TRIB
Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 23/12/2025, n. 968 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 968 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2048/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GROSSETO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudia Frosini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2048/2017 promossa da
(C.F. ) con gli Parte_1 C.F._1
avocati ANGELO CIOLINA, CARLO MALTESE E LUIGI MAZZA.
ATTORE Contro
(C.F. ) a mezzo della mandataria , CP_1 P.IVA_1 CP_2
P.IVA n. ), con l'Avv. ROSSELLA ANGIOLINI SOLDINI P.IVA_2
CONVENUTO
(C.F. ), con l'avvocato GIUSEPPE GRILLO CP_3 P.IVA_3
GAIA SPV SRL, a mezzo della mandataria (P.IVA Controparte_4
), con l'avv. RENATO SARDI. P.IVA_4
All'udienza del 9.7.2025 le parti hanno precisato le conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Con atto di citazione ritualmente notificato si è Parte_1
opposto al decreto ingiuntivo n. 493/2017 emesso dall'intestato Tribunale in favore di per il pagamento della somma di euro Controparte_5
928.584,40, oltre oneri e accessori, in relazione al residuo impagato di plurimi rapporti bancari di conto corrente, relativi conti anticipi e finanziamento chirografario, quale fideiussore della società Movies spa, denominazione societaria successivamente variata in Controparte_6
( d'ora in poi per semplicità ). CP_6
Ed in particolare, i motivi dell'opposizione sono i seguenti:
• mancata prova del credito in quanto fondato su certificazione ex art 50
TUB;
• usurarietà della clausola determinativa degli interessi, sia sotto il profilo dell'usura oggettiva che soggettiva;
• illegittimità della commissione di massimo scoperto:
• illegittimità della clausola determinativa degli interessi corrispettivi in misura superiore al tasso legale;
• nullità dei contratti per differenza tra TAEG indicati e TAEG applicati in concreto;
• illegittimità della revoca degli affidamenti nonché, in ogni caso, nullità della fideiussione ai sensi degli articoli 1939 c.c. e per violazione dell'articolo 1956 c.c.
, costituendosi in giudizio a mezzo della mandataria CP_1 CP_7
ha chiesto concedersi la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo
[...]
opposto nonché, nel merito, il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo.
2 Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ed esperito con esito negativo il tentativo obbligatorio di mediazione, la causa è stata istruita su base documentale previo rigetto dell'istanza di ctu contabile formula dall'opponente.
In corso di causa sono intervenute, quali cessionarie del credito ai sensi dell'articolo 58 TUB, dapprima con comparsa di costituzione del CP_3
CP 3.1.2019 (d'ora in poi per semplicità ) e, successivamente, IA PV s.r.l.
(d'ora in poi per ) a mezzo della mandataria Controparte_8 Controparte_4
con comparsa di costituzione del 9.1.2022.
La causa è stata posta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 9.7.2025 come segue.
Per parte attrice:
“è presente per l'opponente l'avv. Giacomo Ceccariglia, in sostituzione degli
Avv. Angelo Ciolina, Carlo Maltese e Luigi Mazza, il quale, in primo luogo, impugna e contesta l'intervento di depositato in data Controparte_4
09/11/2022, quale procuratrice speciale di GAIA SPV S.r.l. posto che non risulta provata la presunta cessione del credito contestato. L'Avv. richiama i precedenti scritti difensivi ed insiste, previa revoca dell'ordinanza del
25/05/2019, nell'ammissione dei mezzi istruttori come indicati nella memoria
n. 2 ex art. 183, comma VI c.p.c. In difetto, precisa le conclusioni riportandosi
a quelle formulate nell'atto introduttivo del giudizio, qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte”.
Per parte convenuta : CP_3
3 “Compare l'avv. Federico Angelini in sostituzione dell'Avv. Giuseppe Grillo per il quale precisa le conclusioni, riportandosi a quelle CP_3
rassegnate dalla cedente ossia di respingere tutte le domande CP_1
attoree con conferma integrale del decreto ingiuntivo opposto 493/2017 emesso dal Tribunale di Grosseto, e/o comunque di condannare parte opponente al pagamento della somma di € 928.584,40 o di quella diversa somma che dovesse risultare di giustizia”.
Ciò premesso si osserva quanto segue.
Parte opponente ha dedotto la carenza di titolarità dei crediti oggetto di causa e, per l'effetto, il difetto di legittimazione attiva a stare nel giudizio dei creditori cessionari intervenuti.
Al riguardo, deve rilevarsi che la parte che agisca, affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del
1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova della propria legittimazione sostanziale (cfr. Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 17944 del 22/06/2023; Sez. 6,
Ordinanza n. 24798 del 05/11/2020; Sez. 1, Sentenza n. 4116 del 02/03/2016).
In tema di onere della prova, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che il contratto di cessione di crediti in blocco ex Legge n. 130/1999 non risulta tuttavia soggetto a forme sacramentali o comunque particolari al fine specifico della sua validità, ben potendo desumersi la titolarità del credito in capo al cessionario dall'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, di tal che l'eventuale
4 mancata iscrizione della stessa nel registro delle imprese non appare privarla della titolarità del rapporto.
Nel caso di specie l'odierno opponente ha contestato la titolarità dei crediti per CP_ cui è causa, dapprima in capo alla prima cessionaria e, successivamente, in capo alla seconda cessionaria IA, in ragione della mancata prova dell'inclusione dei crediti per cui è causa nelle operazioni di cessione in blocco evidenziate dalle suddette cessionarie.
Ciò posto, deve in primo luogo rilevarsi che quando ci troviamo, come nella specie, al cospetto di cessioni intervenute in corso di causa, si determinerà unicamente la successione a titolo particolare del cessionario nel diritto controverso cui consegue, ai sensi dell'art. 111 c.p.c. la valida prosecuzione del giudizio tra le parti originarie e, in ogni caso, la conservazione della legittimazione da parte del cedente, in qualità di sostituto processuale del cessionario (art. 81 c.p.c.), anche in caso di intervento di quest'ultimo, fino alla formale estromissione del primo dal giudizio, attuabile solo con provvedimento giudiziale e previo consenso di tutte le parti, il che non è avvenuto nel caso che ci occupa.
