Decreto cautelare 21 gennaio 2023
Ordinanza cautelare 9 febbraio 2023
Ordinanza presidenziale 2 marzo 2023
Ordinanza cautelare 31 marzo 2023
Sentenza 24 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. I, sentenza 24/03/2026, n. 1998 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1998 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01998/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00337/2023 REG.RIC.
N. 01011/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 337 del 2023, proposto da
-OMISSIS- di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Felice Laudadio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo Caserta, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
Comune di San Marcellino, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Raffaele Marciano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
sul ricorso numero di registro generale 1011 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Felice Laudadio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo Caserta, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
Comune Giugliano in Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Luciano Del Giudice, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
quanto al ricorso n. 337 del 2023:
a) del provvedimento prot. n. -OMISSIS-, Area I/Antimafia, notificato alla ricorrente con nota del Vice Prefetto prot. -OMISSIS-, con il quale il Prefetto di Caserta ha adottato “informazione interdittiva antimafia ai sensi dell'art. 84, commi 4 e 91 del D.lgs 159/11”;
b) di ogni altro atto preordinato, connesso e/o conseguente, ivi inclusi:
b.1) la predetta nota prot. -OMISSIS-, a firma del Prefetto di Caserta;
b.2) la nota -OMISSIS- della Compagnia dei Carabinieri di Giugliano in Campania;
b.3) i verbali del GIA -OMISSIS-;
b.4) l'ordinanza Dirigenziale n. -OMISSIS-, a firma del Dirigente dell'Area Economico-Finanziaria – SUAP del Comune di San Marcellino, recante “ Il divieto di prosecuzione ad horas delle attività di cui alla scia codice pratica n. REP PROV -OMISSIS- e relativo annullamento degli effetti giuridici delle stesse, nonché la rimozione di tutti gli eventuali effetti dannosi derivanti dalla prosecuzione dell'attività ”.
Quanto al ricorso n. 1011 del 2023:
Per l’annullamento
a) del provvedimento prot. -OMISSIS-, a firma del Dirigente del Settore Attività Produttive e Sviluppo Economico del Comune di Giugliano in Campania, con il quale si disponeva: “ la DECADENZA della SCIA pratica n. -OMISSIS-, intestata a ditta individuale -OMISSIS- (C.F.: -OMISSIS-) con sede legale in -OMISSIS- e con sede operativa in -OMISSIS- e il divieto di prosecuzione attività di vicinato in sede fissa – settore non alimentare – e la rimozione degli effetti dannosi provocati dallo svolgimento della stessa ”;
b) di ogni altro atto preordinato, connesso e/o conseguente, ove lesivo della posizione giuridica della ricorrente, ivi compresi:
b.1) il provvedimento prot. n. -OMISSIS-, Area I/Antimafia, notificato alla ricorrente con nota del Vice Prefetto prot. -OMISSIS-, con il quale il Prefetto di Caserta ha adottato “informazione interdittiva antimafia ai sensi dell'art. 84, commi 4 e 91 del d.lgs. 159/11”;
b.2) la nota -OMISSIS- della Compagnia dei Carabinieri di Giugliano in Campania;
b.3) i verbali del GIA -OMISSIS-.
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Ufficio Territoriale del Governo Caserta e di Comune di San Marcellino e di Ministero dell'Interno e dell’UTG - Prefettura di Caserta e di Comune Giugliano in Campania;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2025 il dott. GE OR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Forma oggetto di impugnazione, con ricorso n.r.g. 337/2023, il provvedimento prot. n. -OMISSIS- con il quale il Prefetto di Caserta ha disposto “informazione interdittiva antimafia ai sensi dell’art. 84, commi 4 e 91 del d.lgs. 159/11” nei confronti della ricorrente “ -OMISSIS- ”, impresa esercente attività di commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l’igiene personale, nonché l’ordinanza n. -OMISSIS- adottata a valle dal Comune di San Marcellino, recante divieto di prosecuzione ad horas dell’attività della ricorrente.
