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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 21/10/2025, n. 325 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 325 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI CREMONA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Tribunale di Cremona, in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Annalisa Petrosino, ha pronunciato all'udienza del 21.10.2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 281 ruolo gen. dell'anno 2025,
ATP ex 445 bis c.p.c. RG n. 678 ruolo gen. dell'anno 2024,
TRA
, Parte_1 rappresentato e difeso, in virtù di mandato in atti, dall'Avv. Alessio Oldrini, presso lo studio del quale è elettivamente domiciliato;
ricorrente
E
in persona del legale rappresentante p.t., CP_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Eugenia Savona, giusta procura generale alle liti;
resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto a ruolo il 23.10.2024 il ricorrente indicato in epigrafe proponeva istanza di accertamento tecnico ex art. 445 bis c.p.c. per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa all'indennità di accompagnamento, avendo presentato domanda amministrativa in data 22.1.20241 senza esito positivo.
Il C.T.U. nominato concludeva la sua relazione come segue: “ risulta Parte_1 affetto da afasia non fluente in esiti di ictus ischemico da trombosi di arteria carotide interna sx complicata da dissecazione in sede temporo parietale e fronto opercolare sx con conseguente area malacico encefalica. Ai fini della risposta al quesito postomi dal Giudice :“se egli sia o non sia in grado autonomamente di compiere gli atti quotidiani della vita e/o non sia in grado di deambulare senza l'aiuto di un accompagnatore, e necessiti di assistenza continua”, risulta accertato e documentato che la menomazione sopra rilevata configuri aspetti di dipendenza o comunque di
“assistenza continuativa” da terzi, rilevandosi elementi medico legali soddisfacenti la criteriologia di accredito di tale condizione, palesemente decrementata su alcuni degli aspetti di vita quotidiana, ma sostanzialmente e congruamente mantenuta sul piano motorio, mentre su quello cognitivo si sono palesati i limiti auto gestionali, ovvero gli elementi criteriologici di valutazione dell' autosufficienza non risultano attuabili autonomamente ed in piena coscienza di attuazione e di azione finalizzata. Non vi sono menomazioni neuro motorie che possano configurare condizioni di disautonomia deambulatoria. Ne risulta pertanto una condizione di non autosufficienza rilevata e maturata a far data dalla visita e dall' accertamento posto in questa CTU. Il giudizio risulta maturato sulla base della comparazione ed elaborazione documentale specialistica emessa in tempi diversi, spesso contraddittoria (del tutto incomprensibile e contraddittoria, per quanto rilevato in visita e non solo l' affermazione che :“Il paziente è adeguato nei contesti sociali e riesce a inserirsi nelle conversazioni nonostante le difficoltà linguistiche. Dalla valutazione emergono miglioramenti in tutti i campi, nonostante permanga un quadro di afasia a livello espressivo (medio grave) e comprensivo (lieve moderato)”, ma mai comparata con altre, e rapportata a quanto rilevato oggettivamente, valutato in visita ed acquisito dall' interazione del raccolto e del riscontro fornito dal “caregiver”, senza la quale il ricorrente sarebbe del tutto incapace di attendere alla quotidianeità degli atti. Va inoltre stigmatizzato che la vasta area cerebrale interessata dall' insulto ischemico, già di per sé garantisce una evidenza anatomica funzionale di non accessibilità a informazioni complesse tali da garantire certezza di una cognitività mantenuta, come tale emersa nel momento in cui da ordini semplici, eseguibili con limiti, si è passati ad ordini complessi, non eseguibili o non finalizzabili nonostante i tentativi. In sostanza, per rispondere al quesito: “indichi se le accertate condizioni fossero presenti al momento della presentazione della domanda amministrativa o siano insorte successivamente. In tal caso ne indichi la data”, non risulta possibile avere dati certi antecedenti di confronti per limiti dati dagli accertamenti stessi, poiche' esaminato in assenza di tutti gli elementi, oggettivi, documentali, iconografici, atti a valutare nel complesso quanto invece valutato in sede di operazioni peritali. Per tale motivo lo scrivente ritiene che le condizioni, nel loro complesso, si siano ben evidenziate nel contesto esecutivo di questa
CTU. Il beneficio pertanto decorre dal 23 dicembre 2024.”. Il ricorrente, che dichiarava ai sensi del 4° comma del citato articolo di contestare le suddette conclusioni del C.T.U., con ricorso depositato il 14.5.2025 ha proposto rituale opposizione, deducendo la sussistenza del requisito sanitario sin dalla data della domanda (invece che dalla data individuata dal C.T.U. del 23.12.2024).
