a carico CP_2 integrale di ND PA, a corrispondere a titolo di risarcimento a CP_1
pagina 8 di 9 la somma complessiva di € 1.603.944,1, oltre rivalutazione monetaria Controparte_1 annuale secondo gli indici ISTAT dal verificarsi del danno fino alla presente pronuncia nonché gli interessi nella misura legale da calcolarsi sulle somme annualmente rivalutate fino all'effettivo saldo;
3) Condanna e ND PA, in solido tra loro, a rifondere a CP_2 [...]
le spese del presente giudizio, liquidate in complessivi € 38.000,00 per Controparte_1 compensi, oltre ad IVA (se non detraibile dalla parte vittoriosa), CPA ed accessori come per legge. Spese di CTU a carico dei soccombenti, ciascuno per metà.
Perugia, 24 settembre 2025
Il Giudice
dott. Giulia Maria Lignani
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Perugia
SECONDA SEZIONE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giulia Maria Lignani ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4988/2016 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. NEGRINI Controparte_1 P.IVA_1 BRUNO e dell'avv. NEGRINI STEFANO ( ) Indirizzo Telematico;
, C.F._1 elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. NEGRINI BRUNO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. COLOMBO FRANCESCA e CP_2 P.IVA_2 dell'avv. MAZZI STEFANO ( ) Indirizzo Telematico;
C.F._2 CP_3 ( Indirizzo Telematico;
, elettivamente domiciliato in PIAZZA PICCININO 9 C.F._3 06100 PERUGIApresso il difensore avv. COLOMBO FRANCESCA
ND PA (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DEPRETIS FRANCESCO e dell'avv. P.IVA_3 PONTI ANDREA ( Indirizzo Telematico;
, elettivamente domiciliato in VIA C.F._4 BALDESCHI N.2 PERUGIApresso il difensore avv. DEPRETIS FRANCESCO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale del 06/03/2025 che si intende qui interamente richiamato.
pagina 1 di 9 IN FATTO E DIRITTO
1. Il presente contenzioso, che viene ora in decisione, deriva da un rapporto contrattuale complesso, o più precisamente da un insieme di contratti, fra loro collegati, intercorsi fra l'attuale attrice
[...] e le attuali convenute DO s.p.a. e Controparte_1 CP_2
Nelle intenzioni originarie delle parti, il tutto mirava alla realizzazione di un fabbricato di notevoli dimensioni (superficie totale coperta mq 3690) adibito ad opificio industriale, in località Ospedalicchio di Bastia Umbra.
Proprietaria ed utilizzatrice finale del fabbricato sarebbe stata DO s.p.a. per la sua produzione industriale di macchine agricole..
Il progetto prevedeva che l'edificio sarebbe stato realizzato per intero assemblando elementi prefabbricati;
questi sarebbero stati appositamente prodotti da nei propri Controparte_1 stabilimenti, e successivamente messi in opera sul terreno dalla stessa CP_1
2. Pur trattandosi di un progetto sostanzialmente unitario, così come unitario sarebbe stato il fabbricato una volta eseguito, dal punto di vista contrattuale esso è stato diviso in due parti, convenzionalmente denominate “Fase Uno” e “Fase Due”. In questo contesto, tuttavia, il termine “fase” non alludeva ad una successione cronologica nella realizzazione del progetto, quanto ad una divisione spaziale e ad una diversità di iter giuridico.
Era previsto, infatti, che il fabbricato unitario sarebbe stato realizzato su due porzioni di terreno, ovviamente contigue fra loro, ma provenienti da due proprietà diverse;
esse sarebbero state poi acquistate da DO.
La prima di dette porzioni apparteneva a e fra quest'ultima e DO era convenuto che la CP_2 stessa assumesse, nei rapporti con il ruolo di committente della costruzione ed CP_2 CP_1 acquirente dei relativi materiali prefabbricati;
dopo di che avrebbe ceduto a DO il suolo CP_2 insieme alla porzione di fabbricato che nel frattempo vi sarebbe stata realizzata;
e questo era ciò che le parti denominavano “Fase Uno”.