Giammai, dunque, la carenza di titolarità attiva del rapporto in capo ai creditori cessionari potrebbe determinare, contrariamente a quanto invocato da parte opponente, la revoca del decreto ingiuntivo opposto, potendo in ipotesi incidere unicamente sotto il profilo dell'imputazione delle spese a carico del cessionario che non abbia fornito prova della propria titolarità attiva.
Ad ogni modo deve rilevarsi che quando, come nella specie, non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione degli specifici crediti controversi nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti,
5 contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella
Gazzetta Ufficiale, può ben costituire prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete (cfr. da ultimo Cass. n. 17944/2023).
Ciò posto nella specie vi è da rilevare, quanto alla posizione della prima CP cessionaria che, nell'avviso di cessione in atti del 27.9.2018 in atti vi sono chiari e precisi criteri tali da rendere determinato o quanto meno determinabile l'oggetto del contratto di cessione nella prospettiva di cui all'articolo 1346 c.c.
Ed in particolare, nell'avviso di cessione si fa esplicito riferimento ai crediti che, come quelli di specie, hanno natura di crediti chirografari, derivano da rapporti contratutali di natura bancaria, sono di importo inferiore ad euro
7.300.000,00, sono denominati in euro, sono stipulati tra il 1970 e il 2017, non siano stati oggetto di azione giudiziali promosse contro il cedente esluse le opposizioni a decreto ingiuntivo o abbiano, un numero identificativo (NDG) diverso dall'elenco indicato nel contratto di cessione, la cui consultazione è resa disponibile sul sito Internet indicato nello stesso avviso (profilo, quest'ultimo, in ordine al quale non è stata mossa alcuna contestazione specifica da parte dell'opponente (cfr. doc n. 2 allegato alla comparsa di CP costituzione di ).
Quanto poi alla posizione di IA (ulteriore cessionaria del credito), vi è da rilevare che tale seconda cessione ha ad oggetto esattamente gli stessi crediti che avevano già costituito oggetto della precedente cessione intercorsa CP e , come si evince dalla lettura dell'avviso di cessione ex art 58 CP_1
TUB pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18.4.2019 in atti, contenente
6 infatti un esplicito riferimento a tutti i crediti elencati, tra gli altri contratti di CP cessione, anche in quello stipulato tra la stessa e in data CP_1
20.09.2018.
Vi è dunque un chiaro riferimento al contratto di cessione, a monte, del
20.09.2018.
Trattandosi dunque di cessioni successive aventi il medesimo oggetto, il rinvio per relationem contenuto nella Gazzetta Ufficiale da ultimo citata avente ad CP oggetto la seconda cessione intercorsa tra IA e al medesimo perimetro di crediti già oggetto della prima cessione intercorsa tra l'originario creditore CP e la stessa , consente di ritenere certamente determinato o, CP_1
comunque, determinabile, anche l'oggetto di tale ultima cessione.
In ogni caso deve rilevarsi, ad abundantiam, che nella fattispecie che ci occupa la permanenza in giudizio dell'originario creditore cedente CP_1
che non ha eccepito alcunché in ordine alle cessioni intervenute in corso di causa (non comparendo più in udienza, né rassegnando autonome conclusioni), costituisce ulteriore circostanza confermativa dell'esistenza del negozio traslativo, al pari della dichiarazione confessoria del cedente, nella prospettiva di cui alla pronuncia della Cassazione n. 10200/2021.
Ne consegue il rigetto dell'eccezione.
Ciò premesso e venendo al merito della decisione, deve innanzi tutto rilevarsi che, in relazione a tutti i rapporti azionati dalla banca in sede monitoria quest'ultima ha prodotto tutta la documentazione necessaria e sufficiente a ritenere provato il relativo credito e, in particolare, oltre ai contratti già depositati in sede monitoria (contratti di conto corrente e relative anticipazioni bancarie), anche la serie integrale degli estratti conto in occasione della costituzione nell'ambito del presente giudizio oppositivo (cfr. doc. n. 5 e ss.)
7 nonché, con particolare riferimento a mutuo chirografario, il relativo contratto e il piano di ammortamento (cfr. doc n. 29) e la fideiussione prestata dall'opponente fino alla concorrenza di due milioni e duecentomila euro (doc.
n. 1).
Ne consegue, in primo luogo, il rigetto dell'eccezione dell'opponente in relazione alla mancata prova del credito in quanto fondato su mera certificazione ex articolo 50 TUB. (cfr. documenti allegati al fascicolo monitorio, nonché doc. n. 3P e seguenti allegati alla comparsa di costituzione e risposta).
Per contro, il convenuto si è limitato a sollevare contestazioni puramente generiche in merito agli asseriti addebiti illegittimi che a vario titolo inficerebbero la pretesa creditoria azionata con il decreto ingiuntivo opposto.
Ed infatti, le contestazioni relative ai vizi che inficerebbero la validità dei rapporti bancari oggetto di contestazione sono del tutto generiche ed astratte rispetto alle prove documentali offerte da parte convenuta opposta in ordine alla prova del proprio credito e, nonostante le puntuali prese di posizione della banca nella comparsa di risposta, l'opponente non si è avvalso della possibilità di specificare le proprie eccezioni nella prima memoria istruttoria, non depositata, laddove nella seconda si è limitato a chiedere l'ammissione di una consulenza tecnica d'ufficio per determinare il quantum che sarebbe stato illegittimamente percepito dalla banca in virtù di, usura, anatocismo, commissioni di massimo scoperto, interessi illegittimi e giorni valuta.
