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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. VI, sentenza 07/01/2026, n. 83 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 83 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 83/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 6, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
FANTINI UGO MARIA, Presidente
RE RI, EL
GALEOTA ANTONIO, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2496/2024 depositato il 20/05/2024
proposto da
Ag. Dogane E Monopoli Direzione Territoriale Lazio E Abruzzo
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 S.r.l. - CF_Resistente1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 13736/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez.
24 e pubblicata il 20/11/2023
Atti impositivi: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720210052899883 IRBA 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3907/2025 depositato il
16/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società contribuente, Resistente_1 S.r.l., proponeva ricorso innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma avverso la cartella di pagamento n.09720210052899883, con cui veniva richiesto il pagamento dell'imposta regionale sulla benzina per autotrazione dovuta per l'annualità 2013.
Il giudice di prime cure accoglieva il ricorso e compensava le spese.
Proponeva appello la Direzione Monopoli – Ufficio delle Dogane di Roma 1, deducendo:
-errore di diritto nella motivazione della sentenza. Riteneva, in contrasto con quanto sancito dal Giudice di prime cure, che il mancato pagamento dell'imposta non avesse alcuna rilevanza nella vicenda in esame e che il credito vantato dall'Ufficio si fosse indiscutibilmente cristallizzato, non avendo la società contribuente a suo tempo contestato la pretesa mediante l'impugnazione del relativo avviso di pagamento. Ricordava come la contribuente avrebbe dovuto e potuto invocare l'illegittimità dell'IRBA e la conseguente non debenza delle somme pretese in sede di impugnazione degli avvisi di pagamento.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Riscossione con proprie controdeduzioni, con cui rappresentava la propria carenza di legittimazione passiva in merito alla fondatezza della pretesa creditoria azionata dell'ente impositore e insisteva per la correttezza e validità della notifica della cartella di pagamento oggetto di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio, in primis, ritiene infondata la doglianza della Società circa l'invalidità della notificazione, per essere la stessa stata effettuata da indirizzo non presente nei pubblici elenchi. La Suprema Corte ha più volte affermato che l'utilizzazione di un indirizzo PEC non risultante dai pubblici elenchi non costituisce motivo d'inesistenza della notificazione, ma, "semmai, di nullità, sanata dall'avvenuta proposizione del ricorso".
Giova,altresì, richiamare la pronuncia delle SS.UU. n. 15979/2022, con cui la Suprema Corte ha sancito che la notificazione mediante indirizzo non iscritto in pubblici registri non rilevasse nemmeno quale causa di nullità, laddove la stessa avesse comunque consentito al destinatario di svolgere le proprie difese e di determinare la provenienza e l'oggetto dell'atto.
Da ultimo, va richiamata la sentenza n. 18684/2023, con la quale la Cassazione ha anche chiarito che,
l'invio da indirizzo non presente nei pubblici elenchi non intacca la presunzione di riferibilità dell'atto al mittente e che grava sul destinatario l'onere di provare i concreti e gravi pregiudizi subiti in ragione dell'invio con tali modalità, in relazione all'esercizio del proprio diritto di difesa. Nel caso di specie, non si riscontra alcuna incertezza circa l'identità del mittente, né che parte ricorrente abbia dimostrato il "patimento di particolari pregiudizi".
Dirimente la questione relativa alla applicabilità della abolizione della imposta de qua alle vicende pregresse o meno.
L'imposta regionale sulle vendite di benzina per autotrazione (IRBA) non è più dovuta, nemmeno relativamente alle obbligazioni sorte prima dell'entrata in vigore della L. 178/2020 (Legge di Bilancio
2021), che ne ha disposto l'abrogazione solo a partire dal 1° gennaio 2021.
Lo ha stabilito la Suprema Corte, rilevando che la norma statale non è applicabile in quanto è stata adottata in contrasto con il diritto eurounitario. La Corte di Giustizia Europea, infatti, con sentenza del
9/11/2021, ha chiarito il significato e i limiti di applicazione della direttiva 2008/118/CE, statuendo che i prodotti energetici possono essere gravati da tributi ulteriori purché il relativo gettito sia vincolato ad una finalità specifica, e non inteso solo a contribuire genericamente al bilancio degli enti territoriali.
La Suprema Corte di Cassazione con le sentenze 6858/2023 e 6687/2023 ha finalmente riconosciuto l'incompatibilità dell'imposta regionale sulla benzina per autotrazione (IRBA) con l'ordinamento unionale, affermando al contempo il diritto dei consumatori a richiederne il rimborso anche per le annualità precedenti alla sua abrogazione da parte del Legislatore (ovvero per gli anni d'imposta precedenti al
2021).