Anche il Comune di Giugliano in Campania, preso atto dell’interdittiva della Prefettura di Caserta, con provvedimento prot. -OMISSIS- impugnato dall’impresa con successivo ricorso n.r.g. 1011/2023, ne ha disposto la decadenza dalla S.C.I.A. -OMISSIS- e ordinato il divieto di prosecuzione nell’attività imprenditoriale.
2. – Il provvedimento prefettizio è motivato in relazione alla sussistenza di elementi di permeabilità mafiosa emersi nel corso dell’istruttoria avviata ai sensi dell’art. 89 bis d.lgs. n. 159/2011 a carico della ditta ricorrente, desumibili dai rapporti di parentela sussistenti tra la titolare e l’addetto -OMISSIS-, entrambi -OMISSIS-, -OMISSIS- ‘ -OMISSIS- ’, oltre che dalla diretta riferibilità alla titolare dell’impresa e al fratello dipendente di specifici precedenti penali, anche per associazione a delinquere di stampo mafioso (la prima è stata condannata alla pena di anni due e mesi due di reclusione per il reato di ricettazione continuata ex artt. 81 cpv. e 648 c.p., con sentenza n. 5094/2017 della Corte d’Appello di Napoli, mentre il -OMISSIS- ha riportato due sentenze di condanna, passate in giudicato, per associazione di tipo mafioso - la prima del G.I.P. del Tribunale di Napoli del -OMISSIS-, la seconda della Corte d'Appello di Napoli del -OMISSIS-, poi dichiarate unificate dal vincolo della continuazione con ordinanza della Corte d'Appello di Napoli del -OMISSIS-, che ha quantificato la pena complessiva in anni otto e mesi dieci di reclusione).
2.1. – Valenza sintomatica del rischio infiltrativo, inoltre, è ascritta dalla Prefettura “ alla situazione patrimoniale e reddituale della -OMISSIS- ed alla genesi dell'Impresa ”, la quale sarebbe indice di una “ confusione patrimoniale tra i proventi illeciti notoriamente accumulati dal clan dei -OMISSIS- e le risorse finanziarie impiegate -OMISSIS- nell'avvio e nella prosecuzione dell'attività imprenditoriale in esame ”, al “ pieno coinvolgimento ” del -OMISSIS-, definitivamente condannato per il reato associativo di cui all’art. 416-bis c.p., “ nelle dinamiche imprenditoriali, a prescindere dal suo formale inquadramento come addetto alle vendite ” e, in definitiva, alla natura di impresa a gestione esclusivamente ‘familiare’ della ricorrente.
3. – L’impianto motivazionale dell’interdittiva è censurato dalla ricorrente, in primis , sul presupposto che, in assenza di relazioni gestionali, come nella fattispecie, il mero vincolo parentale con -OMISSIS- non sarebbe idoneo ad integrare alcuna controindicazione antimafia, dovendo essere, quest’ultima, collegata ad univoci, incontestabili profili di ingerenza del clan nella vita della impresa, così come nelle scelte di mercato dalla stessa assunte, nella specie insussistenti e indimostrati; la Prefettura, inoltre, avrebbe commesso errori nella individuazione dei reati ascritti alla -OMISSIS-, ignorando l’inesistenza dell’aggravante del metodo mafioso e della finalità agevolatrice, senza considerare, quanto alla natura della fattispecie di reato contestata (ricettazione), la risalenza nel tempo della vicenda e il conseguente deficit di attualità indiziaria.
Ulteriori rilievi critici sono mossi dalla ricorrente con riferimento alla ricostruzione operata nell’impugnato provvedimento in ordine alle vicende finanziarie della ditta, posto che vi sarebbe stato, nel corso degli anni, al contrario di quanto affermato dalla Prefettura, un andamento in rialzo costante e continuo dei redditi di impresa e, inoltre, con riferimento all’omessa valutazione, da parte della Prefettura, della pericolosità sociale del sig. -OMISSIS- e delle osservazioni presentate nel corso del contraddittorio procedimentale.