Ne consegue che, stante l'evidente difetto di allegazione che caratterizza le deduzioni difensive dell'attore (il quale sin dal proprio atto introduttivo si è per lo più limitato alla descrizione di fattispecie astratte e richiami giurisprudenziali), non può darsi ingresso in questo giudizio ad una
8 consulenza tecnica d'ufficio, che assumerebbe i caratteri di un accertamento meramente esplorativo. Nel caso di specie non può accedersi a quell'orientamento estensivo, pur sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità, secondo il quale, in materia bancaria, la consulenza tecnica d'ufficio dovrebbe essere sempre disposta, rivestendo valore probatorio e percipiente. Infatti, a ben vedere, pur potendosi condividere l'idea per cui, stante la complessità dell'accertamento contabile, il giudice non potrebbe che demandare al consulente la verifica dell'andamento dei rapporti in contestazione, che costituisce di per sé un “fatto” da acquisire al giudizio - ed in questo senso la consulenza tecnica può avere funzione probatoria - resta fermo che gli eventuali addebiti illegittimi da parte della banca trovano pur sempre la propria genesi nell'inserimento nel contratto di clausole contrattuali contra legem - di capitalizzazione infrannuale degli interessi in ipotesi non consentite, di previsione di condizioni economiche usurarie e così via - che devono essere puntualmente indicate dal cliente avuto riguardo allo specifico rapporto dedotto in giudizio. Il giudice, del resto, secondo la giurisprudenza consolidata, che delinea correttamente la distinzione tra allegazione e prova di un fatto, è tenuto ad esaminare e porre a fondamento della decisione soltanto i documenti e dunque i fatti dagli stessi rappresentati, in ipotesi costitutivi di rapporti obbligatori - non sottraendosi la prova documentale agli ordinari criteri di valutazione in punto di ammissibilità e rilevanza della prova ai fini della dimostrazione del fatto costitutivo della domanda o dell'eccezione, il cui apprezzamento è sollecitato dall'impulso della parte in virtù del principio dispositivo - sui quali la parte abbia compiuto, nei termini previsti dal codice di procedura civile, una qualche attività assertiva.
9 Con particolare riferimento, poi, alla dedotta usura, l'opponente ha fondato l'asserito superamento del tasso soglia sull'erroneo assunto della non vincolatività delle circolari di Banca d'Italia e sulla sommatoria di interessi corrispettivi e moratori, contrariamente alla oramai consolidata giurisprudenza di legittimità sul punto.
Quanto, poi, all'asserita nullità contrattuale per errata indicazione di
TAEG/ISC, va innanzitutto precisato che il TAEG/ISC (quale indicatore sintetico di costo) non costituisce un vero e proprio tasso di interesse o una condizione economica da applicare al contratto di finanziamento, bensì un indicatore del costo complessivo dell'operazione, comprensivo degli interessi, degli oneri e delle spese che concorrono a determinare il costo effettivo per il cliente, secondo la formula stabilita dalla Banca d'Italia.
Neppure può ritenersi che l'indicatore sintetico di costo rientri nella nozione di “prezzo” che, ai sensi dell'art. 117, co. 6, TUB, deve essere correttamente indicato nel contratto o nel separato documento di sintesi. Part Difatti, secondo la prevalente opinione della giurisprudenza di merito, l' non determina alcuna condizione economica direttamente applicabile al contratto, ma assolve unicamente una funzione informativa di trasparenza, consentendo al cliente di conoscere preventivamente il costo complessivo del finanziamento.
Conseguentemente, la mancata o erronea indicazione dell' non Pt_3
determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo un'erronea interpretazione del suo costo complessivo.
Ne discende che l'erronea indicazione, nel contratto o nel documento di sintesi, di un TAEG /ISC inferiore a quello effettivo, in quanto non calcolato secondo le istruzioni e le direttive della Banca d'Italia, non comporta la
10 sanzione della nullità di cui al citato art. 117, comma 6, TUB, né risulterebbe applicabile il successivo comma 7, che individua un tasso sostitutivo o l'applicazione del minor prezzo pubblicizzato per l'ipotesi, diversa da quella in esame, in cui difetti o siano nulle le clausole relative ad interessi, prezzi o condizioni.
Alla luce di quanto esposto, risulta evidente che il legislatore ha ritenuto di sanzionare espressamente con la nullità del contratto o delle singole clausole,
i soli casi in cui, nel credito al consumo, vi sia stata un'indicazione non corretta del TAEG (indice di costo nel finanziamento al consumo), ma non anche le ipotesi di non corretta indicazione dell'ISC nei contratti di mutuo, di anticipazione bancaria e di altri finanziamenti, la quale può semmai integrare una violazione della normativa in tema di trasparenza e, quindi, dare luogo ad una violazione del criterio di buona fede nella predisposizione e nell'esecuzione del contratto (Trib. Bologna, sez. IV, 28.06.2016 n. 1722).
Al riguardo, trova pertanto applicazione il principio espresso dalle SS.UU. secondo il quale, operata la distinzione tra regole di validità e regole di comportamento, la nullità del contratto per contrarietà a norme imperative postula necessariamente che siffatta violazione incida su elementi intrinseci della fattispecie negoziale, cioè relativi alla struttura o al contenuto del contratto, come del resto si desume dal dato testuale dell'art. 1418, 1° comma, c.c. che si riferisce al contratto e non a comportamenti antecedenti o successivi delle parti (“Il contratto è nullo quando è contrario a norma imperativa”), con la conseguenza che le violazioni che concernono la condotta tenuta sia nel corso delle trattative per la formazione del contratto sia nella sua esecuzione non determina la nullità del contratto medesimo, indipendentemente dalla natura delle norme con le quali sia in contrasto, a
11 meno che questa sanzione non sia espressamente prevista dalla legge, così come prescritto dall'art. 1418, 3° comma, c.c. (cfr. Cass. SS.UU. n.
26724/07).
Nella specie ci troviamo al cospetto di rapporti bancari non certamente riconducibili a contratti di crediti al consumo (rapporti di conto corrente e relativi conti anticipi, nonché finanziamento chirografio, stipulati da società commerciale), con la conseguenza che l'asserita erronea indicazione del
TAEG, quand'anche fondata, non determinerebbe alcuna nullità dei rapporti contrattuali.
Ciò premesso in ordine alla sussistenza del debito principale (i cui effetti si riverberano sulla posizione dell'obbligazione garantita per effetto dell'articolo 1939 c.c.), parimenti infondati sono i motivi di opposizione direttamente connessi alla posizione del fideiussore, con particolare riferimento alla eccezione di estinzione della garanzia e, per l'effetto, della liberazione del fideiussore ai sensi dell'art. 1956 c.c.
Al riguardo, va precisato che, in tema di fideiussione per obbligazioni future, ai fini dell'applicazione dell'art. 1956 c.c. (a mente del quale il fideiussore è liberato in caso di finanziamenti al terzo nonostante il sopravvenuto deterioramento delle sue condizioni economiche conosciuto dal creditore), devono ricorrere sia il requisito oggettivo della concessione di un ulteriore finanziamento successivo al deterioramento delle condizioni economiche del debitore sopravvenuto alla prestazione della garanzia, sia quello soggettivo della consapevolezza del creditore del mutamento delle condizioni economiche del debitore, raffrontate a quelle esistenti all'atto della costituzione del rapporto (Cass. 23 maggio 2005 n. 10870).