La seconda porzione di terreno apparteneva ad un altro soggetto, estraneo alla presente controversia. In questo caso DO avrebbe acquistato il terreno ancora inedificato, e nei rapporti con avrebbe CP_1 svolto in prima persona il ruolo di acquirente dei materiali e di committente dei successivi lavori di montaggio;
e questo era ciò che le parti denominavano convenzionalmente “Fase Due”.
A parte le suddette distinzioni sul piano contrattuale, le lavorazioni commesse a si sarebbero CP_1 svolte – e, sino all'insorgenza del presente contenzioso, si erano effettivamente svolte – di pari passo per le due cosiddette “fasi”. Una articolazione dal punto di vista cronologico si manifestava, semmai, in altro senso, parallelamente per le due cosiddette “fasi”. Ci si riferisce qui al fatto che, per comprensibili ragioni tecniche, la realizzazione dei componenti prefabbricati presso lo stabilimento del produttore doveva precedere, ed essere portata a termine, prima che si procedesse alla loro messa in opera CP_1 sul terreno.
Una ulteriore suddivisione dell'opera – quanto a cronologia e ad iter giuridico - si ravvisa in ciò: che le parti hanno fatto contratti distinti per la lavorazione degli elementi delle “fondazioni” e per quella delle
“strutture” (intendendosi per tali le parti in elevazione rispetto alla quota del terreno).
3. In concreto, la successione degli atti rilevanti ai fini della presente controversia è stata la seguente.
Gli accordi originari si sono inizialmente tradotti in due scritture private, entrambe in data 21.11.2011 ed entrambe intitolate “Ordine di fornitura con posa in opera di strutture prefabbricate . CP_1
pagina 2 di 9 La prima scrittura riguardava la Fase Uno ed in essa appariva come acquirente e committente CP_2 Part (doc. 1 della produzione dell'attrice ; la seconda riguardava la Fase ed in essa appariva CP_1 come acquirente e committente DO (documento 2 della produzione dell'attrice . CP_1
La prima scrittura (quella riguardante la Fase Uno) era sottoscritta anche dal legale rappresentante di DO con l'indicazione “P.P.V.”, che significa (come è incontroverso) “per presa visione”.
La seconda scrittura (quella riguardante la Fase Due) conteneva la seguente clausola “Il presente contratto assume validità solo nel caso in cui la committente confermerà l'ordine, per cui le successive date della pianificazione dell'intervento verranno definite al momento della conferma d'ordine da parte della committente”.
Nell'aprile 2013 vennero formate altre due scritture private, di contenuto analogo alle precedenti, ma riferite alle “fondazioni” (rispettivamente della Fase Uno e della Fase Due).
La prima scrittura, datata 10 aprile 2013, tra e , riguardava la Fase Uno e non vi appariva CP_1 CP_2 la controfirma di DO (doc. 3 della produzione . CP_1
La seconda scrittura, datata 23 aprile 2013, tra e DO, riguardava la Fase Due, e non CP_1 conteneva alcuna riserva che ne subordinasse l'efficacia ad una futura “conferma” da parte dell'acquirente (doc. 4 della produzione dell'attrice).
4. Alle scritture sinora citate hanno fatto seguito, nei rapporti fra le parti, altri atti ed eventi – dei quali, nella misura in cui siano rilevanti, si parlerà appresso – sino a che, con una lettera in data 28 febbraio 2014, rispondendo alla richiesta di di un nuovo atto a parziale modifica dei precedenti, DO si CP_1
è espressa come segue:
“In riscontro alla Vostra mail Vi comunichiamo che, in riferimento al nostro progetto di investimento... i rapporti contrattuali con la sono radicalmente mutati. Di Parte_2 conseguenza è nostra intenzione, una volta perfezionati gli attuali accordi con CP_2 provvedere direttamente alla scelta dei vari fornitori e realizzare direttamente il nuovo insediamento produttivo. Quindi... la Vostra azienda sarà tenuta in debita considerazione nella valutazione delle offerte che ci perverranno. Da qui nasce la richiesta di un Vostro preventivo, ad integrazione di quello già fornito” (doc. 15 della produzione . CP_1
5. – basandosi sul presupposto che fra le parti vi fosse già un rapporto contrattuale definito e CP_1 perfezionato, e anzi parzialmente eseguito - ha interpretato questa comunicazione di DO come un integrale recesso, o disconoscimento, del contratto stesso, ed ha promosso un giudizio arbitrale come previsto dalle scritture private sopra citate.