Ha evidenziato, in particolare, che “Lo stesso CTU riconosce correttamente che l'afasia del ricorrente, la patologia che lo rende dipendente da terzi nel vivere quotidiano, è determinata dall'insulto ischemico del 1.12.2021. La correlazione tra l'insulto ischemico e l'afasia è precisata, oltre che dalla documentazione in tatti, dal CTU stesso, non solo nelle conclusioni sopra riportate, ma anche nel resto dell'elaborato”, con la conseguenza che “non vi possono essere dubbi che la condizione di afasia determinante la non autonomia del quotidiano deve essere fatta risalire all'evento ischemico precedente alla domanda amministrativa.”.
Per tali motivi, ha chiesto l'accoglimento dell'originaria istanza;
con vittoria di spese per entrambe le fasi di giudizio, da distrarre in favore del difensore antistatario.
L' si è costituito contestando nel merito la sussistenza del requisito sanitario e CP_1 concludendo per il rigetto della domanda con vittoria delle spese.
***********
All'udienza del 18.9.2025, il Giudice ha formulato alle parti la seguente proposta conciliativa: “riconoscimento del requisito richiesto a far data dalla domanda amministrativa, con corresponsione al ricorrente delle spese del giudizio di ATP e delle spese relative alla fase studio e alla fase introduttiva di questo giudizio.” (vd. relativo verbale di udienza).
All'udienza del 21.10.2025 le parti hanno congiuntamente chiesto al Giudice di accertare la spettanza del requisito sanitario sin dalla data della domanda amministrativa (vd. relativo verbale di udienza).
In conformità alle conclusioni rassegnate dalle parti all'odierna udienza, va pertanto accertata la sussistenza dei requisiti sanitari dell'indennità di accompagnamento a far data dalla domanda amministrativa del 22.1.2024.
A sostegno di tale decorrenza basti rilevare che, come pure correttamente evidenziato da parte ricorrente, il CTU riconduce eziologicamente il quadro di afasia espressiva non fluente e il deteriorato quadro cognitivo del ricorrente – quest'ultimo non pienamente sondabile a cagione della menzionata afasia – allo stroke ischemico da trombosi di arteria carotide interna sinistra associata a dissecazione del 1° dicembre 2021. Il CTU, inoltre, richiama, a sostegno dell'indagine svolta, gli accertamenti effettuati nella documentazione medica formata in data antecedente alla domanda amministrativa: il certificato di dimissioni dalla Casa di Cura del 21.3.2021, la valutazione finale logopedica del CP_2
18.3.2022 e la relazione neuropsicologica del 22.5.2023 della Dott.ssa Per_1
A fronte delle considerazioni svolte dal CTU risulta, pertanto, ingiustificata l'individuazione di una data di decorrenza del beneficio successiva alla data della domanda amministrativa.
Le spese di lite vanno poste a carico dell'Ente soccombente e si liquidano come da dispositivo in ragione del valore della causa e dell'attività effettivamente espletata nel giudizio iscritto al n. 678/2024 R.G. (fasi studio, introduttiva e istruttoria del giudizio ATPO) e nel giudizio iscritto al n. 281/2025 R.G. (fasi studio, introduttiva e trattazione del giudizio di opposizione).
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio (espletata nel procedimento R.G. n. 678/2024), già liquidate con decreto del 17.4.2025, sono definitivamente poste a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Cremona, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto, così provvede, ogni contraria istanza, difesa ed eccezione disattesa e rigettata:
1) accerta la sussistenza in capo a dei requisiti sanitari richiesti per la Parte_1 concessione dell'indennità di accompagnamento con decorrenza dal 22.1.2024;
2) condanna al pagamento in favore di delle spese di lite del CP_1 Parte_1 procedimento ATPO R.G. n. 678/2024 che liquida in complessivi euro 1.170,00 e delle spese di questo giudizio, che liquida in complessivi euro 1.686,00, il tutto oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione all'Avv. Alessio Oldrini, dichiaratosi anticipatario;
3) pone definitivamente a carico dell' le spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata CP_1 nel procedimento R.G. n. 678/2024, già liquidate con decreto del 17.4.2025.
Cremona, 21.10.2025.
Il Giudice dott.ssa Annalisa Petrosino 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 La data indicata in ricorso, ossia 23.11.2023, è errata, poiché nel verbale della commissione medica dell'Istituto, in corrispondenza della voce “data domanda”, è indicato “22.1.2024” (vd. doc. 1 fasc. ric.).