12 L'applicazione di tale principio deve essere rapportata alle circostanze del caso concreto, tenendo presente che è onere della parte che deduce la violazione del canone di correttezza e buona fede della banca di dimostrare, non solo che la nuova concessione di credito sia avvenuta nonostante il peggioramento delle condizioni economiche e finanziarie del debitore principale, rispetto a quelle esistenti all'atto della costituzione del rapporto, ma anche che la banca abbia agito nella consapevolezza di un'irreversibile situazione di insolvenza e, quindi, senza la dovuta attenzione anche all'interesse del fideiussore (Sez. 1, Sentenza n. 394 del 11/01/2006, Sez. 3,
Sentenza n. 2524 del 07/02/2006, Sez. 3, Sentenza n. 10870 del 23/05/2005).
A tale riguardo, la giurisprudenza di legittimità è consolidata nel ritenere che, se nell'ambito di un rapporto di apertura di credito in conto corrente si manifesta un significativo peggioramento delle condizioni patrimoniali del debitore rispetto a quelle conosciute al momento dell'apertura del rapporto, tali da mettere a repentaglio la solvibilità del debitore medesimo, la banca creditrice, che è in grado di impedire ulteriori atti di utilizzazione del credito che aggraverebbero l'esposizione debitoria, è tenuta ad avvalersi di tale possibilità, anche a tutela dell'interesse del fideiussore inconsapevole, alla stregua del principio cui si ispira l'art. 1956 c.c., se non vuole perdere il beneficio della garanzia, in conformità ai doveri di correttezza e buona fede ed in attuazione del dovere di salvaguardia dell'altro contraente (ex multis,
Cass. n. 21730/2010).
Tuttavia, tale principio subisce un'eccezione se la conoscenza delle difficoltà economiche in cui versa il debitore principale è comune, o deve essere presunta tale, come nell'ipotesi in cui debitrice principale sia una società nella quale il fideiussore ricopre la qualità di socio e/o amministratore della stessa
13 società garantita (Cass., Sez. 1, n. 3761 del 21/02/2006; Cass., Sez. 3, n. 7587 del 05/06/2001).
Ciò in quanto tra i diritti del socio e/o amministratore vi è quello di informarsi dell'attività sociale mediante l'ispezione dei libri sociali e l'esame dello stato patrimoniale;
pertanto, è legittimo presumere che il fideiussore fosse al corrente della situazione economica della società e di ogni atto da questa posto in essere (ex multis, Cass. 8486/1995, Cass. 8850/1998, Cass.
3761/2006).
Nel caso di specie deve rilevarsi come la condizione economica della società debitrice non potesse che essere nota al fideiussore, atteso che
[...]
era, all'epoca dei fatti, Presidente del Consiglio di Parte_1
Amministrazione e liquidatore della società garantita come si evince dalla visura camerale storica in atti (cfr. doc n. 2 di parte convenuta opposta).
Per tale assorbente ragione, si può ragionevolmente presumere che il suddetto opponente fosse al corrente della situazione economica della società debitrice e, quindi, sarebbe potuto intervenire per impedire eventi pregiudizievoli a sé
e alla società (cfr., Cass., 3.8.1995, n. 8486; Cass. 21.2.2006, n. 3761).
Peraltro, il fideiussore aveva assunto anche l'impegno specifico di tenersi al corrente delle condizioni patrimoniali della debitrice (cfr. art. 4 della fideiussione in atti- doc n. 1).
Al riguardo, va apprezzato come l'inserimento in un negozio di garanzia di siffatta clausola esclude la possibilità di invocare l'applicazione della speciale ipotesi di liberazione di cui all'art. 1956 c.c., posto che i garanti non possono lamentare di aver ignorato senza colpa quale fosse la reale situazione patrimoniale della debitrice, atteso che, per contratto, essi erano tenuti ad informarsi.
14 Di conseguenza, alla luce del principio giurisprudenziale secondo il quale la mancata richiesta di autorizzazione non può configurare una violazione contrattuale liberatoria per il fideiussore se la conoscenza delle difficoltà economiche in cui versava il debitore principale gli è comune, o deve essere presunta tale, come nell'ipotesi in cui debitrice sia una società nella quale il fideiussore ricopre la carica di amministratore, non può essere accolta l'eccezione di liberazione del fideiussore per obbligazioni future, ai sensi dell'art. 1956 c.c., in relazione ai rapporti azionati in giudizio dalla banca.
Alcuna violazione delle regole di buona fede e correttezza si possono infine configurare a carico della convenuta opposta con riferimento alla revoca degli affidamenti, trattandosi anche in questo caso di eccezione del tutto genericamente svolta dall'opponente e, in ogni caso, astrattamente fonte di responsabilità risarcitoria che nella specie non è stata dedotta dall'opponente, non potendo invece incidere sulla pretesa creditoria avanzata della banca, risultata pienamente fondata all'esito del giudizio.
Ogni ulteriore questione o rilievo, anche in via istruttoria, assorbiti.
Conlusivamente,, l'opposizione deve essere respinta.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in base ai paramteri di cui al DM n 55/2014 e ss., tenendo conto dell'attività difensiva rispettivamente svolta dal creditore cedente (di studio, CP_1
introduttiva e istruttoria fino al deposito delle memorie ex articolo 183 comma 6 cpc) e dalla cessionaria intervenuta IA PV RL ( che ha redatto le memorie conlcusionali e le comparse di replica), essendosi invece CP l'inervenuta limitata alla redazione della sola comparsa di intervento ex articolo 111 cpc.
P.Q.M.
15 Il Tribunale di Grosseto, Sezione Civile, pronunciando definitivamente nella causa r.g.n. 2048/2017, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) respinge l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto;
2) condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite, che liquida nella somma complessiva di euro 29.193,00, disponendone il pagamento favore di della somma euro 21.180,00 (per l'attività CP_1
difensiva relativa alle fasi di studio, introduttiva e istruttoria) e della somma di euro 8.013,00 in favore di IA PV S.r.l. (per l'attività difensiva relativa alla fase decisoria;
il tutto oltre oneri ed accessori di legge.