Al Collegio arbitrale ha chiesto di accertare che il contratto fra le parti si era perfezionato, e CP_1 nello stesso tempo ha chiesto di dichiarare risolto il medesimo contratto, per inadempienza di DO. Infine ha chiesto il risarcimento dei danni.
Il Collegio arbitrale, con lodo datato 12 gennaio 2016, ha deciso (con il dissenso di uno dei tre componenti) l'accoglimento della domanda di ha dichiarato risolto il contratto per CP_1 inadempienza ed ha condannato DO al risarcimento dei danni liquidati in euro 280.000 oltre interessi e spese. La pronuncia degli arbitri è dichiaratamente limitata ai rapporti contrattuali relativi alla c.d. Fase Due, in quanto quel Collegio ha ritenuto che la clausola compromissoria fosse limitata in tal senso e non riguardasse dunque i rapporti relativi alla c.d. Fase Uno.
Al momento in cui il presente giudizio è stato riservato in decisione, il lodo risultava passato in giudicato, in quanto la Corte di appello ne aveva dichiarata inammissibile l'impugnazione, e la Corte di cassazione (ord. n. 4072/2024) aveva rigettato il ricorso di DO.
6. Il giudizio presente è stato introdotto davanti a questo Tribunale da che sostanzialmente CP_1 pagina 3 di 9 ripropone qui, con riferimento alla c.d. Fase Uno, le domande già dedotte davanti al Collegio arbitrale e Part da questo accolte con riferimento alla c.d. Fase
Poiché, peraltro, nelle scritture private del 2011 e del 2013 era indicata come committente-acquirente
- pur essendo pacifico che la parte realmente interessata era DO s.p.a. - nel presente CP_2 giudizio ha citato, oltre a DO, anche , proponendo nei suoi confronti, a titolo CP_1 CP_2 alternativo o subordinato, le domande specificate nelle conclusioni.
Nel giudizio così introdotto, si sono costituite, con distinte difese, le due convenute, DO s.p.a. e deducendo – ciascuna per proprio conto - le contestazioni ed eccezioni che si CP_2 esamineranno appresso.
Oltre all'abbondante produzione di documenti, l'istruttoria si è svolta con l'audizione di testimoni e con l'acquisizione di una consulenza tecnica d'ufficio, quest'ultima al limitato scopo di quantificare alcune componenti dei danni dei quali l'attrice chiede il risarcimento. CP_1
7. Procedendosi ora alla definizione della controversia, si nota innanzi tutto che la domanda dell'attrice si basa sui seguenti presupposti (dichiarati, e come tali da verificare): CP_1
(a) che l'attrice aveva assunto nei confronti delle convenute determinati obblighi di fare, essenzialmente quello di curare la produzione – secondo l'apposito progetto – dei componenti prefabbricati dell'edificio, e poi curarne il montaggio e la messa in opera sul terreno;
(b) che quando la produzione di quei manufatti era in fase avanzata, improvvisamente DO, con la lettera del 28 febbraio 2014, aveva disconosciuto l'esistenza di un contratto e aveva comunque mostrato di ritenersene interamente liberata, tanto da avviare nuovamente la ricerca del fornitore;
(c) che il comportamento di DO si qualifica come inadempienza contrattuale con la inerente responsabilità; ma anche volendo supporre che il contratto non si fosse ancora perfezionato, detto comportamento si qualificherebbe quanto meno come rottura ingiustificata delle trattative, sanzionabile ai sensi dell'art. 1337 c.c., atteso che DO aveva chiesto, o comunque approvato per iscritto, l'esecuzione (anticipata) del contratto;
(d) che, configurando il comportamento di DO (disconoscimento del contratto) una forma di inadempimento del contratto, ha titolo per chiedere la risoluzione del contratto per CP_1 inadempimento;
(e) che con riferimento all'ipotesi della risoluzione del contratto per inadempimento dell'acquirente- committente, una specifica clausola contrattuale dispone che in tale evenienza spetteranno alla venditrice: i) il prezzo contrattuale del materiale già prodotto;
ii) il 25% del prezzo contrattuale del materiale non ancora prodotto;
iii) il risarcimento del danno ulteriore, ove dimostrato;
(f) che in questo caso – ferma la spettanza del corrispettivo per il materiale prodotto e il predetto indennizzo per quello non prodotto – vi è un danno ulteriore che consiste nei costi che la venditrice ha sostenuto o dovrà sostenere per la giacenza e poi per lo smaltimento dei manufatti prodotti, atteso che questi, essendo concepiti e dimensionati in funzione di un progetto specifico, non sono utilmente recuperabili per altri usi;
(g) che le suddette obbligazioni contrattuali e risarcitorie gravano su DO, anche per la Fase Uno, in quanto, pur essendo stati i relativi contratti stipulati da DO si è sempre comportata CP_2 come la committente sostanziale dell'opera, intrattenendo un carteggio con richieste ed istruzioni, sottoscrivendo atti, ecc.; salvo configurarsi una corresponsabilità concorrente e/o alternativa di CP_2
[...]