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Tribunale di Cremona, in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Annalisa Petrosino, ha pronunciato all'udienza del 21.10.2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 281 ruolo gen. dell'anno 2025,
ATP ex 445 bis c.p.c. RG n. 678 ruolo gen. dell'anno 2024,
TRA
, Parte_1 rappresentato e difeso, in virtù di mandato in atti, dall'Avv. Alessio Oldrini, presso lo studio del quale è elettivamente domiciliato;
ricorrente
E
in persona del legale rappresentante p.t., CP_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Eugenia Savona, giusta procura generale alle liti;
resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto a ruolo il 23.10.2024 il ricorrente indicato in epigrafe proponeva istanza di accertamento tecnico ex art. 445 bis c.p.c. per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa all'indennità di accompagnamento, avendo presentato domanda amministrativa in data 22.1.20241 senza esito positivo.
Il C.T.U. nominato concludeva la sua relazione come segue: “ risulta Parte_1 affetto da afasia non fluente in esiti di ictus ischemico da trombosi di arteria carotide interna sx complicata da dissecazione in sede temporo parietale e fronto opercolare sx con conseguente area malacico encefalica. Ai fini della risposta al quesito postomi dal Giudice :“se egli sia o non sia in grado autonomamente di compiere gli atti quotidiani della vita e/o non sia in grado di deambulare senza l'aiuto di un accompagnatore, e necessiti di assistenza continua”, risulta accertato e documentato che la menomazione sopra rilevata configuri aspetti di dipendenza o comunque di
“assistenza continuativa” da terzi, rilevandosi elementi medico legali soddisfacenti la criteriologia di accredito di tale condizione, palesemente decrementata su alcuni degli aspetti di vita quotidiana, ma sostanzialmente e congruamente mantenuta sul piano motorio, mentre su quello cognitivo si sono palesati i limiti auto gestionali, ovvero gli elementi criteriologici di valutazione dell' autosufficienza non risultano attuabili autonomamente ed in piena coscienza di attuazione e di azione finalizzata. Non vi sono menomazioni neuro motorie che possano configurare condizioni di disautonomia deambulatoria. Ne risulta pertanto una condizione di non autosufficienza rilevata e maturata a far data dalla visita e dall' accertamento posto in questa CTU. Il giudizio risulta maturato sulla base della comparazione ed elaborazione documentale specialistica emessa in tempi diversi, spesso contraddittoria (del tutto incomprensibile e contraddittoria, per quanto rilevato in visita e non solo l' affermazione che :“Il paziente è adeguato nei contesti sociali e riesce a inserirsi nelle conversazioni nonostante le difficoltà linguistiche. Dalla valutazione emergono miglioramenti in tutti i campi, nonostante permanga un quadro di afasia a livello espressivo (medio grave) e comprensivo (lieve moderato)”, ma mai comparata con altre, e rapportata a quanto rilevato oggettivamente, valutato in visita ed acquisito dall' interazione del raccolto e del riscontro fornito dal “caregiver”, senza la quale il ricorrente sarebbe del tutto incapace di attendere alla quotidianeità degli atti. Va inoltre stigmatizzato che la vasta area cerebrale interessata dall' insulto ischemico, già di per sé garantisce una evidenza anatomica funzionale di non accessibilità a informazioni complesse tali da garantire certezza di una cognitività mantenuta, come tale emersa nel momento in cui da ordini semplici, eseguibili con limiti, si è passati ad ordini complessi, non eseguibili o non finalizzabili nonostante i tentativi. In sostanza, per rispondere al quesito: “indichi se le accertate condizioni fossero presenti al momento della presentazione della domanda amministrativa o siano insorte successivamente. In tal caso ne indichi la data”, non risulta possibile avere dati certi antecedenti di confronti per limiti dati dagli accertamenti stessi, poiche' esaminato in assenza di tutti gli elementi, oggettivi, documentali, iconografici, atti a valutare nel complesso quanto invece valutato in sede di operazioni peritali. Per tale motivo lo scrivente ritiene che le condizioni, nel loro complesso, si siano ben evidenziate nel contesto esecutivo di questa
CTU. Il beneficio pertanto decorre dal 23 dicembre 2024.”. Il ricorrente, che dichiarava ai sensi del 4° comma del citato articolo di contestare le suddette conclusioni del C.T.U., con ricorso depositato il 14.5.2025 ha proposto rituale opposizione, deducendo la sussistenza del requisito sanitario sin dalla data della domanda (invece che dalla data individuata dal C.T.U. del 23.12.2024).