3.1. – La decadenza dalla S.C.I.A. disposta dal comune di Giugliano e il provvedimento inibitorio del comune di San Marcellino, oltre a risentire, in via derivata, dell’illegittimità della presupposta interdittiva prefettizia, sarebbero viziati in via autonoma, secondo quanto dedotto anche nel ricorso n.r.g. 1011/2023, stante l’inapplicabilità dell’art. 89-bis d.lgs. n. 159/2011 – atteso che non ricorrerebbe la fattispecie di cui all’art. 88, comma 2, d.lgs. cit. per l’insussistenza di cause di decadenza ex art. 67 in capo alla ricorrente – nonché della violazione della L. 133/08 e del disposto di cui al D.L. 112/2008 (poi L. 133/2008) e del T.U.L.P.S., che prevedono tassativamente le ipotesi al ricorrere delle quali una società non può ottenere autorizzazione all’esercizio dell’attività commerciale.
4. – Con ordinanze nn. 277 e 618/2023 sono state respinte le istanze cautelari presentate unitamente ai ricorsi per difetto di fumus boni iuris, avendo la Sezione ritenuto il provvedimento prefettizio “ adeguatamente motivato in relazione alla sussistenza di elementi di permeabilità mafiosa a carico della società ricorrente, desumibili da rapporti di parentela diretti sussistenti tra i soci della società ricorrente ed un esponente di spicco della criminalità organizzata, oltre che dalla presenza in capo ai predetti soci di specifici precedenti penali […]”.
5. – Entrambe le controversie sono state chiamate all’udienza pubblica del 17 dicembre 2025, in vista della quale l’impresa ricorrente ha depositato memoria, insistendo per l’annullamento dell’interdittiva e dei provvedimenti assunti a valle dalle intimate amministrazioni comunali; all’esito dell’udienza entrambe le cause sono state trattenute in decisione.
6. – Il Collegio, ravvisando evidenti profili di connessione tra i giudizi n.r.g. 337 e 1011/2023, aventi a oggetto provvedimenti collegati siccome avvinti da un nesso di presupposizione e riferiti al medesimo destinatario, preliminarmente ne dispone la riunione.
7. – I ricorsi sono infondati e vanno respinti.
8. - Giova prendere le mosse dalla contestata rilevanza del rapporto familiare, che parte ricorrente tenta di elidere o sminuire evidenziando, sotto più profili, che si tratta di familiare del quale non è comprovata in alcun modo l’influenza sulla ditta, in tesi del tutto estraneo alle dinamiche gestionali dell’impresa, che quest’ultima è divenuta operativa nell’-OMISSIS-, ovvero in un momento di gran lunga successivo all’assoggettamento di -OMISSIS- a misura custodiale, avvenuta ab immemore .
8.1. – Preme, al riguardo, rammentare la costante giurisprudenza amministrativa formatasi sul tema della rilevanza del rapporto parentale con riguardo alla valutazione del rischio infiltrativo in sede di misure prefettizie antimafia.
8.2. – Dapprima, val la pena precisare che l'indirizzo pretorio più prudente si è orientato nel senso che il rapporto parentale o familiare non possa rilevare ex se sul piano prognostico - instaurando inammissibili automatismi che adombrano sospetti pregiudiziali su tutti i membri del nucleo familiare di un soggetto controindicato - ma debba inscriversi nella cornice di un compendio indiziario più vasto in cui il legame di parentela può concorrere a lumeggiare la plausibilità del grado di permeabilità mafiosa: secondo l'orientamento condiviso della giurisprudenza del Consiglio di Stato “ se infatti è vero, in base a regole di comune esperienza, che il vincolo di sangue può esporre il soggetto all'influsso dell'organizzazione, se non addirittura imporre (in determinati contesti) un coinvolgimento nella stessa, tuttavia l'attendibilità dell'interferenza dipende anche da una serie di circostanze ed ulteriori elementi indiziari, che qualifichino, su un piano di attualità ed effettività, una immanente situazione di condizionamento e di contiguità con interessi malavitosi; deve trattarsi di elementi significativi, che corroborino il pericolo di condiz ionamento ed in ordine ai quali va data adeguata motivazione nel provvedimento interdittivo ” (Cons. Stato, Sez. III, 27 febbraio 2015, n. 983; Cons. Stato, Sez. III, 20 marzo 2014, n. 1367).