8. Procedendosi ora alla decisione della controversia, appare di immediata evidenza che le parti convenute non contestano che DO, con la lettera in data 28 febbraio 2014, abbia manifestato in pagina 4 di 9 modo non equivoco e definitivo di disconoscere il contratto con riservandosi di procedere su CP_1 nuove basi alla scelta del contraente.
Le parti convenute, inoltre, non contestano che a quella data avesse già approntato una buona CP_1 parte dei manufatti (elementi prefabbricati) previsti dal progetto;
non negano che l'averli prodotti rappresenti per una perdita, trattandosi di materiale non utilizzabile se non per quello specifico CP_1 progetto;
ma non si dichiarano disposte a ritirare i manufatti prodotti su loro ordinazione, pagandone il prezzo o anche non pagandolo.
Non deducono che il loro (tacito) rifiuto di ritirare il materiale prodotto sia giustificato perché – in ipotesi – siano stati prodotti manufatti non conformi al progetto, ovvero viziati, ovvero eccedenti arbitrariamente la quantità richiesta. Non addebitano a di essere incorsa, nella esecuzione del CP_1 contratto, in negligenze, errori, o ritardi, invocabili (a ragione o a torto) quali motivo, o pretesto, per la revoca della commessa.
Non eccepiscono di avere già remunerato in qualsivoglia maniera, diretta o indiretta. CP_1
In sintesi, le parti convenute non dicono nulla che porti ad escludere che a spetti a buon diritto CP_1 una congrua somma di denaro a fronte dell'attività svolta secondo contratto. Questo punto si deve dunque considerare tacitamente riconosciuto, salvo precisarne la formula (corrispettivo contrattuale ovvero indennizzo ovvero risarcimento) e i criteri di liquidazione.
L'unico punto oggetto di contestazione è la individuazione della parte obbligata. Ciascuna delle due convenute nega di essere passivamente legittimata alla causa e sostiene che tenuta al pagamento sia l'altra. Alla soluzione di questo problema sono dedicate le considerazioni che seguono.
9. Le due scritture private – rispettivamente in data 21.11.2011 per le strutture e in data 10 aprile 2013 per le fondazioni – relative alla c.d. Fase Uno individuano come committente e acquirente CP_2 Non vi è detto esplicitamente che utilizzatrice finale sarà DO s.p.a.; questo semmai si può considerare sottinteso, dal momento che la scrittura del 21.11.2011 (non anche l'altra) appare firmata anche da DO, peraltro con la dicitura “P.P.V.” che è incontroverso si debba leggere “per presa visione”.
Stando a questi documenti, dunque, non pare dubbio che relativamente al loro oggetto la controparte contrattuale di era CP_1 CP_2
Ci si deve dar carico, tuttavia, di una differenza di primario rilievo.
Mentre non disconosce la scrittura del 21.11.2011 (salvo sostenere con altri argomenti che CP_2 da essa non derivano obbligazioni a suo carico) essa disconosce quella del 10.4.2013 in quanto non validamente firmata dal suo legale rappresentante.
