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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 06/03/2025, n. 290 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 290 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 5073/2024 R.G.V.G.
PROMOSSO DA
nato a [...], in data [...], Parte_1 elettivamente domiciliato in VIA CAVALIERI DI VITTORIO VENETO 36
PARTINICO, presso lo studio dell'Avv. MARINO GIANLUCA, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
E
, nata a [...], in data [...], Controparte_1 elettivamente domiciliata in VIA CAVALIERI DI VITTORIO VENETO 36
PARTINICO, presso lo studio dell'Avv. MARINO GIANLUCA, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e note di trattazione scritta depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Le parti avevano chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nell'accordo depositato in data 8 novembre 2024.
(matrimonio celebrato in Partinico, il 14 giugno 2008);
Poiché il 27 dicembre scorso, nelle more del giudizio, è intervenuto il decesso del ricorrente come da certificato di morte Parte_1 prodotto dal difensore in data 2 gennaio 2025, va dichiarata cessata la materia del contendere.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunziando;
dichiara cessata la materia del contendere.
Così deciso in Palermo, il 06/03/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Dott. Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009,
n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 5073/2024 R.G.V.G.
PROMOSSO DA
nato a [...], in data [...], Parte_1 elettivamente domiciliato in VIA CAVALIERI DI VITTORIO VENETO 36
PARTINICO, presso lo studio dell'Avv. MARINO GIANLUCA, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
E
, nata a [...], in data [...], Controparte_1 elettivamente domiciliata in VIA CAVALIERI DI VITTORIO VENETO 36
PARTINICO, presso lo studio dell'Avv. MARINO GIANLUCA, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e note di trattazione scritta depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Le parti avevano chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nell'accordo depositato in data 8 novembre 2024.
(matrimonio celebrato in Partinico, il 14 giugno 2008);
Poiché il 27 dicembre scorso, nelle more del giudizio, è intervenuto il decesso del ricorrente come da certificato di morte Parte_1 prodotto dal difensore in data 2 gennaio 2025, va dichiarata cessata la materia del contendere.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunziando;
dichiara cessata la materia del contendere.
Così deciso in Palermo, il 06/03/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Dott. Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009,
n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.