Trib. Grosseto, sentenza 23/12/2025, n. 968
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Sentenza 23 dicembre 2025

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  • Rigettato
    Mancata prova del credito

    La banca ha prodotto la documentazione necessaria a provare il credito, inclusi contratti, estratti conto, piano di ammortamento e fideiussione.

  • Rigettato
    Usurarietà degli interessi

    L'opponente ha fondato l'asserito superamento del tasso soglia sull'erroneo assunto della non vincolatività delle circolari di Banca d'Italia e sulla sommatoria di interessi corrispettivi e moratori, contrariamente alla consolidata giurisprudenza.

  • Rigettato
    Illegittimità della commissione di massimo scoperto

    Le contestazioni relative ai vizi che inficerebbero la validità dei rapporti bancari sono del tutto generiche ed astratte rispetto alle prove documentali offerte.

  • Rigettato
    Illegittimità degli interessi corrispettivi

    Le contestazioni relative ai vizi che inficerebbero la validità dei rapporti bancari sono del tutto generiche ed astratte rispetto alle prove documentali offerte.

  • Rigettato
    Nullità dei contratti per differenza tra TAEG indicati e applicati

    L'erronea indicazione del TAEG/ISC non determina la nullità del contratto o delle singole clausole, ma al massimo integra una violazione della normativa in tema di trasparenza.

  • Rigettato
    Illegittimità della revoca degli affidamenti

    L'eccezione è stata svolta in modo generico e astratto, e in ogni caso, non incide sulla pretesa creditoria della banca.

  • Rigettato
    Nullità della fideiussione per violazione art. 1956 c.c.

    Il fideiussore, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e liquidatore della società debitrice, era a conoscenza della situazione economica della società. Inoltre, la fideiussione prevedeva l'impegno a tenersi aggiornato sulle condizioni patrimoniali della debitrice.

  • Rigettato
    Difetto di titolarità dei crediti ceduti

    La pubblicazione degli avvisi di cessione in Gazzetta Ufficiale, con criteri precisi e determinati, costituisce prova dell'avvenuta cessione. La successiva cessione ha fatto riferimento alla precedente, confermando la determinabilità dell'oggetto. La permanenza in giudizio dell'originario creditore cedente, senza eccezioni, conferma l'esistenza del negozio traslativo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Grosseto, sentenza 23/12/2025, n. 968
    Giurisdizione : Trib. Grosseto
    Numero : 968
    Data del deposito : 23 dicembre 2025

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