“Ciò posto, il principio secondo il quale la sentenza della Corte di giustizia Europea deve essere applicata dal giudice anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa - come confermato sia dalla Corte Europea che da questa Corte di cassazione – si pone in contrasto con l'art.1, comma 628, legge 30/12/2020,n.178,(la legge di bilancio 2021)che,al contrario, vorrebbe applicare ai rapporti pregressi ancora non esauriti in quanto sub iudice, l'Irba in contrasto con il diritto unionale sin dal
1992, ancorchè priva della finalità specifica prevista dalle direttive sopra citate, di guisa che, nella impossibilità di procedere ad un'interpretazione della normativa nazionale (legge di bilancio 2021) conforme alle prescrizioni del diritto dell'Unione, la disposizione di cui all'art. 1, comma 628, legge
30.12.2020, n. 178 deve essere disapplicata, in quanto in contrasto con la direttiva n. 2008/118 che ha abrogato e sostituito quella n.. 12/92, come interpretate dalla ordinanza del 9 novembre 2021 della Corte di Giustizia Europea di diritto dell'Unione, Cass.sent. sez.5 n.6687/2023".
Nel merito della legittimazione passiva dell'ADR, va rilevato che L'ADR non può infatti accettare il contraddittorio sulle questioni attinenti il merito della pretesa creditoria, stante a riguardo la propria acclarata carenza di legittimazione passiva, (Cass. sent. 3242/07 e n. 11667/01). Così come non può accettare il contraddittorio su questioni attinenti attività poste in essere da altro soggetto giuridico.
l'ADR è parte del processo solo quando oggetto della controversia sia l'impugnazione di atti viziati da errori ad esso direttamente imputabili, commessi nella compilazione della cartella di pagamento e degli avvisi di mora o nella notificazione di tali atti;
principio unanime in giurisprudenza (Cass. Civ., sez. trib, sent.21315/10).
La legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio.
Respinto l'appello incidentale della Resistente_1 s.r.l.
Appello respinto, spese compensate per consolidamento della giurisprudenza successivamente all'incardinamento del contenzioso.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia respinge l'appello. Spese compensate.
Roma, 15 dicembre 2025
IL RELATORE IL PRESIDENTE
IN HI UG MA FA
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 6, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
FANTINI UGO MARIA, Presidente
RE RI, EL
GALEOTA ANTONIO, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2496/2024 depositato il 20/05/2024
proposto da
Ag. Dogane E Monopoli Direzione Territoriale Lazio E Abruzzo
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 S.r.l. - CF_Resistente1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 13736/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez.
24 e pubblicata il 20/11/2023
Atti impositivi: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720210052899883 IRBA 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3907/2025 depositato il
16/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società contribuente, Resistente_1 S.r.l., proponeva ricorso innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma avverso la cartella di pagamento n.09720210052899883, con cui veniva richiesto il pagamento dell'imposta regionale sulla benzina per autotrazione dovuta per l'annualità 2013.
Il giudice di prime cure accoglieva il ricorso e compensava le spese.
Proponeva appello la Direzione Monopoli – Ufficio delle Dogane di Roma 1, deducendo:
-errore di diritto nella motivazione della sentenza. Riteneva, in contrasto con quanto sancito dal Giudice di prime cure, che il mancato pagamento dell'imposta non avesse alcuna rilevanza nella vicenda in esame e che il credito vantato dall'Ufficio si fosse indiscutibilmente cristallizzato, non avendo la società contribuente a suo tempo contestato la pretesa mediante l'impugnazione del relativo avviso di pagamento. Ricordava come la contribuente avrebbe dovuto e potuto invocare l'illegittimità dell'IRBA e la conseguente non debenza delle somme pretese in sede di impugnazione degli avvisi di pagamento.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Riscossione con proprie controdeduzioni, con cui rappresentava la propria carenza di legittimazione passiva in merito alla fondatezza della pretesa creditoria azionata dell'ente impositore e insisteva per la correttezza e validità della notifica della cartella di pagamento oggetto di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio, in primis, ritiene infondata la doglianza della Società circa l'invalidità della notificazione, per essere la stessa stata effettuata da indirizzo non presente nei pubblici elenchi. La Suprema Corte ha più volte affermato che l'utilizzazione di un indirizzo PEC non risultante dai pubblici elenchi non costituisce motivo d'inesistenza della notificazione, ma, "semmai, di nullità, sanata dall'avvenuta proposizione del ricorso".