Ed invero, l'atto prodotto da quale doc. 3 fra gli allegati alla citazione, si compone di sei pagine CP_1 e solo in calce ad una di queste (la terza), nello spazio predisposto per la firma dell'acquirente, si vede una firma illeggibile accompagnata dal timbro con la dicitura “ - L'amministratore unico”; CP_2 e non è controverso che sia stata apposta dal legale rappresentante di . Nella quarta e nella quinta CP_2 pagina appare una firma illeggibile – comunque diversa da quella predetta - riconosciuta come quella del geom. , socio non amministratore di ma delegato informalmente da questa Persona_1 CP_2 a trattare gli aspetti tecnici del progetto;
funzione nota alla controparte contrattuale e da questa CP_1 accettata, visto che la lettera con cui aveva inviato a lo schema di contratto appare CP_1 CP_2 indirizzata a con la precisazione “alla cortese attenzione del Geom. ”. CP_2 Persona_1
Va inoltre considerato che l'atto in questione veniva formato nell'ambito di un rapporto trilaterale (fra
, DO e instaurato già da tempo;
replicava la formula già usata fra le stesse parti con la CP_2 CP_1 scrittura 21.11.2011 (doc. 1 allegato all'atto di citazione;
i suoi contenuti rispecchiavano gli CP_1
pagina 5 di 9 accordi pacificamente osservati e mai messi in discussione prima del 28 febbraio 2014 (data della lettera con la quale DO revocava la commessa).
In questo contesto di fatto, la firma apposta dal legale rappresentante di in una singola pagina CP_2 della scrittura 10.4.2013 – accompagnata dalla firma apposta in altre pagine dal soggetto che pacificamente fungeva da portavoce di pur senza averne formalmente la delega – va interpretata CP_2 nel senso che esprimeva la volontà negoziale di accettare l'intero documento, ossia lo schema proposto da nella sua interezza. CP_1
Questa conclusione si basa anche sul principio di cui all'art. 1362 c.c., a norma del quale le dichiarazioni negoziali si debbono interpretare ricercando la volontà effettiva delle parti, a tal fine tenendo conto del complesso del loro comportamento reciproco, anteriore e posteriore alla formazione del documento.
10. Ritenuto, dunque, che entrambe le scritture private intercorse fra e sono opponibili a CP_1 CP_2 quest'ultima, si deve ora decidere se siano opponibili anche a DO, quale destinataria finale delle prestazioni promesse da a . CP_1 CP_2
Non si tratta di un caso di “rappresentanza” ai sensi degli artt. 1387 e seguenti c.c., se l'effetto proprio e tipico della rappresentanza è che il contratto concluso dal rappresentante, mentre obbliga direttamente il rappresentato, non obbliga il rappresentante (art. 1388).
E' vero che appariva chiaro sin dall'inizio che la beneficiaria finale dei contratti stipulati da CP_2 sarebbe stata DO;
lo dimostrava anche quella firma “per presa visione” apposta sulla scrittura del 21.11.2011. Così come è stata DO a decretare unilateralmente la fine del rapporto il 28.2.2014. Tutto ciò, unitamente ad altri elementi, potrà legittimare ad agire direttamente (anche)
contro
DO. CP_1 Ma era altrettanto evidente che firmava e si obbligava (anche) in proprio. CP_2
11. La disciplina generale delle obbligazioni e dei contratti si ispira ad alcune linee costanti: la tutela del creditore e la tutela dell'affidamento.
Ne deriva, fra l'altro, che se, in un rapporto di credito, per effetto di un atto sopravvenuto un terzo assume la posizione di debitore, non per questo il debitore originario è liberato: il nuovo debitore non sostituisce il primo ma gli si aggiunge quale coobbligato in solido. La liberazione del primo debitore si verifica solo se il creditore accetta espressamente la sostituzione. Così gli articoli 1268, 1272, 1273, 1406 c.c.; queste disposizioni si riferiscono ad ipotesi differenziate ma sono accomunati dal favor creditoris il quale si palesa così come un principio generale suscettibile anche di applicazione estensiva..