8.3. – La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 57 del 26 marzo 2020, nel richiamare il sistema di tassatività sostanziale costruito dalla giurisprudenza amministrativa (cfr. in particolare Cons. Stato, Sez. III, 3 maggio 2016, n. 1743), ha poi espressamente incluso nel novero delle situazioni indiziarie “ i rapporti di parentela, laddove assumano una intensità tale da far ritenere una conduzione familiare e una ‘regia collettiva’ dell'impresa, nel quadro di usuali metodi mafiosi fondati sulla regia clanica ” (Cons. Stato, Sez. III, 26 agosto 2024, n. 7230; Cons. Stato, Sez. III, 24 aprile 2020, n. 2651).
8.4. – Senonché, non può negarsi che, nel caso di specie, tale pregnante legame familiare concorra a lumeggiare un compendio indiziario più vasto e composito, tutt'altro che trascurabile, che è stato attentamente valorizzato dall'Autorità prefettizia; il provvedimento impugnato si fonda, infatti, su un complesso di risultanze istruttorie, dettagliate in motivazione, che compongono un quadro composto di elementi informativi nel loro insieme sintomatici della sussistenza di concreti rischi di infiltrazione mafiosa.
8.5. – In altri termini sussistono gli “ ulteriori ” elementi richiesti dalla giurisprudenza – le controindicazioni in capo alla Titolare e al -OMISSIS- in ragione delle condanne e dei pregiudizi penali subìti, la contiguità temporale tra il termine del periodo di detenzione espiato -OMISSIS-e l’avvio dell’attività imprenditoriale (-OMISSIS-) e i conseguenti dubbi sull’autonomia patrimoniale dell’impresa – idonei a comprovare la significatività del legame familiare; ne deriva che correttamente, ad avviso del Collegio, il descritto coacervo di elementi – ivi inclusa la relazione di parentela – è stato ritenuto dal Prefetto sufficiente ad evidenziare il pericolo di contiguità con la mafia, per l’effetto reputandosi recessiva, dunque, la ricostruzione alternativa offerta dalla ricorrente, secondo la quale gli elementi indiziari alla base del provvedimento impugnato sarebbero privi di capacità dimostrativa del potenziale asservimento della ditta alla criminalità organizzata.
9. – Il Prefetto, d’altra parte, ha operato le proprie valutazioni conformemente al principio secondo cui « Ai fini dell'adozione del provvedimento interdittivo, rileva il complesso degli elementi concreti emersi nel corso del procedimento: una visione “parcellizzata” di un singolo elemento, o di più elementi, non può che far perdere a ciascuno di essi la sua rilevanza nel suo legame sistematico con gli altri » (Cons. Stato, Sez. III, 22.05.2023, n. 5024). E nel provvedimento impugnati risultano individuati ed indicati idonei e specifici elementi di fatto che valgono a supportare in modo adeguato il giudizio probabilistico articolato dalla Prefettura, siccome idonei, nella loro globalità, a delineare il fondato pericolo di possibili contiguità e condizionamenti della impresa ricorrente da parte di specifici ambienti criminali.
9.1. – Del resto, come chiarito dalla costante giurisprudenza, ai fini della adozione della informativa antimafia interdittiva occorre non già provare l’intervenuta infiltrazione mafiosa, bensì soltanto la sussistenza di elementi sintomatico-presuntivi dai quali – secondo un giudizio prognostico latamente discrezionale – sia deducibile il pericolo di ingerenza da parte della criminalità organizzata.