Grosseto 23.12.2025
Il Giudice -Dott.ssa Claudia Frosini-
16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GROSSETO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudia Frosini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2048/2017 promossa da
(C.F. ) con gli Parte_1 C.F._1
avocati ANGELO CIOLINA, CARLO MALTESE E LUIGI MAZZA.
ATTORE Contro
(C.F. ) a mezzo della mandataria , CP_1 P.IVA_1 CP_2
P.IVA n. ), con l'Avv. ROSSELLA ANGIOLINI SOLDINI P.IVA_2
CONVENUTO
(C.F. ), con l'avvocato GIUSEPPE GRILLO CP_3 P.IVA_3
GAIA SPV SRL, a mezzo della mandataria (P.IVA Controparte_4
), con l'avv. RENATO SARDI. P.IVA_4
All'udienza del 9.7.2025 le parti hanno precisato le conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Con atto di citazione ritualmente notificato si è Parte_1
opposto al decreto ingiuntivo n. 493/2017 emesso dall'intestato Tribunale in favore di per il pagamento della somma di euro Controparte_5
928.584,40, oltre oneri e accessori, in relazione al residuo impagato di plurimi rapporti bancari di conto corrente, relativi conti anticipi e finanziamento chirografario, quale fideiussore della società Movies spa, denominazione societaria successivamente variata in Controparte_6
( d'ora in poi per semplicità ). CP_6
Ed in particolare, i motivi dell'opposizione sono i seguenti:
• mancata prova del credito in quanto fondato su certificazione ex art 50
TUB;
• usurarietà della clausola determinativa degli interessi, sia sotto il profilo dell'usura oggettiva che soggettiva;
• illegittimità della commissione di massimo scoperto:
• illegittimità della clausola determinativa degli interessi corrispettivi in misura superiore al tasso legale;
• nullità dei contratti per differenza tra TAEG indicati e TAEG applicati in concreto;
• illegittimità della revoca degli affidamenti nonché, in ogni caso, nullità della fideiussione ai sensi degli articoli 1939 c.c. e per violazione dell'articolo 1956 c.c.
, costituendosi in giudizio a mezzo della mandataria CP_1 CP_7
ha chiesto concedersi la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo
[...]
opposto nonché, nel merito, il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo.
2 Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ed esperito con esito negativo il tentativo obbligatorio di mediazione, la causa è stata istruita su base documentale previo rigetto dell'istanza di ctu contabile formula dall'opponente.
In corso di causa sono intervenute, quali cessionarie del credito ai sensi dell'articolo 58 TUB, dapprima con comparsa di costituzione del CP_3
CP 3.1.2019 (d'ora in poi per semplicità ) e, successivamente, IA PV s.r.l.
(d'ora in poi per ) a mezzo della mandataria Controparte_8 Controparte_4
con comparsa di costituzione del 9.1.2022.
La causa è stata posta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 9.7.2025 come segue.
Per parte attrice:
“è presente per l'opponente l'avv. Giacomo Ceccariglia, in sostituzione degli
Avv. Angelo Ciolina, Carlo Maltese e Luigi Mazza, il quale, in primo luogo, impugna e contesta l'intervento di depositato in data Controparte_4
09/11/2022, quale procuratrice speciale di GAIA SPV S.r.l. posto che non risulta provata la presunta cessione del credito contestato. L'Avv. richiama i precedenti scritti difensivi ed insiste, previa revoca dell'ordinanza del
25/05/2019, nell'ammissione dei mezzi istruttori come indicati nella memoria
n. 2 ex art. 183, comma VI c.p.c. In difetto, precisa le conclusioni riportandosi
a quelle formulate nell'atto introduttivo del giudizio, qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte”.
Per parte convenuta : CP_3
3 “Compare l'avv. Federico Angelini in sostituzione dell'Avv. Giuseppe Grillo per il quale precisa le conclusioni, riportandosi a quelle CP_3
rassegnate dalla cedente ossia di respingere tutte le domande CP_1
attoree con conferma integrale del decreto ingiuntivo opposto 493/2017 emesso dal Tribunale di Grosseto, e/o comunque di condannare parte opponente al pagamento della somma di € 928.584,40 o di quella diversa somma che dovesse risultare di giustizia”.
Ciò premesso si osserva quanto segue.
Parte opponente ha dedotto la carenza di titolarità dei crediti oggetto di causa e, per l'effetto, il difetto di legittimazione attiva a stare nel giudizio dei creditori cessionari intervenuti.
Al riguardo, deve rilevarsi che la parte che agisca, affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del
1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova della propria legittimazione sostanziale (cfr. Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 17944 del 22/06/2023; Sez. 6,
Ordinanza n. 24798 del 05/11/2020; Sez. 1, Sentenza n. 4116 del 02/03/2016).
In tema di onere della prova, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che il contratto di cessione di crediti in blocco ex Legge n. 130/1999 non risulta tuttavia soggetto a forme sacramentali o comunque particolari al fine specifico della sua validità, ben potendo desumersi la titolarità del credito in capo al cessionario dall'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, di tal che l'eventuale
4 mancata iscrizione della stessa nel registro delle imprese non appare privarla della titolarità del rapporto.
Nel caso di specie l'odierno opponente ha contestato la titolarità dei crediti per CP_ cui è causa, dapprima in capo alla prima cessionaria e, successivamente, in capo alla seconda cessionaria IA, in ragione della mancata prova dell'inclusione dei crediti per cui è causa nelle operazioni di cessione in blocco evidenziate dalle suddette cessionarie.
Ciò posto, deve in primo luogo rilevarsi che quando ci troviamo, come nella specie, al cospetto di cessioni intervenute in corso di causa, si determinerà unicamente la successione a titolo particolare del cessionario nel diritto controverso cui consegue, ai sensi dell'art. 111 c.p.c. la valida prosecuzione del giudizio tra le parti originarie e, in ogni caso, la conservazione della legittimazione da parte del cedente, in qualità di sostituto processuale del cessionario (art. 81 c.p.c.), anche in caso di intervento di quest'ultimo, fino alla formale estromissione del primo dal giudizio, attuabile solo con provvedimento giudiziale e previo consenso di tutte le parti, il che non è avvenuto nel caso che ci occupa.