Giova,altresì, richiamare la pronuncia delle SS.UU. n. 15979/2022, con cui la Suprema Corte ha sancito che la notificazione mediante indirizzo non iscritto in pubblici registri non rilevasse nemmeno quale causa di nullità, laddove la stessa avesse comunque consentito al destinatario di svolgere le proprie difese e di determinare la provenienza e l'oggetto dell'atto.
Da ultimo, va richiamata la sentenza n. 18684/2023, con la quale la Cassazione ha anche chiarito che,
l'invio da indirizzo non presente nei pubblici elenchi non intacca la presunzione di riferibilità dell'atto al mittente e che grava sul destinatario l'onere di provare i concreti e gravi pregiudizi subiti in ragione dell'invio con tali modalità, in relazione all'esercizio del proprio diritto di difesa. Nel caso di specie, non si riscontra alcuna incertezza circa l'identità del mittente, né che parte ricorrente abbia dimostrato il "patimento di particolari pregiudizi".
Dirimente la questione relativa alla applicabilità della abolizione della imposta de qua alle vicende pregresse o meno.
L'imposta regionale sulle vendite di benzina per autotrazione (IRBA) non è più dovuta, nemmeno relativamente alle obbligazioni sorte prima dell'entrata in vigore della L. 178/2020 (Legge di Bilancio
2021), che ne ha disposto l'abrogazione solo a partire dal 1° gennaio 2021.
Lo ha stabilito la Suprema Corte, rilevando che la norma statale non è applicabile in quanto è stata adottata in contrasto con il diritto eurounitario. La Corte di Giustizia Europea, infatti, con sentenza del
9/11/2021, ha chiarito il significato e i limiti di applicazione della direttiva 2008/118/CE, statuendo che i prodotti energetici possono essere gravati da tributi ulteriori purché il relativo gettito sia vincolato ad una finalità specifica, e non inteso solo a contribuire genericamente al bilancio degli enti territoriali.
La Suprema Corte di Cassazione con le sentenze 6858/2023 e 6687/2023 ha finalmente riconosciuto l'incompatibilità dell'imposta regionale sulla benzina per autotrazione (IRBA) con l'ordinamento unionale, affermando al contempo il diritto dei consumatori a richiederne il rimborso anche per le annualità precedenti alla sua abrogazione da parte del Legislatore (ovvero per gli anni d'imposta precedenti al
2021).
“Ciò posto, il principio secondo il quale la sentenza della Corte di giustizia Europea deve essere applicata dal giudice anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa - come confermato sia dalla Corte Europea che da questa Corte di cassazione – si pone in contrasto con l'art.1, comma 628, legge 30/12/2020,n.178,(la legge di bilancio 2021)che,al contrario, vorrebbe applicare ai rapporti pregressi ancora non esauriti in quanto sub iudice, l'Irba in contrasto con il diritto unionale sin dal
1992, ancorchè priva della finalità specifica prevista dalle direttive sopra citate, di guisa che, nella impossibilità di procedere ad un'interpretazione della normativa nazionale (legge di bilancio 2021) conforme alle prescrizioni del diritto dell'Unione, la disposizione di cui all'art. 1, comma 628, legge
30.12.2020, n. 178 deve essere disapplicata, in quanto in contrasto con la direttiva n. 2008/118 che ha abrogato e sostituito quella n.. 12/92, come interpretate dalla ordinanza del 9 novembre 2021 della Corte di Giustizia Europea di diritto dell'Unione, Cass.sent. sez.5 n.6687/2023".
Nel merito della legittimazione passiva dell'ADR, va rilevato che L'ADR non può infatti accettare il contraddittorio sulle questioni attinenti il merito della pretesa creditoria, stante a riguardo la propria acclarata carenza di legittimazione passiva, (Cass. sent. 3242/07 e n. 11667/01). Così come non può accettare il contraddittorio su questioni attinenti attività poste in essere da altro soggetto giuridico.
l'ADR è parte del processo solo quando oggetto della controversia sia l'impugnazione di atti viziati da errori ad esso direttamente imputabili, commessi nella compilazione della cartella di pagamento e degli avvisi di mora o nella notificazione di tali atti;
principio unanime in giurisprudenza (Cass. Civ., sez. trib, sent.21315/10).
La legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio.
Respinto l'appello incidentale della Resistente_1 s.r.l.
Appello respinto, spese compensate per consolidamento della giurisprudenza successivamente all'incardinamento del contenzioso.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia respinge l'appello. Spese compensate.
Roma, 15 dicembre 2025
IL RELATORE IL PRESIDENTE
IN HI UG MA FA