Pertanto, posto che gli atti posti in essere da DO dopo la firma dei contratti, e i suoi comportamenti materiali, consentono a di agire direttamente (anche) nei suoi confronti, rimane comunque CP_1 invariata la posizione debitoria di con la inerente legittimazione passiva, non ravvisandosi CP_2 nell'intera vicenda alcun atto con il quale abbia acconsentito a liberarla. CP_1
Concludendo sul punto, si rigettano le eccezioni di per gli aspetti sin qui considerati. CP_2
12. Si passa ora ad esaminare la posizione di DO s.p.a., rispetto alle domande dell'attrice.
Si è già detto che sin dal momento in cui e hanno posto in essere la prima scrittura CP_1 CP_2 privata (21.11.2011) era palese che beneficiaria finale delle prestazioni di sarebbe stata DO, CP_1 benché agisse (formalmente) in proprio e non quale rappresentante. Da quel momento in poi CP_2 tutte le comunicazioni, verbali e scritte, che in qualsiasi modo concernessero l'esecuzione di quel contratto sono intercorse direttamente fra e DO. CP_1
Lo stesso è accaduto per la seconda scrittura privata (10.4.2013) di cui sopra.
Sino a che le comunicazioni dirette fra e DO sono rimaste su un piano informale, si poteva CP_1 pagina 6 di 9 forse sostenere che in quei casi DO, pur avendo un interesse proprio, fungeva – per praticità - da portavoce del soggetto titolare del rapporto contrattuale, cioè , e solo a quest'ultimo, dunque, se CP_2 ne imputavano gli effetti giuridici.
Altro è da dire, però, riguardo a quei casi nei quali DO agiva sul piano formale. Ciò è accaduto con la presentazione delle istanze rivolte alle autorità pubbliche per il permesso di costruire e analoghi provvedimenti;
atti presentati da DO a nome proprio spendendo la qualifica di committente dei lavori (documenti 7 e 8 della produzione dell'attrice).
Appare risolutiva, in tal senso, la circostanza che DO ha apposto la sua firma (con relativo timbro) sulle tavole dei disegni esecutivi (documenti 9-12 della produzione dell'attrice) con la formula “per approvazione e benestare alla produzione”.
Era questo un passaggio procedurale espressamente previsto dal contratto (pag. 7 della scrittura privata 21.11.2011; pag. 4 della scrittura privata 10.4.2013) di primaria rilevanza negoziale in quanto rappresentava la conclusione definitiva della fase della progettazione. Autorizzava e nello stesso tempo obbligava la venditrice a procedere senz'altro alla produzione effettiva dei prefabbricati.
Esercitando – in prima persona – queste facoltà, DO assumeva per sé, pienamente e anche in modo formale, quel ruolo di committente-acquirente che già rivestiva di fatto. E ne assumeva la responsabilità di fronte alla controparte, anche per gli effetti di cui all'art. 1272 c.c..
Conclusivamente, le due convenute DO e vanno considerate coobbligate in solido verso CP_2 all'adempimento dei contratti in questione. CP_1
13. Se il riconoscimento di un vincolo di solidarietà passiva risponde all'esigenza di garantire il creditore ( e di tutelarne l'affidamento, rimane il fatto che l'obbligato principale – quale CP_1 beneficiario finale delle prestazioni richieste a – è DO. CP_1
Ne consegue che, nei rapporti interni fra i condebitori, l'obbligazione grava interamente su DO (art. 1298, primo comma, c.c.).
Pertanto, nella misura in cui a pagare il debito sia , questa avrà diritto di rivalsa su DO. CP_2
Con ciò, si intende assorbita la domanda di “manleva” formulata da nei confronti di DO. CP_2
14. E' fondata anche la tesi dell'attrice, secondo cui la posizione assunta da DO (e poi mantenuta) nel considerarsi irreversibilmente svincolata dal contratto – peraltro già in fase di avanzata esecuzione da parte di – si configura come un vero e proprio inadempimento del contratto stesso. CP_1
Da qui l'appropriatezza e l'accoglibilità della domanda di risoluzione del contratto, proposta da CP_1 ai sensi dell'art. 1453, c.c..
Peraltro, il contratto concluso fra le parti prevede che in caso di risoluzione per inadempienza della parte committente, quest'ultima sia tenuta al pagamento dell'importo che si ottiene sommando tre addendi: il prezzo contrattuale dei manufatti già prodotti da il 25% del prezzo contrattuale dei CP_1 manufatti non ancora prodotti;
il risarcimento del danno ulteriore ove dimostrato.
In questo caso il danno ulteriore è stato indicato dall'attrice nel costo della custodia (stoccaggio), prima, e dello smaltimento, poi, dei manufatti prodotti, non ritirati dalla committente e non suscettibili di essere recuperati per usi diversi.