Giammai, dunque, la carenza di titolarità attiva del rapporto in capo ai creditori cessionari potrebbe determinare, contrariamente a quanto invocato da parte opponente, la revoca del decreto ingiuntivo opposto, potendo in ipotesi incidere unicamente sotto il profilo dell'imputazione delle spese a carico del cessionario che non abbia fornito prova della propria titolarità attiva.
Ad ogni modo deve rilevarsi che quando, come nella specie, non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione degli specifici crediti controversi nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti,
5 contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella
Gazzetta Ufficiale, può ben costituire prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete (cfr. da ultimo Cass. n. 17944/2023).
Ciò posto nella specie vi è da rilevare, quanto alla posizione della prima CP cessionaria che, nell'avviso di cessione in atti del 27.9.2018 in atti vi sono chiari e precisi criteri tali da rendere determinato o quanto meno determinabile l'oggetto del contratto di cessione nella prospettiva di cui all'articolo 1346 c.c.
Ed in particolare, nell'avviso di cessione si fa esplicito riferimento ai crediti che, come quelli di specie, hanno natura di crediti chirografari, derivano da rapporti contratutali di natura bancaria, sono di importo inferiore ad euro
7.300.000,00, sono denominati in euro, sono stipulati tra il 1970 e il 2017, non siano stati oggetto di azione giudiziali promosse contro il cedente esluse le opposizioni a decreto ingiuntivo o abbiano, un numero identificativo (NDG) diverso dall'elenco indicato nel contratto di cessione, la cui consultazione è resa disponibile sul sito Internet indicato nello stesso avviso (profilo, quest'ultimo, in ordine al quale non è stata mossa alcuna contestazione specifica da parte dell'opponente (cfr. doc n. 2 allegato alla comparsa di CP costituzione di ).
Quanto poi alla posizione di IA (ulteriore cessionaria del credito), vi è da rilevare che tale seconda cessione ha ad oggetto esattamente gli stessi crediti che avevano già costituito oggetto della precedente cessione intercorsa CP e , come si evince dalla lettura dell'avviso di cessione ex art 58 CP_1
TUB pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18.4.2019 in atti, contenente
6 infatti un esplicito riferimento a tutti i crediti elencati, tra gli altri contratti di CP cessione, anche in quello stipulato tra la stessa e in data CP_1
20.09.2018.
Vi è dunque un chiaro riferimento al contratto di cessione, a monte, del
20.09.2018.
Trattandosi dunque di cessioni successive aventi il medesimo oggetto, il rinvio per relationem contenuto nella Gazzetta Ufficiale da ultimo citata avente ad CP oggetto la seconda cessione intercorsa tra IA e al medesimo perimetro di crediti già oggetto della prima cessione intercorsa tra l'originario creditore CP e la stessa , consente di ritenere certamente determinato o, CP_1
comunque, determinabile, anche l'oggetto di tale ultima cessione.
In ogni caso deve rilevarsi, ad abundantiam, che nella fattispecie che ci occupa la permanenza in giudizio dell'originario creditore cedente CP_1
che non ha eccepito alcunché in ordine alle cessioni intervenute in corso di causa (non comparendo più in udienza, né rassegnando autonome conclusioni), costituisce ulteriore circostanza confermativa dell'esistenza del negozio traslativo, al pari della dichiarazione confessoria del cedente, nella prospettiva di cui alla pronuncia della Cassazione n. 10200/2021.
Ne consegue il rigetto dell'eccezione.
Ciò premesso e venendo al merito della decisione, deve innanzi tutto rilevarsi che, in relazione a tutti i rapporti azionati dalla banca in sede monitoria quest'ultima ha prodotto tutta la documentazione necessaria e sufficiente a ritenere provato il relativo credito e, in particolare, oltre ai contratti già depositati in sede monitoria (contratti di conto corrente e relative anticipazioni bancarie), anche la serie integrale degli estratti conto in occasione della costituzione nell'ambito del presente giudizio oppositivo (cfr. doc. n. 5 e ss.)
7 nonché, con particolare riferimento a mutuo chirografario, il relativo contratto e il piano di ammortamento (cfr. doc n. 29) e la fideiussione prestata dall'opponente fino alla concorrenza di due milioni e duecentomila euro (doc.
n. 1).
Ne consegue, in primo luogo, il rigetto dell'eccezione dell'opponente in relazione alla mancata prova del credito in quanto fondato su mera certificazione ex articolo 50 TUB. (cfr. documenti allegati al fascicolo monitorio, nonché doc. n. 3P e seguenti allegati alla comparsa di costituzione e risposta).
Per contro, il convenuto si è limitato a sollevare contestazioni puramente generiche in merito agli asseriti addebiti illegittimi che a vario titolo inficerebbero la pretesa creditoria azionata con il decreto ingiuntivo opposto.
Ed infatti, le contestazioni relative ai vizi che inficerebbero la validità dei rapporti bancari oggetto di contestazione sono del tutto generiche ed astratte rispetto alle prove documentali offerte da parte convenuta opposta in ordine alla prova del proprio credito e, nonostante le puntuali prese di posizione della banca nella comparsa di risposta, l'opponente non si è avvalso della possibilità di specificare le proprie eccezioni nella prima memoria istruttoria, non depositata, laddove nella seconda si è limitato a chiedere l'ammissione di una consulenza tecnica d'ufficio per determinare il quantum che sarebbe stato illegittimamente percepito dalla banca in virtù di, usura, anatocismo, commissioni di massimo scoperto, interessi illegittimi e giorni valuta.