9.2. – In tale scenario, diversamente da quanto obiettato dalla ricorrente, la risalenza dei fatti controindicanti non vale ad eliderne la valenza sintomatica ai fini del giudizio prognostico in assenza di chiari elementi di discontinuità, e tanto in conformità con la pressoché costante giurisprudenza amministrativa, che afferma la sostanziale neutralità del decorso del tempo “ che non smentisce la persistenza di legami vincoli e sodalizi e, comunque, non dimostra da solo l'interruzione di questi, se non corroborato da ulteriori e convincenti elementi indiziari ” (da ultimo, Cons. Stato, Sez. III, 14 maggio 2024, n. 4301).
10. – Va disattesa, del pari, poiché infondata in fatto, la censura con cui l’odierna ricorrente afferma che le memorie dalla medesima formulate ex art. 92, comma 2-bis, del d.lgs. n. 159/2011 non sarebbero state considerate dalla Prefettura, risultando, di contro, le valutazioni compiute dalla P.A. analiticamente espresse nel corpo del provvedimento impugnato.
11. – In definitiva, il sillogismo inferenziale sotteso al provvedimento prefettizio si sottrae alle censure mosse da parte ricorrente, dal che deve discendere la reiezione del ricorso n.r.g. 337/2023.
12. – Anche i provvedimenti del comune di San Marcellino e del comune di Giugliano in Campania, quest’ultimo impugnato con il ricorso n.r.g. 1011/2023, resistono alle censure articolate da parte ricorrente.
12.1. – La complessiva doglianza che si appunta sull’inapplicabilità alla fattispecie all’esame dell’art. 89-bis d.lgs. n. 159/2011 è infondata a mente del costante orientamento della giurisprudenza, condiviso dalla Sezione (si v. T.A.R., Napoli, sez. I, 1/10/2025, n. 6520), secondo cui l’informazione antimafia produce i medesimi effetti della comunicazione antimafia anche nell’ipotesi in cui manchi un rapporto contrattuale con la Pubblica Amministrazione.
12.2. – Ed invero, “ dopo l’introduzione dell’art. 89 bis del d.lgs. 159/2011 l’interdittiva può essere adottata anche nei confronti di imprese che operano nel settore privato: secondo la giurisprudenza, l'art. 89-bis, D.Lgs. n. 159/2011, si interpreta nel senso che l'informazione antimafia produce i medesimi effetti della comunicazione antimafia anche nelle ipotesi in cui manchi un rapporto contrattuale con la P.A. Sotto questo profilo, quindi, la revoca delle autorizzazioni anche se abilitanti l'esercizio dell'attività imprenditoriale nei confronti dei privati, discende direttamente, secondo il meccanismo vincolante di cui all'art. 67 del d.lgs. n. 159/2011, dall'adozione dell'informazione interdittiva antimafia ed è legata alla perduranza di quest'ultima ” (Cons. Stato, Sez. III, 22/06/2023, n. 6144; nello stesso senso, ex plurimis , Sez. III, 20/5/2025, 4311; Sez. III, 7/4/2017 n. 1638; T.A.R. Napoli, sez. I, 02/03/2021, n. 1355; T.A.R. Napoli, sez. I, 2/3/2020, n. 970). Si è persuasivamente osservato, del resto, che “ anche in ipotesi di attività private soggette a mera autorizzazione l'esistenza di infiltrazioni mafiose inquina l'economia legale, altera il funzionamento della concorrenza e costituisce una minaccia per l'ordine e la sicurezza pubbliche ” (Cons. Stato, Sez. III, n.1638/2017, cit.).
13. – Da qui la reiezione anche del gravame n.r.g. 1011/2023, venendo in rilievo l’impugnazione di atti decadenziali che trovano legittimo fondamento nella presupposta interdittiva antimafia della Prefettura di Caserta.
14. – Le spese di giudizio, attesa la delicatezza della materia e i profili di peculiarità della controversia, possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sui ricorsi nrg 337/2023 e 1011/2023, come in epigrafe proposti, previa riunione dei medesimi, così dispone:
- rigetta il ricorso n.r.g. 337/2023;
- rigetta il ricorso n.r.g.1011/2023;
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
ZO AL, Presidente
Giuseppe Esposito, Consigliere
GE OR, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| GE OR | ZO AL |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.