L'importo dei primi due addendi è esposto dall'attrice nell'atto di citazione (pag. 15) come segue:
Fondazioni: corrispettivo contrattuale totale del materiale, euro 127.400; materiale prodotto 85.200. Edificio: corrispettivo contrattuale del materiale euro 650.000, materiale prodotto euro 565.500.
Totale del valore contrattuale del materiale approntato: € 650.700. Importo previsto del materiale non pagina 7 di 9 approntato: euro 126.700; penale contrattuale (25% del non prodotto) euro 31.765.
Totale complessivo 682.375,00.
In mancanza di prova contraria, il credito si può ritenere confermato in questo importo. Trattandosi di calcolo sviluppato in conformità alle apposite clausole contrattuali – le quali fanno riferimento al corrispettivo stabilito in contratto, sia per il materiale prodotto che per quello non prodotto – tale criterio di liquidazione appare prevalente rispetto a quello, diverso, seguito dal CTU basato sui costi di progettazione e produzione (presunti), sulle spese generali (presunte) e sul mancato guadagno (presunto).
Riguardo al danno ulteriore, che consiste nei costi sostenuti per lo stoccaggio del materiale prodotto e poi per il suo smaltimento, esso è stato calcolato dal CTU, in modo che si condivide e i cui criteri si richiamano interamente, facendo riferimento per entrambe le attività al 2013. Parte_3
Il giusto costo unitario di stoccaggio, quindi, è stato individuato in €./ton 0,15 al mese. Di conseguenza, in riferimento agli accertati materiali prodotti, si devono quantificare i costi di stoccaggio come segue:
Commessa edificio €. 1347,45x0,15x4.108 = €. 830.298,69;
Commessa fondazioni €. 28,07x0,15x4.108 = €. 17.296,73; per un importo complessivo di €. 847.595,42.
I costi di smaltimento risultano essere quantificabili come segue:
Comm. edificio €. 103,00x527,98 + 1,34x13.474,50 = €. 72.437,76;
Comm. fondazioni €. 103,00x11,26 + 1,34x280,70 = €. 1.535,92;
Per un importo complessivo di €. 73.973,68.
In conclusione, e ND PA, in solido tra loro e nei rapporti interni a carico integrale CP_2 di ND PA a corrispondere a titolo di risarcimento a la somma Controparte_1 complessiva di € 1.603.944,1. Trattandosi di debito di valore, sulla somma così liquidata deve essere applicata la rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici ISTAT dal verificarsi del danno fino alla presente pronuncia nonché gli interessi nella misura legale da calcolarsi sulle somme annualmente rivalutate fino all'effettivo saldo.
Le spese processuali ai sensi dell'art. 91 c.p.c. seguono la soccombenza e sono liquidate, a favore dell'attrice ed a carico solidale delle convenute come in dispositivo secondo il DM 55/2014, tenuto conto del valore effettivo della causa e dell'attività effettivamente espletata in complessivi € 38.000,00 per compensi, oltre IVA (se non detraibile dalla parte vittoriosa), CPA ed accessori come per legge. Le spese di CTU, già liquidate in corso di causa, sono poste a carico dei soccombenti, ciascuno per metà.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa
1) Risolve i contratti del 21.11.2011 e del 10 aprile 2013;
2) Condanna e ND PA, in solido tra loro, e nei rapporti interni a carico CP_2 integrale di ND PA, a corrispondere a titolo di risarcimento a CP_1
pagina 8 di 9 la somma complessiva di € 1.603.944,1, oltre rivalutazione monetaria Controparte_1 annuale secondo gli indici ISTAT dal verificarsi del danno fino alla presente pronuncia nonché gli interessi nella misura legale da calcolarsi sulle somme annualmente rivalutate fino all'effettivo saldo;
3) Condanna e ND PA, in solido tra loro, a rifondere a CP_2 [...]
le spese del presente giudizio, liquidate in complessivi € 38.000,00 per Controparte_1 compensi, oltre ad IVA (se non detraibile dalla parte vittoriosa), CPA ed accessori come per legge. Spese di CTU a carico dei soccombenti, ciascuno per metà.
Perugia, 24 settembre 2025
Il Giudice
dott. Giulia Maria Lignani
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