Ne consegue che, stante l'evidente difetto di allegazione che caratterizza le deduzioni difensive dell'attore (il quale sin dal proprio atto introduttivo si è per lo più limitato alla descrizione di fattispecie astratte e richiami giurisprudenziali), non può darsi ingresso in questo giudizio ad una
8 consulenza tecnica d'ufficio, che assumerebbe i caratteri di un accertamento meramente esplorativo. Nel caso di specie non può accedersi a quell'orientamento estensivo, pur sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità, secondo il quale, in materia bancaria, la consulenza tecnica d'ufficio dovrebbe essere sempre disposta, rivestendo valore probatorio e percipiente. Infatti, a ben vedere, pur potendosi condividere l'idea per cui, stante la complessità dell'accertamento contabile, il giudice non potrebbe che demandare al consulente la verifica dell'andamento dei rapporti in contestazione, che costituisce di per sé un “fatto” da acquisire al giudizio - ed in questo senso la consulenza tecnica può avere funzione probatoria - resta fermo che gli eventuali addebiti illegittimi da parte della banca trovano pur sempre la propria genesi nell'inserimento nel contratto di clausole contrattuali contra legem - di capitalizzazione infrannuale degli interessi in ipotesi non consentite, di previsione di condizioni economiche usurarie e così via - che devono essere puntualmente indicate dal cliente avuto riguardo allo specifico rapporto dedotto in giudizio. Il giudice, del resto, secondo la giurisprudenza consolidata, che delinea correttamente la distinzione tra allegazione e prova di un fatto, è tenuto ad esaminare e porre a fondamento della decisione soltanto i documenti e dunque i fatti dagli stessi rappresentati, in ipotesi costitutivi di rapporti obbligatori - non sottraendosi la prova documentale agli ordinari criteri di valutazione in punto di ammissibilità e rilevanza della prova ai fini della dimostrazione del fatto costitutivo della domanda o dell'eccezione, il cui apprezzamento è sollecitato dall'impulso della parte in virtù del principio dispositivo - sui quali la parte abbia compiuto, nei termini previsti dal codice di procedura civile, una qualche attività assertiva.
9 Con particolare riferimento, poi, alla dedotta usura, l'opponente ha fondato l'asserito superamento del tasso soglia sull'erroneo assunto della non vincolatività delle circolari di Banca d'Italia e sulla sommatoria di interessi corrispettivi e moratori, contrariamente alla oramai consolidata giurisprudenza di legittimità sul punto.
Quanto, poi, all'asserita nullità contrattuale per errata indicazione di
TAEG/ISC, va innanzitutto precisato che il TAEG/ISC (quale indicatore sintetico di costo) non costituisce un vero e proprio tasso di interesse o una condizione economica da applicare al contratto di finanziamento, bensì un indicatore del costo complessivo dell'operazione, comprensivo degli interessi, degli oneri e delle spese che concorrono a determinare il costo effettivo per il cliente, secondo la formula stabilita dalla Banca d'Italia.
Neppure può ritenersi che l'indicatore sintetico di costo rientri nella nozione di “prezzo” che, ai sensi dell'art. 117, co. 6, TUB, deve essere correttamente indicato nel contratto o nel separato documento di sintesi. Part Difatti, secondo la prevalente opinione della giurisprudenza di merito, l' non determina alcuna condizione economica direttamente applicabile al contratto, ma assolve unicamente una funzione informativa di trasparenza, consentendo al cliente di conoscere preventivamente il costo complessivo del finanziamento.
Conseguentemente, la mancata o erronea indicazione dell' non Pt_3
determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo un'erronea interpretazione del suo costo complessivo.
Ne discende che l'erronea indicazione, nel contratto o nel documento di sintesi, di un TAEG /ISC inferiore a quello effettivo, in quanto non calcolato secondo le istruzioni e le direttive della Banca d'Italia, non comporta la
10 sanzione della nullità di cui al citato art. 117, comma 6, TUB, né risulterebbe applicabile il successivo comma 7, che individua un tasso sostitutivo o l'applicazione del minor prezzo pubblicizzato per l'ipotesi, diversa da quella in esame, in cui difetti o siano nulle le clausole relative ad interessi, prezzi o condizioni.
Alla luce di quanto esposto, risulta evidente che il legislatore ha ritenuto di sanzionare espressamente con la nullità del contratto o delle singole clausole,
i soli casi in cui, nel credito al consumo, vi sia stata un'indicazione non corretta del TAEG (indice di costo nel finanziamento al consumo), ma non anche le ipotesi di non corretta indicazione dell'ISC nei contratti di mutuo, di anticipazione bancaria e di altri finanziamenti, la quale può semmai integrare una violazione della normativa in tema di trasparenza e, quindi, dare luogo ad una violazione del criterio di buona fede nella predisposizione e nell'esecuzione del contratto (Trib. Bologna, sez. IV, 28.06.2016 n. 1722).
Al riguardo, trova pertanto applicazione il principio espresso dalle SS.UU. secondo il quale, operata la distinzione tra regole di validità e regole di comportamento, la nullità del contratto per contrarietà a norme imperative postula necessariamente che siffatta violazione incida su elementi intrinseci della fattispecie negoziale, cioè relativi alla struttura o al contenuto del contratto, come del resto si desume dal dato testuale dell'art. 1418, 1° comma, c.c. che si riferisce al contratto e non a comportamenti antecedenti o successivi delle parti (“Il contratto è nullo quando è contrario a norma imperativa”), con la conseguenza che le violazioni che concernono la condotta tenuta sia nel corso delle trattative per la formazione del contratto sia nella sua esecuzione non determina la nullità del contratto medesimo, indipendentemente dalla natura delle norme con le quali sia in contrasto, a
11 meno che questa sanzione non sia espressamente prevista dalla legge, così come prescritto dall'art. 1418, 3° comma, c.c. (cfr. Cass. SS.UU. n.
26724/07).
Nella specie ci troviamo al cospetto di rapporti bancari non certamente riconducibili a contratti di crediti al consumo (rapporti di conto corrente e relativi conti anticipi, nonché finanziamento chirografio, stipulati da società commerciale), con la conseguenza che l'asserita erronea indicazione del
TAEG, quand'anche fondata, non determinerebbe alcuna nullità dei rapporti contrattuali.
Ciò premesso in ordine alla sussistenza del debito principale (i cui effetti si riverberano sulla posizione dell'obbligazione garantita per effetto dell'articolo 1939 c.c.), parimenti infondati sono i motivi di opposizione direttamente connessi alla posizione del fideiussore, con particolare riferimento alla eccezione di estinzione della garanzia e, per l'effetto, della liberazione del fideiussore ai sensi dell'art. 1956 c.c.
Al riguardo, va precisato che, in tema di fideiussione per obbligazioni future, ai fini dell'applicazione dell'art. 1956 c.c. (a mente del quale il fideiussore è liberato in caso di finanziamenti al terzo nonostante il sopravvenuto deterioramento delle sue condizioni economiche conosciuto dal creditore), devono ricorrere sia il requisito oggettivo della concessione di un ulteriore finanziamento successivo al deterioramento delle condizioni economiche del debitore sopravvenuto alla prestazione della garanzia, sia quello soggettivo della consapevolezza del creditore del mutamento delle condizioni economiche del debitore, raffrontate a quelle esistenti all'atto della costituzione del rapporto (Cass. 23 maggio 2005 n. 10870).