Ha evidenziato, in particolare, che “Lo stesso CTU riconosce correttamente che l'afasia del ricorrente, la patologia che lo rende dipendente da terzi nel vivere quotidiano, è determinata dall'insulto ischemico del 1.12.2021. La correlazione tra l'insulto ischemico e l'afasia è precisata, oltre che dalla documentazione in tatti, dal CTU stesso, non solo nelle conclusioni sopra riportate, ma anche nel resto dell'elaborato”, con la conseguenza che “non vi possono essere dubbi che la condizione di afasia determinante la non autonomia del quotidiano deve essere fatta risalire all'evento ischemico precedente alla domanda amministrativa.”.
Per tali motivi, ha chiesto l'accoglimento dell'originaria istanza;
con vittoria di spese per entrambe le fasi di giudizio, da distrarre in favore del difensore antistatario.
L' si è costituito contestando nel merito la sussistenza del requisito sanitario e CP_1 concludendo per il rigetto della domanda con vittoria delle spese.
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All'udienza del 18.9.2025, il Giudice ha formulato alle parti la seguente proposta conciliativa: “riconoscimento del requisito richiesto a far data dalla domanda amministrativa, con corresponsione al ricorrente delle spese del giudizio di ATP e delle spese relative alla fase studio e alla fase introduttiva di questo giudizio.” (vd. relativo verbale di udienza).
All'udienza del 21.10.2025 le parti hanno congiuntamente chiesto al Giudice di accertare la spettanza del requisito sanitario sin dalla data della domanda amministrativa (vd. relativo verbale di udienza).
In conformità alle conclusioni rassegnate dalle parti all'odierna udienza, va pertanto accertata la sussistenza dei requisiti sanitari dell'indennità di accompagnamento a far data dalla domanda amministrativa del 22.1.2024.
A sostegno di tale decorrenza basti rilevare che, come pure correttamente evidenziato da parte ricorrente, il CTU riconduce eziologicamente il quadro di afasia espressiva non fluente e il deteriorato quadro cognitivo del ricorrente – quest'ultimo non pienamente sondabile a cagione della menzionata afasia – allo stroke ischemico da trombosi di arteria carotide interna sinistra associata a dissecazione del 1° dicembre 2021. Il CTU, inoltre, richiama, a sostegno dell'indagine svolta, gli accertamenti effettuati nella documentazione medica formata in data antecedente alla domanda amministrativa: il certificato di dimissioni dalla Casa di Cura del 21.3.2021, la valutazione finale logopedica del CP_2
18.3.2022 e la relazione neuropsicologica del 22.5.2023 della Dott.ssa Per_1
A fronte delle considerazioni svolte dal CTU risulta, pertanto, ingiustificata l'individuazione di una data di decorrenza del beneficio successiva alla data della domanda amministrativa.
Le spese di lite vanno poste a carico dell'Ente soccombente e si liquidano come da dispositivo in ragione del valore della causa e dell'attività effettivamente espletata nel giudizio iscritto al n. 678/2024 R.G. (fasi studio, introduttiva e istruttoria del giudizio ATPO) e nel giudizio iscritto al n. 281/2025 R.G. (fasi studio, introduttiva e trattazione del giudizio di opposizione).
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio (espletata nel procedimento R.G. n. 678/2024), già liquidate con decreto del 17.4.2025, sono definitivamente poste a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Cremona, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto, così provvede, ogni contraria istanza, difesa ed eccezione disattesa e rigettata:
1) accerta la sussistenza in capo a dei requisiti sanitari richiesti per la Parte_1 concessione dell'indennità di accompagnamento con decorrenza dal 22.1.2024;
2) condanna al pagamento in favore di delle spese di lite del CP_1 Parte_1 procedimento ATPO R.G. n. 678/2024 che liquida in complessivi euro 1.170,00 e delle spese di questo giudizio, che liquida in complessivi euro 1.686,00, il tutto oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione all'Avv. Alessio Oldrini, dichiaratosi anticipatario;
3) pone definitivamente a carico dell' le spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata CP_1 nel procedimento R.G. n. 678/2024, già liquidate con decreto del 17.4.2025.
Cremona, 21.10.2025.
Il Giudice dott.ssa Annalisa Petrosino 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 La data indicata in ricorso, ossia 23.11.2023, è errata, poiché nel verbale della commissione medica dell'Istituto, in corrispondenza della voce “data domanda”, è indicato “22.1.2024” (vd. doc. 1 fasc. ric.).