12 L'applicazione di tale principio deve essere rapportata alle circostanze del caso concreto, tenendo presente che è onere della parte che deduce la violazione del canone di correttezza e buona fede della banca di dimostrare, non solo che la nuova concessione di credito sia avvenuta nonostante il peggioramento delle condizioni economiche e finanziarie del debitore principale, rispetto a quelle esistenti all'atto della costituzione del rapporto, ma anche che la banca abbia agito nella consapevolezza di un'irreversibile situazione di insolvenza e, quindi, senza la dovuta attenzione anche all'interesse del fideiussore (Sez. 1, Sentenza n. 394 del 11/01/2006, Sez. 3,
Sentenza n. 2524 del 07/02/2006, Sez. 3, Sentenza n. 10870 del 23/05/2005).
A tale riguardo, la giurisprudenza di legittimità è consolidata nel ritenere che, se nell'ambito di un rapporto di apertura di credito in conto corrente si manifesta un significativo peggioramento delle condizioni patrimoniali del debitore rispetto a quelle conosciute al momento dell'apertura del rapporto, tali da mettere a repentaglio la solvibilità del debitore medesimo, la banca creditrice, che è in grado di impedire ulteriori atti di utilizzazione del credito che aggraverebbero l'esposizione debitoria, è tenuta ad avvalersi di tale possibilità, anche a tutela dell'interesse del fideiussore inconsapevole, alla stregua del principio cui si ispira l'art. 1956 c.c., se non vuole perdere il beneficio della garanzia, in conformità ai doveri di correttezza e buona fede ed in attuazione del dovere di salvaguardia dell'altro contraente (ex multis,
Cass. n. 21730/2010).
Tuttavia, tale principio subisce un'eccezione se la conoscenza delle difficoltà economiche in cui versa il debitore principale è comune, o deve essere presunta tale, come nell'ipotesi in cui debitrice principale sia una società nella quale il fideiussore ricopre la qualità di socio e/o amministratore della stessa
13 società garantita (Cass., Sez. 1, n. 3761 del 21/02/2006; Cass., Sez. 3, n. 7587 del 05/06/2001).
Ciò in quanto tra i diritti del socio e/o amministratore vi è quello di informarsi dell'attività sociale mediante l'ispezione dei libri sociali e l'esame dello stato patrimoniale;
pertanto, è legittimo presumere che il fideiussore fosse al corrente della situazione economica della società e di ogni atto da questa posto in essere (ex multis, Cass. 8486/1995, Cass. 8850/1998, Cass.
3761/2006).
Nel caso di specie deve rilevarsi come la condizione economica della società debitrice non potesse che essere nota al fideiussore, atteso che
[...]
era, all'epoca dei fatti, Presidente del Consiglio di Parte_1
Amministrazione e liquidatore della società garantita come si evince dalla visura camerale storica in atti (cfr. doc n. 2 di parte convenuta opposta).
Per tale assorbente ragione, si può ragionevolmente presumere che il suddetto opponente fosse al corrente della situazione economica della società debitrice e, quindi, sarebbe potuto intervenire per impedire eventi pregiudizievoli a sé
e alla società (cfr., Cass., 3.8.1995, n. 8486; Cass. 21.2.2006, n. 3761).
Peraltro, il fideiussore aveva assunto anche l'impegno specifico di tenersi al corrente delle condizioni patrimoniali della debitrice (cfr. art. 4 della fideiussione in atti- doc n. 1).
Al riguardo, va apprezzato come l'inserimento in un negozio di garanzia di siffatta clausola esclude la possibilità di invocare l'applicazione della speciale ipotesi di liberazione di cui all'art. 1956 c.c., posto che i garanti non possono lamentare di aver ignorato senza colpa quale fosse la reale situazione patrimoniale della debitrice, atteso che, per contratto, essi erano tenuti ad informarsi.
14 Di conseguenza, alla luce del principio giurisprudenziale secondo il quale la mancata richiesta di autorizzazione non può configurare una violazione contrattuale liberatoria per il fideiussore se la conoscenza delle difficoltà economiche in cui versava il debitore principale gli è comune, o deve essere presunta tale, come nell'ipotesi in cui debitrice sia una società nella quale il fideiussore ricopre la carica di amministratore, non può essere accolta l'eccezione di liberazione del fideiussore per obbligazioni future, ai sensi dell'art. 1956 c.c., in relazione ai rapporti azionati in giudizio dalla banca.
Alcuna violazione delle regole di buona fede e correttezza si possono infine configurare a carico della convenuta opposta con riferimento alla revoca degli affidamenti, trattandosi anche in questo caso di eccezione del tutto genericamente svolta dall'opponente e, in ogni caso, astrattamente fonte di responsabilità risarcitoria che nella specie non è stata dedotta dall'opponente, non potendo invece incidere sulla pretesa creditoria avanzata della banca, risultata pienamente fondata all'esito del giudizio.
Ogni ulteriore questione o rilievo, anche in via istruttoria, assorbiti.
Conlusivamente,, l'opposizione deve essere respinta.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in base ai paramteri di cui al DM n 55/2014 e ss., tenendo conto dell'attività difensiva rispettivamente svolta dal creditore cedente (di studio, CP_1
introduttiva e istruttoria fino al deposito delle memorie ex articolo 183 comma 6 cpc) e dalla cessionaria intervenuta IA PV RL ( che ha redatto le memorie conlcusionali e le comparse di replica), essendosi invece CP l'inervenuta limitata alla redazione della sola comparsa di intervento ex articolo 111 cpc.
P.Q.M.
15 Il Tribunale di Grosseto, Sezione Civile, pronunciando definitivamente nella causa r.g.n. 2048/2017, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) respinge l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto;
2) condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite, che liquida nella somma complessiva di euro 29.193,00, disponendone il pagamento favore di della somma euro 21.180,00 (per l'attività CP_1
difensiva relativa alle fasi di studio, introduttiva e istruttoria) e della somma di euro 8.013,00 in favore di IA PV S.r.l. (per l'attività difensiva relativa alla fase decisoria;
il tutto oltre oneri ed accessori di legge.
Grosseto 23.12.2025
Il Giudice -Dott.ssa Claudia Frosini-
16